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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3594/2024 R.G. sul ricorso depositato il 10/07/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Giuseppe Pelle) Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, (contumace) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1550,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa oggi opposta da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. CP_1
689/1981 e per gli altri motivi indicati in narrativa, e, conseguentemente:
annullare l'ordinanza di ingiunzione N. OI-001607154, notificata in data 12.06.2024;
Parte ricorrente deduceva che: riceveva in data 12.06.2024, la seguente ordinanza– ingiunzione:
1. N. OI-001607154 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.16/01/2019.0017520 del CP_1
16.01.2019, riferito all'anno 2017 - somma richiesta euro 1.928,38 per il pagamento dell'importo
1 indicato, a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alla annualità 2017; che il procedimento sanzionatorio azionato nei confronti dell'odierna parte ricorrente, oggi in contestazione era palesemente illegittimo in quanto posto in essere in violazione dell'art. 14 L.
689/1981 che impone - pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata - alla P.A. di notificare gli estremi di tale violazione, a pena di decadenza, entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano;
che l' non ha pertanto - qualora vi fossero stati i presupposti impositivi per irrogare tale CP_1 sanzione - rispettato il termine di cui all'art.14 L.689/1981, decorrente dalla data del “giorno in cui scadeva il termine utile al datore per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. B del D.LGS. n. 42/1998, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi” (ex multis Sent. n. 1511/190 Cass. Sez.
3. Pen.) e, quindi, nel caso di specie, tale termine decorre, per l'annualità 2017, dal 16.01.2018 (Accertamento
6700.16/01/2019.0017520 asseritamente notificato in data 16.01.2019, quindi ben oltre 90 CP_1 giorni) che, in ogni caso, dalla data di asserita notifica (non provata) dell'atto di accertamento indicato, è comunque decorso, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di lite, il previsto termine di prescrizione quinquennale, in assenza di altri validi atti interruttivi;
che tale ordinanza di ingiunzione era inoltre affetta da vizio di motivazione;
Parte resistente resistente restava contumace. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 l'accertamento risulta che sia stato notificato il 16.1.2019 per contributi anno 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
2 L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento della contribuzione. CP_ L' dunque non ottempera all'onere di provare il rispetto dei 90 giorni.
Il vizio determina l'annullamento della ordinanza ingiunzione e sono assorbiti I restanti motivi
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria , 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3594/2024 R.G. sul ricorso depositato il 10/07/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Giuseppe Pelle) Parte_1 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, (contumace) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1550,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa oggi opposta da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. CP_1
689/1981 e per gli altri motivi indicati in narrativa, e, conseguentemente:
annullare l'ordinanza di ingiunzione N. OI-001607154, notificata in data 12.06.2024;
Parte ricorrente deduceva che: riceveva in data 12.06.2024, la seguente ordinanza– ingiunzione:
1. N. OI-001607154 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.16/01/2019.0017520 del CP_1
16.01.2019, riferito all'anno 2017 - somma richiesta euro 1.928,38 per il pagamento dell'importo
1 indicato, a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alla annualità 2017; che il procedimento sanzionatorio azionato nei confronti dell'odierna parte ricorrente, oggi in contestazione era palesemente illegittimo in quanto posto in essere in violazione dell'art. 14 L.
689/1981 che impone - pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata - alla P.A. di notificare gli estremi di tale violazione, a pena di decadenza, entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano;
che l' non ha pertanto - qualora vi fossero stati i presupposti impositivi per irrogare tale CP_1 sanzione - rispettato il termine di cui all'art.14 L.689/1981, decorrente dalla data del “giorno in cui scadeva il termine utile al datore per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma 1, lett. B del D.LGS. n. 42/1998, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi” (ex multis Sent. n. 1511/190 Cass. Sez.
3. Pen.) e, quindi, nel caso di specie, tale termine decorre, per l'annualità 2017, dal 16.01.2018 (Accertamento
6700.16/01/2019.0017520 asseritamente notificato in data 16.01.2019, quindi ben oltre 90 CP_1 giorni) che, in ogni caso, dalla data di asserita notifica (non provata) dell'atto di accertamento indicato, è comunque decorso, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di lite, il previsto termine di prescrizione quinquennale, in assenza di altri validi atti interruttivi;
che tale ordinanza di ingiunzione era inoltre affetta da vizio di motivazione;
Parte resistente resistente restava contumace. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 l'accertamento risulta che sia stato notificato il 16.1.2019 per contributi anno 2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
2 L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento della contribuzione. CP_ L' dunque non ottempera all'onere di provare il rispetto dei 90 giorni.
Il vizio determina l'annullamento della ordinanza ingiunzione e sono assorbiti I restanti motivi
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria , 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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