CASS
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2025, n. 13182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13182 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR GA nato a [...] il [...] Ministero dell'economia e delle finanze avverso l'ordinanza del 03/11/2023 della Corte d'appello di Milano udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore;
letta la memoria depositata dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice Francesca Cerroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. f Penale Sent. Sez. 4 Num. 13182 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da GA TR per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in esito a indagini nelle quali gli si contestava di avere, in concorso con altri soggetti, partecipato ad associazione volta al narcotraffico ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, concretizzatosi nella formale intestazione dell'autovettura Mercedes munita di doppiofondo e utilizzata dai sodali per il trasporto di cocaina realizzato nell'interesse dell'associazione, accusa per cui era stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Milano confermata dalla Corte d'appello di Milano e poi annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, per non aver commesso il fatto, con la sentenza Sez. 6 n. 11571 del 14 gennaio 2021. 2. Nella motivazione, la Corte di cassazione aveva rilevato che il semplice ruolo di prestanome del TR, riguardo all'intestazione fittizia dell'autovettura sopra descritta, e i contatti con solo due associati, TA ed NU, attesa anche l'incertezza circa la permanenza di quest'ultimo all'interno dell'associazione contestata e la stessa persistenza in vita del gruppo nel periodo temporale relativo al passaggio di proprietà, apparivano insufficienti a dimostrare la consapevolezza delle caratteristiche strutturali dell'automobile a lui intestata e alla utilità della stessa nell'attività illecita svolta dal sodalizio. La Corte di appello ha ritenuto che il richiedente, che nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e ha ravvisato, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod.proc.pen. In particolare, ha valorizzato che il TR si era reso disponibile a intestarsi formalmente l'automobile Mercedes tg. EN801HS, munita di doppiofondo, già riferibile a tale Zanella, divenuta meno affidabile per il gruppo, così consentendone l'utilizzo ai sodali per i diversi trasporti di stupefacente realizzati nell'interesse dell'associazione. L'istante non aveva fornito alcuna giustificazione in merito all'intestazione della vettura, stante il fatto che era già proprietario di altre tre autovetture, e sul fatto che l'autovettura era sistematicamente nella disponibilità del coimputato OP. Neppure erano stati spiegati i contatti con i coimputati TA ed NU, anche considerando che l'istante era stato coinvolto in analoghe ipotesti delittuose. La decisione di non rispondere all'interrogatorio, poi, non aveva consentito di verificare una possibile versione alternativa rispetto alla significatività delle già menzionate circostanze. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza propone ricorso il difensore dell'interessato lamentando, con un unico articolato motivo, errata applicazione di legge e vizio 1 della motivazione, in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. e ai suoi presupposti in diritto. Il motivo attacca la sentenza principalmente sul tema degli effetti dell'esercizio del diritto al silenzio da parte dell'indagato, oggetto della novella legislativa intervenuta nell'anno 2021, che ha modificato il comma 1 dell'art. 314 cod.proc.pen. In particolare, assume il ricorrente che tale norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato, pur se idoneo a ingenerare la falsa apparenza di un reato, una colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Inoltre, l'ordinanza sarebbe viziata anche sotto gli ulteriori profili del mancato esercizio, da parte del giudice della riparazione, dell'obbligo di accertare se chi ha subito la detenzione cautelare abbia dato corso con dolo o colpa grave alla misura stessa. Ciò, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo un parametro di giudizio proprio rispetto a quello adoperato dal giudice della cognizione, anche se avvalendosi del medesimo materiale probatorio, con prospettiva ex ante e con la possibile propria valutazione dei fatti emersi nel processo penale, accertati o non esclusi. Nella specie, la Corte d'appello aveva ribadito la presenza, perlomeno sotto forma della gravità indiziaria, degli elementi rilevanti ai fini della configurazione del reato associativo, sotto il profilo della cd. frequentazione ambigua con ambienti criminali. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, tale aspetto avrebbe dovuto essere considerato nella giusta prospettiva, posto che non tutte le frequentazioni di persone coinvolte in attività illecite sono rilevanti ai fini della integrazione del dolo o della colpa grave, essendo necessario l'elemento della concausalità rispetto al provvedimento restrittivo adottato. La Corte d'appello, in sostanza, aveva operato una indebita rivalutazione dei fatti, modificando l'effettivo rilievo delle condotte attribuite al TR dai giudici della cognizione. Dal testo della sentenza della Corte di cassazione che dispose l'annullamento senza rinvio, per non aver commesso il fatto, riprodotto per quanto di interesse, il ricorrente deduce la conferma della propria tesi. Inoltre, evidenzia il ricorrente che la contestazione non aveva riguardato utilizzi della vettura successivi alla intestazione al TR e che l'arresto del OP, il quale conduceva la vettura con a bordo la droga, era avvenuto il 26 settembre 2015, quando TR era ristretto in Germania e i familiari avevano ceduto la vettura senza poter procedere al passaggio di proprietà. 5. La Procura generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Francesca Ceroni ha concluso, con memoria depositata, per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il giudice della riparazione, che ha il potere di apprezzare in modo autonomo e completo gli elementi a sua disposizione e il dovere di fornire adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, non è sostanzialmente venuto meno, nel caso di specie, al compito attribuitogli, avendo valutato tutti gli estremi della condotta "gravemente colposa" del richiedente, sulla scorta dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Suprema Corte in tema di verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi all'accoglimento della domanda per ingiusta detenzione. 3. È opportuno chiarire subito che il provvedimento impugnato, in fatto, ha accertato la colpa grave in capo all'istante, basandosi sulla considerazione che la sentenza di annullamento senza rinvio aveva riconosciuto che il TR si era reso disponibile a compiere l'operazione dell'intestazione fittizia dell'autovettura. In effetti, come si evince dal testo di tale sentenza, riportato anche dal ricorrente, " [...] Non può revocarsi in dubbio che il dato relativo all'intestazione dell'auto rivesta una forte valenza suggestiva, sul piano inferenziale;
ciò anche considerando che pacificamente il TR non aveva necessità di tale acquisto, perché già proprietario di altre tre auto (in proposito il rilievo difensivo è inconferente, spettando all'imputato, a fronte del dato documentale acquisito relativo alle dette intestazioni, dare dimostrazione che le stesse non erano utilizzabili), senza che peraltro sia mai stata data alcuna giustificazione della ragione per la quale la stessa era nella sistematica disponibilità del OP (per avere questi fatto più volte la spola tra la Lombardia e la Calabria) nel mese di agosto del 2015, quando l'auto era formalmente in testa al ricorrente (atteso che la vendita del mezzo, assertivamente effettuata dai parenti del ricorrente, è solo affermata nel ricorso)". E' vero anche che la sentenza di annullamento senza rinvio ha disinnescato il ragionamento dei giudici del merito relativo al certo collegamento di tale operazione di intestazione fittizia con il resto dell'organizzazione associativa, dal momento che ha ritenuto << marcatamente congetturali» le deduzioni sui rapporti di contiguità intrattenuti dal TR con gli altri sodali (in primo luogo con il TA e con l'NU), con l'obiettivo di dimostrare che il ricorrente, consapevole delle determinate caratteristiche strutturali dell'auto, asservita al trasporto di sostanza stupefacente in modo programmato per realizzare una indeterminata serie di iniziative illecite comuni ai ritenuti sodali. L'ordinanza impugnata, che ha puntato sul comportamento relativo alla collaborazione prestata per l'intestazione fittizia, ha dunque utilizzato elementi non solo non negati dalla sentenza di annullamento senza rinvio, ma anzi dati per certi e ritenuti suggestivi e di potenziale valore inferenziale rispetto all'originaria ipotesi accusatoria. Tale dato è stato corroborato, così come peraltro 3 già fatto dalla stessa sentenza della Corte di cassazione nella propria disamina, con la considerazione che l'istante, pur esercitando il proprio diritto a non rispondere all'interrogatorio di garanzia, non aveva chiarito le ragioni, diverse da quelle che le concrete circostanze suggerivano, per le quali aveva accettato di acquistare una quarta vettura senza però fruirne materialmente e lasciando che la stessa fosse utilizzata da altro soggetto (OP) coimputato nella stessa vicenda di traffico di stupefacenti. 4. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez.
4 -n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 - 01). Dunque, non è corretto quanto affermato dal ricorrente in punto di utilizzo di fatti negati dal giudice della cognizione, posto che, come compete al giudice della riparazione, il dato della consapevole assunzione di una intestazione fittizia, quale dunque mero semplice prestanome, di una autovettura, dotata di doppiofondo e utilizzata per il trasporto di stupefacente, era stato dato per certo in sede di cognizione, ma ritenuto insufficiente a sostenere l'elemento soggettivo del reato di associazione ex art. 74 dPR n. 309 del 1990 oggetto di contestazione. 5. Altrettanto errato è il profilo di ricorso che evoca la violazione del diritto al silenzio, al fine di determinare conseguenze negative in ordine al diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha attribuito efficacia causale ostativa al mero silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia, posto che la condotta gravemente colposa è stata, correttamente, individuata già nell'operazione di fittizia intestazione di un bene pacificamente utilizzato per la commissione di reati. È quindi evidente che l'eventuale chiarimento fornito dal TR non avrebbe potuto avere altro valore se non quello di dissolvere, a esclusivo vantaggio dello stesso, quella che, con evidenza, costituisce condotta agevolatrice della realizzazione del progetto criminoso, realizzata con la fittizia intestazione di un bene mobile registrato, così impedendone la diretta attribuzione agli esecutori materiali del trasporto di stupefacente. In tal senso, in analoga fattispecie relativa alla fittizia intestazione di beni immobili, la Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22281 del 12/03/2008; Rv. 239977 - 01) ha infatti il-N--. 4 r condivisibilmente affermato che l'avere accettato di farsi intestare fittiziamente beni immobili per la consumazione di una serie di condotte di riciclaggio e reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita costituisce colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché in tal modo, se anche non si sia a conoscenza della vicenda illecita sottostante e dei motivi che hanno indotto le parti a servirsi di una "testa di legno", si assume comunque il rischio del coinvolgimento in attività illecite. 5. Dunque, pur a seguito della modifica normativa che ha interessato l'art. 314 cod.proc.pen., proprio perché non ne tange il contenuto, conserva valore il principio secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011 (dep. 2012) Rv. 251928 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29967 del 02/04/2014 Rv. 259941 - 01). 6. In base a tali emergenze è legittimo e ragionevole concludere che il ricorrente, pur dichiarato non colpevole nel giudizio penale a suo carico, abbia tenuto una condotta connotata da colpa grave, come tale impeditiva del diritto alla riparazione per la detenzione subita. 6..tIn definitiva, il ricorso risulta manifestamente contrario ai consolidati orientamenti di legittimità e va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. Nulla per le spese è dovuto in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, 5 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso, il 26 marzo 2025.
letta la memoria depositata dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice Francesca Cerroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. f Penale Sent. Sez. 4 Num. 13182 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2025, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da GA TR per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in esito a indagini nelle quali gli si contestava di avere, in concorso con altri soggetti, partecipato ad associazione volta al narcotraffico ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, concretizzatosi nella formale intestazione dell'autovettura Mercedes munita di doppiofondo e utilizzata dai sodali per il trasporto di cocaina realizzato nell'interesse dell'associazione, accusa per cui era stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Milano confermata dalla Corte d'appello di Milano e poi annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, per non aver commesso il fatto, con la sentenza Sez. 6 n. 11571 del 14 gennaio 2021. 2. Nella motivazione, la Corte di cassazione aveva rilevato che il semplice ruolo di prestanome del TR, riguardo all'intestazione fittizia dell'autovettura sopra descritta, e i contatti con solo due associati, TA ed NU, attesa anche l'incertezza circa la permanenza di quest'ultimo all'interno dell'associazione contestata e la stessa persistenza in vita del gruppo nel periodo temporale relativo al passaggio di proprietà, apparivano insufficienti a dimostrare la consapevolezza delle caratteristiche strutturali dell'automobile a lui intestata e alla utilità della stessa nell'attività illecita svolta dal sodalizio. La Corte di appello ha ritenuto che il richiedente, che nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e ha ravvisato, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod.proc.pen. In particolare, ha valorizzato che il TR si era reso disponibile a intestarsi formalmente l'automobile Mercedes tg. EN801HS, munita di doppiofondo, già riferibile a tale Zanella, divenuta meno affidabile per il gruppo, così consentendone l'utilizzo ai sodali per i diversi trasporti di stupefacente realizzati nell'interesse dell'associazione. L'istante non aveva fornito alcuna giustificazione in merito all'intestazione della vettura, stante il fatto che era già proprietario di altre tre autovetture, e sul fatto che l'autovettura era sistematicamente nella disponibilità del coimputato OP. Neppure erano stati spiegati i contatti con i coimputati TA ed NU, anche considerando che l'istante era stato coinvolto in analoghe ipotesti delittuose. La decisione di non rispondere all'interrogatorio, poi, non aveva consentito di verificare una possibile versione alternativa rispetto alla significatività delle già menzionate circostanze. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza propone ricorso il difensore dell'interessato lamentando, con un unico articolato motivo, errata applicazione di legge e vizio 1 della motivazione, in relazione all'art. 314 cod.proc.pen. e ai suoi presupposti in diritto. Il motivo attacca la sentenza principalmente sul tema degli effetti dell'esercizio del diritto al silenzio da parte dell'indagato, oggetto della novella legislativa intervenuta nell'anno 2021, che ha modificato il comma 1 dell'art. 314 cod.proc.pen. In particolare, assume il ricorrente che tale norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato, pur se idoneo a ingenerare la falsa apparenza di un reato, una colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Inoltre, l'ordinanza sarebbe viziata anche sotto gli ulteriori profili del mancato esercizio, da parte del giudice della riparazione, dell'obbligo di accertare se chi ha subito la detenzione cautelare abbia dato corso con dolo o colpa grave alla misura stessa. Ciò, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo un parametro di giudizio proprio rispetto a quello adoperato dal giudice della cognizione, anche se avvalendosi del medesimo materiale probatorio, con prospettiva ex ante e con la possibile propria valutazione dei fatti emersi nel processo penale, accertati o non esclusi. Nella specie, la Corte d'appello aveva ribadito la presenza, perlomeno sotto forma della gravità indiziaria, degli elementi rilevanti ai fini della configurazione del reato associativo, sotto il profilo della cd. frequentazione ambigua con ambienti criminali. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, tale aspetto avrebbe dovuto essere considerato nella giusta prospettiva, posto che non tutte le frequentazioni di persone coinvolte in attività illecite sono rilevanti ai fini della integrazione del dolo o della colpa grave, essendo necessario l'elemento della concausalità rispetto al provvedimento restrittivo adottato. La Corte d'appello, in sostanza, aveva operato una indebita rivalutazione dei fatti, modificando l'effettivo rilievo delle condotte attribuite al TR dai giudici della cognizione. Dal testo della sentenza della Corte di cassazione che dispose l'annullamento senza rinvio, per non aver commesso il fatto, riprodotto per quanto di interesse, il ricorrente deduce la conferma della propria tesi. Inoltre, evidenzia il ricorrente che la contestazione non aveva riguardato utilizzi della vettura successivi alla intestazione al TR e che l'arresto del OP, il quale conduceva la vettura con a bordo la droga, era avvenuto il 26 settembre 2015, quando TR era ristretto in Germania e i familiari avevano ceduto la vettura senza poter procedere al passaggio di proprietà. 5. La Procura generale, nella persona della Sostituta Procuratrice Francesca Ceroni ha concluso, con memoria depositata, per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il giudice della riparazione, che ha il potere di apprezzare in modo autonomo e completo gli elementi a sua disposizione e il dovere di fornire adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, non è sostanzialmente venuto meno, nel caso di specie, al compito attribuitogli, avendo valutato tutti gli estremi della condotta "gravemente colposa" del richiedente, sulla scorta dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Suprema Corte in tema di verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi all'accoglimento della domanda per ingiusta detenzione. 3. È opportuno chiarire subito che il provvedimento impugnato, in fatto, ha accertato la colpa grave in capo all'istante, basandosi sulla considerazione che la sentenza di annullamento senza rinvio aveva riconosciuto che il TR si era reso disponibile a compiere l'operazione dell'intestazione fittizia dell'autovettura. In effetti, come si evince dal testo di tale sentenza, riportato anche dal ricorrente, " [...] Non può revocarsi in dubbio che il dato relativo all'intestazione dell'auto rivesta una forte valenza suggestiva, sul piano inferenziale;
ciò anche considerando che pacificamente il TR non aveva necessità di tale acquisto, perché già proprietario di altre tre auto (in proposito il rilievo difensivo è inconferente, spettando all'imputato, a fronte del dato documentale acquisito relativo alle dette intestazioni, dare dimostrazione che le stesse non erano utilizzabili), senza che peraltro sia mai stata data alcuna giustificazione della ragione per la quale la stessa era nella sistematica disponibilità del OP (per avere questi fatto più volte la spola tra la Lombardia e la Calabria) nel mese di agosto del 2015, quando l'auto era formalmente in testa al ricorrente (atteso che la vendita del mezzo, assertivamente effettuata dai parenti del ricorrente, è solo affermata nel ricorso)". E' vero anche che la sentenza di annullamento senza rinvio ha disinnescato il ragionamento dei giudici del merito relativo al certo collegamento di tale operazione di intestazione fittizia con il resto dell'organizzazione associativa, dal momento che ha ritenuto << marcatamente congetturali» le deduzioni sui rapporti di contiguità intrattenuti dal TR con gli altri sodali (in primo luogo con il TA e con l'NU), con l'obiettivo di dimostrare che il ricorrente, consapevole delle determinate caratteristiche strutturali dell'auto, asservita al trasporto di sostanza stupefacente in modo programmato per realizzare una indeterminata serie di iniziative illecite comuni ai ritenuti sodali. L'ordinanza impugnata, che ha puntato sul comportamento relativo alla collaborazione prestata per l'intestazione fittizia, ha dunque utilizzato elementi non solo non negati dalla sentenza di annullamento senza rinvio, ma anzi dati per certi e ritenuti suggestivi e di potenziale valore inferenziale rispetto all'originaria ipotesi accusatoria. Tale dato è stato corroborato, così come peraltro 3 già fatto dalla stessa sentenza della Corte di cassazione nella propria disamina, con la considerazione che l'istante, pur esercitando il proprio diritto a non rispondere all'interrogatorio di garanzia, non aveva chiarito le ragioni, diverse da quelle che le concrete circostanze suggerivano, per le quali aveva accettato di acquistare una quarta vettura senza però fruirne materialmente e lasciando che la stessa fosse utilizzata da altro soggetto (OP) coimputato nella stessa vicenda di traffico di stupefacenti. 4. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez.
4 -n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 - 01). Dunque, non è corretto quanto affermato dal ricorrente in punto di utilizzo di fatti negati dal giudice della cognizione, posto che, come compete al giudice della riparazione, il dato della consapevole assunzione di una intestazione fittizia, quale dunque mero semplice prestanome, di una autovettura, dotata di doppiofondo e utilizzata per il trasporto di stupefacente, era stato dato per certo in sede di cognizione, ma ritenuto insufficiente a sostenere l'elemento soggettivo del reato di associazione ex art. 74 dPR n. 309 del 1990 oggetto di contestazione. 5. Altrettanto errato è il profilo di ricorso che evoca la violazione del diritto al silenzio, al fine di determinare conseguenze negative in ordine al diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha attribuito efficacia causale ostativa al mero silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia, posto che la condotta gravemente colposa è stata, correttamente, individuata già nell'operazione di fittizia intestazione di un bene pacificamente utilizzato per la commissione di reati. È quindi evidente che l'eventuale chiarimento fornito dal TR non avrebbe potuto avere altro valore se non quello di dissolvere, a esclusivo vantaggio dello stesso, quella che, con evidenza, costituisce condotta agevolatrice della realizzazione del progetto criminoso, realizzata con la fittizia intestazione di un bene mobile registrato, così impedendone la diretta attribuzione agli esecutori materiali del trasporto di stupefacente. In tal senso, in analoga fattispecie relativa alla fittizia intestazione di beni immobili, la Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22281 del 12/03/2008; Rv. 239977 - 01) ha infatti il-N--. 4 r condivisibilmente affermato che l'avere accettato di farsi intestare fittiziamente beni immobili per la consumazione di una serie di condotte di riciclaggio e reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita costituisce colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché in tal modo, se anche non si sia a conoscenza della vicenda illecita sottostante e dei motivi che hanno indotto le parti a servirsi di una "testa di legno", si assume comunque il rischio del coinvolgimento in attività illecite. 5. Dunque, pur a seguito della modifica normativa che ha interessato l'art. 314 cod.proc.pen., proprio perché non ne tange il contenuto, conserva valore il principio secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011 (dep. 2012) Rv. 251928 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29967 del 02/04/2014 Rv. 259941 - 01). 6. In base a tali emergenze è legittimo e ragionevole concludere che il ricorrente, pur dichiarato non colpevole nel giudizio penale a suo carico, abbia tenuto una condotta connotata da colpa grave, come tale impeditiva del diritto alla riparazione per la detenzione subita. 6..tIn definitiva, il ricorso risulta manifestamente contrario ai consolidati orientamenti di legittimità e va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. Nulla per le spese è dovuto in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, 5 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso, il 26 marzo 2025.