Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 no- vembre 2024, iscritta al n. 3007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] nel Cimino (VT), l'11 gennaio 1983, c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 28 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato fuori dal Persona_1
matrimonio a Viterbo il 28 agosto 2016.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“a sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni natu- rali e aspirazioni;
b rimarrà collocato presso la madre e continuerà a vivere con quest'ultima Per_1
presso l'immobile sito a PI (VT) in Via Viterbo n. 148, già in precedenza adibito a casa familiare;
c) il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 13.30 (prelevandolo all'uscita dalla scuola) fino alle ore 21.00 tutti i martedì, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 13.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica e, il fine settimana succes- sivo, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 9.00 del sabato;
d) la madre continuerà a versare mensilmente la rata di € 170,00 circa per il mutuo della casa sita a PI (VT) in Via Viterbo n. 148, a lei intestata, fino alla sua estinzione;
e) trascorrerà i periodi di vacanza ed i giorni delle annuali ricorrenze nei Per_1
modi che seguono: trascorrerà le vacanze natalizie con uno dei genitori, alternando negli anni il periodo decorrente dal 24 dicembre al 31 dicembre con quello decor- rente dal 1° gennaio al 6 gennaio;
trascorrerà la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con uno dei genitori, alternandoli negli anni;
f) la madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico utilizzandolo esclusi- vamente per il figlio;
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g) il padre si impegna a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 200,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
h) le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive saranno affrontate dai ge- nitori nella misura del 50% ciascuno;
i) i ricorrenti consentono reciprocamente al rilascio del passaporto, dando atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver nient'altro a preten- dere ciascuno nei confronti dell'altro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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