Decreto cautelare 10 agosto 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3880 del 2022, proposto da CC LA, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Carabinieri Tenenza di Casalnuovo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11 domiciliano ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento e/o verbale di ritiro cautelativo dell’arma, munizioni legalmente detenuti ed autorizzazioni adottato e/o redatto dal Comando Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, in data 27 luglio 2022 e notificato in pari data all’istante, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1489 del 10 agosto 2022;
Vista l’ordinanza n. 1530 del 7 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 comma 4 c.p.a.;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa RI TA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 9 agosto 2022, il ricorrente, dipendente di una società di vigilanza privata impugnava il verbale in epigrafe, relativo al ritiro, il 27 luglio 2022, unitamente alle previste autorizzazioni e licenze, della pistola e delle munizioni regolarmente detenute, in esito ad intervento presso il proprio domicilio del giorno precedente, causa lite domestica. Con D.P. n. 1489 del 10 agosto 2022, era respinta l’istanza di tutela monocratica.
2. – Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti depositando memoria di stile e documenti (24 agosto 2022).
3. – Con ordinanza n. 1530 del 7 settembre 2022, la domanda cautelare era respinta anche in sede collegiale.
4.- In vista dell’udienza pubblica (13 giugno 2025) l’Amministrazione depositava memoria con allegata “istanza di estinzione del giudizio” del 9 maggio 2025, notificata presso la Difesa erariale con cui il difensore di parte ricorrente, premesso che “il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio” ne chiedeva l’estinzione.
5. – L’8 novembre 2025 il medesimo atto era depositato da parte ricorrente.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
7. - Preso atto di quanto dichiarato da dal difensore di parte ricorrente nell’atto depositato l’8 novembre 2025 e rilevata l’assenza, in atti, del mandato speciale, di cui all’art. 84 comma 1 c.p.a., ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto del medesimo art. 84, comma 4 e 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
8. – La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
RI TA AM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA AM | LO SE |
IL SEGRETARIO