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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
CF , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Sant'Egidio, Perugia, in Via Dedalo n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Napoleoni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Perugia, via XIV Settembre n. 71 (p.e.c. ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Collazzone (PG), località Casalalta, Via Cavour n. 4, elettivamente domiciliato in Perugia,
Piazza Danti n. 21, presso lo studio dell'Avv. Cristian Brutti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta su foglio separato allegato alla comparsa ex art. 83 comma 3 c.p.c.
(p.e.c. ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18 febbraio 2025 hanno riferito di avere raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio nei termini che di seguito integralmente si riportano: “Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso
l'abitazione materna e previsione di incontri liberi del padre con i figli, previo accordo con la madre;
i genitori entro il giorno 5 di ogni mese concorderanno i 4 giorni interi che i figli trascorreranno con il padre, oltre che un pranzo o una cena a settimana. Per le festività resta fermo il regime previsto nell'accordo di separazione, salvo il periodo di 7 giorni che i minori trascorreranno con il padre durante le ferie estive, che dovrà essere concordato tra le parti, preferibilmente entro il giorno 15 maggio di ogni anno. L'assegno di mantenimento verrà aumentato a complessivi euro 800 per tutti e tre i figli;
l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre. Le spese straordinarie saranno così regolamentate: tutte le spese straordinarie saranno totalmente a carico della madre, ad eccezione delle spese mediche e sanitarie e le spese dei libri scolastici a partire dal primo anno di scuola media che saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, come anche le eventuali spese universitarie (tasse e libri di testo), che saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti dichiarano inoltre di essere d'accordo per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno del mantenimento ordinario a partire dal mese di aprile 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 18.2.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 15 luglio 2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.11.2010 con esponendo: che dall'unione sono nati i figli (il 29.8.2010), CP_1 Per_1 Per_2
(il 17.10.2014) e (l'11.9.2019); che a seguito di ricorso depositato il 19.7.2023, l'intestato Per_3
Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, e ponendo a carico del padre contributo di mantenimento per i figli di complessivi €.
700,00, con spese straordinarie integralmente a carico della madre, fatta eccezione per le spese mediche e spese scolastiche successive alla scuola secondaria di primo grado (rectius, di secondo grado), ripartite al 50%, nonché previsione dell'assegno unico integralmente in favore della madre;
che tra i coniugi non è più intervenuta riconciliazione.
La ricorrente ha aggiunto di trovarsi in una situazione di precarietà lavorativa, essendo temporaneamente disoccupata per intervenuta scadenza in data 30.6.2024 del contratto di insegnante, da cui ha percepito redditi mensili pari a circa € 1.400,00, e di essere proprietaria esclusiva della casa familiare, mentre il marito, impiegato presso l'impresa di famiglia “Impresa Edile Fratelli Granieri”, con redditi mensili pari a circa € 2.700,00/2.800.00, oltre benefit, è irregolare ed in ritardo nel versamento del mantenimento in favore dei figli (e in particolare, della mensilità di giugno 2024) e non ha mai versato la propria quota di spese mediche a suo carico. Ha riferito inoltre di occuparsi in via esclusiva del monitoraggio scolastico, delle attività sportive, delle visite mediche dei figli, dei quali sono aumentate le relative esigenze;
ha aggiunto che il padre non ha mai offerto disponibilità a tenere i figli presso di sé durante l'orario diurno.
La ricorrente ha concluso chiedendo disporsi, con specifico riferimento alle condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre, rideterminando il diritto di visita del padre, e quantificando il contributo di mantenimento dei figli in complessivi
€. 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico in favore della madre. Ha poi chiesto condannare il resistente al pagamento della somma mensile di € 100,00 a titolo di recupero dell'arretrato quale assegno di mantenimento per la prole, fino a scadenza naturale del debito, per complessivi € 4.700,00.
Con decreto del 5.8.24 veniva fissata udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. per la data del 18.2.2025.
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17.2.2025, pur CP_1 aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione avversaria, riferendo di essere presente nella vita dei figli, nonostante le imposizioni della ricorrente, che a proprio piacimento decide se e quando il padre può vederli.
Ha aggiunto di essere regolare nel versamento del mantenimento e si è opposto alla richiesta di aumento del contributo stante l'assenza di variazioni delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione.
Il resistente ha concluso chiedendo in via principale l'affidamento condiviso dei figli, ampliando la frequentazione padre-figli, confermando l'assegno di mantenimento già previsto con spese straordinarie integralmente a carico della madre, fatta eccezione per le spese mediche ripartite al 50% tra i genitori e assegno unico in favore della ricorrente.
All'udienza di prima comparizione le parti, presenti personalmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie, nei termini sopra riportati. Il giudice delegato provvedeva all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 cpc in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, e rimetteva la causa - matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria - alla decisione del collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c..
**** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge invero che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto da allora senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie appare congruo e conforme all'interesse dei figli minori e , rispettivamente di anni 14, 10, e 5, ed Per_1 Per_2 Per_3 appare tale da consentire a questi ultimi di mantenere un rapporto di frequentazione stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Congruo appare poi, valutate le rispettive situazioni economiche, l'accordo nella parte relativa alla ripartizione dei rispettivi oneri di mantenimento. Nulla osta pertanto alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta processuale tenuta dalle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Collazzone (PG) il
27.11.2010 tra , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Marsciano l'8.10.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 5, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
CF , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Sant'Egidio, Perugia, in Via Dedalo n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Napoleoni, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Perugia, via XIV Settembre n. 71 (p.e.c. ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Collazzone (PG), località Casalalta, Via Cavour n. 4, elettivamente domiciliato in Perugia,
Piazza Danti n. 21, presso lo studio dell'Avv. Cristian Brutti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta su foglio separato allegato alla comparsa ex art. 83 comma 3 c.p.c.
(p.e.c. ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 18 febbraio 2025 hanno riferito di avere raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio nei termini che di seguito integralmente si riportano: “Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso
l'abitazione materna e previsione di incontri liberi del padre con i figli, previo accordo con la madre;
i genitori entro il giorno 5 di ogni mese concorderanno i 4 giorni interi che i figli trascorreranno con il padre, oltre che un pranzo o una cena a settimana. Per le festività resta fermo il regime previsto nell'accordo di separazione, salvo il periodo di 7 giorni che i minori trascorreranno con il padre durante le ferie estive, che dovrà essere concordato tra le parti, preferibilmente entro il giorno 15 maggio di ogni anno. L'assegno di mantenimento verrà aumentato a complessivi euro 800 per tutti e tre i figli;
l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre. Le spese straordinarie saranno così regolamentate: tutte le spese straordinarie saranno totalmente a carico della madre, ad eccezione delle spese mediche e sanitarie e le spese dei libri scolastici a partire dal primo anno di scuola media che saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, come anche le eventuali spese universitarie (tasse e libri di testo), che saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti dichiarano inoltre di essere d'accordo per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'assegno del mantenimento ordinario a partire dal mese di aprile 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 18.2.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 15 luglio 2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.11.2010 con esponendo: che dall'unione sono nati i figli (il 29.8.2010), CP_1 Per_1 Per_2
(il 17.10.2014) e (l'11.9.2019); che a seguito di ricorso depositato il 19.7.2023, l'intestato Per_3
Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, e ponendo a carico del padre contributo di mantenimento per i figli di complessivi €.
700,00, con spese straordinarie integralmente a carico della madre, fatta eccezione per le spese mediche e spese scolastiche successive alla scuola secondaria di primo grado (rectius, di secondo grado), ripartite al 50%, nonché previsione dell'assegno unico integralmente in favore della madre;
che tra i coniugi non è più intervenuta riconciliazione.
La ricorrente ha aggiunto di trovarsi in una situazione di precarietà lavorativa, essendo temporaneamente disoccupata per intervenuta scadenza in data 30.6.2024 del contratto di insegnante, da cui ha percepito redditi mensili pari a circa € 1.400,00, e di essere proprietaria esclusiva della casa familiare, mentre il marito, impiegato presso l'impresa di famiglia “Impresa Edile Fratelli Granieri”, con redditi mensili pari a circa € 2.700,00/2.800.00, oltre benefit, è irregolare ed in ritardo nel versamento del mantenimento in favore dei figli (e in particolare, della mensilità di giugno 2024) e non ha mai versato la propria quota di spese mediche a suo carico. Ha riferito inoltre di occuparsi in via esclusiva del monitoraggio scolastico, delle attività sportive, delle visite mediche dei figli, dei quali sono aumentate le relative esigenze;
ha aggiunto che il padre non ha mai offerto disponibilità a tenere i figli presso di sé durante l'orario diurno.
La ricorrente ha concluso chiedendo disporsi, con specifico riferimento alle condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre, rideterminando il diritto di visita del padre, e quantificando il contributo di mantenimento dei figli in complessivi
€. 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico in favore della madre. Ha poi chiesto condannare il resistente al pagamento della somma mensile di € 100,00 a titolo di recupero dell'arretrato quale assegno di mantenimento per la prole, fino a scadenza naturale del debito, per complessivi € 4.700,00.
Con decreto del 5.8.24 veniva fissata udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. per la data del 18.2.2025.
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17.2.2025, pur CP_1 aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione avversaria, riferendo di essere presente nella vita dei figli, nonostante le imposizioni della ricorrente, che a proprio piacimento decide se e quando il padre può vederli.
Ha aggiunto di essere regolare nel versamento del mantenimento e si è opposto alla richiesta di aumento del contributo stante l'assenza di variazioni delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione.
Il resistente ha concluso chiedendo in via principale l'affidamento condiviso dei figli, ampliando la frequentazione padre-figli, confermando l'assegno di mantenimento già previsto con spese straordinarie integralmente a carico della madre, fatta eccezione per le spese mediche ripartite al 50% tra i genitori e assegno unico in favore della ricorrente.
All'udienza di prima comparizione le parti, presenti personalmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie, nei termini sopra riportati. Il giudice delegato provvedeva all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 cpc in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, e rimetteva la causa - matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria - alla decisione del collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c..
**** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge invero che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto da allora senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie appare congruo e conforme all'interesse dei figli minori e , rispettivamente di anni 14, 10, e 5, ed Per_1 Per_2 Per_3 appare tale da consentire a questi ultimi di mantenere un rapporto di frequentazione stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Congruo appare poi, valutate le rispettive situazioni economiche, l'accordo nella parte relativa alla ripartizione dei rispettivi oneri di mantenimento. Nulla osta pertanto alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta processuale tenuta dalle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Collazzone (PG) il
27.11.2010 tra , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
Marsciano l'8.10.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 5, parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)