Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CHIARA CERONI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati BERNARDO BAVAZZANO e GIOVANNI MUGNAINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 20/03/2025):
1
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) disporre che il Dottor corrisponda alla RA , a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento della coniuge l'importo di €. 1.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT annuale”; per il resistente, v. comparsa di costituzione depositata il 27/12/2024:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi OR (c.f.: Parte_1 [...]
) e (c.f.: ) e, qualora C.F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
dovesse essere accertato il diritto della RA al contributo al Parte_1
mantenimento economico, disporlo nella misura non superiore di Euro 500,00. Con ogni conseguenza di legge”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da il quale si è costituito in giudizio Controparte_1
nulla opponendo alla domanda di separazione.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.
Considerato che
i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti, occorre statuire soltanto sulla domanda di assegno separativo formulata dalla ricorrente.
Al riguardo, si osserva che, come si evince dalla documentazione in atti, la Pt_1 percepisce attualmente una pensione di circa € 1.000,00 al mese;
ella è comproprietaria insieme al marito della casa coniugale ubicata a Firenze nonché di alcuni terreni ubicati a Ischia, e proprietaria esclusiva di un immobile a Ischia, che attualmente non risulta
2 produrre reddito. Ella ha poi dichiarato di essere andata ad abitare in un appartamento condotto in locazione e di versare il relativo canone di € 500,00 mensili con denaro contante, accumulato lavorando come parrucchiera 'al nero'. In particolare, all'udienza del 5/2/2025 la ha ammesso quanto segue: “L'affitto lo pago in contanti, ne ho Pt_1 messi da parte un po' in questi anni, lavorando al nero, sono in pensione da 5 anni”. percepisce una pensione di circa € 3.200,00-3.300,00 al mese (v. Controparte_1 estratti del conto corrente personale relativi all'anno 2024), e svolge altresì la professione di medico a partita i.v.a. presso una struttura termale a Ischia, ove il convenuto si reca per sei-otto mesi all'anno; nell'anno 2023, egli ha percepito un complessivo reddito netto di circa € 45.000,00 (v. dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023). Il marito è comproprietario con la moglie della casa coniugale ubicata a
Firenze nonché di alcuni terreni ubicati a Ischia, e proprietario esclusivo di un immobile a Ischia con un terreno, che attualmente non producono reddito.
Orbene, tenuto conto delle circostanze sopra indicate, il Tribunale ritiene che la Pt_1
abbia diritto di percepire un assegno separativo, in considerazione del fatto che, a fronte di una situazione dei coniugi sostanzialmente equilibrata sotto il profilo delle proprietà immobiliari, la pensione percepita da è superiore alla pensione della Controparte_1
moglie, nel senso che il primo può contare su un reddito mensile stabile superiore a quello su cui può invece contare la convenuta.
Occorre tuttavia evidenziare che, fermo quanto sopra, la non ha offerto prova Pt_1
(della quale era onerata, in quanto richiedente un assegno separativo) della precisa entità delle ulteriori entrate che, per quanto non stabili, ella riceve comunque da anni, avendo dichiarato di continuare a lavorare 'al nero' come parrucchiera.
L'affermazione della ricorrente secondo cui ella percepirebbe soltanto € 100,00 al mese da tale attività non regolare è peraltro in contrasto con quanto dichiarato in merito al denaro contante accumulato negli anni, in misura, evidentemente, non esigua, giacché la
è in grado di versare in contanti il canone di locazione di € 500,00 mensili. Pt_1
Ciò considerato, e valutato che il ha riconosciuto, in via subordinata, che la CP_1
disparità tra le condizioni delle parti – in questo caso accertata dal Tribunale nella sua esistenza – possa essere colmata con un assegno di € 500,00 mensili, è in tale misura che deve essere quantificato l'assegno di separazione per la moglie, in mancanza degli ulteriori elementi che la ricorrente era onerata di offrire.
3 Si deve infine osservare che la mancata prova dell'ammontare delle entrate della ricorrente rende superfluo l'esame dell'entità delle spese che il ha sostenuto e CP_1
sostiene per la coppia di coniugi.
Tuttavia, essendo pacifico che sinora il ha sostenuto le spese per la famiglia, CP_1
l'obbligo posto a suo carico di versare un assegno di separazione ha effetto a decorrere dalla data della presente pronuncia.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
FIRENZE (FI), il 24/07/1957, e n. a SERRARA FONTANA Controparte_1
(NA), il 27/06/1949 (matrimonio contratto in FIRENZE (FI) il 26/10/1977, iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze al n. 603, parte 1, anno 1977);
- pone a carico di con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno di separazione di € 500,00 Parte_1
mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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