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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/09/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N.7206/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7206 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1
procura in atti, dagli Avv.ti Enrico Schipani e Luca Schipani, ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Luca Schipani, Controparte_1 sito in Salerno
alla Via Roma 28 Abate & Associati,
RICORRENTE
Controparte_2 , in persona del procuratore speciale, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Vilani, Loris Bovo, Manuela Caccialanza e
Guido Greco, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliato in Napoli,
Via Guantai Nuovi n. 11
RESISTENTE OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 20/09/2021, la sig.ra Parte_1
deducendo di aver giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_2
con essa sottoscritto, in data 18/04/2007, un contratto di mutuo fondiario ipotecario per
€ 165.000,00, della durata di anni 25 da estinguersi con il pagamento costante di n. 300
rate mensili, al tasso variabile concordato del 4,41%; che il suddetto contratto era stato stipulato e rogato in Salerno presso lo Studio del Notaio Dott. Persona_1
, per l'acquisto di un appartamento non di lusso per uso di prima abitazione;
che in data
3/10/2020 veniva richiesta l'estinzione anticipata, cui faceva seguito un estratto provvisorio della avente ad oggetto “estinzione totaleControparte_2
anticipata del contratto di mutuo n. 0054/000000193669. Indice di riferimento CH
Libor CHF 6 mesi", ove si indicava quale importo da bonificare la somma di €
142.956,75. La ricorrente, considerata l'esosità della richiesta, in data 16/10/2020,
inviava pec di messa in mora alla resistente e contestuale richiesta di ricalcolo del conteggio per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo N.00054/00000019366,
stante l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto a suo tempo stipulato e, reiterando la banca le proprie posizioni, in data 27/10/2020, la ricorrente presentava anche ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli
istaurando il procedimento n. ABF202021670096, conclusosi con decisione prot. N. 0007261/21 del 16.03.2021 con cui il Collegio arbitrale di Napoli, in accoglimento delle doglianze presentate, si pronunciava sulla nullità della clausola contrattuale relativa ai criteri di calcolo adottati da CP_2 a titolo di rivalutazione del capitale e 66statuiva: In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola
...
contrattuale, dichiara l'intermediario tenuto alla determinazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione ...". Tuttavia, la resistente, con comunicazione del
18/03/2021, dichiarava di non voler adempiere alla decisione del Collegio dell'ABF di
Napoli e i sigg.ri Pt_1 , stante la necessità e l'urgenza di richiedere ad altro istituto di credito la surroga per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo a condizioni economico/contrattuali più vantaggiose, chiedevano nuovamente di estinguere anticipatamente il mutuo e a tale richiesta la banca convenuta rispondeva producendo altro estratto conto da cui emergeva che l'importo da bonificare con valuta al
28.05.2021 ammontava a € 134.646,65, comprensiva dell'importo di € 49.002,70
(Quarantanovemiladue/00), richiesta dall'istituto a titolo di “rivalutazione” del capitale. In data 20/05/2021 la Dott.ssa Parte_1 contraeva con l' CP_3 in
Salerno, dinanzi al Notaio Persona_1 mutuo ipotecario fino alla concorrenza di €
141.369,88 estinguendo il mutuo ipotecario stipulato con la Controparte_2 nei
termini indicati, così come riscontrato dalla banca stessa in data 7/06/2021, versando alla stessa l'ulteriore importo di € 134.646,65. Alla luce di tutto quanto sopra la ricorrente lamenta la nullità delle clausole 4 e 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo
,per difetto di "prima casa" stipulato in qualità consumatore con la CP_2
chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, la violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché la nullità delle clausole per difetto di meritevolezza e di causa in concreto e per illiceità. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la stipula del n. REP. 15549 RACC. 5836, dell'importo di €MUTUO Controparte_4
165.000,00; la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dall'art. 7 del predetto contratto;
l'illegittimità del conteggio di estinzione nella parte in cui si conteggia la voce rivalutazione nel prospetto informativo inserita all'interno del predetto contratto;
l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto di mutuo stipulato tra le parti per violazione di norme poste a tutela del consumatore (art. 34, 2°
co. e 35. 1° co., codice del consumo ed art. 4 paragrafo 2, e art. 5 della Direttiva
93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993), l'illegittimità relativa al tasso di interesse, al tasso di cambio applicato, agli oneri richiesti ed agli altri oneri accessori e
, in persona del legale conseguentemente condannare la Controparte_2
rappresentante p.t., alla restituzione in favore della ricorrente Dott.ssa Parte_1
dell'importo di Euro 49.002,70 (Quarantanovemiladue/00), oltre interessi e rivalutazione, pagato a titolo di indicizzazione valutaria del capitale, non dovuto, in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo, nonché condannarla alla restituzione in favore della ricorrente Dott.ssa dell'importo di Euro 18.468,75 oltre interessi e rivalutazione,Parte_1
corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto;
al pagamento in favore della ricorrente della somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, co 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/04/2022 si costituiva in giudizio la eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'iniziativa attorea per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, nonché - in subordine - l'assenza di titolarità passiva delle situazioni giuridiche qui azionate e, in ogni caso, la totale infondatezza degli assunti contenuti nell'atto introduttivo della Signora Pt_1 In particolare, la banca a
.
sostegno delle proprie contestazioni deduceva: la legittimità del meccanismo di indicizzazione previsto in contratto, pienamente valido, noto ai contraenti e chiaramente illustrato nelle clausole contrattuali (in particolare art. 4), nel documento di sintesi e nel foglio informativo reso disponibile dalla Banca ai mutuatari prima della stipula del Contratto di Mutuo (cfr. doc. n. 39) laddove si legge che il Parte_2
Controparte_5 ", nonché nella
[...] è un "mutuo a tasso variabile indicizzato al sezione "Principali rischi (generici e specifici)", ove, proprio con riferimento al “caso di mutuo in valuta (ad esempio Parte 2 si legge che il principale rischio è "
rappresentato proprio dalla "variabilità del tasso di cambio"; che il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Controparte_5 erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona
Euro conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al [...] CP_5 poteva beneficiare di un minore tasso di interesse (giacché, il tasso di interesse base di riferimento sul quale viene applicato il c.d. spread è il Libor-CHF, mediamente inferiore all'Euribor o, ancor prima, al "vecchio" Tasso Ufficiale di Sconto); che i clienti che avevano infatti stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta/primi anni
2000 e lo avevano estinto anticipatamente sino al 2010 avevano beneficiato di tassi di cambio CHF/EUR decisamente più favorevoli di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare l'equivalente in Euro della medesima quantità di (tenuto ovviamente conto cioè del capitale già rimborsato), Parte_2
avevano potuto pagare alla CP_6 un importo capitale in Euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione. E tutto ciò, come detto, avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona Parte_3 ; che, tuttavia, a partire dall'anno 2010 a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. "crisi Lehman" verificatasi alla fine 2008 si era registrata una improvvisa quanto inaspettata inversione di tendenza dell'andamento del tasso di che ha visto la moneta unica segnare progressivamentecambio Controparte_7 و
il passo a favore di quella elvetica, diventata per molti una c.d. “moneta rifugio"
(l'aumento della domanda di Parte_2 ha pertanto determinato un aumento del
"prezzo" di tale moneta, cioè il rafforzamento del suo tasso di cambio rispetto alle altre valute). Per tale ragione, essendo venuta meno la convenienza di questo prodotto,
cessava di commercializzarlo definitivamente dal 2011; la legittimità della CP_2
clausola di cui all'art. 4 del Contratto di Mutuo stante la chiarezza e la trasparenza del meccanismo di indicizzazione e a tal fine richiamava copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità; la legittimità del meccanismo di indicizzazione al Controparte_5
descritto dall'art. 7 del contratto di mutuo che è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo in quanto le operazioni relative all'estinzione anticipata del rapporto di mutuo sono le medesime che la CP_6 effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è
il tasso di cambio Controparte_5 / Euro e non, anche, il tasso di interesse Libor CHF,
con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni,
che, invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, “compensa" più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del [...] CP_5 sull'Euro, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi (trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato); che il meccanismo di indicizzazione valutaria al [...]
,CP_5 previsto tanto in sede di ammortamento del mutuo quanto in sede di estinzione anticipata dello stesso, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte soltanto – in quanto suscettibile di incidere, in aumento
-
o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione per capitale e interessi dovuta dal mutuatario;
che le clausole disciplinanti l'indicizzazione del capitale al [...] CP_5 ed in particolare la clausola 7 che disciplina il meccanismo di estinzione
,
anticipata del rapporto di mutuo, lungi dal comportare qualsivoglia squilibrio di diritti e obblighi, sono in verità perfettamente equilibrate, costituendo normali clausole di indicizzazione valutaria il cui funzionamento (che ricordiamo essere l'unico possibile)
può portare, rispettivamente, ad un aggravio ovvero ad un beneficio della posizione contrattuale del mutuatario, a seconda dell'andamento del tasso di cambio [...]
e, in particolare, del valore di tale tasso di cambio che viene rilevato il CP_7
giorno di effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata con conseguente infondatezza della doglianza di vessatorietà della clausola;
la piena legittimità e la chiarezza della clausola che disciplina l'estinzione anticipata, evidenziando in particolare che la terminologia utilizzata è chiara e comprensibile per i mutuatari;
che nell' ipotesi in cui la formulazione dell'art. 7 fosse considerata poco chiara e comprensibile (cosa che non è), ciò non potrebbe in ogni caso comportare la nullità di dette clausole ai sensi del Codice del Consumo atteso che l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 36 del Codice del Consumo, è stata espressamente limitata, per volontà del
Legislatore, alle ipotesi contemplate dagli artt. 33 e 34 del medesimo Codice del
Consumo (tra le quali pacificamente non rientrano i casi di clausole redatte in maniera poco chiara o comprensibile); e dall'altro lato, potrebbe al più astrattamente
-
configurare una mera violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo, per la quale il
Legislatore ha contemplato unicamente il rimedio dell'interpretatio contra stipulatorem di cui al comma 2° della disposizione medesima. La resistente concludeva pertanto per il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, con vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il giudizio, il Giudice, con provvedimento del 21/04/2022,
disponeva la conversione del rito da sommario ad ordinario, concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente, rigettata l'istanza di consulenza tecnica contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento dell'8/05/2025 veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta. Preliminarmente la convenuta CP_2 lamenta la carenza di legittimazione passiva, nonché in subordine l'assenza di titolarità passiva delle situazioni giuridiche qui azionate. L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata, in quanto è
opportuno considerare la differenza tra due istituti giuridici: la cessione del credito
(disciplinata dall'art. 1260 c.c.), ove l'oggetto del trasferimento risulta unicamente il diritto di credito in sé, non l'insieme dei rapporti giuridici che scaturiscono dal contratto fonte, quindi comportante il solo trasferimento del diritto a ricevere una prestazione (il pagamento delle rate), non anche il subentro del cessionario, ovvero chi acquista il credito, nella posizione contrattuale complessiva del creditore originario, e la cessione del contratto (art. 1406 c.c.), ove il cessionario subentra nell'intera posizione del cedente, assumendone sia i diritti che gli obblighi.
Considerato che
il caso di specie consiste nella mera cessione del credito e non del contratto, essa ha lo scopo di cedere alla società cessionaria solo il lato attivo delle obbligazioni;
per quanto riguarda i controcrediti, essendo questi scaturiti da un contratto al quale hanno preso parte solo l'originator cedente e il debitore ceduto, quest'ultimo può rivalersi solo verso la banca. Vieppiù, un orientamento giurisprudenziale sostiene che la legittimazione passiva, relativamente alle richieste avanzate dal debitore ceduto, spetti alla banca cedente perché l'art. 4 L. n. 130/1999 richiama espressamente solo i commi
2, 3 e 4 dell'art. 58 TUB e volutamente non anche il quinto, il quale prevede che i creditori ceduti hanno facoltà di domandare l'adempimento delle obbligazioni, entro tre mesi, al cedente o al cessionario;
trascorso tale termine delle stesse risponderà solo il cessionario in via esclusiva. Da tale constatazione, parte della giurisprudenza ne ha fatto derivare la possibilità di agire nei confronti della banca cedente senza limiti di tempo. Inoltre, data la maggior solvibilità delle banche rispetto alle società che acquistano e cartolarizzano il credito, sono solo le prime a dover rispondere di eventuali passività evidenziate in corso di causa, pertanto la banca convenuta ha legittimazione passiva.
Orbene, nel merito, il Tribunale ritiene di esaminare, in base al principio della ragione più liquida, le seguenti domande: l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis,
7 e 7-bis del contratto di mutuo stipulato tra le parti per violazione di norme poste a tutela del consumatore (art. 34, 2° co. e 35. 1° co., codice del consumo ed art. 4
paragrafo 2, e art. 5 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993) per difetto di chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, la violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, l'illegittimità relativa al tasso di interesse, al tasso di cambio applicato,
agli oneri richiesti ed agli altri oneri accessori. Le diverse eccezioni e doglianze fatte valere dall'attrice vanno ritenute assorbite in virtù del principio della cd. "ragion più
liquida" (cfr. Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 9309/2020, secondo cui: “La causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c."). Il tutto in ossequio ai principi di economia processuale e di celerità del giudizio ispiranti il modello di “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost.".
Le domande sono fondate.
Il contratto oggetto di giudizio riguarda i mutui in euro indicizzati al franco svizzero,
ossia mutui la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo dele rate è il franco svizzero. Detta particolare tipologia di finanziamento si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate dipende oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro.
In particolare, l'art. 4 prevede "Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre la CP_6 determinerà Per il primo semestre, o frazione,
scadente il 31 maggio o il 30 novembre: a.1 l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale", maggiorato di ... punti percentuali;
a.2 l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Controparte_5
/Euro e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La Banca applicherà la differenza così
determinata all'equivalente in NC ER (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;
Per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo: b.1 l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (...) MESI per Parte_4
valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno – 30 novembre e per valuta 30
novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina
LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 1,000
punti percentuali;
b.2 l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale"
/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre Controparte_5
scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La Banca applicherà la differenza così
determinata all'equivalente in NC ER (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che 4.6 Ad ogni scadenza l'importo globale risultante dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: - in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis;
all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al
1° giugno;
in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà
addebitato sul rapporto di deposito fruttifero e con le stesse valute precedentemente indicate, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno".
Dette differenze potevano pacificamente dare vita ad un "conguaglio positivo o negativo" che sarebbe stato accreditato o addebitato dalla banca, secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 4 bis del contratto sullo "speciale di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte
Mutuataria".
Infine, l'art. 7 del contratto prevede che "In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto.
Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo.
Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione".
Gli articoli 4 e 7 definendo la prestazione del mutuatario rappresentano le clausole che disciplinano l'«oggetto principale del contratto» e quindi un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a disposizione dal creditore.
Dunque, proprio l'esame delle richiamate clausole rende evidente che le stesse non sono chiare né comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio,
non consentendogli di comprendere il tasso di interesse applicabile in concreto e né le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario.
La giurisprudenza comunitaria impone che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche.
Difatti, la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015,
in causa C143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) parte dal presupposto di fondo secondo il quale il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, ragion per cui quegli è portato ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto. Inoltre, l'art. 4 della Direttiva Comunitaria n. 93/2013 prevede che “(...) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile". La Corte di giustizia UE n. 776/2021
prescrive che detto articolo deve essere interpretato nel senso che "nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio,
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo".
In conclusione, le clausole sopra analizzate anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione:
finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al CO ZZ (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito;
tali rischi possono risultare di rilevante entità, determinando ad esempio la lievitazione del capitale da restituire sino a valori superiori a quello iniziale anche diverso tempo dopo l'avvio dei rimborsi.
CP_8 è dunque la vessatorietà delle stesse considerato “lo squilibrio giuridico che va valutato tra le singole prestazioni: la prestazione del professionista non è indicizzata,
quella del consumatore sì e in maniera eccessiva perché "doppiamente" indicizzata. La
conversione valutaria non crea una alea bilaterale perché la banca ha già adempiuto alla propria prestazione, rimanendo da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l'unica influenzata dall'alea. Quanto all'equilibrio economico, pesa il fatto che tra i due contraenti, per definizione, chi è dotato di informazioni è il professionista che ha individuato a quale tasso in base alle condizioni attuali era disposta a concedere un prestito e, nascondendo la conversione valutaria, ha anche considerato eventuali possibili sviluppi della politica monetaria nazionale. Del resto, mentre il Libor è un tasso di scambio ipotetico tra banche e da queste influenzato, il franco svizzero è una moneta di uno Stato sovrano e il franco svizzero è tendenzialmente forte sia per il sistema fiscale nazionale che per il sistema bancario e imprenditoriale e non ultimo per la neutralità in caso di guerra della nazione svizzera. Pertanto, scommettere sul franco forte è sicuramente più razionale della scommessa contraria e meno pericoloso.
Sussiste quindi, tra le controprestazioni in analisi, uno squilibrio economico ed eccessivo perché le prestazioni del solo consumatore sono soggette ad alea e l'alea doppia ed assunta inconsapevolmente è prevalentemente a suo carico in quanto scommettere sul crollo della Svizzera appare sicuramente una strada più impervia del suo contrario. Se a ciò si aggiunge che il consumatore mutuatario del tutto ignaro degli importi esatti dei tassi pattuiti, sin dal primo mese per la iniziale e precostituita differenza tra il tasso di interesse convenzionale ed il tasso effettivo e tra il tasso di cambio convenzionale e quello effettivo, finanziava -con certezza il primo mese, con un deposito irregolare- a tasso agevolato la banca, l'insieme di questi elementi non può
che costituire eccessivo squilibrio economico. Di conseguenza le pattuizioni sulla conversione in franco svizzero rimaste nella ambiguità sono inefficaci nei confronti del consumatore e le somme versate a titolo di conversione in franchi svizzeri, poiché
hanno provocato, violando la buona fede, l'eccessivo squilibrio economico e giuridico,
vanno restituite, oltre interessi".
Viceversa, le clausole avrebbero dovuto chiarire apertamente e in un articolo ad hoc che il mutuo appariva in euro ma era sostanzialmente in franchi svizzeri, tale per cui sia durante l'ammortamento che in sede di estinzione anticipata le somme versate dal mutuatario a titolo di capitale ed interessi dovranno sempre essere convertite in franchi svizzeri con un evidente aggravio di rischio rispetto al solo tasso variabile (sent. n.
9265/2024 Trib. Di Milano).
Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23655/2021,ha espressoilseguente principio di diritto:In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile>>. E' quanto ha affermato la sentenza del 31 marzo 2022 Lombard Lízing, C-472/20, EU:C:2022:242 che ha chiarito che
Per quanto concerne le conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, va ricordato che l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione nell'ambito della direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l'equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive>>.
In realtà la Corte di Giustizia ha precisato che: "qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest'ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché
quest'ultimo ne sarebbe penalizzato (V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022,
Lombard Lízing, C-472/20, EU:C:2022:242, punto 41 giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, occorre altresì rilevare che, qualora il giudice nazionale ritenga che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi produca la conseguenza di penalizzare il consumatore, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, la sostituzione della clausola abusiva di cui trattasi con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva non costituisce l'unica conseguenza conforme alla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-
269/19 punti 39 e 40). Pertanto, in assenza di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o di una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di mutuo di cui trattasi che possa sostituirsi alle clausole abusive in esame, la
Corte ha precisato che, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere tali clausole abusive e la dichiarazione di nullità di detto contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva
93/13, richiede che, al fine di ripristinare l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità di detto contratto potrebbe provocare, in particolare a causa dell'esigibilità immediata del credito del professionista nei suoi confronti (sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lízing, C-
472/20, EU:C:2022:242, punto 56 della giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il giudice nazionale può, in particolare, al fine di salvaguardare gli interessi del consumatore, ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa (V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022,
Lombard Lízing, C-472/20, punto 58).
Dunque, facendo applicazione di tali principi, si deve ritenere che per evitare la caducazione dei contratti di mutuo nella loro interezza, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il cliente, il quale si troverebbe oltretutto a dover restituire l'intero capitale erogato per effetto della caducazione della causa giustificativa del trasferimento, si deve fare applicazione dell'art. 1419 c.c... I contratti di mutuo possono, quindi, permanere in vita previa epurazione ai sensi del disposto dell'art. 1419
c.c. delle clausole affette da nullità non importando la nullità di singole clausole quella dell'intero contratto.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Tribunale di Milano con la sentenza n.
6054 del 13 giugno 2024 ha ritenuto che la nullità delle clausole di cui agli artt. 4,
4 bis e dall'art. 7 dei contratti di mutuo ha comportato come effetto la necessità di ricalcolare i piani di ammortamento dei singoli contratti>>.
Quindi si ritiene di dover dichiarare la nullità delle clausole 4, 4 bis e 7 e 7bis contenute nel contratto di mutuo stipulato dall'attrice, che avendo già anticipatamente estinto il mutuo e dunque versato quanto richiesto, ha diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Controparte_2 Nel caso in esame la dott.ssa Pt_1 ha estinto anticipatamente il mutuo versando alla banca l'importo di €
145.441,17, comprensivo della somma di € 49.002,70 (Quarantanovemiladue/00),
richiesta dall'istituto a titolo di "rivalutazione” del capitale. Conseguentemente, la dott.ssa Pt_1 ha diritto alla restituzione di detta somma indebitamente percepita dalla banca (di € 49.002,70), oltre agli interessi al tasso legale dalla data di estinzione
(7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), nonché della somma di
€18.468,75 oltre interessi al tasso legale dalla data di estinzione (7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto, e agli interessi moratori ex art. 1284
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. Per l'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale (Cass. 3.1.2023
n. 61 ha precisato che la clausola di salvezza, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura in deroga al tasso legale, serve ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non restringe il campo d'applicazione alle sole obbligazioni di valuta nascenti ex contractu).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei criteri indicati nel D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis e 7e 7bis del contratto di mutuo stipulat dall'attrice sig.ra Parte_1 con la banca CP_2
[...] (Londra);
al pagamento, in favore della sig.ra 2) Condanna Controparte_2
della somma di € € 49.002,70 oltre agli interessi al tasso legale Parte_1
dal 7.6.2021, data di estinzione, fino alla domanda giudiziale (20.9.2021) e interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo e della somma di € €18.468,75 oltre interessi al tasso legale dalla data di estinzione
(7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto, e oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (20.9.2021) al saldo.
3) Condanna Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida nella somma di € 8.433,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 11/09/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7206 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1
procura in atti, dagli Avv.ti Enrico Schipani e Luca Schipani, ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Luca Schipani, Controparte_1 sito in Salerno
alla Via Roma 28 Abate & Associati,
RICORRENTE
Controparte_2 , in persona del procuratore speciale, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Vilani, Loris Bovo, Manuela Caccialanza e
Guido Greco, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliato in Napoli,
Via Guantai Nuovi n. 11
RESISTENTE OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 20/09/2021, la sig.ra Parte_1
deducendo di aver giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Controparte_2
con essa sottoscritto, in data 18/04/2007, un contratto di mutuo fondiario ipotecario per
€ 165.000,00, della durata di anni 25 da estinguersi con il pagamento costante di n. 300
rate mensili, al tasso variabile concordato del 4,41%; che il suddetto contratto era stato stipulato e rogato in Salerno presso lo Studio del Notaio Dott. Persona_1
, per l'acquisto di un appartamento non di lusso per uso di prima abitazione;
che in data
3/10/2020 veniva richiesta l'estinzione anticipata, cui faceva seguito un estratto provvisorio della avente ad oggetto “estinzione totaleControparte_2
anticipata del contratto di mutuo n. 0054/000000193669. Indice di riferimento CH
Libor CHF 6 mesi", ove si indicava quale importo da bonificare la somma di €
142.956,75. La ricorrente, considerata l'esosità della richiesta, in data 16/10/2020,
inviava pec di messa in mora alla resistente e contestuale richiesta di ricalcolo del conteggio per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo N.00054/00000019366,
stante l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto a suo tempo stipulato e, reiterando la banca le proprie posizioni, in data 27/10/2020, la ricorrente presentava anche ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli
istaurando il procedimento n. ABF202021670096, conclusosi con decisione prot. N. 0007261/21 del 16.03.2021 con cui il Collegio arbitrale di Napoli, in accoglimento delle doglianze presentate, si pronunciava sulla nullità della clausola contrattuale relativa ai criteri di calcolo adottati da CP_2 a titolo di rivalutazione del capitale e 66statuiva: In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola
...
contrattuale, dichiara l'intermediario tenuto alla determinazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione ...". Tuttavia, la resistente, con comunicazione del
18/03/2021, dichiarava di non voler adempiere alla decisione del Collegio dell'ABF di
Napoli e i sigg.ri Pt_1 , stante la necessità e l'urgenza di richiedere ad altro istituto di credito la surroga per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo a condizioni economico/contrattuali più vantaggiose, chiedevano nuovamente di estinguere anticipatamente il mutuo e a tale richiesta la banca convenuta rispondeva producendo altro estratto conto da cui emergeva che l'importo da bonificare con valuta al
28.05.2021 ammontava a € 134.646,65, comprensiva dell'importo di € 49.002,70
(Quarantanovemiladue/00), richiesta dall'istituto a titolo di “rivalutazione” del capitale. In data 20/05/2021 la Dott.ssa Parte_1 contraeva con l' CP_3 in
Salerno, dinanzi al Notaio Persona_1 mutuo ipotecario fino alla concorrenza di €
141.369,88 estinguendo il mutuo ipotecario stipulato con la Controparte_2 nei
termini indicati, così come riscontrato dalla banca stessa in data 7/06/2021, versando alla stessa l'ulteriore importo di € 134.646,65. Alla luce di tutto quanto sopra la ricorrente lamenta la nullità delle clausole 4 e 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo
,per difetto di "prima casa" stipulato in qualità consumatore con la CP_2
chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, la violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché la nullità delle clausole per difetto di meritevolezza e di causa in concreto e per illiceità. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la stipula del n. REP. 15549 RACC. 5836, dell'importo di €MUTUO Controparte_4
165.000,00; la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dall'art. 7 del predetto contratto;
l'illegittimità del conteggio di estinzione nella parte in cui si conteggia la voce rivalutazione nel prospetto informativo inserita all'interno del predetto contratto;
l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto di mutuo stipulato tra le parti per violazione di norme poste a tutela del consumatore (art. 34, 2°
co. e 35. 1° co., codice del consumo ed art. 4 paragrafo 2, e art. 5 della Direttiva
93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993), l'illegittimità relativa al tasso di interesse, al tasso di cambio applicato, agli oneri richiesti ed agli altri oneri accessori e
, in persona del legale conseguentemente condannare la Controparte_2
rappresentante p.t., alla restituzione in favore della ricorrente Dott.ssa Parte_1
dell'importo di Euro 49.002,70 (Quarantanovemiladue/00), oltre interessi e rivalutazione, pagato a titolo di indicizzazione valutaria del capitale, non dovuto, in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo, nonché condannarla alla restituzione in favore della ricorrente Dott.ssa dell'importo di Euro 18.468,75 oltre interessi e rivalutazione,Parte_1
corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto;
al pagamento in favore della ricorrente della somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96, co 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/04/2022 si costituiva in giudizio la eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'iniziativa attorea per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, nonché - in subordine - l'assenza di titolarità passiva delle situazioni giuridiche qui azionate e, in ogni caso, la totale infondatezza degli assunti contenuti nell'atto introduttivo della Signora Pt_1 In particolare, la banca a
.
sostegno delle proprie contestazioni deduceva: la legittimità del meccanismo di indicizzazione previsto in contratto, pienamente valido, noto ai contraenti e chiaramente illustrato nelle clausole contrattuali (in particolare art. 4), nel documento di sintesi e nel foglio informativo reso disponibile dalla Banca ai mutuatari prima della stipula del Contratto di Mutuo (cfr. doc. n. 39) laddove si legge che il Parte_2
Controparte_5 ", nonché nella
[...] è un "mutuo a tasso variabile indicizzato al sezione "Principali rischi (generici e specifici)", ove, proprio con riferimento al “caso di mutuo in valuta (ad esempio Parte 2 si legge che il principale rischio è "
rappresentato proprio dalla "variabilità del tasso di cambio"; che il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Controparte_5 erano sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona
Euro conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al [...] CP_5 poteva beneficiare di un minore tasso di interesse (giacché, il tasso di interesse base di riferimento sul quale viene applicato il c.d. spread è il Libor-CHF, mediamente inferiore all'Euribor o, ancor prima, al "vecchio" Tasso Ufficiale di Sconto); che i clienti che avevano infatti stipulato questo tipo di mutuo negli anni novanta/primi anni
2000 e lo avevano estinto anticipatamente sino al 2010 avevano beneficiato di tassi di cambio CHF/EUR decisamente più favorevoli di quelli esistenti al momento della stipula, con la conseguenza che, per rimborsare l'equivalente in Euro della medesima quantità di (tenuto ovviamente conto cioè del capitale già rimborsato), Parte_2
avevano potuto pagare alla CP_6 un importo capitale in Euro addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di erogazione. E tutto ciò, come detto, avendo nel frattempo beneficiato di tassi di interesse sensibilmente più bassi rispetto a quelli della zona Parte_3 ; che, tuttavia, a partire dall'anno 2010 a causa del propagarsi alla zona Euro della c.d. "crisi Lehman" verificatasi alla fine 2008 si era registrata una improvvisa quanto inaspettata inversione di tendenza dell'andamento del tasso di che ha visto la moneta unica segnare progressivamentecambio Controparte_7 و
il passo a favore di quella elvetica, diventata per molti una c.d. “moneta rifugio"
(l'aumento della domanda di Parte_2 ha pertanto determinato un aumento del
"prezzo" di tale moneta, cioè il rafforzamento del suo tasso di cambio rispetto alle altre valute). Per tale ragione, essendo venuta meno la convenienza di questo prodotto,
cessava di commercializzarlo definitivamente dal 2011; la legittimità della CP_2
clausola di cui all'art. 4 del Contratto di Mutuo stante la chiarezza e la trasparenza del meccanismo di indicizzazione e a tal fine richiamava copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità; la legittimità del meccanismo di indicizzazione al Controparte_5
descritto dall'art. 7 del contratto di mutuo che è il medesimo che trova applicazione durante il normale ammortamento del mutuo in quanto le operazioni relative all'estinzione anticipata del rapporto di mutuo sono le medesime che la CP_6 effettua ogniqualvolta, ogni sei mesi, calcola i conguagli semestrali, con l'unica differenza per cui, in sede di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è
il tasso di cambio Controparte_5 / Euro e non, anche, il tasso di interesse Libor CHF,
con la conseguenza che il conteggio di estinzione non beneficia degli effetti positivi derivanti dalla forte diminuzione dei tassi di interesse verificatasi negli ultimi anni,
che, invece, ai fini del calcolo dei conguagli semestrali, “compensa" più che proporzionalmente gli effetti negativi derivanti dall'apprezzamento del [...] CP_5 sull'Euro, giacché si tratta di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi (trattandosi appunto di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato); che il meccanismo di indicizzazione valutaria al [...]
,CP_5 previsto tanto in sede di ammortamento del mutuo quanto in sede di estinzione anticipata dello stesso, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti – e non già per una parte soltanto – in quanto suscettibile di incidere, in aumento
-
o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione per capitale e interessi dovuta dal mutuatario;
che le clausole disciplinanti l'indicizzazione del capitale al [...] CP_5 ed in particolare la clausola 7 che disciplina il meccanismo di estinzione
,
anticipata del rapporto di mutuo, lungi dal comportare qualsivoglia squilibrio di diritti e obblighi, sono in verità perfettamente equilibrate, costituendo normali clausole di indicizzazione valutaria il cui funzionamento (che ricordiamo essere l'unico possibile)
può portare, rispettivamente, ad un aggravio ovvero ad un beneficio della posizione contrattuale del mutuatario, a seconda dell'andamento del tasso di cambio [...]
e, in particolare, del valore di tale tasso di cambio che viene rilevato il CP_7
giorno di effettuazione dell'operazione di estinzione anticipata con conseguente infondatezza della doglianza di vessatorietà della clausola;
la piena legittimità e la chiarezza della clausola che disciplina l'estinzione anticipata, evidenziando in particolare che la terminologia utilizzata è chiara e comprensibile per i mutuatari;
che nell' ipotesi in cui la formulazione dell'art. 7 fosse considerata poco chiara e comprensibile (cosa che non è), ciò non potrebbe in ogni caso comportare la nullità di dette clausole ai sensi del Codice del Consumo atteso che l'applicabilità del rimedio di cui all'art. 36 del Codice del Consumo, è stata espressamente limitata, per volontà del
Legislatore, alle ipotesi contemplate dagli artt. 33 e 34 del medesimo Codice del
Consumo (tra le quali pacificamente non rientrano i casi di clausole redatte in maniera poco chiara o comprensibile); e dall'altro lato, potrebbe al più astrattamente
-
configurare una mera violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo, per la quale il
Legislatore ha contemplato unicamente il rimedio dell'interpretatio contra stipulatorem di cui al comma 2° della disposizione medesima. La resistente concludeva pertanto per il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, con vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il giudizio, il Giudice, con provvedimento del 21/04/2022,
disponeva la conversione del rito da sommario ad ordinario, concedendo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Successivamente, rigettata l'istanza di consulenza tecnica contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento dell'8/05/2025 veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta. Preliminarmente la convenuta CP_2 lamenta la carenza di legittimazione passiva, nonché in subordine l'assenza di titolarità passiva delle situazioni giuridiche qui azionate. L'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata, in quanto è
opportuno considerare la differenza tra due istituti giuridici: la cessione del credito
(disciplinata dall'art. 1260 c.c.), ove l'oggetto del trasferimento risulta unicamente il diritto di credito in sé, non l'insieme dei rapporti giuridici che scaturiscono dal contratto fonte, quindi comportante il solo trasferimento del diritto a ricevere una prestazione (il pagamento delle rate), non anche il subentro del cessionario, ovvero chi acquista il credito, nella posizione contrattuale complessiva del creditore originario, e la cessione del contratto (art. 1406 c.c.), ove il cessionario subentra nell'intera posizione del cedente, assumendone sia i diritti che gli obblighi.
Considerato che
il caso di specie consiste nella mera cessione del credito e non del contratto, essa ha lo scopo di cedere alla società cessionaria solo il lato attivo delle obbligazioni;
per quanto riguarda i controcrediti, essendo questi scaturiti da un contratto al quale hanno preso parte solo l'originator cedente e il debitore ceduto, quest'ultimo può rivalersi solo verso la banca. Vieppiù, un orientamento giurisprudenziale sostiene che la legittimazione passiva, relativamente alle richieste avanzate dal debitore ceduto, spetti alla banca cedente perché l'art. 4 L. n. 130/1999 richiama espressamente solo i commi
2, 3 e 4 dell'art. 58 TUB e volutamente non anche il quinto, il quale prevede che i creditori ceduti hanno facoltà di domandare l'adempimento delle obbligazioni, entro tre mesi, al cedente o al cessionario;
trascorso tale termine delle stesse risponderà solo il cessionario in via esclusiva. Da tale constatazione, parte della giurisprudenza ne ha fatto derivare la possibilità di agire nei confronti della banca cedente senza limiti di tempo. Inoltre, data la maggior solvibilità delle banche rispetto alle società che acquistano e cartolarizzano il credito, sono solo le prime a dover rispondere di eventuali passività evidenziate in corso di causa, pertanto la banca convenuta ha legittimazione passiva.
Orbene, nel merito, il Tribunale ritiene di esaminare, in base al principio della ragione più liquida, le seguenti domande: l'illegittimità e la relativa nullità degli artt. 4, 4-bis,
7 e 7-bis del contratto di mutuo stipulato tra le parti per violazione di norme poste a tutela del consumatore (art. 34, 2° co. e 35. 1° co., codice del consumo ed art. 4
paragrafo 2, e art. 5 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993) per difetto di chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, la violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, l'illegittimità relativa al tasso di interesse, al tasso di cambio applicato,
agli oneri richiesti ed agli altri oneri accessori. Le diverse eccezioni e doglianze fatte valere dall'attrice vanno ritenute assorbite in virtù del principio della cd. "ragion più
liquida" (cfr. Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 9309/2020, secondo cui: “La causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c."). Il tutto in ossequio ai principi di economia processuale e di celerità del giudizio ispiranti il modello di “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost.".
Le domande sono fondate.
Il contratto oggetto di giudizio riguarda i mutui in euro indicizzati al franco svizzero,
ossia mutui la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo dele rate è il franco svizzero. Detta particolare tipologia di finanziamento si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate dipende oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro.
In particolare, l'art. 4 prevede "Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre la CP_6 determinerà Per il primo semestre, o frazione,
scadente il 31 maggio o il 30 novembre: a.1 l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale", maggiorato di ... punti percentuali;
a.2 l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Controparte_5
/Euro e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La Banca applicherà la differenza così
determinata all'equivalente in NC ER (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;
Per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo: b.1 l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (...) MESI per Parte_4
valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno – 30 novembre e per valuta 30
novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina
LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 1,000
punti percentuali;
b.2 l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale"
/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre Controparte_5
scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La Banca applicherà la differenza così
determinata all'equivalente in NC ER (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che 4.6 Ad ogni scadenza l'importo globale risultante dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: - in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis;
all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al
1° giugno;
in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà
addebitato sul rapporto di deposito fruttifero e con le stesse valute precedentemente indicate, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno".
Dette differenze potevano pacificamente dare vita ad un "conguaglio positivo o negativo" che sarebbe stato accreditato o addebitato dalla banca, secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 4 bis del contratto sullo "speciale di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte
Mutuataria".
Infine, l'art. 7 del contratto prevede che "In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto.
Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo.
Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione".
Gli articoli 4 e 7 definendo la prestazione del mutuatario rappresentano le clausole che disciplinano l'«oggetto principale del contratto» e quindi un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a disposizione dal creditore.
Dunque, proprio l'esame delle richiamate clausole rende evidente che le stesse non sono chiare né comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio,
non consentendogli di comprendere il tasso di interesse applicabile in concreto e né le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario.
La giurisprudenza comunitaria impone che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche.
Difatti, la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015,
in causa C143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) parte dal presupposto di fondo secondo il quale il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, ragion per cui quegli è portato ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul loro contenuto. Inoltre, l'art. 4 della Direttiva Comunitaria n. 93/2013 prevede che “(...) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile". La Corte di giustizia UE n. 776/2021
prescrive che detto articolo deve essere interpretato nel senso che "nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio,
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo".
In conclusione, le clausole sopra analizzate anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione:
finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al CO ZZ (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito;
tali rischi possono risultare di rilevante entità, determinando ad esempio la lievitazione del capitale da restituire sino a valori superiori a quello iniziale anche diverso tempo dopo l'avvio dei rimborsi.
CP_8 è dunque la vessatorietà delle stesse considerato “lo squilibrio giuridico che va valutato tra le singole prestazioni: la prestazione del professionista non è indicizzata,
quella del consumatore sì e in maniera eccessiva perché "doppiamente" indicizzata. La
conversione valutaria non crea una alea bilaterale perché la banca ha già adempiuto alla propria prestazione, rimanendo da adempiere solo la prestazione del mutuatario che è l'unica influenzata dall'alea. Quanto all'equilibrio economico, pesa il fatto che tra i due contraenti, per definizione, chi è dotato di informazioni è il professionista che ha individuato a quale tasso in base alle condizioni attuali era disposta a concedere un prestito e, nascondendo la conversione valutaria, ha anche considerato eventuali possibili sviluppi della politica monetaria nazionale. Del resto, mentre il Libor è un tasso di scambio ipotetico tra banche e da queste influenzato, il franco svizzero è una moneta di uno Stato sovrano e il franco svizzero è tendenzialmente forte sia per il sistema fiscale nazionale che per il sistema bancario e imprenditoriale e non ultimo per la neutralità in caso di guerra della nazione svizzera. Pertanto, scommettere sul franco forte è sicuramente più razionale della scommessa contraria e meno pericoloso.
Sussiste quindi, tra le controprestazioni in analisi, uno squilibrio economico ed eccessivo perché le prestazioni del solo consumatore sono soggette ad alea e l'alea doppia ed assunta inconsapevolmente è prevalentemente a suo carico in quanto scommettere sul crollo della Svizzera appare sicuramente una strada più impervia del suo contrario. Se a ciò si aggiunge che il consumatore mutuatario del tutto ignaro degli importi esatti dei tassi pattuiti, sin dal primo mese per la iniziale e precostituita differenza tra il tasso di interesse convenzionale ed il tasso effettivo e tra il tasso di cambio convenzionale e quello effettivo, finanziava -con certezza il primo mese, con un deposito irregolare- a tasso agevolato la banca, l'insieme di questi elementi non può
che costituire eccessivo squilibrio economico. Di conseguenza le pattuizioni sulla conversione in franco svizzero rimaste nella ambiguità sono inefficaci nei confronti del consumatore e le somme versate a titolo di conversione in franchi svizzeri, poiché
hanno provocato, violando la buona fede, l'eccessivo squilibrio economico e giuridico,
vanno restituite, oltre interessi".
Viceversa, le clausole avrebbero dovuto chiarire apertamente e in un articolo ad hoc che il mutuo appariva in euro ma era sostanzialmente in franchi svizzeri, tale per cui sia durante l'ammortamento che in sede di estinzione anticipata le somme versate dal mutuatario a titolo di capitale ed interessi dovranno sempre essere convertite in franchi svizzeri con un evidente aggravio di rischio rispetto al solo tasso variabile (sent. n.
9265/2024 Trib. Di Milano).
Orbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23655/2021,ha espressoilseguente principio di diritto:In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile>>. E' quanto ha affermato la sentenza del 31 marzo 2022 Lombard Lízing, C-472/20, EU:C:2022:242 che ha chiarito che
Per quanto concerne le conseguenze dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, va ricordato che l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione nell'ambito della direttiva 93/13 consiste nel ripristinare l'equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell'annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive>>.
In realtà la Corte di Giustizia ha precisato che: "qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo di cui trattasi debba essere nullo nella sua interezza dopo la soppressione di una clausola abusiva di quest'ultimo, una siffatta clausola può, in via eccezionale, essere soppressa e sostituita da una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Una possibilità del genere è limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché
quest'ultimo ne sarebbe penalizzato (V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022,
Lombard Lízing, C-472/20, EU:C:2022:242, punto 41 giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, occorre altresì rilevare che, qualora il giudice nazionale ritenga che la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi produca la conseguenza di penalizzare il consumatore, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 42 della presente sentenza, la sostituzione della clausola abusiva di cui trattasi con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva non costituisce l'unica conseguenza conforme alla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-
269/19 punti 39 e 40). Pertanto, in assenza di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o di una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di mutuo di cui trattasi che possa sostituirsi alle clausole abusive in esame, la
Corte ha precisato che, nella misura in cui il consumatore non ha espresso il proprio intento di mantenere tali clausole abusive e la dichiarazione di nullità di detto contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva
93/13, richiede che, al fine di ripristinare l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell'insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che la dichiarazione di nullità di detto contratto potrebbe provocare, in particolare a causa dell'esigibilità immediata del credito del professionista nei suoi confronti (sentenza del 31 marzo 2022, Lombard Lízing, C-
472/20, EU:C:2022:242, punto 56 della giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il giudice nazionale può, in particolare, al fine di salvaguardare gli interessi del consumatore, ordinare un rimborso a suo favore delle somme indebitamente percepite dal mutuante sulla base della clausola giudicata abusiva, avvenendo siffatto rimborso a titolo di arricchimento senza causa (V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022,
Lombard Lízing, C-472/20, punto 58).
Dunque, facendo applicazione di tali principi, si deve ritenere che per evitare la caducazione dei contratti di mutuo nella loro interezza, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il cliente, il quale si troverebbe oltretutto a dover restituire l'intero capitale erogato per effetto della caducazione della causa giustificativa del trasferimento, si deve fare applicazione dell'art. 1419 c.c... I contratti di mutuo possono, quindi, permanere in vita previa epurazione ai sensi del disposto dell'art. 1419
c.c. delle clausole affette da nullità non importando la nullità di singole clausole quella dell'intero contratto.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Tribunale di Milano con la sentenza n.
6054 del 13 giugno 2024 ha ritenuto che la nullità delle clausole di cui agli artt. 4,
4 bis e dall'art. 7 dei contratti di mutuo ha comportato come effetto la necessità di ricalcolare i piani di ammortamento dei singoli contratti>>.
Quindi si ritiene di dover dichiarare la nullità delle clausole 4, 4 bis e 7 e 7bis contenute nel contratto di mutuo stipulato dall'attrice, che avendo già anticipatamente estinto il mutuo e dunque versato quanto richiesto, ha diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Controparte_2 Nel caso in esame la dott.ssa Pt_1 ha estinto anticipatamente il mutuo versando alla banca l'importo di €
145.441,17, comprensivo della somma di € 49.002,70 (Quarantanovemiladue/00),
richiesta dall'istituto a titolo di "rivalutazione” del capitale. Conseguentemente, la dott.ssa Pt_1 ha diritto alla restituzione di detta somma indebitamente percepita dalla banca (di € 49.002,70), oltre agli interessi al tasso legale dalla data di estinzione
(7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), nonché della somma di
€18.468,75 oltre interessi al tasso legale dalla data di estinzione (7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto, e agli interessi moratori ex art. 1284
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. Per l'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale (Cass. 3.1.2023
n. 61 ha precisato che la clausola di salvezza, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura in deroga al tasso legale, serve ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non restringe il campo d'applicazione alle sole obbligazioni di valuta nascenti ex contractu).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei criteri indicati nel D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis e 7e 7bis del contratto di mutuo stipulat dall'attrice sig.ra Parte_1 con la banca CP_2
[...] (Londra);
al pagamento, in favore della sig.ra 2) Condanna Controparte_2
della somma di € € 49.002,70 oltre agli interessi al tasso legale Parte_1
dal 7.6.2021, data di estinzione, fino alla domanda giudiziale (20.9.2021) e interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo e della somma di € €18.468,75 oltre interessi al tasso legale dalla data di estinzione
(7.6.2021) fino alla domanda giudiziale (20.9.2021), corrispondete al differenziale interessi pagati in eccesso in sede di estinzione del mutuo in oggetto, e oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (20.9.2021) al saldo.
3) Condanna Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida nella somma di € 8.433,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 11/09/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.