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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.837/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 29.2.2024 da:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, dott.ssa corrente in Schio Parte_2
(VI), alla via Marche, 14/F, elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), alla Piazza San Michele, 3, presso gli Avvocati Alessandro Antichi [c.f. CodiceFiscale_1
– Telefax 05641768093 – P.E.C. e Giovanni Niccolò Antichi [c.f. Email_1
– Telefax 0564-1768093 – P.E.C. CodiceFiscale_2 Email_2
attrice opponente
CONTRO
Controparte_1
[...]
( P.I. ) P.IVA_2
corrente in CI di UC (Le) alla Via XXV Aprile n° 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore NO , nato IC (Le) il 03.07.1976 e CP_2 residente in [...]di UC (Le) al Corso Venezia n° 5G, C.F.
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. C.F._3
GIUSEPPE PICCI [cod. fisc. , del Foro di Lecce, sito in C.F._4
CI di UC (Le) alla Via Japigia n. 108
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto di ingiunzione n. 78/2024, Causa
Civile iscritta al n. 237/2024 r.g., emesso dal Tribunale di ZA in data 19.01.2024, notificato in pari data, con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso, dichiarare che nulla la deve alla per le ragioni Parte_3 Controparte_3 di cui alle premesse;
in via riconvenzionale, accertare, dichiarare tenuta e quindi condannare la ai sensi e Controparte_3 per gli effetti di cui agli artt. 2226 e 1218 c.c. al risarcimento dei danni cagionati alla Parte_1 nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
A) Preliminarmente , voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 78/2024 emesso dal Tribunale di ZA in data 19.01.2024; B) Rigettare l'atto di citazione con contestuale domanda riconvenzionale giacché pretestuosa oltreché infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, dichiarare che la non è tenuta al Controparte_3 risarcimento di alcun danno in favore dell'attrice; B) Condannare l'attrice per responsabilità aggravata per “lite temeraria”, ai sensi e, per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore della il cui ammontare verrà Controparte_3 determinato equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
D) Condannare, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di lite della presente controversia, oltre accessori come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 78/2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 13.631,79 in favore di a titolo Controparte_3 di: a) saldo della fattura n. 14 del 04.08.2023 di € 6.419,64; b) pagamento della fattura n. 17 del 30.10.2023 di € 7.212,15, entrambe relative a forniture di biancheria intima. L'attrice opponente affermava che nulla era dovuto in quanto l'opera di cucitura non era stata fatta a regola d'arte : “Come tempestivamente contestato lo scorso 9 febbraio c.a. ), alcuni clienti della hanno lamentato che il materiale Parte_1 lavorato dalla subiva un “effetto scucitura” totale al primo Controparte_3 lavaggio, che rendeva i capi di abbigliamento non più utilizzabili già dopo il primo lavaggio (doc. 3). Infatti, la rivenditrice, , il giorno 12 dicembre 2023 scriveva alla Persona_1 comparente evidenziando il fatto che una sua cliente, tale , aveva Persona_2 reclamato che “la cucitura si è mollata tutta”, con riferimento a slip neri, taglia S, assorbenza normale, LOTTO 230801RE, di cui alla fattura n. 15 del 05/09/2023 di
. Mentre, lo scorso 7 febbraio la comparente riceveva un secondo CP_3
2 reclamo (slip bordeaux, taglia L, assorbenza normale, LOTTO 231001RE, ft. n.17 del
30/10/2023 di ) a seguito del quale veniva effettuata ulteriore CP_3 contestazione a (doc. 4)”. CP_3
Quanto alla fattura n. 17 del 30.10.2023, l'attrice opponente affermava che il relativo ordine era “stato evaso, senza alcun preavviso e in violazione dei termini contrattuali di consegna (doc. 5), con oltre un mese e mezzo di ritardo. Infatti, detto materiale doveva essere spedito a fine ottobre (docc. 6-7) e, nonostante le parti avessero concordato le due spedizioni, la comparente scopriva solo ad inizio novembre '23, senza aver ricevuto avviso da parte della che il materiale non Controparte_3 era ancora partito.” Secondo l'opponente tale ritardo le aveva causato danno perché, non avendo potuto fin da subito mettere sul mercato i prodotti per come preventivato, le mancate vendite avevano influito sugli incassi e, per rispettare gli impegni presi con i clienti, la Pt_1 aveva dovuto spendere le risorse destinate ai pagamenti per mettere in
[...] produzione internamente parte del materiale che la non aveva Controparte_3 spedito (tessuto, taglio, componenti, etc…). Con riferimento agli asseriti vizi, affermava che in relazione al “ aveva lavorato Parte_4
5.000 pezzi, che sono stati venduti ad ottobre '23 ad un distributore ed ora sono in vendita presso i punti vendita dei supermercati;
se questi dovessero Pt_5 riscontrare le stesse difformità, i costi da sostenere per rimborso e ritiro della merce sarebbero superiori ai 50.000 euro.”
Per quanto riguarda il LOTTO 231001RE, la ha ancora tutto a Parte_1 magazzino per lo svolgimento dei dovuti controlli che al momento sono molto negativi: rispetto ad una campionatura di 10 pezzi, il problema di scucitura compare in 6 pezzi. Questo significa che dovrà riprendere in mano tutti gli slip e capire se è possibile risolvere il problema o se sarà necessario rifare tutto il lavoro: nel primo caso, il danno sarebbe di circa 5.000 euro di costi da sostenere per la riparazione, nel secondo il danno lieviterebbe intorno ai 15.000 euro per la sostituzione. Sempre in merito alla fattura 17, in seguito ai controlli effettuati, ha Parte_1 riscontrato delle difformità molto gravi, anche su un altro modello in cui la lavorazione di ha lacerato il tessuto, rendendo di fatto i prodotti non CP_3 conformi a livello di performance, quindi non commercializzabili (docc. 8-9). E' valutato un danno di 4.800 euro.” Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto e la condanna dell'ingiungente a
“risarcire ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2226 e 1218 c.c. i danni cagionati alla per le rilavorazioni e/o sostituzione dei materiali i cui lavori Parte_1 di cucitura non sono stati effettuati a regola d'arte, oltre ai costi sopportati dalla medesima per l'effettuazione delle lavorazioni interni per sopperire alla mancata consegna di ottobre '23 da parte della e per il danno Controparte_3 all'immagine che la comparente sta subendo sul mercato per le problematiche riscontrate.”
3 Parte convenuta, costituitasi, replicava che l'opposizione era pretestuosa perché , senza aver mai effettuato in precedenza alcuna contestazione sulla merce prodotta dalla convenuta, solo dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo (notificato in data 19.01.2024), il 9 febbraio 2024 la società attrice” si era ricordata di contestare, senza alcuna prova ed in modo del tutto generico, che una cliente, in data 12.12.2023, avrebbe riscontrato e a loro contestato dei difetti” . Rilevava che, invece, con mail del 24.11.2023 la società Parte_1 dichiarando espressamente di avere momentanee difficoltà economiche, riconosceva il debito relativo alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, e precisava testualmente: “Non siamo a contestare il vostro operato, in quanto il materiale consegnato è stato lavorato bene…”. D'altra parte tutte le fasi della produzione della merce ritirata dalla ditta attrice era stata oggetto di controllo diretto, nell'opificio della , ubicato nel comune di CI di UC (Le) alla Via Controparte_3
XXV Aprile n° 12, da parte di due operatori di sig. Parte_1 Tes_1
, responsabile di produzione e , responsabile del prodotto finito,
[...] Tes_2 della stess i quali avevano il compito di impostare, assistere e Parte_1 controllare l'intera produzione che doveva poi essere spedita alla , Parte_1 relazionando quotidianamente ai loro referenti ciò che avevano controllato e visionato, senza mai riscontrare alcun vizio o errori nella produzione. Rilevava, inoltre, che dalla documentazione allegata dalla controparte non si evinceva che la merce contestata fosse quella realizzata dalla convenuta in quanto mancavano sia il numero di sequenza sia il numero di commessa, elementi indispensabili al fine di rintracciare la ditta esecutrice dei lavori. Circa l'asserito ritardo nella consegna della merce di cui alla fattura n 7 del 30.10.2023,la convenuta affermava che, per convenzione tra le parti, la merce non veniva spedita dalla se non dopo l'avvenuto pagamento, che nel Controparte_3 caso di specie quella merce non venne spedita in quanto non è mai pervenuto preventivamente il suo pagamento, anche perché fu la ditta attrice a chiedere di ritardarne le consegna giacché non era in grado di sostenerne il pagamento per carenza di liquidità . Infatti nella predetta mail del 23.11.2023 l'odierna opponente aveva proposto un piano di rientro:
“Prima dinamica: pagamento intero entro fine gennaio di quanto avanzate. Una volta effettuato il pagamento spedizione del materiale in vostro possesso previo accordo sul pagamento dello stesso. Seconda dinamica: essendo entrambi consapevoli che tenere fermo del materiale disponibile alla vendita ne ritarderà il relativo pagamento, vi chiediamo di spedirlo permettendoci di accelerare la vendita e di conseguenza il pagamento. In questo caso proponiamo acconto in dicembre, ulteriore acconto in gennaio e saldo a febbraio. Ci tengo comunque a farvi presente, che tra le varie attività svolte in settimana per reperire liquidità, e, quindi poter chiudere il prima possibile le posizioni aperte anche con voi, abbiamo chiesto tutta una serie di interventi alla banca e siamo in attesa di riscontri sulla fattibilità dell'operazione” (mail del 24.11.2023 che si allega).
4 A fronte di tale piano e dopo successivo messaggio whatsApp del 29.11.2023 veniva autorizzato il ritiro della merce prodotta e non ancora spedita, perché non era stata preventivamente pagata, ma non solo la non aveva saldato la Parte_1 prima fornitura, ma con una opposizione pretestuosa e temeraria, a chiaro scopo defatigatorio, non intendeva pagare anche l'ulteriore fornitura spedita nel mese di novembre 2023, adducendo, ma solo nel mese di febbraio 2024, falsi vizi nella produzione della merce già, a suo dire, conosciuti nel mese di dicembre 2023. La convenuta eccepiva così la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1495 comma 1, c.c. , chiedeva la concessione della provvisoria esecutività in pendenza di opposizione e il rigetto di quest'ultima nonché delle domande risarcitorie, con condanna dell'opponente per lite temeraria.
All'esito della prima udienza il decreto opposto veniva munito della clausola di provvisoria esecutività in pendenza di opposizione. La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 15.4.2025. La contestazione dei vizi da parte dell'attrice opponente è tardiva perché la denuncia del cliente era pervenuta all'attrice il 12.12.2023, ma l'attrice l'aveva denunciata alla convenuta solo il 9.2.2024 (doc. 2), peraltro solo dopo avere ricevuto la notifica del decreto di ingiunzione n. 78/2024 , avvenuta in data 19.01.2024. Inoltre la convenuta opposta ha, in comparsa di costituzione, affermato non esservi prova alcuna che gli articoli contestati dai clienti fossero proprio quelli provenienti da
, e l'attrice opponente non ha fornito alcuna altra prova al riguardo, CP_3 visto che nella prima memoria si è limitata ad allegare anche una successiva contestazione di cliente, pervenuta in corso di causa. Infatti i numeri di lotto indicati dall'attrice (231001RE 231001sl) non trovano riscontro negli ordinativi e nelle fatture essendo, evidentemente, riferimenti interni alla stessa attrice opponente. L'attrice non ha contestato nemmeno la circostanza, esposta nella comparsa di costituzione, secondo cui durante tutta la produzione di fossero stati CP_3 presenti propri incaricati che sorvegliavano le operazioni di cucitura, imbustamento ecc. Circa l'asserito ritardo nella consegna, che avrebbe causato danni all'attrice opponente, parte convenuta opposta ha replicato che la consegna non avveniva perché la controparte non aveva proceduto ai pagamenti, e anche in relazione a tale eccezione ex art. 1460 c.c. l'attrice nulla ha tempestivamente replicato. Nell'atto di citazione l'attrice opponente, con riferimento alla fattura n. 17 del 30.10.2023, aveva affermato che il relativo ordine era “stato evaso, senza alcun preavviso e in violazione dei termini contrattuali di consegna (doc. 5), con oltre un mese e mezzo di ritardo.”
Tuttavia in questo mese e mezzo di ritardo si inserisce la mail del 24.11.2023 con cui lamentava genericamente ritardi ma affermava che “Non siamo Parte_1
5 a contestare il vostro operato, in quanto il materiale consegnato è stato lavorato bene”
(doc. 6) e proponeva un piano di rientro, con ciò confermando di non essere in regola con i pagamenti e avvalorando così l'exceptio inadimplenti non est adimplendum della controparte. Scrive infatti l'attrice opponente, dopo avere proposto due “dinamiche” di rientro:
“Ci tengo comunque a farvi presente, che tra le varie attività svolte in settimana per reperire liquidità, e, quindi poter chiudere il prima possibile le posizioni aperte anche con voi, abbiamo chiesto tutta una serie di interventi alla banca e siamo in attesa di riscontri sulla fattibilità dell'operazione. In questo caso si ridurrebbero ulteriormente i tempi, e potremmo riuscire a chiudere tutte le partite nel mese di dicembre. Questo per cercare di farti capire che non è nostra intenzione fregarti, anzi, ci siamo trovati in una situazione del tutto imprevista e stiamo cercando di venirne fuori.” (doc. 6 attoreo)
Quindi l'asserito ritardo nella consegna altro non era che la legittima reazione della parte odierna convenuta all'inadempimento della odierna attrice opponente, e non può essere considerato causa di danni in capo a quest'ultima.
I motivi di opposizione risultano quindi infondati e l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va conseguentemente rigettata altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla attrice opponente, con condanna dell'attrice opponente alle spese di lite. Parte convenuta opposta ha chiesto anche “Condannare l'attrice per responsabilità aggravata per “lite temeraria”, ai sensi e, per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore della il cui ammontare verrà Controparte_3 determinato equitativamente dall'On.le Tribunale adito”, tuttavia non essendo stati allegati nemmeno gli elementi di fatto su cui basare la liquidazione equitativa del richiesto risarcimento, non si ravvisano presupposti per la condanna ex art. 96 cpc . Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 78/2024;
2)rigetta la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente;
3) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 5.5.2025 Il giudice Dott. Eloisa Pesenti
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