Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2025 REG.RIC.
N. 01006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da:
Società Ar Industrie Alimentari S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante, Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Individuale IO AN, Trust Omnia, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2025, proposto da:
Trust Omnia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante, Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Individuale IO AN, Società Ar Industrie Alimentari S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1005 del 2025:
del provvedimento del Comune di Angri (SA) prot. G. 0011434/2025 - U del 2 aprile 2025, recante ordinanza dirigenziale n. 104/2025, avente a oggetto "Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Satriano snc - Informativa ai sensi della legge 241/1990" e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla parte ricorrente. .
quanto al ricorso n. 1006 del 2025:
del provvedimento del Comune di Angri (SA) prot. G. 0011434/2025 - U del 2 aprile 2025, recante ordinanza dirigenziale n. 104/2025, avente a oggetto "Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Satriano snc - Informativa ai sensi della legge 241/1990" e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla parte ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società AR Industrie Alimentari S.r.l., mediante atto notarile, rep. n. 9763, racc. n. 7043, cedeva al Trust “Trust Omnia” alcuni beni immobili, tra i quali il lotto di mq 17.212 sito in Angri, distinto in catasto terreni al foglio 12, particelle n. 424 e 184.
Con concessione edilizia n. 520 del 5.7.1989, il Comune di Angri rilasciava alla ricorrente autorizzazione a eseguire attività edilizia e di trasformazione urbanistica della predetta area, consentendo, in particolare, la destinazione d’uso di “sistemazione area”.
Il 20.6.1996, la società presentava al Comune di Angri una DIA per la realizzazione di opere di “manutenzione straordinaria dell’area già sistemata”, in particolare per lo svolgimento del “ripristino parziale del tappetino d’usura” e “sostituzione della ringhiera e del relativo cordolo cementizio dell’intera area di proprietà”.
In data 8 febbraio 2007, la società presentava una DIA in sanatoria, inerente all’“esecuzione dei lavori di costruzione di vasche interrate e completamento della sistemazione dell’area”.
In data 22 febbraio 2007, il Comune di Angri comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della DIA in sanatoria.
Con ordinanza, n. 6612 del 28 febbraio 2007, il Comune di Angri intimava a Industrie Alimentari la demolizione delle opere.
L’ordinanza era sospesa da questo TAR, con provvedimento cautelare collegiale n. 525 del 2007.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il sequestro dell’area.
Il 6 marzo 2023, la società comunicava di aver ottemperato all’ordine di demolizione.
Con verbale della polizia locale, prot. n. 7870 del 29 febbraio 2024, accertava la pretesa mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2007 nel termine assegnato di 90 giorni e disponeva l’acquisizione dell’area al patrimonio pubblico.
Con provvedimento del Comune di Angri, prot. G. 0011434/2025 - U del 2 aprile 2025, il Comune disponeva l’immediata sospensione dei lavori edili abusivi.
Avverso l’atto de quo insorgono sia Trust “Trust Omnia”, mediante ricorso RG 2025/1006; sia società AR Industrie Alimentari S.r.l., mediante gravame di annullamento RG 2025/1005, ritualmente notificati e depositati, sorretti da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nell’unico motivo di ricorso, così di seguito sintetizzato.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 27 E 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, RECANTE “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)”. VIOLAZIONE DEL D.M. MIT 2 MARZO 2018. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO DI POTERE.
La parte ricorrente lamenta un difetto di istruttoria, atteso che la riduzione in pristino delle opere oggetto di ordine di demolizione del 2007 è stata effettuata e completata prima dei sopralluoghi condotti dal Comune di Angri, come da comunicazione di parte. Di conseguenza, ciò che era presente nel marzo 2025 sull’area era, per l’appunto, mero materiale di sfalcio e alcuni residui di ulteriore pulizia dell’area.
Si duole, altresì, di un vizio di violazione del diritto del diritto al contraddittorio nel procedimento, in ragione della carenza dell’assenso del proprietario dell’area all’esecuzione del sopralluogo.
Secondo poi l’assunto attoreo, il Comune di Angri non aveva alcun titolo per ordinare la sospensione dei lavori, perché non vi erano lavori da sospendere.
Per entrambe le cause resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, deduce profili di inammissibilità e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
In rito, va disposta anzitutto la riunione dei due gravami, RG 2025/1005 ed RG 2025/1006, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva nonché l’afferenza al medesimo thema decidendum.
I due gravami, RG 2025/1005 ed RG 2025/1006, così riuniti, sono inammissibili.
E’ meritevole di accoglimento l’eccezione, profilata dalla parte resistente, nella sua memoria difensiva.
Ed invero, come emerge dalla documentazione versata in atti, il provvedimento impugnato è divenuto inefficace.
Si controverte della legittimità o meno di un ordine di sospensione dei lavori abusivi.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara.
Assume, infatti, che, in materia di abusi edilizi, l'ordine di sospensione dei lavori, in quanto volto a mantenere la res integra nelle more degli atti ripristinatori, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta, con la conseguenza che non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione e, quindi, non onera il destinatario ad impugnarlo, né è ex se idoneo a ledere in via definitiva l'interesse edificatorio., Di talché, ove lo stesso non sia stato seguito dall'adozione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei lughi, è destinato a perdere efficacia decorsi 45 giorni dalla sua adozione, come previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (T.a.r. Lazio, sez. II, 9/10/2023, n. 14869).
Ergo, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che, già all'atto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, del 3.06.2026, l’atto impugnato era divenuto inefficace, per decorso del termine di legge, senza che sia tempestivamente seguita una sanzione demolitoria.
In ragione dell’evidente difetto originario della condizione dell'azione, i due ricorsi, RG 2025/1005 ed RG 2025/1006, così riuniti, sono inammissibili.
E tanto basta al Collegio.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, RG 2025/1005 ed RG 2025/1006, così riuniti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NA AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO