Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n° 174/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla via A. Gramsci n. 1/D, Parte_1
presso l'avv. Ettorino Di Prinzio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...]
in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere già stata riconosciuta affetta da patologie pregresse che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 3%; di aver svolto, dal 2007 al 2021, attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede in Atessa (CH), come operaia addetta alla lavorazione di lamierati CP_2
metallici e di aver svolto mansioni consistenti nella piegatura e ritaglio di pezzi di lamiera con prelevamento da cassone poggiato a terra dei pezzi da lavorare, posizionamento sul banco di piegatura, prelievo del pezzo piegato, ritaglio e posizionamento dei pezzi finiti all'interno di
1
“tendinopatia bilaterale delle spalle (MP n. 519350218) e rachipatia lombare (MP n.
5193500219)”, di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale delle stesse, ma che le stesse sono state rigettate, ha adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla ricorrente, espletata la
CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera della ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “La IG.ra è affetta, Parte_1 oggi ed alla data del 09.06.2022, da “tendinopatia degenerativa del sovraspinoso spalla destra”, avendo contratto tale patologia a causa ed in occasione della propria attività lavorativa come operaia. Tale menomazione determina un danno biologico permanente del
3% (tre per cento).
Tenendo conto di quanto già riconosciuto per altre patologie e della loro concorrenzialità, il grado di invalidità complessivo, in relazione al pregiudizio effettivo, è quantificabile nella misura del 6%”.
Nello specifico, il CTU ha rilevato che: “La IG.ra ha lavorato per circa 15 Parte_1 anni come operaia metalmeccanica presso la “ in Val di Sangro. Dall'anamnesi CP_2
lavorativa, dalla storia clinica, dalle indagini strumentali e dal quadro obiettivo emerso in
2 sede di CTU appare evidente la presenza di una patologia a carico della cuffia dei rotatori di destra di natura tecnopatica.
Infatti, durante l'attività lavorativa la ricorrente è stata esposta ai più comuni fattori di rischio per patologia della cuffia dei rotatori, e cioè movimenti ripetitivi sovraccaricanti della durata di interi turni lavorativi nelle operazioni di piegatura e ritaglio di circa 6400 pezzi/per turno, impiego di forza nella impugnatura di “piedi di porco” per estrarre residui metallici incastrati nelle lamiere.
A conferma di quanto riportato, le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria, alla voce 78a prevedono, nell'ambito delle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, le tendinopatie del sovraspinoso per “quelle lavorazioni svolte in modo non occasionale e che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue”.
D'altronde, l'esistenza di un sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori fu già accertata dall'Ente Assicuratore con recente riconoscimento di patologia di polso (sindrome del tunnel carpale) e di gomito (epicondilite) valutate globalmente nella misura del 3% di inabilità lavorativa.
Gli esami strumentali effettuati dalla ricorrente, in particolare le RMN del 17.05.2022, confermano la presenza di una tendinosi con lesione di II° grado del tendine del muscolo sovraspinoso di destra che, dei quattro tendini che costituiscono la cuffia dei rotatori, notoriamente è quello che per prima tende a lesionarsi.
Tali immagini risultano compatibili con la sintomatologia dolorosa accusata dalla e con Pt_1
il quadro obiettivo evidenziato in sede di operazioni peritali (in particolare la limitazione dolorosa dei movimenti di abduzione dell'arto superiore e la positività delle manovre semeiologiche specifiche).
Alla luce delle evidenze anamnestiche, cliniche e strumentali, considerando l'età non avanzata della ricorrente (51 anni alla data della denuncia) la localizzazione monolaterale della lesione (destra in destrimane) l'assenza di altri potenziali importanti fattori di rischio extralavorativi, ritengo si debba concludere sull'esistenza di una relazione perlomeno concausale tra l'attività lavorativa e la comparsa della patologia denunciata.
Con riferimento alle tabelle allegate al dl 38/2000, ed in particolare alla voce 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), considerando i dati clinici e strumentali, ritengo equa e congrua una valutazione del danno pari al 3% per la tendinopatia di spalla destra.
3 Di contro, si concorda con i sanitari circa l'assenza di rachipatia professionale. CP_1
A tale riguardo, l'anamnesi lavorativa non evidenzia una esposizione a rischio lavorativo idoneo;
infatti, vi è assenza di movimentazione carichi in quanto la era prevalentemente Pt_1
adibita alla lavorazione di pezzi metallici di peso inferiore ai 300 grammi che venivano presi da un cassone posto nelle vicinanze della sua postazione lavorativa per poi essere riposizionati, dopo la lavorazione, su un altro cassone, operando sempre con busto eretto e ottima presa. Tale attività si alternava con operazioni di saldatura di lamine di alluminio di peso comunque inferiore agli 8 kg. Inoltre, non emerge alcuna situazione lavorativa di esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, cioè la seconda importante condizione correlata al rischio di rachipatia lombosacrale.
Infine, l'esame clinico effettuato in sede di operazioni peritali è risultato del tutto negativo pur in presenza di modesti segni radiologici/strumentali di protrusione discale”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come: “i carichi di lavoro inerenti la valutazione dei movimenti ripetitivi AASS sono risultati, dalle schede valutative, bassi ma non assenti;
di più, non si evidenzia se siano state introdotte azioni protettive per garantire la riduzione di tale rischio (es. pause con esercizi di rilassamento).
In presenza di altre malattie professionali da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore già riconosciute dall' (epicondilite e sindrome del tunnel carpale), considerando lo CP_1
svolgimento non occasionale di lavorazioni che comportano comunque movimenti ripetuti a carico della spalla così come dell'intero arto superiore (in accordo con il Decreto 9 aprile
2008), in assenza di potenziali fattori di rischio extralavorativi, si deve necessariamente riconoscere il ruolo quantomeno concausale del lavoro svolto dalla nell'insorgenza Pt_1 della tendinopatia di spalla destra”.
Va, dunque, accertato e dichiarato che la ricorrente è affetta da “tendinopatia degenerativa del sovraspinoso spalla destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale (“sindrome del tunnel carpale destro operato” e “epicondilite bilaterale maggiore a destra”) configura un danno biologico pari al 6%.
4 L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente il relativo CP_1
indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Il ricorso va invece rigettato per la restante parte.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero in €.
2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono ritenersi compensate tra le parti per 1/2 e poste a carico dell' nella restante misura di 1/2. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da “tendinopatia degenerativa del sovraspinoso spalla destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale, configura un danno biologico pari al 6%;
-condanna l' al versamento in favore della ricorrente del relativo indennizzo nella CP_1
misura e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio nella misura della metà;
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del CP_1
giudizio, già liquidata in €. 1.347,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1
causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 14.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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