TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12161 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18756 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso
TRA
nato il nato il [...] a [...] - C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
BIANCAMANO MARA, presso cui è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
21.11.2025.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 9.9.2025, esponeva che fin dalla Parte_1 tenera età aveva vissuto una discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita e
1 2
il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, tanto da iniziare ad assumere ormoni femminilizzanti in automedicazione già dall'età di dodici anni;
al compimento della maggiore età si era poi rivolto all'ambulatorio di psico sessuologia e psicologia clinica dell' , ove era stata formulata nei suoi Controparte_1 confronti una diagnosi di “disturbo dell'identità di genere”, ed espresso un parere favorevole all'inizio dell'iter legale per il cambiamento anagrafico e per il percorso medico per l'adeguamento delle caratteristiche sessuali maschili a quelle femminili
(Cfr. Relazione psicologica Parte_2
- del 26.03.2014 – All. 1 degli atti di parte), per poi continuare a
[...] praticare terapia ormonale sostitutiva femminilizzante, fino all'attualità, seguito dal
DAI di Endocrinologia dell'AOU Federico II di (cfr. certificazione CP_1 prescrizioni endocrinologiche Dott. – All. 2 degli atti di parte). La parte Per_1 deduceva di essersi anche e già sottoposto all'estero ad un intervento di vaginoplastica, e che oramai da lunghissimo tempo la sua intera vita era declinata al femminile;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza del 20.11.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: “Ho 29 anni e vivo con la mia famiglia di origine … sin da bambino provavo attrazione per giochi vestiti e trucchi da femmina, che io ricordi mi sono sempre sentita una bambina e non un maschietto,
a 11, 12 anni ho iniziato di nascosto a prendere ormoni, crescendo questa emozione interiore si è confermata e consolidata sempre di più, ma posso dire che l'ho sempre saputo di essere femmina e non maschio, non so come spiegarlo ma è così. Ho rivelato alla mia famiglia il mio sentirmi femmina già a 12 anni, inizialmente i miei genitori sono rimasti perplessi ma poi gradualmente mi hanno capito ed appoggiato, all'esterno ho iniziato a dipingermi le unghie, poi a indossare vestiti femminili, mi truccavo, mettevo i tacchi, portavo i capelli lunghi e mi comportava da ragazzina, nella mia vita di relazione la mia condizione non mi ha mai creato seri problemi di isolamento o ghettizzazione, bene o male sono sempre stata accettata;
compiuti i 18 anni sono andata in Thailandia, mi ero informata dove operassero i migliori chirurghi del campo e mi sono fatta operare di vaginoplastica ad aprile 2014 a
2 3
Bangkok, subito prima avevo iniziato un percorso psicodiagnostico al Centro di
Psicosessuologia dell' ; dopo l'operazione mi sono rivolta per la Parte_2 terapia ormonale al Policlinico Federico II di dove ho iniziato a ricevere le CP_1 prescrizioni necessarie, presso l'Ambulatorio di Incongruenza di Genere, dott. dal quale sono tutt'ora seguita, con controlli annuali, assumo estrogeni e Per_1 antiandrogeni;
per effetto della terapia ormonale, che ho iniziato quando avevo solo
12 anni ed ho bloccato lo sviluppo puberale maschile, il mio corpo è cambiato, non ho peli né barba, il viso si è addolcito e la voce assottigliata, non ho fatto la mastoplastica additiva perché già solo per effetto della terapia ormonale avevo un po' di seno, ora però penso di farla perché sono dimagrita molto;
mi sento a mio agio in questo corpo da donna e non mi sono mai pentita di essermi sbarazzata degli organi sessuali maschili;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome sono stata fidanzata per 7 Pt_1 anni con un uomo, mi crea disagio sentirmi chiamare perché ovviamente Pt_1 appaio femmina all'esterno e maschio nei documenti, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; oramai mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare anche il mio nome alla realtà, vedendo anche sui documenti il mio nome al femminile, che è il Pt_1 nome che oramai mi identifica da molti anni”.
Ritenuta alla prima udienza la causa matura per la decisione alla luce della documentazione versata in atti, la stessa era rimessa in decisione, previo parere del
P.M..
Orbene ritiene il Collegio che la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (cfr. relazione del
26.3.2014 a firma della dott. e più recente presa in carico il Persona_2 paziente nell'anno 2019, con colloqui di valutazione psicologica, nonché in ultimo relazione del 31.3.2025 del'Asl Napoli 3 Sud consultorio InConTra a firma della dott.ssa emerge che vive una condizione di Persona_3 Parte_1
3 4
incongruenza di genere in soggetto biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante ed anche procedere all'estero all'operazione di adeguamento chirurgico del sesso;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione, l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e dei nomi, quale identità di genere corrispondente al soggetto che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assesment psicologico, nonché della scelta effettuata in passato e mai recriminata di sottoporsi ad intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia caratterizzata da una incongruenza di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del
4 5
soggetto, avendo la parte intrapreso dal tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari, ed essendosi sottoposta ad intervento di vaginoplastica, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti,
e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Come detto, gli approfondimenti clinici hanno evidenziato in una Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post transazione. Nella relazione già citata del 31.3.2025, a firma della dott.ssa in atti, le cui Persona_3 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge tra l'altro che: “Nel corso degli incontri psicodiagnostici, l'utente di è mostrata ben disposta nel favorire
l'esplorazione in merito alle questioni di genere. Sono stati ricostruiti i passaggi fondamentali relativi alla definizione degli aspetti relativi alla costruzione della sua identità di genere. È stato reso possibile oltretutto un lavoro volto a esplorare le dinamiche affettive e emotive che hanno caratterizzato l'età evolutiva dell'utente.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, dal riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa
5 6
dal soggetto della definizione e della irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche
e sociali dell'interessata possa derivarle da tale modifica dei dati anagrafici. Tale passaggio non va inteso come elemento determinante per il raggiungimento di un equilibrio somatopsichico, bensì come possibilità che può scegliere di Pt_1 perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di riadattamento anagrafico in linea alla sua identità di genere femminile.”
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione. La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto in tenera età e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri. Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome in luogo del nome Pt_1
, indipendentemente dagli ulteriori interventi chirurgici cui in futuro Pt_1 riterrà eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed
6 7
oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Conclusivamente, va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla CP_1 rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] [...] Parte_1 CP_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome debba essere modificata in Pt_1
(Atto N. 101 parte I serie A - anno 1996 - Comune di Pt_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Eva Scalfati
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18756 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso
TRA
nato il nato il [...] a [...] - C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
BIANCAMANO MARA, presso cui è elettivamente domiciliato,
Ricorrente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2025 il difensore del ricorrente, a seguito di discussione orale, concludeva chiedendo accogliersi il ricorso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso con nota datata
21.11.2025.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 9.9.2025, esponeva che fin dalla Parte_1 tenera età aveva vissuto una discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita e
1 2
il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile, tanto da iniziare ad assumere ormoni femminilizzanti in automedicazione già dall'età di dodici anni;
al compimento della maggiore età si era poi rivolto all'ambulatorio di psico sessuologia e psicologia clinica dell' , ove era stata formulata nei suoi Controparte_1 confronti una diagnosi di “disturbo dell'identità di genere”, ed espresso un parere favorevole all'inizio dell'iter legale per il cambiamento anagrafico e per il percorso medico per l'adeguamento delle caratteristiche sessuali maschili a quelle femminili
(Cfr. Relazione psicologica Parte_2
- del 26.03.2014 – All. 1 degli atti di parte), per poi continuare a
[...] praticare terapia ormonale sostitutiva femminilizzante, fino all'attualità, seguito dal
DAI di Endocrinologia dell'AOU Federico II di (cfr. certificazione CP_1 prescrizioni endocrinologiche Dott. – All. 2 degli atti di parte). La parte Per_1 deduceva di essersi anche e già sottoposto all'estero ad un intervento di vaginoplastica, e che oramai da lunghissimo tempo la sua intera vita era declinata al femminile;
chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, con le conseguenti modifiche anagrafiche.
Disposta la comparizione personale per l'udienza del 20.11.2025, veniva liberamente interrogata la parte;
appare significativo riportare testualmente quanto dichiarato dall'istante, con parole che meglio di qualsiasi parafrasi esprimono il vissuto interiore e la realtà della sua condizione esistenziale: “Ho 29 anni e vivo con la mia famiglia di origine … sin da bambino provavo attrazione per giochi vestiti e trucchi da femmina, che io ricordi mi sono sempre sentita una bambina e non un maschietto,
a 11, 12 anni ho iniziato di nascosto a prendere ormoni, crescendo questa emozione interiore si è confermata e consolidata sempre di più, ma posso dire che l'ho sempre saputo di essere femmina e non maschio, non so come spiegarlo ma è così. Ho rivelato alla mia famiglia il mio sentirmi femmina già a 12 anni, inizialmente i miei genitori sono rimasti perplessi ma poi gradualmente mi hanno capito ed appoggiato, all'esterno ho iniziato a dipingermi le unghie, poi a indossare vestiti femminili, mi truccavo, mettevo i tacchi, portavo i capelli lunghi e mi comportava da ragazzina, nella mia vita di relazione la mia condizione non mi ha mai creato seri problemi di isolamento o ghettizzazione, bene o male sono sempre stata accettata;
compiuti i 18 anni sono andata in Thailandia, mi ero informata dove operassero i migliori chirurghi del campo e mi sono fatta operare di vaginoplastica ad aprile 2014 a
2 3
Bangkok, subito prima avevo iniziato un percorso psicodiagnostico al Centro di
Psicosessuologia dell' ; dopo l'operazione mi sono rivolta per la Parte_2 terapia ormonale al Policlinico Federico II di dove ho iniziato a ricevere le CP_1 prescrizioni necessarie, presso l'Ambulatorio di Incongruenza di Genere, dott. dal quale sono tutt'ora seguita, con controlli annuali, assumo estrogeni e Per_1 antiandrogeni;
per effetto della terapia ormonale, che ho iniziato quando avevo solo
12 anni ed ho bloccato lo sviluppo puberale maschile, il mio corpo è cambiato, non ho peli né barba, il viso si è addolcito e la voce assottigliata, non ho fatto la mastoplastica additiva perché già solo per effetto della terapia ormonale avevo un po' di seno, ora però penso di farla perché sono dimagrita molto;
mi sento a mio agio in questo corpo da donna e non mi sono mai pentita di essermi sbarazzata degli organi sessuali maschili;
nella mia vita di relazione oramai da anni uso esclusivamente l'identità femminile ed il nome sono stata fidanzata per 7 Pt_1 anni con un uomo, mi crea disagio sentirmi chiamare perché ovviamente Pt_1 appaio femmina all'esterno e maschio nei documenti, tutto ciò che è legato ai miei documenti di identità nei casi in cui io debba esibirli mi mette in difficoltà; oramai mi sento in equilibrio nel mio corpo e nella mia identità femminile, e so che questa percezione non cambierà mai, per cui desidero adeguare anche il mio nome alla realtà, vedendo anche sui documenti il mio nome al femminile, che è il Pt_1 nome che oramai mi identifica da molti anni”.
Ritenuta alla prima udienza la causa matura per la decisione alla luce della documentazione versata in atti, la stessa era rimessa in decisione, previo parere del
P.M..
Orbene ritiene il Collegio che la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la vita di relazione.
Premesso che l'istante è di stato libero (cfr. certificazione versata in atti) e non ha figli, va rilevato che dalla documentazione medica in atti (cfr. relazione del
26.3.2014 a firma della dott. e più recente presa in carico il Persona_2 paziente nell'anno 2019, con colloqui di valutazione psicologica, nonché in ultimo relazione del 31.3.2025 del'Asl Napoli 3 Sud consultorio InConTra a firma della dott.ssa emerge che vive una condizione di Persona_3 Parte_1
3 4
incongruenza di genere in soggetto biologicamente maschio;
risulta invero accertata l'appartenenza psichica della parte al genere femminile e si evidenzia che il soggetto presenta sul piano clinico una marcata identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, declinando al femminile la manifestazione di tale identificazione di genere sia sul piano verbale che comportamentale, e dunque esprime una “disforia di genere”, vale a dire una condizione psicosessuale in contrasto con la presenza di caratteri sessuali maschili, con i quali il soggetto in fase di post transizione non si identifica, in assenza di disordine della differenziazione sessuale;
tale condizione ha condotto la persona ad intraprendere e proseguire continuativamente una specifica terapia ormonale femminilizzante ed anche procedere all'estero all'operazione di adeguamento chirurgico del sesso;
sono da escludere disturbi della senso-percezione o del pensiero e dunque non si apprezzano stati psicopatologici, ragion per cui il vissuto soggettivo e l'ideazione sottostante di appartenere ad un genere sessuale differente dal sesso biologico non sono riconducibili ad ideazione, l'appartenenza al genere femminile presenta un adeguato consolidamento somatico e psicologico, mentre la discrepanza tra l'attuale aspetto e le risultanze anagrafiche comporta per il soggetto uno stato di sofferenza interiore e un impedimento a vivere e progettare la vita serenamente, con sentimenti di inadeguatezza o insicurezza che creano nella persona preoccupazioni e difficoltà che interferiscono con il normale svolgimento della vita quotidiana, con implicazioni emotive di tipo ansioso connesse a tali dinamiche;
il soggetto ha raggiunto un equilibrio psicofisico soddisfacente, che potrà dirsi completo col cambiamento dei dati anagrafici, equilibrio che, giustifica l'attribuzione del sesso femminile e dei nomi, quale identità di genere corrispondente al soggetto che ne è portatore.
Invero, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato dai medici che hanno seguito il percorso di assesment psicologico, nonché della scelta effettuata in passato e mai recriminata di sottoporsi ad intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, possa senza dubbio dirsi dimostrato che la parte sia caratterizzata da una incongruenza di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale: risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile, e consolidata la trasformazione del
4 5
soggetto, avendo la parte intrapreso dal tempo trattamenti endocrinologici con assunzione anche all'attualità di terapia ormonale ad azione femminilizzante per lo sviluppo dei caratteri sessuali muliebri secondari, ed essendosi sottoposta ad intervento di vaginoplastica, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere “donna”, a cui va aggiunta la considerazione che il mutamento di sesso ovvero l'identificazione con sesso diverso da quello anagrafico deve considerarsi una scelta personale tendenzialmente immutabile, tanto sotto il profilo della percezione soggettiva interiorizzata sin dall'infanzia, quanto sotto quello della oggettiva trasformazione dei tratti estetico somatici.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo e inutilmente costoso (cfr.
Cass. 20.7.2015 n. 15138) disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, connotate peraltro dalla provenienza accademico-universitaria e pertanto, si valuta, intrinsecamente affidanti,
e dal fatto che la persona è già intervenuta sulle sembianze fisiche ed ha optato per la terapia ormonale femminilizzante, alla quale si sottopone da anni, con conseguente trasformazione del soma già intervenuta;
coerente e rettilineo appare il percorso intrapsichico dell'istante, che almeno dall'età adolescenziale ha vissuto come appartenente al genere femminile e da ultimo avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento di sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Come detto, gli approfondimenti clinici hanno evidenziato in una Parte_1 condizione di incongruenza di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post transazione. Nella relazione già citata del 31.3.2025, a firma della dott.ssa in atti, le cui Persona_3 conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge tra l'altro che: “Nel corso degli incontri psicodiagnostici, l'utente di è mostrata ben disposta nel favorire
l'esplorazione in merito alle questioni di genere. Sono stati ricostruiti i passaggi fondamentali relativi alla definizione degli aspetti relativi alla costruzione della sua identità di genere. È stato reso possibile oltretutto un lavoro volto a esplorare le dinamiche affettive e emotive che hanno caratterizzato l'età evolutiva dell'utente.
Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, dal riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa
5 6
dal soggetto della definizione e della irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche
e sociali dell'interessata possa derivarle da tale modifica dei dati anagrafici. Tale passaggio non va inteso come elemento determinante per il raggiungimento di un equilibrio somatopsichico, bensì come possibilità che può scegliere di Pt_1 perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere nell'ambito del processo di riadattamento anagrafico in linea alla sua identità di genere femminile.”
Nel caso in esame, dunque, come sopra ampiamente illustrato, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla parte, e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione. La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia e adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto in tenera età e che prosegue costantemente, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso da quello di nascita e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È quindi rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri caratteri sessuali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia sul piano personale, sia nelle relazioni con gli altri. Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese in udienza, con cui il ricorrente ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome in luogo del nome Pt_1
, indipendentemente dagli ulteriori interventi chirurgici cui in futuro Pt_1 riterrà eventualmente di sottoporsi, in considerazione della già intervenuta ed
6 7
oggettiva transizione dell'identità di genere, dimostrata dal percorso esistenziale affrontato, in cui la persona in tutte le sue molteplici declinazioni si è riconosciuta e si identifica nel sesso femminile.
Conclusivamente, va pertanto accolta la domanda di rettifica anagrafica, con dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla CP_1 rettifica dell'atto di nascita di nato a [...] [...] Parte_1 CP_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome debba essere modificata in Pt_1
(Atto N. 101 parte I serie A - anno 1996 - Comune di Pt_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Eva Scalfati
7