TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 21 novembre 2025, nella causa iscritta al n. R.G. 1772/2024 la seguente
S E N T E N Z A tra
( C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola
[...]
AN e A. NU RA, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi n.635, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024, parte ricorrente in epigrafe, autonomo artigiano con la qualifica di riparatore di autoveicoli a far data dal 01.04.2015, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari al 18%. Nello specifico esponeva quanto segue:
- di essersi occupato di smontare i motori, gli sportelli, le gomme o altre parti degli autoveicoli, altresì, di ripararli e rimontarli utilizzando sia attrezzi manuali quali chiavi, pinze, martelli, sia strumenti vibranti quali avvitatore e trapano ecc.;
- che tali attività consistevano in compiti ripetitivi per circa 50 azioni al minuto con uso di forza sia per l'utilizzo degli attrezzi, sia per maneggiare e sollevare oggetti di peso superiore a 3 kg, sia per dare colpi con le mani utilizzate come attrezzi, con l'assunzione di postura inginocchiata;
- che le suddette mansioni comportavano mantenimento di posture incongrue, lavoro pesante e vibrazioni meccaniche per oltre la metà del tempo, procurandogli gravi danni alla colonna, alle spalle e alle ginocchia e, in particolare, causandogli patologie quali: Spondilodiscopatie del tratto lombare, Tendinosi spalle bilaterale e Artrosi ginocchio bilaterale;
- che, per tali patologie, in data 10.01.2023 aveva presentato all' n.3 CP_1 denunce per il riconoscimento di malattie professionali, chiedendone il riconoscimento e la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità accertate;
- che, in data 21.04.2023, l' resistente con riferimento alla malattia CP_1
Spondilodiscopatie del tratto lombare e alla malattia Artrosi ginocchio bilaterale respingeva le pratiche presentate poiché la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
successivamente, in data 18.10.2023, presentava tramite patronato Epas due opposizioni distinte;
- che, invero, in data 09.10.2023, l' con riferimento alla malattia CP_1
Tendinosi spalla bilaterale respingeva la domanda per mancanza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui era esposto e la malattia denunciata;
presentava, dunque, in data 18.10.2023, formale opposizione tramite patronato EPAS;
- che, in data 28.10.2023, per tutte e tre le pratiche, l'Istituto gli comunicava che dopo aver riesaminato gli atti, sotto il profilo sanitario, riteneva che non fossero state presentate motivazioni tali giustificare la modifica dei giudizi precedentemente espressi e, pertanto, le domande non potevano essere accolte;
- che, in data 15.03.2024, si sottoponeva a visita medica, all'esito della quale il dott. redigeva relazione mezzo della quale accertava la Persona_1 seguente patologia: “affetto da spondilodiscopatie del tratto lombare, tendinopatia spalle e artrosi bilaterale delle ginocchia” e che “tali patologie sono diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta e determinano una invalidità non inferiore al 18% (diciotto)”. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di: “- accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. contratte a causa dell'attività lavorativa, hanno comportato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 18% (diciotto %) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa con diritto alla rendita o al danno biologico con il relativo trattamento economico;
condannare l CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle somme spettanti per il riconoscimento della rendita che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 15.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o all'importo relativo al danno biologico nella percentuale che verrà riconosciuta” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente , eccependo, in via CP_1 preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda. Sempre in via preliminare, deduceva la carenza dei requisiti previsti per dar luogo al riconoscimento della malattia professionale non essendoci in atti alcun elemento tale da attestare ovvero confermare l'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la denunciata malattia professionale. Eccepiva, dunque, l'assenza di elementi di prova attestanti la sussistenza di rischio lavorativo e di rapporto causale e/o concausale tra patologia e lavoro che controparte avrebbe dovuto provare. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento di una menomazione permanente ragguagliata al grado del 18%, conseguente alle malattie di natura professionale. Occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni..., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore). Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità. Orbene, nel caso di specie, al ricorrente è stato negato dall' il CP_1 riconoscimento delle menomazioni, di natura professionale, per le patologie di cui è affetto.
2. Tanto premesso, l'attività istruttoria svolta ha restituito un quadro fattuale da cui non emerge la prova della derivazione professionale delle malattia denunciate. Ebbene, la consulenza tecnica medico-legale espletata dal dott.
nel corso del giudizio ha accertato che: “[…] solo per Persona_2 la patologia di spalla, a causa di microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi durante il turno di lavoro di meccanico riparatore di autoveicoli, può riconoscersi un danno biologico permanente, consistente in un danno anatomico senza limitazioni funzionali nella misura complessiva del 4% (quattro per cento)”. Invero, “La patologia vertebrale cervico-lombare (ernie discali) e l'artrosi tricompartimentale del ginocchio non riconoscono una genesi lavorativa (pochi anni di attività lavorativa dichiarata dal 01.04.2015 al 10.01.2023)” e, dunque, “[…] Tali precedenti morbosi, non concorrono allo stato attuale, ad aggravare il grado di riduzione della integrità psicofisica”. (cfr. elaborato peritale dep. l' 11.09.2025). Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nei chiarimenti, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, ne consegue il rigetto della domanda, in quanto l'invalidità permanente riconosciuta in capo al ricorrente è inferiore alla soglia indennizzabile prevista dalla legge. 3. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU sono poste a carico dell' liquidate con separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 21 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano