Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 marzo 1961, n. 213 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 marzo 1961, n. 213 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.