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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17561 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUSCO MARIA TERESA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. FUSCO MARIA TERESA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/10/2024 e , premettendo: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/09/1989; che dal matrimonio erano nati due figli: del 20/05/1993 e del 21/09/1996; Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Essi, sciolti dall'obbligo della coabitazione, vivranno – come già vivono - separatamente e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 24, parte II, S. A, sez. ZI, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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