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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1127 /2024 R.G.V.G., vertente tra tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Biagio Miraglia n. 41 - 88816 Strongoli C.F._1
- presso lo studio dell'Avv. SERRA GIOVANNI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Corso Biagio Miraglia n. 41 - 88816 Strongoli - presso lo studio dell'Avv. SERRA GIOVANNI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato il 22.10.2024, Parte_1
e , premesso: -di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al N. 104, Anno 1988, Parte 2, Serie A;
-di aver avuto quattro figli:
C.F. , nata il [...], a [...] Persona_1 C.F._4
(maggiorenne); C.F. , nato il [...], a [...], Persona_2 C.F._5
(maggiorenne); C.F. , nato il [...], a [...], Parte_3 C.F._6
(maggiorenne); , C.F. , nata il [...], a [...] Parte_4 C.F._7
(CR), (minorenne) chiedevano, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 2/2025, pronunciata il 19/12/2024 (R.G. n. 1127/2024), il
Tribunale di Crotone pronunciava la separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 01.01.2025 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierna scrivente quale giudice relatore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il 17.09.2025.
In data 11.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Letti gli atti, acquisita la documentazione e dato il visto favorevole del P.M., con ordinanza del
17.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nato il [...] a [...], cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], cod. fisc. - matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR) - atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 104 - Anno 1988 - Parte 2 Serie A - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio del Tribunale di Crotone, il 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1127 /2024 R.G.V.G., vertente tra tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Corso Biagio Miraglia n. 41 - 88816 Strongoli C.F._1
- presso lo studio dell'Avv. SERRA GIOVANNI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Corso Biagio Miraglia n. 41 - 88816 Strongoli - presso lo studio dell'Avv. SERRA GIOVANNI (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato il 22.10.2024, Parte_1
e , premesso: -di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al N. 104, Anno 1988, Parte 2, Serie A;
-di aver avuto quattro figli:
C.F. , nata il [...], a [...] Persona_1 C.F._4
(maggiorenne); C.F. , nato il [...], a [...], Persona_2 C.F._5
(maggiorenne); C.F. , nato il [...], a [...], Parte_3 C.F._6
(maggiorenne); , C.F. , nata il [...], a [...] Parte_4 C.F._7
(CR), (minorenne) chiedevano, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 2/2025, pronunciata il 19/12/2024 (R.G. n. 1127/2024), il
Tribunale di Crotone pronunciava la separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 01.01.2025 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierna scrivente quale giudice relatore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il 17.09.2025.
In data 11.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Letti gli atti, acquisita la documentazione e dato il visto favorevole del P.M., con ordinanza del
17.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nato il [...] a [...], cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], cod. fisc. - matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR) - atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 104 - Anno 1988 - Parte 2 Serie A - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio del Tribunale di Crotone, il 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli