Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1577 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. , tutti in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
, rapp.ti e difesi dall'avv.to Mara Cappelli, giusta procura in atti Persona_1
Appellanti
E
(P. IVA. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv.to Federico Antignani, in virtù di procura in atti;
Appellata
E
Controparte_2
Appellato contumace
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , in qualità Parte_1 Pt_2 Pt_3
di eredi di , avevano agito in giudizio nei confronti di e Persona_1 Controparte_2
educendo che: Controparte_1
-in data 11.07.2014, mentre attraversava la strada in via A. Ghisleri, la era stata Per_1
investita da un autoveicolo Fiat Punto (tg. BD082JG);
-a seguito dell'impatto, la aveva riportato lesioni personali tali da dover essere Per_1 immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove le venivano diagnosticati “trauma cranico;
contusioni multiple per il corpo;
SLO femore sinistra”;
-sempre presso lo stesso nosocomio, la era stata sottoposta, poi, ad ulteriori esami Per_1 in seguito ai quali le era stato definitivamente diagnosticato quanto segue: “politrauma; frattura pluriframmentaria sovra condiloidea femore sinistro”;
-dalle lesioni derivate dal sinistro, erano residuati alla postumi invalidanti di natura Per_1
permanente quantificabili nella misura del 30%, oltre una ITT di 150 gg.
Ciò posto, gli avevano convenuto in giudizio e Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità, rispettivamente, di proprietario del veicolo preteso investitore e della compagnia assicuratrice del veicolo per la rca per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Esperito il tentativo di conciliazione di cui alla normativa vigente, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto tg. BD082JG di proprietà di CP_2
nella causazione del sinistro de quo;
b) per l'effetto, condannare la compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e/o alternativamente al Controparte_1 sig. , al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €186.068,66 Controparte_2 così distinta: -€168.883,66 per invalidità permanente biologica (valore punto 8.214.720 x coeff.com. 0,665 per punti 30, legge 5/03/2001 n. 57); €14.400,00 per inabilità temporanea biologica totale (per gg. 150); €7.200 per danno morale (50% dell'ITT); €585,00 per spese documentate e forfetarie da riconoscersi con criterio equitativo, tenuto conto della durata della malattia dell'istante e del tipo di terapia praticata, e dovute per vitto speciale, tickets, visite specialistiche assistenza e simili (…); c) condannare le medesime parti convenute, sempre sotto il medesimo vincolo di solidarietà, alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
d) il tutto con espressa richiesta di interessi e rivalutazione del danno dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.” 2. Si era costituita in giudizio la , contestando in via preliminare la Controparte_1 carenza di legittimazione processuale attiva, nonché l'irritualità, l'improcedibilità e l'improponibilità delle avverse domande per violazione degli artt. 5 della L. 57/01 e 148, commi 2 e 3 e ss. del d.lgs. 209/05.
Nel merito, la comparente compagnia aveva eccepito il concorso colposo della danneggiata e, in ogni caso, la necessità di tenere conto, nella eventuale liquidazione del danno e del relativo risarcimento, della premorienza della . Per_1
La compagnia aveva, perciò, concluso: “acché il tribunale adito accerti, dichiari e disponga la reiezione delle pretese di parte attrice perché nulle, inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto e diritto;
in subordine, la riduzione del petitum all'equo e giusto pro quota, anche ex artt. 1227 e ss. cc, il tuto entro e non oltre il limite dei massimali di polizza;
vinte le spese e le competenze di causa.”
3. Ancorché ritualmente citato, non si era costituito in giudizio , del quale Controparte_4
era stata, perciò, dichiarata la contumacia.
4.Con sentenza n. 2370, pubblicata il 05.03.2020, il tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori di €19.725,87 oltre interessi legali dall'1.1.2017 al saldo e al pagamento di €85,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo. Ha, poi, condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ctu e a quello delle spese processuali, liquidate in €2.950,00 per compenso e €50,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dell'avv.to Mara
Cappelli.
In motivazione, il giudice, rilevata in via preliminare la proponibilità della domanda e la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti, ha evidenziato che:
-in virtù delle risultanze istruttorie e documentali, il conducente della Fiat Punto investitrice doveva essere ritenuto esclusivamente responsabile dello scontro, non essendo stata fornita prova contraria a quanto stabilito dalla presunzione ex art. 2054, co. 1 cc;
-con riferimento al danno risarcibile, la sua quantificazione doveva essere operata tenendo conto delle seguenti circostanze: 1) gli attori avevano agito esclusivamente iure successionis in qualità di eredi della e non anche iure proprio; 2) la era Per_1 Per_1
deceduta in data 28.5.2015 per cause non collegate al sinistro (come desumibile dal certificato medico del 22.01.2015 a firma del dott. con cui era stata accertata la Per_2
guarigione della ); Per_1
-tenuto conto del compendio probatorio e delle condivisibili conclusioni del ctu, a titolo di invalidità temporanea doveva essere liquidata la somma (già calcolata all'attualità) di
€17.500,00, oltre interessi legali dal 01.01.2017 al saldo (€15.000,00 per 150 giorni di ITT;
€2.500,00 a titolo di ITP al 75% per 20 gg e al 50% per altri 20 gg);
-in relazione al danno biologico permanente, considerata la quantificazione dei postumi da parte del ctu nella misura del 15% e considerato, altresì, che la era deceduta sedici Per_1
anni prima rispetto agli anni 85 presi a parametro dalle tabelle di Milano come probabile aspettativa di vita, questo doveva essere liquidato, esclusa la personalizzazione perché non dovuta, in €2.225,87 oltre interessi legali dal 01.01.2017 al saldo (la somma di €2.225,87 è stata così ottenuta: €35.614,00, come da tabella per il 15% di postumi per soggetti di 68 anni, diviso 16 anni, ossia la vita residua probabile, moltiplicato per 1 anno, cioè la vita residua effettiva);
-a titolo di rimborso per spese mediche sostenute, in base a quanto documentalmente comprovato, erano dovuti agli attori €85,00 oltre interessi legali alle singole ricevute al saldo;
-in punto di spese di lite, queste dovevano essere liquidate riducendo il valore medio dello scaglione di riferimento per la scarsa difficoltà delle questioni e in virtù altresì dell'omesso versamento, da parte degli attori, del contributo di legge, il cui importo non doveva perciò essere rimborsato.
5. , e hanno proposto appello. Parte_1 Pt_2 Pt_3
Con il primo motivo di appello, gli censurano la statuizione relativa alla quantificazione Pt_1
e alla liquidazione del danno biologico permanente.
Innanzitutto, gli appellanti criticano le modalità di calcolo impiegate dal tribunale, affermando che questo avrebbe dovuto più correttamente ricorrere alle tabelle elaborate dal tribunale di
Roma piuttosto che quelle di Milano.
Lamentano, poi, che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla ridotta quantificazione del danno rispetto a quella operata dal ctu (a cui pure aveva dichiarato di aderire), né al mancato riconoscimento del danno morale. Infine, gli Spera deducono che il consulente tecnico d'ufficio (e, conseguentemente, il giudice, nel recepire acriticamente le sue conclusioni) non avrebbe tenuto in dovuta considerazione le ripercussioni dell'evento dannoso sulla sofferenza interiore e sulla vita quotidiana della danneggiata, omettendo, altresì, di conferire rilievo al disturbo depressivo maggiore da cui era affetta la , nonostante tale aspetto fosse Per_1 stato oggetto di specifici capitoli di prova testimoniale, nonché di puntuale quesito – rimasto privo di risposta – al ctu.
Con il secondo motivo, gli appellanti ribadiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale non ha condannato i convenuti (anche) al ristoro del patito danno morale, sicché recitano la relativa richiesta risarcitoria e suggeriscono, quale metodo di liquidazione del danno, l'appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità. A tal fine, gli richiamano le risultanze della prova testimoniale e la copiosa Pt_1
documentazione versata in atti.
Con il terzo motivo, gli attori impugnano la statuizione in punto di spese di lite e deducono l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice, al fine di sanzionare la condotta processuale di essi attori e, nella specie, la omessa versione del contributo di legge, liquida le spese di lite in misura ridotta rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento e pone a carico di essi attori il pagamento del detto contributo. Secondo gli , la non conformità Pt_1
a giustizia della gravata statuizione sarebbe evidente a fronte della loro totale vittoria in giudizio, nonché del contegno della che, non avendo mai formulato alcuna offerta CP_1
alla danneggiata, li aveva sostanzialmente costretti ad agire in giudizio.
Con il quarto e ultimo motivo gli appellanti lamentano un generico difetto di motivazione che, in tesi, determinerebbe la nullità della sentenza di primo grado.
Gli appellanti concludono, quindi, chiedendo di “a) in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare la in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., in solido e/o alternativamente con il convenuto sig. CP_2
, al pagamento delle somme di € 67.647,63 ad integrazione della somma liquidata
[...]
nel giudizio di I° comprensivo della voce del cd. Danno morale, (33.259,13 ad integrazione della somma di € 2.225,87 per danno biologico ed € 34.259,50 quale danno morale) in favore dei Sigg. , e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
; b) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., in
[...] Controparte_1
solido e/o alternativamente con il convenuto sig. , al pagamento delle Controparte_2
maggiori spese di lite sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta, valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00, nonché delle spese relative al Contributi
Unificato per € 1.138,50 sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” 6.Si è costituita in giudizio , la quale contesta l'ammissibilità Controparte_1 dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, nonché la sua fondatezza.
Perciò, la compagnia conclude chiedendo che la Corte: “disponga la reiezione dell'avverso appello perché nullo, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Condanni controparte al pagamento dell spese e competenze di lite secondo quanto di giustizia.”
7.Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito, invece, , che va Controparte_2
quindi dichiarato contumace.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si rigettano le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla convenuta ai sensi dell'art. 342 cpc. CP_1
1.1 Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass., n. 7675/2019).
Nella specie, gli appellanti , e hanno individuato le parti Parte_1 Pt_2 Pt_3
della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed hanno argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
2.Nel merito, l'appello è infondato. La sentenza di primo grado deve essere, dunque, confermata ancorché, avendo esclusivo riguardo alla statuizione in punto di spese processuali, sulla base di una motivazione parzialmente differente.
3.Per motivi di priorità logica, occorre partire dall'esame del quarto ed ultimo motivo di gravame con cui gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza per carenza di Pt_1
motivazione.
3.1 Le doglianze di parte attrice circa la asserita inadeguatezza della motivazione sono assolutamente infondate.
In via di premessa, non può trascurarsi la genericità della critica mossa dagli appellanti, i quali non corredano la censura della opportuna precisazione dei punti di oscurità della sentenza, né delle specifiche statuizioni che, in tesi, sarebbero sfornite di motivazione.
In ogni caso, contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, il tribunale ha opportunamente illustrato le considerazioni poste a base del proprio convincimento, esplicando in maniera chiara e consequenziale il proprio ragionamento logico-giuridico
(accertamento del fatto e della responsabilità, an debeatur e, infine, quantum debeatur) e facendo espresso riferimento sia ai parametri normativi (tra gli altri, gli artt. 2054, co.1 cc e
2059 cc), sia alla giurisprudenza nomofilattica utilizzata per la corretta interpretazione e applicazione delle norme.
4.Il primo motivo di gravame è infondato.
4.1 Con riferimento alle doglianze relative alla liquidazione di un importo (€2.225,87) inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle di Milano 2018 per postumi permanenti nella misura del 15% a carico di soggetti di anni 68 (€35.614,00), giova evidenziare quanto segue.
Nel caso di premorienza rispetto all'esito del giudizio avente ad oggetto la liquidazione del danno biologico permanente, ove tale premorienza non sia etiologicamente connessa al fatto illecito – e ciò non è stato seriamente contestato dalla parte appellante –, il risarcimento deve essere ridotto tenendo conto della durata effettiva della vita del soggetto.
In questo senso, la Suprema Corte ha recentemente affermato che, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e,
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (così Cass., n. 41933/2021, la quale richiama n.
14767/2003, n. 22338/2007, n. 2297/2011, n. 23739/2011, n. 679/2016, n. 10897/2016, n.
12913/2020).
4.2. Per operare il calcolo, poi, la giurisprudenza di legittimità ha stigmatizzato il ricorso alle tabelle di Milano 2018 per il danno da premorienza, giudicandole inique (v. ex multis la già richiamata n. 41933/2021 e più recentemente n. 29832/2024, secondo cui “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma)”).
4.3. Ai fini di una quantificazione rispettosa dei principi dell'equità, la Suprema Corte ha suggerito una diversa tecnica di liquidazione e, in particolare, ha precisato che “le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015, n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità («il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte»)” (Cass., n. 29832/2024).
4.4. Questo orientamento era stato, peraltro, già espresso nella più volte richiamata sentenza n.41933/2021, nella quale la Suprema Corte, appurata l'inutilizzabilità delle tabelle di Milano per il danno da premorienza, aveva osservato che: “Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art.
138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe
l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane - come si è detto - una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015,
n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità («il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte»).”
4.5. Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, la decisione del tribunale oggi impugnata è corretta.
Il tribunale ha così statuito: “Quanto all'entità dell'invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha determinata, in base alle sue indubbie ed incontestate conoscenze tecniche, nel
15%... Tenuto conto, però, che il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica de soggetto per l'intera durata della sua vita residua, e che la è deceduta all'età di Per_1
69 anni, un anno dopo il sinistro per fatti non ricollegabili ad esso come sopra chiarito, che la vita residua probabile sulla base del quale viene calcolato il danno biologico tabellare è
85 anni, che quindi la è deceduta 16 anni prima, che in base alle tabelle e all'età al Per_1 momento del sinistro, 68 anni, le sarebbe spettata all'attualità la somma di €35.614 (punto base €3.570,33 e demoltiplicatore 0,665), ne deriva che applicando la proporzione:
35.614,00:16 (vita residua probabile) = X:1 (vita residua effettiva), la somma spettante agli eredi è pari ad €2.225,87, oltre interessi legali dall'1.1.2017 al saldo (a titolo di interessi compensativi …” (v. pagg. 12-13 sentenza di primo grado).
Dunque, partendo da una premessa giuridica corretta (ossia l'opportunità di ridurre la somma in virtù della premorienza della danneggiata), il primo giudice ha utilizzato come base il valore indicato dalle tabelle di Milano 2018 per il danno giuridico permanente ed ha provveduto, poi, a misurare il quantum debeatur in maniera proporzionale alla effettiva vita residua e ciò facendo ricorso al metodo suggerito dalla Suprema Corte.
È evidente, dunque, come il primo giudice non abbia effettuato alcuna inopinata e ingiustificata riduzione, né della misura dei postumi permanenti, né dell'ammontare del danno spettante al danneggiato (rectius, ai suoi eredi): come rilevato, infatti, il giudice ha operato la liquidazione tenendo in considerazione la misura del 15% dei postumi così come riconosciuti dal consulente tecnico d'ufficio (valutazione solo genericamente criticata dagli appellanti) ed ha, poi, ridotto il valore del risarcimento parametrandolo alla vita effettiva del danneggiato, così come indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
4.6. Avuto riguardo, poi, alle considerazioni spiegate dagli riguardo la asserita Pt_1 omessa considerazione, da parte del consulente d'ufficio e del giudice, delle ripercussioni dell'evento dannoso in termini di sofferenza interiore della danneggiata nonché del suo disturbo depressivo maggiore, le stesse non possono influire sulla quantificazione dei postumi permanenti. Gli , infatti, pur affermando di non concordare con la Pt_1
quantificazione operata dal tribunale sulla scorta del ctu nella misura del 15%, non ne hanno espressamente chiesto una riforma in favore del riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente maggiore.
Pertanto, le dette considerazioni possono rilevare esclusivamente sotto il profilo del danno morale: tuttavia, per i motivi di cui si dirà, esse non sono comunque condivisibili.
5. È infondato anche il secondo motivo di appello.
5.1 In tema di risarcimento del danno alla persona, la Suprema Corte ha osservato che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (così
n. 7892/20924).
Con specifico riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le tabelle di Milano 2018, i giudici di legittimità hanno inoltre precisato che, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato (n.
5119/2023; nello stesso senso v. anche n. 19922/2023 secondo cui: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
5.2 Sul punto, il giudice ha così motivato: “Quanto all'entità dell'invalidità permanente,
l'ausiliario del giudice l'ha determinata, in base alle sue indubbie e incontestate conoscenze tecniche, nel 15% e anche per la concreta valutazione di tale voce sarà utilizzata la tabella di Milano 2018 senza alcun aumento per la personalizzazione atteso che la tabella sviluppa il calcolo già considerando il cd danno morale e cioè la sofferenza interiore che ha subito la
a seguito della forzata inattività per la frattura riportata, mentre nessuna altra voce Per_1
deve essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto non è stata mai allegata tempestivamente nell'atto introduttivo la privazione di ulteriori particolari attività dinamico-relazionali, già di per sé considerati e risarciti.”
5.3 A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti nel proprio atto di gravame, il tribunale ha espressamente riconosciuto in loro favore anche il ristoro del danno morale.
5.4 Del resto, delineate come sopra le modalità di liquidazione del danno morale, che questo sia stato positivamente accertato nel caso che oggi ci occupa e che sia stato, quindi, riconosciuto in favore degli istanti emerge non solo da espressa affermazione in tal senso del giudice di primo grado, ma altresì dalla analisi della già richiamata operazione matematica svolta dal giudice per quantificare il danno non patrimoniale.
Nello svolgere la detta operazione, il giudice di primo grado ha utilizzato come base di calcolo la somma di €35.614,00, ossia quella derivante dalla moltiplicazione dell'importo di
€3.570 (cioè quanto indicato dalla tabella come “punto danno non patrimoniale” e, quindi, come punto di danno biologico appesantito dall'aumento del 31% per il ristoro della sofferenza soggettiva) per 15 (la percentuale di invalidità), per il demoltiplicatore (0,665).
5.5 Ne discende che i profili evidenziati dagli appellanti relativamente alla psicopatologia da cui era affetta la sono già stati considerati dal giudice di primo grado (il quale ha, Per_1
appunto, ritenuto di riconoscere in loro favore anche il ristoro del danno morale). Ogni altra eventuale somma liquidata a titolo di danno morale darebbe luogo ad una illegittima duplicazione risarcitoria.
6.Infine, è infondato il terzo motivo di gravame relativo alle spese di lite, sebbene sul punto siano doverose alcune precisazioni.
6.1 Invero, questa Corte, condividendo in parte quanto dedotto dagli , ritiene errata la Pt_1
riduzione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (anche) alla luce del
“comportamento processuale di parte attrice che ha omesso di versare il contributo di legge per tutta la durata del processo (che pertanto non gli verrà riconosciuto)” (pag. 13 sentenza di primo grado).
Ed infatti, sebbene nella determinazione delle spese processuali il giudice non sia vincolato ai valori medi indicati al d.m. 55 del 2014 e possa, quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale, discostarsene mantenendosi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ovvero, previa congrua motivazione, diminuire o aumentare ulteriormente quegli importi (Cass., nn.
89/2021 e 19989/2021), l'omesso versamento del contributo unificato non costituisce elemento rilevante ai fini della quantificazione delle spese di lite.
L'art. 4, co. 1 del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) stabilisce che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.” Il medesimo art. 4, al comma 7 prevede, poi, che: “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.”
6.2. Dalla lettura delle richiamate disposizioni, si evince l'irrilevanza dell'eventuale inadempimento dell'obbligo contributivo in esame ai fini della quantificazione delle spese di lite. D'altro canto, l'unico elemento suscettibile di valutazione negativa espressamente contemplato dal legislatore del 2014 è rappresentato dall'eventuale contegno ingiustificatamente dilatorio.
6.3. Tuttavia, la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto di ridurre i valori medi dello scaglione di riferimento deve essere confermata poiché essa si fonda (oltre che, come detto, sull'inadempimento dell'obbligo contributivo) anche sulla contenuta difficoltà della controversia: sotto questo profilo, comunque non specificamente contestato da controparte, la Corte condivide la valutazione del tribunale e reputa equa la quantificazione da questi operata nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
7.Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
7.1 Giova precisare che l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per
l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass., n. 35195/2022).
7.2 Il valore della controversia è di €67.647,63
7.3 Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori minimi (ossia dei valori medi ridotti del cinquanta percento) in virtù della non particolare difficoltà delle questioni trattate e, in generale, della difficoltà della controversia. Quindi, in favore di , va liquidata la somma di €7.168,50 a titolo di compenso, Controparte_1
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria di accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da , e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza n. 2370/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 05.03.2020;
3. condanna , e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
della , delle spese di lite del secondo grado di giudizio, quantificate in Controparte_1
€7.168,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 01.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini