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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14916/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE MANUELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SFORZA ELISA . C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: per il ricorrente come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15.11.2023, il ricorrente ha tempestivamente impugnato il decreto del Questore della Provincia di del 06.10.2023, notificato il 18.10.2023, che ha negato a CP_1 Parte_1 il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, T.U.I.,
[...] chiedendo accertarsi il diritto al rilascio del suddetto titolo alla luce dell'intervenuta integrazione sociale sul territorio. A sostegno della domanda si rappresentava che il ricorrente, il quale aveva chiesto protezione internazionale già il 24.2.2016 (domanda rigettata anche dal Tribunale di Trieste), aveva proposto domanda di protezione speciale per regolarizzarsi sul territorio, dove era rimasto per tutti questi anni, che viveva a San Giovanni Persiceto dove lavorava (venivano prodotte buste paga del 2018/2019/2020 e CUD 2019) e godeva di una soluzione abitativa stabile.
pagina 1 di 3 Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione Controparte_2
a cura della parte ricorrente e può pertanto dichiararsene la contumacia. All'udienza fissata per l'ascolto del richiedente, la difesa del ricorrente questi non è comparso senza alcuna giustificazione. Alla successiva udienza fissata per la discussione, il suo difensore ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto ed ha chiesto la decisione allo stato degli atti sulla base delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Il giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
**** La domanda non può essere accolta. La previsione contenuta all'art. 19 TUI nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
In effetti gli ultimi documenti che attestano l'integrazione del ricorrente risalgono al gennaio 2024 (ultima busta paga prodotta) e da allora non si hanno più notizie di lui. E ciò nonostante fosse stata concessa la sospensiva del provvedimento di diniego per cui il richiedente aveva il diritto di permanere sul territorio.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
*** La mancata costituzione in giudizio della parte risultata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone: rigetta il ricorso proposto da nato a Gujrat in [...] il [...]. Parte_1
Nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Si comunichi. Così deciso in Bologna, 12 /06/2025
Il Presidente
dott. Luca Minniti
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14916/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE MANUELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SFORZA ELISA . C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: per il ricorrente come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 15.11.2023, il ricorrente ha tempestivamente impugnato il decreto del Questore della Provincia di del 06.10.2023, notificato il 18.10.2023, che ha negato a CP_1 Parte_1 il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, T.U.I.,
[...] chiedendo accertarsi il diritto al rilascio del suddetto titolo alla luce dell'intervenuta integrazione sociale sul territorio. A sostegno della domanda si rappresentava che il ricorrente, il quale aveva chiesto protezione internazionale già il 24.2.2016 (domanda rigettata anche dal Tribunale di Trieste), aveva proposto domanda di protezione speciale per regolarizzarsi sul territorio, dove era rimasto per tutti questi anni, che viveva a San Giovanni Persiceto dove lavorava (venivano prodotte buste paga del 2018/2019/2020 e CUD 2019) e godeva di una soluzione abitativa stabile.
pagina 1 di 3 Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione Controparte_2
a cura della parte ricorrente e può pertanto dichiararsene la contumacia. All'udienza fissata per l'ascolto del richiedente, la difesa del ricorrente questi non è comparso senza alcuna giustificazione. Alla successiva udienza fissata per la discussione, il suo difensore ne ha rappresentato l'irreperibilità di fatto ed ha chiesto la decisione allo stato degli atti sulla base delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Il giudice ha quindi riservato la decisione al Collegio.
**** La domanda non può essere accolta. La previsione contenuta all'art. 19 TUI nel sistema interno è dovuta all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo).
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
In effetti gli ultimi documenti che attestano l'integrazione del ricorrente risalgono al gennaio 2024 (ultima busta paga prodotta) e da allora non si hanno più notizie di lui. E ciò nonostante fosse stata concessa la sospensiva del provvedimento di diniego per cui il richiedente aveva il diritto di permanere sul territorio.
Resta impregiudicata la possibilità per il richiedente di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale ove sussistano esigenze di protezione in questa sede non emerse.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto.
*** La mancata costituzione in giudizio della parte risultata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone: rigetta il ricorso proposto da nato a Gujrat in [...] il [...]. Parte_1
Nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Si comunichi. Così deciso in Bologna, 12 /06/2025
Il Presidente
dott. Luca Minniti
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
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