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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2442/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:25
Presidente Dott. AL TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VINCI PAOLO avv Controparte_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv. CARBONE ROSAIA avv Orefice pres in sost.
Avv. IADECOLA GIANFRANCO
CP_3
Avv. BALDUINI IA ESTER avv Aversa pres in sost.
CP_4
Avv.
UP IA ER
Avv. CARBONE ROSAIA
Controparte_5
Avv. SANTI ANDREA avv AR pres in sost.
Controparte_6
Avv. RAUCCIO BARBARA presente
1 CP_7
Avv. CARBONE ROSAIA
CP_8
Avv. CARBONE ROSAIA
È presente personalmente l'appellante
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AL TI
AR AB NI
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AL TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2442/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Vinci Parte_1 C.F._1
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Trionfale n. C.F._2
5637, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_1 dall'Avv. AR Ester Balduini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio in Roma, via Misurina, 80 giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rauccio Controparte_6 C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Salvatore C.F._5
Lo Bianco n.30, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO-
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._6 CP_4
, (C.F. , (C.F. C.F._7 CP_8 C.F._8 CP_7
) e UP AR BE (C.F. , rappresentati e C.F._9 C.F._10
3 difesi, dall' Avv. Gianfranco Iadecola (C.F. ) e dall'Avv. Rosamaria Carbone C.F._11
(C.F. ) e con lei elettivamente domiciliati in Cassino, Via Tosti n. 38, giusta C.F._12 delega in atti
APPELLATI-
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._13 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Santi (C.F. ) e Tiziano CodiceFiscale_14
AR (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo CodiceFiscale_15 in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Latina, n. 506/2019, pubblicata il 26.02.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto
l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da , Controparte_2 CP_4
, , LU AR BE , rispettivamente madre, moglie e
[...] CP_8 CP_7 figli di , per i danni non patrimoniali subiti iure proprio, in seguito al decesso del CP_10 loro stretto congiunto avvenuto in data 4.06.2010; tale domanda veniva proposta nei confronti dell' IC ( ) nonché dei dott. (primo chirurgo) dott. CP_3 Parte_1 Controparte_6
( secondo chirurgo), dott. , anestesista, in relazione all' intervento in equipe di Controparte_9
“sostituzione della aorta ascendente secondo la tecnica di Tirone-David” eseguito presso la
Struttura convenuta in data 3 giugno 2010 e durato per circa 17 ore con exitus alle ore 2,20 del
4.06.2010. Secondo le prospettazioni attoree, il decesso era ascrivibile, al fallimento dell'intervento ed in particolare ad una non corretta esecuzione, circostanze evincibile dalle scarne informazioni rinvenute nella cartella clinica in atti. Rappresentano gli attori, richiamando sul punto le risultanze di una CTP allegata, che il sig. LU è stato sottoposto ad un intervento di
David tecnicamente fallito, complicato da imponente sanguinamento intraoperatorio, inefficace correzione della insufficienza aortica, nonché della necessità di effettuare un by-pass in safena sulla coronaria destra, evidentemente per ovviare alla insorgenza di problemi ischemici subentrati dopo il suo reimpianto, nel territorio di distribuzione di detto ramo coronario. Concludevano pertanto chiedendo il ristoro di tutti i danni non patrimoniali subiti iure proprio (danno da perdita
4 del rapporto parentale). Si costituivano i convenuti, nelle rispettive qualità, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. La formulava azione di regresso nei confronti dei CP_3 sanitari (liberi professionisti) che avevano preso parte all' intervento (dott e dott. Parte_1 [...]
) non dipendenti della struttura. Il dott. pur chiedendo in via principale CP_5 Parte_1 rigettarsi la domanda, in caso di accertamento della propria responsabilità, simmetricamente, formulava in via gradata azione di rivalsa nei confronti della e della (eventuale) CP_3
Compagnia Assicurativa con la quale la predetta società era assicurata. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ed acquisizione delle copiose produzioni documentali”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Accerta l' esclusiva responsabilità del dott. e della in relazione alla morte di Parte_1 CP_3 CP_10
e, per l' effetto, accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da
[...]
, , , , LU AR BE nei confronti CP_2 CP_4 CP_8 CP_7 della e del dott. e condanna e la in solido CP_3 Parte_1 Parte_1 CP_3 al pagamento in favore di della somma di € 180.000,00 oltre lucro Controparte_2 cessante ed interessi come in motivazione ed in favore di , , CP_4 CP_8 [...]
, LU AR BE della somma complessiva di € 240.000,00 ciascuno, oltre lucro CP_7 cessante come da parte motiva ed interessi dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) In accoglimento dell' azione di regresso proposta dalla condanna il convenuto a CP_3 Parte_1 manlevare la di quanto pagato agli attori per effetto della presente sentenza;
3) Condanna CP_3
i convenuti e in solido a rimborsare in favore degli attori le spese del Parte_1 CP_3 presente giudizio, che si liquidano, in € 1480,00 euro per spese, € 23.000,00 per competenze oltre
IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU medico –legale; 4 ) Rigetta ogni altra domanda;
5) Compensa per il resto le spese di causa”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“A) In via preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
B) In via pregiudiziale e/o preliminare, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la nullità della sentenza per essere stata emessa prima dello scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, per l'effetto, Voglia rinnovare l'istruttoria per poter dirimere la controversia. C) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, - in accoglimento del motivo di appello articolato sub A), Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza, rigettare le domande svolte dai NO Controparte_2 CP_4 [...]
, c UP AR BE per mancato esame di criticità dell'elaborato CP_8 CP_7
5 peritale sulla base del quale è stata resa la sentenza;
- in accoglimento del motivo di appello articolato sub B), Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza, rigettare le domande svolte dai NO Controparte_2 CP_4 CP_8
e UP AR BE per errata applicazione dei principi sulla responsabilità del CP_7
e sull'onere della prova;
- in accoglimento del motivo di appello articolato sub C), Voglia CP_11
l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza e previa dichiarazione che la prestazione attuata dal Dott. sul de cuius rivestiva i caratteri della speciale difficoltà, Parte_1 rigettare le domande svolte dai NO Controparte_2 CP_4 [...]
, e UP AR BE per errata applicazione dei principi sulla CP_8 CP_7 limitazione di responsabilità per problemi di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 cc. ed omessa pronuncia sulle conclusioni rassegnate in tal senso dall'odierno appellante;
- in accoglimento del motivo di appello articolato sub D), Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza, rigettare la domanda di manleva/regresso di nei confronti del Dott. CP_3 in quanto inammissibile e comunque infondata, accogliendo invece l'analoga domanda Parte_1
CP_1 svolta dal Dott. nei confronti di e, per l'effetto, condannare la già Parte_1 CP_3
, in persona del legale Controparte_13 rappresentante pro tempore, a garantire e mallevare il Dott da ogni avversa Parte_1 richiesta di risarcimento di danni e/o di rimborso di somme da liquidarsi a favore dei NO
e UP Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_7
AR BE;
- sempre in accoglimento del motivo di appello articolato sub D), in subordine rispetto al punto che precede, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della appellata sentenza
e previa verifica della sussistenza ed operatività di polizza assicurativa contratta dalla CP_3 già , per conto di chi Controparte_13 spetta, relativamente alla quale il Dott. dichiara ad ogni effetto di legge di volerne Parte_1 profittare, dichiarate tenuta quest'ultima, in solido con la struttura sanitaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire e mallevare il Dott. da ogni avversa Parte_1 richiesta di risarcimento di danni e/o di rimborso di somme da liquidarsi a favore dei NO
e UP Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_7
AR BE;
- in accoglimento del motivo di appello articolato sub E), Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma della appellata sentenza, rigettare la domanda di liquidazione del danno riflesso avanzata dai NO Controparte_2 CP_4 CP_8 [...]
e UP AR BE, azzerando le somme liquidate a tale titolo o, in subordine, limitare CP_7 raccoglimento della domanda di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dai signori e Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_7
6 UP AR BE a valori inferiori ai minimi previsti dalle “Tabelle di Milano”, in ogni caso condannando già CP_3 Controparte_13
, e/o la sua eventuale Compagnia Assicurativa, a garantite c mallevare il Dott.
[...] [...] da ogni avversa richiesta di risarcimento di danni c/o di rimborso di somme da liquidarsi Parte_1
a favore dei NO Controparte_2 CP_4 CP_8 [...]
e UP AR BE. Il tutto con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio CP_7 oltre spese generali, IVA e CPA. C) In subordine, limitarsi il quantum del risarcimento negli stretti limiti del giusto e provato, per le ragioni dedotte nel presente atto d'appello, in ogni caso in ogni caso condannando già CP_3 Controparte_13
, e/o la sua eventuale Compagnia Assicurativa, a garantire e mallevare il Dott.
[...] [...] da ogni avversa richiesta di risarcimento di danni e/o di rimborso di somme da liquidarsi Parte_1
a favore dei NO Controparte_2 CP_4 CP_8 [...]
e UP AR BE quantomeno con la compensazione di spese e onorari dei due gradi CP_7 di giudizio. IN VIA ISTRUTORIA Si chiede che Codesta Eccellentissima Corte d'Appello Voglia disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale in ragione delle criticità evidenziate nel presente atto di appello in capo alla perizia svolta nel giudizio di primo grado e in ragione del potenziale conflitto d'interessi sussistente in capo alla Dott.ssa così come Pt_2 evidenziato.
Si chiede che Codesta Eccellentissima Corte d'Appello Voglia disporre a carico della CP_3 già , eventualmente ai Controparte_13 sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della polizza assicurativa stipulata”.
Si è costituita in giudizio la quale ha proposto appello incidentale ed ha così CP_3 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado,
1.IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto o, in ogni caso, sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente giudizio;
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado spiegata dal Pt_3 [...]
perché inammissibile ed infondata per difetto dei presupposti di legge;
2. IN VIA Parte_1
PRINCIPALE accogliere l'appello promosso da e, per l'effetto, in riforma della CP_3 sentenza del Tribunale di Latina n. 506/2019 pubblicata il 26.02.2019, dichiarare preliminarmente la nullità della sentenza in quanto emessa prima dello scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ogni conseguenziale provvedimento. Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, qui intese come trascritte e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande promosse dai sig.ri , , Controparte_2 CP_4
7 , e LU BE, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque CP_8 CP_7 non provate.
3. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello promosso dal Dott.
[...] nei confronti della esponente e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui il Tribunale di Latina ha condannato il Dott. a manlevare Parte_1 CP_3 da tutte le somme che dovessero essere riconosciute agli attori;
Rigettare la domanda di manleva spiegata dal nei confronti di in quanto inammissibile e Pt_3 Parte_1 CP_3 infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata.
4. IN VIA GRADATA: Ridurre le pretese risarcitorie dei sig.ri , , , e Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_7
LU BE nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e della loro riconducibilità ai fatti di causa”.
Successivamente, si è costituito in giudizio il quale, resistendo Controparte_6 all'impugnazione, ha così concluso: “Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, 1) In via principale, respingere l'appello promosso dall'appellante, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato 2) e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara l'assenza di responsabilità del Dott. CP_6
per i fatti di causa;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la sentenza dovesse
[...] essere riformata nel merito e dovesse essere ritenuta sussistente, a qualsiasi titolo, la responsabilità del Dott. si insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale e quindi delle Controparte_6 proposte domande di regresso e di malleva per le ragioni sopra esposte e quindi per l'effetto : a)
Accertare e dichiarare che il Dott. è tenuto a rifondere al Dott. di tutte le Parte_1 CP_6 somme che quest'ultimo dovesse essere tenuto a versare ai NO , Parte_4
, e AR BE UP, e quindi in CP_4 CP_8 CP_7 accoglimento della domanda di rivalsa, condannare il Dott. a rifondere al Dott. Parte_1 CP_6 di tutte le somme che questi fosse tenuto a corrispondere nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado;
b) Accertare e dichiarare che l'
[...]
unitamente alla relativa Compagnia Controparte_14 assicurativa, ove esistente, sia tenuta a manlevare e garantire il Dott. in forza Controparte_6 del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo in essere, di tutto quanto fosse eventualmente tenuto
a pagare in favore dei NO , , Parte_4 CP_4 CP_8
e AR BE UP, condannando per l'effetto la medesima a versare CP_7 direttamente agli stessi tutte le somme che dovessero risultare dovute in conseguenza dei fatti di causa;
4) Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Inoltre, si sono costituiti , , Controparte_2 CP_4 CP_8 [...]
, e LU AR BE, formulando le seguenti conclusioni: “- Rigettare la richiesta di CP_7
8 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. - In subordine imporre agli appellanti ed all'appellante Parte_1 il versamento di una cauzione pari ad 1.000.000,00 di euro. -Nel merito rigettare tutti CP_3 gli appelli proposti, in via principale, incidentale e condizionata, contro la sentenza del Tribunale di
Latina oggetto di impugnazione, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, previo rigetto delle istanze istruttorie tese alla rinnovazione della perizia”.
Infine, si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_9
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via principale, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rigettato ogni domanda proposta nei confronti del dott. e, comunque, Controparte_9 confermare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha determinato l'assenza di responsabilità risarcitoria del dott. e ha respinto tutte le domande svolte nei suoi Controparte_9 confronti;
In subordine, nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una non creduta responsabilità del dott. nella causazione dell'evento dedotto dagli attori di primo grado e pertanto un suo CP_5 obbligo risarcitorio, dichiarare la responsabilità quantomeno solidale dell'
[...]
, in persona del Controparte_15 legale rappresentante. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una non creduta responsabilità del dott. nella causazione dell'evento dedotto dagli attori ed un suo CP_5 obbligo risarcitorio, previo ordine di esibizione in caso di mancata spontanea produzione da parte dell' di Controparte_14
ex art. 210 c.p.c., accertare e dichiarare comunque la operatività della polizza stipulata dalla CP_15 struttura sanitaria, e, previa eventuale estensione del contradditorio nei confronti della Compagnia così individuata, condannare la predetta Compagnia Assicuratrice al risarcimento del danno anche ex art. 1917 c.c.; nell'ipotesi in cui risultasse che la Struttura Sanitaria non ha stipulato la polizza in violazione dell'impegno assunto, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'
[...]
, in persona del Controparte_15 legale rappresentante, e condannarlo a mantenere indenne il dottor da ogni conseguenza CP_5 pregiudizievole dovesse derivargli dal presente giudizio a titolo di risarcimento;
Sempre in via subordinata, in denegata ipotesi fosse ritenuta sussistere una responsabilità professionale, accertare
e dichiarare a quale o quali, tra la Struttura sanitaria e i medici, essa sia addebitabile e, in caso di riconoscimento di una addebitabilità congiunta che investa anche il dottor , procedere alla CP_5 graduazione delle rispettive colpe nella causazione del danno anche agli effetti del regresso interno.
Sempre in via subordinata, respingere ogni domanda proposta dall'
[...]
Con di nei confronti del dottor Controparte_14 CP_15
9 , previa separazione della stessa a favore del Magistrato del Lavoro, in quanto infondata in CP_5 fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge. In via istruttoria: si insiste per
l'accoglimento di tutti i mezzi di prova dedotti nel giudizio di primo grado, da aversi qui per integralmente riproposti, con particolare riferimento a quelli indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.”.
A scioglimento della riserva del 9.07.2019, la Corte ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, limitatamente agli importi eccedenti euro 165.960,00 ed autorizzando l'esecuzione entro i predetti limiti. In data 20.07.2020, la Corte ha disposto la consulenza medico legale.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In via preliminare l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dei Parte_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c. e del diritto di difesa.
L'appello principale di è poi articolato in sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge. Mancato esame di criticità dell'elaborato peritale sulla base del quale è stata resa la sentenza”, parte appellante impugna la sentenza di primo grado perché emessa sulla base della CTU non esente da criticità sotto molteplici profili. Ritiene infatti che la sequenza degli interventi indicati nella CTU sarebbe stata invertita;
sarebbero inoltre errati i tempi operatori indicati e non troverebbe alcun riscontro, nè nel referto operatorio, né tantomeno nei cartellini del perfusionista e dell'anestesista, il periodo ischemico indicato nell'elaborato peritale. Quest'ultimo, inoltre, dopo aver evidenziato che l'intervento posto in essere era stato un intervento ad alta specializzazione, ad appannaggio dell'intera equipe medica, riconoscendo che la tecnica operatoria utilizzata era stata quella ottimale e che il decesso era dipeso da eventi avversi, ha affermato contraddittoriamente la responsabilità unica dell'appellante. Il giudice, peraltro, non avrebbe tenuto conto delle note del consulente di parte, mancando qualsivoglia riferimento ad esse nella sentenza appellata.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge ex artt. 2043,2697 c.c. e art. 7
L.24/2017. Errata applicazione dei principi sulla responsabilità del e sull'onere della CP_11 prova”, viene censurata la sentenza per violazione della normativa richiamata. Infatti, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'appellante rileva che nessun contratto era intercorso tra il ed i prossimi congiunti di che pertanto non potrebbero vantare alcun titolo Parte_1 CP_10 contrattuale per il risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo iure proprio. Ed invece, la vicenda in esame andrebbe ricondotta nel regime della responsabilità aquiliana, con conseguente inversione
10 dell'onere probatorio posto in capo ai congiunti, i quali avrebbero dovuto dimostrare il danno,
l'asserito errore sanitario nonché il nesso causale intercorrente tra la condotta negligente e l'evento per il quale è richiesto il risarcimento. Aggiunge l'appellante che la CTU, soprattutto in ordine alla sussistenza del nesso causale, giammai potrebbe surrogarsi alle parti sulle quali grava l'onere probatorio.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione di legge ex artt. 2236 c.c. Errata applicazione dei principi sulla limitazione di responsabilità per problemi di speciale difficoltà - Omessa pronuncia sulle conclusioni rassegnate in tal senso dall'odierno appellante”, l'appellante rileva che, in base a tale norma, questi sarebbe stato esente da ogni responsabilità.
Con il quarto motivo rubricato “Violazione di legge ex artt. 1228,2049,2232,2055 c.c. e artt. 7,9 e 10
L. 24/2017. Errata applicazione dei principi sulla responsabilità della e sul Controparte_16 regresso/rivalsa”, parte appellante impugna la sentenza il giudice di primo grado, alla luce del disposto dell'art. 2055, co 3, c.c. e sulla scorta dei consolidati principi del giudice di legittimità avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di regresso integrale avanzata da CP_3 nei confronti del Inoltre, asserisce l'appellante che la responsabilità nei rapporti interni Parte_1 giammai potrebbe addebitarsi in via esclusiva in capo al medico, posto che la struttura sanitaria è in ogni caso responsabile della scelta dei propri ausiliari che operano in essa, della formazione e del controllo sul loro operato, oltre che della mancanza dell'attrezzatura fondamentale. Il tribunale, dopo aver correttamente dichiarato la applicabilità nel caso di specie della legge Gelli-Bianco, avrebbe di poi errato nel non applicare tale normativa nella parte in cui si obbliga la struttura sanitaria ad assicurarsi e si limita l'azione di regresso nei confronti dei sanitari che in essa operano, ai soli casi di solo o colpa grave.
Con il quinto motivo rubricato “Violazione di legge ex artt. 1218 c.c., 1226 e 2056 c.c. Errata ed eccessiva liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale”, l'appellante lamenta l'eccesivo ammontare della somma riconosciuta per il danno da perdita del rapporto parentale. Soggiunge che la lesione di un diritto inviolabile costituisce illecito civile che però necessita, ai fini risarcitori, della prova del pregiudizio subito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., prova che a suo dire sarebbe nella specie mancante.
Infine e con l'ultimo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., laddove il Giudice di prime cure condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite e di CTU”, si contesta la condanna alle spese.
L'appello incidentale di è articolato in quattro motivi. CP_3
Con il primo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dei termini di cui all'art. 190 cpc”
l'appellante incidentale censura la sentenza poiché pubblicata due giorni prima della scadenza del
11 termine per il deposito delle memorie di replica, in violazione del diritto di difesa delle parti.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell'art. 2697 cc - Mancata valutazione critica della consulenza tecnica di ufficio posta alla base della sentenza” contesta la sentenza per aver CP_3 essa ritenuto, recependo acriticamente le risultanze della CTU che il decesso di era CP_10 avvenuto per un'errata esecuzione dell'intervento chirurgico, anziché a causa di complicanze intraoperatorie non prevedibili e quindi non imputabili al medico ed alla struttura.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione della legge 24/2017 - Inapplicabilità della c.d. legge Pt_5
. Applicazione del c.d. Decreto Balduzzi e natura contrattuale della responsabilità del
[...] medico” l'appellante incidentale si duole del fatto che il provvedimento impugnato avrebbe qualificato la responsabilità del sanitario come responsabilità extracontrattuale, in Parte_1 applicazione della legge Gelli-Bianco, entrata però in vigore dopo l'intervento oggetto di causa, anziché come responsabilità contrattuale. L'assunto del Tribunale, pertanto, contrasterebbe con la stessa legge 24/2017 che non dispone nulla circa la sua retroattività.
Con il quarto motivo denominato “Violazione degli artt. 1218, 1226 e 2056 cc – errata ed eccessiva liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale” l'appellante incidentale lamenta infine la quantificazione del danno parentale subito dagli attori;
danno che è stato personalizzato malgrado l'assenza di prova del legame esistente con il congiunto.
L'appello incidentale condizionato di è fondato su due motivi. Controparte_6
Con il primo motivo rubricato “Sull'azione di regresso nei confronti del Dott. Parte_1
l'appellante incidentale ha riproposto, per il caso di accoglimento dell'appello principale e di condanna solidale, la domanda di regresso e di manleva nei confronti del ai sensi Parte_1 dell'art.2055 c.c., poiché l'intervento era stato eseguito e coordinato interamente da quest'ultimo.
Con il secondo motivo denominato “Sulla manleva e la garanzia dell'
[...]
”- il ha chiesto, nel Controparte_13 Controparte_15 CP_6 caso di condanna in via solidale con la struttura, l'accoglimento della domanda di manleva e di garanzia nei confronti dell' ora con la quale all'epoca dell'intervento oggetto di CP_12 CP_3 causa intercorreva un rapporto di lavoro dipendente.
La sentenza del Tribunale di Latina è così motivata: “Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la responsabilità dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale. Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco (legge n. 24/2017) prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella
12 dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie non essendo stato allegato alcun contratto), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse
– un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento. In assenza di norme transitorie sul punto, deve ritenersi che la disciplina sopradescritta debba applicarsi anche ai processi in corso all' entrata in vigore della legge, atteso che si tratta di disposizioni di natura sostanziale e non processuale di carattere interpretativo ed esplicativo in relazione alla portata applicativa dell' art 2043 c.c.. ; tali previsioni hanno infatti ad oggetto la qualificazione della natura giuridica della responsabilità medica, attraverso la “ codificazione” di un indirizzo giurisprudenziale che, seppur non maggioritario con riferimento alla responsabilità extracontrattuale del sanitario, sfugge all' applicazione dell' art 11 delle preleggi. Ne consegue la piena responsabilità della , essendo irrilevante la CP_3 circostanza che il dott. ed il dott. non fossero dipendenti della struttura Parte_1 CP_5 convenuta ma solo collaboratori esterni, in quanto per effetto del rapporto contrattuale di
“spedalità” la struttura sanitaria risponda a titolo contrattuale nei confronti della paziente e la sua responsabilità conseguentemente scaturisce sia (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) dall'inadempimento alle obbligazioni sorte direttamente in capo alla struttura stessa, sia (ai sensi dell'art. 1228 c.c.) dall'inadempimento all'obbligazione di fornire la prestazione medico-sanitaria da parte del medico,
13 il quale, anche se non dipendente della struttura, è comunque considerato un suo ausiliario che esercita la propria attività avvalendosi della struttura (Cass. 18610/2015 e Cass. 6945/2007). Merita in proposito evidenziare che tale indirizzo giurisprudenziale è stato positivizzato, come già evidenziato, dal legislatore con la L. 24/2017 (Riforma Gelli-Bianco) che, all'art. 7, comma 1, espressamente prevede: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. civ. 4152/'95), o perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95). Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, (relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità tanto della CP_3 che del dott. in relazione al decesso dello stretto congiunto degli attori, in seguito all' Parte_1 intervento sopradescritto eseguito in data 3.06.2010. In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del primo chirurgo operante nell' occasione presso il CP_1 presidio non fu, nell' esecuzione dell'intervento, conforme alle leges artis ed alle linee guida temporalmente vigenti. In particolare, l'ausiliare del giudice evidenzia che la tecnica e la strategia chirurgica messe in atto dal primo operatore siano state inadeguate, ritenendosi, con criterio di grande probabilità che gli eventi avversi, verificatisi in corso di intervento e nell'immediato postoperatorio abbiano determinato il decesso del sig. . Rileva il CTU che “il CP_10
Protocollo Chirurgico messo in atto è consistito nell' esecuzione di tre diversi tipi di procedure, la prima di tipo conservativo (Intervento di T. David I), la seconda di tipo sostitutivo (intervento di
Bentall), la terza per il confezionamento di by-pass aorto-coronaico con vena safena;
quest' ultima verosimilmente realizzata per avvenuta dissecazione dell'arteria coronaria destra, arteria dominante
e con quadro di normalità, come evidenziato dall' esame coronarografico eseguito preoperatoriamente in data 20.10.2009 in regime di ricovero ospedaliero. Il tutto ha comportato una lungaggine dei tempi operatori che ha necessitato di circa otto ore di circolazione extra-corporea, di cui cinque ore e ventisei minuti di clampaggio aortico (ischemia miocardica) per una permanenza
14 totale in camera operatoria di quasi quindici ore. Tutto ciò non è assolutamente conforme alla
“normale prassi” di questo tipo di interventi e può essere giustificato come un fallimento del programma operatorio originario. Nessun intervento di “rimodellamento” della radice aortica prevede la sostituzione della valvola, essendo esso, per sua natura, un intervento di tipo conservativo;
né tanto meno è prevista l'esecuzione in by-pass ma semplicemente reimpianto degli osti coronarici.
A ciò va aggiunto che sono state trasfuse numerose sacche di sangue ed emoderivati per una non meglio precisata “ emorragia intra-operatoria” da mettere in relazione con maggiore probabilità ad una genesi chirurgica ( cattiva tenuta delle suture, iatrogena disseccazione o perforazione di un vaso) piuttosto che ad una coagulopatia da consumo, in considerazione sia degli esami di laboratorio eseguiti pre e intraoperatoriamente, sia dalla mancata risposta ai presidi farmacologici messi in atto per il controllo dell' emorragia. Altresì non è corretto sottoporre il muscolo cardiaco ad un periodo ischemico così prolungato (cinque ore e ventisei minuti), pur se in “arresto cardioplegico”. La comparsa di fibrillazione ventricolare e la necessità di un'assistenza meccanica di circolo, rappresentano la testimonianza più evidente del fallimento del programma operatorio originariamente previsto”. Ad avviso di questo giudicante pur riconducendo la responsabilità del sanitario nell'ambito dell'illecito aquiliano, gli attori, alla luce della CTU in atti e delle allegazioni documentali, hanno assolto l'onere probatorio di cui erano gravati ex art 2697 c.c., dando dimostrazione tanto della colposa condotta illecita del dott. quanto del danno subito Parte_1
(decesso dello stretto congiunto), nonché del nesso causale tra la condotta e l'evento. Con riferimento ad eventuali responsabilità degli altri sanitari convenuti che hanno partecipato in equipe all' intervento citato, coadiuvando il dott. va osservato come il CTU escluda Parte_1 categoricamente un loro coinvolgimento. Sul punto evidenzia l'ausiliare del giudice che in ambito cardiochirurgico il primo operatore ha il ruolo di principale esecutore dell'intervento con appannaggio di esclusiva responsabilità poiché ogni singolo gesto chirurgico in questa disciplina ha il carattere della irreversibilità, non vi è modo per gli altri membri dell'equipe di porre rimedio ad eventuali inadeguatezze di tecnica operatoria. Conclude pertanto il CTU che, con riferimento tanto all' aiuto Chirurgo (dott. ) quanto alle altre figure professionali coinvolte nell' intervento CP_6
(in particolare, dott. , anestetista), dalla cartella clinica in atti e dalle scarne informazioni CP_5 ivi riportate non si evincono profili di responsabilità ascrivibili alla loro attività da mettere in correlazione con l'insuccesso dell'intervento. Sul punto va rilevato che l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano però evidenti e non settoriali
(cfr. Cass. civ. n. 2060/2018). Infatti, va riconosciuto il principio di affidamento, secondo cui ogni medico è responsabile della propria posizione e non può essere chiamato a rispondere per il lavoro
15 affidato alla professionalità dei colleghi, principio che non può essere invocato solo nel caso in cui si tratti di violazione del dovere di controllo quando la condotta colposa del collega si concretizzi nell'inosservanza delle leges artis, che costituiscono il bagaglio professionale di ogni medico. Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dall' attore in merito a condotte del dott. e CP_5 del dott. riconducibili a siffatte violazioni. Ne consegue il rigetto della domanda nei CP_6 confronti dei citati sanitari. Con riferimento alla quantificazione del danno, gli attori hanno richiesto il cd danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa che viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di Milano e debitamente personalizzato nei limiti dell'istruttoria espletata. In particolare, in applicazione delle citate tabelle (aggiornate al
2018) applicate anche presso questo Tribunale, si perviene ad una quantificazione, pari ad
€240.000,00 ciascuno in favore di (moglie) ed € 240.000,00 in favore di Parte_6 ciascun figlio. Tali somme sono omnicomprensive della cd “personalizzazione”, ovvero ricomprendono tutte le componenti morali ed esistenziali del danno non patrimoniale subito. In concreto si è pervenuti alla suddetta quantificazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell' istruttoria espletata, in realtà piuttosto scarne, essendosi limitati gli attori a produrre uno “Storico di Famiglia”, (personalizzazione danno non patrimoniale ex Cass SU
26972/2008) e nella specie li elementi valutati sono stati: l'età della vittima (anni 62), l' età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché e con riferimento alla posizione dei figli, la dedotta coabitazione con la vittima. Con riferimento alla posizione della madre di anni 84 al momento del decesso dello stretto congiunto e non convivente con il figlio equa appare la liquidazione della somma di € 180.000,00. Va osservato che non sono stati forniti ulteriori parametri (nemmeno evincibili dalle articolate prove orali) tesi alla quantificazione dell'intensità del legame affettivo con il parente defunto che potesse consentire il riconoscimento di importi più elevati a titolo risarcitorio. Trattandosi di debito di valore sulla somma sopra liquidata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Con riferimento all' azione di regresso formulata dalla nei confronti del dott. CP_3
16 va osservato che tale domanda non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso Parte_1 con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall'ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate”
(art. 2055 comma 2 c.c.). Sul punto va osservato che la responsabilità a titolo contrattuale della struttura convenuta per i danni occorsi al paziente in conseguenza della condotta del medico, costituisce una responsabilità autonoma, rispetto a quella del sanitario (oramai ricondotta nell' alveo dell' art 2043 c.c.), ed è inquadrabile nello schema dell'art. 1228 c.c. (avente natura oggettiva), dal momento che l'esecuzione dell'intervento chirurgico era avvenuta avvalendosi della struttura stessa e della sua organizzazione (cfr. Cass. civ. n. 18610/2015). Pertanto, ai fini del regresso, devono graduarsi le rispettive responsabilità nei rapporti interni tra condebitori tenendo conto della gravità delle colpe e della incidenza delle rispettive condotte nella causazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, tenuto conto che dalla CTU in atti, non è emersa alcuna responsabilità della struttura convenuta in relazione alle obbligazioni “tipiche” del contratto di spedalità con il paziente
, comprensivo accanto a servizi di tipo "latu sensu" alberghieri, anche di obblighi di CP_10 messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue l' accoglimento in toto dell' azione di regresso della Struttura essendo stato accertato che il decesso del paziente è ascrivibile ad un errore tecnico ed operativo (perizia) nell' esecuzione dell' intervento da parte del dott. Pertanto, e in caso di risarcimento del danno da parte della Parte_1
per effetto della presente sentenza, il dott. sarà tenuto a tenerla indenne di CP_3 Parte_1 quanto dovuto agli attori. Né vi è spazio per una corresponsabilità, nei rapporti interni, per culpa
“in eligendo” della struttura convenuta, derivante dalla circostanza di essersi avvalsa della collaborazione del professionista autore dell'illecito (cfr all. 5 copia contratto di collaborazione CP_1 libero professionale del dott. con l , atteso che nessuna dimostrazione a riguardo Parte_1
è stata fornita in merito all' inadeguatezza professionale del dott. né che questa fosse Parte_1
“evincibile ex ante”. Ne consegue in ragioni delle argomentazioni che precedono il rigetto dell' azione di regresso e rivalsa formulata dal sanitario nei confronti della Struttura non fondata da alcun riferimento normativo e comunque infondata. Analogamente esplorativa ed inammissibile è l'azione di manleva proposta dal dott. nei confronti della Compagnia Assicurativa con la quale Parte_1 sarebbe assicurata la , della quale non si conoscono nemmeno gli estremi. Le spese di CP_3 giudizio, tra gli attori e la nonché il dott. seguiranno la soccombenza e sono CP_3 Parte_1 poste in solido a carico di questi ultimi. Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la complessità in fatto delle questioni affrontate, necessitanti di un approfondito esame tecnico (CTU
17 medica) giustifica la compensazione delle spese di causa. Le spese di CTU graveranno sulla CP_3
ed il dott. in solido”.
[...] Parte_1
In primis, però, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata anche se tale declaratoria non va minimamente ad interessare la struttura della presente motivazione, atteso che si dovrà, in ogni caso, dare esame ai motivi di appello proposti.
Dall'esame dell'incarto processuale si evince che l'udienza di precisazione delle conclusioni cadeva il 6.12.2018, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché il termine per il deposito delle memorie di replica andava a scadere domenica 24.2.2019, prorogato ex lege al lunedì successivo
25 febbraio 2019. La sentenza, invece, reca come data di deliberazione quella del 23.2.2019 ossia quella di due giorni antecedenti alla scadenza del termine per le repliche. L'ultima memoria di replica risulta essere stata depositata il 25 febbraio 2019.
Con sentenza n. 36596 del 25/11/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che
“la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo".
Hanno altresì evidenziato le Sezioni Unite che "certamente la data di deliberazione di una sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale. Ma ciò semplicemente comporta che la relativa mancanza o la sua erronea indicazione può non determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto, a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Non anche invece che l'errore materiale sussista sempre in sé e per sé, presuntivamente, ove si riscontri una diversità tra le date anzidette, che siano riportate entrambe in calce e a margine della sentenza.
Niente invero autorizza una simile generalizzazione, essendo fisiologico che il momento deliberativo della sentenza in camera di consiglio precede sempre la pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e ulteriori incombenti di legge.
Sicché in sostanza non è vero che la divergenza delle date, specificamente indicate in sentenza, sia da ascrivere a errore materiale in base a una semplice presunzione".
Le ragioni sottese al principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2021 rimarcano, in sostanza, la valenza quanto meno presuntiva che, sul piano logico, non può non assegnarsi alla data di
18 deliberazione indicata nel provvedimento, in quanto dato indicativo del fatto che la decisione è stata assunta prima del deposito degli atti difensivi la cui facoltà era consentita alle parti dalla legge o dal giudice e senza dunque che questo ne abbia potuto tener conto (salva naturalmente la prova contraria che quella indicazione sia da imputare a mero errore materiale, il che però non può ritenersi sempre e in ogni caso dato acquisito in via di presunzione); è, dunque, quello delle Sezioni Unite, un ragionamento che, sul piano logico, non sembra potersi ritenere inciso dalla struttura, collegiale o monocratica, dell'organo decidente, non potendo dubitarsi che, anche per la decisione monocratica, sia possibile logicamente e cronologicamente distinguere il momento della deliberazione da quello del deposito del provvedimento (ciò almeno con riferimento alla questione decisa, che afferiva alla portata lesiva di una decisione così connotata rispetto al diritto delle parti al contradditorio, questione dunque sensibilmente diversa da quella affrontata da Cass. n. 16216 del 2017 e da Cass. n. 14318 del
2024).
Nemmeno è questa la sede per chiedersi se il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 36596 del 2021 non possa e debba essere rivisto alla luce della modifica dell'art. 101 cod. proc. civ. operata dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con l'introduzione di un nuovo periodo all'inizio del secondo comma a mente del quale “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni” trattandosi di norma applicabile, per espresso disposto della norma transitoria di cui all'art. 35, comma
1, D.L.gs. cit., ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Deve però rammentarsi che, come espressamente avvertito nella richiamata pronuncia (v. par. XVIII, pagg. 23 - 25), “nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito.
Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito".
Ciò in quanto, "nel sistema di diritto processuale, la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 cod. proc. civ.)" e deve, pertanto, essere fatta valere “soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”, con l'aggiuntiva conseguenza che "l'eventuale ricorso avverso la sentenza d'appello, che, nelle condizioni date, avesse mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado assunta anteriormente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., sarebbe inammissibile per
19 difetto di interesse (v. Cass., Sez. 1, n. 18578-15, Cass., Sez. 1., n. 27777-08), ove la sentenza d'appello fosse giunta, come suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito".
Non vi sono nella specie i presupposti per ritenere che si sia trattato di errore materiale nell'indicazione della data di deliberazione della sentenza e la sentenza va pertanto dichiarata nulla.
I motivi dell'appello principale e quelli dell'incidentale proposto da vanno esaminati CP_3 congiuntamente essendo essi in parte sovrapponibili e comunque tra loro logicamente connessi vertendo tutti sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria in cui egli ebbe Parte_1 ad operare , poi deceduto. (questo periodo l'ho anticipato). CP_10
Deve in primis darsi corretta qualificazione alla fattispecie qui esaminata.
Gli appellati, parenti del paziente deceduto hanno agito per far valere la lesione del loro rapporto parentale con il de cuius . CP_10
Essi hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale che si identifica nel pregiudizio subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale.
Preliminarmente, giova rammentare che la domanda risarcitoria dei congiunti del paziente deceduto a causa di dedotti errori ed omissioni del personale medico risulta attratta sotto l'egida dell'art. 2043
c.c., non potendo costoro invocare la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento,
e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in
20 modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
La legittimazione all'azione di responsabilità contrattuale residua per i prossimi congiunti nel caso in cui facciano valere pretese risarcitorie iure hereditario, già consolidatesi nella sfera del loro dante causa quali crediti derivanti dall'inadempimento contrattuale e da questi trasmesse mortis causa ai suoi eredi.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento di tale danno lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2,29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. Cass. n. 2557/2011).
Da quanto detto consegue che, a prescindere dalla riconducibilità o meno della presente fattispecie nell'alveo della L. n. 24/2017, comunque non applicabile ratione temporis, la presente fattispecie deve fasi rientrare sotto l'egida dei principi della responsabilità extracontrattuale trattandosi di danno
21 iure proprio.
Quanto alle conseguenze della lesione del predetto interesse costituzionalmente rilevante, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati (integrando così le vecchie “categorie” del danno morale e/o del danno esistenziale).
Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa della lesione o della perdita del rapporto parentale, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 3767/2018 secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti, è onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Secondo quanto espressamente chiarito dalla Suprema
Corte, “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni- conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito” (cfr. Cass., n. 9231/2013).
In definitiva, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, ossia la sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita, ferma restando la netta distinzione del danno così configurato dall'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione
22 abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato. È in tale quadro che emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale - o anche privi di tale configurazione - si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Così qualificata la presente fattispecie va rilevato che gli attori hanno senz'altro assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante avendo gli stessi provato tutti gli elementi della fattispsecie della responsabilità nei fatti dedotta, essendo costoro tutti pacificamente appartenenti alla cerchia familiare ristretta del defunto . CP_10
Ciò detto, il ragionamento dell'appellante principale e di quello incidentale nerisce al rilievo, CP_3 che, a più riprese, compare nei motivi di gravame in ordine all'asserito mancato assolvimento da parte degli attori, degli oneri dimostrativi su di essi gravanti. Si sostiene che non sarebbe stata fornita la prova della condotta colposa tenuta dal nonché dello stesso nesso causale tra la Parte_1 prestazione eseguita e la morte del paziente, assumendosi altresì, che la dimostrazione della responsabilità del sanitario sarebbe stata erroneamente tratta dalla consulenza tecnica la quale non avrebbe potuto sollevare gli attori dal carico probatorio loro spettante.
Vale premettere, a tal proposito, che è principio noto che, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando
23 eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative. Deve allora dirsi che gli attori hanno assolto il proprio onere.
La ctu disposta in secondo grado, in ordine alla veridicità della sussistenza del nesso di derivazione causale tra i fatti ascritti in capo al e l'exitus, ha chiaramente accertato che “Tenuto conto Parte_1 delle evidenze medico chirurgiche, del trattamento chirurgico effettuato, applicando la nota criteriologia medico legale, il decesso del Signor è in rapporto causale con gli CP_10 interventi eseguiti, in particolare nella prima fase. La condotta imperita e negligente che ha causato il decesso è da imputare al primo operatore il Dott. Come è ben noto, il primo Parte_1 operatore ha la direzione dell' intervento quindi, è responsabile delle scelte messe in atto e delle conseguenze prodotte. Per quanto riguarda il secondo operatore, il Dott. , questo Controparte_6 ha il compito durante l'intervento di cooperare ma non ha opzione nel trattamento medesimo né nella sua esecuzione primaria. Lo stesso vale anche per l'anestesista il Dott. che non interviene CP_5 sulle scelte del primo operatore e, per quanto risulta in atti, la sua attività è stata svolta correttamente. Allo stesso modo, corretta è stata l'attività svolta dalle altre figure presenti in sala quali il cardiologo ed i perfusionisti….”; tali assunti sono stati rilevati dai consulenti del grado al fine di stabilire, in particolare, quali erano stati gli interventi in concreto eseguiti dal dott. Parte_1
nonchè se fosse corretta la ricostruzione della sequenza degli interventi come descritta dal c.t.u.
[...] nominato nel giudizio di primo grado. Ebbene, i ctu hanno concluso che: “Gli interventi in concreto eseguiti dal Dott. sono stati innanzitutto la pianificazione e l'esecuzione di tutte le Parte_1 fasi dell'intervento: sostituzione Aorta Ascendente +Sospensione valv. secondo tecnica di CP_17
T.David, by-pass Aortocoronarico, sostituzione valvola aortica. Ed hanno pure chiarito che sebbene non fosse: “possibile accertare con criteri di certezza la sequenza degli atti operatori per povertà documentali, si concorda nella sostanza con il giudizio e la consequenzialità posta dal CTU di primo grado”.
Più nello specifico i ctu hanno evidenziato che nel corso del primo intervento erano sopravvenute difficoltà di tipo meccanico, ciò poichè durante il primo intervento si era verificata la coaptazione della valvola accertando ancora che “…l'emorragia sopravvenuta è riconducibile all'attività chirurgica del Dott. che ha comportato un troppo lungo periodo in CEC Parte_1
(circolazione extracorporea) e non alla fragilità dei tessuti del paziente..”. Infine, quanto alla domanda del se il decesso di fosse causalmente riconducibile in via concorrente o CP_10 esclusiva alla condotta omissiva dell'anestesista ovvero all'indisponibilità di un Controparte_9 device ventricolare denominato ECMO, i ctu hanno coerentemente, in base alle documentate risultanze esaminate, concluso che il decesso di non era riconducibile né in via CP_10 concorrente né tanto meno in via esclusiva, ad una condotta omissiva dell'anestesista né CP_5
24 poteva attribuirsi all'indisponibilità del ECMO perchè “il ricorso all'ECMO sarebbe stato comunque di per sé evidenza di fallimento.”.
Riscontrata la sussistenza del nesso di derivazione causale i ctu, nel rispondere alle osservazioni poste dai consulenti di parte hanno pure evidenziato la lacunosità della scheda di sala Parte_1 operatoria da loro stessi fornita in allegato alle loro note ed allegata nuovamente anche dai ctu, scheda che risultava essere stata redatta in maniera estremamente sintetica;
l'intervento, secondo i ctu veniva riassunto in una unica frase ove si legge “sostituzione aorta ascendente e sospensione della valvola aortica secondo tecnica di T.David con tubo protesico Gelweave n.30. Bypass aorto coroanrico su coronaria destra in vena safena. Sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica St Jude
n.21. Impianto di
contro
-pulsatore aortico.” Altresì, i ctu hanno chiarito che nelle menzionate schede di perfusione erano riportati sì meticolosamente i tempi di inizio e fine CEC, clampaggio e somministrazioni di cardioplegie, ma non cosa si fosse eseguito chirurgicamente in ciascuno dei tre passaggi avvenuti in circolazione extracorporea. Analoga situazione si è evidenziata nella scheda di anestesia ove non v'è menzione della sequenza operatoria intervenuta.
Non trova di poi alcun conforto, né documentale né logico, la diversa ricostruzione fattuale evidenziata dai consulenti di parte che alludono ad un intervento “perfettamente riuscito” e ad un paziente “chiuso e pronto ad andare in terapia intensiva” che poi improvvisamente precipita per un caso di fibrillazione ventricolare.
Nella sequenza dei tempi, in particolare, suggeriscono i consulenti di parte che, tra l'inizio della Parte fibrillazione ventricolare avvenuta alle 14.40 e l'avvio del supporto circolatorio , sarebbero intercorsi soltanto dieci minuti;
epperò tale tempo è stato ritenuto condivisibilmente dai ctu come non credibile, posto che tale supporto risultava già tutto smontato e dovendosi calcolare, comunque, il tempo necessario per mettere in atto le misure di prima scelta (come la defibrillazione elettrica e l' eventuale massaggio cardiaco) prima di poter attuare una misura radicale quale il supporto CEC.
I ctu hanno poi chiarito che, se alla luce del quadro sequenziale delineato dai CTP trova collocazione astrattamente corretta l'esecuzione del bypass coronarico, risulterebbe invece difficile comprendere perché effettuare un terzo accesso alla CEC (circolazione extra corporea) per cambiare la valvola ad un paziente in cui almeno quel componente cardiaco era stato dichiarato come “funzionare perfettamente”, esponendo oltretutto il paziente al rischio di un ulteriore arresto cardioplegico, eparinizzazione e manipolazione, senza che dalla riuscita del gesto potesse derivare alcun vantaggio al paziente (ctu pagg. 175 e 176). È invece ben più verosimile, secondo i ctu, che la decisione estrema di effettuare un terzo intervento e cambiare la valvola fosse dettata da una non soddisfacente tenuta della stessa. Risulta altresì difficile individuare la ragione per cui dopo la tempestiva esecuzione di un corretto bypass coronarico, nell'immediatezza di un singolo episodio di fibrillazione ventricolare,
25 il cuore debba non riprendersi “al punto di esitare nelle già descritte sequele terminali..”.
Quanto alla diversa ricostruzione dei consulenti di parte che hanno sostenuto come la malattia coronarica potesse essere stata “nativa” e legata ad una occlusione critica della coronaria destra sviluppatasi nel periodo intercorrente con l'esecuzione dell'ultima coronarografia che documentava tuttavia una coronaria destra esente da lesioni, i ctu hanno replicato in modo del tutto logico e coerente che: “in base al criterio probabilistico, secondo il più probabile che non, unico strumento in nostro possesso per ipotizzare i nessi degli eventi descritti, è più verosimile che alla base della fibrillazione ventricolare e del deterioramento ventricolare ci fosse piuttosto un “kinking” cioè un inginocchiamento dell'ostio coronarico destro (o di entrambi) conseguenza della procedura di reimpianto degli stessi. Condizione che è descritta ed è uno dei problemi potenziali noti durante le procedure di sostituzione del bulbo aortico. Risulta poi non facile capire perché, alla luce della consecutio descritta dai CTP, la struttura bulbo-aorta ascendente dovesse mettersi a sanguinare irreversibilmente se in prima analisi aveva una perfetta tenuta, se non alla luce del deterioramento biochimico progressivo, che però è a sua volta figlio del numero e della durata complessiva delle procedure, ancorché refratte. E di queste almeno una (la sostituzione valvolare aortica) risulta ingiustificata alla luce dell'esistenza di una valvola reimpiantata “perfettamente funzionante”)… Si vuol poi asserire che il paziente aveva una sindrome congenita per via della sua familiarità per aneurisma aortico e, su questo l'affermazione è: sia vera sia falsa. Vera nel senso che certamente, come tutte le patologie cardiache ad eccezione di quelle infettive, il substrato genetico è cruciale nel determinismo dello sviluppo, ma falsa nel senso che per “sindrome congenita” si intende un gruppo ben specifico di malattie ad elevato rischio quali la sindrome di Marfan, la Loeys-Dietz la Per_1
e il paziente non aveva diagnosi di alcuna fra queste. Altresì si asserisce che i tessuti del
[...] paziente non erano dissecati ma “ancora per poco”, non potendo tuttavia chiarire ulteriormente come questa supposta intercapedine temporale possa essere predetta e determinare una strategia differenziale..”
Conclusivamente, i ctu, nel rispondere ai consulenti di parte hanno rimarcato ancora una Parte_1 volta la assoluta negligenza nella compilazione della cartella, negligenza che non può andare a detrimento della parte danneggiata (“per quindici ore di intervento quattro righe più la constatazione del decesso;
neanche un cenno alle cause dell'imponente sanguinamento”) e confermando, in ogni caso, la sussistenza dell'errore iatrogeno e, infine, sgomberando il campo dagli altri dubbi sollevati dall'appellante principale e compendiati nei quesiti posti dalla Corte ai consulenti di ufficio.
Risulta peraltro confermato l'errore inescusabile come causa unica della morte del paziente ed il fallimento del programma operatorio, oltre che come detto il nesso causale tra condotta ed evento morte.
26 Invero e quanto alla ulteriore questione del se la scelta degli interventi si fosse manifestata come corretta in termini di attinenza alle linee guida, di scelta della tecnica e di timing, nonché se tali interventi fossero stati o meno correttamente eseguiti e, infine, se tale ultima circostanza potesse dirsi desumibile dall'ecocardiogramma transesofageo eseguito dal dott. dopo la sostituzione CP_5 valvolare aortica, i ctu hanno chiarito come, sebbene la scelta degli interventi era stata corretta alla luce delle linee guida così come corretta era stata la scelta della tecnica, la problematica era sorta con ogni più altra probabilità nell'esecuzione della prima fase dell'intervento diretta dal Parte_1 intervento che come spiegato dai periti non era stato eseguito secondo le attenzioni e la perizia dovute.
Per quanto riguarda poi l'ecocardiogramma transofageo, si è potuto presupporre come tale esame sia stato senz'altro eseguito, perché esso ha permesso di valutare all'equipe l'incontinenza della valvola nativa aortica che ha portato alle successive fasi operatorie.
La Corte ritiene a questo punto di dover evidenziare come da entrambe le consulenze svolte sia senz'altro emerso il comportamento colposo del sanitario nella tenuta della Parte_1 documentazione clinica, caratterizzata da genericità e sommarietà nelle annotazioni, associate alla pretermissione di dati e passaggi indispensabili per la comprensione dell'attività svolta dagli operatori durante l'intervento e di quanto occorso durante lo stesso.
In iure ed in tema di responsabilità medica va rilevato come la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non possa affatto pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (cfr Cass 18 febbraio 2021, n.4424).
Quanto al motivo dell'appello principale afferente alla limitazione della responsabilità per problemi di speciale difficoltà va invece rilevato che questo per come proposto non coglie nel segno.
La operazione condotta sul LU ha, come chiarito dalla consulente d'ufficio del primo grado Dott.
(a pagg. 49 e 50 della perizia), una mortalità pari all'1° e statisticamente non è quindi un Pt_2 intervento di elevata difficoltà e con elevato rischio.
Ma, soprattutto, la consulente, ripetutamente, precisa che il massiccio sanguinamento intraoperatorio
è da mettere in relazione ad errore iatrogeno, per perforazione di un vaso importante o una cavità cardiaca, e non ad un difetto di coagulazione, ribadendo espressamente che quanto avvenuto in sala operatoria ( tre operazione, un tempo di otto ore di circolazione extracorporea, di cui cinque ore e ventisei minuti di clampaggio aortico, per un permanenza in camera operatoria di quasi quindici ore
( rispetto ad una operazione che è stata prospettata ai familiari come routinaria) “ non è assolutamente
27 conforme alla normale prassi di questo tipo di interventi e può essere giustificato come un fallimento del programma operatorio originario”. Non ci sono dunque i margini per invocare esenzione di responsabilità ex art. 2236 c.c.
A fondamento del proprio articolato motivo di gravame, il sostiene: l'inammissibilità Parte_1 dell'azione di regresso spiegata da l'infondatezza nel merito dell'azione di regresso CP_3 di l'applicabilità alla fattispecie della Legge Gelli-Bianco; la responsabilità della CP_3 struttura sanitaria in quanto asseritamente priva del device ventricolare ECMO;
l'inadempimento di ll'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore dei medici dipendenti. CP_3
Sicché in prima battuta va rilevato che il unitamente alla veniva convenuto in Parte_1 CP_3 giudizio direttamente dagli attori;
nel caso di specie non vi era dunque necessità per CP_3 di formulare istanza di chiamata di terzo nei confronti di un soggetto che era già parte del processo per essere stato citato in giudizio dagli attori. Ed invero, “In caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima”
(Corte di Cassazione, sentenza n. 6846 del 16.03.2017. In termini sostanzialmente analoghi, ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 7258 del 22.03.2013). Del tutto ritualmente, pertanto, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (entro il termine di venti giorni prima dell'udienza), ha spiegato domanda di regresso nei confronti del quale CP_3 Parte_1 parte già evocata in giudizio, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza o di formulare una istanza di chiamata in causa.
Orbene e quanto alla domanda di regresso formulata da va rilevato come le risultanze di CP_3 entrambe le CTU siano evidenti nell'attribuire la responsabilità del decesso del paziente alla errata condotta del Ed invero, le CTU sono giunte alla concorde conclusione che la tecnica e Parte_1 la strategia chirurgica messe autonomamente in atto dal dr. – primo operatore – Parte_1 siano state inadeguate e che gli eventi avversi, verificatisi in corso di intervento e nell'immediato post-operatorio, abbiano determinato il decesso di . CP_10
Dall'esame degli atti di causa e delle consulenze tecnica d'ufficio, risulta dunque che: l'intervento di cardiochirurgia oggetto di causa, è stato eseguito dal dott. in qualità di medico Parte_1 operatore - libero professionista- dal dott. , in qualità di aiuto-operatore e dal dott. Controparte_6
, in qualità di medico anestesista;
tutte le prestazioni cliniche e Controparte_9 radiografiche relative ai ricoveri precedenti all'intervento, sono state poste in essere da
[...]
medico che aveva in cura il LU;
l'evento finale, a detta delle consulenze è Parte_1 riconducibile ad un errore di tecnica chirurgica compiuto dal primo operatore dott. Parte_1
28 nella fattispecie non sono stati riscontrati difetti organizzativi o strumentali a carico dell'ospedale.
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo di quei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente, il giudice di merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate (in tal senso, anche Cass. Sez. III, 8 novembre 2005, n. 21664; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2004, n. 15428).
Ora, la domanda di stata certamente una domanda di regresso interno tra i due coobbligati. CP_3
Non può trovare tuttavia ingresso la legge 24/2017 come già rilevato sopra trattandosi di fatto avvenuto il 3.6.2010 e, dunque, in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, sicché neppure può farsi richiamo alle limitazioni ivi richiamate dell'azione di regresso.
Nel merito vanno svolte le seguenti considerazioni.
La Cassazione ha invero ritenuto come “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati
(Cass Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 (Rv. 662914 - 01), Cass, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023
29 (Rv. 669530 - 03).
Nel caso di specie non risulta affatto che bbia dato prova da un lato, della derivazione causale CP_3 della morte del LU da una condotta del sanitario che si sia palesata come del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi resi e dall'altro dell'evidenza di correlate trascuratezze, da parte sua comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati;
né è stata addotta prova di un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile,
e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
La sentenza, pertanto, va sul punto riformata e vrà pertanto diritto di regresso nei confronti CP_3 di non già per l'intero ma nei limiti del 50%; quanto al regresso proposto da Parte_1 [...]
sarà condannato a manlevare di quanto pagato agli attori per effetto della Controparte_18 CP_3 sentenza nei limiti del 50% e non già per l'intero.
Analogamente deve essere accolta la domanda di malleva pure proposta dal nei confronti Parte_1 di sempre nei limiti del 50%. CP_3
Infine, va dato atto che del tutto irrilevanti si profilano i documenti depositati dalle parti nel corso del presente giudizio e come da queste richiamati durante l'udienza di discussione.
Venendo all'ultima questione profilata in ordine al quantum liquidato ai congiunti del LU e che pur con diverse articolazioni appare comune anche alla difesa ed alla difesa a rilevato CP_6 CP_3 come il danno da perdita del rapporto parentale vada individuato in una somma per ogni avente diritto, moglie e figli, che si pone all'incirca a metà, tra il minimo ed il massimo delle tabelle milanesi. La personalizzazione deve essere operata tenendo conto della età del defunto, ancora giovane (62 anni) di quella degli aventi diritto, della composizione del nucleo familiare e del rapporto di convivenza per moglie e figli;
non sembrano questi elementi di poco conto, anzi sono proprio questi gli elementi che evidenziano la particolare intensità del rapporto affettivo, la lacerazione per la perdita di un padre e di un marito. Oltre alla allegazione è stata prodotta documentazione idonea, per cui non sembra sussistere nessuna ragione allo stato acché la somma dovrebbe essere liquidata nel minimo.
Nei motivi proposti dagli appellanti, principali ed incidentali, si tenta di affermare il principio secondo il quale, dato un range per il danno da perdita del rapporto parentale, in difetto di una prova che dimostri che il pregiudizio subito “ha travalicato i limiti della sofferenza dovuta alla perdita di un congiunto” debba applicarsi sempre il minimo del valore previsto in tabella.
Invece i criteri dettati dall'osservatorio milanese, che ha elaborato le tabelle, dicono cosa ben diversa: ferma la necessità di personalizzazione del danno morale, legata ai parametri elaborati dalla giurisprudenza - gravità del fatto, entità del dolore patito, età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, situazione di convivenza o meno col deceduto- è per applicare la misura massima di personalizzazione che si devono provare circostanze di fatto diverse ed ulteriori da cui possa
30 desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Va dunque definitivamente accolta la domanda proposta dagli attori ed il danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di Milano e debitamente personalizzato nei limiti dell'istruttoria espletata. In particolare, in applicazione delle citate tabelle si perviene ad una quantificazione, pari ad €240.000,00 ciascuno in favore di (moglie) ed € 240.000,00 in favore di ciascun figlio. Parte_6
Tali somme sono omnicomprensive della cd “personalizzazione”, ovvero ricomprendono tutte le componenti morali ed esistenziali del danno non patrimoniale subito. In concreto si è pervenuti alla suddetta quantificazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell'istruttoria espletata e nella specie gli elementi valutati sono stati l'età della vittima (anni 62),
l'età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché e con riferimento alla posizione dei figli, la dedotta coabitazione con la vittima.
Con riferimento alla posizione della madre di anni 84 al momento del decesso dello stretto congiunto e non convivente con il figlio equa appare la liquidazione della somma di € 180.000,00.
Trattandosi di debito di valore sulla somma sopra liquidata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod. civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioé rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Infine, va detto che l'appello incidentale del è stato condizionato all'appello principale o CP_6 incidentale, ove fosse stata proposta da una delle parti domanda tesa ad affermare la corresponsabilità del secondo operatore. Tale domanda, tuttavia, non è stata proposta né dagli appellati CP_19
né dalle altre parti del giudizio e quindi lo stesso deve dirsi assorbito.
[...]
Da quanto esposto, infine, emerge la necessità di rigettare il motivo proposto in punto di spese di lite che rimarranno addossate sulle parti soccombenti e in via solidale attesa la CP_3 Parte_1 conferma della loro responsabilità nella causazione dell'evento.
Conclusivamente, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado da cui consegue che si dovrà procedere ad una nuova statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito considerando
31 ovviamente il complessivo esito della lite (Cass. 23132/2021).
Esse seguono la soccombenza nei rapporti tra e a una parte e gli appellati Parte_1 CP_3 [...] dall'altra, mentre nei rapporti tra e con le altre parti le spese Controparte_19 CP_3 Parte_1 vanno compensate attesa la pari responsabilità nei rapporti interni tra e e Parte_1 CP_3
l'assorbimento dell'appello proposto dal . CP_6
Esse, per entrambi i gradi, sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (tabella XII, valore della causa fino ad €260.000, scaglione V^ compensi medi per tutte le fasi del giudizio).
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico di al 50%. CP_3 Parte_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da nonché sull'appello incidentale condizionato CP_3 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sez. II civile, n. Controparte_6
506/2019, pubblicata il 26.02.2019, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) accerta l'esclusiva responsabilità di e di in relazione alla morte di Parte_1 CP_3
e, per l' effetto, accoglie la domanda risarcitoria proposta da CP_10 Controparte_2
, , , LU AR BE nei confronti della
[...] CP_4 CP_8 CP_7 CP_3
e di e condanna e in solido al pagamento in favore
[...] Parte_1 Parte_1 CP_3 di della somma di €180.000,00 oltre lucro cessante come da parte motiva Controparte_2 ed in favore di , , , LU AR BE della somma CP_4 CP_8 CP_7 complessiva di € 240.000,00 ciascuno, oltre lucro cessante come da parte motiva. Sulle dette somme decorreranno gli interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) condanna il convenuto a manlevare la di quanto pagato agli attori per Parte_1 CP_3 effetto della presente sentenza nei limiti del 50%
4) condanna a manlevare di quanto da quest'ultima pagato agli attori CP_3 Parte_1 per effetto della sentenza nei limiti del 50%;
5) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
6) condanna in solido e alla refusione a favore di Parte_1 CP_3 [...]
, e UP AR BE delle CP_2 CP_4 CP_8 CP_7 spese del primo grado che liquida in € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA.
7) condanna in solido e alla refusione a favore di Parte_1 CP_3 CP_2
32 , e UP AR BE delle CP_2 CP_4 CP_8 CP_7 spese del presente grado che liquida in €14.317 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CPA.
8) compensa integralmente per entrambi i gradi di giudizio le spese tra e CP_3 Parte_1
nonché nei rapporti tra e
[...] Controparte_20 Controparte_9
9) pone le spese di ctu definitivamente in capo a e al 50%; Parte_1 CP_3
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -AL TI-
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