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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3656 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Angelo Lancione e Parte_1 C.F._1
Valeria Saccuti
-attore-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Daniele Di Iorio e Silvia Di Iorio
-convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.10.2024.
- PER PARTE ATTRICE: “a) accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari e non, posti a base dell'esecuzione avviata dalla soc. meglio descritti nella parte espositiva del presente atto, CP_1 per il mancato esercizio dei diritti di credito entro i relativi termini prescrizionali (tre e cinque anni), in ogni caso decorsi;
b) conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , con riferimento ai Parte_1 crediti tardivamente azionati, con conseguente declaratoria che la non aveva titoli validi per CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e declaratoria di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva;
c) condannare essa convenuta al pagamento delle spese e compenso di giudizio”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione: In via preliminare e processuale, 1) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione ex art 37 c.p.c per i motivi sopra esposti. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite. 2) In subordine e nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in atti per violazione degli artt 57 dpr 602/1973 e 19
1 comma III d lgs 546/1992 e per l'effetto dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi nr
54357/2018. Tutto con vittoria di diritti spese ed onorari di giudizio. Nel merito: 3) Nella denegata ipotesi sub 1,2 procedere al rigetto di ogni istanza contraria siccome infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la validità del pignoramento presso terzi nr 54357/2018 e procedere all'assegnazione delle relative somme. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ha convenuto in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi anche solo “ ) al fine di vedere dichiarata l'intervenuta Controparte_1 CP_1 prescrizione dei crediti tributari posti a base dell'esecuzione intrapresa dalla convenuta, con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. L'attore, a tal fine, ha allegato e dedotto:
a) che in data 14 ottobre 2017 aveva notificato un atto di intimazione di pagamento CP_1 in ordine agli importi portati da varie cartelle e intimazioni, relative a crediti di varia natura e, in particolare: -1.1)10820050019982271 notificata il 02.02.2006 nonché a mezzo dell'intimazione di pagamento n 2550 del 15.04.2010 notificata il 06.09.2010 e relativa a anno 2004 su immobile in comune di Teramo;
-1.2) 90020080077427619 notificata Per_1 con sollecito il 21.10.2009 nonché a mezzo dell'ingiunzione di pagamento nr 45638 del
25.03.2010 notificata il 08.04.2010 e relativa alla anno 2006 su immobile in comune Per_1 di Teramo;
-1.3) 90020090034978152 notificata a mezzo dell'ingiunzione nr 78750 del
25.06.2009 notificata il 06.08.2009 nonché a mezzo in data 12.11.2010 e relativa contravvenzione al codice della Strada anno 2007 su autovettura di proprietà del ricorrente;
-1.4) 90020090049518302 contenuta nel sollecito del 29.06.2009 notificato il 02.02.2011 nonché nell'ingiunzione di pagamento nr 231122 del 16.08.2011 notificata il 16.09.2011 e relativa alla anno 2008 su immobile di proprietà del ricorrente sito in Teramo;
- 1.5) Per_1
90020090079713172 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 141614 del 09.10.2009 notificata il 10.11.2009 e relativa alla Tassa automobilistica anni 2001-2002 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.6) 90020100021072817 notificata il 24.03.2010 e contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 203000 del 01.09.2010 notificata il 02.10.2010 e relativa alla anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente in comune di Teramo;
- Per_1
1.7)90020110069580380 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 157075 del
01.06.2011 notificata il 19.08.2011 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno
2004; - 1.8) 90020110148231086 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 35278 del
2 03.11.2011 notificata il 22.03.2012 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.9) 90020120123882760 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 195850 del 16.10.2012 notificata il 19.11.2012 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2006-2007 su autovettura di proprietà del Pt_2
- 1.10) 90020130184223163 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 132407 del
13.06.2013 notificata il 23.09.2013 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.11) 90020130232982558 contenuta nel sollecito notificato il 16.12.2014 e contenuta altresì nell'ingiunzione di pagamento nr
130729 del 15.04.2015 notificata il 07.12.2015 e relativa al canone dovuto al consorzio di bonifica anno 2013 su terreno di proprietà dell'attore; - 1.12) 90020080100508191 contenuta nel sollecito del 13.11.2008 notificato il 10.11.2010 e nell'ingiunzione di pagamento nr 27622 del 12.05.2009 notificata il 13.12.2009 e relativa alla anno 2007 Per_1 su immobile di proprietà del ricorrente;
- 2) ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili Bacino Aterno e
Sagittario, anno 2013; ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il
7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili , anni 2014-2015; Parte_3
b) che aveva contestato l'intimazione di pagamento, eccependo mediate missiva spedita a mezzo pec la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione, ad eccezione dei contributi consortili dovuti al , che poi, in effetti, Controparte_2 aveva proceduto a corrispondere in data 10.04.2018;
c) che aveva arbitrariamente intrapreso l'esecuzione attraverso atto di pignoramento CP_1 presso terzi per il recupero coattivo del credito asseritamente vantato, in realtà non più esistente in quanto estinto per prescrizione.
I-2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_1
Tribunale ordinario di Teramo ex art 37 c.p.c. e l'inammissibilità del ricorso in atti per violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 602/1973 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e, nel merito, concludendo nel senso dell'infondatezza delle domande attoree con conferma del pignoramento presso terzi n.
54357/2018, vinte in ogni caso le spese di lite.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione – dopo numerosi rinvii d'ufficio – a seguito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
3 II-4. A seguito dello spontaneo adempimento da parte dell'attore di quanto portato dall'ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili , anno 2013; ingiunzione di pagamento n. 130729 Parte_3 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili Parte_3
, anni 2014-2015, le questioni riferite ai relativi importi esulano dal perimetro della
[...] decisione. Allo stesso modo, non rientrano nel thema decidendum le cartelle da 1.1. a 1.6. e la cartella
1.12, a seguito del loro azzeramento ex art. 4 d.l. n. 119/2018, come chiarito da SOGET in comparsa conclusionale.
L'oggetto del contendere si limita, pertanto, a debenze relative alla mancata corresponsione della tassa automobilistica regionale (1.7, 1.8, 1.9, 1.10) e a contributi di bonifica (1.11) e, dunque, a crediti di carattere tributario.
II-5. Occorre allora prendere le mosse, in ossequio al disposto dell'art. 276 c.p.c., dall'esame della eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del plesso tributario.
Ai fini della individuazione del petitum sostanziale è necessario individuare la doglianza che, sul piano sostanziale, il ritiene ricorrente, rispetto alla quale ha spiegato la presente opposizione. Pt_1
Ebbene, ad avviso di parte attrice “tutti i crediti, nascenti dalle residue cartelle e/o ingiunzioni di pagamento di cui all'intimazione di pagamento notificata il 14 ottobre 2017, erano già prescritti prima della sua notifica e del successivo atto di pignoramento” (p. 11 – comparsa conclusionale . Pt_1
Si verte in ipotesi di – eccepita – prescrizione della pretesa tributaria, intervenuta prima dell'intimazione di pagamento del 14.10.2017, anticipante l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis
d.P.R. n. 602/1973.
Risulta altresì rilevante l'ulteriore allegazione del il quale conferma di aver ricevuto la Pt_1 notificazione delle singole cartelle e dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
II-6. Simili coordinate fattuali necessitano di essere scrutinate al lume del contesto normativo, conformato in termini tali da apprestare una giurisdizione speciale per le controversie inerenti alle pretese tributarie, nonché da attribuire in generale al giudice ordinario la giurisdizione sulle pretese esecutive (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7822 del 14.04.2020, § 2).
Viene anzitutto in rilievo l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, a mente del quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
4 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La disposizione è stata testualmente trasposta all'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 175/2024, sicché
l'adozione del nuovo testo unico in materia di giustizia tributaria nulla innova in ordine agli orientamenti pretori formatisi con riferimento all'abrogato art. 2 cit.
Assume rilevanza anche l'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 (cfr. art. 65 d.lgs. n. 175/2024) che, nell'individuare gli atti passibili di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria, indica alla lett.
d) il ruolo e la cartella di pagamento e, alla lett. e), l'avviso di mora. Quest'ultima indicazione deve intendersi riferita anche all'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Prevede poi il terzo comma del citato articolo che “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Quanto all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, tale disposizione prevede che “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
A mente dell'art. 57 d.P.R. cit. “
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.
II-6.1. Sulla disposizione da ultimo riportata ha inciso la pronuncia della Corte costituzionale n.
114/2018, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
È bene anzitutto chiarire che la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. rispetto agli atti successivi all'intimazione di pagamento – la quale svolge, nel sistema dell'esecuzione esattoriale, la
5 funzione di precetto – e, dunque, anche dell'atto di pignoramento disposto ai sensi dell'art. 72-bis
d.P.R. n. 602/1973, lascia impregiudicata la necessità che sulla pretesa portata all'attenzione del giudice ordinario, questi sia effettivamente munito di ius dicere.
II-7. Il riferito contesto normativo presenta indubbia necessità di coordinamento, al fine di enucleare gli ambiti della giurisdizione. Di tale coordinamento si è fatto pieno carico il diritto vivente, la cui analisi risulta, in subiecta materia, imprescindibile.
Occorre allora prendere le mosse dal citato pronunciamento del Giudice delle Leggi, la cui parte dispositiva necessita di essere esaminata al lume di quella motiva, al fine di coglierne l'effettiva portata.
La Consulta chiarisce che dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 si ricava “una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
Nell'iter motivazionale la Corte costituzionale evidenzia che dalla disposizione recata dall'art. 57 cit.
è possibile desumere due norme, la seconda delle quali incostituzionale, in quanto “confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale”.
La prima norma enucleata dall'art. 57 cit. “esclude che sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione per il solo fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento»,
e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”; in simili evenienze “L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale”. Sicché
“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non
è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza
(di sessanta giorni)”.
La seconda norma che si trae dall'art. 57 è l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione “non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente … ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela
6 stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19 … ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”.
In sintesi, è incostituzionale l'art. 57 nella parte in cui non consente di contestare il diritto dell'amministrazione di procedere a esecuzione esattoriale nelle ipotesi in cui si è in presenza di fatti sopravvenuti (rottamazioni, adempimento tardivo, prescrizione successiva alla notifica della cartella o dell'intimazione) tali da incidere in termini sostanziali sulla pretesa tributaria, fatti che non potrebbero essere in alcun modo dedotti innanzi al plesso giurisdizionale tributario, non dotato di giurisdizione – ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992 – a seguito della notifica della cartella o dell'intimazione.
L'intervento del giudice costituzionale, dunque, non ha in alcun modo comportato una automatica proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, ma ha inteso correggere il dato normativo nella parte in cui, predicando l'inammissibilità dell'opposizione in evenienze diverse dalla questione della pignorabilità dei beni oggetto di espropriazione, poteva essere declinato in termini da non consentire la giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive del contribuente esecutato.
II-7.1. La pronuncia della Consulta è stata oggetto di attento esame dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite, le quali con la pronuncia n. 7822 del 14 aprile 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
7 dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria” (§ 5).
Successivamente le Sezioni Unite hanno parzialmente mutato orientamento, in termini estensivi dell'ambito della giurisdizione tributaria, chiarendo che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16986 del 25.05.2022; in termini, Cass. civ.,
Sez. Un., ord. n. 26817 del 16.10.2024).
II-8. Coordinando il dato fattuale relativo al vertere, la presente controversia, in materia di opposizione avverso l'atto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, con il dato normativo e quello ermeneutico di fonte pretoria, si trae la conclusione della sussistenza della giurisdizione ordinaria.
È evidente, infatti, che il presente giudizio sia stato incardinato a seguito della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sicché l'insuperabile dato testuale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 non consente in alcun modo il radicarsi della giurisdizione del giudice tributario.
Diverso sarebbe stato ove il avesse spiegato opposizione a precetto (rectius, opposizione a Pt_1 seguito della notifica dell'intimazione di pagamento). In tale ipotesi, infatti, la doglianza relativa alla estinzione della pretesa impositiva avrebbe dovuto essere radicata innanzi al giudice tributario
(financo in caso di “prescrizione sopravvenuta” alla notifica, come da ultimo si ricava dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Del pari, avrebbe radicato – in termini recuperatori – la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria la circostanza della (nel caso di specie non) dedotta omessa, nullità o inesistenza della notificazione della cartella o dell'intimazione. In simile evenienza, difatti, l'atto di pignoramento ex art. 72-bis sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione di annullamento del giudice tributario ex artt. 2 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
II-9. Tanto chiarito, l'opposizione è nondimeno inammissibile.
Con la stessa, infatti, il ha dedotto la prescrizione della pretesa tributaria intervenuta in data Pt_1 antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento. Sicché, lo stesso avrebbe dovuto rivolgere la sua doglianza innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia
8 tributaria di primo grado) con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 entro il termine di decadenza di sessanta giorni.
Egli – correttamente ricevuta l'intimazione – ha invece atteso il primo atto di esecuzione per svolgere la censura relativa alla prescrizione della pretesa impositiva. Per tale via, tuttavia, risulta eluso il termine decadenziale cui la legge sottopone il ricorso ex art. 19 cit.
Né, sul punto, è possibile richiamare il dictum della Corte cost. n. 114/2018, atteso che nel caso di specie alcun vuoto in ordine alla giustiziabilità della pretesa attorea risulta in concreto occorso.
L'ordinamento, infatti, aveva approntato un adeguato mezzo di tutela – il ricorso ex art. 19 cit. – non attivato entro il termine decadenziale previsto, sicché la non delibabilità dell'eccepita prescrizione risulta, in ultima analisi, dovuta all'inerzia dell'attore, non già a un vulnus nel sistema ordinamentale complessivamente considerato.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. L'opposizione all'esecuzione esattoriale spiegata da è inammissibile, ai sensi Parte_1 dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 in ragione dell'importo oggetto di pignoramento;
valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- DICHIARA l'opposizione inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, il 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3656 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Angelo Lancione e Parte_1 C.F._1
Valeria Saccuti
-attore-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Daniele Di Iorio e Silvia Di Iorio
-convenuta-
***
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.10.2024.
- PER PARTE ATTRICE: “a) accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari e non, posti a base dell'esecuzione avviata dalla soc. meglio descritti nella parte espositiva del presente atto, CP_1 per il mancato esercizio dei diritti di credito entro i relativi termini prescrizionali (tre e cinque anni), in ogni caso decorsi;
b) conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. , con riferimento ai Parte_1 crediti tardivamente azionati, con conseguente declaratoria che la non aveva titoli validi per CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e declaratoria di estinzione della Parte_1 procedura esecutiva;
c) condannare essa convenuta al pagamento delle spese e compenso di giudizio”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione: In via preliminare e processuale, 1) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione ex art 37 c.p.c per i motivi sopra esposti. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite. 2) In subordine e nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in atti per violazione degli artt 57 dpr 602/1973 e 19
1 comma III d lgs 546/1992 e per l'effetto dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi nr
54357/2018. Tutto con vittoria di diritti spese ed onorari di giudizio. Nel merito: 3) Nella denegata ipotesi sub 1,2 procedere al rigetto di ogni istanza contraria siccome infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la validità del pignoramento presso terzi nr 54357/2018 e procedere all'assegnazione delle relative somme. Tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ha convenuto in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi anche solo “ ) al fine di vedere dichiarata l'intervenuta Controparte_1 CP_1 prescrizione dei crediti tributari posti a base dell'esecuzione intrapresa dalla convenuta, con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. L'attore, a tal fine, ha allegato e dedotto:
a) che in data 14 ottobre 2017 aveva notificato un atto di intimazione di pagamento CP_1 in ordine agli importi portati da varie cartelle e intimazioni, relative a crediti di varia natura e, in particolare: -1.1)10820050019982271 notificata il 02.02.2006 nonché a mezzo dell'intimazione di pagamento n 2550 del 15.04.2010 notificata il 06.09.2010 e relativa a anno 2004 su immobile in comune di Teramo;
-1.2) 90020080077427619 notificata Per_1 con sollecito il 21.10.2009 nonché a mezzo dell'ingiunzione di pagamento nr 45638 del
25.03.2010 notificata il 08.04.2010 e relativa alla anno 2006 su immobile in comune Per_1 di Teramo;
-1.3) 90020090034978152 notificata a mezzo dell'ingiunzione nr 78750 del
25.06.2009 notificata il 06.08.2009 nonché a mezzo in data 12.11.2010 e relativa contravvenzione al codice della Strada anno 2007 su autovettura di proprietà del ricorrente;
-1.4) 90020090049518302 contenuta nel sollecito del 29.06.2009 notificato il 02.02.2011 nonché nell'ingiunzione di pagamento nr 231122 del 16.08.2011 notificata il 16.09.2011 e relativa alla anno 2008 su immobile di proprietà del ricorrente sito in Teramo;
- 1.5) Per_1
90020090079713172 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 141614 del 09.10.2009 notificata il 10.11.2009 e relativa alla Tassa automobilistica anni 2001-2002 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.6) 90020100021072817 notificata il 24.03.2010 e contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 203000 del 01.09.2010 notificata il 02.10.2010 e relativa alla anno 2009 su immobile di proprietà del ricorrente in comune di Teramo;
- Per_1
1.7)90020110069580380 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 157075 del
01.06.2011 notificata il 19.08.2011 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno
2004; - 1.8) 90020110148231086 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 35278 del
2 03.11.2011 notificata il 22.03.2012 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2005 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.9) 90020120123882760 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 195850 del 16.10.2012 notificata il 19.11.2012 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anni 2006-2007 su autovettura di proprietà del Pt_2
- 1.10) 90020130184223163 contenuta nell'ingiunzione di pagamento nr 132407 del
13.06.2013 notificata il 23.09.2013 e relativa alla Tassa automobilistica Regionale anno 2008 su autovettura di proprietà del ricorrente;
- 1.11) 90020130232982558 contenuta nel sollecito notificato il 16.12.2014 e contenuta altresì nell'ingiunzione di pagamento nr
130729 del 15.04.2015 notificata il 07.12.2015 e relativa al canone dovuto al consorzio di bonifica anno 2013 su terreno di proprietà dell'attore; - 1.12) 90020080100508191 contenuta nel sollecito del 13.11.2008 notificato il 10.11.2010 e nell'ingiunzione di pagamento nr 27622 del 12.05.2009 notificata il 13.12.2009 e relativa alla anno 2007 Per_1 su immobile di proprietà del ricorrente;
- 2) ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili Bacino Aterno e
Sagittario, anno 2013; ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il
7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili , anni 2014-2015; Parte_3
b) che aveva contestato l'intimazione di pagamento, eccependo mediate missiva spedita a mezzo pec la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione, ad eccezione dei contributi consortili dovuti al , che poi, in effetti, Controparte_2 aveva proceduto a corrispondere in data 10.04.2018;
c) che aveva arbitrariamente intrapreso l'esecuzione attraverso atto di pignoramento CP_1 presso terzi per il recupero coattivo del credito asseritamente vantato, in realtà non più esistente in quanto estinto per prescrizione.
I-2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del CP_1
Tribunale ordinario di Teramo ex art 37 c.p.c. e l'inammissibilità del ricorso in atti per violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 602/1973 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e, nel merito, concludendo nel senso dell'infondatezza delle domande attoree con conferma del pignoramento presso terzi n.
54357/2018, vinte in ogni caso le spese di lite.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione – dopo numerosi rinvii d'ufficio – a seguito dello scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
3 II-4. A seguito dello spontaneo adempimento da parte dell'attore di quanto portato dall'ingiunzione di pagamento n. 130729 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili , anno 2013; ingiunzione di pagamento n. 130729 Parte_3 del 15 aprile 2015, notificata il 7 dicembre 2015, relativa a contributi consortili Parte_3
, anni 2014-2015, le questioni riferite ai relativi importi esulano dal perimetro della
[...] decisione. Allo stesso modo, non rientrano nel thema decidendum le cartelle da 1.1. a 1.6. e la cartella
1.12, a seguito del loro azzeramento ex art. 4 d.l. n. 119/2018, come chiarito da SOGET in comparsa conclusionale.
L'oggetto del contendere si limita, pertanto, a debenze relative alla mancata corresponsione della tassa automobilistica regionale (1.7, 1.8, 1.9, 1.10) e a contributi di bonifica (1.11) e, dunque, a crediti di carattere tributario.
II-5. Occorre allora prendere le mosse, in ossequio al disposto dell'art. 276 c.p.c., dall'esame della eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del plesso tributario.
Ai fini della individuazione del petitum sostanziale è necessario individuare la doglianza che, sul piano sostanziale, il ritiene ricorrente, rispetto alla quale ha spiegato la presente opposizione. Pt_1
Ebbene, ad avviso di parte attrice “tutti i crediti, nascenti dalle residue cartelle e/o ingiunzioni di pagamento di cui all'intimazione di pagamento notificata il 14 ottobre 2017, erano già prescritti prima della sua notifica e del successivo atto di pignoramento” (p. 11 – comparsa conclusionale . Pt_1
Si verte in ipotesi di – eccepita – prescrizione della pretesa tributaria, intervenuta prima dell'intimazione di pagamento del 14.10.2017, anticipante l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis
d.P.R. n. 602/1973.
Risulta altresì rilevante l'ulteriore allegazione del il quale conferma di aver ricevuto la Pt_1 notificazione delle singole cartelle e dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973.
II-6. Simili coordinate fattuali necessitano di essere scrutinate al lume del contesto normativo, conformato in termini tali da apprestare una giurisdizione speciale per le controversie inerenti alle pretese tributarie, nonché da attribuire in generale al giudice ordinario la giurisdizione sulle pretese esecutive (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7822 del 14.04.2020, § 2).
Viene anzitutto in rilievo l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, a mente del quale “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
4 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La disposizione è stata testualmente trasposta all'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 175/2024, sicché
l'adozione del nuovo testo unico in materia di giustizia tributaria nulla innova in ordine agli orientamenti pretori formatisi con riferimento all'abrogato art. 2 cit.
Assume rilevanza anche l'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 (cfr. art. 65 d.lgs. n. 175/2024) che, nell'individuare gli atti passibili di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria, indica alla lett.
d) il ruolo e la cartella di pagamento e, alla lett. e), l'avviso di mora. Quest'ultima indicazione deve intendersi riferita anche all'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Prevede poi il terzo comma del citato articolo che “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Quanto all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, tale disposizione prevede che “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
A mente dell'art. 57 d.P.R. cit. “
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.
II-6.1. Sulla disposizione da ultimo riportata ha inciso la pronuncia della Corte costituzionale n.
114/2018, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
È bene anzitutto chiarire che la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. rispetto agli atti successivi all'intimazione di pagamento – la quale svolge, nel sistema dell'esecuzione esattoriale, la
5 funzione di precetto – e, dunque, anche dell'atto di pignoramento disposto ai sensi dell'art. 72-bis
d.P.R. n. 602/1973, lascia impregiudicata la necessità che sulla pretesa portata all'attenzione del giudice ordinario, questi sia effettivamente munito di ius dicere.
II-7. Il riferito contesto normativo presenta indubbia necessità di coordinamento, al fine di enucleare gli ambiti della giurisdizione. Di tale coordinamento si è fatto pieno carico il diritto vivente, la cui analisi risulta, in subiecta materia, imprescindibile.
Occorre allora prendere le mosse dal citato pronunciamento del Giudice delle Leggi, la cui parte dispositiva necessita di essere esaminata al lume di quella motiva, al fine di coglierne l'effettiva portata.
La Consulta chiarisce che dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 si ricava “una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”.
Nell'iter motivazionale la Corte costituzionale evidenzia che dalla disposizione recata dall'art. 57 cit.
è possibile desumere due norme, la seconda delle quali incostituzionale, in quanto “confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale”.
La prima norma enucleata dall'art. 57 cit. “esclude che sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione per il solo fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento»,
e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”; in simili evenienze “L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale”. Sicché
“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non
è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza
(di sessanta giorni)”.
La seconda norma che si trae dall'art. 57 è l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione “non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente … ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela
6 stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19 … ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”.
In sintesi, è incostituzionale l'art. 57 nella parte in cui non consente di contestare il diritto dell'amministrazione di procedere a esecuzione esattoriale nelle ipotesi in cui si è in presenza di fatti sopravvenuti (rottamazioni, adempimento tardivo, prescrizione successiva alla notifica della cartella o dell'intimazione) tali da incidere in termini sostanziali sulla pretesa tributaria, fatti che non potrebbero essere in alcun modo dedotti innanzi al plesso giurisdizionale tributario, non dotato di giurisdizione – ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992 – a seguito della notifica della cartella o dell'intimazione.
L'intervento del giudice costituzionale, dunque, non ha in alcun modo comportato una automatica proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, ma ha inteso correggere il dato normativo nella parte in cui, predicando l'inammissibilità dell'opposizione in evenienze diverse dalla questione della pignorabilità dei beni oggetto di espropriazione, poteva essere declinato in termini da non consentire la giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive del contribuente esecutato.
II-7.1. La pronuncia della Consulta è stata oggetto di attento esame dalla giurisprudenza delle
Sezioni Unite, le quali con la pronuncia n. 7822 del 14 aprile 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: “Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
7 dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria” (§ 5).
Successivamente le Sezioni Unite hanno parzialmente mutato orientamento, in termini estensivi dell'ambito della giurisdizione tributaria, chiarendo che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16986 del 25.05.2022; in termini, Cass. civ.,
Sez. Un., ord. n. 26817 del 16.10.2024).
II-8. Coordinando il dato fattuale relativo al vertere, la presente controversia, in materia di opposizione avverso l'atto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, con il dato normativo e quello ermeneutico di fonte pretoria, si trae la conclusione della sussistenza della giurisdizione ordinaria.
È evidente, infatti, che il presente giudizio sia stato incardinato a seguito della notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sicché l'insuperabile dato testuale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 non consente in alcun modo il radicarsi della giurisdizione del giudice tributario.
Diverso sarebbe stato ove il avesse spiegato opposizione a precetto (rectius, opposizione a Pt_1 seguito della notifica dell'intimazione di pagamento). In tale ipotesi, infatti, la doglianza relativa alla estinzione della pretesa impositiva avrebbe dovuto essere radicata innanzi al giudice tributario
(financo in caso di “prescrizione sopravvenuta” alla notifica, come da ultimo si ricava dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Del pari, avrebbe radicato – in termini recuperatori – la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria la circostanza della (nel caso di specie non) dedotta omessa, nullità o inesistenza della notificazione della cartella o dell'intimazione. In simile evenienza, difatti, l'atto di pignoramento ex art. 72-bis sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione di annullamento del giudice tributario ex artt. 2 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
II-9. Tanto chiarito, l'opposizione è nondimeno inammissibile.
Con la stessa, infatti, il ha dedotto la prescrizione della pretesa tributaria intervenuta in data Pt_1 antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento. Sicché, lo stesso avrebbe dovuto rivolgere la sua doglianza innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia
8 tributaria di primo grado) con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 entro il termine di decadenza di sessanta giorni.
Egli – correttamente ricevuta l'intimazione – ha invece atteso il primo atto di esecuzione per svolgere la censura relativa alla prescrizione della pretesa impositiva. Per tale via, tuttavia, risulta eluso il termine decadenziale cui la legge sottopone il ricorso ex art. 19 cit.
Né, sul punto, è possibile richiamare il dictum della Corte cost. n. 114/2018, atteso che nel caso di specie alcun vuoto in ordine alla giustiziabilità della pretesa attorea risulta in concreto occorso.
L'ordinamento, infatti, aveva approntato un adeguato mezzo di tutela – il ricorso ex art. 19 cit. – non attivato entro il termine decadenziale previsto, sicché la non delibabilità dell'eccepita prescrizione risulta, in ultima analisi, dovuta all'inerzia dell'attore, non già a un vulnus nel sistema ordinamentale complessivamente considerato.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. L'opposizione all'esecuzione esattoriale spiegata da è inammissibile, ai sensi Parte_1 dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 in ragione dell'importo oggetto di pignoramento;
valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- DICHIARA l'opposizione inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, il 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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