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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/08/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2859/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2859 R.G. dell'anno 2017
tra
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 03/01/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bagianti, presso il cui studio in Perugia, in Viale Centova n. 6, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t. Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Controparte_2 Controparte_3
Pauselli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG),
Corso Vittorio Emanuele n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e (C.F. ), nata a Controparte_4 C.F._2
Sestino (AR), il 16/02/1930,
Convenuta/contumace
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza a trattazione scritta del 22.7.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...] compravendita del 24/04/2012 a rogito Dott. rep. n. 106573, avente Per_1 ad oggetto il trasferimento da parte di del diritto di Controparte_4 proprietà sulle porzioni di fabbricato poste in Città di Castello, censite al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 108, part. 162, part. 874, part. 54 sub 6, in favore di nonché dell'atto di concessione di ipoteca volontaria del Controparte_1
23/04/2012 a rogito Dott. Rep. n. 106575, intercorso fra le medesime Per_1 parti, relativo alla quota di proprietà di sul fabbricato Controparte_4 di civile abitazione posto in Città di Castello, Voc. Scatena n. 11, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 146, part. 121, sub 1 e sub 2.
Ha dedotto l'attore di aver adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare che l'intero cespite immobiliare sito in Città di Castello, Fraz. Riosecco, Via Bucchi n.
2, ricadeva nella successione del padre e per disporsi la Persona_2 divisione del cespite tra gli eredi, ossia tra l'attore, la sorella e la madre CP_5
odierna convenuta. Ha rappresentato che il giudizio Controparte_4 si concludeva con sentenza non definitiva n. 103/2007, con cui il Tribunale accertava che solo due delle tre porzioni di fabbricato erano cadute in successione, mentre la terza era di proprietà esclusiva di e di aver Controparte_4
pagina 2 di 25 proposto appello limitatamente a tale capo della sentenza, ancora pendente alla data di introduzione della presente causa. Ha, inoltre, rappresentato che, a seguito di ulteriore giudizio promosso da con sentenza n. 454/2015 di Parte_1 questo Tribunale, la convenuta era stata condannata a Controparte_4 corrispondere la somma di euro 70.233,79, pari alla quota di un terzo delle somme incamerate nel corso degli anni a titolo di canoni di locazione della parte ricadente in successione del predetto cespite immobiliare, in virtù di contratto di locazione in essere con la a far data dal 04/05/1998. L'attore ha lamentato Controparte_1 che, nel frattempo, con contratto preliminare del 16/04/2004, Controparte_4 aveva promesso in vendita a il cespite immobiliare, e,
[...] Controparte_1 non avendo proceduto alla stipula del contratto di compravendita a causa della trascrizione della predetta domanda di accertamento e divisione proposta dal aveva agito giudizialmente per ottenere la risoluzione del Pt_1 Controparte_1 contratto preliminare e la condanna di al pagamento del doppio della CP_4 caparra percepita, pari ad euro 105.000,00. Ha poi rappresentato che, con sentenza n. 49/2012, la domanda di era stata accolta, e Controparte_1 Controparte_4 era stata condannata a rifondere le spese di lite anche nei confronti
[...] dell'odierno attore, chiamato in garanzia dalla medesima. L'attore ha, quindi, sostenuto che prima del deposito della sentenza, in data 23/04/2012, le odierne convenute avevano sottoscritto un atto di transazione, con cui avevano rinunciato alle reciproche domande, in quanto – per quel che rileva nel presente giudizio –, in pari data, aveva venduto a il lotto alla Controparte_4 Controparte_1 medesima intestata a seguito della divisione giudiziale, nonché il lotto di sua proprietà, oggetto del giudizio di appello, e, contestualmente, aveva concesso a
[...] ipoteca volontaria fino alla concorrenza di euro 160.000,00 sulla CP_1 porzione di immobile sito in Città di Castello, Voc. Scatena n. 11, a garanzia dell'acquirente, nel caso di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
L'attore, quindi, ha dedotto di essere creditore di in Controparte_4 forza delle citate sentenze n.ri. 454/2015 e 49/2012 del Tribunale di Perugia, per circa euro 100.000,00, nonché della somma di euro 47.000,00, pari agli ulteriori pagina 3 di 25 canoni di locazione percepiti nel periodo gennaio 2008-novembre 2011 e di non poter agire fruttuosamente nei confronti della medesima, avendo ella consapevolmente disposto integralmente circa il proprio patrimonio, in tal modo impedendo o comunque rendendo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'attore. Ha poi sostenuto che la concessione di ipoteca, quale atto a titolo gratuito, non richiedeva anche il presupposto della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, mentre, avuto riguardo alla compravendita, l'attore riteneva che avrebbe partecipato agli atti Controparte_1 dispositivi de quibus nella consapevolezza di privare l'attore di ogni garanzia.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale di Controparte_1 parte attrice sull'assunto che la transazione intervenuta con la era stata CP_4 particolarmente favorevole a quest'ultima, atteso che con l'atto transattivo e la contestuale vendita, le era stata corrisposta la somma di euro 300.000,00, con rinuncia alle statuizioni di condanna alla restituzione del doppio della caparra in capo alla pari a complessivi euro 276.853,52 e che, in tal modo, la CP_4 medesima aveva altresì evitato di sostenere ulteriori spese per lavori di rifacimento del tetto del capannone che era parzialmente crollato e non consentiva a CP_1 di svolgere regolarmente la propria attività. Secondo la società convenuta,
[...] dunque, con l'accordo transattivo, avrebbe Controparte_4 notevolmente ridotto la propria complessiva posizione debitoria con CP_1
con la conseguenza che vi sarebbe stata maggior possibilità per l'attore di
[...] soddisfare il proprio credito. Ha poi rappresentato che aveva Parte_1 iscritto ipoteca su tutte le proprietà della madre, ossia su 4 unità negoziali, il cui valore avrebbe consentito di garantire ampiamente il credito dell'attore, e che l'azione revocatoria era stata proposta strumentalmente dall'attore al solo scopo di indurre a corrispondere a il credito di euro 47.000,00 a titolo Controparte_1 Pt_1 di canoni di locazione nel periodo gennaio 2008-novembre 2011.
Ciò posto in punto di fatto, la società convenuta ha sostenuto in punto di diritto:
- che la transazione intervenuta costituiva adempimento di un debito scaduto, atteso che era creditrice della per la Controparte_1 CP_4
pagina 4 di 25 somma pari al doppio della caparra versata, sin dal 2006, anno di recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento della stessa CP_4
- che non vi era alcun pregiudizio alle ragioni dell'attore, residuando beni immobili di proprietà della di valore sufficiente a soddisfare il CP_4 credito del come risultante da perizia tecnica di parte;
Pt_1
- che entrambi gli atti di cui si chiedeva la revoca erano da considerarsi a titolo oneroso, essendo l'ipoteca costituita al fine di garantire l'acquirente da una eventuale evizione;
- che non vi era alcun pregiudizio per le ragioni creditorie dell'attore, in quanto la debitrice aveva ricevuto una somma di denaro congrua su cui l'attore avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi;
- che non vi era in capo a né la consapevolezza di sottrarre la Controparte_1 garanzia patrimoniale all'attore, né il cd. consilium fraudis, avendo questa appreso della proposizione dell'azione di divisione da parte di Pt_1 dopo la stipula del contratto preliminare di vendita, mentre la domanda giudiziale risultava trascritta solo successivamente, in data 10/05/2004, ed avendo agito con finalità imprenditoriale, nell'interesse economico- commerciale della società.
In ragione di ciò ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, ha chiesto di “surrogare Parte_1 nell'ipoteca concessa a e di cui alla presente revocatoria nei limiti Controparte_1 del credito non garantito e comunque fino ad € 60.000,00 al fine di consentire al medesimo di soddisfarsi sui beni della debitrice”, e, nei confronti di
[...]
ha domandato la condanna al risarcimento dei danni per Controparte_4
l'evizione subita con il pagamento delle somme necessarie ad evitare l'assoggettamento del bene all'esecuzione forzata e a tutti i danni subiti e subendi, ovvero a condannarla alla restituzione del prezzo di compravendita, e a reintegrare la garanzia ipotecaria “mediante versamento della somma di € 60.000,00 in un
pagina 5 di 25 libretto vincolato per il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio 10129\2001 ad oggi in appello”.
1.3 pur regolarmente convenuta, non si è costituita in Controparte_4 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
19/09/2017, è stata dichiarata contumace. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria istruttoria, l'attore ha replicato che, con l'atto di compravendita del 13/04/2012, avrebbe acquistato Controparte_1 ulteriori beni immobili rispetto a quelli promessi nel 2004, corrispondendo il prezzo di euro 230.000,00 a fronte di un valore commerciale superiore, come accertato con C.T.U. nel giudizio rubricato al R.G. n. 10129/2001, ove si riscontrava – con esclusione del terreno edificabile – un valore di euro 640.000,00,
a nulla rilevando il modesto crollo del tetto del capannone, non essendo oggetto del contratto di locazione. Ha aggiunto che, se era vero che in forza Controparte_1 dell'atto di transazione, aveva rinunciato alle domande svolte giudizialmente nei confronti della questa, a sua volta, aveva rinunciato all'indennità di CP_4 occupazione degli immobili a far data dal 2004. Ha poi riconosciuto che la era proprietaria di ulteriori beni immobili, benché in comproprietà con CP_4 la figlia e dunque meno utilmente assoggettabili ad esecuzione CP_6 forzata.
Nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2) c.p.c., la società convenuta ha ribadito che i beni oggetto di compravendita erano i medesimi di quelli previsti nel contratto preliminare, salvo che quello identificato al foglio 108, part. 874, che la sentenza n. 103/2007 aveva accertato essere di proprietà esclusiva della Ha poi CP_4 chiarito che il prezzo di compravendita era di euro 230.000,00, cui andava computato il valore della domanda rinunciata nel giudizio promosso contro la promittente venditrice. Ha contestato il valore della C.T.U. svolta nel giudizio rubricato al R.G. n. 10129/2001, in quanto resa prima del crollo del tetto del capannone. Quanto alla pretesa difficoltà di escutere un bene in comproprietà, ha inoltre aggiunto che anche il bene immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca pagina 6 di 25 oggetto di revocatoria era in comproprietà tra la e la figlia CP_4 CP_6
[...]
Con note scritte del 12/02/2019, parte attrice ha depositato la sentenza non definitiva n. 885/2018 del 10/09/2018 e separata ordinanza resa in pari data, con cui la Corte di Appello di Perugia ha accolto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 103/2007, e ha dichiarato che l'attore è proprietario per la quota di 1/3 anche della porzione di immobile identificata alla part. 162, foglio
108 NCEU del Comune di Città di Castello.
1.4 La causa è stata istruita in via documentale, e, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice, l'attore ha altresì prodotto la sentenza definitiva n. 776/2019 della Corte d'Appello di Perugia;
la causa veniva rinviata dapprima al 26/03/2024 e poi al 03/04/2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive e riepilogative. Le parti hanno, quindi, provveduto al deposito delle rispettive note conclusive. Nelle proprie note autorizzate, l'attore ha rappresentato l'intervenuto decesso, in data 05/02/2023, della madre
[...]
e ha versato in atti il certificato di morte. Controparte_4
All'udienza del 03/04/2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
1.5 Con ricorso ex art 303 c.p.c. depositato il 25.6.2024 ha riassunto Parte_1 il giudizio interrotto nei confronti degli eredi della de cuius e CP_6
. All'udienza del 14.1.2025 il Giudice assegnava all'attore termine Parte_1 per notificare il ricorso in riassunzione agli eredi di . Controparte_4
All'udienza del 27.5.2025, mutato il Giudice assegnatario del fascicolo, veniva dichiarata la contumacia di e la causa era rinviata all'udienza a CP_6 trattazione scritta del 22.7.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p,c.,. con termine per note fino a 5 giorni prima.
. * * * * * * *
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 7 di 25 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Devono, infine, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
(Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).
pagina 8 di 25 La domanda proposta in giudizio da parte dell'attore è volta alla Parte_1 dichiarazione di inefficacia, in quanto pregiudizievoli delle proprie ragioni creditorie, dell'atto di compravendita a rogito Notaio Rep. 106573 del 23.04.2012 Per_1 con il quale ha ceduto a la porzione di Controparte_4 Controparte_1 fabbricato posta in Città di Castello, censita al Catasto fabbricati di detto Comune al
Fg.108, part. 162 (Via Bucchi, Piano T, Cat. D/7, rendita € 4.200,00), part. 874 (Via
Morandi, Piano T, Cat. C/2, cl.2, mq.333, rendita € 309,56), part. 54 sub 6 (Via
Morandi, Piano T, area urbana di mq.2315), nonché dell'atto di concessione di ipoteca volontaria stipulato in data 23/4/2012 rogito notaio rep. Per_1
n.106575, fra e relativa alla quota di Controparte_4 CP_1 proprietà di sul fabbricato di civile abitazione posto in Controparte_4
Città di Castello, Voc. Scatena 11, censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg.
146 part. 121, sub 1 (Piano 1, Cat. A/3, cl.2, vani 8) e sub 2 (Piano T-1, Cat.A/3, cl.2, vani 7).
Venendo al merito della controversia , è noto che l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c., avverso gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore svolgendo così la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (
Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì
d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sè stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000). Presupposti dell'azione in questione sono oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia pagina 9 di 25 diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ciò posto, deve rilevarsi che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e
Cass. n. 27546 del 30.12.2014). In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr.
Cass. n. 28423 del 15.10.2021).
Occorre, inoltre, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è, dunque, imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza consolidata che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis
Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque,
l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di pagina 10 di 25 crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del
18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno operato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del 19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023
e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “ …….per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente (Cass. civ. sez. VI,
19/02/2020, n.4212). Per quanto attiene all'eventus damni è necessario che venga posto in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo tale presupposto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore - ad esempio, conseguente alla pagina 11 di 25 dismissione dei beni - ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili: Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sent. N. 12678/2001; Cass. Sent. N.
12144/1999; Cass. Sent. N. 6676/1998; Cass. Sent. N. 4578/1998). Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015).
L'accertamento del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore richiede intuitivamente che vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il giudice può stabilire in concreto se la (eventuale) esecuzione forzata del creditore revocante sul pagina 12 di 25 patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo ( Cass. Sez.
1, Sentenza n.9092/1998). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr.
Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011).
Nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso è, inoltre, necessaria la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma I, n. 2
c.c., ossia la consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti: cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 5095/1995; Cass. N.
1054/1999; Cass. N. 402/1984) - inteso nel senso prima precisato- che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità di un animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N.
8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982). Al contempo, non è necessaria neppure la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la pagina 13 di 25 riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass.
N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n.
398/1982). Una tale consapevolezza in capo al terzo del citato pregiudizio non è invece necessaria- per espressa opzione normativa (cfr. l'art. 2901, I comma, n. 1
c.c.)- nel caso in cui il terzo medesimo sia stato destinatario di un atto a titolo gratuito da parte del debitore. Infatti, nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, è sufficiente l'esistenza, insieme all'elemento oggettivo dell'eventus damni, dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del debitore di assottigliare, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni (scientia damni) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
22/01/1999 in motivazione;
Cass. S.U. 20.10.1975, n. 3406). La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, inoltre, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4642 del 12/04/2000; Cass. N. 5632 del 1980).
Applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il credito di cui l'attore era titolare al momento della proposizione della Parte_1 domanda è sorto anteriormente rispetto agli atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla Balchesini di cui si chiede la revocatoria.
E' documentalmente provato, infatti, che, l'attore dopo la morte del padre Per_2 avvenuta in data 19.04.1998, a far data dal 2001 abbia reiteratamente
[...] prospettato e rivendicato le proprie ragioni di credito, quale coerede del padre, nei confronti della ed anche nei confronti della (doc.ti n. 8 - 9 - CP_4 CP_1
11- 12– 19 fascicolo dell'attore) in relazione al contratto di locazione commerciale del cespite immobiliare sito in Città di Castello, Fraz Riosecco, Via Bucchi n. 2, stipulato il 4.5.1998 tra la e la alla quale venivano CP_1 CP_4 corrisposti integralmente i canoni di locazione ( doc. 14 fascicolo dell'attore).
pagina 14 di 25 A tutela delle proprie ragioni l'attore aveva, quindi, citato in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Città di Castello - con atto notificato nell'agosto 2001 e l'altra coerede, , Controparte_4 CP_6 chiedendo che l'intero immobile costruito sul terreno distinto al foglio 108 part.54 doveva ritenersi caduto in successione e, conseguentemente, disporsi la divisione dello stesso fra gli eredi e con condanna della a fornire il Controparte_4 rendiconto delle somme dalla stessa incassate nel corso degli anni dalla conduttrice dal decesso del padre. Con sentenza non definitiva n.103/2007 del Controparte_1
10.10.2007 il Tribunale di Città di Castello riconosceva che parte dell'immobile identificato al foglio 108, part.54 sub.3 e sub.4 faceva parte dell'asse ereditario di mentre la particella 162 doveva ritenersi di proprietà esclusiva di Persona_2
, disponendo la divisione giudiziale della porzione Controparte_4 comune e ordinando alla il rendiconto delle rendite derivate dalla CP_4 locazione a per la porzione caduta in successione ( doc. 4 fascicolo CP_1 dell'attore).
Con lettera del 05.03.2008, consegnata brevi manu in pari data da al Parte_1 legale rappresentante di venivano rese note le statuizioni della sentenza CP_1
n.103/2007 del 10/10/2007 e la società conduttrice veniva invitata a corrispondere i canoni di locazione ad esso dovuti (doc.n.11 fascicolo dell'attore ). In data 4.11.2011
l'attore, in qualità di proprietario del lotto assegnato a seguito della sentenza parziale n.103/2007, notificava alle odierne convenute una nuova richiesta di pagamento dei canoni di locazione (doc.n.19 fascicolo dell'attore ).
Alla data del 23.04.2012 di stipula degli atti di dispositivi oggetto di revocatoria le ragioni creditorie dell'attore erano, quindi, sussistenti, ancorchè soggette a determinazione giudiziaria, ed erano ben note alla ed alla società CP_4 convenuta.
Il credito vantato da è stato successivamente accertato con la sentenza Parte_1
n. 454/2015 del Tribunale di Perugia, in € 70.233,79, quale quota allo stesso spettante delle somme indebitamente incassate a titolo di canone di locazione percepito dalla cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto per € 93.411,08 e CP_4
pagina 15 di 25 l'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà degli immobili di cui la era proprietaria insieme alla figlia (doc.n.6 fascicolo CP_4 CP_6 dell'attore).
Con successiva sentenza definitiva n.776/2019 del 12.12.2018 la Corte di Appello di
Perugia, condannava la a restituire a la complessiva somma CP_4 Parte_1 di € 191.680,20, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento dei canoni, nonchè a corrispondere le spese di primo e secondo grado (doc.n.25 fascicolo dell'attore).
Infine la sentenza del Tribunale di Perugia 423/2025 del 1.4.2025 ha accertato in favore dell'attore un ulteriore credito nei confronti della di euro 9.719,84, CP_4 oltre interessi legali dall'apertura della successione di avvenuta il Persona_2
10.04.1998 al saldo.
Rispetto alla suindicata situazione creditoria, ai fini che qui rilevano, alcuna variazione ha apportato l'intervenuto decesso in corso di causa della convenuta come sostenuto dalla società convenuta. L'attore, coerede Controparte_4 della madre insieme alla sorella ha Controparte_4 CP_6 infatti, accettato l'eredità della de cuius con beneficio d'inventario ex art. 490 c.c. mantenendo, così, la separazione del proprio patrimonio personale rispetto a quello della ed evitando l'estinzione, parziale o totale del proprio credito ex art. CP_4
1253 c.c. ( Tribunale Benevento 14.01.2022; Trib. Firenze 01.12.2020; Tribunale
Roma 18.10.1994).
A tale riguardo all'udienza del 16.5.2025 ha prodotto copia Parte_1 dell'accettazione con beneficio d'inventario del 14.03.2023 dell'eredità di
[...]
e dell'inventario effettuato il 13.06.2023 ( cfr Cass. 16514/2015). Controparte_4
In ogni caso deve essere ribadito il già citato orientamento nomofilattico secondo il quale "in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del
pagina 16 di 25 debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione" ( Cass.
23743/2011). In ragione di ciò sono irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo le quali, a seguito del decesso della avendo la coerede CP_4 CP_6 accettato l'eredità senza beneficio d'inventario l'attore potrebbe far valere le
[...] proprie ragioni di credito anche sul patrimonio di detta coerede.
Per quanto concerne, poi, il requisito dell'eventus damni non vi è dubbio che gli atti dispositivi di cui si chiede la inefficacia posti in essere dalla con la società CP_4 convenuta abbiano cagionato un evidente pregiudizio per le ragioni creditorie dell'attore, ribadendosi come a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Si osserva inoltre che, nel caso in esame, è evidente che l'atto di vendita impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà esclusiva della con CP_4 denaro, da corrispondersi mediante assegni circolari (di cui peraltro non risultano provati né la consegna né l'incasso), ha determinato, quantomeno, una variazione qualitativa del patrimonio della tale da rendere meno agevole il CP_4 soddisfacimento del credito vantato dall'attore, considerato che il denaro, per sua natura, risulta più facilmente occultabile rispetto al bene immobile.
Parte attrice ha, quindi, assolto, al proprio onere probatorio in ordine alla riduzione qualitativa ma anche quantitativa del patrimonio della a seguito degli atti CP_4 dispositivi oggetto di revocatoria. La società convenuta nulla ha dedotto ed allegato circa la riduzione qualitativa del patrimonio della propria dante causa mentre sarebbe stato proprio onere dimostrare che l'atto dispositivo non avesse reso più difficoltosa l'esazione del rilevante debito sulla medesima gravante. Nell'allegare che il patrimonio residuo della sarebbe stato comunque capiente, così da CP_4 escludere qualsivoglia pregiudizio per le ragioni creditorie, la stessa società
pagina 17 di 25 convenuta rende palese come la non fosse più proprietaria esclusiva di CP_4 cespiti immobiliari ma di quote di comproprietà di alcuni immobili ( cfr. doc. 9 fascicolo della convenuta) insieme alla figlia il che rende evidente CP_5
l'assottigliamento qualitativo del patrimonio concretamente aggredibile. D'altra parte sulla quota di 2/3 dell'immobile ubicato in Città di Castello, Località la Montesca
Vocabolo Scatena, costituente il compendio residuo di maggior valore della la stessa società convenuta aveva ottenuto la costituzione dell'ipoteca CP_4 volontaria di primo grado di euro 160.000.
E', pertanto, evidente che con la stipula dei due atti dispositivi oggetto di causa via sia stata una rilevante riduzione qualitativa e quantitativa del patrimonio della che si è privata dell'unico immobile di esclusiva proprietà ed ha concesso CP_4 ipoteca volontaria alla sulla propria quota di comproprietà CP_1 dell'immobile di maggior pregio economico.
Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, è necessaria la prova anche in via presuntiva ( cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 7452/2000,
1054/99, 6272/97, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004) della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori, nel senso che la scientia damni del debitore esige soltanto che costui abbia "generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori" (Cass. 20.11.1996 n.
10219; conformi: Cass. 20.2.1989 cit., Cass.
8.11.1985 n. 5451; Cass. 23.11.1985 n.
pagina 18 di 25 5824; Cass. 21.1.1982 cit.; Cass. 27.3.2007 cit.). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr.
Cass. n. 28423 del 15.10.2021).
Dagli atti del presente giudizio emerge, altresì, chiaramente la prova in ordine alla scientia damni in capo tanto alla debitrice disponente, quanto alla società convenuta acquirente e beneficiaria dell'ipoteca volontaria costituita a proprio favore.
Ed infatti, per quanto concerne la al momento della stipula degli atti CP_4 dispositivi per cui è causa la stessa era ben consapevole della pendenza del giudizio
RGN 10129/2001, la cui sentenza n. 103/2007 del 10.10.2007 aveva già disposto l'obbligo del rendiconto circa i canoni di locazione da essa percepiti da parte della società convenuta (doc.4 fascicolo dell'attore).
Rilevante circa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad entrambi gli stipulanti gli atti dispositivi è l'atto transattivo sottoscritto nella stessa data del 23.04.2012 del rogito degli atti per cui è causa nelle cui premesse è dettagliatamente indicato anche tutto l'iter giudiziario in corso tra l'attore e la propria madre. I disponenti, entrambi consapevoli di aver creato con le loro condotte una rilevante posizione creditoria del nonchè del possibile gravame avverso la Pt_1 sentenza n. 103/2007 che avrebbe potuto rimettere in discussione la proprietà esclusiva della in ordine alla particella n. 162 del foglio 108, hanno posto CP_4 in essere i due atti dispositivi per cui causa in forza dei quali la si è privata CP_4 dell'unico compendio immobiliare di cui risultava proprietaria esclusiva ad un prezzo inferiore rispetto al precedente contratto preliminare di compravendita del 16.4.2004 ( doc. 16 fascicolo dell'attore) concedendo altresì alla società acquirente convenuta pagina 19 di 25 ipoteca volontaria sulla quota di comproprietà dell'immobile residuo di maggior valore pregiudicando e postergando le ragioni creditorie del figlio.
Del pari significativa è la condotta complessivamente tenuta dalla società CP_1
la quale, pur essendo stata destinataria di specifiche richieste da parte del
[...]
, ha sempre continuato a corrispondere alla sola l'intero Parte_1 CP_4 canone di locazione con la stessa stipulato in data 4.5.1998, a distanza di pochi giorni dal decesso del coniuge ( 19.4.1998). Successivamente detta Persona_2 società, dopo aver chiesto giudizialmente la condanna della al pagamento CP_4 del doppio della caparra prevista nel contratto preliminare di vendita del 16.04.2004, in ragione della trascrizione della domanda giudiziaria da parte dell'attore, nell'anno
2012, quando la trascrizione della domanda giudiziale ancora sussisteva – e dopo la sentenza 103/2007 del Tribunale di Perugia, ha comunque acquistato lo stesso immobile oggetto del citato preliminare, oltre alla porzione indicata al foglio 108, part.874 e tutto il terreno edificabile, per l'importo di € 230.000,00 rispetto all'importo pattuito nel preliminare del 2004 di € 365.000,00( doc.ti 1 e 2 fascicolo della convenuta).
Sussiste, pertanto, la prova della consapevolezza da parte della e della CP_4 [...] del pregiudizio posto in essere ai danni delle ragioni creditorie dell'attore CP_1 con gli atti dispositivi posti in essere il 23.4.2012.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda dell'attore deve trovare accoglimento.
Deve ora essere esaminata la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla convenuta volta alla condanna della convenuta Controparte_1 Controparte_4
, in caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, al
[...] risarcimento “ ..,,,per l'evizione subita a causa della revocatoria promossa da Pt_1 con il pagamento delle somme necessarie ad evitare l'assoggettamento del
[...] bene all'esecuzione forzata come risulterà in corso di causa e al risarcimento di tutti
i danni subiti e subendi dalla come saranno quantificati in corso di Controparte_1 causa o liquidati equitativamente dal Giudice;
e\o voglia condannare CP_4
alla restituzione delle somme afferenti il corrispettivo della compravendita
[...]
pagina 20 di 25 come risultante dal rogito o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
voglia altresì' condannare a reintegrare la garanzia ipotecaria Controparte_4 mediante versamento della somma di € 60.000,00 in un libretto vincolato per il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio
10129\2001 ad oggi in appello;
il tutto oltre interessi e rivalutazione se dovuta;
al pagamento”.
Come è noto la domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.che consente alle parti soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni “già proposte”, ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (Cass. civ., sez. III, 03/04/2025).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale trasversale risulta tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta ed è stata ritualmente notificata alla convenuta contumace in data 4.10.2017 giusto provvedimento reso all'udienza di prima comparizione delle parti del 19.9.2017.
La domanda, tuttavia, è parzialmente fondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Come si evince dall'art. 2902 c.c., l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualificabile come azione a garanzia della responsabilità patrimoniale generica, comporta l'inefficacia relativa dell'atto nei confronti del solo creditore che abbia vittoriosamente esercitato l'azione, con conseguente possibilità, solo per quest'ultimo, di promuovere successive azioni esecutive su quel bene contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari.
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non comporta, dunque,
l'invalidità dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e il suo “rientro” nel patrimonio dello stesso.
Tale azione non ha, dunque, effetto restitutorio, in quanto l'atto di disposizione continua ad essere valido ed efficace erga omnes, con l'unica eccezione del creditore che può agire in executivis.
pagina 21 di 25 In riferimento alla posizione del terzo acquirente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (Cass.
21675/2005; Cass. 20877/2011; Cass. 5561/2015)” (Cass. civ., sez. I, 07/11/2018, n.
28428).
Pertanto, nell'ambito del giudizio ex art. 2901 c.c., il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva che il creditore vittorioso può promuovere a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva o di garanzia nei confronti dell'alienante in quanto: “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica» (Cass. n.
28428/2018); principio che risponde, fra l'altro, a evidenti ragioni di economia processuale che rendono opportuna la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di manleva, ferma restando la necessità di determinare in un momento successivo quanto eventualmente dovuto” (Cass. 1583/2022).
Pertanto, nel caso in cui il terzo acquirente convenuto, in via riconvenzionale trasversale proponga azione di garanzia o manleva, in accoglimento della stessa, può essere condannato l'alienante a manlevare l'acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dall'azione revocatoria ordinaria e dalla conseguente azione esecutiva intrapresa dal creditore vittorioso.
pagina 22 di 25 Inammissibile è, invece, l'azione di restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile in quanto l'accoglimento di tale domanda presupporrebbe il venir meno dell'efficacia dell'atto di compravendita intercorso tra le parti quando, come già osservato, al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria consegue la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto e non erga omnes. Per le stesse ragioni è inammissibile la domanda di condanna della convenuta contumace al reintegro della garanzia ipotecaria oggetto di azione revocatoria.
Deve pertanto trovare accoglimento la sola domanda riconvenzionale ex art 1483 c.c. formulata da nei confronti degli eredi di Controparte_1 Controparte_4 subordinatamente all'intervenuta futura evizione dell'immobile oggetto di causa .
Parimenti è accoglibile la domanda riconvenzionale di condanna generica al risarcimento del danno, formulata dalla società convenuta con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio subordinatamente all'intervenuta futura evizione degli immobili per cui è causa dovendo ritenersi in essa assorbita
Infondata è, infine, la domanda formulata in via subordinata da di Controparte_1 surroga dell'attore nell'ipoteca volontaria oggetto di azione revocatoria nel limite di euro 60.000 essendo incompatibile con l'accoglimento della domanda di revoca dell'atto costitutivo di ipoteca inefficace nei confronti dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza da parte di entrambe le parti convenute nella misura di ¾ a carico della e di ¼ degli eredi di Controparte_1 Controparte_4
rimasta contumace ( Cass. 5813/2023). L'accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale subordinata proposta da comporta la condanna alle Controparte_1 spese da parte degli eredi di . Dette spese vengono Controparte_4 liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n.
55 del 2014 e successive modificazioni
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 23 di 25 1) accoglie la domanda proposta da e dichiara l'inefficacia nei Parte_1 confronti dell'attore:
A) del contratto di compravendita in data 23/4/2012 rogito notaio in Per_1
Sansepolcro, rep. n.106573, intercorso fra e Controparte_4 CP_1 relativo alla porzione di fabbricato posta in Città di Castello, censita al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg.108, part. 162 (Via Bucchi, Piano T, Cat. D/7, rendita € 4.200,00), part. 874 (Via Morandi, Piano T, Cat. C/2, cl.2, mq.333, rendita €
309,56), part. 54 sub 6 (Via Morandi, Piano T, area urbana di mq.2315), attualmente censiti – con esclusione dell'originaria particella 875 del foglio 108 – come
Capannone industriale con annessi impianto fotovoltaico e corte sito in Comune di
Città di Castello, via Aspromonte Bucchi n. 2, censito nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 108, particelle: graffate 874 subalterno 1, 162 subalterno
1 e 875 subalterno 1, categoria D/7, capannone industriale Piano T, rendita euro
8.768,00; graffate 162 subalterno 2, 874 subalterno 2 e 875 subalterno 2, categoria
D/1, capannone industriale con impianto fotovoltaico, Piano 1, rendita euro 1.000,00;
• 162, subalterno 6, categoria F/1, area urbana, consistenza 674 m2; • 162, subalterno
5, bene comune non censibile (corte); • 54, subalterno 7, bene comune non censibile
(corte) • 1541, categoria F/1, area urbana, consistenza 200 m 2;
B) dell'atto di concessione di ipoteca volontaria in data 23/4/2012 a rogito notaio in Sansepolcro, rep. n.106575, intercorso fra Per_1 Controparte_4
e relativo alla quota di proprietà di sul CP_1 Controparte_4 fabbricato di civile abitazione posto in Città di Castello, Voc. Scatena 11, censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 146 part. 121, sub 1 (Piano 1, Cat. A/3, cl.2, vani 8) e sub 2 (Piano T-1, Cat.A/3, cl.2, vani 7).
2) autorizza, ex art. 2655 c.c., la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza presso le competenti Conservatorie dei RR.II., con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale trasversale promossa dalla convenuta nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4 dichiara tenuti, ex art. 1483 c.c., gli eredi di , oltre al Controparte_4
pagina 24 di 25 risarcimento del danno subito con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio subordinatamente all'intervenuta futura evizione dell'immobile oggetto di causa;
4) rigetta tutte le altre domande proposte da Controparte_1
5) condanna i convenuti in ragione di ¾, e gli eredi di CP_1 [...]
, in ragione d ¼, a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_4 Parte_1 liquida, in assenza di notula, in € 545,50 per spese e in euro 12.000,00 oltre spese generali, iva e cap;
6) condanna gli eredi di a rimborsare a le Controparte_4 Controparte_1 spese di lite relative alla domanda riconvenzionale trasversale che liquida, in assenza di notula, in euro 4.500,00 oltre spese generali, iva e cap.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2859 R.G. dell'anno 2017
tra
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 03/01/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bagianti, presso il cui studio in Perugia, in Viale Centova n. 6, è elettivamente domiciliato, come da procura a margine dell'atto di citazione
Attore
e
C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t. Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Controparte_2 Controparte_3
Pauselli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG),
Corso Vittorio Emanuele n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e (C.F. ), nata a Controparte_4 C.F._2
Sestino (AR), il 16/02/1930,
Convenuta/contumace
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza a trattazione scritta del 22.7.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...] compravendita del 24/04/2012 a rogito Dott. rep. n. 106573, avente Per_1 ad oggetto il trasferimento da parte di del diritto di Controparte_4 proprietà sulle porzioni di fabbricato poste in Città di Castello, censite al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 108, part. 162, part. 874, part. 54 sub 6, in favore di nonché dell'atto di concessione di ipoteca volontaria del Controparte_1
23/04/2012 a rogito Dott. Rep. n. 106575, intercorso fra le medesime Per_1 parti, relativo alla quota di proprietà di sul fabbricato Controparte_4 di civile abitazione posto in Città di Castello, Voc. Scatena n. 11, censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 146, part. 121, sub 1 e sub 2.
Ha dedotto l'attore di aver adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare che l'intero cespite immobiliare sito in Città di Castello, Fraz. Riosecco, Via Bucchi n.
2, ricadeva nella successione del padre e per disporsi la Persona_2 divisione del cespite tra gli eredi, ossia tra l'attore, la sorella e la madre CP_5
odierna convenuta. Ha rappresentato che il giudizio Controparte_4 si concludeva con sentenza non definitiva n. 103/2007, con cui il Tribunale accertava che solo due delle tre porzioni di fabbricato erano cadute in successione, mentre la terza era di proprietà esclusiva di e di aver Controparte_4
pagina 2 di 25 proposto appello limitatamente a tale capo della sentenza, ancora pendente alla data di introduzione della presente causa. Ha, inoltre, rappresentato che, a seguito di ulteriore giudizio promosso da con sentenza n. 454/2015 di Parte_1 questo Tribunale, la convenuta era stata condannata a Controparte_4 corrispondere la somma di euro 70.233,79, pari alla quota di un terzo delle somme incamerate nel corso degli anni a titolo di canoni di locazione della parte ricadente in successione del predetto cespite immobiliare, in virtù di contratto di locazione in essere con la a far data dal 04/05/1998. L'attore ha lamentato Controparte_1 che, nel frattempo, con contratto preliminare del 16/04/2004, Controparte_4 aveva promesso in vendita a il cespite immobiliare, e,
[...] Controparte_1 non avendo proceduto alla stipula del contratto di compravendita a causa della trascrizione della predetta domanda di accertamento e divisione proposta dal aveva agito giudizialmente per ottenere la risoluzione del Pt_1 Controparte_1 contratto preliminare e la condanna di al pagamento del doppio della CP_4 caparra percepita, pari ad euro 105.000,00. Ha poi rappresentato che, con sentenza n. 49/2012, la domanda di era stata accolta, e Controparte_1 Controparte_4 era stata condannata a rifondere le spese di lite anche nei confronti
[...] dell'odierno attore, chiamato in garanzia dalla medesima. L'attore ha, quindi, sostenuto che prima del deposito della sentenza, in data 23/04/2012, le odierne convenute avevano sottoscritto un atto di transazione, con cui avevano rinunciato alle reciproche domande, in quanto – per quel che rileva nel presente giudizio –, in pari data, aveva venduto a il lotto alla Controparte_4 Controparte_1 medesima intestata a seguito della divisione giudiziale, nonché il lotto di sua proprietà, oggetto del giudizio di appello, e, contestualmente, aveva concesso a
[...] ipoteca volontaria fino alla concorrenza di euro 160.000,00 sulla CP_1 porzione di immobile sito in Città di Castello, Voc. Scatena n. 11, a garanzia dell'acquirente, nel caso di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
L'attore, quindi, ha dedotto di essere creditore di in Controparte_4 forza delle citate sentenze n.ri. 454/2015 e 49/2012 del Tribunale di Perugia, per circa euro 100.000,00, nonché della somma di euro 47.000,00, pari agli ulteriori pagina 3 di 25 canoni di locazione percepiti nel periodo gennaio 2008-novembre 2011 e di non poter agire fruttuosamente nei confronti della medesima, avendo ella consapevolmente disposto integralmente circa il proprio patrimonio, in tal modo impedendo o comunque rendendo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'attore. Ha poi sostenuto che la concessione di ipoteca, quale atto a titolo gratuito, non richiedeva anche il presupposto della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, mentre, avuto riguardo alla compravendita, l'attore riteneva che avrebbe partecipato agli atti Controparte_1 dispositivi de quibus nella consapevolezza di privare l'attore di ogni garanzia.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale di Controparte_1 parte attrice sull'assunto che la transazione intervenuta con la era stata CP_4 particolarmente favorevole a quest'ultima, atteso che con l'atto transattivo e la contestuale vendita, le era stata corrisposta la somma di euro 300.000,00, con rinuncia alle statuizioni di condanna alla restituzione del doppio della caparra in capo alla pari a complessivi euro 276.853,52 e che, in tal modo, la CP_4 medesima aveva altresì evitato di sostenere ulteriori spese per lavori di rifacimento del tetto del capannone che era parzialmente crollato e non consentiva a CP_1 di svolgere regolarmente la propria attività. Secondo la società convenuta,
[...] dunque, con l'accordo transattivo, avrebbe Controparte_4 notevolmente ridotto la propria complessiva posizione debitoria con CP_1
con la conseguenza che vi sarebbe stata maggior possibilità per l'attore di
[...] soddisfare il proprio credito. Ha poi rappresentato che aveva Parte_1 iscritto ipoteca su tutte le proprietà della madre, ossia su 4 unità negoziali, il cui valore avrebbe consentito di garantire ampiamente il credito dell'attore, e che l'azione revocatoria era stata proposta strumentalmente dall'attore al solo scopo di indurre a corrispondere a il credito di euro 47.000,00 a titolo Controparte_1 Pt_1 di canoni di locazione nel periodo gennaio 2008-novembre 2011.
Ciò posto in punto di fatto, la società convenuta ha sostenuto in punto di diritto:
- che la transazione intervenuta costituiva adempimento di un debito scaduto, atteso che era creditrice della per la Controparte_1 CP_4
pagina 4 di 25 somma pari al doppio della caparra versata, sin dal 2006, anno di recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento della stessa CP_4
- che non vi era alcun pregiudizio alle ragioni dell'attore, residuando beni immobili di proprietà della di valore sufficiente a soddisfare il CP_4 credito del come risultante da perizia tecnica di parte;
Pt_1
- che entrambi gli atti di cui si chiedeva la revoca erano da considerarsi a titolo oneroso, essendo l'ipoteca costituita al fine di garantire l'acquirente da una eventuale evizione;
- che non vi era alcun pregiudizio per le ragioni creditorie dell'attore, in quanto la debitrice aveva ricevuto una somma di denaro congrua su cui l'attore avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi;
- che non vi era in capo a né la consapevolezza di sottrarre la Controparte_1 garanzia patrimoniale all'attore, né il cd. consilium fraudis, avendo questa appreso della proposizione dell'azione di divisione da parte di Pt_1 dopo la stipula del contratto preliminare di vendita, mentre la domanda giudiziale risultava trascritta solo successivamente, in data 10/05/2004, ed avendo agito con finalità imprenditoriale, nell'interesse economico- commerciale della società.
In ragione di ciò ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, ha chiesto di “surrogare Parte_1 nell'ipoteca concessa a e di cui alla presente revocatoria nei limiti Controparte_1 del credito non garantito e comunque fino ad € 60.000,00 al fine di consentire al medesimo di soddisfarsi sui beni della debitrice”, e, nei confronti di
[...]
ha domandato la condanna al risarcimento dei danni per Controparte_4
l'evizione subita con il pagamento delle somme necessarie ad evitare l'assoggettamento del bene all'esecuzione forzata e a tutti i danni subiti e subendi, ovvero a condannarla alla restituzione del prezzo di compravendita, e a reintegrare la garanzia ipotecaria “mediante versamento della somma di € 60.000,00 in un
pagina 5 di 25 libretto vincolato per il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio 10129\2001 ad oggi in appello”.
1.3 pur regolarmente convenuta, non si è costituita in Controparte_4 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
19/09/2017, è stata dichiarata contumace. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria istruttoria, l'attore ha replicato che, con l'atto di compravendita del 13/04/2012, avrebbe acquistato Controparte_1 ulteriori beni immobili rispetto a quelli promessi nel 2004, corrispondendo il prezzo di euro 230.000,00 a fronte di un valore commerciale superiore, come accertato con C.T.U. nel giudizio rubricato al R.G. n. 10129/2001, ove si riscontrava – con esclusione del terreno edificabile – un valore di euro 640.000,00,
a nulla rilevando il modesto crollo del tetto del capannone, non essendo oggetto del contratto di locazione. Ha aggiunto che, se era vero che in forza Controparte_1 dell'atto di transazione, aveva rinunciato alle domande svolte giudizialmente nei confronti della questa, a sua volta, aveva rinunciato all'indennità di CP_4 occupazione degli immobili a far data dal 2004. Ha poi riconosciuto che la era proprietaria di ulteriori beni immobili, benché in comproprietà con CP_4 la figlia e dunque meno utilmente assoggettabili ad esecuzione CP_6 forzata.
Nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2) c.p.c., la società convenuta ha ribadito che i beni oggetto di compravendita erano i medesimi di quelli previsti nel contratto preliminare, salvo che quello identificato al foglio 108, part. 874, che la sentenza n. 103/2007 aveva accertato essere di proprietà esclusiva della Ha poi CP_4 chiarito che il prezzo di compravendita era di euro 230.000,00, cui andava computato il valore della domanda rinunciata nel giudizio promosso contro la promittente venditrice. Ha contestato il valore della C.T.U. svolta nel giudizio rubricato al R.G. n. 10129/2001, in quanto resa prima del crollo del tetto del capannone. Quanto alla pretesa difficoltà di escutere un bene in comproprietà, ha inoltre aggiunto che anche il bene immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca pagina 6 di 25 oggetto di revocatoria era in comproprietà tra la e la figlia CP_4 CP_6
[...]
Con note scritte del 12/02/2019, parte attrice ha depositato la sentenza non definitiva n. 885/2018 del 10/09/2018 e separata ordinanza resa in pari data, con cui la Corte di Appello di Perugia ha accolto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 103/2007, e ha dichiarato che l'attore è proprietario per la quota di 1/3 anche della porzione di immobile identificata alla part. 162, foglio
108 NCEU del Comune di Città di Castello.
1.4 La causa è stata istruita in via documentale, e, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice, l'attore ha altresì prodotto la sentenza definitiva n. 776/2019 della Corte d'Appello di Perugia;
la causa veniva rinviata dapprima al 26/03/2024 e poi al 03/04/2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive e riepilogative. Le parti hanno, quindi, provveduto al deposito delle rispettive note conclusive. Nelle proprie note autorizzate, l'attore ha rappresentato l'intervenuto decesso, in data 05/02/2023, della madre
[...]
e ha versato in atti il certificato di morte. Controparte_4
All'udienza del 03/04/2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
1.5 Con ricorso ex art 303 c.p.c. depositato il 25.6.2024 ha riassunto Parte_1 il giudizio interrotto nei confronti degli eredi della de cuius e CP_6
. All'udienza del 14.1.2025 il Giudice assegnava all'attore termine Parte_1 per notificare il ricorso in riassunzione agli eredi di . Controparte_4
All'udienza del 27.5.2025, mutato il Giudice assegnatario del fascicolo, veniva dichiarata la contumacia di e la causa era rinviata all'udienza a CP_6 trattazione scritta del 22.7.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p,c.,. con termine per note fino a 5 giorni prima.
. * * * * * * *
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 7 di 25 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Devono, infine, essere richiamati in questa sede i principi - costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - in base al quale, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida ", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare
(Cass., sez.V, 11.5.2018, n.11458; Cass., sez.V, 9.1.2019, n.363).
pagina 8 di 25 La domanda proposta in giudizio da parte dell'attore è volta alla Parte_1 dichiarazione di inefficacia, in quanto pregiudizievoli delle proprie ragioni creditorie, dell'atto di compravendita a rogito Notaio Rep. 106573 del 23.04.2012 Per_1 con il quale ha ceduto a la porzione di Controparte_4 Controparte_1 fabbricato posta in Città di Castello, censita al Catasto fabbricati di detto Comune al
Fg.108, part. 162 (Via Bucchi, Piano T, Cat. D/7, rendita € 4.200,00), part. 874 (Via
Morandi, Piano T, Cat. C/2, cl.2, mq.333, rendita € 309,56), part. 54 sub 6 (Via
Morandi, Piano T, area urbana di mq.2315), nonché dell'atto di concessione di ipoteca volontaria stipulato in data 23/4/2012 rogito notaio rep. Per_1
n.106575, fra e relativa alla quota di Controparte_4 CP_1 proprietà di sul fabbricato di civile abitazione posto in Controparte_4
Città di Castello, Voc. Scatena 11, censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg.
146 part. 121, sub 1 (Piano 1, Cat. A/3, cl.2, vani 8) e sub 2 (Piano T-1, Cat.A/3, cl.2, vani 7).
Venendo al merito della controversia , è noto che l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c., avverso gli atti dispositivi posti in essere dal debitore ed è funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore svolgendo così la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (
Cass. 23.9.2004, n. 19131). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì
d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in sè stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000). Presupposti dell'azione in questione sono oltre all'esistenza del credito, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, e quello soggettivo, che si atteggia pagina 9 di 25 diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ciò posto, deve rilevarsi che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e
Cass. n. 27546 del 30.12.2014). In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che
“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr.
Cass. n. 28423 del 15.10.2021).
Occorre, inoltre, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è, dunque, imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza consolidata che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis
Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque,
l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di pagina 10 di 25 crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del
18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020). Sul punto, in aggiunta, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale e/o potenziale, hanno operato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria ed estendendola anche a quei crediti eventuali e/o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire. Sempre a tal proposito, ci si limita inoltre a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (cfr. Cass. n. 4212 del 19.02.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023
e ancora Cass. n. 27289 del 16.09.2022 con specifico riferimento alla legittimazione attiva solo in capo a colui che è parte di un processo già pendente). Secondo la Corte di Cassazione, quindi, “ …….per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente (Cass. civ. sez. VI,
19/02/2020, n.4212). Per quanto attiene all'eventus damni è necessario che venga posto in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo tale presupposto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore - ad esempio, conseguente alla pagina 11 di 25 dismissione dei beni - ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili: Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sent. N. 12678/2001; Cass. Sent. N.
12144/1999; Cass. Sent. N. 6676/1998; Cass. Sent. N. 4578/1998). Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
“il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015).
L'accertamento del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore richiede intuitivamente che vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il giudice può stabilire in concreto se la (eventuale) esecuzione forzata del creditore revocante sul pagina 12 di 25 patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo ( Cass. Sez.
1, Sentenza n.9092/1998). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr.
Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011).
Nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso è, inoltre, necessaria la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma I, n. 2
c.c., ossia la consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti: cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5972 del 18/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 5095/1995; Cass. N.
1054/1999; Cass. N. 402/1984) - inteso nel senso prima precisato- che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità di un animus nocendi da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N.
8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982). Al contempo, non è necessaria neppure la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la pagina 13 di 25 riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass.
N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n.
398/1982). Una tale consapevolezza in capo al terzo del citato pregiudizio non è invece necessaria- per espressa opzione normativa (cfr. l'art. 2901, I comma, n. 1
c.c.)- nel caso in cui il terzo medesimo sia stato destinatario di un atto a titolo gratuito da parte del debitore. Infatti, nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, è sufficiente l'esistenza, insieme all'elemento oggettivo dell'eventus damni, dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del debitore di assottigliare, mediante la disposizione patrimoniale, la garanzia costituita dai suoi beni (scientia damni) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 591 del
22/01/1999 in motivazione;
Cass. S.U. 20.10.1975, n. 3406). La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, inoltre, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4642 del 12/04/2000; Cass. N. 5632 del 1980).
Applicando i superiori principi al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che il credito di cui l'attore era titolare al momento della proposizione della Parte_1 domanda è sorto anteriormente rispetto agli atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla Balchesini di cui si chiede la revocatoria.
E' documentalmente provato, infatti, che, l'attore dopo la morte del padre Per_2 avvenuta in data 19.04.1998, a far data dal 2001 abbia reiteratamente
[...] prospettato e rivendicato le proprie ragioni di credito, quale coerede del padre, nei confronti della ed anche nei confronti della (doc.ti n. 8 - 9 - CP_4 CP_1
11- 12– 19 fascicolo dell'attore) in relazione al contratto di locazione commerciale del cespite immobiliare sito in Città di Castello, Fraz Riosecco, Via Bucchi n. 2, stipulato il 4.5.1998 tra la e la alla quale venivano CP_1 CP_4 corrisposti integralmente i canoni di locazione ( doc. 14 fascicolo dell'attore).
pagina 14 di 25 A tutela delle proprie ragioni l'attore aveva, quindi, citato in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Città di Castello - con atto notificato nell'agosto 2001 e l'altra coerede, , Controparte_4 CP_6 chiedendo che l'intero immobile costruito sul terreno distinto al foglio 108 part.54 doveva ritenersi caduto in successione e, conseguentemente, disporsi la divisione dello stesso fra gli eredi e con condanna della a fornire il Controparte_4 rendiconto delle somme dalla stessa incassate nel corso degli anni dalla conduttrice dal decesso del padre. Con sentenza non definitiva n.103/2007 del Controparte_1
10.10.2007 il Tribunale di Città di Castello riconosceva che parte dell'immobile identificato al foglio 108, part.54 sub.3 e sub.4 faceva parte dell'asse ereditario di mentre la particella 162 doveva ritenersi di proprietà esclusiva di Persona_2
, disponendo la divisione giudiziale della porzione Controparte_4 comune e ordinando alla il rendiconto delle rendite derivate dalla CP_4 locazione a per la porzione caduta in successione ( doc. 4 fascicolo CP_1 dell'attore).
Con lettera del 05.03.2008, consegnata brevi manu in pari data da al Parte_1 legale rappresentante di venivano rese note le statuizioni della sentenza CP_1
n.103/2007 del 10/10/2007 e la società conduttrice veniva invitata a corrispondere i canoni di locazione ad esso dovuti (doc.n.11 fascicolo dell'attore ). In data 4.11.2011
l'attore, in qualità di proprietario del lotto assegnato a seguito della sentenza parziale n.103/2007, notificava alle odierne convenute una nuova richiesta di pagamento dei canoni di locazione (doc.n.19 fascicolo dell'attore ).
Alla data del 23.04.2012 di stipula degli atti di dispositivi oggetto di revocatoria le ragioni creditorie dell'attore erano, quindi, sussistenti, ancorchè soggette a determinazione giudiziaria, ed erano ben note alla ed alla società CP_4 convenuta.
Il credito vantato da è stato successivamente accertato con la sentenza Parte_1
n. 454/2015 del Tribunale di Perugia, in € 70.233,79, quale quota allo stesso spettante delle somme indebitamente incassate a titolo di canone di locazione percepito dalla cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto per € 93.411,08 e CP_4
pagina 15 di 25 l'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà degli immobili di cui la era proprietaria insieme alla figlia (doc.n.6 fascicolo CP_4 CP_6 dell'attore).
Con successiva sentenza definitiva n.776/2019 del 12.12.2018 la Corte di Appello di
Perugia, condannava la a restituire a la complessiva somma CP_4 Parte_1 di € 191.680,20, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento dei canoni, nonchè a corrispondere le spese di primo e secondo grado (doc.n.25 fascicolo dell'attore).
Infine la sentenza del Tribunale di Perugia 423/2025 del 1.4.2025 ha accertato in favore dell'attore un ulteriore credito nei confronti della di euro 9.719,84, CP_4 oltre interessi legali dall'apertura della successione di avvenuta il Persona_2
10.04.1998 al saldo.
Rispetto alla suindicata situazione creditoria, ai fini che qui rilevano, alcuna variazione ha apportato l'intervenuto decesso in corso di causa della convenuta come sostenuto dalla società convenuta. L'attore, coerede Controparte_4 della madre insieme alla sorella ha Controparte_4 CP_6 infatti, accettato l'eredità della de cuius con beneficio d'inventario ex art. 490 c.c. mantenendo, così, la separazione del proprio patrimonio personale rispetto a quello della ed evitando l'estinzione, parziale o totale del proprio credito ex art. CP_4
1253 c.c. ( Tribunale Benevento 14.01.2022; Trib. Firenze 01.12.2020; Tribunale
Roma 18.10.1994).
A tale riguardo all'udienza del 16.5.2025 ha prodotto copia Parte_1 dell'accettazione con beneficio d'inventario del 14.03.2023 dell'eredità di
[...]
e dell'inventario effettuato il 13.06.2023 ( cfr Cass. 16514/2015). Controparte_4
In ogni caso deve essere ribadito il già citato orientamento nomofilattico secondo il quale "in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del
pagina 16 di 25 debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione" ( Cass.
23743/2011). In ragione di ciò sono irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo le quali, a seguito del decesso della avendo la coerede CP_4 CP_6 accettato l'eredità senza beneficio d'inventario l'attore potrebbe far valere le
[...] proprie ragioni di credito anche sul patrimonio di detta coerede.
Per quanto concerne, poi, il requisito dell'eventus damni non vi è dubbio che gli atti dispositivi di cui si chiede la inefficacia posti in essere dalla con la società CP_4 convenuta abbiano cagionato un evidente pregiudizio per le ragioni creditorie dell'attore, ribadendosi come a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non sia richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Si osserva inoltre che, nel caso in esame, è evidente che l'atto di vendita impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà esclusiva della con CP_4 denaro, da corrispondersi mediante assegni circolari (di cui peraltro non risultano provati né la consegna né l'incasso), ha determinato, quantomeno, una variazione qualitativa del patrimonio della tale da rendere meno agevole il CP_4 soddisfacimento del credito vantato dall'attore, considerato che il denaro, per sua natura, risulta più facilmente occultabile rispetto al bene immobile.
Parte attrice ha, quindi, assolto, al proprio onere probatorio in ordine alla riduzione qualitativa ma anche quantitativa del patrimonio della a seguito degli atti CP_4 dispositivi oggetto di revocatoria. La società convenuta nulla ha dedotto ed allegato circa la riduzione qualitativa del patrimonio della propria dante causa mentre sarebbe stato proprio onere dimostrare che l'atto dispositivo non avesse reso più difficoltosa l'esazione del rilevante debito sulla medesima gravante. Nell'allegare che il patrimonio residuo della sarebbe stato comunque capiente, così da CP_4 escludere qualsivoglia pregiudizio per le ragioni creditorie, la stessa società
pagina 17 di 25 convenuta rende palese come la non fosse più proprietaria esclusiva di CP_4 cespiti immobiliari ma di quote di comproprietà di alcuni immobili ( cfr. doc. 9 fascicolo della convenuta) insieme alla figlia il che rende evidente CP_5
l'assottigliamento qualitativo del patrimonio concretamente aggredibile. D'altra parte sulla quota di 2/3 dell'immobile ubicato in Città di Castello, Località la Montesca
Vocabolo Scatena, costituente il compendio residuo di maggior valore della la stessa società convenuta aveva ottenuto la costituzione dell'ipoteca CP_4 volontaria di primo grado di euro 160.000.
E', pertanto, evidente che con la stipula dei due atti dispositivi oggetto di causa via sia stata una rilevante riduzione qualitativa e quantitativa del patrimonio della che si è privata dell'unico immobile di esclusiva proprietà ed ha concesso CP_4 ipoteca volontaria alla sulla propria quota di comproprietà CP_1 dell'immobile di maggior pregio economico.
Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, è necessaria la prova anche in via presuntiva ( cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 7452/2000,
1054/99, 6272/97, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004) della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori, nel senso che la scientia damni del debitore esige soltanto che costui abbia "generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori" (Cass. 20.11.1996 n.
10219; conformi: Cass. 20.2.1989 cit., Cass.
8.11.1985 n. 5451; Cass. 23.11.1985 n.
pagina 18 di 25 5824; Cass. 21.1.1982 cit.; Cass. 27.3.2007 cit.). In tal senso, si richiama anche la condivisibile massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr.
Cass. n. 28423 del 15.10.2021).
Dagli atti del presente giudizio emerge, altresì, chiaramente la prova in ordine alla scientia damni in capo tanto alla debitrice disponente, quanto alla società convenuta acquirente e beneficiaria dell'ipoteca volontaria costituita a proprio favore.
Ed infatti, per quanto concerne la al momento della stipula degli atti CP_4 dispositivi per cui è causa la stessa era ben consapevole della pendenza del giudizio
RGN 10129/2001, la cui sentenza n. 103/2007 del 10.10.2007 aveva già disposto l'obbligo del rendiconto circa i canoni di locazione da essa percepiti da parte della società convenuta (doc.4 fascicolo dell'attore).
Rilevante circa la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad entrambi gli stipulanti gli atti dispositivi è l'atto transattivo sottoscritto nella stessa data del 23.04.2012 del rogito degli atti per cui è causa nelle cui premesse è dettagliatamente indicato anche tutto l'iter giudiziario in corso tra l'attore e la propria madre. I disponenti, entrambi consapevoli di aver creato con le loro condotte una rilevante posizione creditoria del nonchè del possibile gravame avverso la Pt_1 sentenza n. 103/2007 che avrebbe potuto rimettere in discussione la proprietà esclusiva della in ordine alla particella n. 162 del foglio 108, hanno posto CP_4 in essere i due atti dispositivi per cui causa in forza dei quali la si è privata CP_4 dell'unico compendio immobiliare di cui risultava proprietaria esclusiva ad un prezzo inferiore rispetto al precedente contratto preliminare di compravendita del 16.4.2004 ( doc. 16 fascicolo dell'attore) concedendo altresì alla società acquirente convenuta pagina 19 di 25 ipoteca volontaria sulla quota di comproprietà dell'immobile residuo di maggior valore pregiudicando e postergando le ragioni creditorie del figlio.
Del pari significativa è la condotta complessivamente tenuta dalla società CP_1
la quale, pur essendo stata destinataria di specifiche richieste da parte del
[...]
, ha sempre continuato a corrispondere alla sola l'intero Parte_1 CP_4 canone di locazione con la stessa stipulato in data 4.5.1998, a distanza di pochi giorni dal decesso del coniuge ( 19.4.1998). Successivamente detta Persona_2 società, dopo aver chiesto giudizialmente la condanna della al pagamento CP_4 del doppio della caparra prevista nel contratto preliminare di vendita del 16.04.2004, in ragione della trascrizione della domanda giudiziaria da parte dell'attore, nell'anno
2012, quando la trascrizione della domanda giudiziale ancora sussisteva – e dopo la sentenza 103/2007 del Tribunale di Perugia, ha comunque acquistato lo stesso immobile oggetto del citato preliminare, oltre alla porzione indicata al foglio 108, part.874 e tutto il terreno edificabile, per l'importo di € 230.000,00 rispetto all'importo pattuito nel preliminare del 2004 di € 365.000,00( doc.ti 1 e 2 fascicolo della convenuta).
Sussiste, pertanto, la prova della consapevolezza da parte della e della CP_4 [...] del pregiudizio posto in essere ai danni delle ragioni creditorie dell'attore CP_1 con gli atti dispositivi posti in essere il 23.4.2012.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda dell'attore deve trovare accoglimento.
Deve ora essere esaminata la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla convenuta volta alla condanna della convenuta Controparte_1 Controparte_4
, in caso di accoglimento della domanda proposta da parte attrice, al
[...] risarcimento “ ..,,,per l'evizione subita a causa della revocatoria promossa da Pt_1 con il pagamento delle somme necessarie ad evitare l'assoggettamento del
[...] bene all'esecuzione forzata come risulterà in corso di causa e al risarcimento di tutti
i danni subiti e subendi dalla come saranno quantificati in corso di Controparte_1 causa o liquidati equitativamente dal Giudice;
e\o voglia condannare CP_4
alla restituzione delle somme afferenti il corrispettivo della compravendita
[...]
pagina 20 di 25 come risultante dal rogito o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
voglia altresì' condannare a reintegrare la garanzia ipotecaria Controparte_4 mediante versamento della somma di € 60.000,00 in un libretto vincolato per il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio
10129\2001 ad oggi in appello;
il tutto oltre interessi e rivalutazione se dovuta;
al pagamento”.
Come è noto la domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.che consente alle parti soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni “già proposte”, ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto (Cass. civ., sez. III, 03/04/2025).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale trasversale risulta tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta ed è stata ritualmente notificata alla convenuta contumace in data 4.10.2017 giusto provvedimento reso all'udienza di prima comparizione delle parti del 19.9.2017.
La domanda, tuttavia, è parzialmente fondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Come si evince dall'art. 2902 c.c., l'accoglimento dell'azione revocatoria, qualificabile come azione a garanzia della responsabilità patrimoniale generica, comporta l'inefficacia relativa dell'atto nei confronti del solo creditore che abbia vittoriosamente esercitato l'azione, con conseguente possibilità, solo per quest'ultimo, di promuovere successive azioni esecutive su quel bene contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari.
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non comporta, dunque,
l'invalidità dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e il suo “rientro” nel patrimonio dello stesso.
Tale azione non ha, dunque, effetto restitutorio, in quanto l'atto di disposizione continua ad essere valido ed efficace erga omnes, con l'unica eccezione del creditore che può agire in executivis.
pagina 21 di 25 In riferimento alla posizione del terzo acquirente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (Cass.
21675/2005; Cass. 20877/2011; Cass. 5561/2015)” (Cass. civ., sez. I, 07/11/2018, n.
28428).
Pertanto, nell'ambito del giudizio ex art. 2901 c.c., il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva che il creditore vittorioso può promuovere a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva o di garanzia nei confronti dell'alienante in quanto: “in tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica» (Cass. n.
28428/2018); principio che risponde, fra l'altro, a evidenti ragioni di economia processuale che rendono opportuna la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di manleva, ferma restando la necessità di determinare in un momento successivo quanto eventualmente dovuto” (Cass. 1583/2022).
Pertanto, nel caso in cui il terzo acquirente convenuto, in via riconvenzionale trasversale proponga azione di garanzia o manleva, in accoglimento della stessa, può essere condannato l'alienante a manlevare l'acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivata dall'azione revocatoria ordinaria e dalla conseguente azione esecutiva intrapresa dal creditore vittorioso.
pagina 22 di 25 Inammissibile è, invece, l'azione di restituzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile in quanto l'accoglimento di tale domanda presupporrebbe il venir meno dell'efficacia dell'atto di compravendita intercorso tra le parti quando, come già osservato, al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria consegue la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto e non erga omnes. Per le stesse ragioni è inammissibile la domanda di condanna della convenuta contumace al reintegro della garanzia ipotecaria oggetto di azione revocatoria.
Deve pertanto trovare accoglimento la sola domanda riconvenzionale ex art 1483 c.c. formulata da nei confronti degli eredi di Controparte_1 Controparte_4 subordinatamente all'intervenuta futura evizione dell'immobile oggetto di causa .
Parimenti è accoglibile la domanda riconvenzionale di condanna generica al risarcimento del danno, formulata dalla società convenuta con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio subordinatamente all'intervenuta futura evizione degli immobili per cui è causa dovendo ritenersi in essa assorbita
Infondata è, infine, la domanda formulata in via subordinata da di Controparte_1 surroga dell'attore nell'ipoteca volontaria oggetto di azione revocatoria nel limite di euro 60.000 essendo incompatibile con l'accoglimento della domanda di revoca dell'atto costitutivo di ipoteca inefficace nei confronti dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza da parte di entrambe le parti convenute nella misura di ¾ a carico della e di ¼ degli eredi di Controparte_1 Controparte_4
rimasta contumace ( Cass. 5813/2023). L'accoglimento della domanda
[...] riconvenzionale subordinata proposta da comporta la condanna alle Controparte_1 spese da parte degli eredi di . Dette spese vengono Controparte_4 liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n.
55 del 2014 e successive modificazioni
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 23 di 25 1) accoglie la domanda proposta da e dichiara l'inefficacia nei Parte_1 confronti dell'attore:
A) del contratto di compravendita in data 23/4/2012 rogito notaio in Per_1
Sansepolcro, rep. n.106573, intercorso fra e Controparte_4 CP_1 relativo alla porzione di fabbricato posta in Città di Castello, censita al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg.108, part. 162 (Via Bucchi, Piano T, Cat. D/7, rendita € 4.200,00), part. 874 (Via Morandi, Piano T, Cat. C/2, cl.2, mq.333, rendita €
309,56), part. 54 sub 6 (Via Morandi, Piano T, area urbana di mq.2315), attualmente censiti – con esclusione dell'originaria particella 875 del foglio 108 – come
Capannone industriale con annessi impianto fotovoltaico e corte sito in Comune di
Città di Castello, via Aspromonte Bucchi n. 2, censito nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 108, particelle: graffate 874 subalterno 1, 162 subalterno
1 e 875 subalterno 1, categoria D/7, capannone industriale Piano T, rendita euro
8.768,00; graffate 162 subalterno 2, 874 subalterno 2 e 875 subalterno 2, categoria
D/1, capannone industriale con impianto fotovoltaico, Piano 1, rendita euro 1.000,00;
• 162, subalterno 6, categoria F/1, area urbana, consistenza 674 m2; • 162, subalterno
5, bene comune non censibile (corte); • 54, subalterno 7, bene comune non censibile
(corte) • 1541, categoria F/1, area urbana, consistenza 200 m 2;
B) dell'atto di concessione di ipoteca volontaria in data 23/4/2012 a rogito notaio in Sansepolcro, rep. n.106575, intercorso fra Per_1 Controparte_4
e relativo alla quota di proprietà di sul CP_1 Controparte_4 fabbricato di civile abitazione posto in Città di Castello, Voc. Scatena 11, censito al catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 146 part. 121, sub 1 (Piano 1, Cat. A/3, cl.2, vani 8) e sub 2 (Piano T-1, Cat.A/3, cl.2, vani 7).
2) autorizza, ex art. 2655 c.c., la parte interessata a procedere all'annotazione della presente sentenza presso le competenti Conservatorie dei RR.II., con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale trasversale promossa dalla convenuta nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4 dichiara tenuti, ex art. 1483 c.c., gli eredi di , oltre al Controparte_4
pagina 24 di 25 risarcimento del danno subito con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio subordinatamente all'intervenuta futura evizione dell'immobile oggetto di causa;
4) rigetta tutte le altre domande proposte da Controparte_1
5) condanna i convenuti in ragione di ¾, e gli eredi di CP_1 [...]
, in ragione d ¼, a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_4 Parte_1 liquida, in assenza di notula, in € 545,50 per spese e in euro 12.000,00 oltre spese generali, iva e cap;
6) condanna gli eredi di a rimborsare a le Controparte_4 Controparte_1 spese di lite relative alla domanda riconvenzionale trasversale che liquida, in assenza di notula, in euro 4.500,00 oltre spese generali, iva e cap.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 25 di 25