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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IL LU RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2 (C.F. , con l'avvocato Edoardo Mindopi
[...] C.F._2 nel cui studio in Roma Via Arezzoi n. 54, sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura di Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16922 pubblicata il 16/11/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio Controparte_1 e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 per ottenere la restituzione a titolo di ripetizione dell'indebito della somma di € 99.298,60 oltre interessi legali, a seguito del parziale annullamento della sentenza del Tribunale di Roma ad opera della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2160/12, somma da restituire a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e di spese legali. Si costituiva non contestando il credito, ma Parte_1 evidenziando il proprio stato di difficoltà economica, mentre Parte_2 restava contumace. All'udienza del 12/5/2022 parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma di euro € 99.298,60 oltre interessi legali, per il rigetto della domanda e il giudice da teneva la causa in Pt_1 decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Pt_1 e al pagamento in solido in favore del
[...] Parte_2 [...]
somma di € 99.298,60 oltre interessi legali dal 9/05/2016, Controparte_1 nonchè condannato e al pagamento in solido Parte_1 Parte_2 delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il credito non è contestato, né in ordine alla sussistenza, né in ordine alla quantificazione, oltre ad essere documentato dalla riforma parziale della pronuncia di primo grado ad opera della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2160/12. Si osserva inoltre, che non osta alla ripetizione dell'indebito l'esistenza di un titolo di pagamento tra le parti, qual è la sentenza di primo grado, atteso che il soggetto che alleghi e dimostri di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte ben proporre nei confronti dell'
“accipiens” l'azione di ripetizione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, vale a dire per una assenza anche solo parziale di una
“causa petendi”, trattandosi di istituto avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale, dunque anche per la parte in eccedenza rispetto al dovuto, come nella fattispecie in esame. Il ha dunque diritto a ripetere l'indebito oggettivo ex art. CP_1 2033 c.c. per € 99.298,60 oltre interessi legali dalla domanda, trattandosi di “accipiens” in buonafede, da non intendersi in via esclusiva come domanda giudiziale, ma corrispondente anche agli atti stragiudiziali aventi
pag. 2 di 6 valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sente., 13/06/2019, n. 15895), dunque nella fattispecie della prima richiesta di rimborso del 09/05/2016, in atti. Le spese processuali seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2 assegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ll.ma Corte
[...] di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza: in via preliminare ed assorbente, in accoglimento del 1° motivo di appello, accertata e dichiarata la non ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di I° grado effettuata nei confronti della appellante Sig.ra dichiarare la sentenza impugnata Parte_2 come inutiliter data dichiarando nullo il giudizio di 1° grado;
in via subordinata, in accoglimento del 2° motivo di appello accertare e dichiarare errata la sentenza di 1° grado nella parte in cui condanna le appellanti in solido al pagamento dei debiti ereditari piuttosto che pro quota, riformando la stessa nel rispetto del dettato normativo;
sempre in via subordinata, in accoglimento del 3 ° motivo di appello (quantomeno per l'eccezione sollevata per la prima volta in questo grado da parte della Sig.ra non ritualmente convenuta nel giudizio di 1° grado) in Parte_2 riforma della impugnata sentenza , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle appellanti relativamente alle obbligazioni del de cuius, per non avere provato il appellato la qualità di eredi CP_1 delle appellanti. Con richiesta di liquidazione delle spese et competenze e onorari del dei due gradi di giudizio ex D.M. 147/2022 da distrarsi in favore dell'avv. Edoardo Mindopi dichiaratosi antistatario”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello e lo voglia respingere perché infondato;
in subordine, si reitera la richiesta di rinnovo di notifica della citazione di primo grado già fatta dall'Amministrazione nelle note di trattazione per l'udienza del 26-9-2021, con rinvio del procedimento al primo grado. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e compensi di lite”.
Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 ontiene tre motivi.
[...]
pag. 3 di 6 § 4.1 – Il primo è intitolato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 101 C.P.C. E 140 C.P.C. - MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI 1° GRADO”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di cui era stata Parte_2 notificata la citazione ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza presso indirizzo di Viale Aldo Ballarin n. 126, dove la stessa non abitava fin dal 13/09/2018, risultando dal certificato storico di residenza che da quella data ella risiede in Via Dei Giacinti 6. Tale notificazione sarebbe stata nulla, non avendo il verificato quale fosse la sua residenza, il giudizio di CP_1 primo grado si sarebbe svolto in violazione del principio del contraddittorio e la sentenza sarebbe stata inutiliter data.
Il motivo è infondato.
Non è vero che il non abbia preventivamente verificato la CP_1 domiciliazione di risultando avere sin dal primo grado Parte_2 interpellato la Guardia di Finanza perché fornisse, tra altre informazioni, anche tutti gli estremi utili per notificarle atti. Appreso in tal modo che fosse domiciliata in Viale Parte_2 Aldo Ballarin n. 126, il Ministero, prim'ancora di introdurre il giudizio, le ha notificato diffida a corrispondere l'indebito per cui oggi è causa, onde evitare proprio l'avvio del giudizio con l'aggravio di spese. L'interlocuzione con è andata a buon fine, tanto che a Parte_2 mezzo del proprio difensore, ella ha formulato una proposta transattiva, pure non accettata dal . CP_1 E' seguita l'introduzione del giudizio con la spedizione della citazione a presso l'indirizzo Viale Aldo Ballarin n. 126, che, Parte_2 al di là del formale trasferimento della residenza, si era rivelato idoneo ad avere una compiuta interlocuzione con la donna. Ne consegue che l'indirizzo di Viale Aldo Ballarin n. 126 possa considerarsi una effettiva domiciliazione di con l'effetto che, Parte_2 pur dopo una prima notificazione fatta ripetere dal primo giudice, la notifica della citazione debba ritenersi perfezionata ex art. 140 c.p.c., avendo il Ministero dimostrato che il notificatore ha verificato la sua temporanea assenza, e nel rispetto del rito per gli irreperibili, ha deposito il plico presso le Poste e spedito la comunicazione di avvenuto deposito. A riprova dell'effettività della domiciliazione vi è che l'Ufficiale postale tutte le volte che si è portato in Viale Aldo Ballarin n. 126 ha sempre rinvenuto una cassetta della posta riferibile a Parte_2 Inoltre, la circostanza che la donna, pur rimanendo contumace, avesse conoscenza della pendenza del giudizio, anche a riprova del raggiungimento dello scopo notifica della citazione, è ulteriormente provata pag. 4 di 6 dalla nuova proposta transattiva che, attraverso il proprio legale faceva pervenire al il 9/3/2020, con esplicito riferimento alla causa CP_1 pendente. A conforto di tanto il ha prodotto documentazione, non CP_1 inammissibile, perché necessaria alla difesa resasi necessaria solo in secondo grado, circostanza che esclude la colpa per la mancata produzione entro le preclusioni istruttorie del primo grado.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE ARTT. 752, 754, 1295 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato esse e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla restituzione dell'indebito e alle spese processuali, nonostante rispondessero di debiti ereditati dal de cuis o tale debito Persona_1 dovesse ripartirsi pro quota.
Il motivo è in parte fondato.
E' vero che e rispondono di un Parte_1 Parte_2 indebito riferibile al loro de cuis e che sono tenute alla Persona_1 restituzione della somma di € 99.298,60 oltre interessi in proporzione della propria quota ereditaria, non potendo la condanna nei loro confronti essere pronunciata in solido. Bene ha fatto, invece, il Tribunale a condannare e Parte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali, perché la Parte_2 natura ereditaria del debito è estranea alla soccombenza, che fonda l'obbligo solidale alla rifusione delle spese.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “MANCATA PROVA DA PARTE DEL MINISTERO APPELLATO DELLA QUALITA DI EREDI DELLE APPELLANTI - ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE APPELLANTI”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Ministero non avrebbe offerto la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di esse Pt_1 e nè la loro qualità di eredi, tanto che non sarebbero
[...] Parte_2 legittimate passive.
Il motivo è infondato.
La circostanza che e fossero Parte_1 Parte_2 rispettivamente moglie e figlia di e che fossero suoi eredi, ha Persona_1 costituito il presupposto dell'iniziativa giudiziaria, e prim'ancora degli sforzi stragiudiziali per recuperare l'indebito, nè è stata mai contestata, tanto da potersi ritenere pacifica ed acquisita alla causa.
pag. 5 di 6 § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1 contro la sentenza n. 16922 pubblicata il 16/11/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie in minima parte l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 99.298,60 oltre interessi legali dal 9/05/2016, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, anziché in solido;
2. – conferma per il resto la sentenza;
3. – condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1
, liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per
[...] la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IL LU RI ON ZZ
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IL LU RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2 (C.F. , con l'avvocato Edoardo Mindopi
[...] C.F._2 nel cui studio in Roma Via Arezzoi n. 54, sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura di Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16922 pubblicata il 16/11/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata, il conveniva in giudizio Controparte_1 e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 per ottenere la restituzione a titolo di ripetizione dell'indebito della somma di € 99.298,60 oltre interessi legali, a seguito del parziale annullamento della sentenza del Tribunale di Roma ad opera della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2160/12, somma da restituire a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e di spese legali. Si costituiva non contestando il credito, ma Parte_1 evidenziando il proprio stato di difficoltà economica, mentre Parte_2 restava contumace. All'udienza del 12/5/2022 parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma di euro € 99.298,60 oltre interessi legali, per il rigetto della domanda e il giudice da teneva la causa in Pt_1 decisione, assegnando i termini di cui all'articolo 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Pt_1 e al pagamento in solido in favore del
[...] Parte_2 [...]
somma di € 99.298,60 oltre interessi legali dal 9/05/2016, Controparte_1 nonchè condannato e al pagamento in solido Parte_1 Parte_2 delle spese processuali liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 50,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il credito non è contestato, né in ordine alla sussistenza, né in ordine alla quantificazione, oltre ad essere documentato dalla riforma parziale della pronuncia di primo grado ad opera della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2160/12. Si osserva inoltre, che non osta alla ripetizione dell'indebito l'esistenza di un titolo di pagamento tra le parti, qual è la sentenza di primo grado, atteso che il soggetto che alleghi e dimostri di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte ben proporre nei confronti dell'
“accipiens” l'azione di ripetizione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, vale a dire per una assenza anche solo parziale di una
“causa petendi”, trattandosi di istituto avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale, dunque anche per la parte in eccedenza rispetto al dovuto, come nella fattispecie in esame. Il ha dunque diritto a ripetere l'indebito oggettivo ex art. CP_1 2033 c.c. per € 99.298,60 oltre interessi legali dalla domanda, trattandosi di “accipiens” in buonafede, da non intendersi in via esclusiva come domanda giudiziale, ma corrispondente anche agli atti stragiudiziali aventi
pag. 2 di 6 valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sente., 13/06/2019, n. 15895), dunque nella fattispecie della prima richiesta di rimborso del 09/05/2016, in atti. Le spese processuali seguono la soccombenza.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2 assegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ll.ma Corte
[...] di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza: in via preliminare ed assorbente, in accoglimento del 1° motivo di appello, accertata e dichiarata la non ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di I° grado effettuata nei confronti della appellante Sig.ra dichiarare la sentenza impugnata Parte_2 come inutiliter data dichiarando nullo il giudizio di 1° grado;
in via subordinata, in accoglimento del 2° motivo di appello accertare e dichiarare errata la sentenza di 1° grado nella parte in cui condanna le appellanti in solido al pagamento dei debiti ereditari piuttosto che pro quota, riformando la stessa nel rispetto del dettato normativo;
sempre in via subordinata, in accoglimento del 3 ° motivo di appello (quantomeno per l'eccezione sollevata per la prima volta in questo grado da parte della Sig.ra non ritualmente convenuta nel giudizio di 1° grado) in Parte_2 riforma della impugnata sentenza , accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle appellanti relativamente alle obbligazioni del de cuius, per non avere provato il appellato la qualità di eredi CP_1 delle appellanti. Con richiesta di liquidazione delle spese et competenze e onorari del dei due gradi di giudizio ex D.M. 147/2022 da distrarsi in favore dell'avv. Edoardo Mindopi dichiaratosi antistatario”.
Ha resistito il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello e lo voglia respingere perché infondato;
in subordine, si reitera la richiesta di rinnovo di notifica della citazione di primo grado già fatta dall'Amministrazione nelle note di trattazione per l'udienza del 26-9-2021, con rinvio del procedimento al primo grado. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese e compensi di lite”.
Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da e Parte_1 Pt_2 ontiene tre motivi.
[...]
pag. 3 di 6 § 4.1 – Il primo è intitolato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE ARTT. 101 C.P.C. E 140 C.P.C. - MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI 1° GRADO”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia di cui era stata Parte_2 notificata la citazione ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza presso indirizzo di Viale Aldo Ballarin n. 126, dove la stessa non abitava fin dal 13/09/2018, risultando dal certificato storico di residenza che da quella data ella risiede in Via Dei Giacinti 6. Tale notificazione sarebbe stata nulla, non avendo il verificato quale fosse la sua residenza, il giudizio di CP_1 primo grado si sarebbe svolto in violazione del principio del contraddittorio e la sentenza sarebbe stata inutiliter data.
Il motivo è infondato.
Non è vero che il non abbia preventivamente verificato la CP_1 domiciliazione di risultando avere sin dal primo grado Parte_2 interpellato la Guardia di Finanza perché fornisse, tra altre informazioni, anche tutti gli estremi utili per notificarle atti. Appreso in tal modo che fosse domiciliata in Viale Parte_2 Aldo Ballarin n. 126, il Ministero, prim'ancora di introdurre il giudizio, le ha notificato diffida a corrispondere l'indebito per cui oggi è causa, onde evitare proprio l'avvio del giudizio con l'aggravio di spese. L'interlocuzione con è andata a buon fine, tanto che a Parte_2 mezzo del proprio difensore, ella ha formulato una proposta transattiva, pure non accettata dal . CP_1 E' seguita l'introduzione del giudizio con la spedizione della citazione a presso l'indirizzo Viale Aldo Ballarin n. 126, che, Parte_2 al di là del formale trasferimento della residenza, si era rivelato idoneo ad avere una compiuta interlocuzione con la donna. Ne consegue che l'indirizzo di Viale Aldo Ballarin n. 126 possa considerarsi una effettiva domiciliazione di con l'effetto che, Parte_2 pur dopo una prima notificazione fatta ripetere dal primo giudice, la notifica della citazione debba ritenersi perfezionata ex art. 140 c.p.c., avendo il Ministero dimostrato che il notificatore ha verificato la sua temporanea assenza, e nel rispetto del rito per gli irreperibili, ha deposito il plico presso le Poste e spedito la comunicazione di avvenuto deposito. A riprova dell'effettività della domiciliazione vi è che l'Ufficiale postale tutte le volte che si è portato in Viale Aldo Ballarin n. 126 ha sempre rinvenuto una cassetta della posta riferibile a Parte_2 Inoltre, la circostanza che la donna, pur rimanendo contumace, avesse conoscenza della pendenza del giudizio, anche a riprova del raggiungimento dello scopo notifica della citazione, è ulteriormente provata pag. 4 di 6 dalla nuova proposta transattiva che, attraverso il proprio legale faceva pervenire al il 9/3/2020, con esplicito riferimento alla causa CP_1 pendente. A conforto di tanto il ha prodotto documentazione, non CP_1 inammissibile, perché necessaria alla difesa resasi necessaria solo in secondo grado, circostanza che esclude la colpa per la mancata produzione entro le preclusioni istruttorie del primo grado.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE ARTT. 752, 754, 1295 C.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato esse e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla restituzione dell'indebito e alle spese processuali, nonostante rispondessero di debiti ereditati dal de cuis o tale debito Persona_1 dovesse ripartirsi pro quota.
Il motivo è in parte fondato.
E' vero che e rispondono di un Parte_1 Parte_2 indebito riferibile al loro de cuis e che sono tenute alla Persona_1 restituzione della somma di € 99.298,60 oltre interessi in proporzione della propria quota ereditaria, non potendo la condanna nei loro confronti essere pronunciata in solido. Bene ha fatto, invece, il Tribunale a condannare e Parte_1
in solido, al pagamento delle spese processuali, perché la Parte_2 natura ereditaria del debito è estranea alla soccombenza, che fonda l'obbligo solidale alla rifusione delle spese.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “MANCATA PROVA DA PARTE DEL MINISTERO APPELLATO DELLA QUALITA DI EREDI DELLE APPELLANTI - ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE APPELLANTI”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Ministero non avrebbe offerto la prova dell'accettazione dell'eredità da parte di esse Pt_1 e nè la loro qualità di eredi, tanto che non sarebbero
[...] Parte_2 legittimate passive.
Il motivo è infondato.
La circostanza che e fossero Parte_1 Parte_2 rispettivamente moglie e figlia di e che fossero suoi eredi, ha Persona_1 costituito il presupposto dell'iniziativa giudiziaria, e prim'ancora degli sforzi stragiudiziali per recuperare l'indebito, nè è stata mai contestata, tanto da potersi ritenere pacifica ed acquisita alla causa.
pag. 5 di 6 § 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1 contro la sentenza n. 16922 pubblicata il 16/11/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie in minima parte l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 99.298,60 oltre interessi legali dal 9/05/2016, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, anziché in solido;
2. – conferma per il resto la sentenza;
3. – condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1
, liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per
[...] la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IL LU RI ON ZZ
pag. 6 di 6