Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.