TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1271 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ventriglia Luigi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e dife- CP_1
so dall'avv. Agnello Ornella, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 13 maggio
2025;
DEL P.M: cfr. visto del 24 giugno 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 4 giugno 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Grotte il 13 settembre 1986 con , dalla cui unione era- CP_1
no nati tre figli, DI e maggiorenni ed economicamente indipen- Per_1
denti, e ancora minorenne. Persona_2
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 108 del 23-27 gennaio 2023, pas- sata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio con Persona_2
collocazione prevalente presso il suo domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico del dell'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio versandole un assegno mensile pari ad euro 250,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 9 maggio 2025, ha CP_1
aderito all'accoglimento della domanda principale, nonché alla richiesta di af- fidamento condiviso del figlio e di assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di corri- Pt_1
spondere alla stessa, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di importo pari ad euro 150,00, tenuto conto della precarietà della propria situa- zione economica.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 13 maggio 2025, il giudice delegato, preso atto della volontà del
- 2 - Napoli di confermare l'obbligo posto a suo carico di versare alla , a ti- Pt_1
tolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 250,00, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale dei procuratori delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 108 del 23 – 27 gennaio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al giudice delegato nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, non essendo emersi elementi di novità, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, , con col- Persona_2
locazione prevalente presso il domicilio della madre.
- 3 - Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto a carico del di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio versando a un asse- Persona_2 Parte_1
gno mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispon- dere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e al figlio, con lei con- Parte_1
vivente.
L'ascolto del minore è stato ritenuto non necessario, tenuto conto dell'accordo dei coniugi sulle statuizioni, che lo riguardano.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contrat- to a Grotte, il 13 settembre 1986, da e , trascrit- Parte_1 CP_1
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Grotte al n. 14, parte
II, serie A dell'anno 1986; affida il figlio a entrambi i genitori, con collocazio- Persona_3
ne stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare il figlio liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla , a tito- CP_1 Pt_1
- 4 - lo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1271 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ventriglia Luigi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e dife- CP_1
so dall'avv. Agnello Ornella, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-convenuto-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 13 maggio
2025;
DEL P.M: cfr. visto del 24 giugno 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 4 giugno 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Grotte il 13 settembre 1986 con , dalla cui unione era- CP_1
no nati tre figli, DI e maggiorenni ed economicamente indipen- Per_1
denti, e ancora minorenne. Persona_2
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 108 del 23-27 gennaio 2023, pas- sata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio con Persona_2
collocazione prevalente presso il suo domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico del dell'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio versandole un assegno mensile pari ad euro 250,00.
Costituitosi con comparsa, depositata il 9 maggio 2025, ha CP_1
aderito all'accoglimento della domanda principale, nonché alla richiesta di af- fidamento condiviso del figlio e di assegnazione dell'uso della casa coniugale alla , ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di corri- Pt_1
spondere alla stessa, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di importo pari ad euro 150,00, tenuto conto della precarietà della propria situa- zione economica.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 13 maggio 2025, il giudice delegato, preso atto della volontà del
- 2 - Napoli di confermare l'obbligo posto a suo carico di versare alla , a ti- Pt_1
tolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 250,00, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha posto la causa in decisione, previa discussione orale dei procuratori delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 108 del 23 – 27 gennaio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al giudice delegato nella suddetta procedura risale a una data an- teriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, non essendo emersi elementi di novità, va disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, , con col- Persona_2
locazione prevalente presso il domicilio della madre.
- 3 - Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genito- re tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto a carico del di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio versando a un asse- Persona_2 Parte_1
gno mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispon- dere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e al figlio, con lei con- Parte_1
vivente.
L'ascolto del minore è stato ritenuto non necessario, tenuto conto dell'accordo dei coniugi sulle statuizioni, che lo riguardano.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contrat- to a Grotte, il 13 settembre 1986, da e , trascrit- Parte_1 CP_1
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Grotte al n. 14, parte
II, serie A dell'anno 1986; affida il figlio a entrambi i genitori, con collocazio- Persona_3
ne stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequentare il figlio liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla , a tito- CP_1 Pt_1
- 4 - lo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00, da cor- rispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incomben- ze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI Ragusa
- 5 -