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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 2305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 2305/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv.ti SILVIA Parte_1 C.F._1
BOLDRINI e GIACOMO LESCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Premesso che:
1. il sig. ha introdotto il presente giudizio per ottenere Pt_1
l'accertamento del diritto alla tempestiva rideterminazione, in via definitiva, del proprio trattamento pensionistico;
2. l' si è costituito in giudizio, depositando documentazione attestante CP_1
l'avvenuta trasformazione della pensione in data 25 maggio 2025, mediante produzione del relativo modello MOD. TE08;
3. alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del
1 RGL n. 2305/2025
conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. a tal fine, può osservarsi che la domanda proposta dal ricorrente appariva fondata sin dal momento della sua proposizione, essendo volta a ottenere il riconoscimento di un diritto che lo stesso convenuto CP_2 ha successivamente soddisfatto solo in corso di causa, mediante un atto privo di effetti satisfattivi retroattivi sotto il profilo processuale;
6. il comportamento dell' convenuto vale invero quale implicito CP_2 riconoscimento della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sì da rendere verosimile – in chiave prognostica – una pronuncia di accoglimento della domanda ove si fosse giunti alla decisione sul merito;
7. ne consegue la soccombenza virtuale dell' e, con essa, la condanna CP_1 dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Silvia
Boldrini; le spese di lite sono liquidate nei minimi tariffari relative al pertinente scaglione di riferimento, avuto riguardo alla natura non complessa della controversia, all'attività processuale contenuta e alla cessazione della materia del contendere intervenuta sin dalla prima udienza;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvia Boldrini.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/07/2025 nella causa n. 2305/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv.ti SILVIA Parte_1 C.F._1
BOLDRINI e GIACOMO LESCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Premesso che:
1. il sig. ha introdotto il presente giudizio per ottenere Pt_1
l'accertamento del diritto alla tempestiva rideterminazione, in via definitiva, del proprio trattamento pensionistico;
2. l' si è costituito in giudizio, depositando documentazione attestante CP_1
l'avvenuta trasformazione della pensione in data 25 maggio 2025, mediante produzione del relativo modello MOD. TE08;
3. alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del
1 RGL n. 2305/2025
conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. a tal fine, può osservarsi che la domanda proposta dal ricorrente appariva fondata sin dal momento della sua proposizione, essendo volta a ottenere il riconoscimento di un diritto che lo stesso convenuto CP_2 ha successivamente soddisfatto solo in corso di causa, mediante un atto privo di effetti satisfattivi retroattivi sotto il profilo processuale;
6. il comportamento dell' convenuto vale invero quale implicito CP_2 riconoscimento della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sì da rendere verosimile – in chiave prognostica – una pronuncia di accoglimento della domanda ove si fosse giunti alla decisione sul merito;
7. ne consegue la soccombenza virtuale dell' e, con essa, la condanna CP_1 dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Silvia
Boldrini; le spese di lite sono liquidate nei minimi tariffari relative al pertinente scaglione di riferimento, avuto riguardo alla natura non complessa della controversia, all'attività processuale contenuta e alla cessazione della materia del contendere intervenuta sin dalla prima udienza;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvia Boldrini.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
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