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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1120/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1120 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2061/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, allegata al verbale di udienza del 24.07.2023 TRA C.F. e P.IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede legale in Cologno Monzese (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_2
Capua Vetere (CE) alla Via G. Cappabianca, 14, presso lo studio dell'AVV.
VINCENZO DI TELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in San Severo (FG) alla Piazza Allegato, 18, presso lo studio del pagina 1 di 8 difensore AVV. ELENA ALBANESE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATO Nonché CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATA NON COSTITUITA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello del 15 dicembre 2023, ritualmente notificato a e , la ha interposto gravame Parte_3 CP_3 Parte_1 avverso la sentenza n. 2061/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, allegata al verbale di udienza del 24 luglio 2023, con la quale il Giudice di prime cure ha dichiarato – nell'ambito del giudizio di I grado incardinato da Parte_3
– la responsabilità della convenuta nella causazione
[...] CP_3 del sinistro avvenuto il 24 maggio 2015 e, per l'effetto, l'ha condannata in solido con la società (ora , al pagamento Controparte_4 Parte_1
“a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 203.617,00, inclusi € 692,00 per rimborso spese sanitarie a detrarsi € 258,00 per franchigia ex polizza RCA, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (24.5.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo”, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.838,00 e delle spese di CTU. In particolare, il Tribunale di Foggia ha accolto la pretesa risarcitoria spiegata da
, il quale ha dedotto che in data 25 maggio 2015 alle Parte_3 ore 12:00 mentre percorreva, alla guida di una bicicletta, Viale Carducci in direzione centro, in Cesenatico, giunto nei pressi dell'hotel San Pietro veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo tg BJ621CH, di proprietà del medesimo e condotta dalla coniuge e cadendo si provocava lesioni. CP_3
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, che la società assicuratrice non avesse fornito alcuna prova per contestare la domanda attorea, limitandosi ad pagina 2 di 8 argomentazioni sull'an, risultate prive di valenza all'esito della prova orale esperita nel corso del giudizio;
inoltre, ha dichiarato l'infondatezza delle eccezioni di inoperatività della polizza e di nullità dell'atto di citazione in riferimento alla genericità e lacunosità della esposizione dei fatti. 2. Con il primo motivo di gravame la compagnia assicuratrice impugna la predetta sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non ci sia alcuna prova “per ostare la domanda attorea”. Al contrario, l'Assicurazione sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze fattuali e istruttorie, dalle quali emergerebbe la non veridicità del fatto storico dedotto in giudizio. Sostiene in particolare, che vi sia prova che: 1) l'unico testimone del presunto sinistro ( ), contattato Testimone_1 dai fiduciari della (prima , ha riferito Parte_1 Controparte_1 che si trovava a 20-30 m dal danneggiato quando questi veniva attinto dall'auto e cadeva a terra e che l'evento sarebbe occorso il giorno precedente alla gara tenuta nel luogo teatro del sinistro;
2) rispetto a tale evento sportivo nulla è stato riferito dall'attore e dalla coniuge 3) dalla documentazione versata CP_3 in atti è emerso che l'attore in primo grado all'indicata data e ora del sinistro (25 maggio 2015 ore 12) tagliava il traguardo della suddetta gara, in posizione 1857 e che quella mattina la strada era chiusa al traffico in occasione della manifestazione sportiva, pertanto, risulta inverosimile il verificarsi effettivo del sinistro;
4) l'unico testimone sarebbe peraltro inattendibile, in quanto la circostanza addotta di essere a 20-30 metri dal è stata Parte_3 dall'appellante contestata con l'evidenza che tagliava il Testimone_1 traguardo circa un'ora dopo;
5) l'attore, pur lamentando di aver riportato lesioni, si è recato al Pronto Soccorso solo in data successiva al sinistro, adducendo l'assenza di ambulanze 118 e/o di Autorità, argomentazione sconfessata dagli articoli sulla manifestazione sportiva che riferiscono della presenza di 13 ambulanze, 13 moto scooter sanitari e 1 punto di primo intervento. Con il secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale assunta all'udienza del 14 ottobre 2017 ha confermato il sinistro patito dall'attore. Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che le dichiarazioni rese pagina 3 di 8 dal teste sono inattendibili in quanto incongruenti con gli atti investigativi e con le risultanze fattuali e documentali acquisite nel corso del giudizio. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disatteso la prima CTU medico-legale espletata. Secondo la il Tribunale: 1) non avrebbe, a Parte_1 riguardo, fornito alcuna motivazione o indicato con precisione i criteri di valutazione degli elementi probatori;
2) non avrebbe consentito a esso appellante di spiegare opposizione alla disposizione di una seconda CTU, essendosi verificata nelle more l'interruzione del processo per il decesso del suo primo difensore;
3) avrebbe erroneamente condiviso le conclusioni della seconda CTU, espletata dalla Dott.ssa , la quale non ha dato Persona_1 atto nell'elaborato peritale finale delle contestazioni mosse dalla sua difesa sia in ordine al rapporto causale evento-lesioni sia in ordine alla quantificazione delle voci di danno non provate nel loro preciso ammontare, determinate in eccesso e comunque prive di supporto probatorio. Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ammettere l'appello e, accoglierlo: Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché nulla, infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto”; ha chiesto, altresì, di disporre nuova ctu medico-legale in quanto la seconda Ctu sarebbe nulla e senza efficacia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2.1 Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del Parte_3 gravame, delle istanze istruttorie ivi contenute, con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio. 2.2 L'appellata non si è costituita in giudizio, pur ritualmente citata CP_3
2.3 All'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 3. L'appello è, ad avviso della Corte, fondato e deve essere accolto, con le conseguenze di legge in materia di spese, non essendoci prova certa che gli accadimenti si siano svolti nel senso prospettato dall'attore. Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla Assicurazione in primo grado, risulta in primo luogo una difformità tra il racconto fatto dalle parti e dal teste prima della instaurazione del giudizio, in fase di investigazioni difensive Tes_1 effettuate dalla e quello reso in udienza. Controparte_1
Ed invero, in fase di investigazioni difensive, -l'attore, con dichiarazione autografa riferiva testualmente alla compagnia assicurativa : “ Il giorno 24 maggio 2025 verso mezzogiorno a Cesenatico viale Carducci zona hotel San Pietro, ero a bordo della mia bici, viaggiavo in direzione verso il centro. Mia moglie viaggiava a bordo dell'Auto Alfa 166, a me intestata, nella stessa CP_3 direzione di marcia. Mia moglie nella fase di sorpasso che mi effettuava, mi stringeva sul lato destro, ci fu un impatto tra lo sportello e la mia gamba, causandomi la perdita di equilibrio e facendomi cadere a terra, sul lato destro. Subivo subito delle escoriazioni sul lato destro ma solo il giorno seguente mi recavo in Ospedale a San Giovanni Rotondo. Sul posto vi era un altro ciclista che vedendo l'accaduto, mi soccorreva. Il signore si chiama Testimone_1 residente a [...].” - La signora dichiarava: “Convalido la dichiarazione CP_3 fatta da mio marito in quanto è conforme alla mia” Parte_3
- Il teste riferiva che si trovava a circa 20-30 m. dal sig. Tes_1 CP_2
anch'egli in bici, quando vedeva un'autovettura Alfa Romeo 166 di
[...] colore chiaro che affiancava quasi il ciclista, lo stringeva e lo faceva cadere a terra, specificando che la signora che conduceva l'autovettura “stringeva” il ciclista che veniva toccato dallo specchietto laterale destro della portiera e cadeva a terra sull'asfalto. Precisava il che il fatto sarebbe occorso il Tes_1 giorno precedente di una gara che si sarebbe tenuta in loco. Appare dunque quanto mai singolare che: 1) sia il che la Parte_3 CP_3 all'Assicurazione, compulsata dalla richiesta di risarcimento del danno, non abbiano fatto riferimento, neppure in atto di citazione, alla manifestazione sportiva – gara di ciclismo - che si stava svolgendo allorquando, secondo l'attore, si sarebbe verificato il sinistro, circostanza rilevante che avrebbe spiegato non solo la presenza e l'intervento del , unico teste, ma il contesto Tes_1 in cui il sinistro sarebbe accaduto;
2) sia il che la nel Parte_3 CP_3
pagina 5 di 8 descrivere le modalità dell'incidente, affermino che vi fu l' impatto tra lo sportello dell'auto e la gamba del , mentre il riferisce che la Parte_3 Tes_1 perdita di equilibrio fu dovuta allo specchietto laterale destro dell'auto che, toccando il gomito e il braccio dell'attore, lo faceva cadere;
3) che il teste Tes_1 affermi che il l'incidente sarebbe occorso il giorno prima della gara, laddove in udienza in sede di testimonianza affermerà – al contrario -che il sinistro si è verificato il giorno della gara .
Quanto alle investigazioni private effettuate dall'Assicurazione occorre precisare che la Corte di Cassazione afferma che esse rientrano tra le prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Esse possono essere considerate come elemento indiziario da integrare con altre prove acquisite nel processo e possono avere valore probatorio anche in assenza dell'esame testimoniale dell'investigatore che l'ha redatta ( cfr .Cass. ord. n. 4038/2024) L'attore, in sede di interrogatorio formale, afferma che il sinistro si è verificato intorno alle ore 12 e che ha tagliato il traguardo intorno alle ore 11:15. Il teste
, sentito in udienza, conferma che il sinistro si è verificato intorno alle ore Tes_1
12. Senonchè, sebbene quanto affermato dal abbia trovato Parte_3 riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa della Assicurazione, dalla quale risulta che la gara era iniziata alle ore 6:00 e che il Parte_3 effettivamente tagliava il traguardo in posizione 1857 con tempi di percorrenza di 5h 6m 3 s, dunque alle 11:06, il teste risulta aver tagliato il Testimone_1 traguardo alla 4350 posizione con un tempo di 06 ore e 31 minuti e 12 secondi giungendo al traguardo (Colonnina AGIP) oltre una ora dopo l'arrivo del
, per cui non si comprende come il abbia potuto assistere al Parte_3 Tes_1 sinistro e potesse trovarsi sui luoghi nel momento in cui il , Parte_3 uscendo dalla colonnina Agip veniva investito dall'auto condotta dalla moglie. Ma vi sono ulteriori inesattezze e contraddizioni nelle dichiarazioni del teste e del . Il Figna in udienza dichiara che al momento dell'incidente la Parte_3 gara fosse finita, mentre dall'articolo di giornale “ prodotto dalla CP_5
Assicurazione risulta che la gara terminava alle 18:43 con l'arrivo dell'ultimo partecipante, cui sono seguite sul lungomare Carducci due cerimonie. L'appellato ha dichiarato a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta in un primo momento che la zona dell era aperta al traffico, al Parte_4
pagina 6 di 8 capoverso successivo invece che era una “zona riaperta al traffico, poiché immediatamente successiva alla zona cuscinetto (zona ristoro), chiusa solo per le ore deputate alla partenza”. Oltre ad essere contraddittorie le due affermazioni, l'ultima è inverosimile, in quanto la chiusura al traffico delle aree interessate da eventi sportivi avviene per tutta la loro durata. (come affermato anche dall'appellante). Risulta dunque inverosimile che la percorresse quel tratto stradale alle ore CP_3
12 e che la strada fosse aperta al traffico. Pertanto non si comprende come il sinistro si sia verificato alle 12:00 dal momento che strada era chiusa al traffico;
e se è accaduto, il teste non ha potuto assistere in quanto ha terminato la gara alle 12:31. Infine, pur essendoci sul posto 13 ambulanze, 13 moto scooter sanitari e 1 punto di primo intervento, circostanza non contestata e documentata da articoli di giornali, ulteriore singolarità è che il non ha chiesto soccorso, pur Parte_3 avendo battuto violentemente la testa sulla strada ( come afferma il teste ) Tes_1 né ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine certamente presenti sul luogo che avrebbero potuto accertare la verificazione del sinistro, ma si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo solo il pomeriggio del giorno successivo alla caduta! In conclusione, le molteplici incongruenze nel racconto reso sia dall'unico teste sia dall'attore, rendono particolarmente incerta la verificazione del sinistro così come rappresentata dal , sicchè l'appello va accolto con rigetto Parte_3 della domanda risarcitoria.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono porsi a carico del e a favore dell'Assicurazione secondo il criterio della Parte_3 soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 . Nulla per le spese tra il e la , considerata la contumacia di Parte_3 CP_3 quest'ultima. A carico del devono porsi anche le spese di Parte_3 entrambe le CTU medico-legali nella misura già liquidata
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore con Parte_1 atto di citazione del 28 febbraio 2023, ritualmente notificato, nei confronti di e , avverso la sentenza n. 3174/2022 Parte_3 CP_3 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_3
;
[...]
2. condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida:
-per il primo grado in complessivi € 7052,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 6137,00 (di cui € 4997,00 per compensi professionali e € 1140,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3. pone a carico del le spese di entrambe le CTU medico-legali Parte_3 nella misura già liquidata. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2. 07. 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott.ssa Salvatore Grillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1120 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2061/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, allegata al verbale di udienza del 24.07.2023 TRA C.F. e P.IVA: ), già con Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
sede legale in Cologno Monzese (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_2
Capua Vetere (CE) alla Via G. Cappabianca, 14, presso lo studio dell'AVV.
VINCENZO DI TELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in San Severo (FG) alla Piazza Allegato, 18, presso lo studio del pagina 1 di 8 difensore AVV. ELENA ALBANESE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATO Nonché CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATA NON COSTITUITA Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.01.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello del 15 dicembre 2023, ritualmente notificato a e , la ha interposto gravame Parte_3 CP_3 Parte_1 avverso la sentenza n. 2061/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, allegata al verbale di udienza del 24 luglio 2023, con la quale il Giudice di prime cure ha dichiarato – nell'ambito del giudizio di I grado incardinato da Parte_3
– la responsabilità della convenuta nella causazione
[...] CP_3 del sinistro avvenuto il 24 maggio 2015 e, per l'effetto, l'ha condannata in solido con la società (ora , al pagamento Controparte_4 Parte_1
“a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 203.617,00, inclusi € 692,00 per rimborso spese sanitarie a detrarsi € 258,00 per franchigia ex polizza RCA, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (24.5.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo”, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.838,00 e delle spese di CTU. In particolare, il Tribunale di Foggia ha accolto la pretesa risarcitoria spiegata da
, il quale ha dedotto che in data 25 maggio 2015 alle Parte_3 ore 12:00 mentre percorreva, alla guida di una bicicletta, Viale Carducci in direzione centro, in Cesenatico, giunto nei pressi dell'hotel San Pietro veniva urtato dall'autovettura Alfa Romeo tg BJ621CH, di proprietà del medesimo e condotta dalla coniuge e cadendo si provocava lesioni. CP_3
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, che la società assicuratrice non avesse fornito alcuna prova per contestare la domanda attorea, limitandosi ad pagina 2 di 8 argomentazioni sull'an, risultate prive di valenza all'esito della prova orale esperita nel corso del giudizio;
inoltre, ha dichiarato l'infondatezza delle eccezioni di inoperatività della polizza e di nullità dell'atto di citazione in riferimento alla genericità e lacunosità della esposizione dei fatti. 2. Con il primo motivo di gravame la compagnia assicuratrice impugna la predetta sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non ci sia alcuna prova “per ostare la domanda attorea”. Al contrario, l'Assicurazione sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze fattuali e istruttorie, dalle quali emergerebbe la non veridicità del fatto storico dedotto in giudizio. Sostiene in particolare, che vi sia prova che: 1) l'unico testimone del presunto sinistro ( ), contattato Testimone_1 dai fiduciari della (prima , ha riferito Parte_1 Controparte_1 che si trovava a 20-30 m dal danneggiato quando questi veniva attinto dall'auto e cadeva a terra e che l'evento sarebbe occorso il giorno precedente alla gara tenuta nel luogo teatro del sinistro;
2) rispetto a tale evento sportivo nulla è stato riferito dall'attore e dalla coniuge 3) dalla documentazione versata CP_3 in atti è emerso che l'attore in primo grado all'indicata data e ora del sinistro (25 maggio 2015 ore 12) tagliava il traguardo della suddetta gara, in posizione 1857 e che quella mattina la strada era chiusa al traffico in occasione della manifestazione sportiva, pertanto, risulta inverosimile il verificarsi effettivo del sinistro;
4) l'unico testimone sarebbe peraltro inattendibile, in quanto la circostanza addotta di essere a 20-30 metri dal è stata Parte_3 dall'appellante contestata con l'evidenza che tagliava il Testimone_1 traguardo circa un'ora dopo;
5) l'attore, pur lamentando di aver riportato lesioni, si è recato al Pronto Soccorso solo in data successiva al sinistro, adducendo l'assenza di ambulanze 118 e/o di Autorità, argomentazione sconfessata dagli articoli sulla manifestazione sportiva che riferiscono della presenza di 13 ambulanze, 13 moto scooter sanitari e 1 punto di primo intervento. Con il secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale assunta all'udienza del 14 ottobre 2017 ha confermato il sinistro patito dall'attore. Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che le dichiarazioni rese pagina 3 di 8 dal teste sono inattendibili in quanto incongruenti con gli atti investigativi e con le risultanze fattuali e documentali acquisite nel corso del giudizio. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disatteso la prima CTU medico-legale espletata. Secondo la il Tribunale: 1) non avrebbe, a Parte_1 riguardo, fornito alcuna motivazione o indicato con precisione i criteri di valutazione degli elementi probatori;
2) non avrebbe consentito a esso appellante di spiegare opposizione alla disposizione di una seconda CTU, essendosi verificata nelle more l'interruzione del processo per il decesso del suo primo difensore;
3) avrebbe erroneamente condiviso le conclusioni della seconda CTU, espletata dalla Dott.ssa , la quale non ha dato Persona_1 atto nell'elaborato peritale finale delle contestazioni mosse dalla sua difesa sia in ordine al rapporto causale evento-lesioni sia in ordine alla quantificazione delle voci di danno non provate nel loro preciso ammontare, determinate in eccesso e comunque prive di supporto probatorio. Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ammettere l'appello e, accoglierlo: Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché nulla, infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto”; ha chiesto, altresì, di disporre nuova ctu medico-legale in quanto la seconda Ctu sarebbe nulla e senza efficacia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2.1 Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del Parte_3 gravame, delle istanze istruttorie ivi contenute, con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio. 2.2 L'appellata non si è costituita in giudizio, pur ritualmente citata CP_3
2.3 All'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 8 3. L'appello è, ad avviso della Corte, fondato e deve essere accolto, con le conseguenze di legge in materia di spese, non essendoci prova certa che gli accadimenti si siano svolti nel senso prospettato dall'attore. Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla Assicurazione in primo grado, risulta in primo luogo una difformità tra il racconto fatto dalle parti e dal teste prima della instaurazione del giudizio, in fase di investigazioni difensive Tes_1 effettuate dalla e quello reso in udienza. Controparte_1
Ed invero, in fase di investigazioni difensive, -l'attore, con dichiarazione autografa riferiva testualmente alla compagnia assicurativa : “ Il giorno 24 maggio 2025 verso mezzogiorno a Cesenatico viale Carducci zona hotel San Pietro, ero a bordo della mia bici, viaggiavo in direzione verso il centro. Mia moglie viaggiava a bordo dell'Auto Alfa 166, a me intestata, nella stessa CP_3 direzione di marcia. Mia moglie nella fase di sorpasso che mi effettuava, mi stringeva sul lato destro, ci fu un impatto tra lo sportello e la mia gamba, causandomi la perdita di equilibrio e facendomi cadere a terra, sul lato destro. Subivo subito delle escoriazioni sul lato destro ma solo il giorno seguente mi recavo in Ospedale a San Giovanni Rotondo. Sul posto vi era un altro ciclista che vedendo l'accaduto, mi soccorreva. Il signore si chiama Testimone_1 residente a [...].” - La signora dichiarava: “Convalido la dichiarazione CP_3 fatta da mio marito in quanto è conforme alla mia” Parte_3
- Il teste riferiva che si trovava a circa 20-30 m. dal sig. Tes_1 CP_2
anch'egli in bici, quando vedeva un'autovettura Alfa Romeo 166 di
[...] colore chiaro che affiancava quasi il ciclista, lo stringeva e lo faceva cadere a terra, specificando che la signora che conduceva l'autovettura “stringeva” il ciclista che veniva toccato dallo specchietto laterale destro della portiera e cadeva a terra sull'asfalto. Precisava il che il fatto sarebbe occorso il Tes_1 giorno precedente di una gara che si sarebbe tenuta in loco. Appare dunque quanto mai singolare che: 1) sia il che la Parte_3 CP_3 all'Assicurazione, compulsata dalla richiesta di risarcimento del danno, non abbiano fatto riferimento, neppure in atto di citazione, alla manifestazione sportiva – gara di ciclismo - che si stava svolgendo allorquando, secondo l'attore, si sarebbe verificato il sinistro, circostanza rilevante che avrebbe spiegato non solo la presenza e l'intervento del , unico teste, ma il contesto Tes_1 in cui il sinistro sarebbe accaduto;
2) sia il che la nel Parte_3 CP_3
pagina 5 di 8 descrivere le modalità dell'incidente, affermino che vi fu l' impatto tra lo sportello dell'auto e la gamba del , mentre il riferisce che la Parte_3 Tes_1 perdita di equilibrio fu dovuta allo specchietto laterale destro dell'auto che, toccando il gomito e il braccio dell'attore, lo faceva cadere;
3) che il teste Tes_1 affermi che il l'incidente sarebbe occorso il giorno prima della gara, laddove in udienza in sede di testimonianza affermerà – al contrario -che il sinistro si è verificato il giorno della gara .
Quanto alle investigazioni private effettuate dall'Assicurazione occorre precisare che la Corte di Cassazione afferma che esse rientrano tra le prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Esse possono essere considerate come elemento indiziario da integrare con altre prove acquisite nel processo e possono avere valore probatorio anche in assenza dell'esame testimoniale dell'investigatore che l'ha redatta ( cfr .Cass. ord. n. 4038/2024) L'attore, in sede di interrogatorio formale, afferma che il sinistro si è verificato intorno alle ore 12 e che ha tagliato il traguardo intorno alle ore 11:15. Il teste
, sentito in udienza, conferma che il sinistro si è verificato intorno alle ore Tes_1
12. Senonchè, sebbene quanto affermato dal abbia trovato Parte_3 riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa della Assicurazione, dalla quale risulta che la gara era iniziata alle ore 6:00 e che il Parte_3 effettivamente tagliava il traguardo in posizione 1857 con tempi di percorrenza di 5h 6m 3 s, dunque alle 11:06, il teste risulta aver tagliato il Testimone_1 traguardo alla 4350 posizione con un tempo di 06 ore e 31 minuti e 12 secondi giungendo al traguardo (Colonnina AGIP) oltre una ora dopo l'arrivo del
, per cui non si comprende come il abbia potuto assistere al Parte_3 Tes_1 sinistro e potesse trovarsi sui luoghi nel momento in cui il , Parte_3 uscendo dalla colonnina Agip veniva investito dall'auto condotta dalla moglie. Ma vi sono ulteriori inesattezze e contraddizioni nelle dichiarazioni del teste e del . Il Figna in udienza dichiara che al momento dell'incidente la Parte_3 gara fosse finita, mentre dall'articolo di giornale “ prodotto dalla CP_5
Assicurazione risulta che la gara terminava alle 18:43 con l'arrivo dell'ultimo partecipante, cui sono seguite sul lungomare Carducci due cerimonie. L'appellato ha dichiarato a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta in un primo momento che la zona dell era aperta al traffico, al Parte_4
pagina 6 di 8 capoverso successivo invece che era una “zona riaperta al traffico, poiché immediatamente successiva alla zona cuscinetto (zona ristoro), chiusa solo per le ore deputate alla partenza”. Oltre ad essere contraddittorie le due affermazioni, l'ultima è inverosimile, in quanto la chiusura al traffico delle aree interessate da eventi sportivi avviene per tutta la loro durata. (come affermato anche dall'appellante). Risulta dunque inverosimile che la percorresse quel tratto stradale alle ore CP_3
12 e che la strada fosse aperta al traffico. Pertanto non si comprende come il sinistro si sia verificato alle 12:00 dal momento che strada era chiusa al traffico;
e se è accaduto, il teste non ha potuto assistere in quanto ha terminato la gara alle 12:31. Infine, pur essendoci sul posto 13 ambulanze, 13 moto scooter sanitari e 1 punto di primo intervento, circostanza non contestata e documentata da articoli di giornali, ulteriore singolarità è che il non ha chiesto soccorso, pur Parte_3 avendo battuto violentemente la testa sulla strada ( come afferma il teste ) Tes_1 né ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine certamente presenti sul luogo che avrebbero potuto accertare la verificazione del sinistro, ma si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo solo il pomeriggio del giorno successivo alla caduta! In conclusione, le molteplici incongruenze nel racconto reso sia dall'unico teste sia dall'attore, rendono particolarmente incerta la verificazione del sinistro così come rappresentata dal , sicchè l'appello va accolto con rigetto Parte_3 della domanda risarcitoria.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono porsi a carico del e a favore dell'Assicurazione secondo il criterio della Parte_3 soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022 . Nulla per le spese tra il e la , considerata la contumacia di Parte_3 CP_3 quest'ultima. A carico del devono porsi anche le spese di Parte_3 entrambe le CTU medico-legali nella misura già liquidata
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore con Parte_1 atto di citazione del 28 febbraio 2023, ritualmente notificato, nei confronti di e , avverso la sentenza n. 3174/2022 Parte_3 CP_3 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_3
;
[...]
2. condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida:
-per il primo grado in complessivi € 7052,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 6137,00 (di cui € 4997,00 per compensi professionali e € 1140,00 per spese) oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3. pone a carico del le spese di entrambe le CTU medico-legali Parte_3 nella misura già liquidata. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2. 07. 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott.ssa Salvatore Grillo
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