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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RC ES, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 655/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 8/9 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha proposto appello avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dalla sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, pronunciata il 12/12/2023 e depositata il 10/12/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl (c.f. P.Iva_1) avverso l'atto di accertamento n. T6Q03AS00574/2022, per l'anno 2016, relativo ad Ires per euro 10.785,00,
Irap per euro 1.530,00, IVA per euro 3.740,00, oltre ad interessi e sanzioni per complessivi euro 34.354,76.
L'atto impositivo faceva seguito al PVC notificato alla società in data 29/07/2022 e al successivo atto di recupero dei crediti inesistenti afferenti ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione dalla parte nel 2017. A seguito delle risultanze riscontrate relativamente al credito d'imposta sono emersi profili di criticità con riferimento ad alcune componenti reddituali, in ordine alla deducibilità di costi relativi a beni strumentali in luogo dell'ammortamento degli stessi pro-quota negli esercizi di competenza.
Avverso l'atto impositivo la società presentava rituale ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento, l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché la correttezza dei costi sostenuti.
L'Ufficio si era costituito ritualmente in giudizio e con proprie controdeduzioni contestava specificamente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
La Corte di Giustizia di primo grado di Belluno, con sentenza n. 87/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha impugnato la richiamata sentenza, in via preliminare, evidenzia che la pretesa azionata prende avvio dalle evidenze emerse nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della società avente ad oggetto il rispetto delle previsioni normative in merito alle attività di ricerca e sviluppo. Evidenzia l'errata individuazione dell'effettivo oggetto del giudizio, operando i Giudici costanti rimandi alla propria precedente sentenza n. 5/2024 che ha annullato l'atto di recupero nel quale si contestava inesistenza dei crediti d'imposta scaturenti da affermate attività di ricerca e sviluppo, utilizzati in compensazione nell'anno 2017. Mentre, l'oggetto dell'avviso di accertamento non è la determinazione del credito, ma la corretta imputazione del costo relativo alle prestazioni fatturate dai fornitori dell'appellata. Dunque, eccepisce la contraddittoria motivazione circa gli elementi posti dai Giudici a fondamento della propria statuizione. Ripropone le eccezioni evidenziate con le controdeduzioni di primo grado e ritenute assorbite. In particolare, la tempestività dell'azione accertatrice, posto che l'atto è stato notificato il 21/03/2023, tenuto conto della sospensione dei termini fino al 26/03/2023 per gli effetti della normativa sanitaria per la pandemia da Covid-19. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, voler confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio.
La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, in via preliminare, evidenzia profili di inammissibilità dell'appello, poiché l'Agenzia avrebbe riproposto i motivi di cui alle controdeduzioni in primo grado, senza evidenziare specifici motivi di censura della sentenza impugnata. Nel merito, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e ribadisce l'illegittimità dell'atto impositivo, nonché la legittimità della deducibilità dei costi. Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio. All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, l'eccepita questione d'inammissibilità dell'appello, come prospettata da parte appellata, pienamente infondata poiché quello che rileva è la volontà dell'appellante di contestare la decisione di primo grado, seppure espressa in modo sintetico e poco puntuale. L'indicazione dei motivi specifici di impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è sufficiente un'esposizione sommaria sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni di doglianza, come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1371 del 18 gennaio 2022. In buona sostanza, non si può ritenere che vi sia un'incertezza sui motivi specifici, tale da comportare una dichiarazione di inammissibilità, nel caso in cui l'impugnazione sebbene sintetica, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso.
Dunque, ciò che emerge dalla pronuncia, per l'ammissibilità dell'appello non sono necessarie censure specifiche sulla motivazione della sentenza, ma è sufficiente, che l'appellante si riporti alle argomentazioni giuridiche sostenute nel giudizio di primo grado.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 7172 del 18 marzo 2025 ha ribadito che è consolidata già da tempo quella giurisprudenza che segnala la necessità di una interpretazione delle norme che sia costituzionalmente orientata, anche e soprattutto nei casi in cui sia richiesta l'applicazione in concreto di norme cosiddette “procedurali”, che necessariamente devono essere lette e considerate tenendo conto dello scopo ultimo delle stesse, ossia quello di realizzare una forma di tutela “nell'interesse della collettività”, evitando conseguentemente casi di invalidità o di inammissibilità che appaiono non ragionevoli in base ai principi costituzionalmente garantiti.
D'altro canto, risulta evidente che l'appellante censura la sentenza sostenendo correttamente la contraddittoria motivazione circa gli elementi posti dai Giudici a fondamento della propria statuizione, atteso che l'oggetto dell'avviso di accertamento non è la determinazione del credito, ma la corretta imputazione del costo relativo alle prestazioni fatturate dai fornitori dell'appellata.
La legittimità del credito afferente ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione dalla parte nel 2017 è oggetto del contenzioso rubricato al n. di RGA 796/2024 assegnato a questa sezione e sarà oggetto di esame a parte.
La vicenda processuale che ci occupa riguarda la corretta imputazione dei costi sostenuti (per ricerca e sviluppo) nel solo periodo d'imposta 2017 da ripartire in quote annuale poiché riguardanti acquisto di macchinari, quindi beni ammortizzabili in più periodo d'imposta, ovvero costi pluriennali la cui deducibilità andrà ripartiva in più esercizi.
Il primo progetto, anche come afferma parte appellata, riguarda lo studio e sviluppo di un'attrezzattura automatica di tappatura per presse ad iniezione, rendicontato con costi per € 12.500 c.d. “extra muros”, concernenti attività svolte dalla società Società_1, consistite nella progettazione dell'attrezzatura per la tappatura;
ulteriori € 20.000 menzionati in fattura attengono invece alla fornitura dell'attrezzatura per la tappatura. Tuttavia, la fattura richiesta dai verificatori al fornitore comprendeva per un imponibile pari ad
€ 32.500,00, la sola attrezzatura di tappatura, comprensiva di manuale di funzionamento. Risulta di tutta evidenza che il costo effettivo sostenuto non può essere interamente dedotto nell'anno ma, in base ai corretti principi contabili, deve essere imputato tra le immobilizzazioni materiali ad incremento del cespite
“Attrezzatura per tappatrice” ed ammortizzato ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Tuir il cui inizio dell'ammortamento coincide con il momento di entrata in funzione del cespite.
Il secondo progetto riguarda lo Studio e sviluppo di un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione, la società Resistente_1 Srl ha sostenuto costi per consulenze ricerca e sviluppo imputato a conto economico alla voce di bilancio 73020016 “Consulenza ricerca e sviluppo” per € 10.500,00. Trattandosi di un acconto sulla fornitura del macchinario e pertanto un movimento meramente finanziario, non può riconoscersi la deducibilità del costo, come risulta dall'accordo di riservatezza riprodotto con l'avviso di accertamento (v. pagg. da 8 a 11).
In riferimento al progetto n. 4 studio e sviluppo di un software per delle sequenze speciali su nr. 2 macchine intelect full – electric, la società Resistente_1 srl ha sostenuto costi per € 17.000,00 imputandoli a conto economico alla voce di bilancio 73020016 “consulenza ricerca e sviluppo”. Tale consulenza del 22/12/2016 si riferisce a macchinari ordinati il 03/03/2017, giusta conferma d'ordine riprodotta a pag. 15 e 16 dell'avviso di accertamento. Dunque, anche in questo caso non può riconoscersi la deducibilità nel solo esercio di acquisizione ma deve essere imputato pro-quota in più esercizio.
La Corte di Cassazione sezione tributaria, con l'Ordinanza 13/03/2020, n. 3618, ha ribadito il consolidato principio secondo cui i costi pluriennali e i beni ammortizzabili (immobilizzazioni materiali e immateriali) non possono essere dedotti integralmente nell'esercizio in cui sono sostenuti, ma la loro deducibilità deve essere frazionata in più esercizi tramite quote di ammortamento, in conformità al principio di competenza economica.
Gli ermellini hanno evidenziato nuovamente il rispetto del principio di competenza e ammortamento, in base al quale, i costi che generano benefici economici per più di un periodo contabile (come costi di impianto, ampliamento, sviluppo, o acquisto di beni strumentali) devono essere distribuiti su più esercizi in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, nonché sulla inderogabilità delle regole, per cui la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali deve seguire le regole tassative del Tuir (art. 102 e seguenti) e le norme civilistiche di redazione del bilancio.
In sintesi, l'ammortamento degli oneri pluriennali è un processo contabile fondamentale che consente alle aziende di distribuire in modo adeguato i costi associati a beni e servizi pluriennali sui periodi contabili pertinenti. In materia tributaria la "spalmatura" dei costi (ammortamento) è obbligatoria per legge e confermata dalla Cassazione per rispettare il corretto calcolo del reddito d'impresa negli anni di effettiva competenza del costo.
In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la società appellata alle spese per entrambi gradi che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RC ES, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 655/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 8/9 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q03AS00574 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha proposto appello avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dalla sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, pronunciata il 12/12/2023 e depositata il 10/12/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl (c.f. P.Iva_1) avverso l'atto di accertamento n. T6Q03AS00574/2022, per l'anno 2016, relativo ad Ires per euro 10.785,00,
Irap per euro 1.530,00, IVA per euro 3.740,00, oltre ad interessi e sanzioni per complessivi euro 34.354,76.
L'atto impositivo faceva seguito al PVC notificato alla società in data 29/07/2022 e al successivo atto di recupero dei crediti inesistenti afferenti ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione dalla parte nel 2017. A seguito delle risultanze riscontrate relativamente al credito d'imposta sono emersi profili di criticità con riferimento ad alcune componenti reddituali, in ordine alla deducibilità di costi relativi a beni strumentali in luogo dell'ammortamento degli stessi pro-quota negli esercizi di competenza.
Avverso l'atto impositivo la società presentava rituale ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento, l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché la correttezza dei costi sostenuti.
L'Ufficio si era costituito ritualmente in giudizio e con proprie controdeduzioni contestava specificamente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
La Corte di Giustizia di primo grado di Belluno, con sentenza n. 87/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha impugnato la richiamata sentenza, in via preliminare, evidenzia che la pretesa azionata prende avvio dalle evidenze emerse nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della società avente ad oggetto il rispetto delle previsioni normative in merito alle attività di ricerca e sviluppo. Evidenzia l'errata individuazione dell'effettivo oggetto del giudizio, operando i Giudici costanti rimandi alla propria precedente sentenza n. 5/2024 che ha annullato l'atto di recupero nel quale si contestava inesistenza dei crediti d'imposta scaturenti da affermate attività di ricerca e sviluppo, utilizzati in compensazione nell'anno 2017. Mentre, l'oggetto dell'avviso di accertamento non è la determinazione del credito, ma la corretta imputazione del costo relativo alle prestazioni fatturate dai fornitori dell'appellata. Dunque, eccepisce la contraddittoria motivazione circa gli elementi posti dai Giudici a fondamento della propria statuizione. Ripropone le eccezioni evidenziate con le controdeduzioni di primo grado e ritenute assorbite. In particolare, la tempestività dell'azione accertatrice, posto che l'atto è stato notificato il 21/03/2023, tenuto conto della sospensione dei termini fino al 26/03/2023 per gli effetti della normativa sanitaria per la pandemia da Covid-19. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, voler confermare la legittimità dell'avviso di accertamento, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio.
La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, in via preliminare, evidenzia profili di inammissibilità dell'appello, poiché l'Agenzia avrebbe riproposto i motivi di cui alle controdeduzioni in primo grado, senza evidenziare specifici motivi di censura della sentenza impugnata. Nel merito, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e ribadisce l'illegittimità dell'atto impositivo, nonché la legittimità della deducibilità dei costi. Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio. All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, l'eccepita questione d'inammissibilità dell'appello, come prospettata da parte appellata, pienamente infondata poiché quello che rileva è la volontà dell'appellante di contestare la decisione di primo grado, seppure espressa in modo sintetico e poco puntuale. L'indicazione dei motivi specifici di impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è sufficiente un'esposizione sommaria sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni di doglianza, come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1371 del 18 gennaio 2022. In buona sostanza, non si può ritenere che vi sia un'incertezza sui motivi specifici, tale da comportare una dichiarazione di inammissibilità, nel caso in cui l'impugnazione sebbene sintetica, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso.
Dunque, ciò che emerge dalla pronuncia, per l'ammissibilità dell'appello non sono necessarie censure specifiche sulla motivazione della sentenza, ma è sufficiente, che l'appellante si riporti alle argomentazioni giuridiche sostenute nel giudizio di primo grado.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 7172 del 18 marzo 2025 ha ribadito che è consolidata già da tempo quella giurisprudenza che segnala la necessità di una interpretazione delle norme che sia costituzionalmente orientata, anche e soprattutto nei casi in cui sia richiesta l'applicazione in concreto di norme cosiddette “procedurali”, che necessariamente devono essere lette e considerate tenendo conto dello scopo ultimo delle stesse, ossia quello di realizzare una forma di tutela “nell'interesse della collettività”, evitando conseguentemente casi di invalidità o di inammissibilità che appaiono non ragionevoli in base ai principi costituzionalmente garantiti.
D'altro canto, risulta evidente che l'appellante censura la sentenza sostenendo correttamente la contraddittoria motivazione circa gli elementi posti dai Giudici a fondamento della propria statuizione, atteso che l'oggetto dell'avviso di accertamento non è la determinazione del credito, ma la corretta imputazione del costo relativo alle prestazioni fatturate dai fornitori dell'appellata.
La legittimità del credito afferente ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione dalla parte nel 2017 è oggetto del contenzioso rubricato al n. di RGA 796/2024 assegnato a questa sezione e sarà oggetto di esame a parte.
La vicenda processuale che ci occupa riguarda la corretta imputazione dei costi sostenuti (per ricerca e sviluppo) nel solo periodo d'imposta 2017 da ripartire in quote annuale poiché riguardanti acquisto di macchinari, quindi beni ammortizzabili in più periodo d'imposta, ovvero costi pluriennali la cui deducibilità andrà ripartiva in più esercizi.
Il primo progetto, anche come afferma parte appellata, riguarda lo studio e sviluppo di un'attrezzattura automatica di tappatura per presse ad iniezione, rendicontato con costi per € 12.500 c.d. “extra muros”, concernenti attività svolte dalla società Società_1, consistite nella progettazione dell'attrezzatura per la tappatura;
ulteriori € 20.000 menzionati in fattura attengono invece alla fornitura dell'attrezzatura per la tappatura. Tuttavia, la fattura richiesta dai verificatori al fornitore comprendeva per un imponibile pari ad
€ 32.500,00, la sola attrezzatura di tappatura, comprensiva di manuale di funzionamento. Risulta di tutta evidenza che il costo effettivo sostenuto non può essere interamente dedotto nell'anno ma, in base ai corretti principi contabili, deve essere imputato tra le immobilizzazioni materiali ad incremento del cespite
“Attrezzatura per tappatrice” ed ammortizzato ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Tuir il cui inizio dell'ammortamento coincide con il momento di entrata in funzione del cespite.
Il secondo progetto riguarda lo Studio e sviluppo di un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione, la società Resistente_1 Srl ha sostenuto costi per consulenze ricerca e sviluppo imputato a conto economico alla voce di bilancio 73020016 “Consulenza ricerca e sviluppo” per € 10.500,00. Trattandosi di un acconto sulla fornitura del macchinario e pertanto un movimento meramente finanziario, non può riconoscersi la deducibilità del costo, come risulta dall'accordo di riservatezza riprodotto con l'avviso di accertamento (v. pagg. da 8 a 11).
In riferimento al progetto n. 4 studio e sviluppo di un software per delle sequenze speciali su nr. 2 macchine intelect full – electric, la società Resistente_1 srl ha sostenuto costi per € 17.000,00 imputandoli a conto economico alla voce di bilancio 73020016 “consulenza ricerca e sviluppo”. Tale consulenza del 22/12/2016 si riferisce a macchinari ordinati il 03/03/2017, giusta conferma d'ordine riprodotta a pag. 15 e 16 dell'avviso di accertamento. Dunque, anche in questo caso non può riconoscersi la deducibilità nel solo esercio di acquisizione ma deve essere imputato pro-quota in più esercizio.
La Corte di Cassazione sezione tributaria, con l'Ordinanza 13/03/2020, n. 3618, ha ribadito il consolidato principio secondo cui i costi pluriennali e i beni ammortizzabili (immobilizzazioni materiali e immateriali) non possono essere dedotti integralmente nell'esercizio in cui sono sostenuti, ma la loro deducibilità deve essere frazionata in più esercizi tramite quote di ammortamento, in conformità al principio di competenza economica.
Gli ermellini hanno evidenziato nuovamente il rispetto del principio di competenza e ammortamento, in base al quale, i costi che generano benefici economici per più di un periodo contabile (come costi di impianto, ampliamento, sviluppo, o acquisto di beni strumentali) devono essere distribuiti su più esercizi in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, nonché sulla inderogabilità delle regole, per cui la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali deve seguire le regole tassative del Tuir (art. 102 e seguenti) e le norme civilistiche di redazione del bilancio.
In sintesi, l'ammortamento degli oneri pluriennali è un processo contabile fondamentale che consente alle aziende di distribuire in modo adeguato i costi associati a beni e servizi pluriennali sui periodi contabili pertinenti. In materia tributaria la "spalmatura" dei costi (ammortamento) è obbligatoria per legge e confermata dalla Cassazione per rispettare il corretto calcolo del reddito d'impresa negli anni di effettiva competenza del costo.
In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la società appellata alle spese per entrambi gradi che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi