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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6605 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1651 del R.G.A.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025, vertente tra
codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Maccauro, codice fiscale e dall'avv. Ida Vicedomini, codice fiscale C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nocera Inferiore, Via Giuseppe C.F._2
Atzori n. 70, come da procura in atti
attrice in riassunzione
e
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Controparte_1
CA AM, codice fiscale e dall'avv. Luciano Abate, codice fiscale C.F._3
ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Napoli, Via A. Diaz n. 8, come C.F._4
da procura in atti
convenuta in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 27365/2016 della Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1284/2012 del 31/1/2012 della Corte di Appello di Napoli. CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : “a. accogliere le domande tutte esperite dall'attrice nel processo di I grado nei confronti Parte_1
della , dichiarandole fondate in fatto e diritto e, quindi, dichiarare risolto il contratto Controparte_2
di compravendita internazionale oggetto del giudizio per inadempimento della venditrice, stante la
tempestività della denunzia dei vizi della merce ed in ragione della sussistenza degli stessi;
b.
conseguentemente, al fine del ripristino delle obbligazioni originarie dedotte in giudizio ed oggetto del
contratto di compravendita, condannare la venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto per la stessa,
di USD 793.024,65 (pari ad € 626.836,25), in considerazione del valore del dollaro americano al momento
del pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dall'agosto
1997 - epoca del pagamento;
c. condannare controparte al risarcimento per i seguenti danni cagionati
all'acquirente per il comportamento colpevole della venditrice: c.
1. danni per USD 111.000,00 (pari ad €
87.738,53), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, in ragione della percentuale
del 14% dell'investimento e stante l'impossibilità di poter dar corso agli ordini dei propri clienti e per i quali
l'acquisto era stato effettuato, anche a titolo di lucro cessante - o di altra somma maggiore o minore che
codesto Giudice riterrà equa, stante l'intervenuta prova del relativo diritto;
c.
2. danni per spese di
conservazione e custodia delle merci (dalla data della consegna: settembre 1997 e fino alla data di
esecuzione del sequestro liberatorio: dicembre 2002) in ragione di complessivi € 252.000,00 (pari ad €
4.000,00 mensili x nr. 63 mesi) o di altra somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà equa, stante
l'intervenuta prova del relativo diritto;
d. convalidare/confermare il sequestro conservativo autorizzato, con
ogni conseguenza in ordine ai beni oggetto dello stesso, oggi sostituiti dalla fideiussione bancaria della
Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa San Paolo) del 22/04/1998 nr. 37791 fino alla concorrenza di L.
1.000.000.000, a favore della (oggi e, quindi, ordinare all'Istituto di Credito CP_3 Parte_1
dedotto di pagare, nell'ambito della garanzia prestata, l'importo complessivamente dovuto, come indicato
ai punti precedenti;
e. condannare l'appellata, in ragione della soccombenza, alla rifusione di spese e
competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio (e, comunque, di quello di cassazione, come espressamente
previsto in sentenza), oltre alla refusione di spese e competenze del presente grado di giudizio, con
attribuzione ai procuratori costituiti”.
Per : “-accogliere le eccezioni processuali formulate al punto “I” Controparte_1
della propria comparsa di risposta, adottando tutte le conseguenti pronunzie ivi inclusa quella di mancata tempestiva riassunzione del procedimento e contestuale estinzione dell'intero procedimento;
-respingere
in ogni caso ogni e qualsiasi domanda della - (e pertanto anche le domande Controparte_4
contenute nell'atto di appello, in quello introduttivo della presente fase di rinvio e nella comparsa di
risposta avversaria datata 3/10/2017), proposta nei confronti della Controparte_1
e pertanto confermare la sentenza del Tribunale di Avellino n. 471 del 14/03-27/03/08 e quella
[...]
della Corte di Appello di Napoli n. 1284 del 2012, tenuto conto del principio di diritto della Suprema Corte -
salvo quanto si dirà circa l'appello incidentale spiegato e del ricorso incidentale per cassazione- perchè
infondata e non provata per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa, nel corso del giudizio di
I° grado e nel giudizio di II° grado, confermando pertanto la revoca del sequestro concesso in data
22/12/1997; -respingere altresì tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella propria
comparsa di risposta depositata nella presente fase di rinvio e nel giudizio di appello;
-in via di appello
incidentale e comunque anche in via riconvenzionale, e anche in accoglimento delle censure proposte in
sede di legittimità e dichiarate assorbite, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza del
Tribunale di Avellino n. 471/08 ed anche della sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 1284 del 2012: -
accertare e dichiarare che l'accordo del 13/05/1997 intervenuto tra la e la CP_3 [...]
e provato attraverso i documenti prodotti dall'esponente sub 3 nel procedimento di Controparte_1
sequestro e sub 14 nella causa di merito di I° grado, costituisce una transazione con tutti i conseguenti
effetti ai fini della reiezione della domanda della - in via di subordine e per il caso in cui si CP_3
ritenesse che l'accordo del 13/05/1997 non costituisca transazione: A) condannare la al CP_3
risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità della somma di USD 776.424,15=(prezzo dei
containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto a USD 256.111,5= dal 1/4/1997 al
3/8/1997, quanto a USD 249.9640 dal 7/2/1997 al 3/8/1997; quanto a USD 202.165,5= dal 17/3/1997 al
25/5/1997; quanto a USD 68.183,75= dal 13/4/1997 al 3/8/1997, il tutto nella misura che sarà accertata in
corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi
indicati; B) condannare, in subordine rispetto al punto A, la per le ragioni esposte in comparsa, CP_3
al pagamento della somma di USD 104.713,85= oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
-
Pa condannare la (ora al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, per esclusivo suo CP_3
fatto e colpa, del contratto di vendita N.226 di cui alla fattura N.8276 del 2/10/1997 e conseguentemente
Pa condannare la (ora al risarcimento dei danni tutti ammontanti a USD 250.000 e CP_3 comunque alla diversa maggiore o minore misura che sarà accertata nella espletanda istruttoria (o,
in subordine, in via equitativa). Danni i predetti conseguenti all'inadempimento della ed CP_3
inclusivi sia dei danni derivanti dalla perdita conseguente alla rivendita (USD 230.720,00), sia dei danni
dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD 686.600 (pari al valore dei tre container
sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 e il giorno in cui sono state pagate le pelli in sede
di rivendita, nonché degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato, e delle spese per
la liberazione della merce (queste ultime pari ai costi versati ai depositi portuali e pari a Lit. 21.991.587), il
tutto in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
- confermare e
dichiarare la illegittimità del sequestro eseguito e pertanto e di conseguenza condannare la CP_3
Pa (ora a risarcire i danni ai sensi dell'Art. 96 secondo comma c.p.c., con necessaria quantificazione,
[...]
derivati alla dalla prestazione della garanzia fideiussoria, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
già riconosciuti in I° grado ma non liquidati d'ufficio e/o secondo equità e/o comunque neppure riferiti
ad un periodo temporale preciso;
- dichiarare che il procedimento del Tribunale di Avellino N. RG.
1739/02, benchè sospeso, è tuttora pendente ed esistente. Condannare la al pagamento delle CP_3
spese tutte del procedimento e pertanto sia di quelle di I° grado (che si chiede di confermare), sia di quelle
del giudizio di appello, sia di quelle del giudizio di legittimità che della presente fase di rinvio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 30/12/1997 la (poi evocava in giudizio Controparte_3 Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino la deducendo che nel mese di luglio 1997 Controparte_1 CP_1
aveva da quest'ultima acquistato contro documenti -cioè previo pagamento a mezzo del Banco di Napoli-
numero 4450,50 dozzine di pelli di quarta scelta onde ottenere una nappa per abbigliamento di alta qualità
per il prezzo complessivo di USD 793.024,65 quindi per dollari 190 a dozzina. Deduceva, quindi, che il pellame, giunto in CE alla fine di settembre 1997, dopo la prima lavorazione (concia), aveva evidenziato gravissimi ed estesi difetti che sconsigliavano di passare alle altre fasi di lavorazione (riconcia al cromo, neutralizzazione, ingrasso e finitura). Da ciò era seguita una “convulsa fase di trattative tra
l'acquirente, il venditore e il suo rappresentante in Italia”, conclusa il 2/10/1997 con l'impegno della venditrice, poi non onorato, di recarsi a Solofra per definire la questione. Assumeva che, nel frattempo,
erano arrivati nel porto di Napoli quattro contenitori di pelli che la CE pensava di ricevere in sostituzione di quelle contestate ma delle quali la venditrice aveva reclamato il nuovo pagamento;
deduceva, inoltre, che il perito di parte dalla stessa incaricato aveva affermato che le pelli in contestazione erano “scarti” di precedenti scelte e che il loro valore di mercato poteva essere di 40/70 dollari a dozzina.
Affermava, poi, l'attrice di aver ricevuto dal Tribunale di Avellino l'autorizzazione al sequestro conservativo di altra merce della venditrice presente in Italia, misura cautelare poi eseguita il 21 ed il 24/11/1997 su due interi containers ed ulteriori 80 fusti di pelli in sosta presso il porto di Napoli.
1.1 - La società attrice, lamentati quindi i gravi pregiudizi conseguenti alla vicenda (per “mancata consegna ai compratori di nappa verso i quali si era impegnata…mancato guadagno…totale immobilizzo di un cospicuo capitale per un periodo di tempo” che non si prevedeva breve) chiedeva al Tribunale di: I)
convalidare il sequestro;
II) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita delle pelli e condannare la società venditrice alla immediata restituzione del prezzo pagato di USD 793.024,65 con rivalutazione ed interessi dal luglio 1997, data dell'acquisto, all'effettivo pagamento;
III) condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, sia per il mancato guadagno nella misura media del 10-14%
dell'investimento, sia per lo sdoganamento ed il trasporto delle pelli in CE nella misura emergente dalle fatture del trasportatore, sia per lo stoccaggio delle pelli in CE, sia per lo stoccaggio in un deposito dove la merce sarebbe stata trasferita al più presto per liberare spazi utili alla CE sia per ogni altro titolo e causale collegati alla contestata compravendita;
IV) condannare la venditrice, in via diretta o di rivalsa, al pagamento di eventuali danni che l'attrice fosse stata costretta a pagare per le mancate consegne della nappa venduta;
V) condannare la convenuta al pagamento degli interessi su tutte le somme dovute.
2 - Si costituiva ritualmente la la quale deduceva che: I) nel mese di Controparte_1 CP_1
dicembre 1996 aveva venduto alla un primo gruppo di cinque containers di pelli ovine piclate Parte_1
(preconciate, ndr) al prezzo complessivo di USD 881.138,50, ispezionate dall'acquirente in Sud Africa nello stesso mese e, quindi, “stivate in containers e spedite via mare” e, infine, giunte al porto di Napoli tra i mesi di febbraio e di marzo 1997; II) le pelli erano rimaste ivi giacenti tutta l'estate e, precisamente, fino alla fine di settembre 1997, per fatto imputabile alla che senza motivo non le aveva ritirate;
III) Parte_1
non avendo l'acquirente ancora pagato detta merce, le parti il 13/5/1997 concludevano un accordo transattivo in base al quale la venditrice avrebbe emesso una nota di credito per USD 104.713,85 e la Pt_1
avrebbe pagato immediatamente le fatture n. 8204 e 8212 (quest'ultima estranea alla vicenda in
[...]
esame) e, subito dopo, le fatture n. 8191, 8213, 8221, previa deduzione del predetto importo di USD
104.713,85 dall'ultima delle cinque predette fatture;
pagamento, poi, effettivamente eseguito;
IV) in data 2/10/1997 la ordinava alla convenuta altri quattro containers di pelli (che giungevano in Italia il Parte_1
6/11/1997) il cui prezzo complessivo era di USD 851.725,00 come da fattura n. 8276 del 2/10/1997; V) per la prima volta, con missive del 10/10/1997 e del 19/11/1997, la lamentava vizi apparenti delle Parte_1
pelli dei primi contenitori, ritirate il 25-26/9/1997; VI) la aveva eseguito il sequestro conservativo Parte_1
di parte delle pelli di cui al secondo contratto per il valore di lire 1.102.862.200.
2.1 - La convenuta eccepiva, quindi, che non v'era prova degli asseriti vizi;
che i vizi eventualmente esistenti erano imputabili all'attrice che colpevolmente aveva ritardato il ritiro della merce dal porto di Napoli e tali vizi non erano comunque stati tempestivamente denunciati alla venditrice. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, “i danni conseguenti al fatto che la ha ritirato con ritardo il primo gruppo di Parte_1
contenitori, sia i danni conseguenti all'inadempienza della che non ha ritirato il secondo gruppo di Parte_1
quattro containers…sia i danni conseguenti al sequestro”.
2.2 - La convenuta concludeva, quindi, chiedendo al Giudicante di “…respingere le domande della
[...]
conseguentemente il sequestro concesso in data 22/12/1997 ed emettendo tutti gli Parte_2
opportuni provvedimenti necessari per liberare la fideiussione prestata in sostituzione della merce”; quindi,
in via riconvenzionale, A) condannare la al risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità Parte_1
della somma di USD 776.424,15 (prezzo dei containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto ad
USD 256.111,50 dall'1/4/1997 al 3/8/1997; quanto ad USD 249.964 dal 7/2/1997 al 3/8/1997; quanto a
USD 202.165,50 dal 17/3/1997 al 25/5/1997; quanto a USD 68.183,75 dal 13/4/1997 al 3/6/1997, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi indicati;
B) condannare, in subordine rispetto al punto A), la al Parte_1
pagamento della somma di USD 104.713,85 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
C)
dichiarare in ogni caso risolto per esclusivo fatto e colpa della il contratto di vendita n. 226 di cui Parte_1
alla fattura n. 8276 del 2/10/1997 e conseguentemente condannare la al risarcimento dei danni Parte_1
tutti ammontanti quantomeno a USD 250.000 e comunque alla diversa maggiore o minore somma che sarà
accertata in istruttoria (o, in subordine, in via equitativa) e conseguenti al suo inadempimento ed inclusivi dei danni derivanti dall'eventuale perdita conseguente alla rivendita, i danni dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD 686.600 (pari al valore dei tre containers sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 e il giorno in cui sono state pagate le pelli in sede di rivendita, degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato, delle spese per la liberazione della merce, il tutto in ogni caso oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda al saldo;
D) condannare infine la al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata nell'espletanda istruttoria (o, in Parte_1
subordine, in via equitativa) derivanti dalla prestata fideiussione, fino alla liberazione della stessa. Il tutto adottando d'ufficio le opportune decisioni in relazione alla prosecuzione del giudizio sospeso iscritto con il n. R.G. 1739/02 del Tribunale di Avellino.
3 - Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27/5/1998 il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito da parte della convenuta di fideiussione bancaria in luogo della merce sequestrata, giusta provvedimento del
Tribunale, adottato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 25/1/1998, a parziale modifica del decreto di autorizzazione del sequestro.
3.1 - Con ricorso ex art. 669 c.p.c. dell'1/7/1998 la società attrice chiedeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la descrizione delle pelli, istanza accolta dal Giudice con ordinanza del 12/8/1998.
3.2 - Alla prima udienza di comparizione del 26/9/1998 la stessa attrice chiedeva che il Tribunale
autorizzasse “in via di somma urgenza la lavorazione delle pelli fino alla cromatura sotto la direzione del
CTU”, detta richiesta, formalizzata con ricorso ex art. 669 bis e seguenti c.p.c. in data 30/9/1998, veniva rigettata con ordinanza del 21/10/1998.
3.3 - Con ricorso del 29/10/1998 la società attrice chiedeva nuovamente l'autorizzazione a cromare le pelli,
mentre la società convenuta, con memoria autorizzata ex art. 180 c.p.c. del 4/11/1998, chiedeva, ex art. 669 decies c.p.c. la revoca del provvedimento di sequestro emesso ante causam il 22/12/1997; entrambe le istanze venivano rigettate con provvedimento dell'11/11/1998.
3.4 - Con ricorso del 7/12/2001 la società attrice chiedeva al Tribunale di “autorizzare il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. ordinando contestualmente la vendita dei beni sottoposti a sequestro, ex artt.
665, 529 e 530 c.p.c.”; il ricorso veniva dichiarato improcedibile all'udienza del 24/12/2001, alla quale nessuna delle parti era comparsa, difettando la prova della notifica del ricorso alla controparte.
3.5 - Con nuovo ricorso ex art. 687 c.p.c., depositato il 18/1/2002, la società attrice chiedeva “il sequestro
(c.d. liberatorio) delle…cose che il debitore (compratore) ha offerto o comunque messo a disposizione del creditore (venditore) per la sua liberazione (ex art. 1206 ss. c.c.)…e la vendita dei beni oggetto del sequestro;
con ordinanza del 26/1/2002 il Giudice dichiarava la propria incompetenza per le specifiche istanze cautelari, non essendo stata formulata da alcuna parte domanda di merito per la consegna o restituzione della merce dedotta in lite. 3.6 - Quindi, il Tribunale, disposta ed espletata CTU sui beni, escussi i testimoni ed acquisita la documentazione, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per le difese finali.
4 - Con sentenza n. 471/2008 il Tribunale di Avellino rigettava le domande dell'attrice ; revocava il Parte_1
sequestro conservativo;
dichiarava risolto il secondo contratto di vendita ma rigettava le domande riconvenzionali risarcitorie proposte dalla società convenuta;
condannava ex art. 96 c.p.c. la società attrice al pagamento in favore della convenuta del costo sostenuto per la garanzia fideiussoria prestata il
22/4/1998 dalla Banca Commerciale Italiana nonché delle spese processuali che liquidava in complessivi euro 19.481,74.
4.1 - Avverso detta sentenza proponeva appello la lamentando: I) l'erronea valutazione delle Parte_1
circostanze di fatto dedotte in giudizio;
II) l'erronea ed illogica applicazione delle norme riferibili alla fattispecie;
III) l'illegittimità della generica condanna alle spese sostenute dalla controparte per la garanzia fideiussoria.
Chiedeva, quindi, l'appellante di “accogliere il presente gravame, dichiarando la nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata e quindi, in riforma della sentenza ed in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, dichiarare fondata la domanda proposta e, quindi, dichiarare risolto il contratto di compravendita oggetto del giudizio per inadempimento della venditrice stante la tempestività
della denuncia dei vizi della merce ed in ragione della sussistenza degli stessi”. Con conseguente condanna della alla restituzione del prezzo pagato di USD 793.024,65 (pari ad euro 626.836,25) in CP_1
considerazione del valore del dollaro statunitense al momento del pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data da agosto 1997. Chiedeva, infine, di condannare l'appellata al risarcimento dei danni cagionati all'acquirente, quantificabili in complessivi USD 111.000,00 in ragione della percentuale del 14% dell'investimento effettuato con l'acquisto delle pelli e stante;
nonché al risarcimento dei danni per spese di conservazione e di custodia delle merci dal settembre 1997 e fino alla data di esecuzione del sequestro liberatorio (dicembre 2002) in ragione di complessivi euro 252.000,00 (pari ad euro 4.000/mese per 63 mesi) o della somma maggiore o minore ritenuta equa dal giudice. Chiedeva, infine, di convalidare il sequestro conservativo e quindi di ordinare al fideiussore di pagare, nell'ambito della garanzia prestata,
l'importo complessivamente dovuto come indicato nei punti precedenti.
5 - Si costituiva nel giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e Controparte_1
spiegando appello incidentale. Deduceva, al riguardo, l'appellante incidentale che risultava erronea la statuizione secondo cui l'accordo del 13/51997 non poteva costituire una transazione ma soltanto una rinegoziazione dei termini della vendita;
che risultava erronea anche la statuizione sia nel punto in cui rigettava la domanda risarcitoria relativa alle somme versate in ritardo dalla (quanto meno nella Parte_1
misura coincidente con gli interessi) sia nel punto in cui non riteneva comunque dovuta la somma di USD
104.713,85 concordata quale riduzione del prezzo.
Deduceva l'erroneità del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria conseguente alla risoluzione del secondo contratto di vendita del 3/10/1997 relativo alle pelli poi oggetto di sequestro.
Assumeva erronea la mancata ammissione di tutte le istanze istruttorie di essa convenuta in prime cure.
Assumeva, in fine, che risultava imprecisa la condanna della ex art. 96 comma 2 c.p.c., al Parte_1
risarcimento dei danni in misura pari al costo della garanzia fideiussoria e che risultava erronea la statuizione secondo cui non vi sarebbe stata traccia del giudizio R.G. 1739/2002 del Tribunale di Avellino
che era stato sospeso.
5.1 - La appellante incidentale, concludendo, chiedeva quindi il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale e comunque anche in via riconvenzionale, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 471/2008, accertare e dichiarare che l'accordo del 13/5/1997
intervenuto tra la e la e provato attraverso i documenti prodotti Parte_1 Controparte_1
dall'esponente sub 3 nel procedimento di sequestro e sub 14 nella causa di merito di I grado, costituiva una transazione con tutti i conseguenti effetti ai fini della reiezione della domanda della;
in via di Parte_1
subordine e per il caso in cui si fosse ritenuto che l'accordo del 13/5/1997 non costituiva una transazione:
A) condannare la al risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità della somma di USD Parte_1
776.424,15 (prezzo dei containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto a USD 256.111,50
dall'1/4/1997 al 3/8/1997, quanto a USD 249.964,00 dal 7/2/1997 al 3/8/1997, quanto a USD 202.165,50
dal 17/3/1997 al 25/5/1997, quanto a USD 68.183,75 dal 13/4/1997 al 3/8/1997, il tutto nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi indicati;
B) condannare in subordine rispetto al punto A), la per le ragioni Parte_1
esposte in comparsa al pagamento di USD 104.713,85 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
condannare la al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, per esclusivo suo fatto e Parte_1
colpa, del contratto di vendita n. 226 di cui alla fattura n. 8276 del 2/10/1997 e conseguentemente condannare la al risarcimento dei danni tutti ammontanti a USD 250.000 e comunque alla diversa Parte_1 maggiore o minore misura che sarà accertata nella espletanda istruttoria (o in subordine in via equitativa).
Danni, i predetti, conseguenti all'inadempimento della ed inclusivi sia dei danni derivanti dalla Parte_1
perdita conseguente alla rivendita, sia dei danni dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD
686.600,00 (pari al valore dei tre containers sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 ed il giorno in cui erano state pagate le pelli in sede di rivendita, nonché degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato e delle spese di liberazione della merce (queste ultime pari ai costi versati ai depositi portuali), il tutto in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
condannare la a risarcire i danni con necessaria quantificazione derivati alla Parte_1 Controparte_1
dalla prestazione della garanzia fideiussoria, già riconosciuti in primo grado ma non liquidati CP_1
d'ufficio e/o secondo equità e/o comunque neppure riferiti ad un periodo temporale preciso;
dichiarare che il procedimento del Tribunale di Avellino n. R.G. 1739/2002, benchè sospeso, era pendente ed esistente. Confermare la condanna della alle spese tutte così come contenute in I grado, Parte_1
condannando altresì l'appellante alle spese del presente giudizio.
6 - All'udienza collegiale del 20/10/2011, la Corte di Appello di Napoli riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7 - Con sentenza n. 1284/2012 la Corte di Appello rigettava sia l'appello principale che quello incidentale,
compensando integralmente tra le parti le spese del grado.
8 - Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Con il Parte_1
primo motivo, la lamentava l'erronea individuazione del diritto sostanziale applicabile alla Parte_1
fattispecie; con il secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme specifiche regolanti il contratto di compravendita internazionale, in luogo delle norme di diritto civile interno;
con il terzo motivo, in via subordinata, deduceva la violazione delle norme regolanti il contratto, anche in relazione alla disciplina nazionale;
con il quarto motivo denunciava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte in cui aveva ravvisato l'intempestività della denuncia dei vizi.
8.1 - La si costituiva proponendo ricorso incidentale sulla base di due Controparte_1 CP_1
motivi. Con il primo motivo di ricorso incidentale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115, 116 e 345 c.p.c., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il giudicante, pur dichiarando risolto il contratto dell'ottobre 1997 non aveva accordato il risarcimento del danno;
con il secondo motivo del ricorso incidentale, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 96 c.p.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudicante, pur accogliendo la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata aveva confermato la decisione del
Tribunale che si fondava su documenti risalenti alla data di stipula della fideiussione.
9 - Con sentenza n. 27365/2016, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale - e previo assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale - cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli.
9.1 - La Suprema Corte sui motivi di ricorso si è pronunciata come di seguito si espone in sintesi: “Poiché
dunque, in base all'art. 14 l. 31 maggio 1995 n. 218, rispetto alla conoscenza della legge straniera
richiamata da una norma di diritto internazionale privato il giudice italiano è nella stessa posizione che
assume nei confronti della normativa italiana ed ha il potere di accertare tale legge d'ufficio e di assicurarne
l'applicazione…ed avendo la ricorrente, con la formulazione dei primi due motivi, allegato gli elementi di
fatto dai quali ricavare quali fossero i criteri di collegamento (a loro volta norme di diritto la cui applicazione
è doverosa da parte del giudice) che portavano alla individuazione della legge nazionale del Sud Africa quale
legge regolatrice del rapporto contrattuale oggetto di causa, si palesa in ogni caso la necessità di pervenire
alla cassazione della gravata pronunzia, in quanto frutto dell'applicazione della legge sostanziale italiana
che invece non poteva essere invocata. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, dovendo il
giudice del rinvio provvedere ad una nuova valutazione e decisione dei fatti di causa attenendosi in
particolare alla disciplina di cui alla legge sostanziale della Repubblica del Sud Africa, avvalendosi a tal fine
di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 218/95”.
10 - Con atto di citazione dell'1/3/2017 la ha riassunto il giudizio innanzi la Corte di Appello Parte_1
di Napoli, chiedendo di accogliere le domande proposte da essa attrice nel giudizio di primo grado nei confronti della convenuta Controparte_1 CP_1
11 - Con comparsa di costituzione del 30/8/2017 si è ritualmente costituita la Controparte_1
la quale, eccepita preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di riassunzione, ha
[...]
concluso come indicato in epigrafe di questa sentenza.
12 - La causa, a seguito dell'avvicendarsi di vari relatori per trasferimenti ad altri uffici, è stata riservata in decisione all'udienza del 15/5/2024.
Quindi la Corte, con ordinanza del 31/12/2024, “ritenuto che le parti costituite non hanno dato riscontro
alle richieste della Corte stessa di deposito delle informazioni (già richieste al competente Ministero) finalizzate ad individuare la norma giuridica dell'ordinamento della Repubblica Sudafricana applicabile al
caso di specie, ritenuta, quindi, la necessità, ai fini della decisione, di interpellare un esperto di diritto
internazionale privato, ai sensi dell'art. 14 L. n. 218/1995, per l'esatta individuazione del diritto della
Repubblica Sudafricana”, ha rimesso la causa sul ruolo nominando l'esperto nella persona del Prof.
e ponendo allo stesso i seguenti quesiti: “accerti l'esperto quali norme dell'ordinamento Persona_1
giuridico della Repubblica del Sud Africa disciplinavano la compravendita internazionale di beni mobili
nell'anno 1997 e ne descriva il contenuto;
accerti in particolare l'esperto : 1) se era prevista una disciplina
particolare per la vendita internazionale di pellami;
2) se la suddetta normativa contemplava e disciplinava
la garanzia per i vizi della cosa venduta e le conseguenze giuridiche degli eventuali vizi;
3) se la normativa
contemplava e disciplinava le modalità di denuncia dei vizi ed i termini per la denuncia della stessa;
4) se
prevedeva decadenze per l'omessa o tardiva denuncia ovvero termini di prescrizione per la proposizione di
eventuali azioni ovvero del diritto a far valere i vizi della cosa venduta”.
12.1 - All'esito del deposito della relazione dell'esperto nominato, la Corte ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18/6/2025, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
13 - Mette conto sottolineare, preliminarmente, il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità
secondo cui “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di
merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale
alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la
prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo
grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei
limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle
domande proposte dalle parti”(cfr. Cass. ord. n. 15143 del 31/05/2021). Ne consegue che, in questa sede di rinvio, la Corte di Appello, in ossequio al decisum della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione,
deve provvedere ad una nuova valutazione e decisione dei fatti di causa - attenendosi, in particolare, alla disciplina di cui alla legge sostanziale della Repubblica del Sud Africa - e, quindi, decidere su tutte le domande, principali e riconvenzionali, proposte dalle parti nel giudizio di primo grado;
e ciò in considerazione del fatto che, all'esito della sentenza della Suprema Corte, non si è formato alcun giudicato implicito o esplicito. Tanto meno il giudicato si è formato - contrariamente a quanto sembra affermare la nella propria conclusionale - sulle “condizioni di vendita” e, cioè, sulla natura del contratto in CP_1
esame quale “contratto di vendita contro documenti”, atteso che la valutazione della fattispecie contrattuale in esame deve essere pur sempre effettuata in base alle norme della Repubblica del Sud
Africa.
14 - Devono essere esaminate, pregiudizialmente, le eccezioni proposte dalla convenuta in riassunzione relative al vizio di notifica dell'atto di riassunzione stesso e del mandato alle liti conferito dalla attrice in riassunzione ai propri difensori. Assume la convenuta che “la società cui è stato notificato l'atto, è stata
indicata come , società questa con nome diverso da quello della Controparte_5
esponente che è, invece, . Per la convenuta in riassunzione, la Controparte_1
notifica sarebbe, quindi, affetta da nullità, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 393 c.p.c..
Per la , poi, risulterebbe viziato anche il mandato ad litem conferito dalla ai CP_1 Parte_1
propri difensori in quanto non indicherebbe in maniera completa la denominazione della controparte processuale.
14.1 - Le suddette eccezioni, di natura processuale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n.
218, devono essere necessariamente esaminate alla luce della normativa italiana e non possono trovare accoglimento.
Al riguardo, mette conto rammentare, innanzi tutto, il principio giurisprudenziale secondo cui la erronea od inesatta indicazione della ragione sociale non comporta la nullità né della citazione né della notificazione di essa a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (Cass. n. 8430/2016). Orbene, nel caso di specie, non risulta essersi ingenerata nessuna “assoluta incertezza” nella destinataria dell'atto di riassunzione la quale, infatti,
si è ritualmente costituita spiegando tutte le proprie difese;
così come, d'altronde, la si è CP_6
sempre ritualmente costituita in tutte le precedenti fasi di questo giudizio (senza spiegare eccezioni di sorta) pur essendo stata sempre evocata come “ ”, denominazione priva Controparte_5
del suffisso e che, per altro, viene riportata anche nella sentenza rescindente della Corte di CP_1 Cassazione. Di contro, sia nella sentenza del Tribunale di Avellino, sia nella sentenza rescissa della Corte di
Appello, la società convenuta viene indicata comunque come “South African Wool Hide & Skin (Exporters)”
e, quindi, non come “ ( . Da ultimo, risulta comunque dirimente il Controparte_1 CP_1
fatto che - come emerge dalla documentazione in atti - la stessa convenuta in riassunzione nella propria documentazione fiscale ha sempre utilizzato la denominazione completa di “SOUTH AFRICAN WOOL, HIDE
& SKIN (EXPORTE) (PTY) LTD”, dando conto, quindi, del fatto di essere una e non Controparte_7
una “ditta di persone”, come, da ultimo, sostenuto dalla convenuta in riassunzione soltanto con le proprie note di replica.
Per tali motivi, pur volendo prescindere dall'effetto sanante dell'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta in riassunzione, non può considerarsi viziata la notifica dell'atto di riassunzione effettuata nei confronti della “ ”. CP_1 Controparte_5
Per i medesimi motivi non si ritiene che emergano vizi della procura alle liti atteso che l'incompleta individuazione di una delle parti non invalida la procura stessa se, come nel caso di specie, non determina alcuna incertezza nell'identificazione del soggetto, né arreca alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
15 - Passando alla valutazione e decisione dei fatti di causa, vanno innanzi tutto individuate le norme sostanziali della Repubblica del Sud Africa da applicare al caso di specie. Allo scopo, soccorre la relazione dell'esperto che, in risposta ai quesiti posti dal Collegio, ha affermato, in scienza e coscienza che “1) in Sud Africa non era e non è prevista una disciplina particolare per la vendita internazionale di
pellami; 2) la giurisprudenza basata sul common law sudafricano prevede che il venditore debba
consegnare al compratore merce priva di difetti, cioè non inutilizzabile o inadatta allo scopo per il quale
è stata acquistata (scopo che deve in qualche modo esser noto al venditore), e l'acquirente, che è
tenuto al pagamento del prezzo pattuito, nel caso di vizi, deve contestarli entro un termine
“ragionevole” (reasonable time), che va valutato alla luce delle caratteristiche del caso concreto (con
particolare attenzione alla natura del vizio, cioè se esso era apparente o occulto); 3) il diritto
sudafricano non contempla formalità per la denuncia dei vizi;
4) la decadenza è collegata allo spirare
del reasonable time di cui sopra;
5) la prescrizione è regolata dall'art. 11 del Prescription Act del 1969,
la cui applicazione al caso di specie, però, è subordinata alla qualificazione del relativo aspetto come pertinente al merito della causa - e quindi regolato dalla lex causae - e non ai relativi aspetti
processuali, i quali invece sono regolati dalla lex fori”.
15.1 - Ciò detto, deve però essere necessariamente data risposta, da questa Corte di Appello, al preliminare invito posto dall'esperto a valutare “se l'ordinamento del Sudafrica, con riguardo alla
fattispecie per cui è processo, preveda un qualche meccanismo internazionalprivatistico e, in
particolare, se questo consente o impone di procedere al rinvio c.d. indietro all'ordinamento italiano, o
c.d. altrove, a un altro ordinamento statale”.
La risposta a tale quesito può ricavarsi dal contenuto della stessa indagine dell'esperto in cui si afferma che “il diritto internazionale privato dell'ordinamento ritenuto competente dalla Cassazione prevedeva
che, nel caso di compravendita internazionale di merci, in assenza di optio legis delle parti, il contratto
era da regolarsi alla luce del diritto dello Stato nel quale le merci, al momento della transazione, erano
collocate”.
Nella fattispecie in esame, quindi, difettando l'optio legis delle parti, anche per il diritto internazionale privato del Sud Africa la normativa applicabile alla “corporeal movable property” (beni mobili materiali)
è la lex situs. E, quindi, la legge del luogo in cui si trovano i beni al momento della transazione in questione (the law of the place where the property is to be found at the time of the transaction in
question); quindi, con tutta evidenza, la legge della Repubblica del Sud Africa atteso che, al momento della conclusione dell'accordo per cui è giudizio, le merci si trovavano, appunto, sul suolo della
Repubblica sudafricana.
Di contro, non risultano emergere aspetti specifici nella fattispecie in esame per i quali si possa anche solo ipotizzare il così detto “rinvio altrove o indietro” (ad altro ordinamento o, di nuovo, a quello italiano); rinvio che, per altro, si dovrebbe escludere stante il chiaro dictum della sentenza rescindente.
Peraltro, la circostanza che può assumere valore dirimente, al riguardo, è che, per l'ordinamento straniero in esame -che, si ricorda, è ordinamento di common law, quindi fondato sul precedente giurisprudenziale- laddove (come nel caso di specie) non vi sia una chiara scelta (espressa o tacita),
spetta comunque “al giudice della controversia individuare il diritto applicabile al contratto con elementi di transnazionalità” (si veda, sul punto, la relazione dell'esperto, in atti).
16 - Facendo, quindi, corretta applicazione della normativa straniera in esame, la domanda di risoluzione del (primo) contratto di compravendita e le conseguenti domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte dalla non possono trovare accoglimento;
Parte_1
per i motivi che seguono.
16.1 - Occorre, innanzi tutto, sottolineare che la ha agito in giudizio affermando di avere CP_3
ordinato le pelli oggetto di causa (di quarta scelta, come chiaramente emerge dagli atti) “onde
ottenere una nappa di alta qualità per abbigliamento”.
Tale ultima affermazione, però, non soltanto è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio ma risulta collidere con la tipologia stessa della pelle effettivamente voluta ed ordinata dalla società
attrice e, cioè, un pellame di “quarta scelta” che, a quanto emerge dagli atti, risulta essere l'ultima scelta, in termini qualitativi, prima del pellame di scarto.
Nel caso di specie risulta, quindi, difettare un primo elemento -richiesto esplicitamente dalla normativa estera da applicare al caso concreto- che non può non essere considerato come fondamentale ai fini del decidere e, cioè, il fatto che lo “scopo” per il quale la merce veniva acquistata fosse “noto” al venditore.
Nella fattispecie, si deve quindi escludere che le pelli vendute fossero “inadatte” o “non utilizzabili” per lo scopo per il quale erano state acquistate (per ottenerne nappa di alta qualità; ndr), per il semplice fatto che tale scopo è rimasto inespresso e non è mai venuto a conoscenza del venditore prima di questo giudizio.
Per altro, nella fattispecie in esame non si potrebbe neppure discutere di “vizi” della merce compravenduta atteso che, come emerge dagli atti di causa (relazione peritale del CTU resa nel giudizio di primo grado), le imperfezioni riscontrate sulle pelli per cui è giudizio non soltanto risultavano “visibili ad una semplice estrazione dal loro contenitore” ma, comunque, erano imperfezioni caratteristiche delle pelli (di quarta scelta) in quanto “collegabili essenzialmente alla vita
dell'animale ed alla scuoiatura”.
16.1.1 - Per altro, pur volendo prescindere dalla esistenza o meno dei vizi, la risulterebbe Parte_1
comunque decaduta dal diritto di contestarne l'esistenza in quanto non risulta aver effettuato la denuncia dei vizi stessi in un tempo ragionevole (cioè in quel reasonable time la cui sussistenza questo
Collegio deve valutare -secondo l'ordinamento sudafricano- alla luce delle caratteristiche del caso concreto, con particolare attenzione alla natura del vizio, sicuramente apparente). Orbene, risulta incontestato che le parti avessero inteso concludere un contratto di vendita con le modalità CAD (cash against documents); ne consegue che le pelli oggetto del contratto si dovevano considerare entrate nella piena disponibilità dell'acquirente dal momento del pagamento del corrispettivo e della contestuale consegna dei documenti rappresentativi della merce e quindi -in base al successivo accordo sottoscritto dalle parti per la riduzione del prezzo del 13/5/1997 (sulla cui natura diremo in appresso)- dal 26/5/1997 (per le pelli oggetto della prima fattura) e dal 4/8/1997 (per le pelli relative alle restanti fatture).
A far data dalla legale disponibilità delle merci, decorreva, quindi, quel ragionevole termine entro il quale la avrebbe dovuto denunciare i presunti “vizi” delle pelli, atteso che gli stessi Parte_1
risultavano comunque “vizi apparenti”.
Risulta, però dagli atti che la ha effettuato una prima generica contestazione sulla CP_3
sussistenza di “vizi” soltanto il 10/10/1997, quindi a distanza di oltre quattro mesi dalla legale disponibilità della merce acquistata (quanto meno del primo lotto). Orbene, tale ritardo ingiustificato fa sì che il termine suddetto non possa essere considerato ragionevole.
Né potrebbero giustificare l'intempestività della denuncia, come sopra accertata, le circostanze -per altro, allegate ma non provate- addotte in giudizio dall'attrice in riconvenzione e, cioè, il fatto che I)
era impossibile visionare le merci acquistate al momento del ritiro dei documenti di vendita perchè
giacenti in dogana;
II) era impossibile accedere ai container chiusi allocati in fondo al magazzino della dogana stessa;
III) era impossibile aprire i containers ed i fusti in ferro presso i depositi doganali, in quanto gli stessi erano sigillati;
IV) le pelli erano interamente coperte dal liquido di conservazione altamente tossico e corrosivo;
V) era impossibile verificare tutte le merci acquistate al fine della certezza dei vizi dedotti, poiché lo sdoganamento, iniziato il 25/9/1997, avveniva in più riprese.
Infatti secondo il generale principio di ragionevolezza -richiamato dalla normativa in esame e sicuramente rilevante negli ordinamenti di common law- la ben avrebbe potuto e dovuto Parte_1
iniziare tempestivamente le operazioni di sdoganamento della merce a far data 26/5/1997 (quando ne era venuta giuridicamente in possesso) anziché attendere quattro mesi dalla data in cui aveva ottenuto la legale disponibilità delle merci stesse. Il ritardo stesso, quindi, non può risultare giustificato ed incolpevole. Da ultimo, le istanze istruttorie della vertenti sulle circostanze sopra indicate, risultano CP_3
comunque inammissibili in quanto non articolate nel corso del primo giudizio ma soltanto in sede di gravame. La questione processuale, sul punto, deve essere infatti decisa applicando l'art. 345 c.p.c. e non la normativa del Sud Africa, atteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana e, quindi la legge regolatrice del processo
è quella dettata dal codice di procedura civile italiano.
16.1.2 - Non va sottaciuta, in fine, la circostanza (emergente dalle testimonianze rese nel corso del primo giudizio) cha la prima di concludere l'ordine di acquisto delle pelli di IV scelta, aveva CP_3
provveduto ad ispezionare e, quindi, accettare il prodotto in Sud Africa tramite un proprio dipendente.
Il teste (escusso nel giudizio di primo grado) ha infatti confermato che “il primo lotto di pelli Tes_1
era stato visionato dallo stesso compratore in Africa ed accettato;
i contenitori erano diversi ed il
controllo era stato fatto a campione”. Tanto comprova che la era ben consapevole del fatto Parte_1
che stava per acquistare pelli di quarta scelta, con le imperfezioni connaturate a tale non eccelsa qualità del pellame.
Si evidenzia al riguardo, che anche per la normativa del Sud Africa, applicabile al caso, qualora l'acquirente abbia ispezionato la res vendita prima o al momento della vendita, e l'ispezione avrebbe dovuto evidenziare un difetto, e l'acquirente comunque accetti la merce senza obiezioni, il venditore non è responsabile (Where the buyer has inspected the res vendita at or before the time of sale, and
the inspection ought to have disclosed a defect, and the buyer accepts the goods without objection, the
seller is not liable; si veda, sul punto, Patent Defects, pag. 463, allegato alla relazione dell'esperto).
Né, per altro, emerge dagli atti la prova che le pelli consegnate al porto di Napoli fossero di una partita differente rispetto a quella esaminata, seppure a campione, dalla società acquirente prima della conclusione dell'accordo.
16.2 - Per quanto sopra esposto, emerge l'infondatezza della domanda di risoluzione proposta dalla per fatto e colpa della venditrice;
con conseguente rigetto della stessa. CP_3
Al rigetto della domanda consegue necessariamente la revoca, non sussistendone il fondamento, della misura cautelare del sequestro conservativo (concesso con provvedimento ante causam nel procedimento Tribunale di Avellino R.G. 12/1998, così come modificato in corso del primo giudizio) e,
per l'effetto, la liberazione definitiva della fideiussione bancaria prestata per conto della convenuta dalla Banca Commerciale Italiana, ora Intesa San Paolo, (fideiussione n. 37791 del CP_1
22/4/1998), prestata in sostituzione dei beni sottoposti a sequestro, come da provvedimento del giudice del 20/1/1998.
16.3 - Rigettata la domanda di risoluzione del contratto, devono essere necessariamente rigettate -
non sussistendone i presupposti - anche le consequenziali domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, parimenti proposte dalla Parte_1
17 - Devono essere, a questo punto, esaminate le domande riconvenzionali proposte, nel primo giudizio dalla convenuta in riassunzione.
17.1 - In primo luogo, la questione relativa alla natura transattiva dell'accordo concluso tra i paciscenti in data 13/05/1997 (e, quindi, la questione della sua eventuale efficacia novativa, con ogni dedotta conseguenza in ordine all'ammissibilità delle domande della fondate, invece, sul CP_3
precedente contratto di vendita) deve considerarsi assorbita dalla decisione di rigetto, nel merito, delle domande stesse proposte dalla società attrice in riassunzione.
Ma quand'anche si volesse prescindere dal principio dell'assorbimento, la censura della CP_1
risulterebbe comunque infondata.
L'accordo del 13/05/1997 non ha natura di transazione novativa ma di mero accordo di rinegoziazione del prezzo originariamente pattuito. Detto accordo, difatti, lascia immutata la natura giuridica del rapporto originario e l'oggetto delle reciproche prestazioni atteso che, con lo stesso, è stata convenuta esclusivamente una modificazione, al ribasso, del prezzo di vendita. Ciò posto, non essendone stata specificamente contestata la validità dalle parti in causa, l'accordo stesso conserva la sua piena efficacia.
Va poi sottolineato che, dalle stesse affermazioni della convenuta (si veda, al riguardo, la comparsa conclusionale della nel primo giudizio, pag. 9, penultimo cpv) emerge che “l'esecuzione CP_1
della transazione è pacificamente avvenuta”; ciò significa che l'adempimento delle obbligazioni così
come specificate con l'accordo del 13/5/1997 (consegna delle pelli e pagamento del prezzo rinegoziato) per la stessa convenuta in riassunzione si è “pacificamente” realizzato. Da tale circostanza consegue necessariamente l'infondatezza sia della domanda di pagamento dell'importo di USD
104.713,85 (pari alla differenza tra il prezzo originariamente pattuito e quello concordemente ridotto con l'accordo del 13/5/1997), sia della domanda di pagamento di interessi sull'importo oggetto dell'accordo stesso.
17.2 - Quanto, invece, alla domanda di risoluzione per inadempimento del secondo contratto di vendita di pelli del 3/10/1997 (pellame che è stato, in parte, oggetto del sequestro conservativo ante
causam) proposta dalla la stessa deve essere valutata applicando la normativa della CP_6
Repubblica del Sud Africa come sopra individuata.
Secondo la suddetta normativa relativa ai contratti di vendita di cose mobili, come individuata dall'esperto nella sua relazione, l'acquirente “è tenuto al pagamento del prezzo pattuito”. Infatti, da quanto emerge dagli allegati alla relazione stessa dell'esperto, il dovere più importante di qualsiasi acquirente secondo la normativa sudafricana è pagare il prezzo di acquisto (the most important duty of
any purchaser is to pay the purchase price; pag. 469 allegati alla relazione dell'esperto).
Orbene, nel caso di specie è incontestato che la ha omesso -senza addurre nessun Parte_1
ragionevole motivo- di pagare il prezzo pattuito nel secondo contratto di acquisto delle pelli del
3/10/1997.
Ciò posto, sempre in base all'ordinamento della Repubblica del Sud Africa, in caso di inadempimento dell'acquirente, i tre rimedi a disposizione del venditore sono l'adempimento specifico, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (the three main contractual remedies for specific
performance, cancellation and damages are available to the aggrieved seller;
pag. 469 allegati alla relazione dell'esperto).
Rimedi, peraltro, che risultano sostanzialmente identici a quelli previsti dall'ordinamento italiano (e dai quali derivano, quindi, le medesime conseguenze); e ciò si afferma, nell'ipotesi in cui si volesse opinare
(con una interpretazione restrittiva del contenuto della sentenza rescindente) che il profilo relativo all'individuazione dei possibili rimedi giurisdizionali per l'inadempimento sia regolato non già dalla lex
causae, ma dalla lex fori, che nel caso sarebbe, evidentemente, il diritto italiano.
Ciò stante, in ogni caso, deve essere sicuramente accolta la domanda di risoluzione, per inadempimento dell'acquirente, del suddetto secondo contratto di vendita;
domanda proposta, in via riconvenzionale, dalla con la prima difesa. CP_6
17.2.1 - La conseguente domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale, parimenti proposta dalla può essere accolta solo nei termini e nei limiti che seguono. CP_6 Va rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla “mancata disponibilità dell'importo
di USD 686.600” (pari al prezzo convenuto e non pagato dalla . Tali ipotesi di danno si CP_3
configura come lucro cessante che, però, è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che con riguardo alla prova. In sostanza, la nulla ha dedotto circa lo specifico pregiudizio patrimoniale che CP_6
avrebbe concretamente subìto (economicamente valutabile ed apprezzabile e che non fosse meramente potenziale o possibile) come diretta conseguenza dell'indisponibilità di detta somma.
17.2.2 - Deve essere invece riconosciuto, in favore della il danno costituito dal costo CP_6
della prolungata giacenza delle pelli presso il porto di Napoli che la stessa ha dovuto sopportare in conseguenza dell'inadempimento della Dagli atti risulta che la una volta CP_3 CP_6
prestata la fideiussione per la liberazione della merce sequestrata, ha dovuto corrispondere la somma di lire 21.991.587 (quindi, euro 11.357,70) ai magazzini del porto di Napoli per poter ritirare le pelli, già
sequestrate, presso il porto stesso. Somma che, in caso di corretto adempimento, sarebbe stata a carico della acquirente CP_3
17.2.3 - Parimenti va riconosciuto il risarcimento del danno consistente nella differenza tra il prezzo convenuto (e mai pagato) con il contratto poi risolto ed il prezzo pagato dai terzi acquirenti in sede di rivendita del pellame all'esito della prestazione della fideiussione e della conseguente liberazione delle merci dal sequestro.
Dalla documentazione in atti risulta provato che il prezzo convenuto nel contratto per la vendita delle pelli (1.275 dozzine) poi oggetto del sequestro conservativo era pari a USD 632.245; dopo la liberazione dal sequestro, avvenuta circa un anno dopo, la riuscì a vendere le stesse ad CP_6
altri operatori (CE ANON e CO B.V., come emerge dalla documentazione in atti)
soltanto per il minor prezzo di USD 401.525. Ne consegue che, a causa dell'inadempimento della CP_3
la ha sicuramente subito un danno pari alla differenza, USD 230.720 (al cambio
[...] CP_1
dell'epoca euro 198.880,00), tra il prezzo che la avrebbe dovuto pagare e quello minore CP_3
ottenuto dalla rivendita a terzi delle pelli stesse.
Per tanto la deve essere condannata a pagare alla a titolo di risarcimento del CP_3 CP_6
danno per inadempimento, la complessiva somma di euro 210.237,70 (11.357,70+198.880,00), oltre alla rivalutazione monetaria a far data dalla domanda (30/4/1998) e quindi, all'attualità, la somma di euro 349.835,53; con gli interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo, così calcolati al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (Cass. sez. un. n. 1712/1995): dalla data del 30/4/1998
(data della domanda) alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma devalutata al 30/4/1998 e, poi, rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi decorrono sulla somma già attualizzata.
18 - Deve essere, infine, esaminata la domanda risarcitoria, proposta dalla società convenuta in riassunzione, per il danno conseguente alla prestazione della garanzia fideiussoria.
Per la domanda in esame, connessa e consequenziale al procedimento di sequestro conservativo ante
causam disposto dal Tribunale di Avellino, non può operare il dictum della pronuncia rescindente della
Suprema Corte ma -per quanto sopra già detto- va applicata la normativa processuale italiana ai sensi del già citato art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218.
18.1 - Ciò premesso, la domanda in esame risulta inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 96,
comma 2, c.p.c. Due sono i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c.: l'inesistenza del diritto per il quale si è agito in fase cautelare e l'aver agito violando i canoni di normale prudenza.
Orbene, nel caso di specie, il primo presupposto relativo all'infondatezza del diritto in virtù del quale la ha agito per ottenere il provvedimento cautelare, risulta evidentemente sussistere. CP_3
Quanto alla “normale prudenza”, di cui al secondo comma del citato articolo 96 c.p.c., la violazione del suddetto canone non richiede l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave bensì il mero difetto della normale prudenza che è espressione comunemente intesa di culpa lievis.
Nel caso di specie tale canone risulta essere stato violato dalla società attrice. Infatti, la misura cautelare richiesta dalla notoriamente si fonda sul presupposto del “pericolo da CP_3
infruttuosità” e cioè l'eventualità che -nelle more del giudizio di merito- il patrimonio del debitore venga depauperato o “trasformato” in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. (le Sezioni Unite della Suprema Corte, al riguardo, prevedono i presupposti dell'insufficienza patrimoniale o della potenziale dispersione della garanzia;
sent. n.
51660/2014).
Orbene, i pregressi e consolidati rapporti commerciali tra le parti di questo giudizio (dalla stessa documentazione dell'attrice emergono tali consolidati rapporti e, segnatamente, anteriormente a quelli per cui è giudizio, scambi commerciali con la per oltre 1.300.000,00 USD nel corso dei tre anni CP_6
precedenti) erano evidente sintomo di solidità patrimoniale e finanziaria della venditrice;
confermata dal fatto che la stessa venditrice neanche un mese prima della richiesta del sequestro aveva prontamente evaso un altro ordine di pellame della per oltre 600.000,00 USD (merce su cui, poi, è stato in CP_3
parte eseguito il sequestro). Ciò posto, non sussisteva nessun ragionevole elemento che potesse far presupporre una insufficienza patrimoniale ovvero un potenziale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale in capo alla quindi la , secondo il canone di normale prudenza, non CP_6 Parte_1
avrebbe dovuto proporre la domanda cautelare, nella consapevolezza che non sussisteva nessuno dei presupposti per invocare tale misura.
Per altro, non può essere sottaciuto che la domanda cautelare risulta essere stata proposta il 20/11/1997 e,
quindi, a distanza di poco più di un mese dalla denuncia dei vizi;
e cioè nel periodo in cui -per stessa ammissione della società attrice- la si era resa disponibile ad appurare i fatti ed aveva, CP_6
quindi, dato l'assenso “ad un'altra bottalata” (e cioè, ad una ulteriore lavorazione in CE per appurare l'eventuale effettiva sussistenza dei lamentati vizi) ed il legale rappresentante della venditrice si era addirittura recato presso l'opificio della “per tentare la definizione del problema” (si veda pag. 8 CP_3
atto di riassunzione).
Quindi il provvedimento cautelare era stato richiesto non solo oltre la ragionevole prudenza ma in un arco temporale in cui, a ben vedere, neppure sussisteva ancora un vero e proprio potenziale contenzioso.
D'altronde, risulta sospetta anche la circostanza che la avesse effettuato un secondo ordine nel CP_3
mese di ottobre 1997 (quindi, appena prima di depositare il ricorso cautelare) salvo, poi, omettere immotivatamente di pagare il prezzo convenuto per tale secondo ordine. È ragionevole pensare, quindi, che detto secondo ordine fosse stato effettuato soltanto al precipuo scopo di precostituirsi “l'oggetto” del sequestro conservativo da utilizzare come mero strumento di pressione nei confronti della controparte economica.
18.2 - In tema di responsabilità processuale aggravata, il risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c.
non si sottrae ai principi generali in materia di onere della prova, non concretando l'istituto una sanzione civile (per tutte, Cass. n. 21798/2015). Il danno, quindi, deve risultare allegato e provato.
Ciò posto, nel caso di specie, la deve essere condannata, ex art. 96, comma 2, c.p.c., al Parte_1
risarcimento del danno in favore della in misura pari al solo costo delle commissioni CP_6 bancarie che la stessa ha provato di aver sopportato per la fideiussione;
quindi, nell'importo CP_6
complessivo di euro 48.055,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come risultante dalla dichiarazione della banca Intesa Sanpaolo s.p.a. dell'8/6/2008 (doc. 11 fascicolo della . CP_6
19 - Quanto, in fine, alla domanda proposta dalla con cui si chiede al giudice di dichiarare che il CP_3
procedimento del Tribunale di Avellino R.G. 1739/02, “benchè sospeso, è tuttora pendente ed esistente”, la stessa va disattesa.
Infatti, non soltanto la convenuta in riassunzione nulla allega in ordine all'oggetto di tale giudizio ma neppure deduce alcunché in ordine alla rilevanza giuridica di tale procedimento in relazione al rapporto dedotto in giudizio.
20 - Per quanto riguarda le spese dei precedenti gradi di giudizio e dell'odierno procedimento, la questione va decisa mediante l'applicazione della normativa italiana ai sensi del, già citato, art. 12, comma 1, L. 31
maggio 1995, n. 218.
Occorre quindi procedere alla liquidazione delle spese: a) del giudizio di primo grado;
b) del giudizio di appello;
c) del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione;
d) del presente giudizio di rinvio.
Infatti, in virtù del c.d. principio espansivo, di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione della pronuncia del giudice del merito si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. n. 3798/2022;
Cass. n. 29056/2024).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il giudice del rinvio, a cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura, a condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia,
complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n.
32906/2022; Cass. n. 29056/2024).
Ciò posto, l'esito globale del processo vede soccombente la a carico della quale, per tanto, CP_3
devono essere poste le spese di tutte le fasi, ex art. 91 c.p.c. Il valore della causa da prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, deve essere ancorato al definitivo decisum, ed è consolidato il principio (Cass. n. 19989/2021; Cass. n.
6345/2020; Cass. n. 31884/2018; Cass. n. 30529/2017) per cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese dei gradi precedenti, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. Ciò premesso, le spese del giudizio di primo grado, quelle del giudizio di appello, quelle del giudizio di cassazione e quelle dell'odierno giudizio di rinvio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al DM 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese ed i compensi per l'attività prestata dall'esperto nominato da questa Corte sono posti definitivamente a carico della soccombente CP_3
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione proposto dalla Pt_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta le domande proposte dalla e, per l'effetto, revoca la misura cautelare del CP_3
sequestro conservativo concesso con provvedimento ante causam nel procedimento Tribunale di
Avellino R.G. 12/1998, così come modificato in corso del primo giudizio;
dispone, per l'effetto, la liberazione della fideiussione bancaria prestata, per conto della convenuta in riassunzione
[...]
, dalla Banca Commerciale Italiana, ora Intesa San Paolo, (fideiussione n. 37791 del 22/4/1998), CP_1
effettuata in sostituzione dei beni sottoposti a sequestro, come da provvedimento del giudice del
20/1/1998;
- accoglie la domanda proposta dalla convenuta in riassunzione di risoluzione del secondo contratto di acquisto delle pelli del 3/10/1997, per fatto e colpa dell'acquirente e, per CP_3
l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1
in misura pari alla complessiva somma di euro 210.237,70 (11.357,70+198.880,00), oltre alla
[...]
rivalutazione monetaria su detto importo a far data dalla domanda (30/4/1998) e quindi, all'attualità,
la somma di euro 350.676,48; con gli interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo,
calcolati con le modalità indicate in parte motiva;
- rigetta tutte le altre domande, anche risarcitorie, proposte dalla;
Controparte_1
- condanna la ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento del danno in favore CP_3
della che liquida nella complessiva somma di euro 48.055,24, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
- rigetta tutte le altre domande, anche risarcitorie, proposte dalla;
Controparte_1
- condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed CP_1 CP_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.317,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 7.655,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di riassunzione in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.317,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- pone definitivamente a carico della le spese ed i compensi per l'attività prestata CP_3
dall'esperto nominato da questa Corte.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile- così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1651 del R.G.A.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025, vertente tra
codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Maccauro, codice fiscale e dall'avv. Ida Vicedomini, codice fiscale C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nocera Inferiore, Via Giuseppe C.F._2
Atzori n. 70, come da procura in atti
attrice in riassunzione
e
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Controparte_1
CA AM, codice fiscale e dall'avv. Luciano Abate, codice fiscale C.F._3
ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Napoli, Via A. Diaz n. 8, come C.F._4
da procura in atti
convenuta in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 27365/2016 della Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1284/2012 del 31/1/2012 della Corte di Appello di Napoli.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : “a. accogliere le domande tutte esperite dall'attrice nel processo di I grado nei confronti Parte_1
della , dichiarandole fondate in fatto e diritto e, quindi, dichiarare risolto il contratto Controparte_2
di compravendita internazionale oggetto del giudizio per inadempimento della venditrice, stante la
tempestività della denunzia dei vizi della merce ed in ragione della sussistenza degli stessi;
b.
conseguentemente, al fine del ripristino delle obbligazioni originarie dedotte in giudizio ed oggetto del
contratto di compravendita, condannare la venditrice alla restituzione del prezzo corrisposto per la stessa, di USD 793.024,65 (pari ad € 626.836,25), in considerazione del valore del dollaro americano al momento
del pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dall'agosto
1997 - epoca del pagamento;
c. condannare controparte al risarcimento per i seguenti danni cagionati
all'acquirente per il comportamento colpevole della venditrice: c.
1. danni per USD 111.000,00 (pari ad €
87.738,53), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, in ragione della percentuale
del 14% dell'investimento e stante l'impossibilità di poter dar corso agli ordini dei propri clienti e per i quali
l'acquisto era stato effettuato, anche a titolo di lucro cessante - o di altra somma maggiore o minore che
codesto Giudice riterrà equa, stante l'intervenuta prova del relativo diritto;
c.
2. danni per spese di
conservazione e custodia delle merci (dalla data della consegna: settembre 1997 e fino alla data di
esecuzione del sequestro liberatorio: dicembre 2002) in ragione di complessivi € 252.000,00 (pari ad €
4.000,00 mensili x nr. 63 mesi) o di altra somma maggiore o minore che codesto Giudice riterrà equa, stante
l'intervenuta prova del relativo diritto;
d. convalidare/confermare il sequestro conservativo autorizzato, con
ogni conseguenza in ordine ai beni oggetto dello stesso, oggi sostituiti dalla fideiussione bancaria della
Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa San Paolo) del 22/04/1998 nr. 37791 fino alla concorrenza di L.
1.000.000.000, a favore della (oggi e, quindi, ordinare all'Istituto di Credito CP_3 Parte_1
dedotto di pagare, nell'ambito della garanzia prestata, l'importo complessivamente dovuto, come indicato
ai punti precedenti;
e. condannare l'appellata, in ragione della soccombenza, alla rifusione di spese e
competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio (e, comunque, di quello di cassazione, come espressamente
previsto in sentenza), oltre alla refusione di spese e competenze del presente grado di giudizio, con
attribuzione ai procuratori costituiti”.
Per : “-accogliere le eccezioni processuali formulate al punto “I” Controparte_1
della propria comparsa di risposta, adottando tutte le conseguenti pronunzie ivi inclusa quella di mancata
tempestiva riassunzione del procedimento e contestuale estinzione dell'intero procedimento;
-respingere
in ogni caso ogni e qualsiasi domanda della - (e pertanto anche le domande Controparte_4
contenute nell'atto di appello, in quello introduttivo della presente fase di rinvio e nella comparsa di
risposta avversaria datata 3/10/2017), proposta nei confronti della Controparte_1
e pertanto confermare la sentenza del Tribunale di Avellino n. 471 del 14/03-27/03/08 e quella
[...]
della Corte di Appello di Napoli n. 1284 del 2012, tenuto conto del principio di diritto della Suprema Corte -
salvo quanto si dirà circa l'appello incidentale spiegato e del ricorso incidentale per cassazione- perchè infondata e non provata per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa, nel corso del giudizio di
I° grado e nel giudizio di II° grado, confermando pertanto la revoca del sequestro concesso in data
22/12/1997; -respingere altresì tutte le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella propria
comparsa di risposta depositata nella presente fase di rinvio e nel giudizio di appello;
-in via di appello
incidentale e comunque anche in via riconvenzionale, e anche in accoglimento delle censure proposte in
sede di legittimità e dichiarate assorbite, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza del
Tribunale di Avellino n. 471/08 ed anche della sentenza della Corte di Appello di Napoli N. 1284 del 2012: -
accertare e dichiarare che l'accordo del 13/05/1997 intervenuto tra la e la CP_3 [...]
e provato attraverso i documenti prodotti dall'esponente sub 3 nel procedimento di Controparte_1
sequestro e sub 14 nella causa di merito di I° grado, costituisce una transazione con tutti i conseguenti
effetti ai fini della reiezione della domanda della - in via di subordine e per il caso in cui si CP_3
ritenesse che l'accordo del 13/05/1997 non costituisca transazione: A) condannare la al CP_3
risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità della somma di USD 776.424,15=(prezzo dei
containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto a USD 256.111,5= dal 1/4/1997 al
3/8/1997, quanto a USD 249.9640 dal 7/2/1997 al 3/8/1997; quanto a USD 202.165,5= dal 17/3/1997 al
25/5/1997; quanto a USD 68.183,75= dal 13/4/1997 al 3/8/1997, il tutto nella misura che sarà accertata in
corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi
indicati; B) condannare, in subordine rispetto al punto A, la per le ragioni esposte in comparsa, CP_3
al pagamento della somma di USD 104.713,85= oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
-
Pa condannare la (ora al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, per esclusivo suo CP_3
fatto e colpa, del contratto di vendita N.226 di cui alla fattura N.8276 del 2/10/1997 e conseguentemente
Pa condannare la (ora al risarcimento dei danni tutti ammontanti a USD 250.000 e CP_3
comunque alla diversa maggiore o minore misura che sarà accertata nella espletanda istruttoria (o,
in subordine, in via equitativa). Danni i predetti conseguenti all'inadempimento della ed CP_3
inclusivi sia dei danni derivanti dalla perdita conseguente alla rivendita (USD 230.720,00), sia dei danni
dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD 686.600 (pari al valore dei tre container
sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 e il giorno in cui sono state pagate le pelli in sede
di rivendita, nonché degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato, e delle spese per
la liberazione della merce (queste ultime pari ai costi versati ai depositi portuali e pari a Lit. 21.991.587), il tutto in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
- confermare e
dichiarare la illegittimità del sequestro eseguito e pertanto e di conseguenza condannare la CP_3
Pa (ora a risarcire i danni ai sensi dell'Art. 96 secondo comma c.p.c., con necessaria quantificazione,
[...]
derivati alla dalla prestazione della garanzia fideiussoria, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
già riconosciuti in I° grado ma non liquidati d'ufficio e/o secondo equità e/o comunque neppure riferiti
ad un periodo temporale preciso;
- dichiarare che il procedimento del Tribunale di Avellino N. RG.
1739/02, benchè sospeso, è tuttora pendente ed esistente. Condannare la al pagamento delle CP_3
spese tutte del procedimento e pertanto sia di quelle di I° grado (che si chiede di confermare), sia di quelle
del giudizio di appello, sia di quelle del giudizio di legittimità che della presente fase di rinvio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 30/12/1997 la (poi evocava in giudizio Controparte_3 Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino la deducendo che nel mese di luglio 1997 Controparte_1 CP_1
aveva da quest'ultima acquistato contro documenti -cioè previo pagamento a mezzo del Banco di Napoli-
numero 4450,50 dozzine di pelli di quarta scelta onde ottenere una nappa per abbigliamento di alta qualità
per il prezzo complessivo di USD 793.024,65 quindi per dollari 190 a dozzina. Deduceva, quindi, che il pellame, giunto in CE alla fine di settembre 1997, dopo la prima lavorazione (concia), aveva evidenziato gravissimi ed estesi difetti che sconsigliavano di passare alle altre fasi di lavorazione (riconcia al cromo, neutralizzazione, ingrasso e finitura). Da ciò era seguita una “convulsa fase di trattative tra
l'acquirente, il venditore e il suo rappresentante in Italia”, conclusa il 2/10/1997 con l'impegno della venditrice, poi non onorato, di recarsi a Solofra per definire la questione. Assumeva che, nel frattempo,
erano arrivati nel porto di Napoli quattro contenitori di pelli che la CE pensava di ricevere in sostituzione di quelle contestate ma delle quali la venditrice aveva reclamato il nuovo pagamento;
deduceva, inoltre, che il perito di parte dalla stessa incaricato aveva affermato che le pelli in contestazione erano “scarti” di precedenti scelte e che il loro valore di mercato poteva essere di 40/70 dollari a dozzina.
Affermava, poi, l'attrice di aver ricevuto dal Tribunale di Avellino l'autorizzazione al sequestro conservativo di altra merce della venditrice presente in Italia, misura cautelare poi eseguita il 21 ed il 24/11/1997 su due interi containers ed ulteriori 80 fusti di pelli in sosta presso il porto di Napoli.
1.1 - La società attrice, lamentati quindi i gravi pregiudizi conseguenti alla vicenda (per “mancata consegna ai compratori di nappa verso i quali si era impegnata…mancato guadagno…totale immobilizzo di un cospicuo capitale per un periodo di tempo” che non si prevedeva breve) chiedeva al Tribunale di: I)
convalidare il sequestro;
II) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita delle pelli e condannare la società venditrice alla immediata restituzione del prezzo pagato di USD 793.024,65 con rivalutazione ed interessi dal luglio 1997, data dell'acquisto, all'effettivo pagamento;
III) condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, sia per il mancato guadagno nella misura media del 10-14%
dell'investimento, sia per lo sdoganamento ed il trasporto delle pelli in CE nella misura emergente dalle fatture del trasportatore, sia per lo stoccaggio delle pelli in CE, sia per lo stoccaggio in un deposito dove la merce sarebbe stata trasferita al più presto per liberare spazi utili alla CE sia per ogni altro titolo e causale collegati alla contestata compravendita;
IV) condannare la venditrice, in via diretta o di rivalsa, al pagamento di eventuali danni che l'attrice fosse stata costretta a pagare per le mancate consegne della nappa venduta;
V) condannare la convenuta al pagamento degli interessi su tutte le somme dovute.
2 - Si costituiva ritualmente la la quale deduceva che: I) nel mese di Controparte_1 CP_1
dicembre 1996 aveva venduto alla un primo gruppo di cinque containers di pelli ovine piclate Parte_1
(preconciate, ndr) al prezzo complessivo di USD 881.138,50, ispezionate dall'acquirente in Sud Africa nello stesso mese e, quindi, “stivate in containers e spedite via mare” e, infine, giunte al porto di Napoli tra i mesi di febbraio e di marzo 1997; II) le pelli erano rimaste ivi giacenti tutta l'estate e, precisamente, fino alla fine di settembre 1997, per fatto imputabile alla che senza motivo non le aveva ritirate;
III) Parte_1
non avendo l'acquirente ancora pagato detta merce, le parti il 13/5/1997 concludevano un accordo transattivo in base al quale la venditrice avrebbe emesso una nota di credito per USD 104.713,85 e la Pt_1
avrebbe pagato immediatamente le fatture n. 8204 e 8212 (quest'ultima estranea alla vicenda in
[...]
esame) e, subito dopo, le fatture n. 8191, 8213, 8221, previa deduzione del predetto importo di USD
104.713,85 dall'ultima delle cinque predette fatture;
pagamento, poi, effettivamente eseguito;
IV) in data
2/10/1997 la ordinava alla convenuta altri quattro containers di pelli (che giungevano in Italia il Parte_1
6/11/1997) il cui prezzo complessivo era di USD 851.725,00 come da fattura n. 8276 del 2/10/1997; V) per la prima volta, con missive del 10/10/1997 e del 19/11/1997, la lamentava vizi apparenti delle Parte_1
pelli dei primi contenitori, ritirate il 25-26/9/1997; VI) la aveva eseguito il sequestro conservativo Parte_1
di parte delle pelli di cui al secondo contratto per il valore di lire 1.102.862.200.
2.1 - La convenuta eccepiva, quindi, che non v'era prova degli asseriti vizi;
che i vizi eventualmente esistenti erano imputabili all'attrice che colpevolmente aveva ritardato il ritiro della merce dal porto di Napoli e tali vizi non erano comunque stati tempestivamente denunciati alla venditrice. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, “i danni conseguenti al fatto che la ha ritirato con ritardo il primo gruppo di Parte_1
contenitori, sia i danni conseguenti all'inadempienza della che non ha ritirato il secondo gruppo di Parte_1
quattro containers…sia i danni conseguenti al sequestro”.
2.2 - La convenuta concludeva, quindi, chiedendo al Giudicante di “…respingere le domande della
[...]
conseguentemente il sequestro concesso in data 22/12/1997 ed emettendo tutti gli Parte_2
opportuni provvedimenti necessari per liberare la fideiussione prestata in sostituzione della merce”; quindi,
in via riconvenzionale, A) condannare la al risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità Parte_1
della somma di USD 776.424,15 (prezzo dei containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto ad
USD 256.111,50 dall'1/4/1997 al 3/8/1997; quanto ad USD 249.964 dal 7/2/1997 al 3/8/1997; quanto a
USD 202.165,50 dal 17/3/1997 al 25/5/1997; quanto a USD 68.183,75 dal 13/4/1997 al 3/6/1997, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi indicati;
B) condannare, in subordine rispetto al punto A), la al Parte_1
pagamento della somma di USD 104.713,85 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
C)
dichiarare in ogni caso risolto per esclusivo fatto e colpa della il contratto di vendita n. 226 di cui Parte_1
alla fattura n. 8276 del 2/10/1997 e conseguentemente condannare la al risarcimento dei danni Parte_1
tutti ammontanti quantomeno a USD 250.000 e comunque alla diversa maggiore o minore somma che sarà
accertata in istruttoria (o, in subordine, in via equitativa) e conseguenti al suo inadempimento ed inclusivi dei danni derivanti dall'eventuale perdita conseguente alla rivendita, i danni dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD 686.600 (pari al valore dei tre containers sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 e il giorno in cui sono state pagate le pelli in sede di rivendita, degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato, delle spese per la liberazione della merce, il tutto in ogni caso oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda al saldo;
D) condannare infine la al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata nell'espletanda istruttoria (o, in Parte_1
subordine, in via equitativa) derivanti dalla prestata fideiussione, fino alla liberazione della stessa. Il tutto adottando d'ufficio le opportune decisioni in relazione alla prosecuzione del giudizio sospeso iscritto con il n. R.G. 1739/02 del Tribunale di Avellino.
3 - Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27/5/1998 il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito da parte della convenuta di fideiussione bancaria in luogo della merce sequestrata, giusta provvedimento del Tribunale, adottato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in data 25/1/1998, a parziale modifica del decreto di autorizzazione del sequestro.
3.1 - Con ricorso ex art. 669 c.p.c. dell'1/7/1998 la società attrice chiedeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la descrizione delle pelli, istanza accolta dal Giudice con ordinanza del 12/8/1998.
3.2 - Alla prima udienza di comparizione del 26/9/1998 la stessa attrice chiedeva che il Tribunale
autorizzasse “in via di somma urgenza la lavorazione delle pelli fino alla cromatura sotto la direzione del
CTU”, detta richiesta, formalizzata con ricorso ex art. 669 bis e seguenti c.p.c. in data 30/9/1998, veniva rigettata con ordinanza del 21/10/1998.
3.3 - Con ricorso del 29/10/1998 la società attrice chiedeva nuovamente l'autorizzazione a cromare le pelli,
mentre la società convenuta, con memoria autorizzata ex art. 180 c.p.c. del 4/11/1998, chiedeva, ex art. 669 decies c.p.c. la revoca del provvedimento di sequestro emesso ante causam il 22/12/1997; entrambe le istanze venivano rigettate con provvedimento dell'11/11/1998.
3.4 - Con ricorso del 7/12/2001 la società attrice chiedeva al Tribunale di “autorizzare il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. ordinando contestualmente la vendita dei beni sottoposti a sequestro, ex artt.
665, 529 e 530 c.p.c.”; il ricorso veniva dichiarato improcedibile all'udienza del 24/12/2001, alla quale nessuna delle parti era comparsa, difettando la prova della notifica del ricorso alla controparte.
3.5 - Con nuovo ricorso ex art. 687 c.p.c., depositato il 18/1/2002, la società attrice chiedeva “il sequestro
(c.d. liberatorio) delle…cose che il debitore (compratore) ha offerto o comunque messo a disposizione del creditore (venditore) per la sua liberazione (ex art. 1206 ss. c.c.)…e la vendita dei beni oggetto del sequestro;
con ordinanza del 26/1/2002 il Giudice dichiarava la propria incompetenza per le specifiche istanze cautelari, non essendo stata formulata da alcuna parte domanda di merito per la consegna o restituzione della merce dedotta in lite.
3.6 - Quindi, il Tribunale, disposta ed espletata CTU sui beni, escussi i testimoni ed acquisita la documentazione, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per le difese finali.
4 - Con sentenza n. 471/2008 il Tribunale di Avellino rigettava le domande dell'attrice ; revocava il Parte_1
sequestro conservativo;
dichiarava risolto il secondo contratto di vendita ma rigettava le domande riconvenzionali risarcitorie proposte dalla società convenuta;
condannava ex art. 96 c.p.c. la società attrice al pagamento in favore della convenuta del costo sostenuto per la garanzia fideiussoria prestata il 22/4/1998 dalla Banca Commerciale Italiana nonché delle spese processuali che liquidava in complessivi euro 19.481,74.
4.1 - Avverso detta sentenza proponeva appello la lamentando: I) l'erronea valutazione delle Parte_1
circostanze di fatto dedotte in giudizio;
II) l'erronea ed illogica applicazione delle norme riferibili alla fattispecie;
III) l'illegittimità della generica condanna alle spese sostenute dalla controparte per la garanzia fideiussoria.
Chiedeva, quindi, l'appellante di “accogliere il presente gravame, dichiarando la nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata e quindi, in riforma della sentenza ed in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, dichiarare fondata la domanda proposta e, quindi, dichiarare risolto il contratto di compravendita oggetto del giudizio per inadempimento della venditrice stante la tempestività
della denuncia dei vizi della merce ed in ragione della sussistenza degli stessi”. Con conseguente condanna della alla restituzione del prezzo pagato di USD 793.024,65 (pari ad euro 626.836,25) in CP_1
considerazione del valore del dollaro statunitense al momento del pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data da agosto 1997. Chiedeva, infine, di condannare l'appellata al risarcimento dei danni cagionati all'acquirente, quantificabili in complessivi USD 111.000,00 in ragione della percentuale del 14% dell'investimento effettuato con l'acquisto delle pelli e stante;
nonché al risarcimento dei danni per spese di conservazione e di custodia delle merci dal settembre 1997 e fino alla data di esecuzione del sequestro liberatorio (dicembre 2002) in ragione di complessivi euro 252.000,00 (pari ad euro 4.000/mese per 63 mesi) o della somma maggiore o minore ritenuta equa dal giudice. Chiedeva, infine, di convalidare il sequestro conservativo e quindi di ordinare al fideiussore di pagare, nell'ambito della garanzia prestata,
l'importo complessivamente dovuto come indicato nei punti precedenti.
5 - Si costituiva nel giudizio la chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e Controparte_1
spiegando appello incidentale. Deduceva, al riguardo, l'appellante incidentale che risultava erronea la statuizione secondo cui l'accordo del 13/51997 non poteva costituire una transazione ma soltanto una rinegoziazione dei termini della vendita;
che risultava erronea anche la statuizione sia nel punto in cui rigettava la domanda risarcitoria relativa alle somme versate in ritardo dalla (quanto meno nella Parte_1
misura coincidente con gli interessi) sia nel punto in cui non riteneva comunque dovuta la somma di USD
104.713,85 concordata quale riduzione del prezzo. Deduceva l'erroneità del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria conseguente alla risoluzione del secondo contratto di vendita del 3/10/1997 relativo alle pelli poi oggetto di sequestro.
Assumeva erronea la mancata ammissione di tutte le istanze istruttorie di essa convenuta in prime cure.
Assumeva, in fine, che risultava imprecisa la condanna della ex art. 96 comma 2 c.p.c., al Parte_1
risarcimento dei danni in misura pari al costo della garanzia fideiussoria e che risultava erronea la statuizione secondo cui non vi sarebbe stata traccia del giudizio R.G. 1739/2002 del Tribunale di Avellino
che era stato sospeso.
5.1 - La appellante incidentale, concludendo, chiedeva quindi il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale e comunque anche in via riconvenzionale, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 471/2008, accertare e dichiarare che l'accordo del 13/5/1997
intervenuto tra la e la e provato attraverso i documenti prodotti Parte_1 Controparte_1
dall'esponente sub 3 nel procedimento di sequestro e sub 14 nella causa di merito di I grado, costituiva una transazione con tutti i conseguenti effetti ai fini della reiezione della domanda della;
in via di Parte_1
subordine e per il caso in cui si fosse ritenuto che l'accordo del 13/5/1997 non costituiva una transazione:
A) condannare la al risarcimento dei danni conseguenti alla indisponibilità della somma di USD Parte_1
776.424,15 (prezzo dei containers del primo gruppo) per i seguenti periodi: quanto a USD 256.111,50
dall'1/4/1997 al 3/8/1997, quanto a USD 249.964,00 dal 7/2/1997 al 3/8/1997, quanto a USD 202.165,50
dal 17/3/1997 al 25/5/1997, quanto a USD 68.183,75 dal 13/4/1997 al 3/8/1997, il tutto nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa ed in ogni caso inclusiva di interessi maturati sulle somme sopra dettagliate nei periodi indicati;
B) condannare in subordine rispetto al punto A), la per le ragioni Parte_1
esposte in comparsa al pagamento di USD 104.713,85 oltre rivalutazione ed interessi dal 13/4/1997 al saldo;
condannare la al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, per esclusivo suo fatto e Parte_1
colpa, del contratto di vendita n. 226 di cui alla fattura n. 8276 del 2/10/1997 e conseguentemente condannare la al risarcimento dei danni tutti ammontanti a USD 250.000 e comunque alla diversa Parte_1
maggiore o minore misura che sarà accertata nella espletanda istruttoria (o in subordine in via equitativa).
Danni, i predetti, conseguenti all'inadempimento della ed inclusivi sia dei danni derivanti dalla Parte_1
perdita conseguente alla rivendita, sia dei danni dipendenti dalla mancata disponibilità dell'importo di USD
686.600,00 (pari al valore dei tre containers sequestrati) per il periodo intercorso tra il 6/11/1997 ed il giorno in cui erano state pagate le pelli in sede di rivendita, nonché degli interessi maturati sull'importo di cui sopra nel periodo indicato e delle spese di liberazione della merce (queste ultime pari ai costi versati ai depositi portuali), il tutto in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
condannare la a risarcire i danni con necessaria quantificazione derivati alla Parte_1 Controparte_1
dalla prestazione della garanzia fideiussoria, già riconosciuti in primo grado ma non liquidati CP_1
d'ufficio e/o secondo equità e/o comunque neppure riferiti ad un periodo temporale preciso;
dichiarare che il procedimento del Tribunale di Avellino n. R.G. 1739/2002, benchè sospeso, era pendente ed esistente. Confermare la condanna della alle spese tutte così come contenute in I grado, Parte_1
condannando altresì l'appellante alle spese del presente giudizio.
6 - All'udienza collegiale del 20/10/2011, la Corte di Appello di Napoli riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
7 - Con sentenza n. 1284/2012 la Corte di Appello rigettava sia l'appello principale che quello incidentale,
compensando integralmente tra le parti le spese del grado.
8 - Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Con il Parte_1
primo motivo, la lamentava l'erronea individuazione del diritto sostanziale applicabile alla Parte_1
fattispecie; con il secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme specifiche regolanti il contratto di compravendita internazionale, in luogo delle norme di diritto civile interno;
con il terzo motivo, in via subordinata, deduceva la violazione delle norme regolanti il contratto, anche in relazione alla disciplina nazionale;
con il quarto motivo denunciava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte in cui aveva ravvisato l'intempestività della denuncia dei vizi.
8.1 - La si costituiva proponendo ricorso incidentale sulla base di due Controparte_1 CP_1
motivi. Con il primo motivo di ricorso incidentale deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115, 116 e 345 c.p.c., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il giudicante, pur dichiarando risolto il contratto dell'ottobre 1997 non aveva accordato il risarcimento del danno;
con il secondo motivo del ricorso incidentale, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 96
c.p.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudicante, pur accogliendo la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata aveva confermato la decisione del
Tribunale che si fondava su documenti risalenti alla data di stipula della fideiussione. 9 - Con sentenza n. 27365/2016, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale - e previo assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale - cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli.
9.1 - La Suprema Corte sui motivi di ricorso si è pronunciata come di seguito si espone in sintesi: “Poiché
dunque, in base all'art. 14 l. 31 maggio 1995 n. 218, rispetto alla conoscenza della legge straniera
richiamata da una norma di diritto internazionale privato il giudice italiano è nella stessa posizione che
assume nei confronti della normativa italiana ed ha il potere di accertare tale legge d'ufficio e di assicurarne
l'applicazione…ed avendo la ricorrente, con la formulazione dei primi due motivi, allegato gli elementi di
fatto dai quali ricavare quali fossero i criteri di collegamento (a loro volta norme di diritto la cui applicazione
è doverosa da parte del giudice) che portavano alla individuazione della legge nazionale del Sud Africa quale
legge regolatrice del rapporto contrattuale oggetto di causa, si palesa in ogni caso la necessità di pervenire
alla cassazione della gravata pronunzia, in quanto frutto dell'applicazione della legge sostanziale italiana
che invece non poteva essere invocata. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, dovendo il
giudice del rinvio provvedere ad una nuova valutazione e decisione dei fatti di causa attenendosi in
particolare alla disciplina di cui alla legge sostanziale della Repubblica del Sud Africa, avvalendosi a tal fine
di quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 218/95”.
10 - Con atto di citazione dell'1/3/2017 la ha riassunto il giudizio innanzi la Corte di Appello Parte_1
di Napoli, chiedendo di accogliere le domande proposte da essa attrice nel giudizio di primo grado nei confronti della convenuta Controparte_1 CP_1
11 - Con comparsa di costituzione del 30/8/2017 si è ritualmente costituita la Controparte_1
la quale, eccepita preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di riassunzione, ha
[...]
concluso come indicato in epigrafe di questa sentenza.
12 - La causa, a seguito dell'avvicendarsi di vari relatori per trasferimenti ad altri uffici, è stata riservata in decisione all'udienza del 15/5/2024.
Quindi la Corte, con ordinanza del 31/12/2024, “ritenuto che le parti costituite non hanno dato riscontro
alle richieste della Corte stessa di deposito delle informazioni (già richieste al competente Ministero)
finalizzate ad individuare la norma giuridica dell'ordinamento della Repubblica Sudafricana applicabile al
caso di specie, ritenuta, quindi, la necessità, ai fini della decisione, di interpellare un esperto di diritto
internazionale privato, ai sensi dell'art. 14 L. n. 218/1995, per l'esatta individuazione del diritto della Repubblica Sudafricana”, ha rimesso la causa sul ruolo nominando l'esperto nella persona del Prof.
e ponendo allo stesso i seguenti quesiti: “accerti l'esperto quali norme dell'ordinamento Persona_1
giuridico della Repubblica del Sud Africa disciplinavano la compravendita internazionale di beni mobili
nell'anno 1997 e ne descriva il contenuto;
accerti in particolare l'esperto : 1) se era prevista una disciplina
particolare per la vendita internazionale di pellami;
2) se la suddetta normativa contemplava e disciplinava
la garanzia per i vizi della cosa venduta e le conseguenze giuridiche degli eventuali vizi;
3) se la normativa
contemplava e disciplinava le modalità di denuncia dei vizi ed i termini per la denuncia della stessa;
4) se
prevedeva decadenze per l'omessa o tardiva denuncia ovvero termini di prescrizione per la proposizione di
eventuali azioni ovvero del diritto a far valere i vizi della cosa venduta”.
12.1 - All'esito del deposito della relazione dell'esperto nominato, la Corte ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18/6/2025, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
13 - Mette conto sottolineare, preliminarmente, il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità
secondo cui “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di
merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale
alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la
prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo
grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei
limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle
domande proposte dalle parti”(cfr. Cass. ord. n. 15143 del 31/05/2021). Ne consegue che, in questa sede di rinvio, la Corte di Appello, in ossequio al decisum della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione,
deve provvedere ad una nuova valutazione e decisione dei fatti di causa - attenendosi, in particolare, alla disciplina di cui alla legge sostanziale della Repubblica del Sud Africa - e, quindi, decidere su tutte le domande, principali e riconvenzionali, proposte dalle parti nel giudizio di primo grado;
e ciò in considerazione del fatto che, all'esito della sentenza della Suprema Corte, non si è formato alcun giudicato implicito o esplicito. Tanto meno il giudicato si è formato - contrariamente a quanto sembra affermare la nella propria conclusionale - sulle “condizioni di vendita” e, cioè, sulla natura del contratto in CP_1
esame quale “contratto di vendita contro documenti”, atteso che la valutazione della fattispecie contrattuale in esame deve essere pur sempre effettuata in base alle norme della Repubblica del Sud
Africa.
14 - Devono essere esaminate, pregiudizialmente, le eccezioni proposte dalla convenuta in riassunzione relative al vizio di notifica dell'atto di riassunzione stesso e del mandato alle liti conferito dalla attrice in riassunzione ai propri difensori. Assume la convenuta che “la società cui è stato notificato l'atto, è stata
indicata come , società questa con nome diverso da quello della Controparte_5
esponente che è, invece, . Per la convenuta in riassunzione, la Controparte_1
notifica sarebbe, quindi, affetta da nullità, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 393 c.p.c..
Per la , poi, risulterebbe viziato anche il mandato ad litem conferito dalla ai CP_1 Parte_1
propri difensori in quanto non indicherebbe in maniera completa la denominazione della controparte processuale.
14.1 - Le suddette eccezioni, di natura processuale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n.
218, devono essere necessariamente esaminate alla luce della normativa italiana e non possono trovare accoglimento.
Al riguardo, mette conto rammentare, innanzi tutto, il principio giurisprudenziale secondo cui la erronea od inesatta indicazione della ragione sociale non comporta la nullità né della citazione né della notificazione di essa a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (Cass. n. 8430/2016). Orbene, nel caso di specie, non risulta essersi ingenerata nessuna “assoluta incertezza” nella destinataria dell'atto di riassunzione la quale, infatti,
si è ritualmente costituita spiegando tutte le proprie difese;
così come, d'altronde, la si è CP_6
sempre ritualmente costituita in tutte le precedenti fasi di questo giudizio (senza spiegare eccezioni di sorta) pur essendo stata sempre evocata come “ ”, denominazione priva Controparte_5
del suffisso e che, per altro, viene riportata anche nella sentenza rescindente della Corte di CP_1
Cassazione. Di contro, sia nella sentenza del Tribunale di Avellino, sia nella sentenza rescissa della Corte di
Appello, la società convenuta viene indicata comunque come “South African Wool Hide & Skin (Exporters)”
e, quindi, non come “ ( . Da ultimo, risulta comunque dirimente il Controparte_1 CP_1 fatto che - come emerge dalla documentazione in atti - la stessa convenuta in riassunzione nella propria documentazione fiscale ha sempre utilizzato la denominazione completa di “SOUTH AFRICAN WOOL, HIDE
& SKIN (EXPORTE) (PTY) LTD”, dando conto, quindi, del fatto di essere una e non Controparte_7
una “ditta di persone”, come, da ultimo, sostenuto dalla convenuta in riassunzione soltanto con le proprie note di replica.
Per tali motivi, pur volendo prescindere dall'effetto sanante dell'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta in riassunzione, non può considerarsi viziata la notifica dell'atto di riassunzione effettuata nei confronti della “ ”. CP_1 Controparte_5
Per i medesimi motivi non si ritiene che emergano vizi della procura alle liti atteso che l'incompleta individuazione di una delle parti non invalida la procura stessa se, come nel caso di specie, non determina alcuna incertezza nell'identificazione del soggetto, né arreca alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
15 - Passando alla valutazione e decisione dei fatti di causa, vanno innanzi tutto individuate le norme sostanziali della Repubblica del Sud Africa da applicare al caso di specie. Allo scopo, soccorre la relazione dell'esperto che, in risposta ai quesiti posti dal Collegio, ha affermato, in scienza e coscienza che “1) in Sud Africa non era e non è prevista una disciplina particolare per la vendita internazionale di
pellami; 2) la giurisprudenza basata sul common law sudafricano prevede che il venditore debba
consegnare al compratore merce priva di difetti, cioè non inutilizzabile o inadatta allo scopo per il quale
è stata acquistata (scopo che deve in qualche modo esser noto al venditore), e l'acquirente, che è
tenuto al pagamento del prezzo pattuito, nel caso di vizi, deve contestarli entro un termine
“ragionevole” (reasonable time), che va valutato alla luce delle caratteristiche del caso concreto (con
particolare attenzione alla natura del vizio, cioè se esso era apparente o occulto); 3) il diritto
sudafricano non contempla formalità per la denuncia dei vizi;
4) la decadenza è collegata allo spirare
del reasonable time di cui sopra;
5) la prescrizione è regolata dall'art. 11 del Prescription Act del 1969,
la cui applicazione al caso di specie, però, è subordinata alla qualificazione del relativo aspetto come
pertinente al merito della causa - e quindi regolato dalla lex causae - e non ai relativi aspetti
processuali, i quali invece sono regolati dalla lex fori”.
15.1 - Ciò detto, deve però essere necessariamente data risposta, da questa Corte di Appello, al preliminare invito posto dall'esperto a valutare “se l'ordinamento del Sudafrica, con riguardo alla fattispecie per cui è processo, preveda un qualche meccanismo internazionalprivatistico e, in
particolare, se questo consente o impone di procedere al rinvio c.d. indietro all'ordinamento italiano, o
c.d. altrove, a un altro ordinamento statale”.
La risposta a tale quesito può ricavarsi dal contenuto della stessa indagine dell'esperto in cui si afferma che “il diritto internazionale privato dell'ordinamento ritenuto competente dalla Cassazione prevedeva
che, nel caso di compravendita internazionale di merci, in assenza di optio legis delle parti, il contratto
era da regolarsi alla luce del diritto dello Stato nel quale le merci, al momento della transazione, erano
collocate”.
Nella fattispecie in esame, quindi, difettando l'optio legis delle parti, anche per il diritto internazionale privato del Sud Africa la normativa applicabile alla “corporeal movable property” (beni mobili materiali)
è la lex situs. E, quindi, la legge del luogo in cui si trovano i beni al momento della transazione in questione (the law of the place where the property is to be found at the time of the transaction in
question); quindi, con tutta evidenza, la legge della Repubblica del Sud Africa atteso che, al momento della conclusione dell'accordo per cui è giudizio, le merci si trovavano, appunto, sul suolo della
Repubblica sudafricana.
Di contro, non risultano emergere aspetti specifici nella fattispecie in esame per i quali si possa anche solo ipotizzare il così detto “rinvio altrove o indietro” (ad altro ordinamento o, di nuovo, a quello italiano); rinvio che, per altro, si dovrebbe escludere stante il chiaro dictum della sentenza rescindente.
Peraltro, la circostanza che può assumere valore dirimente, al riguardo, è che, per l'ordinamento straniero in esame -che, si ricorda, è ordinamento di common law, quindi fondato sul precedente giurisprudenziale- laddove (come nel caso di specie) non vi sia una chiara scelta (espressa o tacita),
spetta comunque “al giudice della controversia individuare il diritto applicabile al contratto con elementi di transnazionalità” (si veda, sul punto, la relazione dell'esperto, in atti).
16 - Facendo, quindi, corretta applicazione della normativa straniera in esame, la domanda di risoluzione del (primo) contratto di compravendita e le conseguenti domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte dalla non possono trovare accoglimento;
Parte_1
per i motivi che seguono. 16.1 - Occorre, innanzi tutto, sottolineare che la ha agito in giudizio affermando di avere CP_3
ordinato le pelli oggetto di causa (di quarta scelta, come chiaramente emerge dagli atti) “onde
ottenere una nappa di alta qualità per abbigliamento”.
Tale ultima affermazione, però, non soltanto è rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio ma risulta collidere con la tipologia stessa della pelle effettivamente voluta ed ordinata dalla società
attrice e, cioè, un pellame di “quarta scelta” che, a quanto emerge dagli atti, risulta essere l'ultima scelta, in termini qualitativi, prima del pellame di scarto.
Nel caso di specie risulta, quindi, difettare un primo elemento -richiesto esplicitamente dalla normativa estera da applicare al caso concreto- che non può non essere considerato come fondamentale ai fini del decidere e, cioè, il fatto che lo “scopo” per il quale la merce veniva acquistata fosse “noto” al venditore.
Nella fattispecie, si deve quindi escludere che le pelli vendute fossero “inadatte” o “non utilizzabili” per lo scopo per il quale erano state acquistate (per ottenerne nappa di alta qualità; ndr), per il semplice fatto che tale scopo è rimasto inespresso e non è mai venuto a conoscenza del venditore prima di questo giudizio.
Per altro, nella fattispecie in esame non si potrebbe neppure discutere di “vizi” della merce compravenduta atteso che, come emerge dagli atti di causa (relazione peritale del CTU resa nel giudizio di primo grado), le imperfezioni riscontrate sulle pelli per cui è giudizio non soltanto risultavano “visibili ad una semplice estrazione dal loro contenitore” ma, comunque, erano imperfezioni caratteristiche delle pelli (di quarta scelta) in quanto “collegabili essenzialmente alla vita
dell'animale ed alla scuoiatura”.
16.1.1 - Per altro, pur volendo prescindere dalla esistenza o meno dei vizi, la risulterebbe Parte_1
comunque decaduta dal diritto di contestarne l'esistenza in quanto non risulta aver effettuato la denuncia dei vizi stessi in un tempo ragionevole (cioè in quel reasonable time la cui sussistenza questo
Collegio deve valutare -secondo l'ordinamento sudafricano- alla luce delle caratteristiche del caso concreto, con particolare attenzione alla natura del vizio, sicuramente apparente).
Orbene, risulta incontestato che le parti avessero inteso concludere un contratto di vendita con le modalità CAD (cash against documents); ne consegue che le pelli oggetto del contratto si dovevano considerare entrate nella piena disponibilità dell'acquirente dal momento del pagamento del corrispettivo e della contestuale consegna dei documenti rappresentativi della merce e quindi -in base al successivo accordo sottoscritto dalle parti per la riduzione del prezzo del 13/5/1997 (sulla cui natura diremo in appresso)- dal 26/5/1997 (per le pelli oggetto della prima fattura) e dal 4/8/1997 (per le pelli relative alle restanti fatture).
A far data dalla legale disponibilità delle merci, decorreva, quindi, quel ragionevole termine entro il quale la avrebbe dovuto denunciare i presunti “vizi” delle pelli, atteso che gli stessi Parte_1
risultavano comunque “vizi apparenti”.
Risulta, però dagli atti che la ha effettuato una prima generica contestazione sulla CP_3
sussistenza di “vizi” soltanto il 10/10/1997, quindi a distanza di oltre quattro mesi dalla legale disponibilità della merce acquistata (quanto meno del primo lotto). Orbene, tale ritardo ingiustificato fa sì che il termine suddetto non possa essere considerato ragionevole.
Né potrebbero giustificare l'intempestività della denuncia, come sopra accertata, le circostanze -per altro, allegate ma non provate- addotte in giudizio dall'attrice in riconvenzione e, cioè, il fatto che I)
era impossibile visionare le merci acquistate al momento del ritiro dei documenti di vendita perchè
giacenti in dogana;
II) era impossibile accedere ai container chiusi allocati in fondo al magazzino della dogana stessa;
III) era impossibile aprire i containers ed i fusti in ferro presso i depositi doganali, in quanto gli stessi erano sigillati;
IV) le pelli erano interamente coperte dal liquido di conservazione altamente tossico e corrosivo;
V) era impossibile verificare tutte le merci acquistate al fine della certezza dei vizi dedotti, poiché lo sdoganamento, iniziato il 25/9/1997, avveniva in più riprese.
Infatti secondo il generale principio di ragionevolezza -richiamato dalla normativa in esame e sicuramente rilevante negli ordinamenti di common law- la ben avrebbe potuto e dovuto Parte_1
iniziare tempestivamente le operazioni di sdoganamento della merce a far data 26/5/1997 (quando ne era venuta giuridicamente in possesso) anziché attendere quattro mesi dalla data in cui aveva ottenuto la legale disponibilità delle merci stesse. Il ritardo stesso, quindi, non può risultare giustificato ed incolpevole.
Da ultimo, le istanze istruttorie della vertenti sulle circostanze sopra indicate, risultano CP_3
comunque inammissibili in quanto non articolate nel corso del primo giudizio ma soltanto in sede di gravame. La questione processuale, sul punto, deve essere infatti decisa applicando l'art. 345 c.p.c. e non la normativa del Sud Africa, atteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana e, quindi la legge regolatrice del processo
è quella dettata dal codice di procedura civile italiano.
16.1.2 - Non va sottaciuta, in fine, la circostanza (emergente dalle testimonianze rese nel corso del primo giudizio) cha la prima di concludere l'ordine di acquisto delle pelli di IV scelta, aveva CP_3
provveduto ad ispezionare e, quindi, accettare il prodotto in Sud Africa tramite un proprio dipendente.
Il teste (escusso nel giudizio di primo grado) ha infatti confermato che “il primo lotto di pelli Tes_1
era stato visionato dallo stesso compratore in Africa ed accettato;
i contenitori erano diversi ed il
controllo era stato fatto a campione”. Tanto comprova che la era ben consapevole del fatto Parte_1
che stava per acquistare pelli di quarta scelta, con le imperfezioni connaturate a tale non eccelsa qualità del pellame.
Si evidenzia al riguardo, che anche per la normativa del Sud Africa, applicabile al caso, qualora l'acquirente abbia ispezionato la res vendita prima o al momento della vendita, e l'ispezione avrebbe dovuto evidenziare un difetto, e l'acquirente comunque accetti la merce senza obiezioni, il venditore non è responsabile (Where the buyer has inspected the res vendita at or before the time of sale, and
the inspection ought to have disclosed a defect, and the buyer accepts the goods without objection, the
seller is not liable; si veda, sul punto, Patent Defects, pag. 463, allegato alla relazione dell'esperto).
Né, per altro, emerge dagli atti la prova che le pelli consegnate al porto di Napoli fossero di una partita differente rispetto a quella esaminata, seppure a campione, dalla società acquirente prima della conclusione dell'accordo.
16.2 - Per quanto sopra esposto, emerge l'infondatezza della domanda di risoluzione proposta dalla per fatto e colpa della venditrice;
con conseguente rigetto della stessa. CP_3
Al rigetto della domanda consegue necessariamente la revoca, non sussistendone il fondamento, della misura cautelare del sequestro conservativo (concesso con provvedimento ante causam nel procedimento Tribunale di Avellino R.G. 12/1998, così come modificato in corso del primo giudizio) e,
per l'effetto, la liberazione definitiva della fideiussione bancaria prestata per conto della convenuta dalla Banca Commerciale Italiana, ora Intesa San Paolo, (fideiussione n. 37791 del CP_1
22/4/1998), prestata in sostituzione dei beni sottoposti a sequestro, come da provvedimento del giudice del 20/1/1998. 16.3 - Rigettata la domanda di risoluzione del contratto, devono essere necessariamente rigettate -
non sussistendone i presupposti - anche le consequenziali domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, parimenti proposte dalla Parte_1
17 - Devono essere, a questo punto, esaminate le domande riconvenzionali proposte, nel primo giudizio dalla convenuta in riassunzione.
17.1 - In primo luogo, la questione relativa alla natura transattiva dell'accordo concluso tra i paciscenti in data 13/05/1997 (e, quindi, la questione della sua eventuale efficacia novativa, con ogni dedotta conseguenza in ordine all'ammissibilità delle domande della fondate, invece, sul CP_3
precedente contratto di vendita) deve considerarsi assorbita dalla decisione di rigetto, nel merito, delle domande stesse proposte dalla società attrice in riassunzione.
Ma quand'anche si volesse prescindere dal principio dell'assorbimento, la censura della CP_1
risulterebbe comunque infondata.
L'accordo del 13/05/1997 non ha natura di transazione novativa ma di mero accordo di rinegoziazione del prezzo originariamente pattuito. Detto accordo, difatti, lascia immutata la natura giuridica del rapporto originario e l'oggetto delle reciproche prestazioni atteso che, con lo stesso, è stata convenuta esclusivamente una modificazione, al ribasso, del prezzo di vendita. Ciò posto, non essendone stata specificamente contestata la validità dalle parti in causa, l'accordo stesso conserva la sua piena efficacia.
Va poi sottolineato che, dalle stesse affermazioni della convenuta (si veda, al riguardo, la comparsa conclusionale della nel primo giudizio, pag. 9, penultimo cpv) emerge che “l'esecuzione CP_1
della transazione è pacificamente avvenuta”; ciò significa che l'adempimento delle obbligazioni così
come specificate con l'accordo del 13/5/1997 (consegna delle pelli e pagamento del prezzo rinegoziato) per la stessa convenuta in riassunzione si è “pacificamente” realizzato. Da tale circostanza consegue necessariamente l'infondatezza sia della domanda di pagamento dell'importo di USD
104.713,85 (pari alla differenza tra il prezzo originariamente pattuito e quello concordemente ridotto con l'accordo del 13/5/1997), sia della domanda di pagamento di interessi sull'importo oggetto dell'accordo stesso.
17.2 - Quanto, invece, alla domanda di risoluzione per inadempimento del secondo contratto di vendita di pelli del 3/10/1997 (pellame che è stato, in parte, oggetto del sequestro conservativo ante causam) proposta dalla la stessa deve essere valutata applicando la normativa della CP_6
Repubblica del Sud Africa come sopra individuata.
Secondo la suddetta normativa relativa ai contratti di vendita di cose mobili, come individuata dall'esperto nella sua relazione, l'acquirente “è tenuto al pagamento del prezzo pattuito”. Infatti, da quanto emerge dagli allegati alla relazione stessa dell'esperto, il dovere più importante di qualsiasi acquirente secondo la normativa sudafricana è pagare il prezzo di acquisto (the most important duty of
any purchaser is to pay the purchase price; pag. 469 allegati alla relazione dell'esperto).
Orbene, nel caso di specie è incontestato che la ha omesso -senza addurre nessun Parte_1
ragionevole motivo- di pagare il prezzo pattuito nel secondo contratto di acquisto delle pelli del
3/10/1997.
Ciò posto, sempre in base all'ordinamento della Repubblica del Sud Africa, in caso di inadempimento dell'acquirente, i tre rimedi a disposizione del venditore sono l'adempimento specifico, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (the three main contractual remedies for specific
performance, cancellation and damages are available to the aggrieved seller;
pag. 469 allegati alla relazione dell'esperto).
Rimedi, peraltro, che risultano sostanzialmente identici a quelli previsti dall'ordinamento italiano (e dai quali derivano, quindi, le medesime conseguenze); e ciò si afferma, nell'ipotesi in cui si volesse opinare
(con una interpretazione restrittiva del contenuto della sentenza rescindente) che il profilo relativo all'individuazione dei possibili rimedi giurisdizionali per l'inadempimento sia regolato non già dalla lex
causae, ma dalla lex fori, che nel caso sarebbe, evidentemente, il diritto italiano.
Ciò stante, in ogni caso, deve essere sicuramente accolta la domanda di risoluzione, per inadempimento dell'acquirente, del suddetto secondo contratto di vendita;
domanda proposta, in via riconvenzionale, dalla con la prima difesa. CP_6
17.2.1 - La conseguente domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale, parimenti proposta dalla può essere accolta solo nei termini e nei limiti che seguono. CP_6
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla “mancata disponibilità dell'importo
di USD 686.600” (pari al prezzo convenuto e non pagato dalla . Tali ipotesi di danno si CP_3
configura come lucro cessante che, però, è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che con riguardo alla prova. In sostanza, la nulla ha dedotto circa lo specifico pregiudizio patrimoniale che CP_6 avrebbe concretamente subìto (economicamente valutabile ed apprezzabile e che non fosse meramente potenziale o possibile) come diretta conseguenza dell'indisponibilità di detta somma.
17.2.2 - Deve essere invece riconosciuto, in favore della il danno costituito dal costo CP_6
della prolungata giacenza delle pelli presso il porto di Napoli che la stessa ha dovuto sopportare in conseguenza dell'inadempimento della Dagli atti risulta che la una volta CP_3 CP_6
prestata la fideiussione per la liberazione della merce sequestrata, ha dovuto corrispondere la somma di lire 21.991.587 (quindi, euro 11.357,70) ai magazzini del porto di Napoli per poter ritirare le pelli, già
sequestrate, presso il porto stesso. Somma che, in caso di corretto adempimento, sarebbe stata a carico della acquirente CP_3
17.2.3 - Parimenti va riconosciuto il risarcimento del danno consistente nella differenza tra il prezzo convenuto (e mai pagato) con il contratto poi risolto ed il prezzo pagato dai terzi acquirenti in sede di rivendita del pellame all'esito della prestazione della fideiussione e della conseguente liberazione delle merci dal sequestro.
Dalla documentazione in atti risulta provato che il prezzo convenuto nel contratto per la vendita delle pelli (1.275 dozzine) poi oggetto del sequestro conservativo era pari a USD 632.245; dopo la liberazione dal sequestro, avvenuta circa un anno dopo, la riuscì a vendere le stesse ad CP_6
altri operatori (CE ANON e CO B.V., come emerge dalla documentazione in atti)
soltanto per il minor prezzo di USD 401.525. Ne consegue che, a causa dell'inadempimento della CP_3
la ha sicuramente subito un danno pari alla differenza, USD 230.720 (al cambio
[...] CP_1
dell'epoca euro 198.880,00), tra il prezzo che la avrebbe dovuto pagare e quello minore CP_3
ottenuto dalla rivendita a terzi delle pelli stesse.
Per tanto la deve essere condannata a pagare alla a titolo di risarcimento del CP_3 CP_6
danno per inadempimento, la complessiva somma di euro 210.237,70 (11.357,70+198.880,00), oltre alla rivalutazione monetaria a far data dalla domanda (30/4/1998) e quindi, all'attualità, la somma di euro 349.835,53; con gli interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo, così calcolati al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (Cass. sez. un. n. 1712/1995): dalla data del 30/4/1998
(data della domanda) alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma devalutata al 30/4/1998 e, poi, rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi decorrono sulla somma già attualizzata.
18 - Deve essere, infine, esaminata la domanda risarcitoria, proposta dalla società convenuta in riassunzione, per il danno conseguente alla prestazione della garanzia fideiussoria.
Per la domanda in esame, connessa e consequenziale al procedimento di sequestro conservativo ante
causam disposto dal Tribunale di Avellino, non può operare il dictum della pronuncia rescindente della
Suprema Corte ma -per quanto sopra già detto- va applicata la normativa processuale italiana ai sensi del già citato art. 12, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218.
18.1 - Ciò premesso, la domanda in esame risulta inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 96,
comma 2, c.p.c. Due sono i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c.: l'inesistenza del diritto per il quale si è agito in fase cautelare e l'aver agito violando i canoni di normale prudenza.
Orbene, nel caso di specie, il primo presupposto relativo all'infondatezza del diritto in virtù del quale la ha agito per ottenere il provvedimento cautelare, risulta evidentemente sussistere. CP_3
Quanto alla “normale prudenza”, di cui al secondo comma del citato articolo 96 c.p.c., la violazione del suddetto canone non richiede l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave bensì il mero difetto della normale prudenza che è espressione comunemente intesa di culpa lievis.
Nel caso di specie tale canone risulta essere stato violato dalla società attrice. Infatti, la misura cautelare richiesta dalla notoriamente si fonda sul presupposto del “pericolo da CP_3
infruttuosità” e cioè l'eventualità che -nelle more del giudizio di merito- il patrimonio del debitore venga depauperato o “trasformato” in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. (le Sezioni Unite della Suprema Corte, al riguardo, prevedono i presupposti dell'insufficienza patrimoniale o della potenziale dispersione della garanzia;
sent. n.
51660/2014).
Orbene, i pregressi e consolidati rapporti commerciali tra le parti di questo giudizio (dalla stessa documentazione dell'attrice emergono tali consolidati rapporti e, segnatamente, anteriormente a quelli per cui è giudizio, scambi commerciali con la per oltre 1.300.000,00 USD nel corso dei tre anni CP_6
precedenti) erano evidente sintomo di solidità patrimoniale e finanziaria della venditrice;
confermata dal fatto che la stessa venditrice neanche un mese prima della richiesta del sequestro aveva prontamente evaso un altro ordine di pellame della per oltre 600.000,00 USD (merce su cui, poi, è stato in CP_3
parte eseguito il sequestro). Ciò posto, non sussisteva nessun ragionevole elemento che potesse far presupporre una insufficienza patrimoniale ovvero un potenziale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale in capo alla quindi la , secondo il canone di normale prudenza, non CP_6 Parte_1
avrebbe dovuto proporre la domanda cautelare, nella consapevolezza che non sussisteva nessuno dei presupposti per invocare tale misura.
Per altro, non può essere sottaciuto che la domanda cautelare risulta essere stata proposta il 20/11/1997 e,
quindi, a distanza di poco più di un mese dalla denuncia dei vizi;
e cioè nel periodo in cui -per stessa ammissione della società attrice- la si era resa disponibile ad appurare i fatti ed aveva, CP_6
quindi, dato l'assenso “ad un'altra bottalata” (e cioè, ad una ulteriore lavorazione in CE per appurare l'eventuale effettiva sussistenza dei lamentati vizi) ed il legale rappresentante della venditrice si era addirittura recato presso l'opificio della “per tentare la definizione del problema” (si veda pag. 8 CP_3
atto di riassunzione).
Quindi il provvedimento cautelare era stato richiesto non solo oltre la ragionevole prudenza ma in un arco temporale in cui, a ben vedere, neppure sussisteva ancora un vero e proprio potenziale contenzioso.
D'altronde, risulta sospetta anche la circostanza che la avesse effettuato un secondo ordine nel CP_3
mese di ottobre 1997 (quindi, appena prima di depositare il ricorso cautelare) salvo, poi, omettere immotivatamente di pagare il prezzo convenuto per tale secondo ordine. È ragionevole pensare, quindi, che detto secondo ordine fosse stato effettuato soltanto al precipuo scopo di precostituirsi “l'oggetto” del sequestro conservativo da utilizzare come mero strumento di pressione nei confronti della controparte economica.
18.2 - In tema di responsabilità processuale aggravata, il risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c.
non si sottrae ai principi generali in materia di onere della prova, non concretando l'istituto una sanzione civile (per tutte, Cass. n. 21798/2015). Il danno, quindi, deve risultare allegato e provato.
Ciò posto, nel caso di specie, la deve essere condannata, ex art. 96, comma 2, c.p.c., al Parte_1
risarcimento del danno in favore della in misura pari al solo costo delle commissioni CP_6
bancarie che la stessa ha provato di aver sopportato per la fideiussione;
quindi, nell'importo CP_6
complessivo di euro 48.055,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come risultante dalla dichiarazione della banca Intesa Sanpaolo s.p.a. dell'8/6/2008 (doc. 11 fascicolo della . CP_6 19 - Quanto, in fine, alla domanda proposta dalla con cui si chiede al giudice di dichiarare che il CP_3
procedimento del Tribunale di Avellino R.G. 1739/02, “benchè sospeso, è tuttora pendente ed esistente”, la stessa va disattesa.
Infatti, non soltanto la convenuta in riassunzione nulla allega in ordine all'oggetto di tale giudizio ma neppure deduce alcunché in ordine alla rilevanza giuridica di tale procedimento in relazione al rapporto dedotto in giudizio.
20 - Per quanto riguarda le spese dei precedenti gradi di giudizio e dell'odierno procedimento, la questione va decisa mediante l'applicazione della normativa italiana ai sensi del, già citato, art. 12, comma 1, L. 31
maggio 1995, n. 218.
Occorre quindi procedere alla liquidazione delle spese: a) del giudizio di primo grado;
b) del giudizio di appello;
c) del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione;
d) del presente giudizio di rinvio.
Infatti, in virtù del c.d. principio espansivo, di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione della pronuncia del giudice del merito si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass. n. 3798/2022;
Cass. n. 29056/2024).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il giudice del rinvio, a cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero addirittura, a condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia,
complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n.
32906/2022; Cass. n. 29056/2024).
Ciò posto, l'esito globale del processo vede soccombente la a carico della quale, per tanto, CP_3
devono essere poste le spese di tutte le fasi, ex art. 91 c.p.c.
Il valore della causa da prendere in considerazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, deve essere ancorato al definitivo decisum, ed è consolidato il principio (Cass. n. 19989/2021; Cass. n.
6345/2020; Cass. n. 31884/2018; Cass. n. 30529/2017) per cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese dei gradi precedenti, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. Ciò premesso, le spese del giudizio di primo grado, quelle del giudizio di appello, quelle del giudizio di cassazione e quelle dell'odierno giudizio di rinvio sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al DM 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese ed i compensi per l'attività prestata dall'esperto nominato da questa Corte sono posti definitivamente a carico della soccombente CP_3
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione proposto dalla Pt_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta le domande proposte dalla e, per l'effetto, revoca la misura cautelare del CP_3
sequestro conservativo concesso con provvedimento ante causam nel procedimento Tribunale di
Avellino R.G. 12/1998, così come modificato in corso del primo giudizio;
dispone, per l'effetto, la liberazione della fideiussione bancaria prestata, per conto della convenuta in riassunzione
[...]
, dalla Banca Commerciale Italiana, ora Intesa San Paolo, (fideiussione n. 37791 del 22/4/1998), CP_1
effettuata in sostituzione dei beni sottoposti a sequestro, come da provvedimento del giudice del
20/1/1998;
- accoglie la domanda proposta dalla convenuta in riassunzione di risoluzione del secondo contratto di acquisto delle pelli del 3/10/1997, per fatto e colpa dell'acquirente e, per CP_3
l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1
in misura pari alla complessiva somma di euro 210.237,70 (11.357,70+198.880,00), oltre alla
[...]
rivalutazione monetaria su detto importo a far data dalla domanda (30/4/1998) e quindi, all'attualità,
la somma di euro 350.676,48; con gli interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo,
calcolati con le modalità indicate in parte motiva;
- rigetta tutte le altre domande, anche risarcitorie, proposte dalla;
Controparte_1
- condanna la ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento del danno in favore CP_3
della che liquida nella complessiva somma di euro 48.055,24, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
- rigetta tutte le altre domande, anche risarcitorie, proposte dalla;
Controparte_1
- condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed CP_1 CP_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.317,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 7.655,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio di riassunzione in favore della CP_3 [...]
che liquida in complessivi euro 14.317,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed Controparte_1
iva, se dovuta;
- pone definitivamente a carico della le spese ed i compensi per l'attività prestata CP_3
dall'esperto nominato da questa Corte.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone