Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 199/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE) alla Via Grillenzoni n. 16
e nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Ferrara (FE), alla Via Pomposa n. 40 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LU Canella del Foro di Ferrara (C.F.
; PEC ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 Email_1
dello stesso sito in Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 35, in forza di procura speciale rilasciata con separato atto a farne parte integrante ed allegata al ricorso congiunto tramite deposito nel fascicolo telematico
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ferrara il
30/08/2003, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale
12/10/2009, minorenni;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo
Tribunale reso in data 07/02/2015; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I Sigg.ri e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica, essendo entrambi Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti;
2. i figli minori LU e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il principio Per_2 dell'affidamento c.d. condiviso, con residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori LU e allorquando lo desideri e lo Per_2
desiderino, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e di svago dei minori, e comunque: ° un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19, allorquando il padre li ricondurrà presso l'abitazione materna;
° nel corso della settimana, nelle giornate del martedì e venerdì delle settimane in cui trascorreranno il fine settimana presso la madre, il padre terrà con sé i minori dall'uscita di scuola fino alla mattina del giorno successivo;
nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana presso il padre, i minori pernotteranno presso quest'ultimo anche il lunedì ed il giovedì; il tutto, fermo restando che i genitori osserveranno la massima flessibilità nella suddetta organizzazione, tenuto conto cioè delle proprie reciproche esigenze lavorative ma, soprattutto, degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori nonché delle loro volontà, anche in considerazione della loro età;
4. durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare reciprocamente, in caso di spostamenti dalla rispettiva residenza, il luogo di villeggiatura;
5. durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, alternativamente, un anno con la madre ed uno con il padre, e lo stesso dicasi per le vacanze di Pasqua, ove i minori trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, alternativamente, un anno con la madre ed uno con il padre;
6. in ragione della collocazione della prole e delle modalità di frequentazione e visita, il padre dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori LU e nonché a quello della figlia Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando l'importo complessivo mensile Per_1 di € 700,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Tale importo verrà corrisposto alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto Pt_3 Pt_1
corrente intestato esclusivamente alla stessa;
7. il Sig. corrisponderà altresì direttamente alla figlia la somma mensile di euro 50,00, Pt_2 Per_1
sì da consentirle di soddisfare alcune piccole esigenze e sostenere alcune spese voluttuarie connesse all'età;
8. i coniugi sosterranno nella uguale misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria connesse con il mantenimento dei figli, facendo riferimento al protocollo del Tribunale di Ferrara.
Ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro mediante bonifico bancario il 50% delle spese che questi abbia anticipato, secondo protocollo, dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta, con scadenza mensile ed entro 2 (due) settimane dalla presentazione della documentazione di riferimento;
9. si precisa che saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno anche le spese necessarie all'eventuale conseguimento della patente di guida da parte di e del patentino per Per_1
ciclomotore da parte di LU e Per_2
10. il Sig. contribuirà nella misura del 30% alle spese per l'acquisto delle scarpe dei figli Pt_2
LU e quando ve ne sia la necessità, trattandosi questa di una spesa piuttosto Per_1 Per_2
ingente e che deve essere sostenuta frequentemente nel corso dell'anno;
11. ciascun genitore si impegna ad agevolare e favorire quanto più possibile i rapporti e le frequentazioni tra i figli minori e l'altro genitore, nonché con le rispettive famiglie di origine;
12. i ricorrenti si danno fin da ora reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per i figli minori;
13. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato personalmente e separatamente ogni altro rapporto sotto il profilo personale ed economico e, pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
14. i coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione;
15. ognuno dei coniugi pagherà direttamente il proprio legale ritenendosi le spese legali stesse completamente compensate.
***
All'udienza in data 19 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, nel 2015, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 30 agosto
2003 fra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Ferrara il 10/12/1971, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 135 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri