Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 103
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo che i costi relativi a beni strumentali e costi pluriennali non potevano essere dedotti integralmente nell'esercizio in cui erano stati sostenuti, ma dovevano essere frazionati in più esercizi tramite quote di ammortamento, in conformità al principio di competenza economica e alle norme del TUIR.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e la necessità di ammortizzare i costi pluriennali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 103
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo