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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 5706 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pendente tra
, nato ad [...], il [...], residente in [...]
Marconi, 27, codice fiscale ,rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
procura in atti, dall'Avvocato Alberto Pellegrino presso il cui studio domicilia in
Giugliano in Campania, alla Via Labriola, 2
-OPPONENTE-
e
(Capitale sociale interamente Controparte_1
versato di €. 2.076.940.000,00), Codice Fiscale, Partita I.V.A. n. , iscritta P.IVA_1
nel Registro delle Imprese di Roma con numero REA 1156071, ed all'Albo delle
Banche, aderente al Fondo Interbanca‐rio di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante del tempo, con sede legale e direzione generale in Roma, alla Viale
Altiero Spinelli, 30, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del GRUPPO
BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., inserito nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di dire‐zione e di coordinamento da parte del socio unico con sede a Parigi, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Lungomare Trieste n. 84, nello STUDIO
LEGALE ASSOCIATO TREZZA, da cui è difesa avendo conferito procura generale alle liti, con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma in data Persona_1 19/10/2007, repertorio 151217, raccolta 32953, registrata all'Ufficio delle Entrate di
Roma 2 – atti privati – il 26/10/2007 al n. 36254/1, al socio AVV. Controparte_3
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla il sig. ha Pt_2 Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto notificatogli assumendo: a) la nullità in tutto ed in parte per indeterminabilità del saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonché la sopravvenuta prescrizione del credito per interessi del contratto di finanziamento del 9.10.2009, sul quale si fonda la pretesa;
b) la mancata comunicazione preventiva all'atto di precetto, con indicazione di interessi e capitale ed il mancato invio degli estratti conto, con impossibilità di verificare il superamento del tasso soglia, a dire dell'opponente di certo superato;
c) l'avvenuta notifica del precetto senza allegazione del titolo esecutivo.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza Parte del Precetto e/o dei titoli esecutivi promossi dalla e la nullità/inefficacia dell'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per i motivi addotti nei presente atto, con ogni conseguente provvedimento, anche di nullità ed inefficacia del contratto di finanziamento e della relativa ipoteca;
accertarsi e dichiararsi la nullità, illegittimità, inesistenza, erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito per interessi non dovuti, oneri e commissioni varie.
1.1. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_2
3. Va in primo luogo evidenziato che, a dispetto di quanto indicato nel foliario,
l'opponente non ha allegato l'atto di precetto, ragione per la quale non merita accoglimento la censura di mancata allegazione allo stesso del titolo esecutivo e la richiesta di verifica della correttezza del conteggi degli interessi.
4. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, le altre doglianze costituiscono motivi di opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e vanno del pari disattese.
5. Quanto alla censurata indeterminatezza del tasso applicato la doglianza si palesa evidentemente inconferente al caso di specie, atteso che le censure sono mosse rispetto al tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento del 9.10.2009, quando invece avrebbero dovuto essere rivolte al tasso di interesse, fisso, applicato all'esito del frazionamento, pro quota, sull'opponente quale assegnatario dei sub 18 e 61.
Come ampiamente documentato da parte opposta con il contratto di finanziamento del 9 ottobre 2009 la stessa ha concesso alla cooperativa un finanziamento di originari €
1.500.000,00, “destinato alla costruzione di un complesso immobiliare su area sita in SC … la cui ultimazione è prevista entro il dicembre 2010” (cfr. art.1 comma 2, pag. 2, ultimo rigo, e ss.).
Secondo quanto concordato all'art. 2 del contratto (cfr. pag. 6) l'erogazione della somma è stata differita data successiva, in una o più soluzioni “entro il periodo di utilizzo (della somma mutuata) di 3 (tre) anni” decorrenti proprio dalla sottoscrizione dello stesso rogito per notar
(cfr. all. 2 parte opposta art. 2 pag. 6). Per_2
All'art. 3 dell'accordo i contraenti hanno, quindi, stilato un duplice programma negoziale:
‐ al comma 1 hanno previsto le condizioni, le modalità ed i termini di rimborso della somma mutuata per il solo “periodo di utilizzo” e fino alla data di stipulazione dell'atto di erogazione a saldo, come inequivocabilmente si ricava dall'incipit della clausola in esame (cfr. all. 2 pag. 7), che qui si riporta: “Art. 3‐ (Condizioni, modalità e termini di rimborso) 1. Durante il periodo di utilizzo, avente la durata massima indicata al precedente articolo 2, comma 1, nel corso del quale potrà essere erogato il finanziamento, sulle somme erogate saranno dovuti dal
"Parte Mutuataria", fino alla data di stipulazione dell'atto di erogazione a saldo e frazionamento”.
Hanno, così, convenuto che, durante quel periodo, la mutuataria avrebbe restituito quanto di volta in volta erogate dalla banca con rate semestrali posticipate, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno al tasso fisso del 5,90% nominale annuo;
‐ al comma 2 hanno pattuito le modalità di rimborso del finanziamento nel periodo successivo alla sottoscrizione dell'atto di erogazione a saldo. Hanno, quindi, previsto un regolamento negoziale di massima, da completare in sede di sottoscrizione dell'atto di quietanza ed erogazione a saldo, secondo il quale “le suddette rate di ammortamento comprenderanno una quota capitale e una quota di interessi calcolati in misura fissa, variabile o mista, secondo le condizioni e modalità di rimborso, che saranno convenute tra le parti in sede di stipulazione degli atti di erogazione e di frazionamento, anche in base alle indicazioni dei singoli acquirenti delle unità immobiliari per le quali venga richiesto l'accollo delle rispettive quote di finanziamento” (cfr. all. 2 parte opposta pag. 9). Conformemente a quella statuizione, con il successivo “atto integrativo, di quietanza e di frazionamento di finanziamento”, stipulato con altro rogito per notar del Per_2
15/07/2011, rep. 95548 racc. 19239 (anch'esso richiamato nell'atto di precetto), le parti hanno integrato gli accordi raggiunti con il primo contratto di mutuo. Con il nuovo atto pubblico, la e la “ Controparte_1 Controparte_4
hanno concordato:
‐ la riduzione dell'ammontare complessivo del mutuo da € 1.500.000,00 ad €
1.207.000,00 di cui la mutuataria ha rilasciato ampia quietanza;
‐ la corrispettiva liberazione degli immobili indicati all'art. 2 dalla garanzia ipotecaria;
‐ il frazionamento del finanziamento (nella misura ridotta) “in quote corrispondenti alle unità immobiliari che costituiscono l'immobile cauzionale” contraddistinguente con numeri riportati all'allegato “D” del rogito (cfr. all. 3 parte opposta art. 2 comma 1 lett. B pag. 6);
‐ le condizioni del rimborso con specifica previsione del tasso di interesse corrispettivo, della periodicità della rata e della durata dell'ammortamento (cfr. all. 3 parte opposta, art. 3 pag.
8). In particolare, le parti hanno concordato che il rimborso sarebbe avvenuto nei successivi venti anni al tasso di interesse corrispettivo determinato in misura fissa del 5,40% (cfr. all. 3 parte opposta pag. 8).
Con specifico riguardo alla posizione dell'opponente ed alla parte di mutuo in capo allo stesso accollata, poi, l'atto di assegnazione dell'alloggio, per il capitale di 100.000 dovuto, fa espresso rinvio all'accollo della quota capitale di pari importo concesso dalla distinto nel frazionamento come lotto n. 7, in relazione al quale peraltro vi è Pt_2
specifica assunzione di obbligo da parte dell'opponente, mutuatario, di comunicazione alla Banca del proprio subentro.
Gli allegati all'atto di frazionamento, in presenza, come detto, di tasso fisso, rendono assolutamente determinato l'oggetto dello stesso, senza che vi sia alcun richiamo, confusivo, al tasso Euribor operato in citazione, indicando specificamente le quote di capitale di ciascun accollatario e le rate di importo fisso semestrale con quota interessi e quota capitale.
6. Destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione del credito.
Invero, il dovere di restituzione posto a carico del mutuatario è differito nel tempo e, pertanto, il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
la data di scadenza dell'ultima rata, quindi, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione, sempreché non sia già sorto in precedenza – in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) – il diritto del mutuane ad ottenere la restituzione dell'intera somma mutuata e degli interessi.
Nel caso di specie, ignorandosi le vicende negoziali accennate (non precisate in atti), la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento all'ultima rata di mutuo, che scadrà il 31.12.2031.
7. Quanto alla dedotta assenza di comunicazioni preventive, la stessa è smentita dalla produzione di parte opposta, non contestata, della costituzione in mora (all. 5) con relativa prova della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza (all. 5.1).
8. Quanto all'illegittimità del tasso d'interesse applicato in violazione della legge antiusura
L. 108/96, peraltro in assenza di “un diritto potestativo riservato alla banca i modificare le condizioni economiche”, la doglianza è genericamente formulata, atteso che l'opponente non prospetta neppure in che misura e con quale calcolo si addiverrebbe alla detta conclusione, né offre elementi probatori a supporto dei propri assunti, finanche consistenti in richieste di esibizione alla banca, la quale, di contro, ha offerto elementi, quali la perizia di parte, atti a smentire ogni ipotesi, anche esplorativa, di usurarietà.
Alla luce delle considerazioni sinora espresse, gli interessi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nei contratti e non sono esposti a una crescita indefinita.
Stante la carenza sotto il profilo dell'allegazione e l'infondatezza dei motivi di doglianza sinora esposti, è evidente come una eventuale ctu avrebbe rivestito carattere meramente esplorativo.
9. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
10. Le spese di lite tra l'opponente e l'opposta seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri medi previsti per lo scaglione individuato in base al valore della causa, ad eccezione che per la fase istruttoria, applicata al minimo, atteso che si è svolta solo in via documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5706/2023 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 Pt_2
come rappresentata, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 4.4.2025.
Il giudice dott.ssa Antonella Paone