TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17604 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 9778/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9778 del RGAC dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/12/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB CO, presso il cui studio in Roma, Via Imera, 16, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
OPPONENTE
(Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
AN, presso il cui studio in Roma, Viale Trastevere 143 (c/o Studio AN ET ER
Gava & Associati) è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare, per le motivazioni in fatto ed in diritto…, revocare il decreto ingiuntivo n. 17028/2023 del 7/11/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 43314/2023) ed in ogni caso dichiararne la nullità, la invalidità e comunque l'inefficacia nei confronti dell'opponente; in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi mancata revoca del provvedimento opposto, respingere e rigettare in ogni caso ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, per le motivazioni tutte di cui al presente atto e previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo n. 17028/2023 del 7/11/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 43314/2023) ovvero pronuncia di nullità, invalidità e comunque inefficacia dello stesso, rigettare la pretesa creditoria della Società opposta in quanto non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale anche in via parziale, accertata in ogni caso l'insussistenza di un contratto di finanziamento ex art. 111
T.U.B. e D.M. n. 176/2014 tra la Società opposta e il de cuius Sig. con Persona_1 dichiarazione di sussistenza di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. ed applicazione del tasso legale tempo per tempo vigente per quanto sopra dedotto in fatto e in diritto, da computarsi tenendo altresì conto dei pagamenti medio tempore effettuati dal de cuius, nonché accertati
l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del Sig. da parte della Sig.ra Persona_1
e i limiti dell'attivo ereditario così pervenuto all'opponente e modificato in Parte_1 corso di causa, condannare l'opponente al minore importo accertato nel corso di causa, con espressa dichiarazione di responsabilità della medesima opponente nei limiti della massa ereditaria attiva effettivamente sussistente ed accertata in corso di causa.…”
PER L'OPPOSTA: “…In via preliminare, considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc;
nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 17028/2023 emesso nel procedimento monitorio iscritto al R.G. 43314/2023 di €
18.104,76; b) rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) accertare e dichiarare il diritto di credito della (già ) nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 sig.ra nella qualità di erede del sig. , come derivante dalla Parte_1 Persona_1 documentazione in atti, e per l'effetto d) condannare la sig.ra nella predetta Parte_1 qualità, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 18.104,76, o di quel diverso importo che risulterà accertato nel corso del giudizio;
e) condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, maggiorati di rimborso forfetario delle spese del 15% e cpa, come per legge…”.
IN FATTO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 27 febbraio 2024, la Sig.ra
[...]
quale coniuge superstite ed unica erede del Sig. , proponeva Parte_1 Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17028/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 7 novembre 2023 nel procedimento R.G. n. 43314/2023, con il quale le era stato intimato di corrispondere in favore della (ora la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 18.104,76, oltre interessi convenzionali e spese monitorie (cfr. allegato semplice, d.i., pag.
9 – fascicolo . Parte_1
2. Tale credito traeva origine da due contratti di finanziamento di microcredito stipulati dal de cuius, e precisamente: il contratto n. 5 del 05/08/2019, dell'importo di euro 25.000,00 e il contratto n. 18 del 22/09/2021, dell'importo di euro 6.000,00; entrambi assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 (cfr. doc. 1, contratto n. 5; doc. 2, contratto n. 18 – fascicolo ). CP_1
3. Nel corso del rapporto il Sig. aveva versato alcune rate con ritardo e aveva poi interrotto Per_1
i pagamenti dal 23 giugno 2022, maturando alla data del 13 marzo 2023 un debito complessivo di euro 17.801,58 (cfr. doc. 3, comunicazione PEC – fascicolo ). CP_1
4. A seguito del decesso del debitore, avvenuto il 25 ottobre 2022, comunicava CP_2 all'erede – la Sig.ra che aveva dichiarato l'accettazione dell'eredità con beneficio di Parte_1 inventario – la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione dei contratti e la richiesta di pagamento dell'importo residuo pari, a quella data, ad euro 18.001,94, con riserva di attivazione della garanzia del Fondo pubblico e di eventuale surroga dello stesso nei diritti del creditore
(cfr. doc. 5, accettazione beneficiata;
doc. 6, lettera di messa in mora – fascicolo
). CP_1
5. In ragione del perdurante inadempimento, presentava ricorso monitorio nei CP_2 confronti dell'erede beneficiata, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
6. Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato alla Sig.ra la quale, con atto di Parte_1 citazione notificato via PEC al difensore di in data 27 febbraio 2024, proponeva CP_1 opposizione.
7. Nell'atto introduttivo l'opponente chiedeva accertarsi “l'insussistenza di un contratto di finanziamento ex art. 111 T.U.B. e D.M. n. 176/2014 tra la Società opposta e il de cuius Sig.
con dichiarazione di sussistenza di un contratto di mutuo ex art. 1813…”; Persona_1 deduceva inoltre la mancata prova dell'effettiva erogazione delle somme finanziate e chiedeva la nullità o la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, invocando la conseguente limitazione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.c.
8. Si costituiva (ora ) contestando integralmente l'opposizione CP_2 Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
9. Attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, esso si concludeva con esito negativo in data 8 luglio 2024 (cfr. doc. 23 e cfr doc. 26 – fascicolo ). CP_1
10. Con decreto del 26 settembre 2025, il Giudice, ritenuta la sussistenza del titolo contrattuale e la prova delle erogazioni, nonché richiamato il principio secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non preclude al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti dell'erede, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto “…nei limiti del valore dei beni ereditari…”, fissando l'udienza di discussione al 4 dicembre 2025, ore 10:00.
IN DIRITTO
11. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
12. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
13. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
14. L'opposizione proposta da è infondata nei limiti che seguono. Parte_1 15. L'opponente ha contestato l'infondatezza del credito azionato da sotto una Controparte_1 pluralità di profili, attinenti alla natura giuridica dei rapporti, alla prova dell'erogazione e ai limiti della propria responsabilità quale erede beneficiata.
16. In primo luogo, la Sig.ra ha sostenuto che i contratti stipulati dal de cuius non Parte_1 integrerebbero finanziamenti di microcredito ex art. 111 TUB, bensì meri mutui civilistici in ragione dell'asserita mancanza dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, ritenuti presupposto essenziale per la qualificazione dei finanziamenti come “microcredito”.
17. In secondo luogo, ha eccepito la mancata prova dell'erogazione, assumendo che la società opposta non avrebbe dimostrato l'effettivo trasferimento delle somme oggetto dei contratti.
18. Infine, ha invocato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, deducendo che la sua responsabilità debba essere limitata all'attivo ereditario e che tale attivo andrebbe ulteriormente ridotto per effetto della sopravvenuta perdita di valore delle quote sociali della CP_3
dichiarata in liquidazione giudiziale nel 2024.
[...]
19. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è deputato alla verifica dell'esistenza e della fondatezza del credito posto a base della domanda monitoria.
20. Come chiarito dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo ha natura di accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, mentre l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena nel quale la parte opposta deve dimostrare il credito con idonea prova scritta e l'opponente deve allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001).
21. Nel caso in esame, ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, avendo CP_1 prodotto i contratti di microcredito, i contratti relativi ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, le PEC afferenti a tali servizi e le contabili bancarie attestanti le erogazioni di euro 25.000,00 e di euro 6.000,00 (cfr. doc. 9; doc. 12; doc. 13; doc. 14; doc. 15; doc. 16; doc.
17; doc. 14 – fascicolo ). CP_1
22. Tale quadro documentale trova ulteriore riscontro nella fattura e nei preventivi allegati, nonché nella regolarità dei pagamenti effettuati dal de cuius fino all'insorgere della morosità, elemento questo del tutto incompatibile con l'asserita inesistenza del finanziamento (cfr. doc. 3; cfr. doc.
7; cfr. doc. 11 fattura - fascicolo ). CP_1
23. Al contrario, l'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio specifico idoneo a sostenere le eccezioni sollevate, limitandosi a riproporre in via meramente assertiva le proprie doglianze.
24. Le deduzioni dell'opponente volte a qualificare i contratti come meri rapporti “civilistici”, in luogo di finanziamenti di microcredito, non possono essere condivise. 25. Nell'atto di citazione in opposizione, parte opponente ha sostenuto che i rapporti andrebbero ricondotti allo schema del mutuo ex artt. 1813 ss. c.c., ritenendo insussistenti i presupposti del finanziamento ex art. 111 T.U.B. e affermando che, per configurare un contratto di microcredito, sarebbe necessaria la rigorosa prova della prestazione dei servizi ausiliari: “…In tal senso, occorre rilevare come, affinché possa configurarsi un contratto di finanziamento ex art. 111 T.U.B. ed ex art. 3 D.M. 176/2014, debba necessariamente sussistere la fornitura, da parte dell'erogatore, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati…”
(cfr. pag. 4, - fascicolo . Parte_1
26. I contratti versati in atti recano espressa qualificazione di “contratto di finanziamento chirografario microcredito”, con richiamo alla disciplina speciale di settore e all'iscrizione dell'intermediario nell'elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB;
nelle premesse, regolarmente sottoscritte e accettate dal de cuius, si precisa infatti che “…l'Operatore, soggetto autorizzato all'erogazione di Microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB, si è reso disponibile all'erogazione del finanziamento richiesto…” (punto b) e che “i finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 111 TUB sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, come altresì disciplinati dall'art. 3 del D.M. MEF 176/2014…” (punto d), circostanze del tutto incompatibili con la prospettata riconduzione del rapporto al mero contratto di mutuo civilistico ex art. 1813
c.c.( cfr. doc. 1 e cfr. doc. 2 – fascicolo microcreditab).
27. Inoltre, la presenza e l'esecuzione di tali servizi risultano, a loro volta, documentate dalle numerose PEC inviate negli anni 2020, 2021 e 2022, tra le quali si legge: “Gentile cliente, le inviamo in allegato copia del contratto dei Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, di cui all'art. 3 del Decreto MEF 176 del 17.10.2014, relativo all'operazione di Microcredito…”
(doc. 9; cfr. doc. 13; cfr. doc. 14; cfr. cfr. doc. 16; cfr. doc. 17; cfr. 21).
28. A tal proposito, l'ordinanza del 26 settembre 2025 ha evidenziato che “non appare rilevante ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso delle rate insolute e degli interessi l'accertamento che finanziamenti di cui all'art. 111 TUB siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati, per i quali sono comunque in atti i contratti di servizi ausiliari, assistenza e monitoraggio”.
29. Alla luce della documentazione prodotta, devono ritenersi infondate tanto l'eccezione relativa alla pretesa natura “civilistica” dei rapporti, quanto quella concernente la mancata prova dell'erogazione.
30. Occorre ora esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla delimitazione della propria responsabilità quale erede che ha accettato con beneficio d'inventario. 31. sostiene che, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la propria Parte_1 responsabilità debba essere limitata all'attivo ereditario e che tale attivo dovrebbe essere ridotto in ragione della sopravvenuta perdita di valore delle quote sociali della Controparte_3 dichiarata in liquidazione giudiziale nel 2024.
32. L'eccezione viene accolta ma nei limiti che seguono.
33. Va preliminarmente ricordato che, ai sensi degli artt. 490 e seguenti del Codice civile, l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni compresi nella massa ereditaria risultante dall'inventario notarile.
34. L'inventario costituisce la fotografia fedele e vincolante del patrimonio relitto al momento dell'accettazione beneficiata e rappresenta il parametro normativo cui rapportare la responsabilità dell'erede, potendo essere superato solo in presenza di prova rigorosa di errori materiali o di sopravvenienze non imputabili all'erede stessa.
35. Dall'atto di accettazione con beneficio e dal successivo verbale d'inventario emerge che l'erede ha riconosciuto la composizione della massa attiva ereditaria, Parte_1 comprendente il 100% delle quote sociali della Squisit Group S.r.l. dal valore di euro 10.000, oltre al motociclo del valore di euro 1.500 e ad un credito residuo di euro 3.082,19 per un valore complessivo di euro € 14.582,19 (cfr. doc. 1 e cfr. doc.
3 - fascicolo . Parte_1
36. Poiché le indicazioni contenute nell'inventario provengono dalla stessa erede, esse integrano una dichiarazione avente natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di formazione dell'inventario e confluite in un atto pubblico redatto dal Notaio secondo le forme di legge, esse – ai sensi dell'art. 2700 c.c. – fanno piena prova fino a querela di falso della loro provenienza, del loro contenuto e, dunque, dell'esistenza, consistenza e valore dei beni ereditari.
37. A tale conclusione conduce anche il principio affermato dalla Cassazione, sez. II, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9063, secondo cui “il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle proprie funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e
l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi”.
38. Ne consegue che il valore dei beni dichiarato nell'inventario, costituisce parametro vincolante ai fini della determinazione del limite di responsabilità dell'erede ex art. 490 c.c.
39. Successivamente all'inventario, l'erede è tenuta agli obblighi di conservazione, custodia e corretta amministrazione dei beni relitti ex artt. 491, 492, 493 e 494 c.c., dovendo esercitare la propria funzione con la diligenza qualificata richiesta dalle norme sulla tutela. 40. Ne consegue che qualsiasi diminuzione di valore dei beni sopravvenuta dopo l'inventario non incide sul limite della responsabilità dell'erede, salvo che la stessa dimostri, ai sensi dell'art. 491 c.c., che il depauperamento non sia dipeso da sua condotta colposa o dalla violazione degli obblighi di diligenza e di prudente gestione imposti dall'ordinamento.
41. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe quindi sull'erede opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, ivi compresa la non imputabilità del depauperamento della massa ereditaria.
42. Nel caso di specie, le risultanze camerali aggiornate attestano che rivestiva Parte_1 la carica di Amministratrice Unica della Squisit Group S.r.l. e ne deteneva il 100% delle quote sociali.
43. La società è stata dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Roma del
14 ottobre 2024 e, alla successiva data del 16 ottobre 2024, come da visura camerale allegata risultava inattiva, circostanze entrambe verificatesi in pendenza della gestione esclusiva dell'erede.
44. La circostanza che la cessazione dell'attività e il dissesto societario si siano verificati sotto la gestione diretta dell'erede rende inammissibile ricondurre la perdita di valore della partecipazione sociale a fattori esterni o imprevedibili, in mancanza di prova contraria.
45. Tale conclusione trova ulteriore conferma nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di beneficio d'inventario.
46. La Cassazione, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2013, n. 24171, ha chiarito che l'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 493 c.c., non può disporre liberamente dei beni dell'asse, essendo tenuto a conservarli e amministrarli nell'interesse dei creditori e dei legatari. “In caso di accettazione con beneficio d'inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione”.
47. La pronuncia, infatti, limita l'autonomia dell'erede e impedisce qualunque attività che possa ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori senza la necessaria autorizzazione giudiziale.
48. In continuità con tale impostazione, la Cassazione, Sez. II, ord. 24 febbraio 2022, n. 6146, ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 493 c.c., occorre verificare se l'atto posto in essere dall'erede — o l'effetto che ne deriva — comporti una diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori;
la qualificazione formale dell'atto è irrilevante, rilevando invece la sua incidenza sostanziale sull'asse ereditario.
49. Ne consegue che qualunque condotta, anche omissiva, che determini una riduzione del patrimonio ereditario, impone la verifica della responsabilità dell'erede beneficiato e non può essere opposta ai creditori per comprimere il limite di responsabilità fissato dall'inventario.
50. Applicati tali principi al caso di specie, la perdita integrale del valore delle quote della Squisit
Group S.r.l. — sopravvenuta nel 2024 e verificatasi mentre l'erede ne era Amministratrice
Unica — costituisce un evento che incide in modo diretto sulla garanzia patrimoniale spettante ai creditori e, pertanto, non può essere utilizzato dall'opponente per ridurre l'attivo ereditario fissato nell'inventario del 19 aprile 2023.
51. Ai sensi degli artt. 490, 491 e 493 c.c., e dei richiamati principi della Suprema Corte, il limite di responsabilità dell'erede resta ancorato esclusivamente al valore dei beni inventariati, salvo rigorosa prova della non imputabilità della diminuzione sopravvenuta, nel caso di specie non fornita.
52. L'opponente, infatti, si è limitata a dedurre che la liquidazione giudiziale del 2024 avrebbe inciso sulla consistenza della massa ereditaria, ma tale deduzione non è assistita da alcuna prova documentale né da elementi idonei a dimostrare la totale estraneità causale dell'erede rispetto al dissesto.
53. Le affermazioni difensive dell'opponente non sono sufficienti a superare l'efficacia confessoria dell'inventario né la piena efficacia probatoria dell'atto notarile, né risultano idonee a scalfire il regime normativo delineato dagli artt. 2697, 490, 491, 493 e 494 c.c.
54. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la massa ereditaria rilevante ai fini della responsabilità dell'erede beneficiata coincida integralmente con quella risultante dal verbale d'inventario del 19 aprile 2023 a rogito del Notaio in Roma Rep. 16750 – Racc. 1352. Per_2
55. Ne consegue che l'erede opponente è tenuta a rispondere nei limiti del valore così determinato, non avendo assolto all'onere di dimostrare la non imputabilità della sopravvenuta diminuzione.
56. Pertanto, la massa ereditaria da assumere a base della quantificazione dell'obbligazione resta invariata e pari ai beni e ai valori indicati nell'inventario notarile, risultando pienamente fondata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
57. Tali eccezioni, infatti, non impediscono al creditore di ottenere un provvedimento di condanna nei confronti dell'erede, ma produce invece il solo effetto di limitare la portata ed eseguibilità del provvedimento di condanna solo e soltanto sui beni ereditari (cfr. Tribunale Di Taranto,
Sentenza n. 2519/2023 del 23- 10-2023). 58. Ne consegue che il decreto ingiuntivo mantiene piena efficacia come titolo giudiziale per l'intero importo ingiunto, ma la sua eventuale esecuzione potrà essere esercitata esclusivamente entro il limite del valore dell'attivo ereditario così accertato.
59. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo tali questioni suscettibili di incidere sull'esito della decisione.
60. Le spese sono a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 17028/2023 (R.G. 43314/2023), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17028/2023;
- condanna nei limiti dell'attivo ereditario, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro € 14.582,19 oltre agli interessi convenzionali Controparte_1 maturati e maturandi;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio e del procedimento monitorio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 04/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9778 del RGAC dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/12/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB CO, presso il cui studio in Roma, Via Imera, 16, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
OPPONENTE
(Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
AN, presso il cui studio in Roma, Viale Trastevere 143 (c/o Studio AN ET ER
Gava & Associati) è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare, per le motivazioni in fatto ed in diritto…, revocare il decreto ingiuntivo n. 17028/2023 del 7/11/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 43314/2023) ed in ogni caso dichiararne la nullità, la invalidità e comunque l'inefficacia nei confronti dell'opponente; in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi mancata revoca del provvedimento opposto, respingere e rigettare in ogni caso ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, per le motivazioni tutte di cui al presente atto e previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo n. 17028/2023 del 7/11/2023 del Tribunale di Roma (R.G. n. 43314/2023) ovvero pronuncia di nullità, invalidità e comunque inefficacia dello stesso, rigettare la pretesa creditoria della Società opposta in quanto non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale anche in via parziale, accertata in ogni caso l'insussistenza di un contratto di finanziamento ex art. 111
T.U.B. e D.M. n. 176/2014 tra la Società opposta e il de cuius Sig. con Persona_1 dichiarazione di sussistenza di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. ed applicazione del tasso legale tempo per tempo vigente per quanto sopra dedotto in fatto e in diritto, da computarsi tenendo altresì conto dei pagamenti medio tempore effettuati dal de cuius, nonché accertati
l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del Sig. da parte della Sig.ra Persona_1
e i limiti dell'attivo ereditario così pervenuto all'opponente e modificato in Parte_1 corso di causa, condannare l'opponente al minore importo accertato nel corso di causa, con espressa dichiarazione di responsabilità della medesima opponente nei limiti della massa ereditaria attiva effettivamente sussistente ed accertata in corso di causa.…”
PER L'OPPOSTA: “…In via preliminare, considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc;
nel merito: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 17028/2023 emesso nel procedimento monitorio iscritto al R.G. 43314/2023 di €
18.104,76; b) rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) accertare e dichiarare il diritto di credito della (già ) nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 sig.ra nella qualità di erede del sig. , come derivante dalla Parte_1 Persona_1 documentazione in atti, e per l'effetto d) condannare la sig.ra nella predetta Parte_1 qualità, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 18.104,76, o di quel diverso importo che risulterà accertato nel corso del giudizio;
e) condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, maggiorati di rimborso forfetario delle spese del 15% e cpa, come per legge…”.
IN FATTO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 27 febbraio 2024, la Sig.ra
[...]
quale coniuge superstite ed unica erede del Sig. , proponeva Parte_1 Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17028/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 7 novembre 2023 nel procedimento R.G. n. 43314/2023, con il quale le era stato intimato di corrispondere in favore della (ora la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 18.104,76, oltre interessi convenzionali e spese monitorie (cfr. allegato semplice, d.i., pag.
9 – fascicolo . Parte_1
2. Tale credito traeva origine da due contratti di finanziamento di microcredito stipulati dal de cuius, e precisamente: il contratto n. 5 del 05/08/2019, dell'importo di euro 25.000,00 e il contratto n. 18 del 22/09/2021, dell'importo di euro 6.000,00; entrambi assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 (cfr. doc. 1, contratto n. 5; doc. 2, contratto n. 18 – fascicolo ). CP_1
3. Nel corso del rapporto il Sig. aveva versato alcune rate con ritardo e aveva poi interrotto Per_1
i pagamenti dal 23 giugno 2022, maturando alla data del 13 marzo 2023 un debito complessivo di euro 17.801,58 (cfr. doc. 3, comunicazione PEC – fascicolo ). CP_1
4. A seguito del decesso del debitore, avvenuto il 25 ottobre 2022, comunicava CP_2 all'erede – la Sig.ra che aveva dichiarato l'accettazione dell'eredità con beneficio di Parte_1 inventario – la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione dei contratti e la richiesta di pagamento dell'importo residuo pari, a quella data, ad euro 18.001,94, con riserva di attivazione della garanzia del Fondo pubblico e di eventuale surroga dello stesso nei diritti del creditore
(cfr. doc. 5, accettazione beneficiata;
doc. 6, lettera di messa in mora – fascicolo
). CP_1
5. In ragione del perdurante inadempimento, presentava ricorso monitorio nei CP_2 confronti dell'erede beneficiata, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto.
6. Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato alla Sig.ra la quale, con atto di Parte_1 citazione notificato via PEC al difensore di in data 27 febbraio 2024, proponeva CP_1 opposizione.
7. Nell'atto introduttivo l'opponente chiedeva accertarsi “l'insussistenza di un contratto di finanziamento ex art. 111 T.U.B. e D.M. n. 176/2014 tra la Società opposta e il de cuius Sig.
con dichiarazione di sussistenza di un contratto di mutuo ex art. 1813…”; Persona_1 deduceva inoltre la mancata prova dell'effettiva erogazione delle somme finanziate e chiedeva la nullità o la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, invocando la conseguente limitazione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.c.
8. Si costituiva (ora ) contestando integralmente l'opposizione CP_2 Controparte_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
9. Attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, esso si concludeva con esito negativo in data 8 luglio 2024 (cfr. doc. 23 e cfr doc. 26 – fascicolo ). CP_1
10. Con decreto del 26 settembre 2025, il Giudice, ritenuta la sussistenza del titolo contrattuale e la prova delle erogazioni, nonché richiamato il principio secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non preclude al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti dell'erede, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto “…nei limiti del valore dei beni ereditari…”, fissando l'udienza di discussione al 4 dicembre 2025, ore 10:00.
IN DIRITTO
11. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
12. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
13. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
14. L'opposizione proposta da è infondata nei limiti che seguono. Parte_1 15. L'opponente ha contestato l'infondatezza del credito azionato da sotto una Controparte_1 pluralità di profili, attinenti alla natura giuridica dei rapporti, alla prova dell'erogazione e ai limiti della propria responsabilità quale erede beneficiata.
16. In primo luogo, la Sig.ra ha sostenuto che i contratti stipulati dal de cuius non Parte_1 integrerebbero finanziamenti di microcredito ex art. 111 TUB, bensì meri mutui civilistici in ragione dell'asserita mancanza dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, ritenuti presupposto essenziale per la qualificazione dei finanziamenti come “microcredito”.
17. In secondo luogo, ha eccepito la mancata prova dell'erogazione, assumendo che la società opposta non avrebbe dimostrato l'effettivo trasferimento delle somme oggetto dei contratti.
18. Infine, ha invocato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, deducendo che la sua responsabilità debba essere limitata all'attivo ereditario e che tale attivo andrebbe ulteriormente ridotto per effetto della sopravvenuta perdita di valore delle quote sociali della CP_3
dichiarata in liquidazione giudiziale nel 2024.
[...]
19. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è deputato alla verifica dell'esistenza e della fondatezza del credito posto a base della domanda monitoria.
20. Come chiarito dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo ha natura di accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, mentre l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena nel quale la parte opposta deve dimostrare il credito con idonea prova scritta e l'opponente deve allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione (Cass., Sez. Un., n.
13533/2001).
21. Nel caso in esame, ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, avendo CP_1 prodotto i contratti di microcredito, i contratti relativi ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, le PEC afferenti a tali servizi e le contabili bancarie attestanti le erogazioni di euro 25.000,00 e di euro 6.000,00 (cfr. doc. 9; doc. 12; doc. 13; doc. 14; doc. 15; doc. 16; doc.
17; doc. 14 – fascicolo ). CP_1
22. Tale quadro documentale trova ulteriore riscontro nella fattura e nei preventivi allegati, nonché nella regolarità dei pagamenti effettuati dal de cuius fino all'insorgere della morosità, elemento questo del tutto incompatibile con l'asserita inesistenza del finanziamento (cfr. doc. 3; cfr. doc.
7; cfr. doc. 11 fattura - fascicolo ). CP_1
23. Al contrario, l'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio specifico idoneo a sostenere le eccezioni sollevate, limitandosi a riproporre in via meramente assertiva le proprie doglianze.
24. Le deduzioni dell'opponente volte a qualificare i contratti come meri rapporti “civilistici”, in luogo di finanziamenti di microcredito, non possono essere condivise. 25. Nell'atto di citazione in opposizione, parte opponente ha sostenuto che i rapporti andrebbero ricondotti allo schema del mutuo ex artt. 1813 ss. c.c., ritenendo insussistenti i presupposti del finanziamento ex art. 111 T.U.B. e affermando che, per configurare un contratto di microcredito, sarebbe necessaria la rigorosa prova della prestazione dei servizi ausiliari: “…In tal senso, occorre rilevare come, affinché possa configurarsi un contratto di finanziamento ex art. 111 T.U.B. ed ex art. 3 D.M. 176/2014, debba necessariamente sussistere la fornitura, da parte dell'erogatore, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati…”
(cfr. pag. 4, - fascicolo . Parte_1
26. I contratti versati in atti recano espressa qualificazione di “contratto di finanziamento chirografario microcredito”, con richiamo alla disciplina speciale di settore e all'iscrizione dell'intermediario nell'elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 TUB;
nelle premesse, regolarmente sottoscritte e accettate dal de cuius, si precisa infatti che “…l'Operatore, soggetto autorizzato all'erogazione di Microcredito ai sensi dell'art. 111 TUB, si è reso disponibile all'erogazione del finanziamento richiesto…” (punto b) e che “i finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 111 TUB sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, come altresì disciplinati dall'art. 3 del D.M. MEF 176/2014…” (punto d), circostanze del tutto incompatibili con la prospettata riconduzione del rapporto al mero contratto di mutuo civilistico ex art. 1813
c.c.( cfr. doc. 1 e cfr. doc. 2 – fascicolo microcreditab).
27. Inoltre, la presenza e l'esecuzione di tali servizi risultano, a loro volta, documentate dalle numerose PEC inviate negli anni 2020, 2021 e 2022, tra le quali si legge: “Gentile cliente, le inviamo in allegato copia del contratto dei Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, di cui all'art. 3 del Decreto MEF 176 del 17.10.2014, relativo all'operazione di Microcredito…”
(doc. 9; cfr. doc. 13; cfr. doc. 14; cfr. cfr. doc. 16; cfr. doc. 17; cfr. 21).
28. A tal proposito, l'ordinanza del 26 settembre 2025 ha evidenziato che “non appare rilevante ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso delle rate insolute e degli interessi l'accertamento che finanziamenti di cui all'art. 111 TUB siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati, per i quali sono comunque in atti i contratti di servizi ausiliari, assistenza e monitoraggio”.
29. Alla luce della documentazione prodotta, devono ritenersi infondate tanto l'eccezione relativa alla pretesa natura “civilistica” dei rapporti, quanto quella concernente la mancata prova dell'erogazione.
30. Occorre ora esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla delimitazione della propria responsabilità quale erede che ha accettato con beneficio d'inventario. 31. sostiene che, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la propria Parte_1 responsabilità debba essere limitata all'attivo ereditario e che tale attivo dovrebbe essere ridotto in ragione della sopravvenuta perdita di valore delle quote sociali della Controparte_3 dichiarata in liquidazione giudiziale nel 2024.
32. L'eccezione viene accolta ma nei limiti che seguono.
33. Va preliminarmente ricordato che, ai sensi degli artt. 490 e seguenti del Codice civile, l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni compresi nella massa ereditaria risultante dall'inventario notarile.
34. L'inventario costituisce la fotografia fedele e vincolante del patrimonio relitto al momento dell'accettazione beneficiata e rappresenta il parametro normativo cui rapportare la responsabilità dell'erede, potendo essere superato solo in presenza di prova rigorosa di errori materiali o di sopravvenienze non imputabili all'erede stessa.
35. Dall'atto di accettazione con beneficio e dal successivo verbale d'inventario emerge che l'erede ha riconosciuto la composizione della massa attiva ereditaria, Parte_1 comprendente il 100% delle quote sociali della Squisit Group S.r.l. dal valore di euro 10.000, oltre al motociclo del valore di euro 1.500 e ad un credito residuo di euro 3.082,19 per un valore complessivo di euro € 14.582,19 (cfr. doc. 1 e cfr. doc.
3 - fascicolo . Parte_1
36. Poiché le indicazioni contenute nell'inventario provengono dalla stessa erede, esse integrano una dichiarazione avente natura confessoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di formazione dell'inventario e confluite in un atto pubblico redatto dal Notaio secondo le forme di legge, esse – ai sensi dell'art. 2700 c.c. – fanno piena prova fino a querela di falso della loro provenienza, del loro contenuto e, dunque, dell'esistenza, consistenza e valore dei beni ereditari.
37. A tale conclusione conduce anche il principio affermato dalla Cassazione, sez. II, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9063, secondo cui “il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle proprie funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e
l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi”.
38. Ne consegue che il valore dei beni dichiarato nell'inventario, costituisce parametro vincolante ai fini della determinazione del limite di responsabilità dell'erede ex art. 490 c.c.
39. Successivamente all'inventario, l'erede è tenuta agli obblighi di conservazione, custodia e corretta amministrazione dei beni relitti ex artt. 491, 492, 493 e 494 c.c., dovendo esercitare la propria funzione con la diligenza qualificata richiesta dalle norme sulla tutela. 40. Ne consegue che qualsiasi diminuzione di valore dei beni sopravvenuta dopo l'inventario non incide sul limite della responsabilità dell'erede, salvo che la stessa dimostri, ai sensi dell'art. 491 c.c., che il depauperamento non sia dipeso da sua condotta colposa o dalla violazione degli obblighi di diligenza e di prudente gestione imposti dall'ordinamento.
41. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe quindi sull'erede opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, ivi compresa la non imputabilità del depauperamento della massa ereditaria.
42. Nel caso di specie, le risultanze camerali aggiornate attestano che rivestiva Parte_1 la carica di Amministratrice Unica della Squisit Group S.r.l. e ne deteneva il 100% delle quote sociali.
43. La società è stata dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Roma del
14 ottobre 2024 e, alla successiva data del 16 ottobre 2024, come da visura camerale allegata risultava inattiva, circostanze entrambe verificatesi in pendenza della gestione esclusiva dell'erede.
44. La circostanza che la cessazione dell'attività e il dissesto societario si siano verificati sotto la gestione diretta dell'erede rende inammissibile ricondurre la perdita di valore della partecipazione sociale a fattori esterni o imprevedibili, in mancanza di prova contraria.
45. Tale conclusione trova ulteriore conferma nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di beneficio d'inventario.
46. La Cassazione, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2013, n. 24171, ha chiarito che l'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 493 c.c., non può disporre liberamente dei beni dell'asse, essendo tenuto a conservarli e amministrarli nell'interesse dei creditori e dei legatari. “In caso di accettazione con beneficio d'inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione”.
47. La pronuncia, infatti, limita l'autonomia dell'erede e impedisce qualunque attività che possa ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori senza la necessaria autorizzazione giudiziale.
48. In continuità con tale impostazione, la Cassazione, Sez. II, ord. 24 febbraio 2022, n. 6146, ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 493 c.c., occorre verificare se l'atto posto in essere dall'erede — o l'effetto che ne deriva — comporti una diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori;
la qualificazione formale dell'atto è irrilevante, rilevando invece la sua incidenza sostanziale sull'asse ereditario.
49. Ne consegue che qualunque condotta, anche omissiva, che determini una riduzione del patrimonio ereditario, impone la verifica della responsabilità dell'erede beneficiato e non può essere opposta ai creditori per comprimere il limite di responsabilità fissato dall'inventario.
50. Applicati tali principi al caso di specie, la perdita integrale del valore delle quote della Squisit
Group S.r.l. — sopravvenuta nel 2024 e verificatasi mentre l'erede ne era Amministratrice
Unica — costituisce un evento che incide in modo diretto sulla garanzia patrimoniale spettante ai creditori e, pertanto, non può essere utilizzato dall'opponente per ridurre l'attivo ereditario fissato nell'inventario del 19 aprile 2023.
51. Ai sensi degli artt. 490, 491 e 493 c.c., e dei richiamati principi della Suprema Corte, il limite di responsabilità dell'erede resta ancorato esclusivamente al valore dei beni inventariati, salvo rigorosa prova della non imputabilità della diminuzione sopravvenuta, nel caso di specie non fornita.
52. L'opponente, infatti, si è limitata a dedurre che la liquidazione giudiziale del 2024 avrebbe inciso sulla consistenza della massa ereditaria, ma tale deduzione non è assistita da alcuna prova documentale né da elementi idonei a dimostrare la totale estraneità causale dell'erede rispetto al dissesto.
53. Le affermazioni difensive dell'opponente non sono sufficienti a superare l'efficacia confessoria dell'inventario né la piena efficacia probatoria dell'atto notarile, né risultano idonee a scalfire il regime normativo delineato dagli artt. 2697, 490, 491, 493 e 494 c.c.
54. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la massa ereditaria rilevante ai fini della responsabilità dell'erede beneficiata coincida integralmente con quella risultante dal verbale d'inventario del 19 aprile 2023 a rogito del Notaio in Roma Rep. 16750 – Racc. 1352. Per_2
55. Ne consegue che l'erede opponente è tenuta a rispondere nei limiti del valore così determinato, non avendo assolto all'onere di dimostrare la non imputabilità della sopravvenuta diminuzione.
56. Pertanto, la massa ereditaria da assumere a base della quantificazione dell'obbligazione resta invariata e pari ai beni e ai valori indicati nell'inventario notarile, risultando pienamente fondata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
57. Tali eccezioni, infatti, non impediscono al creditore di ottenere un provvedimento di condanna nei confronti dell'erede, ma produce invece il solo effetto di limitare la portata ed eseguibilità del provvedimento di condanna solo e soltanto sui beni ereditari (cfr. Tribunale Di Taranto,
Sentenza n. 2519/2023 del 23- 10-2023). 58. Ne consegue che il decreto ingiuntivo mantiene piena efficacia come titolo giudiziale per l'intero importo ingiunto, ma la sua eventuale esecuzione potrà essere esercitata esclusivamente entro il limite del valore dell'attivo ereditario così accertato.
59. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo tali questioni suscettibili di incidere sull'esito della decisione.
60. Le spese sono a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 17028/2023 (R.G. 43314/2023), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17028/2023;
- condanna nei limiti dell'attivo ereditario, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro € 14.582,19 oltre agli interessi convenzionali Controparte_1 maturati e maturandi;
- condanna altresì al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio e del procedimento monitorio, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 04/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo