CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2133 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
, , , e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'avv.ta Maria Teresa vallefuoco presso cui el.te dom.ti akk0indirizzo telematico in atti
Appellanti
E
rapp.to e difeso dall'avvocatura dello sato presso cui el.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Diaz 11
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 22.8.2025 , gli appellanti chiedevano la riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Avellino che con la sentenza n. 257 del 25.2.2025 aveva accolto in parte il ricorso . In particolare aveva accolto l'eccezione di prescrizione per tre degli attuali appellanti con riferimento agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19 per , 2018/19 per e 2017/18 per . Aveva accolto la domanda per Pt_5 Pt_3 Pt_4
per l'anno 2020/21, er gli anni 2021/22/ 2022/23 e 2023/24; Prevete per gli anni 2018/19 Pt_3 Per_1
, 2019/20 e 2020/21 e per gli anni 2019/20, 2020/21 e 20121/22 con conseguenziale condanna del Pt_6
al pagamento per ogni anno riconosciuto della somma di euro 500,00. Aveva infine rigettato in CP_1 toto la domanda di e e aveva poi compensato le spese di giudizio. Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo di appello gli appellanti colpiti dalla prescrizione rilevavano che il predetto istituto non era opponibile perché il aveva avanzato con ritardo ,solo nella costituzione, l'eccezione. CP_1
Con il secondo motivo di appello con riferimento alle posizioni di e l'appello censurava la Parte_1 Pt_1 sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto , pur affermando principi pienamente condivisibili sul diritto alla cd carta docenti da parte di docenti a tempo determinato, perché le loro supplenze erano state breve e saltuarie. In realtà anche in questi casi la carta era dovuta perché doveva servire all'aggiornamento professionale dei docenti che non ammette disparità e diversità a seconda del ruolo che si esercita o del contratto cui si ha diritto.
Il pur regolarmente citato non si costituiva. All' esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la CP_1
Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è fondato. Il Ministero si era costituito in ritardo , precisamente lo stesso giorno dell'udienza e della sentenza .
Di conseguenza l'eccezione non poteva essere validamente sollevata.
Circa invece la sussistenza del diritto in capo ai docenti precari e supplenti anche per brevi periodi dell'anno, questa Corte condivide altri precedenti di altre unità cui si richiama ex art. 118.disp att. cpc ,
E' ormai principio pacifico anche relativamente ad altri istituti lavoristici che nessuna discriminazione se non per ragioni oggettive ci può essere tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Che tale principio si riflette anche su vari istituti accessori , oltre alla retribuzione e ai vari diritti connessi al rapporto di lavoro, come la cd carta docenti. La somma riconosciuta ai docenti era legata all'aggiornamento professionale e alla loro formazione continua come prevede la legge istitutiva. E l' obbligo formativo non è esclusivamente previsto per i soli docenti a tempo indeterminato ma per tutti. Sarebbe davvero singolare che solo il docente a tempo indeterminato avesse tale obbligo e non quello a tempo determinato con gravi danni sulla sua preparazione e soprattutto per i discenti del docente a tempo determinato.
Ora per la docente nemmeno si può parlare di supplenze brevi perché è incontestato che la stessa Parte_1 abbia prestato servizio per l'anno scolastico 2019/20 dal 16.1.2020 al 30.6.2020 e dal 21.11.2022 al 30.6.2023 per l'anno scolastico 2022/23 .
Anche per l'appellante nell' anno scolastico 2019/20 non si può parlare di supplenze brevi poiché aveva Pt_2 lavorato per un anno intero tranne durante le festività natalizie.
Su richiesta del Tribunale di Lecce poi la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 3.7.2025 ha stabilito il principio secondo il quale il diritto europeo ostava ad una legislazione nazionale che discriminava ai fini dell'attribuzione della cd carta docenti sulla base della durata dell'attività di insegnamento sempre che non vi siano ragioni oggettive ma le supplenze brevi non destinate a concludersi fino al termine dell'anno scolastico non costituiscono una ragione oggettiva.
Di conseguenza la sentenza va riformata e il va condannato al pagamento delle somme di euro CP_1
1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , 1500, a favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3
2000,00 a favore di , 1500,00 a favore di preziosi e 1000,00 a favore di oltre interessi Per_1 Pt_4 Pt_5 dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano per la metà poiché l'arresto giurisprudenziale della
Corte di Giustizia europea è intervenuto nel 2025 dopo il deposito del ricorso e della sentenza di primo grado e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado condanna il al CP_1 pagamento delle somme di euro 1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , Parte_1 Pt_2
1000,00 a favore di , 1500, a favore di 2000,00 a favore di , 1500,00 a Pt_3 Per_1 Pt_4 favore di preziosi e 1000,00 a favore di oltre interessi dalla data di maturazione delle Pt_5 singole poste attive di credito al soddisfo.
B) Condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che compensa per CP_1 la meta e liquida l'altra metà in euro 900,00 per il primo grado e 1200,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione.
Napoli 18.11.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2133 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
, , , e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dall'avv.ta Maria Teresa vallefuoco presso cui el.te dom.ti akk0indirizzo telematico in atti
Appellanti
E
rapp.to e difeso dall'avvocatura dello sato presso cui el.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Diaz 11
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 22.8.2025 , gli appellanti chiedevano la riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Avellino che con la sentenza n. 257 del 25.2.2025 aveva accolto in parte il ricorso . In particolare aveva accolto l'eccezione di prescrizione per tre degli attuali appellanti con riferimento agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19 per , 2018/19 per e 2017/18 per . Aveva accolto la domanda per Pt_5 Pt_3 Pt_4
per l'anno 2020/21, er gli anni 2021/22/ 2022/23 e 2023/24; Prevete per gli anni 2018/19 Pt_3 Per_1
, 2019/20 e 2020/21 e per gli anni 2019/20, 2020/21 e 20121/22 con conseguenziale condanna del Pt_6
al pagamento per ogni anno riconosciuto della somma di euro 500,00. Aveva infine rigettato in CP_1 toto la domanda di e e aveva poi compensato le spese di giudizio. Parte_1 Pt_2
Con il primo motivo di appello gli appellanti colpiti dalla prescrizione rilevavano che il predetto istituto non era opponibile perché il aveva avanzato con ritardo ,solo nella costituzione, l'eccezione. CP_1
Con il secondo motivo di appello con riferimento alle posizioni di e l'appello censurava la Parte_1 Pt_1 sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto , pur affermando principi pienamente condivisibili sul diritto alla cd carta docenti da parte di docenti a tempo determinato, perché le loro supplenze erano state breve e saltuarie. In realtà anche in questi casi la carta era dovuta perché doveva servire all'aggiornamento professionale dei docenti che non ammette disparità e diversità a seconda del ruolo che si esercita o del contratto cui si ha diritto.
Il pur regolarmente citato non si costituiva. All' esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la CP_1
Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è fondato. Il Ministero si era costituito in ritardo , precisamente lo stesso giorno dell'udienza e della sentenza .
Di conseguenza l'eccezione non poteva essere validamente sollevata.
Circa invece la sussistenza del diritto in capo ai docenti precari e supplenti anche per brevi periodi dell'anno, questa Corte condivide altri precedenti di altre unità cui si richiama ex art. 118.disp att. cpc ,
E' ormai principio pacifico anche relativamente ad altri istituti lavoristici che nessuna discriminazione se non per ragioni oggettive ci può essere tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Che tale principio si riflette anche su vari istituti accessori , oltre alla retribuzione e ai vari diritti connessi al rapporto di lavoro, come la cd carta docenti. La somma riconosciuta ai docenti era legata all'aggiornamento professionale e alla loro formazione continua come prevede la legge istitutiva. E l' obbligo formativo non è esclusivamente previsto per i soli docenti a tempo indeterminato ma per tutti. Sarebbe davvero singolare che solo il docente a tempo indeterminato avesse tale obbligo e non quello a tempo determinato con gravi danni sulla sua preparazione e soprattutto per i discenti del docente a tempo determinato.
Ora per la docente nemmeno si può parlare di supplenze brevi perché è incontestato che la stessa Parte_1 abbia prestato servizio per l'anno scolastico 2019/20 dal 16.1.2020 al 30.6.2020 e dal 21.11.2022 al 30.6.2023 per l'anno scolastico 2022/23 .
Anche per l'appellante nell' anno scolastico 2019/20 non si può parlare di supplenze brevi poiché aveva Pt_2 lavorato per un anno intero tranne durante le festività natalizie.
Su richiesta del Tribunale di Lecce poi la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 3.7.2025 ha stabilito il principio secondo il quale il diritto europeo ostava ad una legislazione nazionale che discriminava ai fini dell'attribuzione della cd carta docenti sulla base della durata dell'attività di insegnamento sempre che non vi siano ragioni oggettive ma le supplenze brevi non destinate a concludersi fino al termine dell'anno scolastico non costituiscono una ragione oggettiva.
Di conseguenza la sentenza va riformata e il va condannato al pagamento delle somme di euro CP_1
1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , 1500, a favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3
2000,00 a favore di , 1500,00 a favore di preziosi e 1000,00 a favore di oltre interessi Per_1 Pt_4 Pt_5 dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano per la metà poiché l'arresto giurisprudenziale della
Corte di Giustizia europea è intervenuto nel 2025 dopo il deposito del ricorso e della sentenza di primo grado e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Accoglie l'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado condanna il al CP_1 pagamento delle somme di euro 1000,00 a favore di , 1000,00 a favore di , Parte_1 Pt_2
1000,00 a favore di , 1500, a favore di 2000,00 a favore di , 1500,00 a Pt_3 Per_1 Pt_4 favore di preziosi e 1000,00 a favore di oltre interessi dalla data di maturazione delle Pt_5 singole poste attive di credito al soddisfo.
B) Condanna il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che compensa per CP_1 la meta e liquida l'altra metà in euro 900,00 per il primo grado e 1200,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione.
Napoli 18.11.2025
Il Presidente rel