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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2024, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R. G. n° 4268/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 28/11/2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
- Ricorrente - contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 26 aprile 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso. Peraltro, all'udienza odierna, fissata per la discussione della causa, nessuno è comparso. La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza ex art. 420 cpc., non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda. E ciò sebbene fosse stato (richiesto e) assegnato - ex artt. 291 e 421 cpc. - un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 Parte_2
GENNAIO 2015 N° 1483). Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 28/11/2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
- Ricorrente - contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 26 aprile 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso. Peraltro, all'udienza odierna, fissata per la discussione della causa, nessuno è comparso. La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza ex art. 420 cpc., non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda. E ciò sebbene fosse stato (richiesto e) assegnato - ex artt. 291 e 421 cpc. - un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 Parte_2
GENNAIO 2015 N° 1483). Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)