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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6903/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6903/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 09.30, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. MICHELE PELOSI, in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
ANTICHI ALESSANDRO
-per 'avv. TONINI ANDREA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Pelosi previa ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc del 7 febbraio 2023, precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle memoria n. 1 del 24 gennaio
2023.
L'Avv. Tonini conclude riportandosi alle note conclusive e agli atti di causa e rileva la natura prettamente documentale della causa e chiede che pertanto venga decisa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6903/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTICHI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTICHI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINI ANDREA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE 149 00198 ROMA presso il difensore avv. TONINI
ANDREA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Ai fini della ricostruzioni del thema decidendum per completezza si rimanda agli atti introduttivi depositati dalle parti.
Giova rilevare tuttavia che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale di Firenze il sig. al fine di
[...] CP_1
pagina 2 di 5 sentirlo condannare al pagamento della somma di €7.941,17, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole debenze al saldo effettivo, a titolo di corrispettivo e in parte di rimborso spese per la gestione del Residence “Rio Grande”, di cui il convenuto è CP_1 proprietario di un'unità immobiliare, rese per il periodo 2016-2019.
Secondo la prospettazione attorea, il compenso richiesto al Tribunale, trae il suo fondamento dal
Regolamento, di natura contrattuale, vigente all'interno del predetto complesso condominiale e richiamato nei singoli contratti di compravendita dell'unità immobiliari, che esclude la necessità, per il calcolo delle spese del Residence, di approvazione del bilancio consuntivo da parte dei singoli proprietari, determinandosi sulla sola base delle tabelle millesimali previste nel Regolamento e riportate nei singoli contratti.
Il convenuto si è costituito in giudizio per ottenere il rigetto della domanda e la CP_1
condanna della parte attrice alle spese di lite ed ex art 96 comma III, per la relativa infondatezza.
In particolare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a per CP_1 Parte_1
intervenuta decadenza delle delibere comunali che avevano attribuito la gestione unitaria del Residence in argomento all'odierna società attrice, nonché la non debenza della somma pretesa da quest'ultima, per assenza della delibera di approvazione del rendiconto e carenza di indicazione dei criteri di riparto.
La causa passa in decisione all'odierna udienza senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori
Disciplina applicabile
Va sin da subito osservato nel caso è controversa natura del rapporto intercorso tra le parti.
La parte attrice ha configurato il rapporto intercorrente con il quale rapporto di mandato CP_1
istauratosi per effetto di quanto disposto all'art. 7 del Regolamento del Residence “Rio Grande”, secondo cui “In esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Grosseto, dovranno essere unitarie la gestione e l'amministrazione del complesso degli alloggi e delle singole unità, delle dotazioni e delle attrezzature pertinenti, nonché dei servizi comuni. Per garantire il rispetto di quanto sopra, tali gestione ed amministrazione con tutti i relativi poteri vengono affidati alla …”. Parte_1
La parte convenuta ha invece sostenuto che in realtà il complesso è nato nella forma della multiproprietà, poi trasformatosi in ente condominiale nel 1999, in seguito alle delibere nn. 37 e 88 assunte dal Consiglio Comunale di Comune di Grosseto, per effetto delle quali la è decaduta Pt_1
dalle funzioni gestionali ed amministrative del Residence.
Ebbene, non può prestarsi condivisione a quanto sostenuto dal convenuto, secondo cui, a far data dall'adozione della delibera comunale n. 37 dell'anno 1999, il rapporto istauratosi con Parte_1
per effetto del precitato art. 7 del Regolamento, è venuto meno.
pagina 3 di 5 Al riguardo va rilevato che invero la delibera comunale non può che aver regolato i soli aspetti pubblicistici del rapporto e non quelli privatistici.
Sebbene detta delibera abbia implicitamente decretato il venir meno del vincolo che imponeva la gestione unitaria del complesso da parte di un solo soggetto, poi individuato nel Regolamento nella l'efficacia del Regolamento del Residence “Rio Grande” non è difatti venuta meno, tant'è Parte_1
che la ha continuato nella gestione ed amministrazione del Residence, fino al settembre Parte_1
2019, quando i proprietari delle singole unità immobiliari si sono resi parti diligenti nel richiedere la modifica del Regolamento e la nomina di un Amministratore condominiale.
La mancato prova della modifica e/o revoca dell'incarico a ante settembre 2019, Pt_1
induce pertanto a ritenere applicabile alla fattispecie le regole proprie del contratto di mandato, considerato che per lo più le attività espletate dalla elencate all'art 9 del Regolamento, sono Pt_1
riconducibili allo schema del mandato e non a quello del . CP_3
Nel merito
Scrutinata la fattispecie alla luce delle regole proprie del contratto di mandato, quanto alla prova del credito richiesto, è irrilevante il fatto che le somme pretese dalla parte attrice non siano state oggetto di rendicontazione e siano state sottoposte alla preventiva approvazione dei proprietari, giacchè secondo quanto disposto dall'art. 1713 c.c., “Il mandatario deve rendere il conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Inoltre secondo l'art. 13 del Regolamento del Residence, il consuntivo deve essere redatto secondo un preciso schema semplificato e, sempre secondo detto Regolamento, i criteri di riparto sono stabilite secondo le tabelle millesimali (art. 8 lett. C) e d).
Nel caso, dalla documentazione prodotta (doc. 2) emerge che la parte attrice ha redatto il consuntivo degli anni 2016-2019 attenendosi ai criteri del Regolamento, ragion per cui la somma pretesa è da reputarsi dovuta, in quanto non efficacemente contrastata dal convenuto CP_1
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento dell'attività gestoria e di CP_1
amministrazione compiuta dalla società attrice in suo favore come richiesta in citazione, da maggiorarsi, in quanto debito di valuta, degli interessi legali dalla data del 16.04.2021 al soddisfo, giusto quanto disposto dall'art. 1282 c.c. e dall'art. 14 del Regolamento del residence.
Il dies a quo di tali interessi, ex art 1282 c.c., va infatti calcolato dal giorno in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
nel caso di specie, il credito risultava certo e liquido dal 6/04/2021, ovvero dalla richiesta di pagamento con contestuale invito alla negoziazione assistita;
tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art 14 del Regolamento del Residence, il credito è esigibile decorso dieci giorni dalla richiesta di pagamento.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite
Venendo alle spese di lite, vengono regolate sulla base del principio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico di parte opposta.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da IR (scaglione tra €5.201 a €26.000) nei valori minimi, trattandosi di causa istruita in via documentale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da così dispone: Parte_1
-CONDANNA al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma di €7.941,17 oltre interessi legali calcolati dal 16/04/2021 sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che CP_1 liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre contributo unificato, marca iscrizione, oltre rimborso spese forfettarie al 15% Iva e cap.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 15.57.
16 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6903/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 09.30, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
l'avv. MICHELE PELOSI, in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
ANTICHI ALESSANDRO
-per 'avv. TONINI ANDREA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Pelosi previa ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc del 7 febbraio 2023, precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle memoria n. 1 del 24 gennaio
2023.
L'Avv. Tonini conclude riportandosi alle note conclusive e agli atti di causa e rileva la natura prettamente documentale della causa e chiede che pertanto venga decisa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6903/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTICHI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANTICHI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINI ANDREA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE 149 00198 ROMA presso il difensore avv. TONINI
ANDREA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Ai fini della ricostruzioni del thema decidendum per completezza si rimanda agli atti introduttivi depositati dalle parti.
Giova rilevare tuttavia che con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale di Firenze il sig. al fine di
[...] CP_1
pagina 2 di 5 sentirlo condannare al pagamento della somma di €7.941,17, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole debenze al saldo effettivo, a titolo di corrispettivo e in parte di rimborso spese per la gestione del Residence “Rio Grande”, di cui il convenuto è CP_1 proprietario di un'unità immobiliare, rese per il periodo 2016-2019.
Secondo la prospettazione attorea, il compenso richiesto al Tribunale, trae il suo fondamento dal
Regolamento, di natura contrattuale, vigente all'interno del predetto complesso condominiale e richiamato nei singoli contratti di compravendita dell'unità immobiliari, che esclude la necessità, per il calcolo delle spese del Residence, di approvazione del bilancio consuntivo da parte dei singoli proprietari, determinandosi sulla sola base delle tabelle millesimali previste nel Regolamento e riportate nei singoli contratti.
Il convenuto si è costituito in giudizio per ottenere il rigetto della domanda e la CP_1
condanna della parte attrice alle spese di lite ed ex art 96 comma III, per la relativa infondatezza.
In particolare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a per CP_1 Parte_1
intervenuta decadenza delle delibere comunali che avevano attribuito la gestione unitaria del Residence in argomento all'odierna società attrice, nonché la non debenza della somma pretesa da quest'ultima, per assenza della delibera di approvazione del rendiconto e carenza di indicazione dei criteri di riparto.
La causa passa in decisione all'odierna udienza senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori
Disciplina applicabile
Va sin da subito osservato nel caso è controversa natura del rapporto intercorso tra le parti.
La parte attrice ha configurato il rapporto intercorrente con il quale rapporto di mandato CP_1
istauratosi per effetto di quanto disposto all'art. 7 del Regolamento del Residence “Rio Grande”, secondo cui “In esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Grosseto, dovranno essere unitarie la gestione e l'amministrazione del complesso degli alloggi e delle singole unità, delle dotazioni e delle attrezzature pertinenti, nonché dei servizi comuni. Per garantire il rispetto di quanto sopra, tali gestione ed amministrazione con tutti i relativi poteri vengono affidati alla …”. Parte_1
La parte convenuta ha invece sostenuto che in realtà il complesso è nato nella forma della multiproprietà, poi trasformatosi in ente condominiale nel 1999, in seguito alle delibere nn. 37 e 88 assunte dal Consiglio Comunale di Comune di Grosseto, per effetto delle quali la è decaduta Pt_1
dalle funzioni gestionali ed amministrative del Residence.
Ebbene, non può prestarsi condivisione a quanto sostenuto dal convenuto, secondo cui, a far data dall'adozione della delibera comunale n. 37 dell'anno 1999, il rapporto istauratosi con Parte_1
per effetto del precitato art. 7 del Regolamento, è venuto meno.
pagina 3 di 5 Al riguardo va rilevato che invero la delibera comunale non può che aver regolato i soli aspetti pubblicistici del rapporto e non quelli privatistici.
Sebbene detta delibera abbia implicitamente decretato il venir meno del vincolo che imponeva la gestione unitaria del complesso da parte di un solo soggetto, poi individuato nel Regolamento nella l'efficacia del Regolamento del Residence “Rio Grande” non è difatti venuta meno, tant'è Parte_1
che la ha continuato nella gestione ed amministrazione del Residence, fino al settembre Parte_1
2019, quando i proprietari delle singole unità immobiliari si sono resi parti diligenti nel richiedere la modifica del Regolamento e la nomina di un Amministratore condominiale.
La mancato prova della modifica e/o revoca dell'incarico a ante settembre 2019, Pt_1
induce pertanto a ritenere applicabile alla fattispecie le regole proprie del contratto di mandato, considerato che per lo più le attività espletate dalla elencate all'art 9 del Regolamento, sono Pt_1
riconducibili allo schema del mandato e non a quello del . CP_3
Nel merito
Scrutinata la fattispecie alla luce delle regole proprie del contratto di mandato, quanto alla prova del credito richiesto, è irrilevante il fatto che le somme pretese dalla parte attrice non siano state oggetto di rendicontazione e siano state sottoposte alla preventiva approvazione dei proprietari, giacchè secondo quanto disposto dall'art. 1713 c.c., “Il mandatario deve rendere il conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.
Inoltre secondo l'art. 13 del Regolamento del Residence, il consuntivo deve essere redatto secondo un preciso schema semplificato e, sempre secondo detto Regolamento, i criteri di riparto sono stabilite secondo le tabelle millesimali (art. 8 lett. C) e d).
Nel caso, dalla documentazione prodotta (doc. 2) emerge che la parte attrice ha redatto il consuntivo degli anni 2016-2019 attenendosi ai criteri del Regolamento, ragion per cui la somma pretesa è da reputarsi dovuta, in quanto non efficacemente contrastata dal convenuto CP_1
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento dell'attività gestoria e di CP_1
amministrazione compiuta dalla società attrice in suo favore come richiesta in citazione, da maggiorarsi, in quanto debito di valuta, degli interessi legali dalla data del 16.04.2021 al soddisfo, giusto quanto disposto dall'art. 1282 c.c. e dall'art. 14 del Regolamento del residence.
Il dies a quo di tali interessi, ex art 1282 c.c., va infatti calcolato dal giorno in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile;
nel caso di specie, il credito risultava certo e liquido dal 6/04/2021, ovvero dalla richiesta di pagamento con contestuale invito alla negoziazione assistita;
tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art 14 del Regolamento del Residence, il credito è esigibile decorso dieci giorni dalla richiesta di pagamento.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite
Venendo alle spese di lite, vengono regolate sulla base del principio della soccombenza di cui all'art 91 cpc e pertanto vanno poste a carico di parte opposta.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo sulla base delle Tariffe di cui al D.M. 55/2014, aggiornate ai parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore individuabile a posteriori come da IR (scaglione tra €5.201 a €26.000) nei valori minimi, trattandosi di causa istruita in via documentale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da così dispone: Parte_1
-CONDANNA al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma di €7.941,17 oltre interessi legali calcolati dal 16/04/2021 sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che CP_1 liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre contributo unificato, marca iscrizione, oltre rimborso spese forfettarie al 15% Iva e cap.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 15.57.
16 aprile 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5