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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, TE De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta in data 10.10.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spiccia;
ATTORE
e
– F.G.V.S. (c.f. - p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciotta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(INTERVENIENTE NECESSARIO DEBITAMENTE NOTIZIATO) Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso, avanzata dall'attore in relazione al Prontuario rilevazione incidente del Corpo di polizia municipale Aragona –
infortunistica stradale – data sinistro 16.7.2020 agenti rilevatori: RR – EL –
1 Buscemi. A detta dell'attore, in tale prontuario, nella sezione dedicata al Veicolo A (Mazda
targata CT035ES), veniva erroneamente/falsamente accertata la copertura assicurativa
RCA con polizza n. 30/158153856, valida dal 15.06.2020 al Controparte_1
15.12.2020.
Il presente giudizio origina, invero, da un giudizio tra le stesse parti dinnanzi al Giudice
di Pace di Agrigento (R.G. n. 1154/2022), sospeso con ordinanza del 7.7.2022 (in atti)
affinché le parti introducessero il giudizio di querela di falso sul documento citato. In quel procedimento, ha sostenuto che il prontuario non rivestisse fede Parte_1
privilegiata, mentre la compagnia assicurativa sì.
Nel presente procedimento si è costituita chiedendo il rigetto della domanda CP_3
avversaria.
La causa, istruita mediante produzione documentale e l'audizione di un teste all'udienza del 25.9.2024 ( ), è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate Testimone_1
dalle parti.
La querela di falso è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto consolidato: “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena
prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie
raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9037 del 2019, nonché Cass.,
n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso in esame, in relazione al prontuario oggetto della querela di falso, la teste
(all'epoca dei fatti Commissario di Polizia Locale in servizio presso il Testimone_1
Comune di Aragona) ha riferito che era tra gli agenti rilevatori. Ella inoltre ha precisato:
“l'indomani dell'incidente, il sig. [ndr. il conducente del veicolo A] è venuto in Parte_2
2 commissariato ad Aragona per essere assunto a SIT e in quell'occasione ha esibito il
certificato di assicurazione della dove nel tagliando veniva riportata la data di CP_3
inizio della polizza 15.6.2020 con scadenza 15.12.2020; non ci siamo soffermati sul fatto
che la polizza fosse stata versata il 16.7.2020 giorno dell'incidente; a quel punto abbiamo
inserito i dati nel prontuario di rilevazione dell'incidente stradale;
in quella circostanza non
abbiamo interrogato banche dati né effettuato ulteriori accertamenti. Noi siamo venuti a
conoscenza del problema a distanza di un anno dalla redazione del verbale a seguito di una
nota dell'avv. Bellanca Salvatore, il quale faceva emergere che alla data dell'accertamento dell'incidente il soggetto interessato era privo di assicurazione RC in quanto la decorrenza
della polizza iniziava alle ore 24 del 16.7.2020. Dopo questa segnalazione dell'Avv. Bellanca,
e quindi a circa un anno dai fatti, abbiamo fatto accertamenti presso la e abbiamo CP_3
appurato che non vi era copertura al momento dell'incidente”.
Di conseguenza, l'inserimento di dati relativi alla copertura assicurativa all'interno del prontuario è stato frutto di un accertamento ulteriore compiuto dagli agenti, inserimento rivelatosi poi errato per ammissione di uno di loro. Questo accertamento non rientra nell'ambito degli elementi coperti da fede privilegiata, in quanto non consiste in una dichiarazione di una parte né rappresenta un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale. Gli agenti, infatti, si sono limitati a inserire nel prontuario i dati presenti nel certificato di assicurazione che era stato loro esibito, senza specificare che la polizza era stata versata solo al momento dell'incidente (e quindi più di un mese dopo la data di validità indicata). L'efficacia o meno del rapporto contrattuale di assicurazione non è un fatto che il pubblico ufficiale può accertare con fede privilegiata, ma una conseguenza giuridica da verificare ove sussistano determinati presupposti.
Di conseguenza, in relazione all'indicazione della copertura assicurativa del veicolo A
targato CT035ES, il prontuario oggetto della presente querela non assume la fede privilegiata dell'atto pubblico e potrà essere liberamente valutato dal Giudice di Pace assieme al restante materiale probatorio.
3 La circostanza che l'attore ha dovuto incardinare il presente giudizio a seguito della sospensione del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, unitamente alla circostanza che in quel giudizio ha sostenuto che il prontuario non rivestisse fede privilegiante in relazione alla copertura assicurativa, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 27.10.2025
Il giudice
TE De NE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, TE De NE, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta in data 10.10.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Spiccia;
ATTORE
e
– F.G.V.S. (c.f. - p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciotta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(INTERVENIENTE NECESSARIO DEBITAMENTE NOTIZIATO) Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso, avanzata dall'attore in relazione al Prontuario rilevazione incidente del Corpo di polizia municipale Aragona –
infortunistica stradale – data sinistro 16.7.2020 agenti rilevatori: RR – EL –
1 Buscemi. A detta dell'attore, in tale prontuario, nella sezione dedicata al Veicolo A (Mazda
targata CT035ES), veniva erroneamente/falsamente accertata la copertura assicurativa
RCA con polizza n. 30/158153856, valida dal 15.06.2020 al Controparte_1
15.12.2020.
Il presente giudizio origina, invero, da un giudizio tra le stesse parti dinnanzi al Giudice
di Pace di Agrigento (R.G. n. 1154/2022), sospeso con ordinanza del 7.7.2022 (in atti)
affinché le parti introducessero il giudizio di querela di falso sul documento citato. In quel procedimento, ha sostenuto che il prontuario non rivestisse fede Parte_1
privilegiata, mentre la compagnia assicurativa sì.
Nel presente procedimento si è costituita chiedendo il rigetto della domanda CP_3
avversaria.
La causa, istruita mediante produzione documentale e l'audizione di un teste all'udienza del 25.9.2024 ( ), è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate Testimone_1
dalle parti.
La querela di falso è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto consolidato: “l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena
prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie
raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9037 del 2019, nonché Cass.,
n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso in esame, in relazione al prontuario oggetto della querela di falso, la teste
(all'epoca dei fatti Commissario di Polizia Locale in servizio presso il Testimone_1
Comune di Aragona) ha riferito che era tra gli agenti rilevatori. Ella inoltre ha precisato:
“l'indomani dell'incidente, il sig. [ndr. il conducente del veicolo A] è venuto in Parte_2
2 commissariato ad Aragona per essere assunto a SIT e in quell'occasione ha esibito il
certificato di assicurazione della dove nel tagliando veniva riportata la data di CP_3
inizio della polizza 15.6.2020 con scadenza 15.12.2020; non ci siamo soffermati sul fatto
che la polizza fosse stata versata il 16.7.2020 giorno dell'incidente; a quel punto abbiamo
inserito i dati nel prontuario di rilevazione dell'incidente stradale;
in quella circostanza non
abbiamo interrogato banche dati né effettuato ulteriori accertamenti. Noi siamo venuti a
conoscenza del problema a distanza di un anno dalla redazione del verbale a seguito di una
nota dell'avv. Bellanca Salvatore, il quale faceva emergere che alla data dell'accertamento dell'incidente il soggetto interessato era privo di assicurazione RC in quanto la decorrenza
della polizza iniziava alle ore 24 del 16.7.2020. Dopo questa segnalazione dell'Avv. Bellanca,
e quindi a circa un anno dai fatti, abbiamo fatto accertamenti presso la e abbiamo CP_3
appurato che non vi era copertura al momento dell'incidente”.
Di conseguenza, l'inserimento di dati relativi alla copertura assicurativa all'interno del prontuario è stato frutto di un accertamento ulteriore compiuto dagli agenti, inserimento rivelatosi poi errato per ammissione di uno di loro. Questo accertamento non rientra nell'ambito degli elementi coperti da fede privilegiata, in quanto non consiste in una dichiarazione di una parte né rappresenta un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale. Gli agenti, infatti, si sono limitati a inserire nel prontuario i dati presenti nel certificato di assicurazione che era stato loro esibito, senza specificare che la polizza era stata versata solo al momento dell'incidente (e quindi più di un mese dopo la data di validità indicata). L'efficacia o meno del rapporto contrattuale di assicurazione non è un fatto che il pubblico ufficiale può accertare con fede privilegiata, ma una conseguenza giuridica da verificare ove sussistano determinati presupposti.
Di conseguenza, in relazione all'indicazione della copertura assicurativa del veicolo A
targato CT035ES, il prontuario oggetto della presente querela non assume la fede privilegiata dell'atto pubblico e potrà essere liberamente valutato dal Giudice di Pace assieme al restante materiale probatorio.
3 La circostanza che l'attore ha dovuto incardinare il presente giudizio a seguito della sospensione del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, unitamente alla circostanza che in quel giudizio ha sostenuto che il prontuario non rivestisse fede privilegiante in relazione alla copertura assicurativa, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Agrigento, 27.10.2025
Il giudice
TE De NE
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