Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2025, proposto dalla signora CA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ventura e Elisa Amadeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'ottemperanza
- della sentenza n. 16/24 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AN NI e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza camerale del 3 dicembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso proposto dalla signora CA IN ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste – Sezione lavoro n. 16/2024 in data 23 gennaio 2024, passata in giudicato, il Collegio ha rilevato a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso stesso per mancata prova dei presupposti per l’esecuzione invocata (segnatamente non vi è né evidenza nel ricorso, né prova in atti della notifica al Ministero intimato del titolo in copia attestata conforme all’originale almeno di 120 giorni prima della proposizione del ricorso per ottemperanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669).
La causa è stata, indi, introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
Il Collegio ritiene che le ragioni sintetizzate nel rilievo ex officio di cui si è data in precedenza contezza depongono inequivocabilmente per l’inammissibilità del ricorso.
Ciò avuto riguardo a quanto espressamente disposto dall’art. art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 (“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Le spese del presente giudizio possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO