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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentario • 1
- 1. Avviso di udienza via PEC all'omonimo del difensore: nulla la sentenzaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 27 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/08/2025, n. 28967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28967 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO AGOSTINO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ES TI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro Penale Sent. Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11/10/2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di RO TI per i reati i cui agli artt. 81 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato RO TI deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge processuale, in quanto il decreto di citazione in giudizio in grado di appello per l'udienza di trattazione del 11/10/2024 è stato notificato all'indirizzo pec , attribuito ad un avvocato omonimo, avv. EN EL, e non all'avv. EN EL, codice fiscale [...], con studio in Rende, Viale della Resistenza 98, con pec avv.vincenzobelvedere@pec.giuffrè.it , che ha redatto l'atto di appello. In data successiva all'udienza di trattazione, il difensore del ricorrente ha appreso il difetto della notifica e chiesto con pec del 15/10/2024 di conoscerne l'esito. In data 21/10/2024 la cancelleria della terza sezione della Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso il dispositivo, attestando di averlo erroneamente comunicato all'avv. omonimo. A causa dell'omessa notifica, il difensore dell'imputato, dunque, non ha potuto fare richiesta di trattazione orale, nè interloquire con l'assistito, detenuto in custodia cautelare presso la casa circondariale o depositare conclusioni scritte, con violazione del diritto al contraddittorio. Si è quindi integrata una causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., essendosi l'udienza celebrata in assenza del difensore e dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si premette che si è affermato in giurisprudenza che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato 'o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Si è anche precisato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199). Infatti, se nonostante l'omesso 1 Così deciso all'udienza del 06/06/2025 il consigliere l'estenso e avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all'udienza, anche al solo fine di eccepire la nullità dell'avviso stesso, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e ciò perché l'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato (cfr. sul punto, Sez. U, Maritan, cit., secondo cui nemmeno la presenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. peri., sana il vizio). 1.2. Dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere trattandosi di questione processuale, emerge che l'atto di appello è stato redatto dall'avv. EN EL, nato il [...], codice fiscale [...], iscritto all'albo dei difensori patrocinanti in cassazione dal 2005, con studio in Rende, viale delle Resistenza, e in Roma, in piazza San ZO in Lucina. L'avvocato EL ha indicato nell'atto di appello l'indirizzo pec La notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata in data 10/07/2024 alle ore 10,15 invece all'indirizzo pec , corrispondente alli avv. omonimo EN EL, nato il [...], con studio in via Rivocati, Cosenza. La notifica è stata effettuata dunque ad un indirizzo pec sbagliato, non corrispondente a quello dell'avv. EN EL con studio in Rende, viale delle Resistenza, e in Roma, in piazza San ZO in Lucina, cui il ricorrente ha conferito mandato fiduciario e che ha proposto l'appello. Ne segue che, non avendo il difensore fatto richiesta di trattazione scritta, l'udienza si è svolta in forma cartolare, in assenza del difensore di fiducia, che non ha potuto eccepire la nullità e neppure ha potuto tràsnnetfere conclusioni . scritte. Si è dunque determinata una nullità assoluta insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. 2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ES TI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro Penale Sent. Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11/10/2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di RO TI per i reati i cui agli artt. 81 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato RO TI deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge processuale, in quanto il decreto di citazione in giudizio in grado di appello per l'udienza di trattazione del 11/10/2024 è stato notificato all'indirizzo pec , attribuito ad un avvocato omonimo, avv. EN EL, e non all'avv. EN EL, codice fiscale [...], con studio in Rende, Viale della Resistenza 98, con pec avv.vincenzobelvedere@pec.giuffrè.it , che ha redatto l'atto di appello. In data successiva all'udienza di trattazione, il difensore del ricorrente ha appreso il difetto della notifica e chiesto con pec del 15/10/2024 di conoscerne l'esito. In data 21/10/2024 la cancelleria della terza sezione della Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso il dispositivo, attestando di averlo erroneamente comunicato all'avv. omonimo. A causa dell'omessa notifica, il difensore dell'imputato, dunque, non ha potuto fare richiesta di trattazione orale, nè interloquire con l'assistito, detenuto in custodia cautelare presso la casa circondariale o depositare conclusioni scritte, con violazione del diritto al contraddittorio. Si è quindi integrata una causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., essendosi l'udienza celebrata in assenza del difensore e dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si premette che si è affermato in giurisprudenza che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato 'o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Si è anche precisato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199). Infatti, se nonostante l'omesso 1 Così deciso all'udienza del 06/06/2025 il consigliere l'estenso e avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all'udienza, anche al solo fine di eccepire la nullità dell'avviso stesso, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e ciò perché l'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato (cfr. sul punto, Sez. U, Maritan, cit., secondo cui nemmeno la presenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. peri., sana il vizio). 1.2. Dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere trattandosi di questione processuale, emerge che l'atto di appello è stato redatto dall'avv. EN EL, nato il [...], codice fiscale [...], iscritto all'albo dei difensori patrocinanti in cassazione dal 2005, con studio in Rende, viale delle Resistenza, e in Roma, in piazza San ZO in Lucina. L'avvocato EL ha indicato nell'atto di appello l'indirizzo pec La notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata in data 10/07/2024 alle ore 10,15 invece all'indirizzo pec , corrispondente alli avv. omonimo EN EL, nato il [...], con studio in via Rivocati, Cosenza. La notifica è stata effettuata dunque ad un indirizzo pec sbagliato, non corrispondente a quello dell'avv. EN EL con studio in Rende, viale delle Resistenza, e in Roma, in piazza San ZO in Lucina, cui il ricorrente ha conferito mandato fiduciario e che ha proposto l'appello. Ne segue che, non avendo il difensore fatto richiesta di trattazione scritta, l'udienza si è svolta in forma cartolare, in assenza del difensore di fiducia, che non ha potuto eccepire la nullità e neppure ha potuto tràsnnetfere conclusioni . scritte. Si è dunque determinata una nullità assoluta insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. 2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.