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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa RL ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, visto l'art.221 comma 4 della Legge n.77/2020 e il decreto 19.1.2022; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto,
sentenza
riservata all'udienza del 22.10.2025, nella causa civile iscritta al n.2099/2024 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in Tortoreto (TE), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Parte_1 Azzurra Di Carlo ed elettivamente domiciliata presso lo suo Studio Legale di quest'ultima sito in Teramo, Viale Mazzini n.6, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore del 18.6.2025- Ricorrente contro
, nata a [...], residente in Controparte_1 Tortoreto (TE) alla Via Grazia Deledda n. 11- Resistente.
OGGETTO: rilascio immobile detenuto a titolo di comodato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.9.24, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale lo sfratto della resistente dall'immobile dalla stessa detenuto in comodato. Controparte_1
Quest'ultima, regolarmente citata, non compariva né si costituiva in giudizio per cui veniva dichiarata contumace. Lo sfratto non veniva convalidato e il giudizio veniva mutato nel rito locatizio. Espletate le prove richiesta da parte ricorrente, la causa perviene oggi per la decisione.
Dall'istruttoria, in particolare dai documenti offerti dalla parte ricorrente, è emerso che è usufruttuaria dell'unità immobiliare facente parte del plesso Parte_1
1 edilizio urbano, sito in Tortoreto (TE), Via Grazia Deledda n. 11 int. 1 piano primo, appartamento distinto nel N.C.E.U. di detto Comune, foglio 29 particella 287, sub 6, concesso in comodato al figlio, ; che l'immobile veniva poi Controparte_2 assegnato, quale ex tetto coniugale alla ex moglie di quest'ultimo, CP_1
, odierna resistente (cfr. sentenze di separazione e divorzio in atti) per
[...] abitarvi con la figlia , ormai da anni maggiorenne. Per_1
E' emerso che, con lettera raccomandata a.r. datata 13/09/202 (tornata al mittente per compiuta giacenza, la ricorrente chiedeva alla sig.ra la restituzione CP_1 dell'immobile, per urgenti e sopravvenute necessità, di natura finanziaria, per cui ha poi intimato alla medesima sig.ra lo sfratto di comodato. CP_1
La promossa intimazione verte in tema di comodato di immobile ad uso abitativo, secondo la nuova formulazione dell'art. 657 e ss. c.c., che estende l'applicabilità del procedimento per convalida di sfratto per finita locazione anche al comodato.
Il contratto di comodato dell'immobile è avvenuto tra la madre (odierna ricorrente) ed il figlio, , in forma verbale e senza determinazione di durata, Controparte_2 stante il rapporto di filiazione. Il suddetto immobile è stato poi utilizzato, quale tetto coniugale dal predetto figlio e da ultimo assegnato all'odierna resistente in sede di separazione e divorzio, all'epoca genitrice collocataria di figlia minorenne.
Laddove, come nella specie, l'accordo di comodato venga concluso in forma verbale e non sia previsto un termine di durata, il comodante può in ogni caso esigere la restituzione immediata del bene, in caso di sopravvenienza di un proprio bisogno urgente ed imprevisto.
Nella fattispecie, la precedente destinazione dell'immobile a casa coniugale ha indubbiamente comportato l'esistenza del contratto di comodato con durata determinabile per relationem, destinato cioè al venire meno o con la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile (il cui legittimato attivo, nella specie,
è il solo ) oppure per la sopravvenienza di un bisogno urgente, Controparte_2 in capo al proprietario/usufruttuario, ai sensi dell'art. 1809 c.c.
La portata del bisogno del comodante non deve essere necessariamente grave, ma imprevisto (ossia sopravvenuto rispetto al momento della stipula) ed urgente da intendersi quale imminenza. Pertanto, non solo la necessità di uso diretto dell'immobile, ma anche la necessità dettata dalla condizione economica del comodante, che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al
2 comodato anche laddove la destinazione sia quella di casa familiare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di comodato familiare, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene è certamente ravvisabile nel caso – come quello che ci occupa- di età avanzata dei genitori comodanti, età di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori costi e spese per il corretto mantenimento della persona anziana, ciò costituendo un fattore decisivo per ottenere la restituzione della casa prestata al figlio, e per questi alla sua famiglia, a titolo di comodato, anche per l'obbligo di assistenza che grava sui figli in favore dei genitori anziani (ex multis Cass. Civ. n. 20892/2016; Cass. Civ. n. 17332/2018).
Risulta che la ricorrente, ha circa 80 anni e ha bisogno della restituzione dell'immobile, per poterlo locare al prezzo di mercato, così da poter sostenere le spese per il proprio corretto sostentamento (Corte Suprema SS.UU. n. 20448/2014).
Va, infine, evidenziato che la resistente ha avuto un comportamento minaccioso e violento, nei confronti della comodante, culminato con la condanna penale emessa dal Giudice di Pace di Giulianova con sentenza n. 35/14 sent.; n. 120/12 R.G.; n.
1850/11 R.G.N.R. depositata il 18/03/2014, “a) perché spintonando energicamente le causava delle lesioni personali consistite in: “distorsione colonna Parte_1 cervicale-vertigini posizionali”, con una prognosi di giorni 7 s.c., come da referto medico...” (reato p.p. Art. 582 c.p.); ...”, confermata in appello (cfr. doc. 18 prodotti unitamente all'atto di intimazione di sfratto).
Inoltre, non è comparsa né si è costituita, non ha aderito alla domanda di mediazione obbligatoria e non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale ammesso dal
Tribunale, facendo intendere di non aver nulla da dire in merito alla richiesta di rilascio della Pt_1
Ed invero, secondo l'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo all'interrogatorio formale, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso
Inoltre, il contenuto della dichiarazione resa dal nipote, , figlio Controparte_3 comune della resistente e di , comprova la situazione di Controparte_2 indigenza economica in cui è costretta a vivere l'anziana ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Il contratto di comodato va dichiarato risolto e, per l'effetto, va ordinato alla l'immediato rilascio (immediatamente dopo la comunicazione Controparte_1
3 della presente sentenza) in favore di dell'immobile sito in Tortoreto Parte_1
(TE), Via Grazia Deledda n. 11 int. 1 piano primo, distinto nel N.C.E.U. di detto
Comune, foglio 29 particella 287, sub 6, libero da persone e vuoto di cose.
Stante il rapporto parentale tra le parti, si giudica equo compensare integralmente tra di esse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di comodato di cui al presente giudizio;
-ordina a di rilasciare immediatamente dopo la comunicazione Controparte_1 della presente sentenza, in favore di , l'immobile sito in Tortoreto (TE), Parte_1
Via Grazia Deledda n. 11 int. 1 piano primo, distinto nel N.C.E;.U. di detto Comune, foglio 29 particella 287, sub 6, vuoto di cose e libero da persone;
-spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza, in Teramo il 22 ottobre 2025.
LA CE RI
(RL ZI)
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