Articolo 1 della Legge 6 giugno 1973, n. 314
Versione
5 luglio 1973
Art. 1. Articolo unico

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556 , si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970.

Entrata in vigore il 5 luglio 1973