Art. 1.
Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 , sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
art. 43, lett. h) "dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a L. 1.000.000";
art. 43, lett. i) "approva i contratti per le forniture di importo superiore a L. 1.000.000 e ne determina le modalita' di concessione e di esecuzione";
art. 45, lett. e) "ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 1.000.000";
art. 45, lett. f) "disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a L. 1.000.000".
Le lettere h) ed i) dell'art. 43 ed e) e f) dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 , sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
art. 43, lett. h) "dispone, entro i limiti del bilancio, le spese superiori a L. 1.000.000";
art. 43, lett. i) "approva i contratti per le forniture di importo superiore a L. 1.000.000 e ne determina le modalita' di concessione e di esecuzione";
art. 45, lett. e) "ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 1.000.000";
art. 45, lett. f) "disporre la stipula dei contratti per le forniture di importo inferiore a L. 1.000.000".