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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18976 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “azione di riduzione per lesione di legittima, scioglimento di comunione ereditaria”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ursomanno e dall'avv. Amerigo Russo, domiciliatari in Pozzuoli (NA), alla via Domitiana Km 55,269;
-attrice-
E
, nata a [...], (NA), il 05 maggio 1948, c.f. Controparte_1
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 CP_3
, nato a [...], (NA), il 06 novembre 1954, c.f. C.F._4 CP_4
, , nato a [...], (NA), il 07 settembre 1956, c.f. C.F._5 CP_5
, , nato a [...], (NA), il 30 novembre 1958, C.F._6 Controparte_6
c.f. , , nato a [...], (NA), il 09 settembre C.F._7 Parte_2
1962, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Di Dio, C.F._8
domiciliataria in Napoli, alla via Consalvo 181 Lotto II;
- convenuti -
Conclusioni: 2
le parti “precisano le conclusioni reiterando quelle già rese prima della rimessione della causa sul ruolo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.- ha convenuto in giudizio i propri germani , Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_1
e deducendo, in particolare: CP_2 CP_6 CP_5 CP_3
-. di essere, unitamente ai convenuti, figlia di (nato a [...] il [...] e ER
deceduto in Pozzuoli -NA- il 21.3.2015) e (nata a [...] -NA- il 31.1.1926 CP
ed ivi deceduta il 12.3.2011);
-. di aver “potuto appurare che …, dalla volontà ricevuta dai propri genitori, costoro hanno leso la quota di legittima sia in riferimento a quanto ricevuto dagli altri germani, già in vita, sia avuto riguardo alle ulteriori rendite che afferiscono ai cespiti, già oggetto di loro detenzione”;
-. che “con dichiarazione dattiloscritta in data 7.3.1998, … e … ER CP
, hanno stabilito quanto segue:
[...]
'…c1. Ai figli , , e desidero lasciare Controparte_6 CP_2 CP_3 Pt_1
l'appartamento al piano terra confinante con il vialetto d'ingresso ed il cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto;
c2. Al figlio desidero lasciare la stanza ed il terrazzino al piano terra nel CP_5
cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto;
c3. Al figlio desidero lasciare il forno ed il deposito adiacente con il Parte_2
ripostiglio al piano terra nel cortile entrando a sinistra ed il fondo;
c4. Alla figlia desidero lasciare l'appartamentino al primo piano Controparte_1
composto da cucina stanza, wc balcone terrazzo, compreso scala di accesso esterna in comune col fratello CP_4
c5. Al figlio desidero lasciare la stanza al primo piano con w.c., il passetto CP_4
di collegamento e la scala di accesso come sopra descritta, in comune con la sorella
CP_1
c6. Il resta in a tutti i fratelli'”; Persona_2 Per_3
-. che la “dichiarazione di ultima volontà” non ha considerato che, a differenza degli altri germani, i quali già durante la vita del de cuius “avevano … beneficiato di tali beni”, lei non ha mai “beneficiato di nulla”, né prima né dopo l'apertura della successione, tanto che neppure la chiave “della casetta oggetto di lascito” le è stata consegnata;
-. che in data 13.1.2016 è stata presentata denuncia di successione presso l'Agenzia delle
Entrate, dalla quale risultano i seguenti beni: 3
1. Immobile identificato al numero progressivo 001 – sito nel Comune di Pozzuoli – Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 10 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3
Classe 1;
2. Immobile identificato al numero progressivo 002 – sito nel Comune di Pozzuoli – Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 6 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1;
3. Immobile identificato al numero progressivo 003 – sito nel Comune di Pozzuoli Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 9 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria C/3 Classe
1;
4. Immobile identificato al numero progressivo 004 – sito nel Comune di Pozzuoli - Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 7 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1;
5. Immobile identificato al numero progressivo 005 – sito nel Comune di Pozzuoli - Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 8 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1”;
-. che il suo consulente di parte ha stimato il patrimonio immobiliare in € 302.000,00;
-. che la procedura di mediazione obbligatoria esperita si è conclusa con esito negativo;
-. che sussiste il suo interesse alla reintegrazione della propria quota di legittima lesa
“mediante la collazione di … quanto ricevuto già in vita dai” convenuti “ “relativamente al godimento dei cespiti suddetti” e alla successiva divisione ereditaria, “previo conferimento ed imputazione alla massa ereditaria di quanto donato direttamente ed indirettamente ai rispettivi eredi convenuti”.
Tanto premesso, ha chiesto:
“1) … in via preliminare, accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta, mediante il godimento dei cespiti suddetti;
1.1) per l'effetto, dichiarare … [i] convenuti, in solido tra di loro, non dispensati dalla collazione, tenut[i] a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, … avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi … degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
2) accertare … sempre in via preliminare, ai sensi … dell'art. 782 c.c., la nullità delle donazioni perché effettuat[e] senza la stipula di atto pubblico;
2.1) per l'effetto, ordinare ai convenuti di restituire alla massa attiva ereditaria i relativi beni immobili;
4
3) … calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota … riservata all'attrice, disporre … la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima …, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
4). all'esito … procedere allo scioglimento della comunione ereditaria … , previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti
5) ordinare la … divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl[i] immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di … masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di … contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
, e , costituitisi, hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_2
chiesto, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. in via preliminare, l'inammissibilità della domanda “per genericità delle argomentazioni proposte, per mancata identificazione e specificazione del petitum e causa petendi”;
-. la piena validità del “testamento olografo” “quale atto esplicativo della volontà del testatore in ordine alla successione”, evidenziando che esiste “una quota … disponibile che consente al de cuius una libertà nell'attribuzione della stessa”;
-. che il testatore aveva inteso “dividere l'immobile più importante tra quattro figli tra cui
l'attrice”, destinando invece le restanti modeste unità immobiliari (“casupole”) agli altri coeredi, una ciascuno;
-. l'infondatezza della domanda di collazione, in quanto non sarebbe mai intervenuta alcuna donazione diretta o indiretta, con conseguente insussistenza dei presupposti per la reintegrazione e/o riduzione;
-. che l'attrice risulta comproprietaria, insieme ai germani e CP_6 CP_2 CP_3 dell'appartamento al piano terra – già abitazione del de cuius e della moglie – e che tale immobile è sempre rimasto libero, mai occupato né utilizzato da alcuno.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di: 5
“1. In via preliminare, accertare … l'infondatezza” della domanda attorea “per genericità delle argomentazioni …, per mancata identificazione e specificazione del petitum e causa petendi”;
“2. In via principale che sia accertata … l'infondatezza della” domanda di “collazione, per inesistenza di donazione diretta e/o indiretta e conseguente infondatezza della” domanda di
“reintegrazione e riduzione”;
“3. Dichiarare valide” le disposizioni testamentarie con riferimento alle “quote di legittima e disponibile”.
Con ordinanza dell'8.10.2018, il Giudice Istruttore ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, assegnando all'attrice un termine perentorio entro il quale integrare la domanda.
Il G.I., in particolare, ha rilevato che:
-. “il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare
e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n.
14473; Cass. civ., sez. II, 12 settembre 2002, n. 13310);
-. Il legittimario leso, pertanto, è tenuto a chiarire, anche senza consulenza tecnica di parte di tipo estimativo, il valore della massa ereditaria alla data di apertura della successione ed il valore della quota di riserva violata dal de cuius mediante la disposizione testamentaria (o la donazione) oggetto di controversia, così permettendo di comprendere entro quale misura egli ritenga sussistente tale violazione;
ha l'onere, oltre, di indicare, anche l'ordine cronologico degli atti di disposizione, dato che la riduzione opera prima sulle disposizioni testamentarie e poi sulle donazioni, a partire dall'ultima (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1975, n. 3661);
-. il petitum dell'azione di riduzione è rappresentato, pur senza necessità di usare formule sacramentali, dalla reintegra del legittimario nella quota di riserva, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14864).
Il Giudice istruttore, quindi, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, rilevando che lo stesso non consentiva di individuare gli elementi appena sopra menzionati, non essendo indicati quali atti di donazione (diretta ed indiretta) avrebbero determinato la lesione e gli 6
estremi delle donazioni che si chiedeva di dichiarare nulle ex art. 782 c.c. alle conclusioni rassegnate nei capoversi contrassegnati dai numeri “1)” e “2)” dell'atto di citazione.
Con memoria integrativa depositata il 5.2.2019, ha precisato, in particolare, Parte_1
che:
- con la “dichiarazione di ultima volontà” del 7.3.1998 “a differenza degli altri germani”,
e già durante la vita del de cuius avevano … Controparte_1 Controparte_8 beneficiato di tal[i] beni, mentre” l'attrice non aveva “mai beneficiato di nulla” e neppure dopo l'apertura della successione aveva potuto usufruire di alcunché;
- stante la stima del patrimonio, da lei fatta, in euro 302.000,00, la quota di legittima (pari a
2/3 ex art. 537 c.c. ammonta a circa € 200.000,00, cosicché, essendo sei i figli, “la quota ideale da garantire” all'attrice “sarebbe quella di €. 33.333,33”; tuttavia, e CP_1
hanno goduto in via esclusiva “degli immobili indicati in relazione al sub 7 (il Parte_2
forno attribuito a ) ed al sub 9 (appartamento al primo piano attribuito a Parte_2
)” oltre all'“attività commerciale, ove viene svolta in via esclusiva da … , CP_1 Parte_2 identificato … al sub. 9 e pari ad €. 42.000,00”, con conseguente “beneficio economico diretto allo stesso” e corrispondente pregiudizio per gli altri coeredi, in particolare per l'attrice, “che non hanno mai potuto beneficiare di tale bene comune né quando era in vita il padre né adesso che non c'è più”;
-. alla sorella è stato attribuito “l'appartamento identificato in relazione di stima al CP_1
sub. 7” del valore di € 86.400,00; sommando tale importo a quello del sub 9, si perverrebbe a un totale di € 128.400,00, con una lesione stimata in € 28.400,00, salvo diversa valutazione in sede tecnica;
-. sussistendo pertanto una lesione della quota di legittima a lei riservata, la stessa ha interesse
“alla reintegrazione nelle propria quota … mediante la collazione di tutto quanto ricevuto già in vita dai” convenuti “relativamente al godimento dei cespiti suddetti ed alla successiva divisione ereditaria, previo conferimento ed imputazione alla massa ereditaria di quanto ricevuto direttamente ed indirettamente ai rispettivi eredi convenuti, in termini di 'frutti'”.
L'attrice, pertanto, ha così precisato le domande già proposte nei seguenti termini:
“1) … dichiarare … [i] convenuti, in solido …, non dispensati dalla collazione, tenut[i] a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, … avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi … degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
2) accertare e dichiarare, che … e … hanno ricevuto” Controparte_1 Parte_2 beni eccedenti la quota “disponibile e per effetto di ciò ordinare agli stessi … di restituire la 7
… differenza eccedente …la disponibile … pari ad €.28.400,00 salvo diversa valutazione, a mezzo CTU.
3) all'esito, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando … un esperto per la esatta determinazione della massa attiva … e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
5) ordinare la … divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto” e successiva ripartizione del ricavato tra i coeredi;
“6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di … contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
Con memoria di replica depositata il 22.5.2019 i convenuti hanno reiterato le domande e le eccezioni già svolte nella comparsa di risposta.
All'udienza del 28.10.2019, ritenuta la causa matura per la decisione dal Giudice Istruttore, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.3.2021, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Con ordinanza del 23.9.2021, il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato ammissibile la domanda di riduzione proposta dall'attrice, ritenendo assolti gli oneri deduttivi gravanti sul legittimario che agisce in riduzione. In particolare, il Tribunale ha rilevato che:
-. Dopo l'ordinanza dell'8.10.2018, l'attrice aveva integrato l'atto introduttivo, precisando che le donazioni lesive della sua quota di legittima e delle quali aveva chiesto in ogni caso la collazione consistevano nel godimento gratuito di immobili da parte dei fratelli e CP_1
quando il de cuius era ancora in vita, qualificato come “donazione Parte_2 ER indiretta”;
-. L'attrice aveva inoltre chiesto la riduzione delle disposizioni di cui alla “dichiarazione dattiloscritta” del 7.3.1998 a firma di e , allegando il valore del ER CP
relictum, dei beni ricevuti dai convenuto e della quota di legittima spettante, così da rendere verificabile la lesione;
-. “peraltro, 'i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione 8
di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima' (cfr. Cass. Civ. n. 17926 del
27/08/2020)”;
-. La questione se gli atti indicati costituiscano effettive donazioni o disposizioni testamentarie attiene al merito e non incide sull'ammissibilità della domanda;
-. La mancata produzione documentale “(titoli di proprietà, certificazione notarile, documentazione ipocatastale, etc)” eccepita dai convenuti neppure è ostativa, potendo i documenti essere depositati nel corso del giudizio, “avendo l'attrice chiesto i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.”.
Dichiarata quindi l'ammissibilità della domanda di riduzione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 comma c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate le prove testimoniali articolate dai convenuti, il precedente giudice istruttore ha disposto una CTU, incaricando l'esperto di individuare i beni compresi nella massa ereditaria da dividere e verificarne l'attuale titolarità in capo alle parti, specificare l'entità delle quote pervenute a ciascun coerede, procedere, ove possibile, alla divisione dei beni, con eventuale attribuzione di conguagli in denaro, e accertare la conformità urbanistica e la commerciabilità degli immobili ai sensi di legge.
Depositata la CTU in data 26.6.2023 e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Con ordinanza del 7.2.2025 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, rilevando che:
-. La CTU già espletata era carente, poiché il consulente si era limitato ad esaminare visure catastali e denuncia di successione (di valore solo fiscale), senza effettuare gli accertamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari e senza verificare i titoli di provenienza e l'effettiva titolarità dei beni, nonostante ciò fosse richiesto nell'incarico conferito;
-. L'incarico originariamente dato dal precedente giudice istruttore era in parte erroneo, avendo previsto la stima dei beni all'attualità, mentre, trattandosi di azione di riduzione, la valutazione doveva essere riferita al momento dell'apertura della successione (art. 556 c.c.).
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il testo scritto a mano, prodotto da entrambe le parti del giudizio, datato 7.3.1998 e sottoscritto da ” e , contenente ER CP disposizioni a favore dei figli e qualificato da entrambe le parti come “testamento”, 9
presentava i seguenti profili di nullità, sollevati, pertanto, d'ufficio ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.:
a) nullità per violazione del divieto di testamento congiuntivo (art. 589 c.c.), essendo il testamento redatto da e nel medesimo atto e sottoscritto da ER CP
entrambi i coniugi;
b) nullità delle disposizioni testamentarie per violazione del divieto di patti successori (art. 458 c.c.), in quanto i coniugi disponevano congiuntamente dei beni per il tempo in cui entrambi avranno cessato di vivere, contenendo peraltro l'accordo altresì una rinuncia di
[...]
ai propri diritti di legittimaria sulla successione del marito;
CP
c) inefficacia della sottoposizione delle disposizioni testamentarie a termine iniziale (art. 637
c.c.), ove il documento fosse inteso come testamento unilaterale di , avendo ER subordinato gli effetti alla “dipartita” della moglie.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per consentire alle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., di esprimersi sui rilievi di nullità e, successivamente, per l'eventuale rinnovazione della CTU.
Nelle memorie autorizzate l'attrice ha dichiarato di “rimettersi all'evidenziato rilievo” “della nullità della disposizione testamentaria, essendo la predetta disposta dal de cuius alla presenza della di lui moglie”, i convenuti hanno invece insistito per la piena validità dell'atto testamentario.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B). Giova riportare il testo scritto a mano, datato 7.3.1998, sottoscritto da “ ” e ER
”, prodotto da entrambe le parti del giudizio: CP
“Con il consenso ed il benestare anche di mia moglie desidero stabilire come CP
regolare la mia modesta proprietà tra miei figli nel momento della mia dipartita e di mia moglie il più lontano possibile e col volere di dio pertanto desidero quanto segue: is ai figli
, , desidero lasciare l'appartamentino al piano Controparte_6 CP_2 CP_3 Pt_1 terra confinante con il vialetto d'ingresso ed il cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto.
Al figlio desidero lasciare la stanza ed il terrazzino ed il terrazzino al piano CP_5
terra nel cortile entrando a sinistra.
Al figlio desidero lasciare il forno ed il deposito adiacente con il ripostiglio Parte_2
al piano terra nel cortile entrando a sinistra infondo;
Alla figlia desidero lasciare l'appartamentino al primo piano composto da Controparte_1
cucina, stanza, bagno, balcone e terrazza, compreso scala di accesso esterna in comune col 10
fratello Al figlio desidero lasciare la stanza al primo piano col Bagno, il CP_4 CP_4
passetto di collegamento e la scala di accesso come sopra descritta, in comune con la Pt_3
. il cortile interno resta in comune con tutti i fratelli. tanto da noi stabilito ed in fede.
[...]
letto confermato e sottoscritto.
Pozzuoli, 7/3/1998.
Panico Vitale
Capuano Rosa”.
Dall'esame del documento manoscritto datato 7 marzo 1998, sottoscritto da e ER
emerge che i coniugi hanno inteso disporre congiuntamente delle proprie CP
sostanze a favore dei figli, stabilendo criteri di riparto dei beni per il tempo successivo alla loro morte.
Entrambe le parti in causa hanno qualificato tale scrittura privata come “testamento”.
Orbene, ritiene il Collegio che il documento in esame debba essere dichiarato nullo per le seguenti ragioni.
Il testamento in questione, anzitutto, è stato redatto in violazione del divieto di testamento congiuntivo (art. 589 c.c.). Invero, l'atto è sottoscritto da entrambi i coniugi ed è frutto di una manifestazione di volontà contestuale e reciproca. Tale modalità contrasta apertamente con il disposto dell'art. 589 c.c., che vieta il testamento congiuntivo, sia reciproco che simultaneo, proprio al fine di preservare la libertà testamentaria di ciascun disponente e di evitare che la volontà dell'uno possa condizionare quella dell'altro. La compresenza delle sottoscrizioni di e nel medesimo documento, volto a disciplinare unitariamente la ER CP
devoluzione del patrimonio familiare, configura quindi un testamento congiuntivo nullo.
Il documento integra, altresì, un vero e proprio patto successorio vietato dall'ordinamento
(art. 458 c.c.). Esso, infatti, contiene un accordo tra i coniugi in ordine alla destinazione dei beni per il tempo successivo alla morte di entrambi, subordinando l'efficacia delle disposizioni alla “dipartita” non solo di , ma anche di . Non solo: ER CP
, con la sottoscrizione, ha implicitamente rinunciato a far valere i diritti che le CP
sarebbero spettati in qualità di legittimaria nella successione del marito. Tale rinuncia preventiva ai diritti successori costituisce un tipico contenuto vietato dall'art. 458 c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi convenzione con cui taluno disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.
È opportuno sottolineare, inoltre, che la declaratoria di nullità non è soggetta alla disponibilità delle parti. È, infatti, del tutto irrilevante che le stesse, come nel caso di specie, abbiano 11
concordemente qualificato il documento come valido testamento, in quanto la nullità opera di diritto, non è sanabile e deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Sul punto, è costante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rilievo d'ufficio della nullità costituisce irrinunciabile garanzia della tutela dell'effettività dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale. In questa prospettiva, va riaffermata la tesi secondo cui la nullità è volta alla tutela d'interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale.” [cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 26242 la quale evidenzia altresì che “La “rilevazione” “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”) è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione”].
L'obbligo di rilevazione d'ufficio della nullità di un testamento costituisce, dunque, un presidio inderogabile di legalità, volto ad assicurare che l'ordinamento non presti tutela a negozi che violano principi cardine della disciplina successoria.
Ne consegue che, indipendentemente dalle allegazioni e dalle deduzioni delle parti, il documento datato 7 marzo 1998 deve essere dichiarato nullo, in quanto redatto in violazione del divieto di testamento congiuntivo e del divieto di patti successori, con la conseguente sua radicale inefficacia ai fini della regolamentazione della successione di . ER
C). La dichiarata nullità del documento del 7 marzo 1998, qualificato dalle parti come testamento, comporta come effetto diretto l'apertura della successione ab intestato di ER
, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. In assenza di un valido atto di ultima volontà, la
[...]
devoluzione ereditaria deve, pertanto, seguire le regole legali, con individuazione dei chiamati e delle rispettive quote secondo i criteri stabiliti dal codice civile.
Tale accertamento si riflette necessariamente sulle domande proposte dall'attrice.
In primo luogo, vanno rigettate le domande di collazione e di riduzione relative a presunte donazioni effettuate dal de cuius a favore dei convenuti e . Parte_2 Controparte_1
Invero, le domande formulate al punto 1) e al punto 2) della memoria integrativa dell'attrice del 5 dicembre 2019 si fondano sull'assunto che taluni beni immobili erano stati oggetto di 12
attribuzione a titolo di donazione in vita o per effetto delle disposizioni testamentarie del de cuius.
Tuttavia, tali attribuzioni trovavano la loro unica fonte nelle disposizioni testamentarie oggi dichiarate radicalmente nulle. Ne deriva che non vi è prova di donazioni né dirette, né indirette di beni immobili riconducibili a , bensì esclusivamente di un atto ER
testamentario privo di effetti giuridici.
Analogo destino deve seguire la domanda di riduzione formulata al punto 2) della medesima memoria integrativa, con la quale l'attrice ha dedotto l'esistenza di “donazioni indirette” consistenti nella concessione del godimento gratuito, da parte del de cuius, in favore dei convenuti e , di alcuni immobili compresi nelle disposizioni CP_1 Parte_2
testamentarie dichiarate nulle.
Sul punto, occorre osservare, in primo luogo, che il godimento gratuito di un bene da parte di un familiare, anche protratto nel tempo, non integra di per sé una donazione indiretta rilevante ai fini successori, in mancanza di elementi univoci atti a qualificare tale situazione come liberalità.
In secondo luogo, la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che “il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione” e che “tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti” (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 27259 del 16.11.2017; conforme, Cass sez. II, sent. n. 24866 del 23.11.2006).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il godimento gratuito di taluni beni da parte dei convenuti non è idoneo a integrare una liberalità indiretta suscettibile di collazione o di riduzione
Ne consegue che le domande di collazione e di riduzione avanzate dall'attrice devono essere rigettate, permanendo quale unica disciplina applicabile quella della successione legittima, la quale regolerà la devoluzione dell'asse ereditario di . ER
Il rigetto dell'azione di riduzione proposta dall'attrice rende, infine, irrilevante la rinnovazione della CTU espletata in merito a una diversa stima dei beni al momento dell'apertura della successione. 13
D). Restano da esaminare le residue domande proposte dall'attrice, aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in successione di e il pagamento dei ER
convenuti di una indennità per il godimento esclusivo di beni ereditari.
Sul punto, la causa non è matura per la decisione, atteso che, come rilevato nell'ordinanza del
7.2.2025, la CTU espletata dall'ing. è carente, poiché il consulente si è limitato Persona_4
ad esaminare visure catastali e denuncia di successione (di valore solo fiscale), senza effettuare gli accertamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari e senza verificare i titoli di provenienza e l'effettiva titolarità dei beni, nonostante ciò fosse richiesto nell'incarico conferito.
Peraltro, prima ancora di disporre la rinnovazione della CTU, occorre sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., come da separata ordinanza, le questioni, rilevate d'ufficio, legate all'assenza dei presupposti urbanistici e catastali per poter comunque addivenire a una valida divisione giudiziale, che potrebbero rendere irrilevante e ultronea la rinnovazione della CTU.
Essendo dette questioni idonee a definire il giudizio, la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinchè le parti prendano espressa posizione sulle stesse.
E). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la nullità delle disposizioni testamentarie sottoscritte da e ER [...]
nella dichiarazione dattiloscritta del 7.3.1998; CP
2). Rigetta le domande proposte dall'attrice ai punti 1), 1.1), 2), 2.1), 3) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio e ai punti 1), 2) della memoria integrativa depositata il
5.2.2019
3). Rigetta la domanda proposta dai convenuti al punto 3. delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta;
4). Dispone, con separata ordinanza, in ordine alla rimessione sul ruolo istruttorio del presente giudizio;
5). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18976 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “azione di riduzione per lesione di legittima, scioglimento di comunione ereditaria”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ursomanno e dall'avv. Amerigo Russo, domiciliatari in Pozzuoli (NA), alla via Domitiana Km 55,269;
-attrice-
E
, nata a [...], (NA), il 05 maggio 1948, c.f. Controparte_1
, , nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 CP_3
, nato a [...], (NA), il 06 novembre 1954, c.f. C.F._4 CP_4
, , nato a [...], (NA), il 07 settembre 1956, c.f. C.F._5 CP_5
, , nato a [...], (NA), il 30 novembre 1958, C.F._6 Controparte_6
c.f. , , nato a [...], (NA), il 09 settembre C.F._7 Parte_2
1962, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Di Dio, C.F._8
domiciliataria in Napoli, alla via Consalvo 181 Lotto II;
- convenuti -
Conclusioni: 2
le parti “precisano le conclusioni reiterando quelle già rese prima della rimessione della causa sul ruolo”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.- ha convenuto in giudizio i propri germani , Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_1
e deducendo, in particolare: CP_2 CP_6 CP_5 CP_3
-. di essere, unitamente ai convenuti, figlia di (nato a [...] il [...] e ER
deceduto in Pozzuoli -NA- il 21.3.2015) e (nata a [...] -NA- il 31.1.1926 CP
ed ivi deceduta il 12.3.2011);
-. di aver “potuto appurare che …, dalla volontà ricevuta dai propri genitori, costoro hanno leso la quota di legittima sia in riferimento a quanto ricevuto dagli altri germani, già in vita, sia avuto riguardo alle ulteriori rendite che afferiscono ai cespiti, già oggetto di loro detenzione”;
-. che “con dichiarazione dattiloscritta in data 7.3.1998, … e … ER CP
, hanno stabilito quanto segue:
[...]
'…c1. Ai figli , , e desidero lasciare Controparte_6 CP_2 CP_3 Pt_1
l'appartamento al piano terra confinante con il vialetto d'ingresso ed il cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto;
c2. Al figlio desidero lasciare la stanza ed il terrazzino al piano terra nel CP_5
cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto;
c3. Al figlio desidero lasciare il forno ed il deposito adiacente con il Parte_2
ripostiglio al piano terra nel cortile entrando a sinistra ed il fondo;
c4. Alla figlia desidero lasciare l'appartamentino al primo piano Controparte_1
composto da cucina stanza, wc balcone terrazzo, compreso scala di accesso esterna in comune col fratello CP_4
c5. Al figlio desidero lasciare la stanza al primo piano con w.c., il passetto CP_4
di collegamento e la scala di accesso come sopra descritta, in comune con la sorella
CP_1
c6. Il resta in a tutti i fratelli'”; Persona_2 Per_3
-. che la “dichiarazione di ultima volontà” non ha considerato che, a differenza degli altri germani, i quali già durante la vita del de cuius “avevano … beneficiato di tali beni”, lei non ha mai “beneficiato di nulla”, né prima né dopo l'apertura della successione, tanto che neppure la chiave “della casetta oggetto di lascito” le è stata consegnata;
-. che in data 13.1.2016 è stata presentata denuncia di successione presso l'Agenzia delle
Entrate, dalla quale risultano i seguenti beni: 3
1. Immobile identificato al numero progressivo 001 – sito nel Comune di Pozzuoli – Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 10 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3
Classe 1;
2. Immobile identificato al numero progressivo 002 – sito nel Comune di Pozzuoli – Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 6 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1;
3. Immobile identificato al numero progressivo 003 – sito nel Comune di Pozzuoli Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 9 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria C/3 Classe
1;
4. Immobile identificato al numero progressivo 004 – sito nel Comune di Pozzuoli - Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 7 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1;
5. Immobile identificato al numero progressivo 005 – sito nel Comune di Pozzuoli - Catasto
Fab. F[o]glio 45, numero 125 – subalterno 8 III Trav. Pisciarelli, 10 – Categoria A/3 Classe
1”;
-. che il suo consulente di parte ha stimato il patrimonio immobiliare in € 302.000,00;
-. che la procedura di mediazione obbligatoria esperita si è conclusa con esito negativo;
-. che sussiste il suo interesse alla reintegrazione della propria quota di legittima lesa
“mediante la collazione di … quanto ricevuto già in vita dai” convenuti “ “relativamente al godimento dei cespiti suddetti” e alla successiva divisione ereditaria, “previo conferimento ed imputazione alla massa ereditaria di quanto donato direttamente ed indirettamente ai rispettivi eredi convenuti”.
Tanto premesso, ha chiesto:
“1) … in via preliminare, accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta, mediante il godimento dei cespiti suddetti;
1.1) per l'effetto, dichiarare … [i] convenuti, in solido tra di loro, non dispensati dalla collazione, tenut[i] a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, … avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi … degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
2) accertare … sempre in via preliminare, ai sensi … dell'art. 782 c.c., la nullità delle donazioni perché effettuat[e] senza la stipula di atto pubblico;
2.1) per l'effetto, ordinare ai convenuti di restituire alla massa attiva ereditaria i relativi beni immobili;
4
3) … calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota … riservata all'attrice, disporre … la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima …, eventualmente, mediante la restituzione degli immobili;
4). all'esito … procedere allo scioglimento della comunione ereditaria … , previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti
5) ordinare la … divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl[i] immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di … masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di … contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
, e , costituitisi, hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_2
chiesto, vinte le distraende spese di lite, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. in via preliminare, l'inammissibilità della domanda “per genericità delle argomentazioni proposte, per mancata identificazione e specificazione del petitum e causa petendi”;
-. la piena validità del “testamento olografo” “quale atto esplicativo della volontà del testatore in ordine alla successione”, evidenziando che esiste “una quota … disponibile che consente al de cuius una libertà nell'attribuzione della stessa”;
-. che il testatore aveva inteso “dividere l'immobile più importante tra quattro figli tra cui
l'attrice”, destinando invece le restanti modeste unità immobiliari (“casupole”) agli altri coeredi, una ciascuno;
-. l'infondatezza della domanda di collazione, in quanto non sarebbe mai intervenuta alcuna donazione diretta o indiretta, con conseguente insussistenza dei presupposti per la reintegrazione e/o riduzione;
-. che l'attrice risulta comproprietaria, insieme ai germani e CP_6 CP_2 CP_3 dell'appartamento al piano terra – già abitazione del de cuius e della moglie – e che tale immobile è sempre rimasto libero, mai occupato né utilizzato da alcuno.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di: 5
“1. In via preliminare, accertare … l'infondatezza” della domanda attorea “per genericità delle argomentazioni …, per mancata identificazione e specificazione del petitum e causa petendi”;
“2. In via principale che sia accertata … l'infondatezza della” domanda di “collazione, per inesistenza di donazione diretta e/o indiretta e conseguente infondatezza della” domanda di
“reintegrazione e riduzione”;
“3. Dichiarare valide” le disposizioni testamentarie con riferimento alle “quote di legittima e disponibile”.
Con ordinanza dell'8.10.2018, il Giudice Istruttore ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, assegnando all'attrice un termine perentorio entro il quale integrare la domanda.
Il G.I., in particolare, ha rilevato che:
-. “il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare
e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n.
14473; Cass. civ., sez. II, 12 settembre 2002, n. 13310);
-. Il legittimario leso, pertanto, è tenuto a chiarire, anche senza consulenza tecnica di parte di tipo estimativo, il valore della massa ereditaria alla data di apertura della successione ed il valore della quota di riserva violata dal de cuius mediante la disposizione testamentaria (o la donazione) oggetto di controversia, così permettendo di comprendere entro quale misura egli ritenga sussistente tale violazione;
ha l'onere, oltre, di indicare, anche l'ordine cronologico degli atti di disposizione, dato che la riduzione opera prima sulle disposizioni testamentarie e poi sulle donazioni, a partire dall'ultima (Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1975, n. 3661);
-. il petitum dell'azione di riduzione è rappresentato, pur senza necessità di usare formule sacramentali, dalla reintegra del legittimario nella quota di riserva, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14864).
Il Giudice istruttore, quindi, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, rilevando che lo stesso non consentiva di individuare gli elementi appena sopra menzionati, non essendo indicati quali atti di donazione (diretta ed indiretta) avrebbero determinato la lesione e gli 6
estremi delle donazioni che si chiedeva di dichiarare nulle ex art. 782 c.c. alle conclusioni rassegnate nei capoversi contrassegnati dai numeri “1)” e “2)” dell'atto di citazione.
Con memoria integrativa depositata il 5.2.2019, ha precisato, in particolare, Parte_1
che:
- con la “dichiarazione di ultima volontà” del 7.3.1998 “a differenza degli altri germani”,
e già durante la vita del de cuius avevano … Controparte_1 Controparte_8 beneficiato di tal[i] beni, mentre” l'attrice non aveva “mai beneficiato di nulla” e neppure dopo l'apertura della successione aveva potuto usufruire di alcunché;
- stante la stima del patrimonio, da lei fatta, in euro 302.000,00, la quota di legittima (pari a
2/3 ex art. 537 c.c. ammonta a circa € 200.000,00, cosicché, essendo sei i figli, “la quota ideale da garantire” all'attrice “sarebbe quella di €. 33.333,33”; tuttavia, e CP_1
hanno goduto in via esclusiva “degli immobili indicati in relazione al sub 7 (il Parte_2
forno attribuito a ) ed al sub 9 (appartamento al primo piano attribuito a Parte_2
)” oltre all'“attività commerciale, ove viene svolta in via esclusiva da … , CP_1 Parte_2 identificato … al sub. 9 e pari ad €. 42.000,00”, con conseguente “beneficio economico diretto allo stesso” e corrispondente pregiudizio per gli altri coeredi, in particolare per l'attrice, “che non hanno mai potuto beneficiare di tale bene comune né quando era in vita il padre né adesso che non c'è più”;
-. alla sorella è stato attribuito “l'appartamento identificato in relazione di stima al CP_1
sub. 7” del valore di € 86.400,00; sommando tale importo a quello del sub 9, si perverrebbe a un totale di € 128.400,00, con una lesione stimata in € 28.400,00, salvo diversa valutazione in sede tecnica;
-. sussistendo pertanto una lesione della quota di legittima a lei riservata, la stessa ha interesse
“alla reintegrazione nelle propria quota … mediante la collazione di tutto quanto ricevuto già in vita dai” convenuti “relativamente al godimento dei cespiti suddetti ed alla successiva divisione ereditaria, previo conferimento ed imputazione alla massa ereditaria di quanto ricevuto direttamente ed indirettamente ai rispettivi eredi convenuti, in termini di 'frutti'”.
L'attrice, pertanto, ha così precisato le domande già proposte nei seguenti termini:
“1) … dichiarare … [i] convenuti, in solido …, non dispensati dalla collazione, tenut[i] a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, … avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi … degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
2) accertare e dichiarare, che … e … hanno ricevuto” Controparte_1 Parte_2 beni eccedenti la quota “disponibile e per effetto di ciò ordinare agli stessi … di restituire la 7
… differenza eccedente …la disponibile … pari ad €.28.400,00 salvo diversa valutazione, a mezzo CTU.
3) all'esito, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando … un esperto per la esatta determinazione della massa attiva … e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
5) ordinare la … divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto” e successiva ripartizione del ricavato tra i coeredi;
“6) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di … contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale”.
Con memoria di replica depositata il 22.5.2019 i convenuti hanno reiterato le domande e le eccezioni già svolte nella comparsa di risposta.
All'udienza del 28.10.2019, ritenuta la causa matura per la decisione dal Giudice Istruttore, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.3.2021, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Con ordinanza del 23.9.2021, il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato ammissibile la domanda di riduzione proposta dall'attrice, ritenendo assolti gli oneri deduttivi gravanti sul legittimario che agisce in riduzione. In particolare, il Tribunale ha rilevato che:
-. Dopo l'ordinanza dell'8.10.2018, l'attrice aveva integrato l'atto introduttivo, precisando che le donazioni lesive della sua quota di legittima e delle quali aveva chiesto in ogni caso la collazione consistevano nel godimento gratuito di immobili da parte dei fratelli e CP_1
quando il de cuius era ancora in vita, qualificato come “donazione Parte_2 ER indiretta”;
-. L'attrice aveva inoltre chiesto la riduzione delle disposizioni di cui alla “dichiarazione dattiloscritta” del 7.3.1998 a firma di e , allegando il valore del ER CP
relictum, dei beni ricevuti dai convenuto e della quota di legittima spettante, così da rendere verificabile la lesione;
-. “peraltro, 'i principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il legittimario è tenuto a precisare nella domanda la entità monetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione 8
di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima' (cfr. Cass. Civ. n. 17926 del
27/08/2020)”;
-. La questione se gli atti indicati costituiscano effettive donazioni o disposizioni testamentarie attiene al merito e non incide sull'ammissibilità della domanda;
-. La mancata produzione documentale “(titoli di proprietà, certificazione notarile, documentazione ipocatastale, etc)” eccepita dai convenuti neppure è ostativa, potendo i documenti essere depositati nel corso del giudizio, “avendo l'attrice chiesto i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.”.
Dichiarata quindi l'ammissibilità della domanda di riduzione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 comma c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate le prove testimoniali articolate dai convenuti, il precedente giudice istruttore ha disposto una CTU, incaricando l'esperto di individuare i beni compresi nella massa ereditaria da dividere e verificarne l'attuale titolarità in capo alle parti, specificare l'entità delle quote pervenute a ciascun coerede, procedere, ove possibile, alla divisione dei beni, con eventuale attribuzione di conguagli in denaro, e accertare la conformità urbanistica e la commerciabilità degli immobili ai sensi di legge.
Depositata la CTU in data 26.6.2023 e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
Con ordinanza del 7.2.2025 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, rilevando che:
-. La CTU già espletata era carente, poiché il consulente si era limitato ad esaminare visure catastali e denuncia di successione (di valore solo fiscale), senza effettuare gli accertamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari e senza verificare i titoli di provenienza e l'effettiva titolarità dei beni, nonostante ciò fosse richiesto nell'incarico conferito;
-. L'incarico originariamente dato dal precedente giudice istruttore era in parte erroneo, avendo previsto la stima dei beni all'attualità, mentre, trattandosi di azione di riduzione, la valutazione doveva essere riferita al momento dell'apertura della successione (art. 556 c.c.).
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il testo scritto a mano, prodotto da entrambe le parti del giudizio, datato 7.3.1998 e sottoscritto da ” e , contenente ER CP disposizioni a favore dei figli e qualificato da entrambe le parti come “testamento”, 9
presentava i seguenti profili di nullità, sollevati, pertanto, d'ufficio ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.:
a) nullità per violazione del divieto di testamento congiuntivo (art. 589 c.c.), essendo il testamento redatto da e nel medesimo atto e sottoscritto da ER CP
entrambi i coniugi;
b) nullità delle disposizioni testamentarie per violazione del divieto di patti successori (art. 458 c.c.), in quanto i coniugi disponevano congiuntamente dei beni per il tempo in cui entrambi avranno cessato di vivere, contenendo peraltro l'accordo altresì una rinuncia di
[...]
ai propri diritti di legittimaria sulla successione del marito;
CP
c) inefficacia della sottoposizione delle disposizioni testamentarie a termine iniziale (art. 637
c.c.), ove il documento fosse inteso come testamento unilaterale di , avendo ER subordinato gli effetti alla “dipartita” della moglie.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per consentire alle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., di esprimersi sui rilievi di nullità e, successivamente, per l'eventuale rinnovazione della CTU.
Nelle memorie autorizzate l'attrice ha dichiarato di “rimettersi all'evidenziato rilievo” “della nullità della disposizione testamentaria, essendo la predetta disposta dal de cuius alla presenza della di lui moglie”, i convenuti hanno invece insistito per la piena validità dell'atto testamentario.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B). Giova riportare il testo scritto a mano, datato 7.3.1998, sottoscritto da “ ” e ER
”, prodotto da entrambe le parti del giudizio: CP
“Con il consenso ed il benestare anche di mia moglie desidero stabilire come CP
regolare la mia modesta proprietà tra miei figli nel momento della mia dipartita e di mia moglie il più lontano possibile e col volere di dio pertanto desidero quanto segue: is ai figli
, , desidero lasciare l'appartamentino al piano Controparte_6 CP_2 CP_3 Pt_1 terra confinante con il vialetto d'ingresso ed il cortile interno, composto da cucina, bagno, ingresso e camera da letto.
Al figlio desidero lasciare la stanza ed il terrazzino ed il terrazzino al piano CP_5
terra nel cortile entrando a sinistra.
Al figlio desidero lasciare il forno ed il deposito adiacente con il ripostiglio Parte_2
al piano terra nel cortile entrando a sinistra infondo;
Alla figlia desidero lasciare l'appartamentino al primo piano composto da Controparte_1
cucina, stanza, bagno, balcone e terrazza, compreso scala di accesso esterna in comune col 10
fratello Al figlio desidero lasciare la stanza al primo piano col Bagno, il CP_4 CP_4
passetto di collegamento e la scala di accesso come sopra descritta, in comune con la Pt_3
. il cortile interno resta in comune con tutti i fratelli. tanto da noi stabilito ed in fede.
[...]
letto confermato e sottoscritto.
Pozzuoli, 7/3/1998.
Panico Vitale
Capuano Rosa”.
Dall'esame del documento manoscritto datato 7 marzo 1998, sottoscritto da e ER
emerge che i coniugi hanno inteso disporre congiuntamente delle proprie CP
sostanze a favore dei figli, stabilendo criteri di riparto dei beni per il tempo successivo alla loro morte.
Entrambe le parti in causa hanno qualificato tale scrittura privata come “testamento”.
Orbene, ritiene il Collegio che il documento in esame debba essere dichiarato nullo per le seguenti ragioni.
Il testamento in questione, anzitutto, è stato redatto in violazione del divieto di testamento congiuntivo (art. 589 c.c.). Invero, l'atto è sottoscritto da entrambi i coniugi ed è frutto di una manifestazione di volontà contestuale e reciproca. Tale modalità contrasta apertamente con il disposto dell'art. 589 c.c., che vieta il testamento congiuntivo, sia reciproco che simultaneo, proprio al fine di preservare la libertà testamentaria di ciascun disponente e di evitare che la volontà dell'uno possa condizionare quella dell'altro. La compresenza delle sottoscrizioni di e nel medesimo documento, volto a disciplinare unitariamente la ER CP
devoluzione del patrimonio familiare, configura quindi un testamento congiuntivo nullo.
Il documento integra, altresì, un vero e proprio patto successorio vietato dall'ordinamento
(art. 458 c.c.). Esso, infatti, contiene un accordo tra i coniugi in ordine alla destinazione dei beni per il tempo successivo alla morte di entrambi, subordinando l'efficacia delle disposizioni alla “dipartita” non solo di , ma anche di . Non solo: ER CP
, con la sottoscrizione, ha implicitamente rinunciato a far valere i diritti che le CP
sarebbero spettati in qualità di legittimaria nella successione del marito. Tale rinuncia preventiva ai diritti successori costituisce un tipico contenuto vietato dall'art. 458 c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi convenzione con cui taluno disponga dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.
È opportuno sottolineare, inoltre, che la declaratoria di nullità non è soggetta alla disponibilità delle parti. È, infatti, del tutto irrilevante che le stesse, come nel caso di specie, abbiano 11
concordemente qualificato il documento come valido testamento, in quanto la nullità opera di diritto, non è sanabile e deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Sul punto, è costante l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il rilievo d'ufficio della nullità costituisce irrinunciabile garanzia della tutela dell'effettività dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale. In questa prospettiva, va riaffermata la tesi secondo cui la nullità è volta alla tutela d'interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale.” [cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 26242 la quale evidenzia altresì che “La “rilevazione” “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o “di protezione”) è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione”].
L'obbligo di rilevazione d'ufficio della nullità di un testamento costituisce, dunque, un presidio inderogabile di legalità, volto ad assicurare che l'ordinamento non presti tutela a negozi che violano principi cardine della disciplina successoria.
Ne consegue che, indipendentemente dalle allegazioni e dalle deduzioni delle parti, il documento datato 7 marzo 1998 deve essere dichiarato nullo, in quanto redatto in violazione del divieto di testamento congiuntivo e del divieto di patti successori, con la conseguente sua radicale inefficacia ai fini della regolamentazione della successione di . ER
C). La dichiarata nullità del documento del 7 marzo 1998, qualificato dalle parti come testamento, comporta come effetto diretto l'apertura della successione ab intestato di ER
, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. In assenza di un valido atto di ultima volontà, la
[...]
devoluzione ereditaria deve, pertanto, seguire le regole legali, con individuazione dei chiamati e delle rispettive quote secondo i criteri stabiliti dal codice civile.
Tale accertamento si riflette necessariamente sulle domande proposte dall'attrice.
In primo luogo, vanno rigettate le domande di collazione e di riduzione relative a presunte donazioni effettuate dal de cuius a favore dei convenuti e . Parte_2 Controparte_1
Invero, le domande formulate al punto 1) e al punto 2) della memoria integrativa dell'attrice del 5 dicembre 2019 si fondano sull'assunto che taluni beni immobili erano stati oggetto di 12
attribuzione a titolo di donazione in vita o per effetto delle disposizioni testamentarie del de cuius.
Tuttavia, tali attribuzioni trovavano la loro unica fonte nelle disposizioni testamentarie oggi dichiarate radicalmente nulle. Ne deriva che non vi è prova di donazioni né dirette, né indirette di beni immobili riconducibili a , bensì esclusivamente di un atto ER
testamentario privo di effetti giuridici.
Analogo destino deve seguire la domanda di riduzione formulata al punto 2) della medesima memoria integrativa, con la quale l'attrice ha dedotto l'esistenza di “donazioni indirette” consistenti nella concessione del godimento gratuito, da parte del de cuius, in favore dei convenuti e , di alcuni immobili compresi nelle disposizioni CP_1 Parte_2
testamentarie dichiarate nulle.
Sul punto, occorre osservare, in primo luogo, che il godimento gratuito di un bene da parte di un familiare, anche protratto nel tempo, non integra di per sé una donazione indiretta rilevante ai fini successori, in mancanza di elementi univoci atti a qualificare tale situazione come liberalità.
In secondo luogo, la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che “il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione” e che “tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti” (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 27259 del 16.11.2017; conforme, Cass sez. II, sent. n. 24866 del 23.11.2006).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il godimento gratuito di taluni beni da parte dei convenuti non è idoneo a integrare una liberalità indiretta suscettibile di collazione o di riduzione
Ne consegue che le domande di collazione e di riduzione avanzate dall'attrice devono essere rigettate, permanendo quale unica disciplina applicabile quella della successione legittima, la quale regolerà la devoluzione dell'asse ereditario di . ER
Il rigetto dell'azione di riduzione proposta dall'attrice rende, infine, irrilevante la rinnovazione della CTU espletata in merito a una diversa stima dei beni al momento dell'apertura della successione. 13
D). Restano da esaminare le residue domande proposte dall'attrice, aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in successione di e il pagamento dei ER
convenuti di una indennità per il godimento esclusivo di beni ereditari.
Sul punto, la causa non è matura per la decisione, atteso che, come rilevato nell'ordinanza del
7.2.2025, la CTU espletata dall'ing. è carente, poiché il consulente si è limitato Persona_4
ad esaminare visure catastali e denuncia di successione (di valore solo fiscale), senza effettuare gli accertamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari e senza verificare i titoli di provenienza e l'effettiva titolarità dei beni, nonostante ciò fosse richiesto nell'incarico conferito.
Peraltro, prima ancora di disporre la rinnovazione della CTU, occorre sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., come da separata ordinanza, le questioni, rilevate d'ufficio, legate all'assenza dei presupposti urbanistici e catastali per poter comunque addivenire a una valida divisione giudiziale, che potrebbero rendere irrilevante e ultronea la rinnovazione della CTU.
Essendo dette questioni idonee a definire il giudizio, la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinchè le parti prendano espressa posizione sulle stesse.
E). In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia conclusiva del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dal primo comma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la nullità delle disposizioni testamentarie sottoscritte da e ER [...]
nella dichiarazione dattiloscritta del 7.3.1998; CP
2). Rigetta le domande proposte dall'attrice ai punti 1), 1.1), 2), 2.1), 3) delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio e ai punti 1), 2) della memoria integrativa depositata il
5.2.2019
3). Rigetta la domanda proposta dai convenuti al punto 3. delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta;
4). Dispone, con separata ordinanza, in ordine alla rimessione sul ruolo istruttorio del presente giudizio;
5). Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI