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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4219/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 02/12/2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. CATTOLICO INCALDANA DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. BASSO MARGHERITA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 02/12/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 24/07/2004 in Mondragone (CE) – dal quale è nato un figlio ( , nato il [...]) – e altri provvedimenti. In particolare ha concluso Per_1 chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del sig. Parte_1
per il figlio , stante l'intervenuta autosufficienza economica.
[...] Per_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio né alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1 All'udienza del 02/12/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio. I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 14.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e, del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4219/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il 24/07/2004 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 54, parte II, serie A, anno 2004);
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4219/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 02/12/2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. CATTOLICO INCALDANA DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. BASSO MARGHERITA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 02/12/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 24/07/2004 in Mondragone (CE) – dal quale è nato un figlio ( , nato il [...]) – e altri provvedimenti. In particolare ha concluso Per_1 chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del sig. Parte_1
per il figlio , stante l'intervenuta autosufficienza economica.
[...] Per_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio né alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1 All'udienza del 02/12/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio. I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_1
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto del 14.04.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e, del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4219/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il 24/07/2004 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) ( atto n. 54, parte II, serie A, anno 2004);
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso