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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2492/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2492/2024
Oggi 17 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. FONTANA SARAH oggi sostituito dall' avv. Costanza Quaia la Parte_1 quale si riporta alle note conclusionali già depositate evidenziando che ad oggi la Cssazione non si è ancora espressa sulla materia.
Per l'avv. BINI ALESSANDRO oggi sostituito dalle dott.ssa Giannuzzi e Controparte_1 Dott.ssa Giulia Cara le quali si riportano alla comparsa di costituzione ed alle memorie depositate.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , la dott.ssa Persona_1 [...]
, il dott. eil dott. . Per_2 Persona_3 Persona_4
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00 in assenza concordata con le parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 2492 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fontana Sarah
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini
- resistente -
Oggetto: opposizione alle Ordinanze-Ingiunzione n. 17/A E 18/A del 2024
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
pagina 2 di 8 I ricorrenti hanno impugnato le Ordinanze Ingiunzioni n. 17/A del 30/01/2024 della Regione Toscana-
Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot. 0060175 del 30.01.2024) e n. 18/A del 30/01/2024 della Regione Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot.
0061260 del 30.01.2024) con le quali sono stati sanzionati, nella qualità di soggetti trasgressori ed obbligati in solido, per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 133, comma 2, del medesimo decreto.
Nel merito hanno assunto che la , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la Controparte_2 gestione del servizio idrico integrato (definito dalla Legge 36/94 quale “insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”) – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio VA (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze.
Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce Parte_1 anche l'impianto di depurazione reflui di Molin del Piano sito nel Comune di Pontassieve, Loc. Molin del piano, autorizzato a scaricare nel torrente Sieci – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con
Atto n. 47/04 del 15.11.2004.
Nella data del 19 novembre 2018, Tecnici ARPAT svolgevano – presso l'IDL di Molin del Piano in gestione a – puntuali attività di controllo programmato, durante le quali veniva accertato Parte_1 che ha fatto richiesta di rinnovo di autorizzazione al SUAP di Pontassieve in data Parte_1
20.11.2007 e pertanto non in maniera tempestiva secondo quanto richiesto dall'art. 124, c. 8 (un anno prima della scadenza) in quanto l'autorizzazione SUAP è datata 15.11.2004. Il procedimento amministrativo per il rinnovo dell'autorizzazione non è ancora concluso e pertanto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non è al momento concesso.”.
Tale circostanza determinava gli ad elevare il verbale n. 8/2019 stante la violazione Parte_3 dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto in quanto che “l'impianto di depurazione è privo della prescritta autorizzazione in quanto non applicabile la proroga descritta dall'art. 124, c. 8”.
Inoltre, in data 13 febbraio 2019, gli Ispettori svolgevano un nuovo sopralluogo presso il Pt_3 medesimo impianto di Molin del Piano ove ravvisavano le medesime condizioni autorizzative e, con le stesse motivazioni, elevavano il verbale n. 9/2019.
In diritto
pagina 3 di 8 Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti vengono ad esaminarsi i motivi di doglianza esposti dalla difesa dei ricorrenti.
Erronea interpretazione e Violazione degli art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06 e art. 21-bis della legge 241/90
I ricorrenti assumono che le sanzioni elevate dalla sono illegittime, poiché nessuna Controparte_1 violazione è stata da loro commessa essendo stato rispettato, all'epoca dei fatti, il termine di cui all'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06.
Nel caso in esame la normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, intitolato
“Testo unico sulle acque” recante “Norme in materia ambientale”.
In tale materia, il legislatore ha previsto un controllo di carattere generale e preventivo su qualsiasi scarico, specificando - ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 - che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” (tale norma sostituisce l'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/1999 ai sensi del quale “L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. [...]”)..
In particolare, il legislatore richiede un'autorizzazione specifica, la quale deve contenere le prescrizioni tecniche idonee a prevenire l'inquinamento idrico ed indicare lo scarico a cui fa riferimento;
detta autorizzazione deve essere espressa - non essendo, infatti, ammissibili forme di autorizzazione tacita basate sul c.d. “silenzio - assenso” (in tal senso vedi Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025).
A ciò si aggiunga che l'autorizzazione definitiva, comunque, ha una validità di soli quattro anni decorrenti dal momento del rilascio e che “Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata” (cfr. D. Lgs 152/2006, articolo 124, comma
8).
Altresì, la disciplina prevede espressamente che l'autorità competente possa richiedere, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ulteriori prescrizioni tecniche rispetto alle normali prescrizioni di legge, idonee a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di cui al D.l.vo 152/06, Parte III (comma 10). Queste ulteriori prescrizioni sono previste al fine di adattare la singola autorizzazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente.
pagina 4 di 8 Esaminata così la normativa generale applicabile agli scarichi e venendo alla fattispecie in parola, lo scarico dell'impianto di depurazione dei reflui urbani di Molin del Piano era stato autorizzato con l'Atto Unico SUAP n. 47/2004 emesso in data 15.11.2004, ma consegnato a gestore Parte_1 dell'impianto, brevi manu in data 23.11.2004 mentre l'istanza di rinnovo del suddetto atto autorizzativo veniva spedita da al competente SUAP, in data 16.11.2017 (vedi doc.ti 6 e 7 ricorrenti). Parte_1
Adesso l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con Atto n. 47/04 del
15.11.2004 prevedeva espressamente di autorizzare a scaricare nel Torrente Sieci i reflui Parte_1 provenienti dall'impianto di depurazione sito in loc. Molino del Piano “per la durata di anni quattro”.
La previsione è coerente con l'art. 124, punto 2, del D. Lgs 152/06 il quale dispone che
"L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico", laddove il verbo
“rilasciare” equivale a concedere, e coincide con l'azione di pronunciare una autorizzazione o un permesso.
Irrilevante appare quindi la data in cui la determinazione sia stata inviata al destinatario o da questi recepita.
In altri termini l'autorizzazione rilasciata in forza dell'Autorizzazione Unica SUAP n. 47 del
15/11/2004, di cui parte integrante e sostanziale era l'Atto Dirigenziale n. 3474 del 05/11/2004 della
Provincia di Firenze deve intendersi rilasciata nella data dell'atto medesimo, data da cui decorrono gli effetti della stessa e rispetto alla quale va calcolato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinnovo.
Non è possibile valorizzare le prospettazioni dei ricorrenti sul tema della individuazione e determinazione degli atti recettizi per come ampiamente trattato in ricorso ciò in quanto deve ritenersi che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ha natura di atto amministrativo non recettizio e carattere ampliativo della sfera giuridica del destinatario, producendo i propri effetti dalla data di adozione da parte dell'amministrazione competente e non dalla successiva comunicazione al soggetto interessato.
Il termine quadriennale di validità dell'autorizzazione, difatti, decorre dal momento del rilascio dell'atto da parte della pubblica amministrazione, intendendosi per "rilascio" l'emanazione del provvedimento e non la sua notifica all'istante, conformemente al principio generale per cui gli atti amministrativi non hanno carattere recettizio salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura.
Questo Giudice, difatti, non intende discostarsi dall'orientamento della Corte di Appello di Firenze che con sentenza n. 1167/2022, proprio affrontando la questione principale circa la natura non recettizia degli atti amministrativi, ha sottolineato: “…gli atti amministrativi, per regola generale, non sono pagina 5 di 8 "recettizi", salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura.
Il carattere recettizio viene normalmente riconosciuto agli atti che, per il raggiungimento del fine essenziale che perseguono, richiedono la collaborazione dei destinatari e presuppongono che siano loro portati a conoscenza. In queste ipotesi l'atto "deve "essere ricevuto per poter produrre i suoi effetti (C. St. VI sez. n. 558/96; C. St. IV sez. 978/82 e 910/91). Il carattere di "autoritarietà" che accompagna gli atti amministrativi in generale e quelli ablatori in particolare - attributo inteso come possibilità di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti - comporta che il perfezionamento o la legittimità di tali atti non sia condizionata alla collaborazione dei destinatari o alla circostanza che gli stessi ne siano stati edotti” (Cass. civ., sez. I, sentenza
n.1387/1999). Pertanto, devono considerarsi recettizi sia quegli atti che la legge espressamente non consente che operino se prima non sono portati a conoscenza del destinatario sia quelli che non sono effettivamente in grado di perseguire l'interesse cui tendono se non mediante l'attiva collaborazione dei destinatari (per es. ordini, intimazioni, proposte, richieste); in particolare, ad avviso di questa
Corte e soprattutto in seguito all'introduzione dell'art. 21 bis nella legge n. 241/1990, la necessità o meno della comunicazione deve valutarsi secondo un'ottica garantista, ossia a seconda degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dal provvedimento nella sfera giuridica del destinatario. Sulla base di tale criterio, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue non può considerarsi come atto sfavorevole, anzi deve evidenziarsi la sua natura ampliativa che, al di là della presenza delle prescrizioni nella gestione dell'impianto prevale nei suoi effetti favorevoli nei confronti del gestore, stante la sua natura autorizzatoria. Infine, preme evidenziare che la stessa terminologia utilizzata nella norma protende per questa interpretazione: il termine “rilascio” utilizzato dal legislatore nell'art.
124/8 D.lgs. n. 152/2006 non può che individuare il momento di emissione dell'atto da parte della
P.A., anziché la notifica all'istante come sostiene parte appellante (“…8. … l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata…”).”- (Corte d'Appello Firenze n. 1167 del 7/06/2022; di recente lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Firenze sent. n. 1736/25 e n. 1737/2025).
Il detto motivo di opposizione, in conclusione deve essere disatteso.
Mancata applicazione dell'art. 4, comma 1 della legge 689/81
I ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 4 della L. 689/1981, rubricato "Cause di esclusione della responsabilità" il quale prevede al comma 1 "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in pagina 6 di 8 stato di necessità o di legittima difesa." in quanto lo stabilimento di depurazione delle acque reflue fognarie di cui si discute, senza l'autorizzazione valida allo scarico, avrebbe dovuto cessare la sua attività alla scadenza della precedente autorizzazione, con grave danno ambientale.
Oltre all'ulteriore profilo che, in un breve arco temporale, oltre alle Ordinanze-ingiunzione Ordinanze
n. 17A e 18A del 2024, qui opposte, sarebbero state elevate – a carico degli odierni ricorrenti – ulteriori ordinanze a carico del Gestore in quanto la cessazione dell'attività di depurazione e l'attivazione di uno scarico di acqua non trattata avrebbero comportato un carico inquinante enormemente maggiore a discapito dell'ambiente e del corpo idrico ricevente.
A parere dello scrivente Giudice anche tale rilievo è inconferente.
Il necessario funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie non può di per sé essere dirimente per escludere la punibilità della condotta posta in essere dal Gestore;
ed infatti, nessun affidamento incolpevole sarebbe potuto derivare in capo ai ricorrenti in presenza di una norma specifica - l'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 - che prevede espressamente una durata di quattro anni dell'autorizzazione, evidenziata chiaramente nel testo della stessa, e gli effetti del mancato rispetto del termine di un anno prima della scadenza per la richiesta di rinnovo senza eccezione alcuna anche laddove il servizio esercitato sia un servizio pubblico.
Assume rilievo la circostanza, peraltro non smentita dalla difesa dei ricorrenti, che il Gestore non abbia provveduto (dal novembre 2007 all'adozione del provvedimento oggi impugnato) ad inoltrare solleciti all'amministrazione competente per il rilascio della nuova autorizzazione né a richiedere all'autorità competente un provvedimento straordinario per consentire in via provvisoria l'esercizio dell'attività di depurazione a tutela dell'invocato prevalente interesse pubblico.
Ciò avrebbe sicuramente consentito al gestore di proseguire legittimamente nell'attività di depurazione, nelle more del procedimento di rinnovo o del nuovo titolo, senza oggi trincerarsi dietro il prevalente interesse pubblico per giustificare il suo ritardo prima e la sua inerzia poi.
Per tali motivi deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite
E' noto allo scrivente Giudice ed alle parti processuali che la questione di diritto posta alla base dei provvedimenti sanzionatori è stata sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Legittimità che, al momento, non si è ancora espressa. Inoltre, il Tribunale di Firenze con sent. n.ro 1595/2025 (dott.ssa
Zanda) si è discostata dal costante orientamento del medesimo Tribunale e della stessa Corte di
Appello di Firenze.
Ciò rappresenta un giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione de quibus.
- Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2492/2024
Oggi 17 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. FONTANA SARAH oggi sostituito dall' avv. Costanza Quaia la Parte_1 quale si riporta alle note conclusionali già depositate evidenziando che ad oggi la Cssazione non si è ancora espressa sulla materia.
Per l'avv. BINI ALESSANDRO oggi sostituito dalle dott.ssa Giannuzzi e Controparte_1 Dott.ssa Giulia Cara le quali si riportano alla comparsa di costituzione ed alle memorie depositate.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa , la dott.ssa Persona_1 [...]
, il dott. eil dott. . Per_2 Persona_3 Persona_4
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00 in assenza concordata con le parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 2492 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fontana Sarah
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini
- resistente -
Oggetto: opposizione alle Ordinanze-Ingiunzione n. 17/A E 18/A del 2024
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
pagina 2 di 8 I ricorrenti hanno impugnato le Ordinanze Ingiunzioni n. 17/A del 30/01/2024 della Regione Toscana-
Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot. 0060175 del 30.01.2024) e n. 18/A del 30/01/2024 della Regione Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot.
0061260 del 30.01.2024) con le quali sono stati sanzionati, nella qualità di soggetti trasgressori ed obbligati in solido, per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 133, comma 2, del medesimo decreto.
Nel merito hanno assunto che la , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la Controparte_2 gestione del servizio idrico integrato (definito dalla Legge 36/94 quale “insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”) – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio VA (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze.
Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce Parte_1 anche l'impianto di depurazione reflui di Molin del Piano sito nel Comune di Pontassieve, Loc. Molin del piano, autorizzato a scaricare nel torrente Sieci – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con
Atto n. 47/04 del 15.11.2004.
Nella data del 19 novembre 2018, Tecnici ARPAT svolgevano – presso l'IDL di Molin del Piano in gestione a – puntuali attività di controllo programmato, durante le quali veniva accertato Parte_1 che ha fatto richiesta di rinnovo di autorizzazione al SUAP di Pontassieve in data Parte_1
20.11.2007 e pertanto non in maniera tempestiva secondo quanto richiesto dall'art. 124, c. 8 (un anno prima della scadenza) in quanto l'autorizzazione SUAP è datata 15.11.2004. Il procedimento amministrativo per il rinnovo dell'autorizzazione non è ancora concluso e pertanto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non è al momento concesso.”.
Tale circostanza determinava gli ad elevare il verbale n. 8/2019 stante la violazione Parte_3 dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto in quanto che “l'impianto di depurazione è privo della prescritta autorizzazione in quanto non applicabile la proroga descritta dall'art. 124, c. 8”.
Inoltre, in data 13 febbraio 2019, gli Ispettori svolgevano un nuovo sopralluogo presso il Pt_3 medesimo impianto di Molin del Piano ove ravvisavano le medesime condizioni autorizzative e, con le stesse motivazioni, elevavano il verbale n. 9/2019.
In diritto
pagina 3 di 8 Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti vengono ad esaminarsi i motivi di doglianza esposti dalla difesa dei ricorrenti.
Erronea interpretazione e Violazione degli art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06 e art. 21-bis della legge 241/90
I ricorrenti assumono che le sanzioni elevate dalla sono illegittime, poiché nessuna Controparte_1 violazione è stata da loro commessa essendo stato rispettato, all'epoca dei fatti, il termine di cui all'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06.
Nel caso in esame la normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, intitolato
“Testo unico sulle acque” recante “Norme in materia ambientale”.
In tale materia, il legislatore ha previsto un controllo di carattere generale e preventivo su qualsiasi scarico, specificando - ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 - che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” (tale norma sostituisce l'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 152/1999 ai sensi del quale “L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. [...]”)..
In particolare, il legislatore richiede un'autorizzazione specifica, la quale deve contenere le prescrizioni tecniche idonee a prevenire l'inquinamento idrico ed indicare lo scarico a cui fa riferimento;
detta autorizzazione deve essere espressa - non essendo, infatti, ammissibili forme di autorizzazione tacita basate sul c.d. “silenzio - assenso” (in tal senso vedi Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025).
A ciò si aggiunga che l'autorizzazione definitiva, comunque, ha una validità di soli quattro anni decorrenti dal momento del rilascio e che “Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata” (cfr. D. Lgs 152/2006, articolo 124, comma
8).
Altresì, la disciplina prevede espressamente che l'autorità competente possa richiedere, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ulteriori prescrizioni tecniche rispetto alle normali prescrizioni di legge, idonee a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di cui al D.l.vo 152/06, Parte III (comma 10). Queste ulteriori prescrizioni sono previste al fine di adattare la singola autorizzazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente.
pagina 4 di 8 Esaminata così la normativa generale applicabile agli scarichi e venendo alla fattispecie in parola, lo scarico dell'impianto di depurazione dei reflui urbani di Molin del Piano era stato autorizzato con l'Atto Unico SUAP n. 47/2004 emesso in data 15.11.2004, ma consegnato a gestore Parte_1 dell'impianto, brevi manu in data 23.11.2004 mentre l'istanza di rinnovo del suddetto atto autorizzativo veniva spedita da al competente SUAP, in data 16.11.2017 (vedi doc.ti 6 e 7 ricorrenti). Parte_1
Adesso l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con Atto n. 47/04 del
15.11.2004 prevedeva espressamente di autorizzare a scaricare nel Torrente Sieci i reflui Parte_1 provenienti dall'impianto di depurazione sito in loc. Molino del Piano “per la durata di anni quattro”.
La previsione è coerente con l'art. 124, punto 2, del D. Lgs 152/06 il quale dispone che
"L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico", laddove il verbo
“rilasciare” equivale a concedere, e coincide con l'azione di pronunciare una autorizzazione o un permesso.
Irrilevante appare quindi la data in cui la determinazione sia stata inviata al destinatario o da questi recepita.
In altri termini l'autorizzazione rilasciata in forza dell'Autorizzazione Unica SUAP n. 47 del
15/11/2004, di cui parte integrante e sostanziale era l'Atto Dirigenziale n. 3474 del 05/11/2004 della
Provincia di Firenze deve intendersi rilasciata nella data dell'atto medesimo, data da cui decorrono gli effetti della stessa e rispetto alla quale va calcolato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinnovo.
Non è possibile valorizzare le prospettazioni dei ricorrenti sul tema della individuazione e determinazione degli atti recettizi per come ampiamente trattato in ricorso ciò in quanto deve ritenersi che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ha natura di atto amministrativo non recettizio e carattere ampliativo della sfera giuridica del destinatario, producendo i propri effetti dalla data di adozione da parte dell'amministrazione competente e non dalla successiva comunicazione al soggetto interessato.
Il termine quadriennale di validità dell'autorizzazione, difatti, decorre dal momento del rilascio dell'atto da parte della pubblica amministrazione, intendendosi per "rilascio" l'emanazione del provvedimento e non la sua notifica all'istante, conformemente al principio generale per cui gli atti amministrativi non hanno carattere recettizio salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura.
Questo Giudice, difatti, non intende discostarsi dall'orientamento della Corte di Appello di Firenze che con sentenza n. 1167/2022, proprio affrontando la questione principale circa la natura non recettizia degli atti amministrativi, ha sottolineato: “…gli atti amministrativi, per regola generale, non sono pagina 5 di 8 "recettizi", salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura.
Il carattere recettizio viene normalmente riconosciuto agli atti che, per il raggiungimento del fine essenziale che perseguono, richiedono la collaborazione dei destinatari e presuppongono che siano loro portati a conoscenza. In queste ipotesi l'atto "deve "essere ricevuto per poter produrre i suoi effetti (C. St. VI sez. n. 558/96; C. St. IV sez. 978/82 e 910/91). Il carattere di "autoritarietà" che accompagna gli atti amministrativi in generale e quelli ablatori in particolare - attributo inteso come possibilità di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti - comporta che il perfezionamento o la legittimità di tali atti non sia condizionata alla collaborazione dei destinatari o alla circostanza che gli stessi ne siano stati edotti” (Cass. civ., sez. I, sentenza
n.1387/1999). Pertanto, devono considerarsi recettizi sia quegli atti che la legge espressamente non consente che operino se prima non sono portati a conoscenza del destinatario sia quelli che non sono effettivamente in grado di perseguire l'interesse cui tendono se non mediante l'attiva collaborazione dei destinatari (per es. ordini, intimazioni, proposte, richieste); in particolare, ad avviso di questa
Corte e soprattutto in seguito all'introduzione dell'art. 21 bis nella legge n. 241/1990, la necessità o meno della comunicazione deve valutarsi secondo un'ottica garantista, ossia a seconda degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dal provvedimento nella sfera giuridica del destinatario. Sulla base di tale criterio, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue non può considerarsi come atto sfavorevole, anzi deve evidenziarsi la sua natura ampliativa che, al di là della presenza delle prescrizioni nella gestione dell'impianto prevale nei suoi effetti favorevoli nei confronti del gestore, stante la sua natura autorizzatoria. Infine, preme evidenziare che la stessa terminologia utilizzata nella norma protende per questa interpretazione: il termine “rilascio” utilizzato dal legislatore nell'art.
124/8 D.lgs. n. 152/2006 non può che individuare il momento di emissione dell'atto da parte della
P.A., anziché la notifica all'istante come sostiene parte appellante (“…8. … l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata…”).”- (Corte d'Appello Firenze n. 1167 del 7/06/2022; di recente lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Firenze sent. n. 1736/25 e n. 1737/2025).
Il detto motivo di opposizione, in conclusione deve essere disatteso.
Mancata applicazione dell'art. 4, comma 1 della legge 689/81
I ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 4 della L. 689/1981, rubricato "Cause di esclusione della responsabilità" il quale prevede al comma 1 "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in pagina 6 di 8 stato di necessità o di legittima difesa." in quanto lo stabilimento di depurazione delle acque reflue fognarie di cui si discute, senza l'autorizzazione valida allo scarico, avrebbe dovuto cessare la sua attività alla scadenza della precedente autorizzazione, con grave danno ambientale.
Oltre all'ulteriore profilo che, in un breve arco temporale, oltre alle Ordinanze-ingiunzione Ordinanze
n. 17A e 18A del 2024, qui opposte, sarebbero state elevate – a carico degli odierni ricorrenti – ulteriori ordinanze a carico del Gestore in quanto la cessazione dell'attività di depurazione e l'attivazione di uno scarico di acqua non trattata avrebbero comportato un carico inquinante enormemente maggiore a discapito dell'ambiente e del corpo idrico ricevente.
A parere dello scrivente Giudice anche tale rilievo è inconferente.
Il necessario funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie non può di per sé essere dirimente per escludere la punibilità della condotta posta in essere dal Gestore;
ed infatti, nessun affidamento incolpevole sarebbe potuto derivare in capo ai ricorrenti in presenza di una norma specifica - l'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 - che prevede espressamente una durata di quattro anni dell'autorizzazione, evidenziata chiaramente nel testo della stessa, e gli effetti del mancato rispetto del termine di un anno prima della scadenza per la richiesta di rinnovo senza eccezione alcuna anche laddove il servizio esercitato sia un servizio pubblico.
Assume rilievo la circostanza, peraltro non smentita dalla difesa dei ricorrenti, che il Gestore non abbia provveduto (dal novembre 2007 all'adozione del provvedimento oggi impugnato) ad inoltrare solleciti all'amministrazione competente per il rilascio della nuova autorizzazione né a richiedere all'autorità competente un provvedimento straordinario per consentire in via provvisoria l'esercizio dell'attività di depurazione a tutela dell'invocato prevalente interesse pubblico.
Ciò avrebbe sicuramente consentito al gestore di proseguire legittimamente nell'attività di depurazione, nelle more del procedimento di rinnovo o del nuovo titolo, senza oggi trincerarsi dietro il prevalente interesse pubblico per giustificare il suo ritardo prima e la sua inerzia poi.
Per tali motivi deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite
E' noto allo scrivente Giudice ed alle parti processuali che la questione di diritto posta alla base dei provvedimenti sanzionatori è stata sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Legittimità che, al momento, non si è ancora espressa. Inoltre, il Tribunale di Firenze con sent. n.ro 1595/2025 (dott.ssa
Zanda) si è discostata dal costante orientamento del medesimo Tribunale e della stessa Corte di
Appello di Firenze.
Ciò rappresenta un giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione de quibus.
- Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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