Sentenza 23 novembre 2021
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere Flavia D ORO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 60278 del registro di segreteria, avverso
la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 426, depositata il 23 novembre 2021;
promosso da:
Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,
- Appellante -
contro NC CO, c.f.: [...], nato a [...] il [...]
e residente in [...],
rappresentato e difeso dagli Avvocati Duccio M. Traina, c.f.:
[...](p.e.c.: avvducciomariatraina@cnfpec.it; fax:
055572614) e BE NC (c.f.: [...]; p.e.c.
alberto.bianchi@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso i domicili digitali dei difensori e presso lo studio dell Avvocato Marco Selvaggi, in Roma, alla Via Adda, n. 55;
- Appellato -
VISTO l appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell udienza del 22 ottobre 2025, svolta con l assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi - il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Adelisa Corsetti per la Procura generale e l Avvocato BE NC per il convenuto
CO NC.
FATTO
1. Con atto depositato il 22.12.2020, la Procura regionale citava in giudizio CO NC, nella qualità di Commissario straordinario della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino (d ora in poi, anche FM) e NC RO, nella qualità di Direttore Affari legali e relazioni sindacali, per vederli condannare al risarcimento di euro 39.688,06 (il primo, per la quota del 60% e la seconda, per la quota del 40%) per il danno recato, con colpa grave, alla ridetta Fondazione, derivato dalla sottoscrizione, in data 1.4.2013, di un contratto di prestazione d opera professionale avente ad oggetto l assistenza al Commissario straordinario per la trattativa connessa alla disdetta del contratto integrativo aziendale e al piano industriale di riorganizzazione aziendale, in assenza dei requisiti di legge.
2. La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza n.
416, depositata il 18.11.2021, decidendo sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell art. 130 c.g.c., da NC RO, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario.
3. Con la successiva sentenza n. 426, depositata il 23.11.2021, impugnata in questa sede, la Sezione territoriale dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario, anche nel giudizio promosso dalla Procura territoriale nei confronti di CO NC.
Secondo il giudice di prime cure, la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino
- derivata dalla trasformazione dell ,
dotato di personalità di diritto pubblico - non poteva essere considerata una pubblica amministrazione, in ragione del disposto del d.lgs. 29.6.1996, n. 367, Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato , secondo cui Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. .
La natura privatistica delle ridette fondazioni troverebbe conferma anche nella successiva normativa settoriale e, in particolare, nel d.lgs. 23.4.1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (Corte cost.,
sent. n. 503 del 18.11.2000) e sostituito dal d.l. 24.11.2000, n. 345, convertito nella l. 26.1.2001, n. 6, che, all Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dalla legge 14 agosto 1967 n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
La natura privatistica della Fondazione era ribadita pure dall art. 1 dello Statuto.
Ulteriori indici di detta natura sarebbero anche l iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze e nel Registro delle Persone giuridiche private presso la Prefettura di Firenze; la possibilità di partecipazione dei soci privati, che contribuiscono al patrimonio e ai redditi della Fondazione e possono nominare un membro del Consiglio di indirizzo; l autonomia del Consiglio di indirizzo.
Secondo la Sezione territoriale, non risulterebbe determinante l affermazione della Corte costituzionale, secondo cui acquisizione giuridica formale di fondazioni di diritto privato, tali soggetti conserv[a]no, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica (Corte cost., sent. n. 153 del 21.4.2011), poiché, secondo la Corte di Cassazione
(SS.UU 19.4.2021, n. 10244), l esistenza di un ente pubblico dipende dall espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1995, n. 11179;
cfr. pure Cass. Sez. Un. 24 febbraio 1998, n. 1987, e Cass. Sez. Un. 9 marzo 2000, n. 2677 Non è sufficiente ad attribuire la natura pubblicistica all ente la presenza di taluni indici sintomatici, quali la natura pubblica degli enti che concorrono a formarlo (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1993, n. 11541;
Cass., Sez. Un., 17 aprile 1982, n. 2334 cit.); il perseguimento delle finalità riguardanti i soggetti che lo hanno formato (Cass. n. 11541/1993 cit.), specie se la coincidenza degli scopi e delle attività dell ente non è integrale con i fini e gli scopi della pubblica amministrazione (Cass., n. 2334/1982 cit.); la partecipazione ai suoi organi dei rappresentanti dei soggetti che l hanno formato (Cass., n. 11541/1993, cit.). Infine, elemento decisivo per escludere la natura pubblicistica è il difetto dei poteri di imperio (Cass., n. 3017/1984 Come è stato già affermato in vicende analoghe da questa Corte,
«Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è, viceversa, del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato» (così Cass, Sez. Un. 27 marzo 2017, n. 7759;
Cass. Sez. Un. 8 luglio 2019, n. 18270; v. pure Cass. 27 dicembre 2019, n.
34473). .
Nello stesso senso, si sarebbe espressa anche la giurisprudenza contabile (Sez.
II App. n. 526 del 2018), che, nel caso della Fondazione Teatro Regio di Parma, aveva affermato che il danno arrecato alla Fondazione non poteva Non rileverebbero, infine, le circostanze che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della fondazione, in quanto non per tutti gli enti soggetti a tale controllo è stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione contabile, né che la Fondazione è inserita nell elenco Istat, poiché ciò non varrebbe, di per sé, ad escluderne la natura privatistica.
4. Avverso la sentenza n. 426 del 2021, proponeva appello la Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che, ricostruiti i fatti di causa ed il quadro normativo, con un unico, articolato motivo, censurava la pronuncia per aver declinato la giurisdizione.
In particolare, l appellante evidenziava che la Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino, pur essendo una fondazione di diritto privato, è vigilata dal Ministero della cultura, ai sensi del d.lgs. 29.6.1996, n. 367, ed è destinataria di specifiche disposizioni di legge, che la differenziano da alcune altre fondazioni private, come il Teatro Regio di Parma, che non sono sottoposte a vigilanza ministeriale, ma sono solo destinatarie di un contributo a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.).
Con il citato d.lgs. n. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare le rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal F.U.S.
A seguito del d.l. 30.4.2010, n. 64, convertito dalla legge 29.6.2010, n. 100, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati.
Sussisterebbe una sostanziale differenza tra la fondazione lirico sinfonica in argomento e le fondazioni teatrali NO e Regio di Parma, poiché queste , sarebbero da assimilare alle fondazioni disciplinate dal codice civile, avendo assunto la ridetta forma per libera determinazione e non in ragione del disposto normativo e, per tale motivo, sarebbero anche escluse dalla giurisdizione della Corte dei conti.
La Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, peraltro, diversamente dal Teatro Regio di Parma e dal Teatro NO, è inserita nell elenco Istat.
Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, sussisterebbero diversi indici della connotazione pubblica degli enti lirici ravvisabili nella preminente rilevanza dei finanziamenti statali e nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti; nel patrocinio dell Avvocatura dello Stato;
nell inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico, soggetti all allora vigente d.lgs. n. 163 del 2006.
In particolare, risulterebbe eloquente il tenore della disciplina sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, che riconosce, a livello legislativo, la compatibilità della nozione di organismo di diritto pubblico con la forma giuridica privata dell ente, purché l ente stesso risulti, come nella specie, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, sia dotato di personalità giuridica e sia finanziato, in modo maggioritario, dallo Stato o da altri enti pubblici.
La Procura appellante, quindi, elencava le disposizioni normative da cui si evincerebbe la qualificazione pubblicistica della Fondazione di cui trattasi, con particolare riferimento al d.l. 30.4.2010, n. 64, convertito nella legge 29.6.2010, n. 100, che, all art. 2, disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico, prevedendo che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni debba essere sottoscritto da una delegazione individuata dalle fondazioni e dalle organizzazioni sindacali; che la delegazione datoriale si avvale dell Aran e l accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dfp e del Mef.
L art. 3, c. 8, del d.l. n. 64 del 2010 dispone, altresì, che, nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Mef provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte nell ambito delle spese rimodulabili.
Il d.l. 8.8.2013, n. 91, convertito dalla l. 7.10.2013, n. 112, all art. 11, detta disposizioni per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche ed il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, prevedendo, tra l altro, che l organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l obbligo di assicurare il pareggio del bilancio e la violazione del suddetto obbligo comporta la responsabilità erariale, ai sensi dell art. 1 della l. 14.1.1994, n. 20.
La fondazione, inoltre, è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture, prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche.
Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego.
Il contratto aziendale è soggetto alla certificazione della Corte dei conti per quanto attiene all attendibilità dei costi quantificati e alla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.
Secondo la Procura appellante, in sintesi, il d.l. n. 91 del 2013 detta una complessa disciplina limitativa dell autonomia delle fondazioni in discussione, in una prospettiva di risanamento del deficit.
art. 11, c. 17, del citato d.lgs. n. 91 del 2013 sottopone espressamente l organo di indirizzo alla giurisdizione della Corte dei conti e sembrerebbe privo di coerenza giuridica assoggettare alla giurisdizione contabile un organo essenziale della fondazione come l organo di indirizzo e non altri soggetti che operano in seno alla fondazione stessa.
Dal punto di vista sistematico, quindi, la ridetta norma sarebbe da interpretarsi quale meramente ricognitiva della sussistenza della generale giurisdizione sulle fondazioni in discussione; ricognizione necessaria in ragione della presenza, nell organo di indirizzo, anche di soggetti privati.
Significativi, ancora, per l appellante, sarebbero l art. 24 del d.l. 24.6.2016, n.
113, convertito dalla l. 7.8.2016, n. 160 e d.l. 28.6.2019 n. 59, convertito dalla l. n. 81 del 2019, che, al c. 1, ha apportato modifiche all art. 11 del d.l. n. 91 del 2013, nel senso di garantire il pareggio economico; al c. 3-bis, ha previsto che il Governo provvede alla revisione dell assetto organizzativo delle fondazioni, individuando modelli idonei a garantire la stabilità economicofinanziaria e ribadendo la partecipazione e la vigilanza dello Stato; al c. 3quater, ha dettato stringenti misure di contenimento della spesa.
Pure significativi sarebbero il d.l. 28.6.2019 n. 59, convertito nella l. n. 81 del 2019, che, all art. 1, disciplina, tra l altro, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni; nonché le leggi di bilancio 2021 e 2022.
La Procura citava, quindi, giurisprudenza di cassazione (Sez. lav., n. 18865 del 10.6.2022,) e amministrativa (Tar Liguria, n. 230 del 2009), che ha riconosciuto la natura pubblicistica delle fondazioni liriche.
Inoltre, secondo l appellante, rileverebbe quella giurisprudenza di legittimità
(S.U. Cass. n. 20902 del 2022) che si è espressa per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nel caso di enti privati, esterni alla amministrazione, incaricati di svolgere, nell interesse di quest ultima e con risorse pubbliche, un attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi nell apparato organizzativo della P.A., restando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, potendo, detto titolo, consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, oppure mancare del tutto (SS.UU.
ord. n. 20902/2022).
Il rapporto di servizio può, quindi, ravvisarsi anche in una relazione funzionale, per la quale il soggetto esterno alla P.A., pur non vincolato da un rapporto organico, svolga, tuttavia, un attività qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa, che ne determini l inserimento nell apparato organizzativo della P.A.
Ed invero, il soggetto che si inserisce nell iter procedimentale dell ente pubblico diviene compartecipe della sua attività pubblicistica, non rilevando la natura privatistica del ridetto soggetto, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto (SS.UU. n. 22581 del 2022).
La Procura appellante evidenziava che, nel caso di specie, la FM, come da Statuto, persegue interessi generali consistenti nella diffusione e nello sviluppo dell arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza e nell educazione musicale della collettività, in attuazione dell art.
9 della Costituzione; può avvalersi dell Avvocatura dello Stato; conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dell Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze.
Le norme dello Statuto, rep. n. 13/929 del 26.1.2016, secondo la Procura, lascerebbero chiaramente desumere la natura marcatamente pubblicistica della fondazione, da considerarsi compresa nell ambito degli organismi di diritto pubblico, tra cui possono essere annoverati anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica, che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in quanto la mera forma non è idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente (Cass., Sez. Lav., n.
24375/2019).
Occorrerebbe, quindi, rifarsi alla giurisprudenza di Cassazione, secondo cui l elemento per discriminare la giurisdizione contabile da quella ordinaria deve essere individuato non tanto nella qualità pubblica o privata del soggetto agente, bensì nella natura pubblica degli scopi perseguiti e delle risorse finanziarie utilizzate (SS.UU. nn. 1410 del 2018 e 18991 del 2017).
Pertanto, allorquando un soggetto privato (fondazione) sia stato destinatario di risorse finanziarie pubbliche, erogate per l espletamento di attività di interesse pubblico, deve ritenersi instaurato un rapporto di servizio di tipo pubblica amministrazione
(nella specie, i soci fondatori che, da Statuto, sono lo Stato Italiano, la Regione Toscana ed il Comune di Firenze), ma anche tra le persone fisiche dei suoi amministratori e dipendenti, i quali, ingerendosi nella gestione, abbiano posto in essere uno sviamento delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione/remunerazione di finalità/attività pubbliche, causando, pertanto, un danno erariale ed incorrendo nella relativa responsabilità amministrativa
(Sez. II App, n. 347 del 2012).
Nella fattispecie, i fatti oggetto della citazione sarebbero stati posti in essere ledendo il patrimonio della fondazione, nonché quello delle amministrazioni pubbliche che vi partecipavano e che le versavano ingenti contribuzioni.
Ad ulteriore sostegno della sussistenza della giurisdizione, la Procura richiamava anche le considerazioni svolte dalle SS.UU. della Cass., nella pronuncia n. 7645 del 2020, che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti sull ENPAM, nonché le sentenze della Corte dei conti -
Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 155 del 2017 e della Sezione Prima Centrale d Appello n. 239 del 2020, relative alla Fondazione liricosinfonica ZE e Teatri di Bari.
La Procura produceva, quindi, la nota del Direttore generale della Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura del 5.1.2022, contenente la specificazione dei contributi in favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, deliberati dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici, nel lasso temporale 2013-2020, suddivisi per anno e per soggetti finanziatori.
Rassegnava, quindi, l accogliere il presente appello e, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, in riforma della sentenza n. 426/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, disponga il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell art. 199 c.g.c.
5. Si costituiva in giudizio CO NC, che, riassunti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, contestava puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla Procura nell atto di appello.
In particolare, in ordine alla tesi sostenuta dalla Procura appellante, secondo cui le fondazioni lirico - sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367 del 1996, tra cui la FM, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153/2011, l appellato evidenziava che la Consulta, nella citata sentenza, non avrebbe affermato alcunché in punto di giurisdizione, ma si sarebbe limitata a dare atto del fatto che, per espressa previsione normativa, le fondazioni in oggetto hanno natura privatistica e, ciononostante, per alcuni profili, sono soggette alla disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti, considerato, in primo luogo, che l esistenza di un ente pubblico necessiterebbe dell espresso conferimento - mancante, nel caso in discussione - di tale qualifica da parte del legislatore e, in secondo luogo, che il patrimonio delle fondazioni operanti nel settore musicale, pur essendo alimentato anche da risorse pubbliche, è autonomo e separato da quello dei soci e, pertanto, il danno ad esso arrecato non può qualificarsi come erariale, perché inciderebbe solo sul patrimonio appartenente a quel soggetto e non anche su quello appartenente ai singoli soci pubblici o privati.
In ordine alla pretesa sussistenza di un rapporto di servizio tra la fondazione e i suoi organi e la pubblica amministrazione, non sarebbe condivisibile la tesi prospettata dalla Procura, secondo cui la circostanza che la FM abbia personalità giuridica di diritto privato non sarebbe sufficiente ad escludere la giurisdizione contabile, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di l elemento per discriminare la giurisdizione contabile da quella ordinaria deve essere individuato non tanto nella qualità pubblica o privata del soggetto agente, bensì nella natura pubblica degli scopi perseguiti e delle risorse finanziarie utilizzate .
Nel caso, infatti, in primo luogo, difetterebbe il rapporto di servizio tra la FM (e i suoi organi) e i soci pubblici fondatori, Tale Fondazione, infatti, promuove la diffusione dell arte musicale (v. art. 1 d.lgs. n. 367/1996),
l art.
interesse specifico di una Pubblica Amministrazione, tantomeno in sua vece! Opera, Inoltre, non è esatto dire che la Fondazione opera con le risorse pubbliche
(anche l utilizzo delle risorse pubbliche, come visto, è indispensabile alla configurazione del rapporto di servizio), giacché, come già detto, in base alla legge e al suo Statuto, nel suo patrimonio confluiscono anche risorse provenienti da privati.
Inoltre, difetterebbe un danno al patrimonio della pubblica amministrazione, considerato che, nel caso di specie, al più, il danno sarebbe stato cagionato al patrimonio della fondazione.
Infatti, il denaro versato alla fondazione dai suoi soci pubblici o da enti d entrerebbe definitivamente a far parte del patrimonio della fondazione e, inoltre, detto patrimonio sarebbe costituito anche da risorse private.
La pretesa assimilabilità della fondazione alle società in house, poi, sarebbe stata negata, tra le tante, dalla Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale , nella sentenza n. 526 del 2018 (Teatro Regio di Parma),
dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, nella sentenza n. 166 del 2024 (Fondazione Lombardia Film Commission), nonché dalla Cass.
SS.UU., n. 2584 del 2.2.2018 (Fondazione Festival NO), poiché la figura dell affidamento "in house" troverebbe la sua precipua collocazione nell ambito di attività economiche svolte sul mercato con criteri imprenditoriali e secondo logiche concorrenziali, mentre le fondazioni operano senza fini di lucro.
Sarebbe, poi, inconferente la evidenziata differenza tra la FM e il Teatro Regio di Parma e la Fondazione Festival NO, relativa al fatto che queste ultime sono state istituite non in base alla legge, ma per volontà dei Comuni, rispettivamente, di Viareggio e di Parma, considerato che, in quei casi, la giurisdizione della Corte dei conti sarebbe stata esclusa in ragione della natura privatistica e della autonomia patrimoniale degli stessi enti.
Ancora, sarebbe irrilevante che, a differenza della Fondazione Festival NO, la fondazione lirico sinfonica di cui trattasi sia iscritta nell elenco predisposto dall Istat, ai sensi dell art. 1, c. 3, della l. 31.12.2009, n. 196, e che, a differenza del Teatro Regio di Parma, sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del cultura, non essendo, questi, elementi determinanti al fine di fondare la giurisdizione: l iscrizione nell elenco Istat non implicherebbe, infatti, la natura pubblicistica della Fondazione e la vigilanza dell autorità governativa sarebbe prevista pure per le fondazioni interamente disciplinate dal codice civile.
Infine, sarebbero inconferenti le sentenze con le quali è stata riconosciuta la giurisdizione nei confronti della Fondazione IR ON ZE e Teatri di Bari, non avendo, le stesse, trattato espressamente la questione relativa al difetto di giurisdizione.
Sarebbero infondati pure gli ulteriori argomenti prospettati dalla Procura.
In particolare, va le argomentazioni della Procura, secondo cui, nel caso di specie, la giurisdizione contabile sarebbe confermata anche dal fatto che le fondazioni lirico-sinfoniche sono obbligate, ex d.l. n. 91 del 2013, ad assicurare il pareggio di bilancio, come previsto dagli artt. 81, 97, 117, 119 Cost. per le pubbliche amministrazioni e, in caso di violazione di tale obbligo, ex art. 11, c. la responsabilità personale ai sensi dell articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , che disciplina l azione di responsabilità dei soggetti sottoposti appunto alla giurisdizione della Corte dei conti.
Secondo la prospettazione dell appellato, per un verso, l obbligo del pareggio di bilancio a carico delle fondazioni liriche sarebbe dovuto al fatto che il loro patrimonio è alimentato da fondi pubblici, ma ciò non sarebbe sufficiente a ricondurle tra le pubbliche amministrazioni/enti pubblici.
Per altro verso, la norma relativa alla responsabilità del Consiglio di indirizzo per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio non costituirebbe una previsione ricognitiva, ma, piuttosto, sarebbe una previsione sostanzialmente speciale, valevole solo nei confronti dei soggetti cui compete l approvazione del bilancio e solo con riferimento a evenienza del mancato pareggio.
Non sussisterebbe, quindi, la giurisdizione per altri soggetti, cui si imputa la causazione di altra tipologia di danno erariale.
Inoltre, la natura di organismo di diritto pubblico riconosciuta ad alcune fondazioni liriche non sarebbe significativa, poiché la soggezione alle norme relative ai contratti pubblici riguarderebbe solo un segmento dell attività dell ente, senza che ciò implichi la soggezione alla generale giurisdizione contabile.
Neppure risulterebbero determinanti gli stringenti vincoli normativamente imposti in materia di selezione e gestione del personale, ove, peraltro, le controversie in materia sono devolute al giudice ordinario.
Con riguardo, poi, ai fondi stanziati per il finanziamento degli enti liricosinfonici, ai sensi delle leggi di bilancio per il 2022 e per il 2023, gli stessi non rileverebbero ai fini della individuazione della giurisdizione, ai sensi dell art.
13 del c.g.c. e, comunque, detti fondi costituirebbero patrimonio autonomo e separato delle fondazioni.
Neppure rileverebbero le pretese difficoltà di applicazione dell azione di responsabilità di cui all art. 2393 c.c., che disciplina l azione di responsabilità contro gli amministratori delle s.p.a., che, peraltro, sarebbe applicabile in via analogica.
Infine, l appellato eccepiva l irricevibilità della nota della Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura del 5.1.2022, relativa ai finanziamenti ricevuti dalla fondazione, depositata dalla Procura, per la prima volta, nel grado di appello, poiché, peraltro, acquisita in violazione dell art.
67, c. 7, del c.g.c.
Concludeva, quindi, l appellato, per la conferma della sentenza impugnata.
6. All udienza del 22 ottobre 2025, le parti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in rito, deve essere valutato se la nota della Direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura del 5.1.2022, depositata dalla Procura appellante, integri o meno una produzione documentale , secondo cui «Nel giudizio d appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
Ad opinione della stessa Procura, un nuovo documento potrebbe trovare ingresso nel compendio di causa al ricorrere di due (apparentemente)
alternative condizioni (cfr. pagg da un lato, dovrebbe compiersi una valutazione della sua rilevanza, in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo giudizio (Cass., Sez. lav., ord. n. 8441/2020) la produzione tardiva potrebbe essere ammessa, ove si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. n. 4080/2009 e n. 1369/2004), oppure se la loro rilevanza , che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino Nella vicenda in esame, sempre secondo la Procura, poiché difetto di giurisdizione era stata avanzata esclusivamente in sede di comparsa di costituzione, udienza di discussione, non aveva avuto quanto risultante dalla citata nota.
eccepiva « » di tale documento, tenuto conto del 194 c.g.c., che dell Inoltre, contestava la pertinenza degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, siccome riferiti al rito lavoro. Le caratteristiche che connotano tale processo, infatti, rendono inesportabili le soluzioni ermeneutiche per esso specificamente elaborate.
Infine, riteneva dirimente la circostanza che cui aveva fruito la FM nel periodo 2013-2020 non era idonea ad attrarre la controversia nella giurisdizione contabile.
Al riguardo, evidenziato che non possono essere importati nel processo contabile orientamenti giurisprudenziali maturati in plessi connotati da singolarità operative e chiarito che non è utilmente evocabile il disposto 67, c. 7, c.g.c. (che preclude, di norma, al pubblico ministero di svolgere attività istruttorie successivamente all invito a dedurre), essendo la disposizione riferita alla fase precedente al risulta superfluo approfondire il tema del , seppure formato successivamente al deposito della sentenza impugnata, documenta circostanze riferite ad un segmento temporale antecedente (i finanziamenti pubblici percepiti dalla Fondazione dal 2013 al 2020).
come meglio chiarito nel proseguo, riguarda un profilo irrilevante, ossia la consistenza del finanziamento pubblico.
L del documento, infatti, si porrebbe solo la sussistenza della giurisdizione di questa Corte fosse condizionata dalla individuazione di una specifica soglia di provvista finanziaria di matrice pubblica.
Poiché, invece, come si chiarirà finanziaria pubblica è irrilevante ai fini del giudiziario competente a valutare la vicenda, ogni valutazione circa à del divieto di nova o circa risulta superflua.
2. prevede 1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
La disposizione introduce, a livello sistematico, anche nel codice di giustizia contabile, criteri generali in materia di regolazione della giurisdizione, già previsti nel processo civile ed elevati a sistema, a seguito della riforma introdotta con la l. n. 353/1990.
previsione recepisce in toto il principio secondo cui la sussistenza del potere, in capo al giudice adìto, di decidere la controversia, deve essere determinata facendo riferimento allo stato di fatto e di diritto sussistente alla data di proposizione della domanda (Sez. III App., sent. n. 107 del 2025).
Di talché risulta inconferente, per la decisione in ordine alla sussistenza della giurisdizione, la normativa, Secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (si veda, per tutte, ord. 6968 del 2023) e della Corte dei conti (Sez. III App., sent. n.
159 del 2023), poi, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa PE ,
ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
3. Occorre, altresì, chiarire, con riguardo ai principi generali che che Poiché un ordinamento giuridico è un sistema composto da una pluralità di norme, che l interprete a sua volta ricava da una pluralità di testi, l interpretazione di una singola disposizione non può essere separata, o addirittura irrelata, dalle altre. L interpretazione sistematica di una disposizione di legge, rivolta a coglierne il significato più aderente al sistema normativo nel suo complesso alla luce della disciplina di settore e dei principi generali, costituisce funzione giurisdizionale e, esprimendo un tratto dell interpretazione logica, non trasmoda mai in produzione normativa. ( ).
Per il giudice è, quindi, doveros riferimento.
4. Tanto premesso in linea generale, rileva, ai fini della decisione, quanto rappresentato negli approdi più attenti e recenti delle Sezioni Unite della Cassazione in ordine al concetto di pubblica amministrazione e di ente pubblico.
Il riferimento è all ordinanza n. nel corso degli ultimi anni la nozione di pubblica amministrazione si è progressivamente frantumata e relativizzata.
Come ha sottolineato la dottrina, l ingresso di nuovi soggetti, l ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi e, soprattutto, il carattere flessibile della nozione di ente pubblico hanno mutato l assetto tradizionale:
se prima la pubblica amministrazione evocava l immagine di un pianeta con i suoi satelliti (l amministrazione statale, in posizione di centralità, con gli altri enti pubblici che le gravitavano intorno), oggi essa ha invece assunto le sembianze di una costellazione multilivello e policentrica.
Questa trasformazione, dalla pubblica amministrazione alle pubbliche amministrazioni, è rispecchiata nell evoluzione legislativa e giurisprudenziale: con il legislatore che via via sottopone, con espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche, e con il formante giurisprudenziale pronto a riconoscere, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali, natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un regime di diritto pubblico.
La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n.
2660), a sua volta, ha chiarito che la nozione di ente pubblico nell attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa ed immutevole: il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini non ne implica automaticamente la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione: al contrario, l ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico; si ammette ... senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica. .
unicamente fa riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10244 del 19.4.2021, citata nella sentenza impugnata, è oramai graniticamente degli enti pubblici, che, ai fini della qualificazione, a prescindere dalla natura formalmente privatistica dei soggetti, attribuisce condivisibilmente rilievo al complesso della disciplina che li regola.
Ebbene, 645 del 2020, proprio in materia di giurisdizione della Corte dei conti su assistenza medici - ENPAM, trasformato in fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, con la denominazione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri -
Fondazione ENPAM, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che Occorre premettere che la Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all erario (art. 1, comma 2, del codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
2.1. - La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità degli amministratori o dipendenti di enti pubblici è ancorata alla compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di contabilità pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto - ente od amministrazione - al quale l agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; l altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell ambito della quale si è verificato l evento, fonte di responsabilità (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667).
La giurisprudenza ha precisato che si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell amministrazione pubblica mediante un attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2018, n. 2584).
la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale tra il presunto autore dell illecito e l amministrazione pubblica: relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l autore del danno compartecipe dell operato dell amministrazione o dell ente (Cass., Sez. Un.,
14 gennaio 2015, n. 473). Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all amministrazione venga incaricato di svolgere, nell interesse e con le risorse di quest ultima, un attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass., Sez.
Un., 30 agosto 2019, n. 21871).
Nello stesso senso, la Cass. civ., Sez. lavoro, con la sent. 16928 del 2025, in un caso analogo (anche se non del tutto sovrapponibile) ha ribadito, per quanto di rilievo in questa sede, che l affidamento, ad un ente privato che non persegua finalità di lucro, dello svolgimento di attività di interesse pubblico instaurazione di un rapporto di servizio , in forza del quale il privato svolge l attività in nome proprio, ma pur sempre in vece e per conto dell amministrazione e ciò implica, conseguentemente, l assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, non rilevando, in contrario la natura privatistica dell ente stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione In tema di azione di responsabilità per danno erariale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre evidenziato che sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell interesse e con le risorse di quest ultima, un attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Cass. S.U. n. 20902/2022).
E ciò anche nel caso in cui il soggetto privato goda di finanziamenti di natura mista, allorché le spese in contestazione attengano all attività e al funzionamento stesso dello stesso e al raggiungimento dei perseguiti obiettivi correlati ai compiti di natura pubblicistica, palesandosi ad essi strumentali e funzionalizzate (SS.UU. Cass. n. 33845 del 2021).
5. Orbene, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha anzitutto sintetizzato la storia della disciplina degli enti autonomi lirici (e istituzioni concertistiche assimilate), rappresentando come tali enti avessero ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), che aveva attribuito agli stessi, nominativamente individuati sub art. 6, la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell autorità di governo competente
(all epoca, il Ministro del turismo e dello spettacolo) e dichiarando, inoltre,
«di rilevante interesse generale» l attività lirica e concertistica, «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale» (art. 1).
Il conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza ministeriale erano stati ritenuti dalla legge istitutiva i necessari presupposti, non solo per la realizzazione di spettacoli di alto livello, ma anche per la diffusione dell arte musicale, per la cura della formazione professionale degli artisti e per lo sviluppo dell educazione musicale della collettività (art. 5).
Dalle strutture (di numero chiuso), come sopra individuate, il legislatore del 1967 distingueva i «teatri di tradizione» e le istituzioni concertisticoorchestrali, incaricati di «promuovere, agevolare e coordinare attività musicali [...] nel territorio delle rispettive Province», nonché di dare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali, con il riconoscimento di un ampia autonomia organizzativa (art. 28).
In coerenza con la distinzione richiamata, la successiva legislazione statale si interessava esclusivamente dell assetto organizzativo e delle regole di funzionamento dei soggetti lirici e concertistici ritenuti nazionali .
E ciò fonda le fondazioni liriche nazionali a quelle connotate dal diverso ambito locale di riferimento.
Evidenziava, poi, la Consulta, che il d.lgs. n. 367 del 1996 ha previsto la trasformazione dei medesimi enti, qualificati «di prioritario interesse nazionale [...] nel settore musicale» (art. 2), in fondazioni di diritto privato, al fine dichiarato di eliminare rigidità organizzative e di attrarre conseguentemente finanziamenti privati.
Nel testo risultante dalle numerose novelle intervenute nel tempo, il d.lgs. n.
367 del 1996:
a) individua le finalità delle fondazioni nel perseguimento senza scopo di lucro della diffusione dell arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell educazione musicale della collettività (art. 3);
b) stabilisce che le fondazioni hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dallo stesso d.lgs.,
dal codice civile e dalle relative norme di attuazione (art. 4);
c) detta norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti, prevedendo in una percentuale minoritaria l apporto complessivo dei privati al patrimonio e subordinando la possibilità di nomina dei consiglieri di amministrazione, da parte dei privati, all erogazione di un apporto annuo non inferiore all 8% del totale dei finanziamenti statali (art. 10);
d) disciplina gli organi di gestione e le loro funzioni: il presidente-sindaco, il consiglio di amministrazione, il sovrintendente ed il collegio dei revisori, dettando la composizione numerica degli organi collegiali ed imponendo la presenza di membri in rappresentanza dell autorità di Governo e della Regione interessata, i primi in maggioranza nel collegio dei revisori (artt. 1114);
e) mantiene la sottoposizione delle fondazioni lirico-sinfoniche al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ed alla vigilanza dell autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
f) demanda i criteri di riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo da destinare alle medesime fondazioni ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa (art. 24). orte cost., n. 153 del 2011).
Il procedimento di trasformazione, soltanto delineato dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 367 del 1996, veniva realizzato successivamente con il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Con esso, il Governo abrogava, sul punto, il precedente provvedimento legislativo e disponeva direttamente, per legge, la trasformazione in oggetto, ritenendo che la veste giuridica privata consentisse ai suddetti enti di svolgere più proficuamente la propria attività.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 503 del 2008, dichiarava l illegittimità del decreto legislativo da ultimo citato per eccesso di delega.
Tuttavia, art. 1 del d.l. 24.11.2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito in legge, con modificazioni, dall art.
1 della l. 26.1.2001, n. 6, disponeva nuovamente la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, con decorrenza dal 23 maggio 1998, al fine di salvaguardare, con effetto ex tunc, l uniformità e la continuità degli assetti istituzionali già riformati dal d.lgs. n. 134 del 1998.
In tale contesto, interveniva il d.l. n. 64 del 2010, emanato con l obiettivo primario di incidere sull organizzazione e sul funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche con «un primo, immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello
[...] lirico-sinfonico [...] al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici [per il solo personale di entità superiore al valore economico del finanziamento statale] e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte» (Relazione al disegno di legge di conversione, presentato al Senato della Repubblica il 30 aprile 2010).
Così ricostruito il quadro normativo vigente a quella data, la Corte costituzionale, sulla qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati, evidenziava, nel solco, peraltro, della prevalente giurisprudenza (SS.UU. Cass., sent. n. 2637 del 2006; T.A.R. Liguria, sent. n.
230 del 2009; T.A.R. Sardegna, sent. n. 1051 del 2008) come, nonostante l acquisizione della veste giuridica formale di «fondazioni di diritto privato»,
tali soggetti avessero conservato, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica.
In particolare, la Consulta precisava di avere rilevato in un altro caso in cui, analogamente, le attività dell ente eccedevano la dimensione regionale o locale, - sia pure sotto la vigenza del precedente art. 117 Cost. - che la
"Società di cultura La Biennale di Venezia", dopo la privatizzazione, aveva mantenuto «la funzione di promuovere attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione nel campo delle arti» e continuava ad assolvere, pur nella nuova forma privata assunta, compiti di interesse nazionale (sentenza n. 59 del 2000).
Gli indici della connotazione pubblica degli enti lirici sono, peraltro, molteplici e ravvisabili nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 367 del 1996, nel patrocinio dell Avvocatura dello Stato, confermato dall art. 1, comma 3, del decretolegge n. 345 del 2000, nell inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
In particolare, il tenore della citata disciplina sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, appare molto eloquente, perché riconosce a livello legislativo la compatibilità della nozione di organismo di diritto pubblico con la forma giuridica privata dell ente («anche in forma societaria»), purché l ente stesso risulti, come nella specie, istituito per soddisfare esigenze d interesse generale, dotato di personalità giuridica e finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 3, comma 26, del d.lgs.
n. 163 del 2006).
Alla natura pubblica di tali enti - non controversa - la Corte ritiene che si accompagni il carattere nazionale dei medesimi. E ciò non tanto perché suggerito dall indicazione del loro rilievo nazionale, costantemente presente in tutta la normativa di riferimento come attributo qualificante di essi, ma soprattutto perché le finalità delle anzidette fondazioni, ossia la diffusione dell arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l educazione musicale della collettività (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, che ripete la formulazione dell art. 5 della legge n. 800 del 1967), travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale.
Sono significativi, d altronde, del fatto che non si tratta di attività di spettacolo di interesse locale gli ingenti flussi di denaro con cui lo Stato ha sovvenzionato e continua a sovvenzionare tali soggetti.
Anche il confronto con i teatri di tradizione e le altre istituzioni concertisticoorchestrali, protagonisti - essi sì - della programmazione di attività musicali in àmbito ben circoscritto (art. 28 della legge n. 800 del 1967), evidenzia chiaramente la vocazione, per contro, spiccatamente nazionale di quel gruppo di enti lirici di eccellenza (che, non a caso, si è ritenuto di ampliare con legge dello Stato, includendovi la «Fondazione lirico-sinfonica ZE e Teatri di Bari» costituita ex art. 1 della legge n. 310 del 2003), la rilevanza generale delle finalità perseguite e l ampiezza delle attività svolte.
Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
D altro canto, l assoggettamento - «per quanto non espressamente previsto dal presente decreto» (art. 4 del d.lgs. n. 367 del 1996) - alla disciplina del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo, colloca per questo aspetto residuo le fondazioni in esame, munite di personalità giuridica di diritto privato pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, all interno dell ordinamento civile, materia, anche questa, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La legittimazione dello Stato a doppio titolo (art. 117, secondo comma, lettere g e l, Cost.) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti pubblici ivi impegnati, è coerente, oltre che con l esigenza già ricordata di tutelare direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell'arte musicale, della formazione degli artisti e dell educazione musicale della collettività (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996),
segnatamente dei giovani, anche con lo scopo dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili fondamentali tradizionalmente coltivati dalle più nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione (art. 1, comma 1-bis, lettera g, del decreto-legge n. 64 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n.
100 del 2010).
Tali obiettivi costituiscono, infatti, esplicazione dei princìpi fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all art. 9, primo e secondo comma, Cost., che solo una normativa di sistema degli enti strumentali dettata dallo Stato può contribuire a realizzare adeguatamente. Né è un fuor d opera, da questo punto di vista, richiamare, altresì, il modello delle istituzioni di alta cultura, che autorizza lo Stato a limitare, con una propria disciplina, l autonomia ordinamentale ad esse riconosciuta (art. 33, sesto comma, Cost.).
In tale ultima prospettiva, questa Corte ha già affermato che lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all art. 117 Cost.»
(sentenza n. 307 del 2004) e che un valore costituzionalmente protetto come la ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.), «in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati», rende ammissibile un intervento autonomo statale, non solo in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», ma anche se si riflette, al di fuori di detta sfera, su una materia di competenza concorrente, come, appunto, l attività di ricerca scientifica (sentenza n. 31 del 2005).
E ciò a prescindere da ogni richiamo, pure ipotizzabile, all area della tutela conservativa dei beni culturali, anch essa appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
In conclusione, la dimensione unitaria dell interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della missione di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo.
Le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per l affermazione di una competenza esclusiva dello Stato ricorrono quindi tutte
(sentenze n. 405 e n. 270 del 2005). .
In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza di Cassazione innanzi riportata, consolidatasi nella specifica materia relativa alla giurisdizione contabile, vale il principio secondo il quale la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale è ancorata alla compresenza di due elementi: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto - ente od amministrazione -
ificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell fonte di responsabilità.
Si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando si perseguono le finalità tutto o in parte dal diritto privato.
che fonda la giurisdizione della Corte dei conti, pertanto,
pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno.
La responsabilità amministrativa per danno erariale, inoltre, postula una pubblica, che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente una relazione funzionale, Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno inserendosi, in tal modo, nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Ebbene, secondo la Consulta, le fondazioni liriche in parola, nonostante siano enti formalmente di diritto privato, hanno natura sostanzialmente pubblica e connotazione nazionale, per la rilevanza generale delle finalità perseguite e l ampiezza delle attività svolte, che valgono a distinguere questo gruppo di enti lirici di eccellenza dai teatri di tradizione e dalle altre istituzioni concertistico-orchestrali, protagonisti della programmazione di attività musicali in àmbito ben circoscritto.
Ove, protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, per un verso, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato e, per altro verso, giustificano gli ingenti flussi di denaro con cui lo Stato ha sovvenzionato e continua a sovvenzionare tali soggetti quindi, gli indici di pubblicità di un ente, a prescindere dalla connotazione formalmente privatistica dello stesso, vanno valutati nel loro complesso e rilevano ai fini
.
E, nel caso in discussione, già al tempo della ridetta pronuncia della Consulta, detti indici erano tali da indurre la Corte costituzionale ad affermare, senza esitazione, la natura sostanzialmente pubblicistica delle fondazioni liriche nominalmente individuate dalle fonti normative primarie, tra cui è annoverata la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.
La normativa sopravvenuta alla pronuncia della Consulta conferma pienamente la natura pubblicistica delle fondazioni, introducendo ulteriori elementi
Inoltre, pure a volere considerare la natura mista dei finanziamenti, risulta integrato anche il secondo elemento fondante la giurisdizione della Corte dei conti, lla pubblicità di gran parte dei la circostanza che oggetto del giudizio di responsabilità erariale è costituito da somme sostanzialmente impiegate per il funzionamento della fondazione e, quindi, per la realizzazione degli scopi pubblici cui sono finalizzati detti finanziamenti.
La contestazione di merito della Procura appellante attiene, infatti, alla condotta del Commissario straordinario, in rapporto di servizio con la fondazione - ente avente natura sostanzialmente pubblica -, consistita , in asserita violazione della normativa di riferimento, con conseguente illegittima spendita di danaro di derivazione pubblica.
Le considerazioni innanzi espresse valgono ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della fondazione e del Commissario responsabilità erariale de per il caso di violazione 8.9.2013, n. 91 convertito nella l. 7.10.2013), si spiega con la necessità, non tanto di estendere ai soggetti privati la giurisdizione contabile, quanto c igenza di introdurre una fattispecie tipizzata di responsabilità per stigmatizzare una condotta - - che, di per sé, non sempre e non necessariamente risulta foriera di immediato danno erariale.
Va ulteriormente precisato che relativa alla circostanza che tutte le fondazioni sono soggette al controllo pubblico, per la duplice ragione che, in primo luogo, il controllo pubblico cui sono soggette le fondazioni liriche è enormemente più pregnante di quello previsto dal codice civile per le comuni fondazioni e, in secondo luogo, perché detto incisivo controllo costituisce solo uno degli elementi che connotano di pubblicità la natura delle fondazioni liriche in discussione, che deve essere valutato in combinato disposto con tutti gli altri indici già evidenziati o richiamati.
6. In conclusione, quindi, deve essere accolto e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.
ommi 1, lett. a), e 2 c.g.c., la Sezione rinvia al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
definitivamente pronunciando:
-
conti;
- rinvia al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppina Maio Depositata il
IL DIRIGENTE