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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1779/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE ) C.F._2
APPELLANTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIGLIARDI MARCO
APPELLATI
Avverso la sentenza 987 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 28.8.2022, con lettura del dispositivo e della motivazione ex art.281 sexies cpc
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, RIFORMARE la sentenza n. 987/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Dr.ssa
CE Malgoni, pronunciata e depositata il 28.09.2022, notificata in pari data, a definizione della causa civile iscritta al n. 160/2019 R.G. e per l'effetto: nel merito: accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 987/2022 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza, DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di corrente in Reggio Emilia, Controparte_1
Via Normandia, n. 7, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 CP_2
residente in [...]1, C.F. , in proprio, per la
[...] C.F._3
pagina 1 di 8 malattia e la morte del cavallo di TE (passaporto UNIRE n. microchip n. Per_1 Num_1
) in conseguenza per i fatti esposti in atti CONDANNARE in via tra di loro solidale NumeroDiPass_2
corrente in Reggio Emilia, Via Normandia, n. 7, cf , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e residente in [...]
2/1, cf , in proprio, al risarcimento dei danni tutti conseguenti – sia materiali C.F._3 che morali – arrecati a : danni che si quantificano nella somma di € 47.000,00 o Parte_2 comunque in quella somma maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. Somme maggiorate di interessi e quindi rivalutate
CONDANNARE in via tra di loro solidale corrente in Reggio Emilia Controparte_1
Via Normandia 7 cf in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 Controparte_2 residente in [...] cf , in proprio, al pagamento di tutte le C.F._3 spese le anticipazioni e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato ha concluso come segue:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis RIGETTARE l'appello proposto da parte dell'Ing. nato a [...] il giorno 11.11.63 C.F. Parte_1
avverso la Sentenza n.987/22 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il C.F._1
28.09.22 a definizione della procedura civile rubricata col n.160/19 RG;
CONFERMARE in ogni sua parte la Sentenza n.987/22 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28.09.22 e per l'effetto RIGETTARE ogni pretesa risarcitoria formulata da parte dell'Ing. nato a [...] il Parte_1 giorno 11.11.63 C.F. nei confronti del corrente in CodiceFiscale_4 Controparte_1
Reggio Emilia Via Normandia n.7 C.F. e del suo Presidente nato a P.IVA_1 Controparte_2
Montecchio Emilia il 15.08.80 C.F. in quanto infondata in fatto ed in diritto. CodiceFiscale_5
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
convenne in giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia il Parte_1 Controparte_1
e il suo legale rappresentante esponendo che:
[...] Controparte_2
- aveva affidato alla custodia e alle cure del la propria cavalla da salto, , CP_1 Per_1 (stimata all'atto dell'acquisto, nel 2016, del valore di 36.200,34 euro, corrisposti in parte in contanti, in parte con permuta di altro cavallo), dietro pagamento di € 400,00 mensili;
- il rapporto si era svolto senza problemi, e fino al 18 marzo del 2017 il cavallo era stato montato normalmente;
in data 20 marzo 2017, tuttavia il proprietario era stato avvertito da un referente del che alcuni cavalli ivi custoditi, tra cui , avevano accusato dei CP_1 Per_1 malesseri, motivo per cui il aveva annullato il concorso programmato per il week CP_1 end successivo;
il 22.03.2017 il referente del informò il proprietario che il veterinario CP_1 aveva consigliato il ricovero in clinica di , e il aveva organizzato il Per_1 CP_1 trasporto del cavallo;
peraltro nel tardo pomeriggio dello stesso 22.03.2017, i sanitari della clinica avvertirono del decesso della sua cavalla;
Parte_1
- era stata sottoposta ad esame autoptico, e in esito a tali accertamenti la patologia causa Per_1 della morte era stata descritta come una intossicazione dovuta a ionofori e tossine assunti per via alimentare;
era poi pacifico che anche altri animali ospitati al avevano CP_1 manifestato gli stessi sintomi, cosicchè la responsabilità della morte andava attribuita senza dubbio al;
CP_1
pagina 2 di 8 - di fronte all'evidenza dei fatti il aveva ammesso, seppure implicitamente, la CP_1 propria responsabilità per l'accaduto, e messo in contatto il cliente con la
[...]
inutilmente, però, perché la polizza non copriva il rischio Controparte_3 specifico;
inoltre il aveva posto gratuitamente a disposizione dell'Ing. il CP_1 PT cavallo (di proprietà del padre della compagna del ), e aveva promesso di Per_2 CP_2 consegnare un embrione di cavallo ottenuto dalla fecondazione artificiale;
entrambe le promesse non erano state però mantenute, perché nell'ottobre del 2017, il proprietario di Per_2 decide di venderlo, e l'Ing. , per conservarne l'uso, dovette acquistarlo, e l'embrione non PT fu mai consegnato.
L'attore, allegando la responsabilità del custode nel contratto di deposito, ex art.1766 ss cc, chiese il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad €.36.200,34 per il prezzo di acquisto del cavallo, cui sommare le spese sostenute, di ricovero, trasporto e smaltimento del corpo dell'animale, per complessivi €.1.173,64, e il risarcimento del danno morale, per la perdita dell'animale di affezione, particolarmente incisiva per la figlia nata nel 2001, risarcibile con il pagamento di Per_3
€.10.000,00, anche in ragione della potenziale rilevanza penale della condotta dei responsabili del
. CP_1
Si costituirono sia il contestando la propria responsabilità; Controparte_4 esponevano infatti che il 19 Marzo 2017 il cavallo ER, di proprietà di Parte_3 convivente del Presidente del iniziò a manifestare sintomatologia Controparte_4 dolorosa, presumibilmente colica con frequenza cardiaca accelerata;
venne quindi visto di urgenza dal veterinario di fiducia Dott. e sottoposto a terapie di fluidi, elettroliti ed Persona_4 antidolorifici: ciò nonostante, le condizioni del cavallo andarono peggiorando e si rese necessario l'immediato trasporto presso apposita clinica, dove purtroppo, il giorno dopo, 20 Marzo 2017, il cavallo ER morì. Lo stesso 20 marzo anche i cavalli KE e EZ iniziarono a presentare sintomi tra i quali inappetenza, dolori colici, frequenza cardiaca leggermente aumentata e mucose congeste e, di conseguenza, visto il precedente, vennero immediatamente trasportati alla clinica veterinaria Piola, specializzata in patologie addominali;
solo il 22 marzo anche e un altro cavallo, Per_1 Per_5 manifestarono sintomi di malessere, e vennero anch'essi trasportati alla clinica Piola, dove purtroppo lo stesso giorno morì. Per_1
Visto l'accaduto, vennero immediatamente effettuati campionamenti di alimenti, sangue e feci, inviati all' al fine di verificare se fosse ipotizzabile una contaminazione- Controparte_5 avvelenamento alimentare;
gli esami ebbero tuttavia avuto esito negativo (Doc.2-4).
Anche la relazione del Dott. della Clinica Veterinaria Piola del 15.06.17 (Doc.4 parte attrice) Per_6 nulla positivamente rileva, “…..non si può escludere che i sintomi comuni siano stati provocati da un'intossicazione alimentare. La frequenza cardiaca elevata, probabilmente provocata da sostanze cardiotossiche, l'enterite e gli altri sintomi comuni a tutti i soggetti….sono compatibili con intossicazione da ionofori o tossine con simili sintomi, credibilmente assunti con l'alimento. Questa ipotesi per quanto credibile e compatibile con il quadro clinico di tutti i soggetti, non è stata purtroppo comprovata dall'identificazione della sostanza nei campioni biologici o nei campioni di alimento prelevati ed esaminati da diversi laboratori”. Il mangime che veniva somministrato ai cavalli che hanno presentato malesseri (i decessi sono stati 2, SE di TE e ER) era di differente tipologia: infatti, mentre a di TE, KE e EZ (oltre ad altri) veniva somministrato Per_1 mangime della nota ditta Italfiocchi Monfort Srl, a (nonché ad altri) veniva somministrato Per_5 mangime del UL Zurli Srl: all'altro cavallo deceduto, ER, non veniva somministrato mangime. Il fatto di avere messo a disposizione, per un certo periodo di tempo, il cavallo di proprietà di Per_2
padre di CE (la compagna del Presidente del Persona_7 Controparte_1
nulla significava, sotto il profilo della ammissione di responsabilità, essendo invece Controparte_2
pagina 3 di 8 un gesto di cortesia. Quanto verificatosi presso il si è verificato anche Controparte_1 presso altri circoli ippici, più o meno nello stesso periodo, anche in zone limitrofe ( ; Persona_8 più recentemente, a Volterra, si era verificato il decesso di 9 cavalli per circostanze sconosciute, caso che ha avuto notevole risalto sulla stampa.
In esito alla istruttoria documentale ed orale svolta, il Tribunale di Reggio Emilia respinse la domanda, con il seguente percorso logico: in diritto rilevò che il contratto di pensione per animale, pur latu senso riconducibile al deposito disciplinato dall'art.1766 ss cc, se ne differenzia per la natura non inanimata del bene, la cui custodia richiede una serie di attività di cura, (comprensive della alimentazione, della pulizia, e della cura veterinaria), il che comporta una certa assimilazione al contratto di spedalità; richiamò la ovvia natura contrattuale della responsabilità, e la ripartizione dell'onere della prova, secondo cui spetta a chi agisce per il risarcimento del danno provare, oltre alla esistenza del rapporto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in nesso causale con l'azione o omissione del personale della struttura, secondo il criterio del più probabile che non (non potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, come di regola avviene nelle obbligazioni contrattuali secondo l'insegnamento delle sezioni unite Cass.13533 del 2001); osservò che ricade invece sulla struttura l'onere di provare di avere correttamente adempiuto, o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile e non riconducibile alla condotta del proprio personale.
Quindi, preso atto che nella domanda l'attore individuò la causa della morte in una intossicazione alimentare, valutò gli esiti istruttori, osservando che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni biologici ed alimentari (feci e fieno) prelevati dal veterinario del Circolo dottor Garlassi non avevano consentito di isolare le sostanze;
che le contestazioni della difesa di parte attrice sulla irrilevanza di quegli esami, eseguiti in difetto di contraddittorio, erano tardive;
che le prove testimoniali avevano dimostrato che i cinque animali ammalatisi avevano avuto alimentazioni differenti, i box e le mangiatoie erano separate;
in conclusione, ritenne che secondo il criterio del “più probabile che non” sufficiente a definire il nesso causale in ambito civilistico, dovesse escludersi la riferibilità della patologia insorta alla alimentazione somministrata;
respinse la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite a controparte.
Contro la sentenza ha proposto tempestivo appello l'Ing. , articolando due motivi. PT
Si sono costituiti il , e contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la CP_1 Controparte_2 conferma della decisione di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte sulle conclusioni precisate in epigrafe dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce la erronea individuazione della disciplina applicabile, e la erronea ripartizione dell'onere della prova, per avere il primo giudice assimilato il contratto di pensionato di animali al contratto di spedalità, con la conseguente pretesa che sia l'attore onerato di dimostrare il nesso di causalità, senza tenere conto dei principi dettati dalla Suprema Corte a far tempo dalla sentenza 13533 del 2001.
Il motivo è certamente infondato, perché i principi dettati dalla Suprema Corte nel 2001 applicabili alla obbligazioni contrattuali, comprensive delle prestazioni di spedalità, vanno letti correttamente, e non affermano quanto suppone l'appellante nel motivo, il che priva di rilevanza concreta anche la assimilazione del contratto di pensionamento di animali al contratto di spedalità operata dal primo giudice, per quanto si dirà brevemente.
In effetti il motivo trova appiglio in un passaggio della motivazione, inesatta e fuorviante in diritto, laddove il giudice, dopo avere correttamente affermato che spetta a chi agisce per il risarcimento del pagina 4 di 8 danno provare, oltre alla esistenza del rapporto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in nesso causale con l'azione o omissione del personale della struttura, aggiunge “non potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, come di regola avviene nelle obbligazioni contrattuali secondo l'insegnamento delle sezioni unite Cass.13533 del 2001”.
Le Sezioni Unite del 2001, in effetti, e tutta la costante giurisprudenza successiva, dopo avere stabilito, superando un contrasto di orientamenti, che per le obbligazioni contrattuali l'attore può limitarsi in generale, (sia che domandi solo di accertare l'inadempimento, sia che svolga l'azione conseguente di risoluzione, o di adempimento), ad allegare l'inadempimento, spettando al convenuto dimostrare di avere adempiuto, hanno affermato con molta chiarezza che ove l'attore domandi anche il risarcimento del danno, resta comunque gravato di dimostrare il danno, in nesso causale con l'inadempimento allegato (in tal senso vedi S.U.13533 del 2001, e molte a seguire, tra cui 9817 del 2008, 12686 del
2011, 4792 del 2013, 20547 del 2014, 18392 del 2017, 3704 del 2018, 21008 del 2018).
Quindi la ricostruzione del principio di diritto dettato dalle Sezioni unite 13533 del 2001, esposto dal primo giudice in modo erroneo perché parziale, va completata, così escludendo la rilevata differenza tra la generale disciplina del riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, e quella in materia di contratto di spedalità: invero in tutti i casi in cui si faccia valere l'inadempimento di una obbligazione contrattuale spetta a chi agisce per chiedere anche il risarcimento, di dimostrare lo specifico fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e quindi il danno, in nesso causale con l'inadempimento allegato.
Va poi osservato che il punto di motivazione inesatto costituisce una affermazione incidentale irrilevante, e non ha influito nella decisione del giudice, che ha comunque correttamente individuato il riparto dell'onere della prova da applicare alla fattispecie, poiché ha motivato il rigetto della domanda sul difetto di prova del nesso causale tra la morte del cavallo, e l'inadempimento allegato, come si rileva a pag.5 e 6 ove si legge “La complessiva valutazione delle emergenze istruttorie non consente quindi di affermare, in base alla regola del “più probabile che non” sopra richiamata, la sussistenza del nesso di causalità fra l'alimentazione somministrata alla cavalla dal personale del e CP_1 l'insorgenza della patologia che in poche ore ha portato al suo decesso. Stando infatti alle risultanze processuali, la causa della grave forma di colite che ha colpito l'animale è di fatto rimasta ignota sicché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, le conseguenze pregiudizievoli in punto di onere della prova gravano sull'attore-danneggiato.”
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, per avere erroneamente valutato le prove raccolte ed erroneamente applicato il criterio del “più probabile che non”.
Il motivo ad avviso della Corte è fondato: premesso che l'attore individuava la causa della morte del cavallo in una intossicazione alimentare, così allegando l'inadempimento della obbligazione di custodia, sotto il profilo della alimentazione somministrata, si osserva che la documentazione prodotta, unitamente alle circostanze di fatto, in larga parte pacifiche, confermano, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la ipotesi prospettata come la più probabile.
Il certificato in data 15 giugno 2017 della Clinica Veterinaria Piola, presso cui la cavalla era stata trasferita, documenta una violenta colite della cavalla, che l'ha condotta al decesso a poche ore dal ricovero, nonostante le terapie somministrate.
Il dottor che ha redatto il certificato, dopo avere riferito che gli altri cavalli della stessa Per_6 scuderia parimenti ricoverati presentavano sintomi simili, aggiunge: “non si può escludere che i sintomi comuni siano stati provocati da una intossicazione alimentare. La frequenza cardiaca elevata, probabilmente provocata da sostanze cardiotossiche, l'enterite e gli altri sintomi comuni a tutti i soggetti, uno dei quali fattrice gravida che ha abortito, sono compatibili con intossicazione da ionofori
o tossine con simili sintomi, credibilmente assunti con l'alimento. Questa ipotesi, per quanto credibile
pagina 5 di 8 e compatibile con il quadro clinico di tutti i soggetti, non è stata purtroppo comprovata dalla identificazione della sostanza nei campioni biologici o nei campioni di alimento prelevati ed esaminati da diversi laboratori”.
L'autopsia eseguita dal dottor presso la Università degli Studi di Milano dopo avere Per_9 descritto in dettaglio quanto rilevato nello stomaco, nell'esofago e in tutto il canale alimentare, conclude affermando che la causa del decesso è da imputare “a shock di probabile origine endotossica indotto dalla grave colite descritta”.
Dunque l'unica causa prospettata come probabile è la intossicazione alimentare: non sono state invero avanzate ipotesi alternative.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse stata acquisita la prova della intossicazione, attribuendo rilevanza di prova contraria agli esami di laboratorio eseguiti su campioni biologici ed alimentari (feci e fieno) prelevati dal veterinario del dottor che non avevano consentito di isolare le CP_1 Per_4 sostanze potenzialmente tossiche;
ha aggiunto che le contestazioni della difesa di parte attrice sulla irrilevanza di quegli esami, eseguiti in difetto di contraddittorio, erano state svolte per la prima volta nelle difese finali, e per questo erano tardive, motivo per cui il giudice non ha neppure affrontato nel merito i rilievi sollevati circa la affidabilità e concludenza di quei referti laboratoristici.
Entrambe le affermazioni del Tribunale non sono condivisibili: esaminando preliminarmente la seconda si osserva che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, (salvo il caso specifico del disconoscimento della sottoscrizione ex art.214 cpc, non ricorrente nella fattispecie) né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, spetta in ultima analisi al giudice, alla luce di quanto esposto dalle difese;
ciò significa che la “contestazione” della valenza probatoria del documento è per le parti una mera difesa, e può essere spiegata nel giudizio senza termini preclusivi, purchè nel rispetto del contraddittorio (vedi cass.3306 del 2020, 12748 del
2016, tra le altre).
Ciò premesso, la difesa attrice in primo grado, dopo avere genericamente contestato in prima udienza la comparsa di costituzione avversaria, nella memoria istruttoria depositata ha negato che tutti gli esami per contaminazione/avvelenamento alimentare abbiano avuto esito negativo ed ha contestato la rilevanza probatoria dei referti (docc.ti 2, 3 e 4 di parte convenuta) osservando che si trattava di esami svolti senza contradditorio e senza accertare le modalità di prelievo, conservazione ed utilizzo dei campioni analizzati.
Tali rilievi, certamente ammissibili, vanno considerati, e sono fondati, perché il prelevamento dei campioni di feci e fieno è avvenuto unilateralmente, senza garanzia di contraddittorio, e quindi senza certezza legale della provenienza dei campioni oltre che senza chiarimenti in ordine alla metodica seguita nella ricerca: va pure detto che per quanto consta dai referti nelle feci è stata ricercata esclusivamente la tossina botulinica, e nel fieno esclusivamente materiale organico, e nulla fa pensare che il risultato negativo di tali ricerche sia effettivamente rilevante e decisiva, al fine di escludere una intossicazione alimentare, come prospettata nel certificato e nel referto autoptico sopra richiamati.
La prima decisione, che ha ritenuto probanti gli esami, al fine di escludere una intossicazione alimentare non è quindi convincente, e la produzione dei referti non si ritiene significativa rispetto alla unica ipotesi ventilata, di intossicazione da ionofori, o tossine con simili sintomi.
Non è neppure vero che le prove testimoniali abbiano dimostrato che i cinque animali ammalatisi avevano avuto alimentazioni completamente differenti, e che i box e le mangiatoie erano separate;
quanto alla alimentazione, (in disparte il fatto che non si è trattato in causa del tema dell'acqua), può dirsi che l'alimentazione solida era parzialmente differente, perché non tutti i cavalli abbinavano il fieno al mangime, ovvero allo stesso tipo di mangime;
può comunque affermarsi, senza tema di smentite, che il fieno veniva somministrato a tutti;
quanto ai mangimi, i testi hanno reso dichiarazioni pagina 6 di 8 in parte confuse;
anche sulla conformazione delle mangiatoie non vi è chiarezza, perché le foto non sono leggibili, ma è complessivamente evidente che non vi era effettiva separatezza, tale da escludere la contaminazione, sia per la conformazione dei box, contigui e complessivamente ristretti, sia per la verosimile comunanza di strumenti utilizzati, quali secchi e pale, per alimentare gli animali, nelle numerose occasioni quotidiane descritte.
In conclusione, proprio applicando il criterio del “più probabile che non” sufficiente a definire il nesso causale in ambito civilistico, in difetto di cause alternative anche solo ipotizzate, deve essere accertata la riferibilità della patologia collettivamente insorta alla alimentazione somministrata, con conseguente riforma della prima decisione.
E' quindi provato il danno, ovvero la perdita della cavalla, conseguente all'inesatto adempimento della obbligazione assunta dal , di custodire, alimentare e curare i cavalli ospitati;
la parte CP_1 onerata di dimostrare l'intervento di una causa esterna, non prevedibile e non prevenibile non ne ha dato prova.
Il danno patrimoniale può essere liquidato tenendo conto del costo della cavalla, fatturato dal venditore all'Ing. per complessivi € 22.200,34, comprensivi di Iva;
il fatto che oltre al pagamento della PT somma il compratore avesse consegnato in permuta altro cavallo non è dimostrato, e anche qualora si dovesse ritenere pacifico per mancata contestazione, non vi è prova del valore del cavallo consegnato in permuta: il danno va quindi limitato alla somma di €.22.200,34.
Il fatto, allegato dallo stesso attore qui appellante di avere potuto usufruire gratuitamente del cavallo per sei mesi, comporta, (in applicazione del principio di compensazione tra il danno e il Per_2 vantaggio, quando correlati al medesimo evento generatore), tenuto conto del costo della pensione mensile, alla riduzione dell'importo dovuto di € 3.000,00.
Non si riconosce il danno morale, da perdita dell'animale di affezione, per difetto di legittimazione attiva, e per difetto di prova: lo stesso attore ha invero precisato che la cavalla veniva montata dalla figlia il che fa ritenere che fosse quest'ultima, se del caso, ad avere un rapporto continuativo Per_3 con l'animale, tale da comportare il riconoscimento di una effettiva affezione;
manca comunque la prova di un rapporto di tal genere tra l'attore e , che tra l'altro era divenuta di Controparte_6 proprietà dell'Ing. solo nel 2016. PT
Dunque il danno si riconosce nella misura di € 19.200,34 oltre alle spese vive documentate, di €
1.173,64; la somma finale di € 20.373,64 che costituisce un debito risarcitorio, quindi un debito di valore, va rivalutata, con applicazioni di interessi legali dalla data del fatto alla decisione, così divenendo di € 26.533,29, oltre interessi legali successivi alla sentenza.
La condanna va pronunciata nei confronti del Associazione sportiva con Controparte_1 sede in Via Normandia 7, a Reggio Emilia, e nei confronti del presidente che per fatto Controparte_2 non contestato gestiva a tutti gli effetti il circolo e le sue attività, e quindi ex art.38 cc risponde delle obbligazioni risarcitorie del . CP_1
Le spese della lite seguono la soccombenza;
nella liquidazione si tiene conto dell'importo della condanna, e quindi dello scaglione di valore tra 26.000 e 52.000 euro, applicando tuttavia il minimo, in ragione della prossimità al minimo dello scaglione dell'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della la sentenza 987 del 2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia
pagina 7 di 8 - accertata la responsabilità del in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e di in proprio, per la malattia e la morte del cavallo SE di Controparte_2
TE, condanna entrambi in solido al risarcimento dei danni arrecati all'ing. , PT mediante pagamento della somma, liquidata alla attualità, di € 26.533,29, oltre interessi legali successivi alla sentenza;
- condanna i soccombenti in solido alla rifusione all'appellante delle spese dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.809,00 e per il secondo grado in € 4.996,00 a titolo di compenso, oltre esborsi, ed accessori di legge sui compensi.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1779/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE ) C.F._2
APPELLANTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIGLIARDI MARCO
APPELLATI
Avverso la sentenza 987 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 28.8.2022, con lettura del dispositivo e della motivazione ex art.281 sexies cpc
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, RIFORMARE la sentenza n. 987/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Dr.ssa
CE Malgoni, pronunciata e depositata il 28.09.2022, notificata in pari data, a definizione della causa civile iscritta al n. 160/2019 R.G. e per l'effetto: nel merito: accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 987/2022 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza, DICHIARARE l'esclusiva responsabilità di corrente in Reggio Emilia, Controparte_1
Via Normandia, n. 7, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 CP_2
residente in [...]1, C.F. , in proprio, per la
[...] C.F._3
pagina 1 di 8 malattia e la morte del cavallo di TE (passaporto UNIRE n. microchip n. Per_1 Num_1
) in conseguenza per i fatti esposti in atti CONDANNARE in via tra di loro solidale NumeroDiPass_2
corrente in Reggio Emilia, Via Normandia, n. 7, cf , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e residente in [...]
2/1, cf , in proprio, al risarcimento dei danni tutti conseguenti – sia materiali C.F._3 che morali – arrecati a : danni che si quantificano nella somma di € 47.000,00 o Parte_2 comunque in quella somma maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria o che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa. Somme maggiorate di interessi e quindi rivalutate
CONDANNARE in via tra di loro solidale corrente in Reggio Emilia Controparte_1
Via Normandia 7 cf in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 Controparte_2 residente in [...] cf , in proprio, al pagamento di tutte le C.F._3 spese le anticipazioni e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato ha concluso come segue:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis RIGETTARE l'appello proposto da parte dell'Ing. nato a [...] il giorno 11.11.63 C.F. Parte_1
avverso la Sentenza n.987/22 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il C.F._1
28.09.22 a definizione della procedura civile rubricata col n.160/19 RG;
CONFERMARE in ogni sua parte la Sentenza n.987/22 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28.09.22 e per l'effetto RIGETTARE ogni pretesa risarcitoria formulata da parte dell'Ing. nato a [...] il Parte_1 giorno 11.11.63 C.F. nei confronti del corrente in CodiceFiscale_4 Controparte_1
Reggio Emilia Via Normandia n.7 C.F. e del suo Presidente nato a P.IVA_1 Controparte_2
Montecchio Emilia il 15.08.80 C.F. in quanto infondata in fatto ed in diritto. CodiceFiscale_5
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
convenne in giudizio avanti il Tribunale di Reggio Emilia il Parte_1 Controparte_1
e il suo legale rappresentante esponendo che:
[...] Controparte_2
- aveva affidato alla custodia e alle cure del la propria cavalla da salto, , CP_1 Per_1 (stimata all'atto dell'acquisto, nel 2016, del valore di 36.200,34 euro, corrisposti in parte in contanti, in parte con permuta di altro cavallo), dietro pagamento di € 400,00 mensili;
- il rapporto si era svolto senza problemi, e fino al 18 marzo del 2017 il cavallo era stato montato normalmente;
in data 20 marzo 2017, tuttavia il proprietario era stato avvertito da un referente del che alcuni cavalli ivi custoditi, tra cui , avevano accusato dei CP_1 Per_1 malesseri, motivo per cui il aveva annullato il concorso programmato per il week CP_1 end successivo;
il 22.03.2017 il referente del informò il proprietario che il veterinario CP_1 aveva consigliato il ricovero in clinica di , e il aveva organizzato il Per_1 CP_1 trasporto del cavallo;
peraltro nel tardo pomeriggio dello stesso 22.03.2017, i sanitari della clinica avvertirono del decesso della sua cavalla;
Parte_1
- era stata sottoposta ad esame autoptico, e in esito a tali accertamenti la patologia causa Per_1 della morte era stata descritta come una intossicazione dovuta a ionofori e tossine assunti per via alimentare;
era poi pacifico che anche altri animali ospitati al avevano CP_1 manifestato gli stessi sintomi, cosicchè la responsabilità della morte andava attribuita senza dubbio al;
CP_1
pagina 2 di 8 - di fronte all'evidenza dei fatti il aveva ammesso, seppure implicitamente, la CP_1 propria responsabilità per l'accaduto, e messo in contatto il cliente con la
[...]
inutilmente, però, perché la polizza non copriva il rischio Controparte_3 specifico;
inoltre il aveva posto gratuitamente a disposizione dell'Ing. il CP_1 PT cavallo (di proprietà del padre della compagna del ), e aveva promesso di Per_2 CP_2 consegnare un embrione di cavallo ottenuto dalla fecondazione artificiale;
entrambe le promesse non erano state però mantenute, perché nell'ottobre del 2017, il proprietario di Per_2 decide di venderlo, e l'Ing. , per conservarne l'uso, dovette acquistarlo, e l'embrione non PT fu mai consegnato.
L'attore, allegando la responsabilità del custode nel contratto di deposito, ex art.1766 ss cc, chiese il risarcimento del danno patrimoniale, pari ad €.36.200,34 per il prezzo di acquisto del cavallo, cui sommare le spese sostenute, di ricovero, trasporto e smaltimento del corpo dell'animale, per complessivi €.1.173,64, e il risarcimento del danno morale, per la perdita dell'animale di affezione, particolarmente incisiva per la figlia nata nel 2001, risarcibile con il pagamento di Per_3
€.10.000,00, anche in ragione della potenziale rilevanza penale della condotta dei responsabili del
. CP_1
Si costituirono sia il contestando la propria responsabilità; Controparte_4 esponevano infatti che il 19 Marzo 2017 il cavallo ER, di proprietà di Parte_3 convivente del Presidente del iniziò a manifestare sintomatologia Controparte_4 dolorosa, presumibilmente colica con frequenza cardiaca accelerata;
venne quindi visto di urgenza dal veterinario di fiducia Dott. e sottoposto a terapie di fluidi, elettroliti ed Persona_4 antidolorifici: ciò nonostante, le condizioni del cavallo andarono peggiorando e si rese necessario l'immediato trasporto presso apposita clinica, dove purtroppo, il giorno dopo, 20 Marzo 2017, il cavallo ER morì. Lo stesso 20 marzo anche i cavalli KE e EZ iniziarono a presentare sintomi tra i quali inappetenza, dolori colici, frequenza cardiaca leggermente aumentata e mucose congeste e, di conseguenza, visto il precedente, vennero immediatamente trasportati alla clinica veterinaria Piola, specializzata in patologie addominali;
solo il 22 marzo anche e un altro cavallo, Per_1 Per_5 manifestarono sintomi di malessere, e vennero anch'essi trasportati alla clinica Piola, dove purtroppo lo stesso giorno morì. Per_1
Visto l'accaduto, vennero immediatamente effettuati campionamenti di alimenti, sangue e feci, inviati all' al fine di verificare se fosse ipotizzabile una contaminazione- Controparte_5 avvelenamento alimentare;
gli esami ebbero tuttavia avuto esito negativo (Doc.2-4).
Anche la relazione del Dott. della Clinica Veterinaria Piola del 15.06.17 (Doc.4 parte attrice) Per_6 nulla positivamente rileva, “…..non si può escludere che i sintomi comuni siano stati provocati da un'intossicazione alimentare. La frequenza cardiaca elevata, probabilmente provocata da sostanze cardiotossiche, l'enterite e gli altri sintomi comuni a tutti i soggetti….sono compatibili con intossicazione da ionofori o tossine con simili sintomi, credibilmente assunti con l'alimento. Questa ipotesi per quanto credibile e compatibile con il quadro clinico di tutti i soggetti, non è stata purtroppo comprovata dall'identificazione della sostanza nei campioni biologici o nei campioni di alimento prelevati ed esaminati da diversi laboratori”. Il mangime che veniva somministrato ai cavalli che hanno presentato malesseri (i decessi sono stati 2, SE di TE e ER) era di differente tipologia: infatti, mentre a di TE, KE e EZ (oltre ad altri) veniva somministrato Per_1 mangime della nota ditta Italfiocchi Monfort Srl, a (nonché ad altri) veniva somministrato Per_5 mangime del UL Zurli Srl: all'altro cavallo deceduto, ER, non veniva somministrato mangime. Il fatto di avere messo a disposizione, per un certo periodo di tempo, il cavallo di proprietà di Per_2
padre di CE (la compagna del Presidente del Persona_7 Controparte_1
nulla significava, sotto il profilo della ammissione di responsabilità, essendo invece Controparte_2
pagina 3 di 8 un gesto di cortesia. Quanto verificatosi presso il si è verificato anche Controparte_1 presso altri circoli ippici, più o meno nello stesso periodo, anche in zone limitrofe ( ; Persona_8 più recentemente, a Volterra, si era verificato il decesso di 9 cavalli per circostanze sconosciute, caso che ha avuto notevole risalto sulla stampa.
In esito alla istruttoria documentale ed orale svolta, il Tribunale di Reggio Emilia respinse la domanda, con il seguente percorso logico: in diritto rilevò che il contratto di pensione per animale, pur latu senso riconducibile al deposito disciplinato dall'art.1766 ss cc, se ne differenzia per la natura non inanimata del bene, la cui custodia richiede una serie di attività di cura, (comprensive della alimentazione, della pulizia, e della cura veterinaria), il che comporta una certa assimilazione al contratto di spedalità; richiamò la ovvia natura contrattuale della responsabilità, e la ripartizione dell'onere della prova, secondo cui spetta a chi agisce per il risarcimento del danno provare, oltre alla esistenza del rapporto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in nesso causale con l'azione o omissione del personale della struttura, secondo il criterio del più probabile che non (non potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, come di regola avviene nelle obbligazioni contrattuali secondo l'insegnamento delle sezioni unite Cass.13533 del 2001); osservò che ricade invece sulla struttura l'onere di provare di avere correttamente adempiuto, o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile e non riconducibile alla condotta del proprio personale.
Quindi, preso atto che nella domanda l'attore individuò la causa della morte in una intossicazione alimentare, valutò gli esiti istruttori, osservando che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni biologici ed alimentari (feci e fieno) prelevati dal veterinario del Circolo dottor Garlassi non avevano consentito di isolare le sostanze;
che le contestazioni della difesa di parte attrice sulla irrilevanza di quegli esami, eseguiti in difetto di contraddittorio, erano tardive;
che le prove testimoniali avevano dimostrato che i cinque animali ammalatisi avevano avuto alimentazioni differenti, i box e le mangiatoie erano separate;
in conclusione, ritenne che secondo il criterio del “più probabile che non” sufficiente a definire il nesso causale in ambito civilistico, dovesse escludersi la riferibilità della patologia insorta alla alimentazione somministrata;
respinse la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite a controparte.
Contro la sentenza ha proposto tempestivo appello l'Ing. , articolando due motivi. PT
Si sono costituiti il , e contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la CP_1 Controparte_2 conferma della decisione di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte sulle conclusioni precisate in epigrafe dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce la erronea individuazione della disciplina applicabile, e la erronea ripartizione dell'onere della prova, per avere il primo giudice assimilato il contratto di pensionato di animali al contratto di spedalità, con la conseguente pretesa che sia l'attore onerato di dimostrare il nesso di causalità, senza tenere conto dei principi dettati dalla Suprema Corte a far tempo dalla sentenza 13533 del 2001.
Il motivo è certamente infondato, perché i principi dettati dalla Suprema Corte nel 2001 applicabili alla obbligazioni contrattuali, comprensive delle prestazioni di spedalità, vanno letti correttamente, e non affermano quanto suppone l'appellante nel motivo, il che priva di rilevanza concreta anche la assimilazione del contratto di pensionamento di animali al contratto di spedalità operata dal primo giudice, per quanto si dirà brevemente.
In effetti il motivo trova appiglio in un passaggio della motivazione, inesatta e fuorviante in diritto, laddove il giudice, dopo avere correttamente affermato che spetta a chi agisce per il risarcimento del pagina 4 di 8 danno provare, oltre alla esistenza del rapporto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in nesso causale con l'azione o omissione del personale della struttura, aggiunge “non potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, come di regola avviene nelle obbligazioni contrattuali secondo l'insegnamento delle sezioni unite Cass.13533 del 2001”.
Le Sezioni Unite del 2001, in effetti, e tutta la costante giurisprudenza successiva, dopo avere stabilito, superando un contrasto di orientamenti, che per le obbligazioni contrattuali l'attore può limitarsi in generale, (sia che domandi solo di accertare l'inadempimento, sia che svolga l'azione conseguente di risoluzione, o di adempimento), ad allegare l'inadempimento, spettando al convenuto dimostrare di avere adempiuto, hanno affermato con molta chiarezza che ove l'attore domandi anche il risarcimento del danno, resta comunque gravato di dimostrare il danno, in nesso causale con l'inadempimento allegato (in tal senso vedi S.U.13533 del 2001, e molte a seguire, tra cui 9817 del 2008, 12686 del
2011, 4792 del 2013, 20547 del 2014, 18392 del 2017, 3704 del 2018, 21008 del 2018).
Quindi la ricostruzione del principio di diritto dettato dalle Sezioni unite 13533 del 2001, esposto dal primo giudice in modo erroneo perché parziale, va completata, così escludendo la rilevata differenza tra la generale disciplina del riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, e quella in materia di contratto di spedalità: invero in tutti i casi in cui si faccia valere l'inadempimento di una obbligazione contrattuale spetta a chi agisce per chiedere anche il risarcimento, di dimostrare lo specifico fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e quindi il danno, in nesso causale con l'inadempimento allegato.
Va poi osservato che il punto di motivazione inesatto costituisce una affermazione incidentale irrilevante, e non ha influito nella decisione del giudice, che ha comunque correttamente individuato il riparto dell'onere della prova da applicare alla fattispecie, poiché ha motivato il rigetto della domanda sul difetto di prova del nesso causale tra la morte del cavallo, e l'inadempimento allegato, come si rileva a pag.5 e 6 ove si legge “La complessiva valutazione delle emergenze istruttorie non consente quindi di affermare, in base alla regola del “più probabile che non” sopra richiamata, la sussistenza del nesso di causalità fra l'alimentazione somministrata alla cavalla dal personale del e CP_1 l'insorgenza della patologia che in poche ore ha portato al suo decesso. Stando infatti alle risultanze processuali, la causa della grave forma di colite che ha colpito l'animale è di fatto rimasta ignota sicché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, le conseguenze pregiudizievoli in punto di onere della prova gravano sull'attore-danneggiato.”
Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, per avere erroneamente valutato le prove raccolte ed erroneamente applicato il criterio del “più probabile che non”.
Il motivo ad avviso della Corte è fondato: premesso che l'attore individuava la causa della morte del cavallo in una intossicazione alimentare, così allegando l'inadempimento della obbligazione di custodia, sotto il profilo della alimentazione somministrata, si osserva che la documentazione prodotta, unitamente alle circostanze di fatto, in larga parte pacifiche, confermano, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la ipotesi prospettata come la più probabile.
Il certificato in data 15 giugno 2017 della Clinica Veterinaria Piola, presso cui la cavalla era stata trasferita, documenta una violenta colite della cavalla, che l'ha condotta al decesso a poche ore dal ricovero, nonostante le terapie somministrate.
Il dottor che ha redatto il certificato, dopo avere riferito che gli altri cavalli della stessa Per_6 scuderia parimenti ricoverati presentavano sintomi simili, aggiunge: “non si può escludere che i sintomi comuni siano stati provocati da una intossicazione alimentare. La frequenza cardiaca elevata, probabilmente provocata da sostanze cardiotossiche, l'enterite e gli altri sintomi comuni a tutti i soggetti, uno dei quali fattrice gravida che ha abortito, sono compatibili con intossicazione da ionofori
o tossine con simili sintomi, credibilmente assunti con l'alimento. Questa ipotesi, per quanto credibile
pagina 5 di 8 e compatibile con il quadro clinico di tutti i soggetti, non è stata purtroppo comprovata dalla identificazione della sostanza nei campioni biologici o nei campioni di alimento prelevati ed esaminati da diversi laboratori”.
L'autopsia eseguita dal dottor presso la Università degli Studi di Milano dopo avere Per_9 descritto in dettaglio quanto rilevato nello stomaco, nell'esofago e in tutto il canale alimentare, conclude affermando che la causa del decesso è da imputare “a shock di probabile origine endotossica indotto dalla grave colite descritta”.
Dunque l'unica causa prospettata come probabile è la intossicazione alimentare: non sono state invero avanzate ipotesi alternative.
Il primo giudice ha ritenuto che non fosse stata acquisita la prova della intossicazione, attribuendo rilevanza di prova contraria agli esami di laboratorio eseguiti su campioni biologici ed alimentari (feci e fieno) prelevati dal veterinario del dottor che non avevano consentito di isolare le CP_1 Per_4 sostanze potenzialmente tossiche;
ha aggiunto che le contestazioni della difesa di parte attrice sulla irrilevanza di quegli esami, eseguiti in difetto di contraddittorio, erano state svolte per la prima volta nelle difese finali, e per questo erano tardive, motivo per cui il giudice non ha neppure affrontato nel merito i rilievi sollevati circa la affidabilità e concludenza di quei referti laboratoristici.
Entrambe le affermazioni del Tribunale non sono condivisibili: esaminando preliminarmente la seconda si osserva che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, (salvo il caso specifico del disconoscimento della sottoscrizione ex art.214 cpc, non ricorrente nella fattispecie) né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, spetta in ultima analisi al giudice, alla luce di quanto esposto dalle difese;
ciò significa che la “contestazione” della valenza probatoria del documento è per le parti una mera difesa, e può essere spiegata nel giudizio senza termini preclusivi, purchè nel rispetto del contraddittorio (vedi cass.3306 del 2020, 12748 del
2016, tra le altre).
Ciò premesso, la difesa attrice in primo grado, dopo avere genericamente contestato in prima udienza la comparsa di costituzione avversaria, nella memoria istruttoria depositata ha negato che tutti gli esami per contaminazione/avvelenamento alimentare abbiano avuto esito negativo ed ha contestato la rilevanza probatoria dei referti (docc.ti 2, 3 e 4 di parte convenuta) osservando che si trattava di esami svolti senza contradditorio e senza accertare le modalità di prelievo, conservazione ed utilizzo dei campioni analizzati.
Tali rilievi, certamente ammissibili, vanno considerati, e sono fondati, perché il prelevamento dei campioni di feci e fieno è avvenuto unilateralmente, senza garanzia di contraddittorio, e quindi senza certezza legale della provenienza dei campioni oltre che senza chiarimenti in ordine alla metodica seguita nella ricerca: va pure detto che per quanto consta dai referti nelle feci è stata ricercata esclusivamente la tossina botulinica, e nel fieno esclusivamente materiale organico, e nulla fa pensare che il risultato negativo di tali ricerche sia effettivamente rilevante e decisiva, al fine di escludere una intossicazione alimentare, come prospettata nel certificato e nel referto autoptico sopra richiamati.
La prima decisione, che ha ritenuto probanti gli esami, al fine di escludere una intossicazione alimentare non è quindi convincente, e la produzione dei referti non si ritiene significativa rispetto alla unica ipotesi ventilata, di intossicazione da ionofori, o tossine con simili sintomi.
Non è neppure vero che le prove testimoniali abbiano dimostrato che i cinque animali ammalatisi avevano avuto alimentazioni completamente differenti, e che i box e le mangiatoie erano separate;
quanto alla alimentazione, (in disparte il fatto che non si è trattato in causa del tema dell'acqua), può dirsi che l'alimentazione solida era parzialmente differente, perché non tutti i cavalli abbinavano il fieno al mangime, ovvero allo stesso tipo di mangime;
può comunque affermarsi, senza tema di smentite, che il fieno veniva somministrato a tutti;
quanto ai mangimi, i testi hanno reso dichiarazioni pagina 6 di 8 in parte confuse;
anche sulla conformazione delle mangiatoie non vi è chiarezza, perché le foto non sono leggibili, ma è complessivamente evidente che non vi era effettiva separatezza, tale da escludere la contaminazione, sia per la conformazione dei box, contigui e complessivamente ristretti, sia per la verosimile comunanza di strumenti utilizzati, quali secchi e pale, per alimentare gli animali, nelle numerose occasioni quotidiane descritte.
In conclusione, proprio applicando il criterio del “più probabile che non” sufficiente a definire il nesso causale in ambito civilistico, in difetto di cause alternative anche solo ipotizzate, deve essere accertata la riferibilità della patologia collettivamente insorta alla alimentazione somministrata, con conseguente riforma della prima decisione.
E' quindi provato il danno, ovvero la perdita della cavalla, conseguente all'inesatto adempimento della obbligazione assunta dal , di custodire, alimentare e curare i cavalli ospitati;
la parte CP_1 onerata di dimostrare l'intervento di una causa esterna, non prevedibile e non prevenibile non ne ha dato prova.
Il danno patrimoniale può essere liquidato tenendo conto del costo della cavalla, fatturato dal venditore all'Ing. per complessivi € 22.200,34, comprensivi di Iva;
il fatto che oltre al pagamento della PT somma il compratore avesse consegnato in permuta altro cavallo non è dimostrato, e anche qualora si dovesse ritenere pacifico per mancata contestazione, non vi è prova del valore del cavallo consegnato in permuta: il danno va quindi limitato alla somma di €.22.200,34.
Il fatto, allegato dallo stesso attore qui appellante di avere potuto usufruire gratuitamente del cavallo per sei mesi, comporta, (in applicazione del principio di compensazione tra il danno e il Per_2 vantaggio, quando correlati al medesimo evento generatore), tenuto conto del costo della pensione mensile, alla riduzione dell'importo dovuto di € 3.000,00.
Non si riconosce il danno morale, da perdita dell'animale di affezione, per difetto di legittimazione attiva, e per difetto di prova: lo stesso attore ha invero precisato che la cavalla veniva montata dalla figlia il che fa ritenere che fosse quest'ultima, se del caso, ad avere un rapporto continuativo Per_3 con l'animale, tale da comportare il riconoscimento di una effettiva affezione;
manca comunque la prova di un rapporto di tal genere tra l'attore e , che tra l'altro era divenuta di Controparte_6 proprietà dell'Ing. solo nel 2016. PT
Dunque il danno si riconosce nella misura di € 19.200,34 oltre alle spese vive documentate, di €
1.173,64; la somma finale di € 20.373,64 che costituisce un debito risarcitorio, quindi un debito di valore, va rivalutata, con applicazioni di interessi legali dalla data del fatto alla decisione, così divenendo di € 26.533,29, oltre interessi legali successivi alla sentenza.
La condanna va pronunciata nei confronti del Associazione sportiva con Controparte_1 sede in Via Normandia 7, a Reggio Emilia, e nei confronti del presidente che per fatto Controparte_2 non contestato gestiva a tutti gli effetti il circolo e le sue attività, e quindi ex art.38 cc risponde delle obbligazioni risarcitorie del . CP_1
Le spese della lite seguono la soccombenza;
nella liquidazione si tiene conto dell'importo della condanna, e quindi dello scaglione di valore tra 26.000 e 52.000 euro, applicando tuttavia il minimo, in ragione della prossimità al minimo dello scaglione dell'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della la sentenza 987 del 2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia
pagina 7 di 8 - accertata la responsabilità del in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e di in proprio, per la malattia e la morte del cavallo SE di Controparte_2
TE, condanna entrambi in solido al risarcimento dei danni arrecati all'ing. , PT mediante pagamento della somma, liquidata alla attualità, di € 26.533,29, oltre interessi legali successivi alla sentenza;
- condanna i soccombenti in solido alla rifusione all'appellante delle spese dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.809,00 e per il secondo grado in € 4.996,00 a titolo di compenso, oltre esborsi, ed accessori di legge sui compensi.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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