Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice –
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1811 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Gialò, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (Na) alla via
Pio XII n. 80;
RICORRENTE
E
, c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Danilo Manzi, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via G.
Carducci n.3;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 13.02.2023, la sig.ra Parte_1
in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli in data
[...]
02.07.2012 con il sig. e precisando che dalla loro unione erano nate CP_1 due figlie – (nata a [...] il [...]) – (nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 26.02.2018), considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi e in particolare domandava: - disporre
l'affidamento condiviso delle minori e , ad entrambi i coniugi, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente delle minori presso l'abitazione materna, sita in via Avellino n. 17 –
Casoria (Na), consentendo al padre il diritto/dovere di visita delle minori, secondo la seguente calendarizzazione: il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00; - consentire al padre il diritto/dovere di visita e/o la permanenza con le minori, oltre che nei giorni infrasettimanali, anche nei fine settimana alternati, dalle ore 21:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, festività nazionali, festività natalizie (o dal 24 al 27 dicembre, o dal 31/12 al 1 gennaio) e pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza tra madre e padre, rispettando le esigenze sia dei genitori, che delle minori, dandosi congruo preavviso delle reciproche volontà in merito;
- per le vacanze estive le minori potranno, sempre in linea con le loro esigenze e/o volontà, trascorrere 15 giorni anche continuativi con ciascun genitore, dandosene questi ultimi preventiva comunicazione entro il 30 giugno di ogni anno, indicandone l'esatta collocazione delle minori;
- per le ricorrenze importanti delle minori
(compleanni, onomastici, ecc), se i genitori non dovessero essere d'intesa per i festeggiamenti
d'occasione che le riguardano, o se non riusciranno ad espletarli in modalità condivisa, ognuno darà atto all'altro delle proprie volontà in merito, in aderenza con le esigenze delle minori, anche eventualmente con autonomia di spesa, se si opterà per festeggiamenti separati e diversi;
- ordinare al sig. , di provvedere al cambio di residenza, entro e non CP_1 oltre 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale. 7) Disporre un contributo al mantenimento in favore delle minori (di anni 10 e (di anni 5) di € 300,00 Per_1 Per_2 mensili per ogni figlia, rivalutabili ISTAT, per un totale di € 600,00 mensili;
- disporre, in favore della sig.ra , nella qualità di collocataria delle minori, l'assegnazione degli Pt_1 assegni familiari e/o assegni unici, nella misura del 100%, in quanto funzionali al sostentamento materiale delle minori. In mancanza di espressa pronuncia sul punto, da parte del Tribunale di Napoli Nord, Voglia l'On. Giudicante, valutare l'emolumento percepito, ad oggi esclusivamente dal , (di € 410,00 mensili a titolo di assegno unico) quale CP_1 componente economica idonea a concorrere nel definire la complessiva capacità reddituale del resistente.
Il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del
24.10.2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero al deposito delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni e di una nota, corredata da idonea documentazione, contenente attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, compensi di ogni genere, anche se saltuari, pensioni, canoni di locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali ecc.); proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia e l'utilizzazione del bene immobile ( se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
istituti bancari con i quali intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi;
passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata dell'importo mensile della rata di rimborso.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio, in data 13.10.2023, il sig. CP_1
il quale, nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente, aderiva alla domanda
[...] principale di seprazione e chiedeva: - disporre ad entrambi i coniugi l'affidamento delle figlie
e , con collocazione prevalente delle stesse presso il domicilio materno e Per_1 Per_2 con il diritto/dovere del sig. di fare loro visita e vederle secondo i tempi e le modalità CP_1 precisate nella comparsa;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1 sig.ra un assegno mensile non superiore ad €. 400,00, a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento delle figlie (€. 200,00 ciascuna), nonché il 50% delle spese straordinarie per quest'ultime occorrenti;
- disporre che ciascun coniuge percepisca l'assegno unico per i figli in misura pari al 50%; - onerare il coniuge delle spese ed onorari del Parte_1 procedimento, con attribuzione.
All'udienza del 24.10.2023, comparivano le parti personalmente innanzi al Presidente delegato, il quale dopo aver sentito separatamente le parti, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 29.10.2023, il Presidente, rilevato l'esito negativo della conciliazione, così provvedeva: -- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente che Parte_1 continuerà ad abitarvi con le figlie minori;
- affida le figlie minori, e Persona_1 Per_2
, in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la
[...] responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime;
- fissa il domicilio delle minori medesimi presso la madre che assumerà nell'interesse delle figlie autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età delle minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé le figlie minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al
6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
le figlie trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna delle figlie il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi: - fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi delle minori;
- stabilisce che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie minori con corresponsione CP_1 di un assegno mensile di euro 460,00 ,ossia euro 230,00 a figlia, da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per le figlie minori, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria; all'esito nominava quale
Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Satta e rinviava in prosieguo all'udienza del 27 febbraio 2024.
Alla predetta udienza, tenutasi nelle modalità cartolari, il Giudice istruttore, nel concedere i termini di cui all'art. 183 cpc, rinviava in prosieguo per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 06.11.2024.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, il Giudice, rilevato che le parti con note depositate insistevano sulle proprie conclusioni, fissava innanzi a sé l'udienza del 15.4.2025 per al comparizione personale dei coniugi.
All'udienza del 15 aprile 2025, comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi procuratori personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale, dopo aver sentito separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc.
All'esito, sull'accettazione delle condizioni formulate dal Giudice in udienza e sulle conclusioni rassegnate dai difensori, che chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità degli accordi raggiunti, riservava la stessa in decisione. Il Pm nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., stante la rinuncia alla domanda di addebito in conformità alla proposta del giudicante.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata all'udienza del 15 aprile 2025 che di seguito si trascrive:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e CP_1 C.F._2 (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 68, parte II, s. A, sez. X, anno
2012) per gli adempimenti di rito;
- manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2 c.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.6.25
Il giudice est.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro