CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DE RO MB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza rese il 10 luglio 2025 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI Daniela Borsellino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio;
hAtk v-7A Q— 1(1 31g. f cLUd 13)0(2( / kekksz )4.4?. ZO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 134 del 2025 aveva parzialmente annullato il provvedimento di riesame, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere e corruzione di cui ai capi 1 e 38, e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, già disposta con ordinanza del GIP del 7 gennaio 2025, con quella della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, interdicendo il De RO dall'esercizio delle attività ad essi inerenti per la durata di 9 mesi, come già disposto all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 6 Febbraio 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2717 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/12/2025 Si contesta a TI De RO di essere a capo di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire l'utilizzo dei detti stabulari universitari, nonostante le gravi condizioni igienico sanitarie in cui versavano, lesive della salute e del benessere animale, al fine di consentire ai docenti universitari di effettuare attività di ricerca in vivo;
di avere agevolato la figlia del capo veterinario nell'ambito della graduatoria per l'inserimento nella scuola di specializzazione;
di avere posto in essere falsi ideologici per realizzare e per occultare le proprie finalità illecite. Il predetto era dal 2017 AG Rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro ove erano in esercizio, presso le sedi di Roccelletta di Borgia e di Germaneto, alcuni stabulari animali (topi e ratti) per lo svolgimento di attività di ricerca. L'ordinanza impugnata riassume le risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e ricostruisce una situazione di grave degrado ambientale nella gestione degli stabulari universitari, che tuttavia veniva tollerata e coperta al fine di consentire all'università e ai singoli docenti il conseguimento di contributi ministeriali in materia scientifica, grazie ai progetti di ricerca. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale del riesame di Catanzaro ha ritenuto sussistente il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla condotta di corruzione di cui al capo d'accusa n. 38, in forza di argomentazioni illogiche e in assenza di indizi che dimostrino un contatto tra De RO e RE, da cui desumere che la selezione per la scuola di specializzazione non sia stata operata nel rispetto delle regole, considerato che RE RI aveva riportato un punteggio molto elevato quale esito dei quiz e pur non avendo altri titoli poteva legittimamente aspirare al posto poi conferitole nella graduatoria. Osserva il ricorrente che: - dall'esame incrociato dei due verbali allegati al ricorso emerge che nessun voto è stato alterato per avvantaggiare alcun candidato la somma dei punteggi non ha subito alcuna modifica;
- i posti in graduatoria erano cinque e un posto è stato assegnato alla dottoressa RO e la RE non ha superato alcun altro candidato e non ha ricevuto alcun vantaggio dalla valutazione dei titoli poiché non ne aveva presentato alcuno;
- anche per le ipotesi di falso ravvisate ai capi 39 e 40 non si rinviene alcun elemento indiziario che possa avvalorare la prospettazione accusatoria e da una attenta lettura delle trascrizioni dei progressivi 10 e 11 del decreto di intercettazione 914/2023 non emerge che l'indagato abbia modificato il punteggio ma, piuttosto, che gli siano stati richiesti dei consigli come supervisore, anche perché le nomine avvengono sempre con decreto del rettore, sicché è prassi metterlo a corrente dell'esito delle prove di ammissione;
2 - che non è stata indicata e precisata l'utilità per il rettore di porre in essere i delitti di corruzione e di falso contestatigli;
- che contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura e dal Tribunale il responsabile del benessere degli animali è il rappresentante dell'Opba e quindi il veterinario dello stabulario, non già il Rettore della Università. La violazione delle regole sul trattamento degli animali non può che essere addebitata al veterinario che è l'unico soggetto che deve tutelare e garantire tali condizioni negli stabulari universitari. Il Tribunale del riesame è, pertanto, incorso in un'enorme confusione dei fatti acquisiti agli atti e nella ricostruzione sia della vicenda corruttiva di cui al capo n. 38, sia in relazione alla ipotesi associativa contestata al capo 1, fondata su ricostruzioni congetturali, senza indicare gli elementi indiziari dell'ordinanza genetica e le pagine dell'ordinanza da cui avrebbe tratto gli elementi in questione. L'ordinanza genetica, inoltre, individua De RO quale soggetto apicale del reato associativo contestato al capo 1, semplicemente perchè rettore dell'Università e cioè dell'ente che cura e segue i progetti che vengono realizzati nello stabulario di Roccelletta, ma il Tribunale non considera: che l'indagato fu responsabile soltanto di quattro progetti di ricerca a fronte di altri 10 progetti realizzati da altri docenti. che non sono state indicate le condizioni previste dalla legge che avrebbero consentito la regolare tenuta e gestione degli stabulari, né le condizioni mancanti, in ragione delle quali dovevano essere chiusi e non utilizzabili;
che il provvedimento valorizza l'assenza di registri dei farmaci e di impegnative per acquisto farmaci che invece sono allegati agli atti di indagine;
che il compendio indiziario richiamato dall'ordinanza impugnata è costituito dal tenore di alcune intercettazioni oggetto di interpretazioni ipotetiche sganciate dalla realtà; che il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente ricevuto e si è limitato a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Suprema Corte mentre non avrebbe dovuto ripetere gli stessi errori motivazionali che avevano determinato l'annullamento; che il Tribunale ha formulato una valutazione collettiva e non ha spiegato perché De RO dovrebbe essere considerato capo dell'associazione, limitandosi a indicare alcune condotte e a richiamare gli incontri avvenuti sul balcone del rettorato. Di contro la Corte di Cassazione nel provvedimento di rinvio aveva espressamente evidenziato la necessità di individuare gli elementi dimostrativi del pactum sceleris. 3 La contraddittorietà del provvedimento emesso in sede di rinvio si evince a pagina 16, laddove viene richiamata una intercettazione in cui parlerebbero De RO, RO e Palma, mentre in tale progressivo non si rinviene tra gli interlocutori il professor Palma. 2. Con nota trasmessa 1'11/12/2025 l'avv. RI Bonaddio ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO kA.4i .J0-e'- 1.11 ricorso, articolato in un unico complesso motivo, è inammissibile poiché in parte manifestamente infondato e in parte non consentito. Appare necessario ribadire in questa sede che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01). Nel caso di specie, il riesame dell'ordinanza cautelare, è stato esattamente compiuto in sede di rinvio dai giudici di Catanzaro, che,tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di associa e 40)orruzione, hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine a dette ipotesi delittuose attribuite all'indagato e poste a sostegno della misura cautelare, tra cui anche il giudicato cautelare formatosi in ordine ai delitti di falso contestati ai capi 5, 39 e 40, connessi alle finalità del sodalizio. Giova premettere che la sentenza di questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, aveva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione di cui al capo 38, ritenendo che non risultasse accertato il patto corruttivo tra De RO e RE e la promessa di utilità in favore di RI RE, figlia del direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asp veterinaria. La Corte di Cassazione aveva ritenuto questa parte del provvedimento affetta da una lettura non coerente delle conversazioni intercorse tra padre e figlia, in cui RE 4 rassicurava la figlia sulle garanzie ricevute per farla entrare alla scuola di specializzazione, e le conversazioni intercorse tra De RO e la coindagata RO, da cui emerge la chiara consapevolezza da parte del primo della importanza di garantirsi un rapporto di favore con il RE, capo veterinario dell'ASP, agevolando l'inserimento utile della figlia nella graduatoria finale, anche tramite i reati di falso contestati ai capi 39 e 40. Tanto premesso, deve osservarsi che le censure mosse dal ricorrente sono per lo più generiche poiché il Tribunale, nel rispetto del mandato ricevuto dalla Corte di Cassazione in ordine al delitto di corruzione di cui al capo 38, ha motivato correttamente sulla gravità indiziaria in ordine all'accordo corruttivo tra De RO e RE e al vantaggio perseguito dal De RO. In particolare l'ordinanza impugnata a pagina 8 riporta diversi passaggi delle intercettazioni e valorizza le condotte di falso contestate ai capi 39 e 40, rispetto ai quali il giudizio di conferma della gravità indiziaria ha assunto il crisma del giudicato, per desumerne il coinvolgimento attivo del De RO nell'attività finalizzata ad agevolare l'inserimento utile della figlia di RE nella graduatoria di ingresso alla scuola di specializzazione, al fine di garantirsi la disponibilità del padre a coprire e non dare seguito alle irregolarità riscontrate in occasione delle ispezioni negli stabulari universitari. Il corrispettivo per l'utilità indiretta concessa a RE è la disponibilità di quest'ultimo, in qualità di direttore della struttura complessa del servizio sanitario dell'Asp di Catanzaro e direttore del dipartimento di prevenzione, a far sì che durante le ispezioni veterinarie venissero dissimulate le criticità presenti negli stabulari, cercando di celare gli abusi e le irregolarità riscontrate. A sostegno di tale prospettazione, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 17 Febbraio 2023, registrata subito dopo un'ispezione effettuata presso lo stabulario di Roccelletta di Borgia, da cui emerge la volontà del RE di incidere sull'esito delle ispezioni, che infatti registravano condizioni igienico sanitarie non problematiche, a dispetto di quanto emergeva negli scambi tra indagati nelle conversazioni captate. 2. In accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, la Corte di legittimità aveva anche annullato il giudizio di gravità indi .a i in ordine al reato associativo, ritenendo che non fossero stati adeguatamente =II= gli elementi essenziali della fattispecie e cioè la stabilità del vincolo e l'esistenza del programma criminoso del sodalizio, in quanto pur evidenziando la gestione caotica e irregolare degli stabulari, l'ordinanza non aveva esposto il collegamento tra questa situazione e le finalità illecite perseguite dal De RO, nella veste di rettore, e dal sodalizio, attraverso la predisposizione dei progetti presentati al Ministero della Salute per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Va osservato che si palesano correlati al programma dell'associazione, indicato nel conseguimento di contributi pubblici ai fini di ricerca, il reato di falso di cui al capo 5), relativo alla dichiarazione, sottoscritta dal Rettore RO, secondo cui "la gravità delle 5 procedure era stata al di sotto delle aspettative, di un punto", nell'ambito dell'autorizzazione n. 447/2016 autorizzato dal Ministero della salute;
nonché i reati di falso di cui ai capi 39 e 40 connessi all'episodio di corruzione contestato al capo 38 in favore di RI RE. Anche sotto questo profilo, il Tribunale valorizzando il compendio indiziario già acquisito, ha rispettato le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, evidenziando che il programma criminoso del sodalizio accertato era volto a continuare senza problemi le attività di sperimentazione in corso, insabbiando le numerose criticità in modo da consentire ai ricercatori e ai docenti dell'Ateneo di proseguire i loro progetti e perpetuare il sistema dei finanziamenti a sostegno della sperimentazione, a dispetto delle condizioni critiche e insalubri in cui versavano gli stabulari con grave pregiudizio per gli animali. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, non ha soltanto evidenziato gli elementi che attestano l'esistenza di un accordo criminoso stabile tra i soggetti che operavano all'interno dell'ateneo e anche nelle istituzioni tenute a controllare e a vigilare sul rispetto dei criteri di legge, ma ha poi fornito singola adeguata motivazione in ordine al ruolo apicale di IO De RO, il quale non soltanto era responsabile scientifico della maggior parte dei progetti realizzati presso lo stabulario, ma nella sua veste di rettore aveva anche un dovere di vigilanza sui progetti realizzati e sulle condizioni degli stabulari che consentivano ai docenti di effettuare ricerche scientifiche in vivo. Nel complesso, dal tenore delle intercettazioni si evince una gestione gravemente irregolare degli stabulari, di cui tutti i protagonisti erano pienamente consapevoli e che dolosamente concorrevano ad occultare, anche ponendo in essere falsi ed omissioni, al fine di potere proseguire gli esperimenti e i progetti di ricerca in modo irregolare;
detta gestione era consentita dallo stabile accordo che intercorreva tra i diversi soggetti preposti al controllo e all'utilizzo di queste strutture. Il Tribunale, dopo avere riportato diversi passaggi significativi delle intercettazioni, ha evidenziato che il sistema facente capo a De RO era aduso alla commissione di delitti contro la salute animale e di falsi al fine di continuare le attività di ricerca negli stabulari universitari, nonostante le condizioni contrarie alla normativa di settore. Anche in ordine alla affectio societatis il Tribunale ha evidenziato che gli indagati erano consapevoli delle conseguenze che si sarebbero verificate, ove le condizioni degli stabulari fossero state portate a conoscenza del Ministero della salute, e avallavano reciprocamente i comportamenti illeciti per consentire di proseguire l'attività con vantaggi per tutto il gruppo. 3.In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C in favore della 6 Cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente RI IE ER EL(
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere RI Daniela Borsellino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio;
hAtk v-7A Q— 1(1 31g. f cLUd 13)0(2( / kekksz )4.4?. ZO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul rinvio della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 134 del 2025 aveva parzialmente annullato il provvedimento di riesame, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere e corruzione di cui ai capi 1 e 38, e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, già disposta con ordinanza del GIP del 7 gennaio 2025, con quella della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, interdicendo il De RO dall'esercizio delle attività ad essi inerenti per la durata di 9 mesi, come già disposto all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 6 Febbraio 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2717 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/12/2025 Si contesta a TI De RO di essere a capo di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire l'utilizzo dei detti stabulari universitari, nonostante le gravi condizioni igienico sanitarie in cui versavano, lesive della salute e del benessere animale, al fine di consentire ai docenti universitari di effettuare attività di ricerca in vivo;
di avere agevolato la figlia del capo veterinario nell'ambito della graduatoria per l'inserimento nella scuola di specializzazione;
di avere posto in essere falsi ideologici per realizzare e per occultare le proprie finalità illecite. Il predetto era dal 2017 AG Rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro ove erano in esercizio, presso le sedi di Roccelletta di Borgia e di Germaneto, alcuni stabulari animali (topi e ratti) per lo svolgimento di attività di ricerca. L'ordinanza impugnata riassume le risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e ricostruisce una situazione di grave degrado ambientale nella gestione degli stabulari universitari, che tuttavia veniva tollerata e coperta al fine di consentire all'università e ai singoli docenti il conseguimento di contributi ministeriali in materia scientifica, grazie ai progetti di ricerca. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale del riesame di Catanzaro ha ritenuto sussistente il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla condotta di corruzione di cui al capo d'accusa n. 38, in forza di argomentazioni illogiche e in assenza di indizi che dimostrino un contatto tra De RO e RE, da cui desumere che la selezione per la scuola di specializzazione non sia stata operata nel rispetto delle regole, considerato che RE RI aveva riportato un punteggio molto elevato quale esito dei quiz e pur non avendo altri titoli poteva legittimamente aspirare al posto poi conferitole nella graduatoria. Osserva il ricorrente che: - dall'esame incrociato dei due verbali allegati al ricorso emerge che nessun voto è stato alterato per avvantaggiare alcun candidato la somma dei punteggi non ha subito alcuna modifica;
- i posti in graduatoria erano cinque e un posto è stato assegnato alla dottoressa RO e la RE non ha superato alcun altro candidato e non ha ricevuto alcun vantaggio dalla valutazione dei titoli poiché non ne aveva presentato alcuno;
- anche per le ipotesi di falso ravvisate ai capi 39 e 40 non si rinviene alcun elemento indiziario che possa avvalorare la prospettazione accusatoria e da una attenta lettura delle trascrizioni dei progressivi 10 e 11 del decreto di intercettazione 914/2023 non emerge che l'indagato abbia modificato il punteggio ma, piuttosto, che gli siano stati richiesti dei consigli come supervisore, anche perché le nomine avvengono sempre con decreto del rettore, sicché è prassi metterlo a corrente dell'esito delle prove di ammissione;
2 - che non è stata indicata e precisata l'utilità per il rettore di porre in essere i delitti di corruzione e di falso contestatigli;
- che contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura e dal Tribunale il responsabile del benessere degli animali è il rappresentante dell'Opba e quindi il veterinario dello stabulario, non già il Rettore della Università. La violazione delle regole sul trattamento degli animali non può che essere addebitata al veterinario che è l'unico soggetto che deve tutelare e garantire tali condizioni negli stabulari universitari. Il Tribunale del riesame è, pertanto, incorso in un'enorme confusione dei fatti acquisiti agli atti e nella ricostruzione sia della vicenda corruttiva di cui al capo n. 38, sia in relazione alla ipotesi associativa contestata al capo 1, fondata su ricostruzioni congetturali, senza indicare gli elementi indiziari dell'ordinanza genetica e le pagine dell'ordinanza da cui avrebbe tratto gli elementi in questione. L'ordinanza genetica, inoltre, individua De RO quale soggetto apicale del reato associativo contestato al capo 1, semplicemente perchè rettore dell'Università e cioè dell'ente che cura e segue i progetti che vengono realizzati nello stabulario di Roccelletta, ma il Tribunale non considera: che l'indagato fu responsabile soltanto di quattro progetti di ricerca a fronte di altri 10 progetti realizzati da altri docenti. che non sono state indicate le condizioni previste dalla legge che avrebbero consentito la regolare tenuta e gestione degli stabulari, né le condizioni mancanti, in ragione delle quali dovevano essere chiusi e non utilizzabili;
che il provvedimento valorizza l'assenza di registri dei farmaci e di impegnative per acquisto farmaci che invece sono allegati agli atti di indagine;
che il compendio indiziario richiamato dall'ordinanza impugnata è costituito dal tenore di alcune intercettazioni oggetto di interpretazioni ipotetiche sganciate dalla realtà; che il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente ricevuto e si è limitato a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Suprema Corte mentre non avrebbe dovuto ripetere gli stessi errori motivazionali che avevano determinato l'annullamento; che il Tribunale ha formulato una valutazione collettiva e non ha spiegato perché De RO dovrebbe essere considerato capo dell'associazione, limitandosi a indicare alcune condotte e a richiamare gli incontri avvenuti sul balcone del rettorato. Di contro la Corte di Cassazione nel provvedimento di rinvio aveva espressamente evidenziato la necessità di individuare gli elementi dimostrativi del pactum sceleris. 3 La contraddittorietà del provvedimento emesso in sede di rinvio si evince a pagina 16, laddove viene richiamata una intercettazione in cui parlerebbero De RO, RO e Palma, mentre in tale progressivo non si rinviene tra gli interlocutori il professor Palma. 2. Con nota trasmessa 1'11/12/2025 l'avv. RI Bonaddio ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO kA.4i .J0-e'- 1.11 ricorso, articolato in un unico complesso motivo, è inammissibile poiché in parte manifestamente infondato e in parte non consentito. Appare necessario ribadire in questa sede che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01). Nel caso di specie, il riesame dell'ordinanza cautelare, è stato esattamente compiuto in sede di rinvio dai giudici di Catanzaro, che,tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di associa e 40)orruzione, hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine a dette ipotesi delittuose attribuite all'indagato e poste a sostegno della misura cautelare, tra cui anche il giudicato cautelare formatosi in ordine ai delitti di falso contestati ai capi 5, 39 e 40, connessi alle finalità del sodalizio. Giova premettere che la sentenza di questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, aveva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione di cui al capo 38, ritenendo che non risultasse accertato il patto corruttivo tra De RO e RE e la promessa di utilità in favore di RI RE, figlia del direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asp veterinaria. La Corte di Cassazione aveva ritenuto questa parte del provvedimento affetta da una lettura non coerente delle conversazioni intercorse tra padre e figlia, in cui RE 4 rassicurava la figlia sulle garanzie ricevute per farla entrare alla scuola di specializzazione, e le conversazioni intercorse tra De RO e la coindagata RO, da cui emerge la chiara consapevolezza da parte del primo della importanza di garantirsi un rapporto di favore con il RE, capo veterinario dell'ASP, agevolando l'inserimento utile della figlia nella graduatoria finale, anche tramite i reati di falso contestati ai capi 39 e 40. Tanto premesso, deve osservarsi che le censure mosse dal ricorrente sono per lo più generiche poiché il Tribunale, nel rispetto del mandato ricevuto dalla Corte di Cassazione in ordine al delitto di corruzione di cui al capo 38, ha motivato correttamente sulla gravità indiziaria in ordine all'accordo corruttivo tra De RO e RE e al vantaggio perseguito dal De RO. In particolare l'ordinanza impugnata a pagina 8 riporta diversi passaggi delle intercettazioni e valorizza le condotte di falso contestate ai capi 39 e 40, rispetto ai quali il giudizio di conferma della gravità indiziaria ha assunto il crisma del giudicato, per desumerne il coinvolgimento attivo del De RO nell'attività finalizzata ad agevolare l'inserimento utile della figlia di RE nella graduatoria di ingresso alla scuola di specializzazione, al fine di garantirsi la disponibilità del padre a coprire e non dare seguito alle irregolarità riscontrate in occasione delle ispezioni negli stabulari universitari. Il corrispettivo per l'utilità indiretta concessa a RE è la disponibilità di quest'ultimo, in qualità di direttore della struttura complessa del servizio sanitario dell'Asp di Catanzaro e direttore del dipartimento di prevenzione, a far sì che durante le ispezioni veterinarie venissero dissimulate le criticità presenti negli stabulari, cercando di celare gli abusi e le irregolarità riscontrate. A sostegno di tale prospettazione, il Tribunale ha richiamato la conversazione del 17 Febbraio 2023, registrata subito dopo un'ispezione effettuata presso lo stabulario di Roccelletta di Borgia, da cui emerge la volontà del RE di incidere sull'esito delle ispezioni, che infatti registravano condizioni igienico sanitarie non problematiche, a dispetto di quanto emergeva negli scambi tra indagati nelle conversazioni captate. 2. In accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, la Corte di legittimità aveva anche annullato il giudizio di gravità indi .a i in ordine al reato associativo, ritenendo che non fossero stati adeguatamente =II= gli elementi essenziali della fattispecie e cioè la stabilità del vincolo e l'esistenza del programma criminoso del sodalizio, in quanto pur evidenziando la gestione caotica e irregolare degli stabulari, l'ordinanza non aveva esposto il collegamento tra questa situazione e le finalità illecite perseguite dal De RO, nella veste di rettore, e dal sodalizio, attraverso la predisposizione dei progetti presentati al Ministero della Salute per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Va osservato che si palesano correlati al programma dell'associazione, indicato nel conseguimento di contributi pubblici ai fini di ricerca, il reato di falso di cui al capo 5), relativo alla dichiarazione, sottoscritta dal Rettore RO, secondo cui "la gravità delle 5 procedure era stata al di sotto delle aspettative, di un punto", nell'ambito dell'autorizzazione n. 447/2016 autorizzato dal Ministero della salute;
nonché i reati di falso di cui ai capi 39 e 40 connessi all'episodio di corruzione contestato al capo 38 in favore di RI RE. Anche sotto questo profilo, il Tribunale valorizzando il compendio indiziario già acquisito, ha rispettato le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, evidenziando che il programma criminoso del sodalizio accertato era volto a continuare senza problemi le attività di sperimentazione in corso, insabbiando le numerose criticità in modo da consentire ai ricercatori e ai docenti dell'Ateneo di proseguire i loro progetti e perpetuare il sistema dei finanziamenti a sostegno della sperimentazione, a dispetto delle condizioni critiche e insalubri in cui versavano gli stabulari con grave pregiudizio per gli animali. Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, non ha soltanto evidenziato gli elementi che attestano l'esistenza di un accordo criminoso stabile tra i soggetti che operavano all'interno dell'ateneo e anche nelle istituzioni tenute a controllare e a vigilare sul rispetto dei criteri di legge, ma ha poi fornito singola adeguata motivazione in ordine al ruolo apicale di IO De RO, il quale non soltanto era responsabile scientifico della maggior parte dei progetti realizzati presso lo stabulario, ma nella sua veste di rettore aveva anche un dovere di vigilanza sui progetti realizzati e sulle condizioni degli stabulari che consentivano ai docenti di effettuare ricerche scientifiche in vivo. Nel complesso, dal tenore delle intercettazioni si evince una gestione gravemente irregolare degli stabulari, di cui tutti i protagonisti erano pienamente consapevoli e che dolosamente concorrevano ad occultare, anche ponendo in essere falsi ed omissioni, al fine di potere proseguire gli esperimenti e i progetti di ricerca in modo irregolare;
detta gestione era consentita dallo stabile accordo che intercorreva tra i diversi soggetti preposti al controllo e all'utilizzo di queste strutture. Il Tribunale, dopo avere riportato diversi passaggi significativi delle intercettazioni, ha evidenziato che il sistema facente capo a De RO era aduso alla commissione di delitti contro la salute animale e di falsi al fine di continuare le attività di ricerca negli stabulari universitari, nonostante le condizioni contrarie alla normativa di settore. Anche in ordine alla affectio societatis il Tribunale ha evidenziato che gli indagati erano consapevoli delle conseguenze che si sarebbero verificate, ove le condizioni degli stabulari fossero state portate a conoscenza del Ministero della salute, e avallavano reciprocamente i comportamenti illeciti per consentire di proseguire l'attività con vantaggi per tutto il gruppo. 3.In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C in favore della 6 Cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente RI IE ER EL(