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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10666/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 13327 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione materia del contendere
Resistente: cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl con ricorso depositato in data 31.07.2023 nei confronti del Comune di Pozzuoli, impugnava il sollecito di pagamento richiamato in epigrafe relativo al mancato pagamento dei tributi ivi indicati per i motivi indicati in ricorso . Si costituiva l'Ente impositore che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte di Giustizia Tributaria che deve essere dichiarata estinta la procedura per la intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione della documentazione allegata agli atti di causa ed alla richiesta dell'Ente impositore che ha concluso nei suddetti termini. Le spese della procedura per motivi di equità si ritengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione sesta, sul ricorso n. 10666/2023 definitivamente pronunciando, così provvede:
1 Dichiara estinta la procedura per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2 Compensa le spese.
Napoli, così deciso in camera di consiglio del 12 Dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Cacace Dott. Stefano Aprile
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10666/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 13327 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione materia del contendere
Resistente: cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl con ricorso depositato in data 31.07.2023 nei confronti del Comune di Pozzuoli, impugnava il sollecito di pagamento richiamato in epigrafe relativo al mancato pagamento dei tributi ivi indicati per i motivi indicati in ricorso . Si costituiva l'Ente impositore che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte di Giustizia Tributaria che deve essere dichiarata estinta la procedura per la intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione della documentazione allegata agli atti di causa ed alla richiesta dell'Ente impositore che ha concluso nei suddetti termini. Le spese della procedura per motivi di equità si ritengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione sesta, sul ricorso n. 10666/2023 definitivamente pronunciando, così provvede:
1 Dichiara estinta la procedura per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2 Compensa le spese.
Napoli, così deciso in camera di consiglio del 12 Dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Cacace Dott. Stefano Aprile