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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6330 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 23.09.1961 in TORRE Parte_1
in TRECASE, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliato in POMPEI alla via MAZZINI n.83
[...] presso lo studio dell'avv. Rosa ALFANO che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo telematicamente trasmesso RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VICENZA al Corso SS. FELICE e FORTUNATO n.163, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Antonella TOMASELLO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., il
1 giorno 14.02.2023 il sig. , sulla scorta dell'esito Parte_1 negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti la pensione o l'assegno di cui alla Legge n.118/971.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la negativa presa di posizione dell'ente previdenziale, il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante formalizzava atto di dissenso verso le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 16 ottobre 2023 il sig. introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri Pt_1 essi al requisito sanitario oggetto della preventiva verifica, deducendo la non condivisibilità del responso peritale nonostante fosse risultato parzialmente favorevole.
Si costituiva anche nel presente Giudizio l che CP_1 resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito dei chiarimenti richiesti al C.T.U. già officiato nella pregressa fase procedimentale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4.2.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche della fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo. Il cui incipit necessariamente valorizza il positivo scrutinio inerente la ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
2 handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti la pensione e l'assegno di cui alla Legge n.118/971. Si evince, infatti, dalla progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 18.09.2023 a fronte del decreto di “avviso” comunicato in data 4.9.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato inoltrato telematicamente il giorno 16.10.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (2)
Nella fattispecie in esame la dr.ssa ha Parte_2 accertato, a carico del sig. , una condizione Parte_1 clinica così sintetizzata: DI . tabellare 9309; cardiopatia ipertensiva II/III classe NYHA, cod. tabellare 6446/6447; disturbo depressivo maggiore moderato, cod. tabellare 2209. Il perito annette(va) a dette patologie una invalidità pari al 90% a decorrere dal maggio 2022, in applicazione della formula riduzionistica all'uopo valorizzata in considerazione della ricorrenza di menomazioni plurime coesistenti interessanti organi e apparati funzionali distinti.
I rilievi attorei post-dissenso censurano, in piena adesione al parere licenziato dal consulente di parte attrice, dr. Per_1
[...]
-- la mancata individuazione della cardiopatia ischemica quale complicanza del DIete mellito, “errore” da cui discenderebbe l'impossibilità di delineare la coesistenza delle due patologie;
-- la conseguente mancata diagnosi di DIete mellito complicato da arteriopatia ostruttiva di IV classe, che da solo raggiungerebbe una percentuale invalidante del 100%;
-- la mancata applicazione dell'aumento percentile del 5%, generalmente “dovuta” nei casi di riscontrata incapacità della persona invalida ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio relazionali.
3 Il precedente Istruttore ha ritenuto meritevoli di approfondimento le obiezioni del ricorrente. Ha, quindi, dato mandato alla dr.ssa di verificare la Pt_2 fondatezza dei rilievi attorei. (3)
Orbene, prima ancora di addentrarsi nel merito dei
“chiarimenti” trasmessi dal C.T.U. della fase preventiva va segnalato che l'istante aveva sollecitato la nomina di un nuovo perito che, nella buona sostanza, avrebbe dovuto essere investito del compito di emettere un responso medico legale … sull'operato del primo. Posizione processuale che il sig. ha mantenuto ferma Pt_1 anche all'esito del nuovo approfondimento della dr.ssa . Pt_2
In argomento sono opportune alcune i
“sistemiche”. Ed invero, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.
4 E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano
“gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla
“non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Ora, nel caso di specie è accaduto che i rilievi post- dissenso planano, nella prima e più importante sezione, su quelli
“intraconsulenziali” già oggetto di puntuale analisi da parte del C.T.U.
5 La dr.ssa , infatti, aveva “doverosamente” preso atto Pt_2 delle obiezioni attoree alla bozza di relazione e ne aveva scrutinato funditus la pregnanza medico legale in tal modo perimetrando la versione definitiva del proprio responso. Ciò nonostante il ricorrente ha ritenuto di proporre -ripetesi: nella prima e più rilevante sezione dell'atto introduttivo post/dissenso- le stesse contestazioni, senza minimamente curarsi di sondare le repliche del perito contenute nell'elaborato definitivo. Il che costituisce un'anomalia processuale gravida di conseguenze, atteso che, per dato normativo, la parte istante deve individuare le lacune “tecniche” asseritamente vulneranti la relazione peritale - evidentemente- finale. E a ben vedere a tanto non si è attenuto il sig. limitatosi a censurare non la relazione finale ma la Pt_1 boz ulenziale, omettendo del tutto di prendere posizione sulle precisazioni della dr.ssa conseguenti alle obiezioni Pt_2 intermedie. Da tale prospettiva l'iniziativa al vaglio del G.U.L. sarebbe addirittura, in parte qua, inammissibile. In rito.
In secondo luogo, palese si manifesta l'incoerenza della prima critica mossa dal consulente di parte attrice che, dopo avere affermato che la cardiopatia ischemica sarebbe una complicanza del DIete mellito, finisce per valorizzarne due volte la pregnanza invalidante, prendendola in considerazione sia quale menomazione a sé stante, sia quale complicanza della patologia DIetica. Si legge, infatti, nella “diagnostica” del dr. Per_1 il sig. è affetto da: DIete mellito complicato da grave Pt_1 arteriopatia ostruttiva di IV classe;
cardiopatia ischemica in II/III classe NYHA per sindrome coronarica;
ipertensione arteriosa. Se a ciò si aggiunge l'omessa individuazione dei codici tabellari di riferimento, l'impossibilità di annettere valore conclusionale a tali rilievi si prospetta in tutta la sua evidenza. L'istante, infatti, indica una sola soluzione tabellare, individuandola nel prospettato DIete mellito complicato da arteriopatia ostruttiva di IV classe, cod. 9311, 100% di invalidità. E tuttavia, resta oscura la “diagnostica” di origine che, per come appena verificato, attrae a sé un quadro clinico-menomativo ben più articolato.
In terzo luogo, e passando ai rilievi realmente “post- dissenso”, deve segnalarsi che la critica inerente il mancato calcolo aggiuntivo del 5% si palesa di immediato, negativo, apprezzamento. E ciò da plurime prospettive.
6 Da una prima, più elementare, ottica è del tutto evidente che, a tutto voler concedere, muovendo da una accertata invalidità al 90% l'eventuale calcolo addizionale suggerito dall'istante non sfocerebbe in risultati concreti. A meno di non voler sostenere che, una volta raggiunta la soglia del 95%, l'impossibilità di delineare in fatto una invalidità totale del periziato dovrebbe giustificare un secondo aumento del 5%. Il che non sembra rispondere a nessuna logica. In realtà, quella del 5% aggiuntivo è questione medico legale piuttosto complessa che radica la sua pregnanza nel concetto a tenore del quale utilizzando rigorosamente i codici tabellari disponibili raramente si perviene, anche per ragioni “tecnico- menomative”, ad una invalidità del 100%. Se non che, pare di logica stringente la conclusione secondo cui una tale “prassi” non può sconfinare al di là della perimetrazione delineabile sulla base delle richiamate premesse. Ragione per la quale, in caso di riscontrata invalidità saldamente e correttamente attestatasi al 90% non è lecito ipotizzare un salto del 10% per ritenere raggiunta l'invalidità totale.
Anche perché -venendo al secondo argomento ostativo- difetta in radice la premessa valorizzata dal ricorrente per destabilizzare il calcolo algebrico-tabellare eseguito dal C.T.U. Ed invero, sostiene il dr. trattarsi di un paziente ammalato Per_1 in cui la sussistenza di residua attività vegetativa e viscerale essenziale non giustifica un cascame di capacità biologica rilevante ai fini medico legali e quindi valutabile, per cui può essere attribuito un punteggio del 100% in tale situazione in quanto sussiste l'incapacità ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio-relazionali. Ora, in disparte qualsiasi tentazione di scrutinare da una prospettiva “scientifica” una tale proposizione, compito del Giudice è quello di verificarne in concreto la pregnanza medico legale in ottica processuale. Il che si traduce nella necessità di analizzarne i contenuti alla luce, prioritariamente, del mai contestato esame obiettivo condotto dalla dr.ssa il 7 giugno 2023. Pt_2
Si legge in perizia: soggetto in discrete condizioni generali;
deambulazione e passaggi posturali autonomi;
torace simmetrico, all'ascoltazione mv fisiologico;
all'esame psichico soggetto tranquillo e collaborante, nei limiti i poteri mnesici, di logica e di critica. Sicchè, a fronte di un tale quadro clinico dovrebbe l'istante farsi carico di spiegare l'origine (e forse anche l'effettivo ubi consistam)
7 della paventata “incapacità ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio-relazionali” da cui ha tratto la “necessità” di una autonoma valutazione di invalidità al 100%. In mancanza di tale sforzo “dimostrativo”, o anche solo espositivo, resta la mera conclusione assertiva, di impossibile apprezzamento medico legale e, quindi, processuale. (5)
Per dovere di compiutezza motivazionale deve, infine, darsi conto dei chiarimenti trasmessi dal C.T.U. in evasione dell'ordinanza del precedente Istruttore. Chiarimenti che ben possono riassumersi nei seguenti passaggi. I quali -ripetesi- in gran parte muovono dalla risposta già fornita in fase preventiva ai rilievi intraconsulenziali attorei.
Delle numerose alterazioni ematologiche … non vi è traccia specifica nella documentazione prodotta. Soprattutto, tuttavia, va sottolineata proprio la definizione di cardiomiopatia DIetica riportata dalla disamina del collega: “condizione clinica diagnosticata quando la disfunzione ventricolare si verifica in assenza di aterosclerosi coronarica ed ipertensione … la rivascolarizzazione è futile a causa di comorbilità … e trattata con la sola terapia medica”; tale non è il quadro del sig. che presenta una patologia Pt_1 cardiaca primaria testim tipologia di intervento … eseguita fra l'altro più di una volta, e un quadro ipertensivo conclamato. Va ribadito inoltre, come già sottolineato in risposta alle osservazioni fatte, come per definire grave la patologia DIetica (classe IV) vanno ricercati precisi criteri che non trovano alcuna testimonianza nella documentazione allegata. Infatti, per la valutazione dei deficit funzionali del DIete mellito bisognerebbe produrre documentazione clinica idonea per la descrizione del controllo glicemico … . A tal proposito giova anche ricordare che è da considerare DIete scompensato solo il DIete già in terapia insulinica … . Nel caso de quo dall'anamnesi è emerso che il paziente solo recentemente ha cominciato la terapia insulinica … . Viene considerato “grave” un DIete mellito -nei casi di-: nefropatia grave …; neuropatia DIetica grave …; arteriopatia ostruttiva grave agli arti inferiori … . Come già detto, nulla nella documentazione del periziato … depone per un quadro di DIete così complicato.
8 Pertanto … non ritiene questo CTU potersi considerare la patologia ischemica come complicanza grave del DIete. Sulla opportunità di “arrotondare” la percentuale finale individuata, va ribadito che le condizioni generali del periziato appaiono buone
…>
Di qui, e passando attraverso una serie di ulteriori precisazioni alle quali si rimanda in estensione, la conferma del pregresso responso perorata dalla dr.ssa . Pt_2
E' appena il caso si segnalare che nemmeno in questo caso il ricorrente ha veicolato critiche mirate all'ulteriore sforzo descrittivo del perito, preferendo rimandare nuovamente, in via di sintesi, a quelle originarie. (6)
In conclusione.
Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. è tale da integrare gli estremi Parte_1 per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno mensile di assistenza (Lex n.118/971) con decorrenza maggio 2022.
Trattandosi di requisito già accertato nella fase preventiva del tutto ultronea si è manifestata la instaurazione del Giudizio post dissenso. E questo senza considerare che l'emersione di detto requisito, concernente la sola prestazione dell'assegno, risale ad epoca successiva alla domanda amministrativa. Ciò implica, in una valutazione “unitaria” della controversia, che il governo delle spese di lite approda alla loro integrale compensazione.
Le spese consulenziali, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
9 2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno di cui alla Legge n.118/971 a decorrere dal mese di maggio 2022;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 peritali, liquidate come da separati provvedim
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
IL Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6330 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 23.09.1961 in TORRE Parte_1
in TRECASE, C.F.: C.F._1
, elettivamente domiciliato in POMPEI alla via MAZZINI n.83
[...] presso lo studio dell'avv. Rosa ALFANO che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo telematicamente trasmesso RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VICENZA al Corso SS. FELICE e FORTUNATO n.163, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Antonella TOMASELLO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., il
1 giorno 14.02.2023 il sig. , sulla scorta dell'esito Parte_1 negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti la pensione o l'assegno di cui alla Legge n.118/971.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la negativa presa di posizione dell'ente previdenziale, il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante formalizzava atto di dissenso verso le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 16 ottobre 2023 il sig. introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri Pt_1 essi al requisito sanitario oggetto della preventiva verifica, deducendo la non condivisibilità del responso peritale nonostante fosse risultato parzialmente favorevole.
Si costituiva anche nel presente Giudizio l che CP_1 resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito dei chiarimenti richiesti al C.T.U. già officiato nella pregressa fase procedimentale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4.2.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche della fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo. Il cui incipit necessariamente valorizza il positivo scrutinio inerente la ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
2 handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti la pensione e l'assegno di cui alla Legge n.118/971. Si evince, infatti, dalla progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 18.09.2023 a fronte del decreto di “avviso” comunicato in data 4.9.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato inoltrato telematicamente il giorno 16.10.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (2)
Nella fattispecie in esame la dr.ssa ha Parte_2 accertato, a carico del sig. , una condizione Parte_1 clinica così sintetizzata: DI . tabellare 9309; cardiopatia ipertensiva II/III classe NYHA, cod. tabellare 6446/6447; disturbo depressivo maggiore moderato, cod. tabellare 2209. Il perito annette(va) a dette patologie una invalidità pari al 90% a decorrere dal maggio 2022, in applicazione della formula riduzionistica all'uopo valorizzata in considerazione della ricorrenza di menomazioni plurime coesistenti interessanti organi e apparati funzionali distinti.
I rilievi attorei post-dissenso censurano, in piena adesione al parere licenziato dal consulente di parte attrice, dr. Per_1
[...]
-- la mancata individuazione della cardiopatia ischemica quale complicanza del DIete mellito, “errore” da cui discenderebbe l'impossibilità di delineare la coesistenza delle due patologie;
-- la conseguente mancata diagnosi di DIete mellito complicato da arteriopatia ostruttiva di IV classe, che da solo raggiungerebbe una percentuale invalidante del 100%;
-- la mancata applicazione dell'aumento percentile del 5%, generalmente “dovuta” nei casi di riscontrata incapacità della persona invalida ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio relazionali.
3 Il precedente Istruttore ha ritenuto meritevoli di approfondimento le obiezioni del ricorrente. Ha, quindi, dato mandato alla dr.ssa di verificare la Pt_2 fondatezza dei rilievi attorei. (3)
Orbene, prima ancora di addentrarsi nel merito dei
“chiarimenti” trasmessi dal C.T.U. della fase preventiva va segnalato che l'istante aveva sollecitato la nomina di un nuovo perito che, nella buona sostanza, avrebbe dovuto essere investito del compito di emettere un responso medico legale … sull'operato del primo. Posizione processuale che il sig. ha mantenuto ferma Pt_1 anche all'esito del nuovo approfondimento della dr.ssa . Pt_2
In argomento sono opportune alcune i
“sistemiche”. Ed invero, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.
4 E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano
“gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla
“non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Ora, nel caso di specie è accaduto che i rilievi post- dissenso planano, nella prima e più importante sezione, su quelli
“intraconsulenziali” già oggetto di puntuale analisi da parte del C.T.U.
5 La dr.ssa , infatti, aveva “doverosamente” preso atto Pt_2 delle obiezioni attoree alla bozza di relazione e ne aveva scrutinato funditus la pregnanza medico legale in tal modo perimetrando la versione definitiva del proprio responso. Ciò nonostante il ricorrente ha ritenuto di proporre -ripetesi: nella prima e più rilevante sezione dell'atto introduttivo post/dissenso- le stesse contestazioni, senza minimamente curarsi di sondare le repliche del perito contenute nell'elaborato definitivo. Il che costituisce un'anomalia processuale gravida di conseguenze, atteso che, per dato normativo, la parte istante deve individuare le lacune “tecniche” asseritamente vulneranti la relazione peritale - evidentemente- finale. E a ben vedere a tanto non si è attenuto il sig. limitatosi a censurare non la relazione finale ma la Pt_1 boz ulenziale, omettendo del tutto di prendere posizione sulle precisazioni della dr.ssa conseguenti alle obiezioni Pt_2 intermedie. Da tale prospettiva l'iniziativa al vaglio del G.U.L. sarebbe addirittura, in parte qua, inammissibile. In rito.
In secondo luogo, palese si manifesta l'incoerenza della prima critica mossa dal consulente di parte attrice che, dopo avere affermato che la cardiopatia ischemica sarebbe una complicanza del DIete mellito, finisce per valorizzarne due volte la pregnanza invalidante, prendendola in considerazione sia quale menomazione a sé stante, sia quale complicanza della patologia DIetica. Si legge, infatti, nella “diagnostica” del dr. Per_1 il sig. è affetto da: DIete mellito complicato da grave Pt_1 arteriopatia ostruttiva di IV classe;
cardiopatia ischemica in II/III classe NYHA per sindrome coronarica;
ipertensione arteriosa. Se a ciò si aggiunge l'omessa individuazione dei codici tabellari di riferimento, l'impossibilità di annettere valore conclusionale a tali rilievi si prospetta in tutta la sua evidenza. L'istante, infatti, indica una sola soluzione tabellare, individuandola nel prospettato DIete mellito complicato da arteriopatia ostruttiva di IV classe, cod. 9311, 100% di invalidità. E tuttavia, resta oscura la “diagnostica” di origine che, per come appena verificato, attrae a sé un quadro clinico-menomativo ben più articolato.
In terzo luogo, e passando ai rilievi realmente “post- dissenso”, deve segnalarsi che la critica inerente il mancato calcolo aggiuntivo del 5% si palesa di immediato, negativo, apprezzamento. E ciò da plurime prospettive.
6 Da una prima, più elementare, ottica è del tutto evidente che, a tutto voler concedere, muovendo da una accertata invalidità al 90% l'eventuale calcolo addizionale suggerito dall'istante non sfocerebbe in risultati concreti. A meno di non voler sostenere che, una volta raggiunta la soglia del 95%, l'impossibilità di delineare in fatto una invalidità totale del periziato dovrebbe giustificare un secondo aumento del 5%. Il che non sembra rispondere a nessuna logica. In realtà, quella del 5% aggiuntivo è questione medico legale piuttosto complessa che radica la sua pregnanza nel concetto a tenore del quale utilizzando rigorosamente i codici tabellari disponibili raramente si perviene, anche per ragioni “tecnico- menomative”, ad una invalidità del 100%. Se non che, pare di logica stringente la conclusione secondo cui una tale “prassi” non può sconfinare al di là della perimetrazione delineabile sulla base delle richiamate premesse. Ragione per la quale, in caso di riscontrata invalidità saldamente e correttamente attestatasi al 90% non è lecito ipotizzare un salto del 10% per ritenere raggiunta l'invalidità totale.
Anche perché -venendo al secondo argomento ostativo- difetta in radice la premessa valorizzata dal ricorrente per destabilizzare il calcolo algebrico-tabellare eseguito dal C.T.U. Ed invero, sostiene il dr. trattarsi di un paziente ammalato Per_1 in cui la sussistenza di residua attività vegetativa e viscerale essenziale non giustifica un cascame di capacità biologica rilevante ai fini medico legali e quindi valutabile, per cui può essere attribuito un punteggio del 100% in tale situazione in quanto sussiste l'incapacità ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio-relazionali. Ora, in disparte qualsiasi tentazione di scrutinare da una prospettiva “scientifica” una tale proposizione, compito del Giudice è quello di verificarne in concreto la pregnanza medico legale in ottica processuale. Il che si traduce nella necessità di analizzarne i contenuti alla luce, prioritariamente, del mai contestato esame obiettivo condotto dalla dr.ssa il 7 giugno 2023. Pt_2
Si legge in perizia: soggetto in discrete condizioni generali;
deambulazione e passaggi posturali autonomi;
torace simmetrico, all'ascoltazione mv fisiologico;
all'esame psichico soggetto tranquillo e collaborante, nei limiti i poteri mnesici, di logica e di critica. Sicchè, a fronte di un tale quadro clinico dovrebbe l'istante farsi carico di spiegare l'origine (e forse anche l'effettivo ubi consistam)
7 della paventata “incapacità ad estrinsecare e a spendere volitivamente, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio-relazionali” da cui ha tratto la “necessità” di una autonoma valutazione di invalidità al 100%. In mancanza di tale sforzo “dimostrativo”, o anche solo espositivo, resta la mera conclusione assertiva, di impossibile apprezzamento medico legale e, quindi, processuale. (5)
Per dovere di compiutezza motivazionale deve, infine, darsi conto dei chiarimenti trasmessi dal C.T.U. in evasione dell'ordinanza del precedente Istruttore. Chiarimenti che ben possono riassumersi nei seguenti passaggi. I quali -ripetesi- in gran parte muovono dalla risposta già fornita in fase preventiva ai rilievi intraconsulenziali attorei.
Delle numerose alterazioni ematologiche … non vi è traccia specifica nella documentazione prodotta. Soprattutto, tuttavia, va sottolineata proprio la definizione di cardiomiopatia DIetica riportata dalla disamina del collega: “condizione clinica diagnosticata quando la disfunzione ventricolare si verifica in assenza di aterosclerosi coronarica ed ipertensione … la rivascolarizzazione è futile a causa di comorbilità … e trattata con la sola terapia medica”; tale non è il quadro del sig. che presenta una patologia Pt_1 cardiaca primaria testim tipologia di intervento … eseguita fra l'altro più di una volta, e un quadro ipertensivo conclamato. Va ribadito inoltre, come già sottolineato in risposta alle osservazioni fatte, come per definire grave la patologia DIetica (classe IV) vanno ricercati precisi criteri che non trovano alcuna testimonianza nella documentazione allegata. Infatti, per la valutazione dei deficit funzionali del DIete mellito bisognerebbe produrre documentazione clinica idonea per la descrizione del controllo glicemico … . A tal proposito giova anche ricordare che è da considerare DIete scompensato solo il DIete già in terapia insulinica … . Nel caso de quo dall'anamnesi è emerso che il paziente solo recentemente ha cominciato la terapia insulinica … . Viene considerato “grave” un DIete mellito -nei casi di-: nefropatia grave …; neuropatia DIetica grave …; arteriopatia ostruttiva grave agli arti inferiori … . Come già detto, nulla nella documentazione del periziato … depone per un quadro di DIete così complicato.
8 Pertanto … non ritiene questo CTU potersi considerare la patologia ischemica come complicanza grave del DIete. Sulla opportunità di “arrotondare” la percentuale finale individuata, va ribadito che le condizioni generali del periziato appaiono buone
…>
Di qui, e passando attraverso una serie di ulteriori precisazioni alle quali si rimanda in estensione, la conferma del pregresso responso perorata dalla dr.ssa . Pt_2
E' appena il caso si segnalare che nemmeno in questo caso il ricorrente ha veicolato critiche mirate all'ulteriore sforzo descrittivo del perito, preferendo rimandare nuovamente, in via di sintesi, a quelle originarie. (6)
In conclusione.
Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. è tale da integrare gli estremi Parte_1 per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno mensile di assistenza (Lex n.118/971) con decorrenza maggio 2022.
Trattandosi di requisito già accertato nella fase preventiva del tutto ultronea si è manifestata la instaurazione del Giudizio post dissenso. E questo senza considerare che l'emersione di detto requisito, concernente la sola prestazione dell'assegno, risale ad epoca successiva alla domanda amministrativa. Ciò implica, in una valutazione “unitaria” della controversia, che il governo delle spese di lite approda alla loro integrale compensazione.
Le spese consulenziali, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
9 2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno di cui alla Legge n.118/971 a decorrere dal mese di maggio 2022;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 peritali, liquidate come da separati provvedim
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
IL Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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