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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 8419/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 19/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.U.I. rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RAFFAELLA SOAVE, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “si insiste e si chiede a questo Ill.mo Tribunale di voler accogliere le conclusioni come formulate in atto introduttivo ed in particolare: accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008 e 19 c. 1 e 1.1 TUI e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; conclusioni di parte resistente: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, in data 01/08/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto il giorno 15/09/2022. Con provvedimento recante prot. nr. 757/2024, reso in data 05/04/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/04/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 29/02/2024, prot. nr. 0040241, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 13/05/2024 e depositato il giorno 14/05/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 8 e 9 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 06/06/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Con decreto collegiale depositato in data 31/10/2024, è stata accolta l'istanza proposta in data 03/10/2024, mandando alla Questura per il ripristino della condizione/situazione giuridica del ricorrente antecedente all'adozione del provvedimento di diniego impugnato. In data 12/11/2024, la p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 18/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 19/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
- 2 - ****
1. La Questura di , premesso che il richiedente risultava irregolarmente presente sul CP_1 territorio nazionale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino/Sezione di Novara, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto di esprimere parere negativo in quanto “nonostante la lunga permanenza sul territorio (dal 2015), l'istante non ha presentato documentazione utile a dimostrare un effettivo radicamento in Italia, in quanto ha prodotto unicamente un certificato di matrimonio e una dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione della moglie. Manca documentazione idonea a comprovare durata e stabilità della relazione e della convivenza con la moglie, nonché la situazione abitativa e reddituale della stessa”. La difesa ha censurato il provvedimento impugnato, deducendo testualmente: “il Ricorrente è presente in Italia dal 2015; all'ingresso in Italia ha tentato di sanare la propria posizione dapprima ritenendo di poter rientrare nella normativa inerente il decreto flussi 2015 (doc. 2) e, in seguito, formulando domanda di emersione da lavoro irregolare per l'anno 2020 (all. 3); in riferimento alla domanda di flussi egli ne era escluso, non essendo prevista alcuna quota di lavoratori provenienti dal Brasile, mentre, per la domanda di sanatoria, il reddito del datore di lavoro non risultava capiente, ovvero 19.500 euro anziché euro 20.000, come richiesto dalla normativa;
la procedura di emersione veniva integrata con trasmissione della documentazione a prova del fatto che il reddito del datore di lavoro, sia per l'anno precedente che per quello successivo al 2019, era di certa stabilità (all. 3). Ciononostante, la domanda veniva respinta. Il ricorrente durante il percorso in cui tentava di regolarizzarsi, peraltro con pieno rispetto della normativa italiana, incontrava la sig.ra , con la quale iniziava una relazione, poi una stabile Parte_2 convivenza e con la quale, nell'anno 2022 contraeva matrimonio (all. 4 5 6 da cui si evince inserimento stabile unità signora ). La moglie del ricorrente è madre di (all. 7) suo unico figlio, nato da Pt_1 Per_1 una relazione precedente e del quale la medesima ha l'affidamento esclusivo rafforzato ... Il sig. si Pt_1 occupa di ed è punto di riferimento fondamentale per il Minore e per la moglie, la quale, titolare di Per_1 ditta specializzata in capo edile, necessita anche sotto tale profilo dell'ausilio del coniuge” (pagg. 2 e 3 del ricorso). Costituitasi in giudizio, la p.a. ha replicato: “il ricorso sostiene che il ricorrente sarebbe integrato in Italia per avervi fatto ingresso molti anni addietro, per avere legami famigliari costituiti dalla moglie e dal figlio di quest'ultima e che la non avrebbe tenuto conto della documentazione inviatale. Per CP_2 quanto di competenza … si rappresenta che il ricorrente non allegava alcunché da cui poter desumere ciò che ha indicato nel ricorso se non una dichiarazione sullo stato famigliare. D'altro canto dall'esame dell'estratto conto previdenziale emerge come dal suo ingresso in Italia, a suo dire avvenuto nel 2015, abbia lavorato percependo redditi ben al di sotto dell'assegno sociale, importo che stabilisce la soglia minima di sussistenza. Sulla base di questo quadro è evidente che la Commissione territoriale non poteva che esprimere parere sfavorevole, non essendo sufficiente essere sul territorio da anni, usufruendo di servizi assistenziali senza una contropartita in termini economici e produttivi” (v. relazione datata 11/11/2024 predisposta dall'Ufficio Immigrazione-Sezione II Affari legali e contenzioso presso la Questura di prodotto, sub lett. A, unitamente alla comparsa di costituzione). CP_1
- 3 - In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha ottenuto l'appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 15/09/2022 (v., sul punto, l'espressa indicazione temporale contenuta nel provvedimento impugnato, che consente di escludere che al caso di specie vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
- 4 - “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
- 5 - Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Questi ha raggiunto, infatti, un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli, invero, ha prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia: dalla lettura del documento depositato come allegato n. 3, si desume, invero, che la procedura di emersione non ha avuto buon fine non già in considerazione del fatto che alcuna attività lavorativa è stata compiuta, ma perché i redditi verificati in relazione al 2018 ed al 2019 sono risultati al di sotto della soglia. Dall'esame dell'estratto conto previdenziale integrato depositato dalla p.a. unitamente alla sua comparsa di costituzione, emerge che, ancorché non in via continuativa e pur percependo redditi bassi, ha lavorato nel Parte_1
2020, 2021 e 2022 (v. anche documentazione depositata dalla difesa in data 13/11/2024). Si evidenzia, sul punto, che la p.a. non ha né eccepito né documentato che l'attività lavorativa, pur se svolta in maniera frammentata e per brevi periodi, non sia mai stata posta effettivamente in essere. Con la documentazione depositata in data 03/06/2025, il ricorrente ha dimostrato, invece, di disporre di una rete familiare (fratello) in grado di procurargli occasioni di lavoro. Dalla documentazione depositata unitamente al ricorso e da quella depositata in data 13/11/2024, si desume, invece, che la moglie dell'odierno ricorrente è madre di minore nato in Italia, a [...] affidato in via esclusiva. La suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU (v., per i principi generali, Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506; cfr. anche Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 41783/2021, data pubblicazione 28/12/2021). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica che sta faticosamente tentando di raggiungere. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
- 6 - 4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il Parte_1
16/12/1982 in Brasile, C.U.I. volta al riconoscimento della c.d. protezione C.F._1 speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 23/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 19/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.U.I. rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RAFFAELLA SOAVE, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “si insiste e si chiede a questo Ill.mo Tribunale di voler accogliere le conclusioni come formulate in atto introduttivo ed in particolare: accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008 e 19 c. 1 e 1.1 TUI e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”; conclusioni di parte resistente: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, in data 01/08/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto il giorno 15/09/2022. Con provvedimento recante prot. nr. 757/2024, reso in data 05/04/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 17/04/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 29/02/2024, prot. nr. 0040241, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 13/05/2024 e depositato il giorno 14/05/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 8 e 9 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 06/06/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Con decreto collegiale depositato in data 31/10/2024, è stata accolta l'istanza proposta in data 03/10/2024, mandando alla Questura per il ripristino della condizione/situazione giuridica del ricorrente antecedente all'adozione del provvedimento di diniego impugnato. In data 12/11/2024, la p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 18/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 19/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di , premesso che il richiedente risultava irregolarmente presente sul CP_1 territorio nazionale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino/Sezione di Novara, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto di esprimere parere negativo in quanto “nonostante la lunga permanenza sul territorio (dal 2015), l'istante non ha presentato documentazione utile a dimostrare un effettivo radicamento in Italia, in quanto ha prodotto unicamente un certificato di matrimonio e una dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione della moglie. Manca documentazione idonea a comprovare durata e stabilità della relazione e della convivenza con la moglie, nonché la situazione abitativa e reddituale della stessa”. La difesa ha censurato il provvedimento impugnato, deducendo testualmente: “il Ricorrente è presente in Italia dal 2015; all'ingresso in Italia ha tentato di sanare la propria posizione dapprima ritenendo di poter rientrare nella normativa inerente il decreto flussi 2015 (doc. 2) e, in seguito, formulando domanda di emersione da lavoro irregolare per l'anno 2020 (all. 3); in riferimento alla domanda di flussi egli ne era escluso, non essendo prevista alcuna quota di lavoratori provenienti dal Brasile, mentre, per la domanda di sanatoria, il reddito del datore di lavoro non risultava capiente, ovvero 19.500 euro anziché euro 20.000, come richiesto dalla normativa;
la procedura di emersione veniva integrata con trasmissione della documentazione a prova del fatto che il reddito del datore di lavoro, sia per l'anno precedente che per quello successivo al 2019, era di certa stabilità (all. 3). Ciononostante, la domanda veniva respinta. Il ricorrente durante il percorso in cui tentava di regolarizzarsi, peraltro con pieno rispetto della normativa italiana, incontrava la sig.ra , con la quale iniziava una relazione, poi una stabile Parte_2 convivenza e con la quale, nell'anno 2022 contraeva matrimonio (all. 4 5 6 da cui si evince inserimento stabile unità signora ). La moglie del ricorrente è madre di (all. 7) suo unico figlio, nato da Pt_1 Per_1 una relazione precedente e del quale la medesima ha l'affidamento esclusivo rafforzato ... Il sig. si Pt_1 occupa di ed è punto di riferimento fondamentale per il Minore e per la moglie, la quale, titolare di Per_1 ditta specializzata in capo edile, necessita anche sotto tale profilo dell'ausilio del coniuge” (pagg. 2 e 3 del ricorso). Costituitasi in giudizio, la p.a. ha replicato: “il ricorso sostiene che il ricorrente sarebbe integrato in Italia per avervi fatto ingresso molti anni addietro, per avere legami famigliari costituiti dalla moglie e dal figlio di quest'ultima e che la non avrebbe tenuto conto della documentazione inviatale. Per CP_2 quanto di competenza … si rappresenta che il ricorrente non allegava alcunché da cui poter desumere ciò che ha indicato nel ricorso se non una dichiarazione sullo stato famigliare. D'altro canto dall'esame dell'estratto conto previdenziale emerge come dal suo ingresso in Italia, a suo dire avvenuto nel 2015, abbia lavorato percependo redditi ben al di sotto dell'assegno sociale, importo che stabilisce la soglia minima di sussistenza. Sulla base di questo quadro è evidente che la Commissione territoriale non poteva che esprimere parere sfavorevole, non essendo sufficiente essere sul territorio da anni, usufruendo di servizi assistenziali senza una contropartita in termini economici e produttivi” (v. relazione datata 11/11/2024 predisposta dall'Ufficio Immigrazione-Sezione II Affari legali e contenzioso presso la Questura di prodotto, sub lett. A, unitamente alla comparsa di costituzione). CP_1
- 3 - In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha ottenuto l'appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 15/09/2022 (v., sul punto, l'espressa indicazione temporale contenuta nel provvedimento impugnato, che consente di escludere che al caso di specie vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
- 4 - “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
- 5 - Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Questi ha raggiunto, infatti, un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli, invero, ha prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia: dalla lettura del documento depositato come allegato n. 3, si desume, invero, che la procedura di emersione non ha avuto buon fine non già in considerazione del fatto che alcuna attività lavorativa è stata compiuta, ma perché i redditi verificati in relazione al 2018 ed al 2019 sono risultati al di sotto della soglia. Dall'esame dell'estratto conto previdenziale integrato depositato dalla p.a. unitamente alla sua comparsa di costituzione, emerge che, ancorché non in via continuativa e pur percependo redditi bassi, ha lavorato nel Parte_1
2020, 2021 e 2022 (v. anche documentazione depositata dalla difesa in data 13/11/2024). Si evidenzia, sul punto, che la p.a. non ha né eccepito né documentato che l'attività lavorativa, pur se svolta in maniera frammentata e per brevi periodi, non sia mai stata posta effettivamente in essere. Con la documentazione depositata in data 03/06/2025, il ricorrente ha dimostrato, invece, di disporre di una rete familiare (fratello) in grado di procurargli occasioni di lavoro. Dalla documentazione depositata unitamente al ricorso e da quella depositata in data 13/11/2024, si desume, invece, che la moglie dell'odierno ricorrente è madre di minore nato in Italia, a [...] affidato in via esclusiva. La suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza, nel caso di specie, di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla vita privata del ricorrente, garantita dall'art. 8 CEDU (v., per i principi generali, Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506; cfr. anche Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 41783/2021, data pubblicazione 28/12/2021). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica che sta faticosamente tentando di raggiungere. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
- 6 - 4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il Parte_1
16/12/1982 in Brasile, C.U.I. volta al riconoscimento della c.d. protezione C.F._1 speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 23/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
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