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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28106/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del 17.6.2024 pronunciata ai sensi dell'art. 127-ter, e vertente
TRA
, in proprio e quale figlia ed erede del sig. , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Anzio (RM), via Tripoli n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paola Danella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ope legis in Roma Via dei Portoghesi n.12
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da parte attrice in data 16.04.2024 e da parte convenuta in data 12.06.2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2022 conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
pagina 1 di 11 questo Tribunale il , chiedendo la condanna, iure proprio e iure hereditatis, al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte del genitore, , avvenuta – Parte_2
in regime di detenzione domiciliare – in data 15.11.2018.
A tal fine esponeva: - che il sig. , detenuto presso la Casa circondariale di Velletri dal 15.2.2016 Pt_1
e già affetto da diabete mellito tipo II e ipertensione arteriosa complicata, iniziava a manifestare, sin dalle settimane successive all'ingresso in carcere, un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che di tale quadro clinico si faceva carico, sin dalle prime fasi, il personale sanitario della
Casa circondariale, che provvedeva a sottoporre il de cuius a diverse visite mediche e percorsi terapeutici;
- che della situazione in atto veniva data notizia alla magistratura di sorveglianza solo a partire dai primi mesi del 2017, pur a fronte delle evidenti difficoltà della struttura carceraria a soddisfare le sempre crescenti necessità assistenziali del detenuto;
- che, in particolare, la prima Pt_1
richiesta di informazioni sulle condizioni di salute del de cuius sarebbe giunta dalla magistratura di sorveglianza nel gennaio 2017; - che, comunque, nessun provvedimento tempestivo di scarcerazione preventiva e/o di misura alternativa adeguata veniva successivamente assunto dalla competente “a CP_3 fronte dei continui aggiornamenti da parte del Servizio medico carcerario” - che lo veniva Pt_1 scarcerato e posto in regime di detenzione domiciliare solo in data 24.7.2018, all'esito dell'ulteriore segnalazione del 04.5.2018, inviata dal Direttore sanitario della Casa circondariale di Velletri all' CP_3 competente, recante l'evidenza dell'ormai sopraggiunta perdita di autosufficienza, del rallentamento delle risposte verbali e motorie e della riduzione al minimo delle relazioni interpersonali del detenuto;
- che il successivo 02.8.2018, a seguito di accidentale caduta dal proprio letto, lo EZ veniva trasportato presso il PS della ASL (con prognosi di “stato confusionale e afasia in paziente CP_4 affetto da demenza senile, malattia di Parkinson ed emiparesi sinistra”) e, dopo una serie di ulteriori trasferimenti, ricoverato presso la Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi, ove decedeva in data
15.11.2018 per “encefalopatia multi-infartuale, deterioramento cognitivo, sindrome da allettamento e cachessia terminale in paziente con diabete mellito”.
Parte attrice chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 “A) in via principale: accertare la responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, per tutti i fatti espressi in narrativa e per l'effetto condannarlo al pagamento dei danni richiesti tutti iure proprio e iure hereditatis e pari ad €
515.414,00 o della maggiore e/o minore che il Tribunale riterrà di giustizia - in favore della sig.ra
, figlia ed erede del sig. nato in [...] il [...] e deceduto il CP_5 Parte_2
15.11.2018; B) Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge”.
In data 07.11.2022, si costituiva il chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'accertamento ex officio della qualità di erede dell'attrice e l'esistenza di eventuali altri eredi;
eccependo il difetto di legittimazione passiva del in relazione alla pretesa Controparte_1
attivata, che sarebbe da rinvenire in capo alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 4 della legge n. 117/1988, a fronte di una condotta asseritamente omissiva tenuta (non soltanto dall'Amministrazione, ma anche) dal Tribunale di Sorveglianza;
per l'effetto, sollevando eccezione di incompetenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia;
eccependo, ancora, il difetto di legittimazione passiva del per le eventuali Controparte_1 negligenze tenute dai sanitari dell'Istituto penitenziario, avendo il D. lgs n. 230/1999 trasferito al
Servizio Sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal DAP;
da ultimo, nel merito, assumendo come non vi fosse stata alcuna condotta omissiva da parte del personale sanitario e/o dell'amministrazione penitenziaria, che aveva, di contro, sin da subito preso in carico il detenuto ed aveva periodicamente inviato all'A.G. competente le relazioni sullo stato di salute del medesimo.
Aggiungeva il che, ad ogni buon conto, un'eventuale condotta dell'amministrazione CP_1
penitenziaria non sarebbe legata da alcun nesso eziologico con la morte o con la possibilità di maggiore sopravvivenza del detenuto, non essendo competenza dell'amministrazione medesima il differimento dell'esecuzione della pena mediante detenzione domiciliare (artt. 146 e 147 c.p.). Chiedeva, quindi, in subordine e nel merito, il rigetto della domanda.
A mezzo di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, parte attrice precisava e modificava la domanda introduttiva del giudizio, con richiesta di “attribuzione di responsabilità esclusiva in capo al Controparte_1
pagina 3 di 11 , per quanto concerne l'operato, intendendosi per tale la condotta omissiva del solo CP_1 [...]
. Controparte_6
Replicava la difesa erariale ribadendo come nessuna condotta omissiva potesse essere addebitabile all'amministrazione penitenziaria, dal momento che non poteva ravvisarsi alcuna violazione di uno specifico obbligo di agire, nel caso di specie totalmente insussistente e perdipiù escluso.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con ordinanza del 17.6.2024.
Questo Giudice, attesa la precisazione della domanda operata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, è, allo stato, chiamato a pronunciarsi in merito alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo al solo Controparte_7 per non aver tempestivamente, e comunque nel periodo antecedente all'inizio
[...] dell'anno 2017, reso edotto il Tribunale di Sorveglianza circa le condizioni di salute del defunto sig.
, incompatibili con il regime carcerario;
circostanza, questa, che avrebbe consentito all'Autorità Pt_1
Giudiziaria di disporre un regime di detenzione alternativo in un momento precedente rispetto a quello di documentata scarcerazione (avvenuta in data 24.7.2018).
Così precisato il petitum, questo Giudice ritiene di dover rigettare le eccezioni, formulate in via preliminare dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del e di incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Controparte_1
Tribunale di Perugia, per come argomentate in atti e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, vista la modifica operata da parte attrice alla domanda nella cennata memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il presente giudizio non riguarda una questione di responsabilità civile dei magistrati per come alla legge n. 117/1988, bensì il solo profilo di eventuale responsabilità del
[...]
per le vicende occorse al sig. , tali da asseritamente condurre alla morte Controparte_7 Pt_1
dello stesso (occorsa in data 15.11.2018) o, comunque, ridurne le chances di maggiore sopravvivenza.
Quanto alla questione prospettata dalla difesa erariale in ordine alla prova della qualità di erede dell'attrice e all'esistenza di eventuali altri eredi (riguardo alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis), deve precisarsi che la sig.ra ha agito in giudizio quale figlia del defunto sig. Pt_1 Per_1
pagina 4 di 11 e quindi quale sua erede “ab intestato”. Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di Parte_2
successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565
c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art.
452 c.c.”. Parte attrice ha depositato certificazione anagrafica, ovvero estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita - da cui si evince il rapporto di parentela che conferisce la qualità di erede a norma dell'art. 565 c.c. - e dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà con cui dichiara la propria qualità di erede (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte).
E' pur vero che la sig.ra ha agito (anche) quale erede del de cuius senza altra precisazione, senza Pt_1
indicare la presenza o meno di altri eredi e senza allegare la denuncia di successione. Ciò nonostante, non è possibile negare la legittimazione ad agire di parte attrice (anche iure successionis), atteso che i crediti del de cuius - a differenza dei debiti - non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass. 27417/2017; n. 14858/2018; n.10585/2024).
Ciò premesso, in ogni caso, la domanda di parte attrice è infondata nel merito.
La sig.ra si duole del fatto che il ritardo nella trasmissione delle relazioni sanitarie da Parte_1 parte dell'Istituto penitenziario alla competente Autorità giudiziaria si inserisca nella serie causale che ha avuto quale esito la morte del proprio padre, sig. . Parte_2
Invero, il sig. faceva ingresso nella Casa circondariale di Velletri in data 15.02.2016 e, viste le Pt_1
condizioni di salute nelle quali versava (diabete mellito tipo II e ipertensione arteriosa complicata), veniva da subito preso in carico dalla struttura sanitaria del carcere.
Di detta condizione patologica, il cui aggravamento nel periodo successivo all'ingresso in carcere risulta incontestato tra le parti, v'è prova in atti che il Tribunale di Sorveglianza abbia avuto notizia almeno dal pagina 5 di 11 gennaio 2017, attesa la richiesta dello stesso Tribunale di ricevere una relazione sanitaria in merito alla persona dello . Pt_1
Non è stata, infatti, fornita prova che le prime relazioni sanitarie redatte dai medici dell'Istituto penitenziario (nelle date dell'11.05.2016 e del 14.06.2016) siano state effettivamente trasmesse all'A.G. competente.
Risulta, comunque, depositata da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc una nota del 23.12.2016 (con protocollo n. 11358) indirizzata dalla Casa circondariale di Velletri al
Tribunale di Sorveglianza, recante l'istanza del detenuto di essere ammesso alla misura Pt_1
alternativa della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter ord. pen.) a causa delle gravi condizioni di salute che lo affliggevano e dell'età avanzata, a suo avviso incompatibili con il regime carcerario.
Per quanto concerne il periodo antecedente al gennaio 2017, è ben dimostrato come lo stesso Pt_1
fosse assistito e tenuto in adeguata cura dalla struttura carceraria. Il detenuto veniva, infatti, sottoposto a regolari visite mediche sin dalle fasi immediatamente successive alla carcerazione e, dal mese di maggio
2016, gli veniva assegnato un piantone per il supporto nelle comuni attività quotidiane (cfr. relazione medica dell'11.5.2016, redatta dal Referente per la sanità del Penitenziario, dott.ssa cfr. doc. 8 Per_2
del fascicolo di parte attrice); più avanti veniva, altresì, collocato in una stanza priva di barriere architettoniche, in una situazione ambientale compatibile con l'avanzamento della patologia (cfr. doc. n.
7, cartella clinica).
Dall'inizio dell'anno 2017, anche alla luce dell'aggravarsi delle condizioni di salute del detenuto (cfr. doc. n. 7, cartella clinica e doc. n. 28, perizia di parte), iniziavano le interlocuzioni con il Tribunale di
Sorveglianza che, ricevute le relazioni sanitarie dall'Istituto penitenziario, si determinava per la scarcerazione del sig. più di un anno dopo, ossia il 24.7.2018. Pt_1
Nell'arco temporale intercorso tra il gennaio 2017 e il 04.5.2018, data dell'ultimo inoltro di relazione sanitaria da parte della di Velletri all'A.G. competente, v'è prova documentale della Controparte_8
costante trasmissione al Tribunale di Sorveglianza della documentazione comprovante il precario stato di salute del detenuto.
pagina 6 di 11 Il quadro probatorio in atti, pertanto, conduce questo Giudice a ritenere che la magistratura di sorveglianza si sia interessata delle condizioni dello EZ almeno dall'inizio del 2017; che, comunque, durante il periodo di reclusione nella struttura penitenziaria, l'interessato abbia ricevuto congrue attenzioni mediche da parte dell'amministrazione penitenziaria;
che l'evento-morte si sia prodotto in data 15.11.2018, quasi due anni dopo i primi contatti assunti tra la Struttura carceraria e la magistratura di sorveglianza allorché, a seguito di una caduta dal letto occorsa allo mentre si Pt_1 trovava nella propria abitazione (in un periodo, quindi, in cui l'assistenza alla persona non era demandata all'amministrazione penitenziaria), il detenuto subiva una serie di ricoveri (ormai affetto da
“demenza senile, malattia di Parkinson ed emiparesi sinistra”), fino alla morte presso la Casa di cura
Villa delle Querce di Nemi.
Orbene, la domanda articolata da parte attrice non può essere accolta a ragione del difetto (o, comunque, dell'interruzione) del nesso eziologico tra l'evento morte per come concretamente occorso al detenuto e la condotta dell'Amministrazione convenuta.
S'impone, pertanto, un'indagine in punto di causalità, con il necessario richiamo di quelle valutazioni di carattere naturalistico-fattuale, pur d'elaborazione penalistica (cfr. artt. 40 e 41 c.p.), utili a consentire la formulazione di un giudizio probabilistico di diritto civile.
In tal misura, possono ritenersi causa di un determinato evento tutte quelle condotte senza il cui concorso il primo non si sarebbe prodotto, richiedendo al Giudice un'indagine relativa alla probabilità di verificazione dell'evento dannoso in assenza di un determinato antecedente causale: “un evento dannoso
è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno)” (Cass. civ., 31.5.2005, n. 11609).
pagina 7 di 11 Per quanto all'esame di questo Giudice, allora, viste le richiamate specificità del caso concreto e le peculiarità fattuali che hanno caratterizzato l'evento-morte dello (s'è anticipato che la serie di Pt_1
ricoveri in ospedale, fino alla morte, è stata occasionata dalla caduta dal letto di un paziente ormai affetto da avanzato declino cognitivo), si rileva che parte attrice non soltanto non ha provato, ma neppure ha specificamente allegato le ragioni per le quali l'aver l'amministrazione carceraria notiziato la competente A.G. agli inizi del 2017 (e non qualche mese prima, a fronte di una detenzione iniziata nel febbraio 2016) avrebbe prodotto (o, comunque, contribuito a produrre), anche solo in astratto, l'evento stesso per come in concreto verificatosi (a fine 2018); in altre parole, parte attrice non ha specificamente allegato le ragioni per cui la condotta che addebita al dovrebbe poter rilevare come CP_1
causa/concausa dell'evento di danno.
Per un secondo ordine di ragioni, poi, anche a voler qualificare la condotta del come astratta CP_1 causa dell'evento-morte ai fini della fattispecie risarcitoria, la mancata adozione da parte della Giustizia di sorveglianza di un provvedimento di scarcerazione nel (lungo) periodo intercorso tra i primi mesi del
2017 e il 24.7.2018 può ben qualificarsi come concausa/fattore eccezionale e sopravvenuto (art. 41, co.
2, c.p.), suscettivo di interrompere il nesso eziologico tra la condotta (suppostamente) illecita tenuta, nella fase precedente, dal Carcere di Velletri e l'evento morte dello . Pt_1
Quanto detto, in adesione al principio di diritto consegnato dalla Corte nomofilattica, tale per cui: “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità (…) quando la causa sopravvenuta
(…) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (Cass. civ., 7.7.2022, n. 21563).
Deve, in tal senso, osservarsi che, una volta adempiuto l'obbligo di comunicazione alla magistratura di sorveglianza in merito al decorso clinico del detenuto, la mancata adozione di provvedimenti di scarcerazione per oltre un anno ha innescato un decorso causale autonomo rispetto a quello
(eventualmente già) determinatosi, realizzando una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile rispetto alla condotta antecedente tenuta dall'Amministrazione convenuta.
pagina 8 di 11 E, invero, non potendo la struttura carceraria, in autonomia, assumere provvedimenti di scarcerazione
(che il dettato normativo riserva alla sola magistratura di sorveglianza), l'osservanza dell'obbligo di garantire la salute del detenuto da parte dello stesso Istituto penitenziario deve dirsi esaurito nell'aver effettivamente notiziato il Tribunale di sorveglianza delle condizioni di salute dello , circostanza Pt_1 che si è verificata quasi due anni prima dell'evento morte e, comunque, all'atto dell'aggravamento delle condizioni del detenuto stesso.
Fino alla scarcerazione, peraltro, lo ha continuato a beneficiare della dovuta assistenza da parte Pt_1 dei sanitari dell'Istituto carcerario di Velletri, a fronte di una situazione sanitaria che seguitava a peggiorare. Di tale situazione, s'è detto, la magistratura di sorveglianza ha continuato ad avere periodica contezza.
Atteso quindi che, considerati petitum e causa petendi della domanda, anche per come precisata nel primo scritto istruttorio, questo Giudice non è chiamato a valutare la correttezza e la tempestività dell'agere della Giustizia di sorveglianza, deve osservarsi come l'ampio lasso temporale appena considerato ai fini dell'adozione del provvedimento di detenzione domiciliare, unitamente alla costante trasmissione di relazioni mediche all'A.G., deponga nel senso che la condotta della Casa circondariale non possa (o non possa più, a volerlo ammettere in astratto) essere presa in considerazione tra gli antecedenti causali che hanno condotto alla morte dello . Pt_1
Ove, infatti, la competente magistratura di sorveglianza avesse ritenuto imprescindibile, ai fini dell'effettività della tutela della salute della persona, il trasferimento del detenuto dalla struttura carceraria al domicilio, tale trasferimento avrebbe disposto in un lasso temporale ben inferiore all'anno e mezzo.
Tanto considerato e ribadito che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della legittimità dell'agere della magistratura di sorveglianza, deve concludersi nel senso che l'evidenziata concausa, seguita alla condotta della Casa circondariale di Velletri, è stata da sola sufficiente alla produzione dell'evento, e come tale idonea a recidere il nesso causale tra le (eventuali) precedenti concause e la morte dello . Pt_1
pagina 9 di 11 In ultimo, per quanto il rilevato difetto di detto nesso eziologico (tanto a monte, perché la condotta attribuita all'Istituto penitenziario non è considerabile causa dell'evento, quanto a valle, perché il nesso causale in tesi esistente è stato indiscutibilmente interrotto da una causa sopravvenuta, da sola idonea alla produzione dell'evento) sia di per sé sufficiente a motivare la reiezione della domanda, per completezza questo Giudice ritiene di doversi intrattenere, seppur brevemente, sul profilo dell'asserita perdita di chance di maggiore sopravvivenza, pure lamentata da parte attrice.
Va precisato, infatti, che la domanda di danni da perdita della possibilità di una temporalmente più lunga sopravvivenza non è differente da altra domanda di risarcimento danni, quanto al profilo della causalità.
Se è, infatti, vero che l'evento di danno per la cui lesione si pretende ristoro (lesione della chance) è ontologicamente un evento diverso dall'ordinario danno-evento nella fattispecie risarcitoria, è pur vero che, in punto di causalità, nulla cambia quanto alle normali azioni risarcitorie.
Del resto, è la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. civ., 11.11.2019 n. 28993) ad aver ricordato che la connotazione del concetto di chance come “possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale” non è comunque tale da escludere né elidere la necessaria e preliminare indagine sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, da condurre alla luce del criterio civilistico del
“più probabile che non”. Ove fosse, infatti, possibile rinvenire fattori causali alternativi, tali da interrompere la relazione logica tra la condotta e l'evento, dovrà necessariamente ritenersi escluso il nesso di causalità, a prescindere dall'esistenza o meno della possibilità di un risultato migliore per il danneggiato. Di contro, la possibilità di risarcire la possibilità perduta dovrà configurarsi, per il Giudice, solo all'esito di un rigoroso accertamento sul nesso causale che lega la condotta dell'asserito danneggiante all'evento di danno.
Tutte le suesposte considerazioni, in ultimo, esimono questo Tribunale dall'intrattenersi sull'esame degli ulteriori presupposti della fattispecie risarcitoria, essendo dette considerazioni di per sé sufficienti per il rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del petitum della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 10.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giulia Narcisi. CP_9
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice designato, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del 17.6.2024 pronunciata ai sensi dell'art. 127-ter, e vertente
TRA
, in proprio e quale figlia ed erede del sig. , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Anzio (RM), via Tripoli n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paola Danella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ope legis in Roma Via dei Portoghesi n.12
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da parte attrice in data 16.04.2024 e da parte convenuta in data 12.06.2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2022 conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
pagina 1 di 11 questo Tribunale il , chiedendo la condanna, iure proprio e iure hereditatis, al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte del genitore, , avvenuta – Parte_2
in regime di detenzione domiciliare – in data 15.11.2018.
A tal fine esponeva: - che il sig. , detenuto presso la Casa circondariale di Velletri dal 15.2.2016 Pt_1
e già affetto da diabete mellito tipo II e ipertensione arteriosa complicata, iniziava a manifestare, sin dalle settimane successive all'ingresso in carcere, un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che di tale quadro clinico si faceva carico, sin dalle prime fasi, il personale sanitario della
Casa circondariale, che provvedeva a sottoporre il de cuius a diverse visite mediche e percorsi terapeutici;
- che della situazione in atto veniva data notizia alla magistratura di sorveglianza solo a partire dai primi mesi del 2017, pur a fronte delle evidenti difficoltà della struttura carceraria a soddisfare le sempre crescenti necessità assistenziali del detenuto;
- che, in particolare, la prima Pt_1
richiesta di informazioni sulle condizioni di salute del de cuius sarebbe giunta dalla magistratura di sorveglianza nel gennaio 2017; - che, comunque, nessun provvedimento tempestivo di scarcerazione preventiva e/o di misura alternativa adeguata veniva successivamente assunto dalla competente “a CP_3 fronte dei continui aggiornamenti da parte del Servizio medico carcerario” - che lo veniva Pt_1 scarcerato e posto in regime di detenzione domiciliare solo in data 24.7.2018, all'esito dell'ulteriore segnalazione del 04.5.2018, inviata dal Direttore sanitario della Casa circondariale di Velletri all' CP_3 competente, recante l'evidenza dell'ormai sopraggiunta perdita di autosufficienza, del rallentamento delle risposte verbali e motorie e della riduzione al minimo delle relazioni interpersonali del detenuto;
- che il successivo 02.8.2018, a seguito di accidentale caduta dal proprio letto, lo EZ veniva trasportato presso il PS della ASL (con prognosi di “stato confusionale e afasia in paziente CP_4 affetto da demenza senile, malattia di Parkinson ed emiparesi sinistra”) e, dopo una serie di ulteriori trasferimenti, ricoverato presso la Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi, ove decedeva in data
15.11.2018 per “encefalopatia multi-infartuale, deterioramento cognitivo, sindrome da allettamento e cachessia terminale in paziente con diabete mellito”.
Parte attrice chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 11 “A) in via principale: accertare la responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, per tutti i fatti espressi in narrativa e per l'effetto condannarlo al pagamento dei danni richiesti tutti iure proprio e iure hereditatis e pari ad €
515.414,00 o della maggiore e/o minore che il Tribunale riterrà di giustizia - in favore della sig.ra
, figlia ed erede del sig. nato in [...] il [...] e deceduto il CP_5 Parte_2
15.11.2018; B) Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge”.
In data 07.11.2022, si costituiva il chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
l'accertamento ex officio della qualità di erede dell'attrice e l'esistenza di eventuali altri eredi;
eccependo il difetto di legittimazione passiva del in relazione alla pretesa Controparte_1
attivata, che sarebbe da rinvenire in capo alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 4 della legge n. 117/1988, a fronte di una condotta asseritamente omissiva tenuta (non soltanto dall'Amministrazione, ma anche) dal Tribunale di Sorveglianza;
per l'effetto, sollevando eccezione di incompetenza funzionale inderogabile del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia;
eccependo, ancora, il difetto di legittimazione passiva del per le eventuali Controparte_1 negligenze tenute dai sanitari dell'Istituto penitenziario, avendo il D. lgs n. 230/1999 trasferito al
Servizio Sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal DAP;
da ultimo, nel merito, assumendo come non vi fosse stata alcuna condotta omissiva da parte del personale sanitario e/o dell'amministrazione penitenziaria, che aveva, di contro, sin da subito preso in carico il detenuto ed aveva periodicamente inviato all'A.G. competente le relazioni sullo stato di salute del medesimo.
Aggiungeva il che, ad ogni buon conto, un'eventuale condotta dell'amministrazione CP_1
penitenziaria non sarebbe legata da alcun nesso eziologico con la morte o con la possibilità di maggiore sopravvivenza del detenuto, non essendo competenza dell'amministrazione medesima il differimento dell'esecuzione della pena mediante detenzione domiciliare (artt. 146 e 147 c.p.). Chiedeva, quindi, in subordine e nel merito, il rigetto della domanda.
A mezzo di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, parte attrice precisava e modificava la domanda introduttiva del giudizio, con richiesta di “attribuzione di responsabilità esclusiva in capo al Controparte_1
pagina 3 di 11 , per quanto concerne l'operato, intendendosi per tale la condotta omissiva del solo CP_1 [...]
. Controparte_6
Replicava la difesa erariale ribadendo come nessuna condotta omissiva potesse essere addebitabile all'amministrazione penitenziaria, dal momento che non poteva ravvisarsi alcuna violazione di uno specifico obbligo di agire, nel caso di specie totalmente insussistente e perdipiù escluso.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, con ordinanza del 17.6.2024.
Questo Giudice, attesa la precisazione della domanda operata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, è, allo stato, chiamato a pronunciarsi in merito alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo al solo Controparte_7 per non aver tempestivamente, e comunque nel periodo antecedente all'inizio
[...] dell'anno 2017, reso edotto il Tribunale di Sorveglianza circa le condizioni di salute del defunto sig.
, incompatibili con il regime carcerario;
circostanza, questa, che avrebbe consentito all'Autorità Pt_1
Giudiziaria di disporre un regime di detenzione alternativo in un momento precedente rispetto a quello di documentata scarcerazione (avvenuta in data 24.7.2018).
Così precisato il petitum, questo Giudice ritiene di dover rigettare le eccezioni, formulate in via preliminare dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del e di incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Controparte_1
Tribunale di Perugia, per come argomentate in atti e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, vista la modifica operata da parte attrice alla domanda nella cennata memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il presente giudizio non riguarda una questione di responsabilità civile dei magistrati per come alla legge n. 117/1988, bensì il solo profilo di eventuale responsabilità del
[...]
per le vicende occorse al sig. , tali da asseritamente condurre alla morte Controparte_7 Pt_1
dello stesso (occorsa in data 15.11.2018) o, comunque, ridurne le chances di maggiore sopravvivenza.
Quanto alla questione prospettata dalla difesa erariale in ordine alla prova della qualità di erede dell'attrice e all'esistenza di eventuali altri eredi (riguardo alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis), deve precisarsi che la sig.ra ha agito in giudizio quale figlia del defunto sig. Pt_1 Per_1
pagina 4 di 11 e quindi quale sua erede “ab intestato”. Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di Parte_2
successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565
c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art.
452 c.c.”. Parte attrice ha depositato certificazione anagrafica, ovvero estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita - da cui si evince il rapporto di parentela che conferisce la qualità di erede a norma dell'art. 565 c.c. - e dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà con cui dichiara la propria qualità di erede (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte).
E' pur vero che la sig.ra ha agito (anche) quale erede del de cuius senza altra precisazione, senza Pt_1
indicare la presenza o meno di altri eredi e senza allegare la denuncia di successione. Ciò nonostante, non è possibile negare la legittimazione ad agire di parte attrice (anche iure successionis), atteso che i crediti del de cuius - a differenza dei debiti - non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass. 27417/2017; n. 14858/2018; n.10585/2024).
Ciò premesso, in ogni caso, la domanda di parte attrice è infondata nel merito.
La sig.ra si duole del fatto che il ritardo nella trasmissione delle relazioni sanitarie da Parte_1 parte dell'Istituto penitenziario alla competente Autorità giudiziaria si inserisca nella serie causale che ha avuto quale esito la morte del proprio padre, sig. . Parte_2
Invero, il sig. faceva ingresso nella Casa circondariale di Velletri in data 15.02.2016 e, viste le Pt_1
condizioni di salute nelle quali versava (diabete mellito tipo II e ipertensione arteriosa complicata), veniva da subito preso in carico dalla struttura sanitaria del carcere.
Di detta condizione patologica, il cui aggravamento nel periodo successivo all'ingresso in carcere risulta incontestato tra le parti, v'è prova in atti che il Tribunale di Sorveglianza abbia avuto notizia almeno dal pagina 5 di 11 gennaio 2017, attesa la richiesta dello stesso Tribunale di ricevere una relazione sanitaria in merito alla persona dello . Pt_1
Non è stata, infatti, fornita prova che le prime relazioni sanitarie redatte dai medici dell'Istituto penitenziario (nelle date dell'11.05.2016 e del 14.06.2016) siano state effettivamente trasmesse all'A.G. competente.
Risulta, comunque, depositata da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc una nota del 23.12.2016 (con protocollo n. 11358) indirizzata dalla Casa circondariale di Velletri al
Tribunale di Sorveglianza, recante l'istanza del detenuto di essere ammesso alla misura Pt_1
alternativa della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter ord. pen.) a causa delle gravi condizioni di salute che lo affliggevano e dell'età avanzata, a suo avviso incompatibili con il regime carcerario.
Per quanto concerne il periodo antecedente al gennaio 2017, è ben dimostrato come lo stesso Pt_1
fosse assistito e tenuto in adeguata cura dalla struttura carceraria. Il detenuto veniva, infatti, sottoposto a regolari visite mediche sin dalle fasi immediatamente successive alla carcerazione e, dal mese di maggio
2016, gli veniva assegnato un piantone per il supporto nelle comuni attività quotidiane (cfr. relazione medica dell'11.5.2016, redatta dal Referente per la sanità del Penitenziario, dott.ssa cfr. doc. 8 Per_2
del fascicolo di parte attrice); più avanti veniva, altresì, collocato in una stanza priva di barriere architettoniche, in una situazione ambientale compatibile con l'avanzamento della patologia (cfr. doc. n.
7, cartella clinica).
Dall'inizio dell'anno 2017, anche alla luce dell'aggravarsi delle condizioni di salute del detenuto (cfr. doc. n. 7, cartella clinica e doc. n. 28, perizia di parte), iniziavano le interlocuzioni con il Tribunale di
Sorveglianza che, ricevute le relazioni sanitarie dall'Istituto penitenziario, si determinava per la scarcerazione del sig. più di un anno dopo, ossia il 24.7.2018. Pt_1
Nell'arco temporale intercorso tra il gennaio 2017 e il 04.5.2018, data dell'ultimo inoltro di relazione sanitaria da parte della di Velletri all'A.G. competente, v'è prova documentale della Controparte_8
costante trasmissione al Tribunale di Sorveglianza della documentazione comprovante il precario stato di salute del detenuto.
pagina 6 di 11 Il quadro probatorio in atti, pertanto, conduce questo Giudice a ritenere che la magistratura di sorveglianza si sia interessata delle condizioni dello EZ almeno dall'inizio del 2017; che, comunque, durante il periodo di reclusione nella struttura penitenziaria, l'interessato abbia ricevuto congrue attenzioni mediche da parte dell'amministrazione penitenziaria;
che l'evento-morte si sia prodotto in data 15.11.2018, quasi due anni dopo i primi contatti assunti tra la Struttura carceraria e la magistratura di sorveglianza allorché, a seguito di una caduta dal letto occorsa allo mentre si Pt_1 trovava nella propria abitazione (in un periodo, quindi, in cui l'assistenza alla persona non era demandata all'amministrazione penitenziaria), il detenuto subiva una serie di ricoveri (ormai affetto da
“demenza senile, malattia di Parkinson ed emiparesi sinistra”), fino alla morte presso la Casa di cura
Villa delle Querce di Nemi.
Orbene, la domanda articolata da parte attrice non può essere accolta a ragione del difetto (o, comunque, dell'interruzione) del nesso eziologico tra l'evento morte per come concretamente occorso al detenuto e la condotta dell'Amministrazione convenuta.
S'impone, pertanto, un'indagine in punto di causalità, con il necessario richiamo di quelle valutazioni di carattere naturalistico-fattuale, pur d'elaborazione penalistica (cfr. artt. 40 e 41 c.p.), utili a consentire la formulazione di un giudizio probabilistico di diritto civile.
In tal misura, possono ritenersi causa di un determinato evento tutte quelle condotte senza il cui concorso il primo non si sarebbe prodotto, richiedendo al Giudice un'indagine relativa alla probabilità di verificazione dell'evento dannoso in assenza di un determinato antecedente causale: “un evento dannoso
è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno)” (Cass. civ., 31.5.2005, n. 11609).
pagina 7 di 11 Per quanto all'esame di questo Giudice, allora, viste le richiamate specificità del caso concreto e le peculiarità fattuali che hanno caratterizzato l'evento-morte dello (s'è anticipato che la serie di Pt_1
ricoveri in ospedale, fino alla morte, è stata occasionata dalla caduta dal letto di un paziente ormai affetto da avanzato declino cognitivo), si rileva che parte attrice non soltanto non ha provato, ma neppure ha specificamente allegato le ragioni per le quali l'aver l'amministrazione carceraria notiziato la competente A.G. agli inizi del 2017 (e non qualche mese prima, a fronte di una detenzione iniziata nel febbraio 2016) avrebbe prodotto (o, comunque, contribuito a produrre), anche solo in astratto, l'evento stesso per come in concreto verificatosi (a fine 2018); in altre parole, parte attrice non ha specificamente allegato le ragioni per cui la condotta che addebita al dovrebbe poter rilevare come CP_1
causa/concausa dell'evento di danno.
Per un secondo ordine di ragioni, poi, anche a voler qualificare la condotta del come astratta CP_1 causa dell'evento-morte ai fini della fattispecie risarcitoria, la mancata adozione da parte della Giustizia di sorveglianza di un provvedimento di scarcerazione nel (lungo) periodo intercorso tra i primi mesi del
2017 e il 24.7.2018 può ben qualificarsi come concausa/fattore eccezionale e sopravvenuto (art. 41, co.
2, c.p.), suscettivo di interrompere il nesso eziologico tra la condotta (suppostamente) illecita tenuta, nella fase precedente, dal Carcere di Velletri e l'evento morte dello . Pt_1
Quanto detto, in adesione al principio di diritto consegnato dalla Corte nomofilattica, tale per cui: “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità (…) quando la causa sopravvenuta
(…) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (Cass. civ., 7.7.2022, n. 21563).
Deve, in tal senso, osservarsi che, una volta adempiuto l'obbligo di comunicazione alla magistratura di sorveglianza in merito al decorso clinico del detenuto, la mancata adozione di provvedimenti di scarcerazione per oltre un anno ha innescato un decorso causale autonomo rispetto a quello
(eventualmente già) determinatosi, realizzando una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile rispetto alla condotta antecedente tenuta dall'Amministrazione convenuta.
pagina 8 di 11 E, invero, non potendo la struttura carceraria, in autonomia, assumere provvedimenti di scarcerazione
(che il dettato normativo riserva alla sola magistratura di sorveglianza), l'osservanza dell'obbligo di garantire la salute del detenuto da parte dello stesso Istituto penitenziario deve dirsi esaurito nell'aver effettivamente notiziato il Tribunale di sorveglianza delle condizioni di salute dello , circostanza Pt_1 che si è verificata quasi due anni prima dell'evento morte e, comunque, all'atto dell'aggravamento delle condizioni del detenuto stesso.
Fino alla scarcerazione, peraltro, lo ha continuato a beneficiare della dovuta assistenza da parte Pt_1 dei sanitari dell'Istituto carcerario di Velletri, a fronte di una situazione sanitaria che seguitava a peggiorare. Di tale situazione, s'è detto, la magistratura di sorveglianza ha continuato ad avere periodica contezza.
Atteso quindi che, considerati petitum e causa petendi della domanda, anche per come precisata nel primo scritto istruttorio, questo Giudice non è chiamato a valutare la correttezza e la tempestività dell'agere della Giustizia di sorveglianza, deve osservarsi come l'ampio lasso temporale appena considerato ai fini dell'adozione del provvedimento di detenzione domiciliare, unitamente alla costante trasmissione di relazioni mediche all'A.G., deponga nel senso che la condotta della Casa circondariale non possa (o non possa più, a volerlo ammettere in astratto) essere presa in considerazione tra gli antecedenti causali che hanno condotto alla morte dello . Pt_1
Ove, infatti, la competente magistratura di sorveglianza avesse ritenuto imprescindibile, ai fini dell'effettività della tutela della salute della persona, il trasferimento del detenuto dalla struttura carceraria al domicilio, tale trasferimento avrebbe disposto in un lasso temporale ben inferiore all'anno e mezzo.
Tanto considerato e ribadito che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della legittimità dell'agere della magistratura di sorveglianza, deve concludersi nel senso che l'evidenziata concausa, seguita alla condotta della Casa circondariale di Velletri, è stata da sola sufficiente alla produzione dell'evento, e come tale idonea a recidere il nesso causale tra le (eventuali) precedenti concause e la morte dello . Pt_1
pagina 9 di 11 In ultimo, per quanto il rilevato difetto di detto nesso eziologico (tanto a monte, perché la condotta attribuita all'Istituto penitenziario non è considerabile causa dell'evento, quanto a valle, perché il nesso causale in tesi esistente è stato indiscutibilmente interrotto da una causa sopravvenuta, da sola idonea alla produzione dell'evento) sia di per sé sufficiente a motivare la reiezione della domanda, per completezza questo Giudice ritiene di doversi intrattenere, seppur brevemente, sul profilo dell'asserita perdita di chance di maggiore sopravvivenza, pure lamentata da parte attrice.
Va precisato, infatti, che la domanda di danni da perdita della possibilità di una temporalmente più lunga sopravvivenza non è differente da altra domanda di risarcimento danni, quanto al profilo della causalità.
Se è, infatti, vero che l'evento di danno per la cui lesione si pretende ristoro (lesione della chance) è ontologicamente un evento diverso dall'ordinario danno-evento nella fattispecie risarcitoria, è pur vero che, in punto di causalità, nulla cambia quanto alle normali azioni risarcitorie.
Del resto, è la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. civ., 11.11.2019 n. 28993) ad aver ricordato che la connotazione del concetto di chance come “possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale” non è comunque tale da escludere né elidere la necessaria e preliminare indagine sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, da condurre alla luce del criterio civilistico del
“più probabile che non”. Ove fosse, infatti, possibile rinvenire fattori causali alternativi, tali da interrompere la relazione logica tra la condotta e l'evento, dovrà necessariamente ritenersi escluso il nesso di causalità, a prescindere dall'esistenza o meno della possibilità di un risultato migliore per il danneggiato. Di contro, la possibilità di risarcire la possibilità perduta dovrà configurarsi, per il Giudice, solo all'esito di un rigoroso accertamento sul nesso causale che lega la condotta dell'asserito danneggiante all'evento di danno.
Tutte le suesposte considerazioni, in ultimo, esimono questo Tribunale dall'intrattenersi sull'esame degli ulteriori presupposti della fattispecie risarcitoria, essendo dette considerazioni di per sé sufficienti per il rigetto della domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del petitum della domanda (scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 10.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Giulia Narcisi. CP_9
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